Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Morello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cattolica Eraclea, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n-OMISSIS-con la quale è stata ordinata la demolizione del fabbricato sito in -OMISSIS- e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la relazione di sopralluogo -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'intimata amministrazione comunale ha disposto la demolizione di un fabbricato diviso in due unità, una adibita ad abitazione (corpo A, di mq 55,00) e l'altra a magazzino (corpo B, di mq 35,00).
Alla base del suddetto provvedimento vi è la – parimenti impugnata – relazione di sopralluogo -OMISSIS-, con la quale si è dato conto che le suddette opere abusive sono state realizzate in -OMISSIS-, peraltro in un’area sottoposta ai vincoli paesaggistico, idrogeologico e sismico.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto:
- di essere proprietario iure successionis dell’immobile in questione;
- che, il -OMISSIS-, a seguito di un esposto di un confinante, è stato redatto il menzionato verbale di sopralluogo ed è stata successivamente adottata l'ordinanza di demolizione in parola.
1.2. Parte ricorrente ha contestato l'impugnato provvedimento sulla scorta delle seguenti ragioni in diritto.
I. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: " violazione dell'art. 31 d.p.r. n. 380/2001 eccesso di potere per difetto di motivazione violazione art. 3 l. 241/1990; carenza di interesse pubblico specifico violazione dell'art. 1375 c.c. e del principio della tutela l'affidamento in buona fede ".
Parte ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato rilevandone il preteso difetto di motivazione in quanto l’amministrazione comunale non avrebbe tenuto in debito conto la lesione del suo legittimo affidamento, in tesi discendente dal notevole lasso di tempo intercorso tra la realizzazione del manufatto (che assume essere stato realizzato negli anni Ottanta dello scorso secolo) e l’ordine di demolizione, peraltro in un contesto di (ritenuta) sanabilità dell'opera, discendente dalla presentazione di un’istanza di accertamento di conformità in data 13 marzo 2023.
II. Con il secondo motivo di ricorso (" violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di ingiunzione impugnato ") parte ricorrente si è doluta della pretermissione della comunicazione di avvio del procedimento.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare il provvedimento impugnato.
2. Con ordinanza n. 246 del 12 maggio 2023 è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente.
3. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sull'ordine di demolizione sopra meglio specificato, inerente alla realizzazione sine titulo di un fabbricato in zona agricola e sottoposta ai vincoli paesaggistico, idrogeologico e sismico.
Parte ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, evidenziando in punto di fatto di aver presentato nel marzo 2023 un'istanza di accertamento di conformità, del cui esito tuttavia non ha fornito alcuna comunicazione.
2. Il ricorso va rigettato perché infondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
2.1. Anzitutto, la mancanza di ogni notizia in ordine all’esito del menzionato procedimento di sanatoria è indice, ai limitati fini del presente giudizio, della sua conclusione per silenzio-rigetto (art. 36, d.P.R. n. 380/2001). Infatti, ove detto procedimento si fosse concluso con un provvedimento favorevole per parte ricorrente, quest’ultima ne avrebbe dato certamente notizia al Collegio, dato che una simile circostanza avrebbe inevitabilmente determinato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento dell’ordine di demolizione.
Per completezza, va rammentato che la mera presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha efficacia caducante rispetto all’ordinanza di demolizione, ma ne determina solo la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all’eventuale rigetto della domanda, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l’esecuzione e, in caso d’inottemperanza, può essere disposta l’acquisizione dell’opera abusiva senza necessità dell’adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di novanta giorni (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, sezione II, 18 dicembre 2024, n. 10180; Cons. St., sez. VII, 15 giugno 2023, n. 5909; Cons. St., sez. VI, 25 ottobre 2022, n. 9070).
2.2. Ciò posto, può dirsi dell'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
2.2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, tenuto conto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui il Collegio intende dare continuità, a mente del quale l'ordine di demolizione di manufatti abusivi non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, posto che la ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato è stata già compiuta a monte dal legislatore. Ciò vale anche laddove l'ordine di demolizione sia stato adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, posta l’insussistenza di alcun affidamento del privato meritevole di tutela, né alcun margine di discrezionalità per l'amministrazione competente (cfr., ex plurimis , C.G.A.R.S., sez. giurisd., 14 settembre 2024, n. 701 e giurisprudenza ivi citata).
A ciò si aggiunga, ad abundantiam e impregiudicate le precedenti considerazioni in ordine all'esito dell'istanza di accertamento di conformità, che « non esiste obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 e tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31, del medesimo d.P.R. n. 380 cit., che obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica » (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 868 e giurisprudenza ivi citata).
2.2.2. In merito all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, va ribadito il noto principio per cui l’attività di repressione degli abusi edilizi non costituisce attività discrezionale ma del tutto vincolata, con la conseguente inconfigurabilità di un effettivo apporto partecipativo del destinatario del provvedimento repressivo (cfr., per tutte, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 settembre 2021, n. 2525), a meno che non si ricada nella – residuale – ipotesi in cui la partecipazione del privato al procedimento avrebbe potuto determinare un esito diverso (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 14 settembre 2024, n. 701 ) e, dunque, dimostrare la sanabilità dell’opera; circostanza, quest'ultima, che ben si può escludere nel caso di specie, posto il visto rigetto per silentium dell’istanza di accertamento di conformità.
3. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza al Sindaco pro tempore del Comune intimato per i successivi adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.