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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1595/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA JO RA NO (C.F. ), presso il cui studio in Milano, C.F._2 via Fontana n. 5 è elettivamente domiciliato e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA Parte_2 C.F._3
IA GG (C.F. ), presso il cui studio in Monza, viale Italia an. 50. è C.F._4 elettivamente domiciliata
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: modifica delle condizioni tra conviventi – procedimento su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: pagina 1 di 4 i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati ed assistiti
CHIEDONO che l'adito Onorevole Tribunale di Lecco, in camera di consiglio e previe le declaratorie del caso e i provvedimenti di rito, Voglia disporre in accoglimento delle seguenti condizioni:
1) Il padre, quale concorso al mantenimento del figlio , conferma di versare nelle mani Persona_1 della madre l'importo mensile di €. 300,00# già stabilito in sede di divorzio, che attualmente – in esito CP_ della relativa rivalutazione – assomma all'importo di €. 355,00# mensili. Detto importo mensile sarà corrisposto per 12 mensilità e versato in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, con prosieguo della sua rivalutazione annuale secondo gli indici Istat costo vita impiegati e operai (base €. 300,00# / 01.01.2017).
Inoltre, si stabilisce che il padre versi direttamente al figlio l'importo mensile di €. Persona_1 145,00# per dodici mensilità presso il seguente iban intestato a Controparte_2 [...]. Anche detto importo sarà corrisposto in via anticipata entro il CP_ giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici costo vita impiegati e operai a decorrere dal 01.01.2027. In merito al pagamento in questione le Parti precisano che detto versamento diretto al figlio è dovuto per le sue esigenze ordinarie e correnti e non costituisce un fondo di accantonamento di risparmio (salvo, ovviamente, decisione diversa del figlio . Per_1
Inoltre ancora si stabilisce che il padre corrisponda direttamente al figlio l'importo annuale di €. 600,00#, da versarsi in una unica soluzione entro la mensilità di maggio di ciascun anno, a titolo di contributo speciale per le vacanze del figlio.
2) Le spese straordinarie sono sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno e secondo quanto in appresso specificato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno); g) mensa universitaria.
pagina 2 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
c) alloggio presso la sede universitaria.
In particolare, si segnala che allo stato odierno il figlio è iscritto alla Statale di Milano, al Per_1 primo anno della facoltà di mediazione linguistica (cinese e giapponese) e per il futuro non è escluso che trascorrerà all'estero uno o più periodi utilizzando un programma simil Erasmus: in tal caso, ferma la retta universitaria della Statale ed al netto di eventuali borse di studio, si stabilisce che: (i) il solo costo dell'occorrente alloggio verrà posto al 70% a carico del padre, mentre il restante 30% sarà a carico della madre;
(ii) tutti i restanti costi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: università, trasferimenti, utenze) resteranno in capo ai genitori in ragione del 50% ciascuno;
(iii) limitatamente ai periodi in cui trascorrerà gli studi fuori sede, il signor è autorizzato sin d'ora dalla Per_1 Pt_1 signora a corrispondere direttamente al figlio l'importo degli attuali mensili €. Parte_2 355,00# versati a mani della madre e, nel contempo, la madre provvederà a corrispondere direttamente al figlio l'importo mensile di €. 200,00#.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati); b) viaggi e/o vacanze senza i genitori sino alla concorrenza di €. 600,00# annuali (il cui importo annuale viene messo a disposizione dal padre ut supra);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); e) viaggi e/o vacanze senza genitori oltre al suindicato importo di €. 600,00# annui;
f) stage sportivi senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet);
- modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione: (i) avuto riguardo alle suindicate spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
(iii) nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenete ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
3) Spese legali interamente compensate e i legali, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano alla solidarietà ex L.P.F.
MOTIVI della DECISIONE
pagina 3 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 6.11.2026, E Parte_2 [...]
proponevano domanda di modifica delle condizioni divorzio su domanda Parte_1 congiunta nei termini sopra trascritti.
In particolare, deducevano che, con sentenza n. 801/2016 pubblicata il 22.12.2016, il Tribunale di Lecco pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, intercorso tra le parti, nel corso del quale era nato, il 27.12.2006, il figlio . Persona_2
Con decreto del 7.11.2025, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale, con successivo provvedimento, fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 16.12.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte, prestando piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni;
- visto l'accordo delle parti e considerato che le modifiche delle condizioni delle statuizioni in punto di disposizioni concernenti il mantenimento della prole non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultano conformi all'interesse del figlio maggiorenne, non economicamente autonomo;
sicché ritiene il Collegio che la richiesta modifica possa essere accolta integralmente in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, a modifica delle condizioni di divorzio omologate dal Tribunale di Lecco con la sentenza n. 801/2016 R.G., pubblicata il 22.12.2016, recependo l'accordo delle parti:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto sopra trascritte;
2. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
3. compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1595/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA JO RA NO (C.F. ), presso il cui studio in Milano, C.F._2 via Fontana n. 5 è elettivamente domiciliato e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA Parte_2 C.F._3
IA GG (C.F. ), presso il cui studio in Monza, viale Italia an. 50. è C.F._4 elettivamente domiciliata
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: modifica delle condizioni tra conviventi – procedimento su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: pagina 1 di 4 i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati ed assistiti
CHIEDONO che l'adito Onorevole Tribunale di Lecco, in camera di consiglio e previe le declaratorie del caso e i provvedimenti di rito, Voglia disporre in accoglimento delle seguenti condizioni:
1) Il padre, quale concorso al mantenimento del figlio , conferma di versare nelle mani Persona_1 della madre l'importo mensile di €. 300,00# già stabilito in sede di divorzio, che attualmente – in esito CP_ della relativa rivalutazione – assomma all'importo di €. 355,00# mensili. Detto importo mensile sarà corrisposto per 12 mensilità e versato in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, con prosieguo della sua rivalutazione annuale secondo gli indici Istat costo vita impiegati e operai (base €. 300,00# / 01.01.2017).
Inoltre, si stabilisce che il padre versi direttamente al figlio l'importo mensile di €. Persona_1 145,00# per dodici mensilità presso il seguente iban intestato a Controparte_2 [...]. Anche detto importo sarà corrisposto in via anticipata entro il CP_ giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici costo vita impiegati e operai a decorrere dal 01.01.2027. In merito al pagamento in questione le Parti precisano che detto versamento diretto al figlio è dovuto per le sue esigenze ordinarie e correnti e non costituisce un fondo di accantonamento di risparmio (salvo, ovviamente, decisione diversa del figlio . Per_1
Inoltre ancora si stabilisce che il padre corrisponda direttamente al figlio l'importo annuale di €. 600,00#, da versarsi in una unica soluzione entro la mensilità di maggio di ciascun anno, a titolo di contributo speciale per le vacanze del figlio.
2) Le spese straordinarie sono sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno e secondo quanto in appresso specificato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno); g) mensa universitaria.
pagina 2 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
c) alloggio presso la sede universitaria.
In particolare, si segnala che allo stato odierno il figlio è iscritto alla Statale di Milano, al Per_1 primo anno della facoltà di mediazione linguistica (cinese e giapponese) e per il futuro non è escluso che trascorrerà all'estero uno o più periodi utilizzando un programma simil Erasmus: in tal caso, ferma la retta universitaria della Statale ed al netto di eventuali borse di studio, si stabilisce che: (i) il solo costo dell'occorrente alloggio verrà posto al 70% a carico del padre, mentre il restante 30% sarà a carico della madre;
(ii) tutti i restanti costi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: università, trasferimenti, utenze) resteranno in capo ai genitori in ragione del 50% ciascuno;
(iii) limitatamente ai periodi in cui trascorrerà gli studi fuori sede, il signor è autorizzato sin d'ora dalla Per_1 Pt_1 signora a corrispondere direttamente al figlio l'importo degli attuali mensili €. Parte_2 355,00# versati a mani della madre e, nel contempo, la madre provvederà a corrispondere direttamente al figlio l'importo mensile di €. 200,00#.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati); b) viaggi e/o vacanze senza i genitori sino alla concorrenza di €. 600,00# annuali (il cui importo annuale viene messo a disposizione dal padre ut supra);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); e) viaggi e/o vacanze senza genitori oltre al suindicato importo di €. 600,00# annui;
f) stage sportivi senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet);
- modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione: (i) avuto riguardo alle suindicate spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
(iii) nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenete ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
3) Spese legali interamente compensate e i legali, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano alla solidarietà ex L.P.F.
MOTIVI della DECISIONE
pagina 3 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 6.11.2026, E Parte_2 [...]
proponevano domanda di modifica delle condizioni divorzio su domanda Parte_1 congiunta nei termini sopra trascritti.
In particolare, deducevano che, con sentenza n. 801/2016 pubblicata il 22.12.2016, il Tribunale di Lecco pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, intercorso tra le parti, nel corso del quale era nato, il 27.12.2006, il figlio . Persona_2
Con decreto del 7.11.2025, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale, con successivo provvedimento, fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 16.12.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte, prestando piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni;
- visto l'accordo delle parti e considerato che le modifiche delle condizioni delle statuizioni in punto di disposizioni concernenti il mantenimento della prole non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultano conformi all'interesse del figlio maggiorenne, non economicamente autonomo;
sicché ritiene il Collegio che la richiesta modifica possa essere accolta integralmente in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, a modifica delle condizioni di divorzio omologate dal Tribunale di Lecco con la sentenza n. 801/2016 R.G., pubblicata il 22.12.2016, recependo l'accordo delle parti:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto sopra trascritte;
2. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
3. compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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