CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7467 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 27/03/2024 e vertente
TRA
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio De Matteo (C.F. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Girolamo C.F._2
Vitelli n° 10, giusta procura in atti;
Appellante
E
, ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Curci CP_1 C.F._3
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Anguillara Sabazia C.F._4
(RM), Strada Vicinale dei Vignali n. 26, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 497/2019 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data
16/04/2019
Conclusioni
Per l'appellante " (…) - nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande avanzate dal sig. nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di Parte_1 accertamento della proprietà dell'appartamento in Roma, via Michele Rosi n° 225, distinto con
l'interno A e la conseguente domanda restitutoria avanzata dall'attore;
1 - in riforma dell'impugnata sentenza: accertarsi e dichiararsi che il sig. ha acquisito, Parte_1
per usucapione ordinaria ex art. 1156 c.c, il diritto di proprietà, quantomeno superficiaria, sull'appartamento oggetto di causa, distinto all'Agenzia del Territorio, comune censuario di Roma, al foglio 310, particella 269, sub 1, interno A, Z.C. 6, Cat A/4, classe 6, consistenza vani 4,5, rendita
Euro 511,29.
Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite, anche del giudizio di primo grado.
Per l'appellato 1) rigettare l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile ed Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la decisione assunta con sentenza n.
497/2019 dal Tribunale Civile di Civitavecchia;
2) condannare parte appellante, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese ed onorari del giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.2.2014, conveniva in giudizio il fratello CP_1
(cognome distinto per errore all'anagrafe) al fine di richiedere l'accertamento della Parte_1
proprietà e per l'effetto il rilascio dell'appartamento occupato da quest'ultimo, e sito al piano terra di un fabbricato insistente su un appezzamento di terreno in Località Aranova, donato all'attore dal padre , con atto a rogito notaio del 02.04.1973, Rep. n. 230428. Appezzamento Persona_1 Per_2
confinante con altri due di minor consistenza contestualmente donati dal padre al fratello ed Pt_1
all'altro fratello Per_3
Nel proprio atto introduttivo l'attore precisava che l'appartamento in questione, unitamente a quello sito al primo piano, abitato dall'attore stesso, erano stati abusivamente realizzati dal padre e successivamente condonati su richiesta dell'attore (con domanda di sanatoria ex Legge 47/1985, protocollata al Comune di Roma, XIV Circoscrizione, al num. 6454 del 15.03.1986), oggi distinti al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 310, p.lla 269 sub 1, int A (quello al piano terra occupato dal convenuto/appellante) e sub 2, int. B (quello al primo piano abitato dall'attore/appellato); che l'appartamento oggetto di causa era stato adibito a dimora familiare sino alla morte dei genitori, avvenuta in data 5.1.1980 quanto a , ed in data 13.09.1998 per la madre;
Persona_4 Controparte_2
che successivamente l'attore aveva concesso al fratello di continuare ad abitare nell'immobile Pt_1
a titolo gratuito, ottenendo in cambio di poter utilizzare il terreno donato dal padre al fratello quale ricovero per i propri mezzi ed attrezzature agricole;
che nell'anno 2012 il fratello aveva provveduto a cambiare la serratura di accesso al suo fondo Pt_1
così impedendo l'accesso all'attore, episodio questo che causava l'inasprimento dei rapporti tra fratelli tanto che aveva richiesto il rilascio dell'immobile, occupato dal fratello , proponendo domanda Pt_1
di mediazione che si concludeva con esito negativo;
2 che inutilmente il rilascio era stato sollecitato con successiva diffida del 22-5-2013; che, quindi, era stata proposta la domanda giudiziale volta a vedere accertata la proprietà dell'immobile, e così ottenere il rilascio dello stesso da parte del convenuto.
Si costituiva il convenuto contestando le ragioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda.
In via riconvenzionale proponeva domanda volta ad accertare l'acquisto del bene oggetto di causa per usucapione.
Il giudizio di primo grado veniva istruito tramite la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo di interrogatorio formale dell'attore e prova per testi.
Con sentenza n. 497/2019 il Tribunale di Civitavecchia così provvedeva: “..-in accoglimento della domanda giudiziale, accertato che l'attore è proprietario dell'unità abitativa per cui è lite e del terreno sul quale la stessa insiste, condanna il convenuto all'immediato rilascio della medesima consistenza, libera da persone e cose;
-rigetta la domanda avanzata in riconvenzionale dal convenuto;
-ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda riconvenzionale, ove risulti eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
-condanna il convenuto a pagare all'attore le spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3.990,76
(euro tremilanovecentonovanta/76), di cui euro 490,76 (euro quattrocentonovanta/76) per spese vive ed euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge…”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
16.11.2019. Si è costituito l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna dell'appellate ai sensi dell'art. 96 cpc.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Nell'appello, infatti, risultano sufficientemente individuate le questioni contestate della sentenza impugnata e chiarito le relative doglianze, contrastando le ragioni della decisione di primo grado.
Motivo per il quale si può ritenere che l'appello è formulato secondo quanto indicato dalla SC che con sentenza a Sezioni Unite del 16.11.2017 n. 27199 asserisce che gli artt. 342 e 434 del codice di procedura civile, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è pertanto necessario che l'atto di appello debba rivestire particolari forme, ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza di primo grado per non aver il
Giudice accolto la domanda riconvenzionale di usucapione. A motivo della doglianza, l'appellante
3 sostiene che il Tribunale abbia “presunto” che la disponibilità dell'appartamento oggetto di giudizio trovasse ragione nella tolleranza del proprietario, in guisa del rapporto di parentela intercorrente tra le parti, piuttosto che nel possesso utile all'acquisto per usucapione. In particolare, parte appellante sostiene sia di aver provato il possesso, dimostrato a suo dire dall'aver il , dopo la Persona_5
donazione al fratello dell'immobile oggetto di lite, ivi abitato ininterrottamente con i genitori, CP_1
sino al loro decesso, e successivamente con la compagna altresì, ritiene che sia onere CP_3
di colui che ne contesta la sussistenza provare che esso derivi da atti di tolleranza, circostanza che a suo dire non sarebbe stata provata dall'attore.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errata errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudicante di prime cure in tema di accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario.
Il due motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
La Corte ritiene, infatti, in linea con quanto già esposto dal Tribunale, di riportarsi all'orientamento della Cassazione secondo il quale “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cassazione sez. II, n. 20508/2019) Ed ancora, “..Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata
a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (Cass. civ. n. 9661/2006 ).
4 Nel caso che ci occupa il legame stretto di parentela intercorrente tra le parti (fratelli) impone di ritenere presunta la tolleranza anche in caso di possesso prolungato. Per superare tale presunzione, il avrebbe dovuto fornire prove inequivocabili di un comportamento esclusivo e Parte_1
contrastante che invece non appare dimostrato e/o risultare. Sul punto, infatti, come già chiarito dal
Tribunale, irrilevanti appaiono le circostanze dedotte nel primo grado dall'appellante relative al fatto di aver ristrutturato a proprie spese l'appartamento e di detenerne in via esclusiva le chiavi (fatto quest'ultimo che peraltro neanche appare accertato temporalmente, stante le dichiarazioni di tenore diverso effettuate dalle testi , escussa all'udienza del 16.02.2016, e Testimone_1 Testimone_2
escussa all'udienza del 22.02.2017). Peraltro, come chiarito dalla Cassazione, il godimento esclusivo del bene non è sufficiente né basta aver finanziato i lavori di ristrutturazione del cespite, occorrendo infatti documentare una signoria incontrastata sulla cosa (Corte di Cassazione sez. II 27/7/2009 n.
17462).
Per quanto già sopra esposto deve escludersi che il giudice di primo grado non abbia correttamente considerato le risultanze istruttorie.
A propendere in tal senso appaiono soccorrere ulteriori circostanze quali: la mancanza di prova in relazione alla volontà del donante di destinare l'appartamento oggetto di lite al figlio , nulla sul Pt_1
punto risultando;
la sussistenza del fabbricato, e dunque dei due appartamenti tra cui quello oggetto di lite, sin da prima della donazione;
la circostanza non utilmente contestata dalla parte appellante dell'aver l'attore concesso al fratello di rimanere a titolo gratuito nell'appartamento alla morte dei genitori, ottenendo, come controprestazione, di poter utilizzare l'area agricola con l'annesso capannone come ricovero per i propri mezzi e strutture agricole. Di qui, la considerazione che la tesi più plausibile sia quella della mancanza dell'animus rem sibi habendi in capo all'appellante; infine,
l'ulteriore rilievo secondo il quale quand'anche si ritenesse esclusivo l'utilizzo dell'immobile oggetto di lite da parte del , ovvero qualificato il possesso ai fini dell'usucapione, tale condizione Parte_1 decorrerebbe dalla morte della madre (1998/1999) anch'ella abitante con il figlio nell'appartamento, sicchè alla data di notifica dell'atto di citazione (19.02.2014) non risulterebbe maturato il ventennio necessario per rivendicare il diritto preteso.
Deve ritenersi, infine, priva di pregio l'eccezione di tardività dell'eccezione relativa alla mera tolleranza nella detenzione del bene introdotta solamente nella memoria ex art. 183 n.1 c.p.c..
In realtà tale eccezione costituisce eccezione in senso lato proponibile per la prima volta anche in appello, e pertanto, utilmente avanzata dalla parte appellata in sede di memoria ex art. 183, VI comma,
n 1 cpc. Sulla questione, d'altronde, appare altresì univoca la giurisprudenza di legittimità a tenore della quale “..il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente
5 che i fatti risultino documentati ex actis..” (Corte di Cassazione, sentenza n. 7630/2023 del
16.03.2023 – Corte di Cassazione, ordinanza n. 31638/2018 del 06.12.2018, quest'ultima richiamata correttamente anche dal Giudice di prime cure ed infine Cass. N. 15653/24).
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di condanna ex art. 96 cpc proposta dalla parte appellata non ravvisando questa Corte sussistere nel caso esaminato i presupposti della mala fede o della colpa grave.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 497 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 16.04.2019, così provvede:
1- rigetta l'appello proposto;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 5.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
6
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7467 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 27/03/2024 e vertente
TRA
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio De Matteo (C.F. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Girolamo C.F._2
Vitelli n° 10, giusta procura in atti;
Appellante
E
, ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Curci CP_1 C.F._3
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Anguillara Sabazia C.F._4
(RM), Strada Vicinale dei Vignali n. 26, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 497/2019 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data
16/04/2019
Conclusioni
Per l'appellante " (…) - nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande avanzate dal sig. nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di Parte_1 accertamento della proprietà dell'appartamento in Roma, via Michele Rosi n° 225, distinto con
l'interno A e la conseguente domanda restitutoria avanzata dall'attore;
1 - in riforma dell'impugnata sentenza: accertarsi e dichiararsi che il sig. ha acquisito, Parte_1
per usucapione ordinaria ex art. 1156 c.c, il diritto di proprietà, quantomeno superficiaria, sull'appartamento oggetto di causa, distinto all'Agenzia del Territorio, comune censuario di Roma, al foglio 310, particella 269, sub 1, interno A, Z.C. 6, Cat A/4, classe 6, consistenza vani 4,5, rendita
Euro 511,29.
Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite, anche del giudizio di primo grado.
Per l'appellato 1) rigettare l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile ed Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la decisione assunta con sentenza n.
497/2019 dal Tribunale Civile di Civitavecchia;
2) condannare parte appellante, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese ed onorari del giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.2.2014, conveniva in giudizio il fratello CP_1
(cognome distinto per errore all'anagrafe) al fine di richiedere l'accertamento della Parte_1
proprietà e per l'effetto il rilascio dell'appartamento occupato da quest'ultimo, e sito al piano terra di un fabbricato insistente su un appezzamento di terreno in Località Aranova, donato all'attore dal padre , con atto a rogito notaio del 02.04.1973, Rep. n. 230428. Appezzamento Persona_1 Per_2
confinante con altri due di minor consistenza contestualmente donati dal padre al fratello ed Pt_1
all'altro fratello Per_3
Nel proprio atto introduttivo l'attore precisava che l'appartamento in questione, unitamente a quello sito al primo piano, abitato dall'attore stesso, erano stati abusivamente realizzati dal padre e successivamente condonati su richiesta dell'attore (con domanda di sanatoria ex Legge 47/1985, protocollata al Comune di Roma, XIV Circoscrizione, al num. 6454 del 15.03.1986), oggi distinti al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 310, p.lla 269 sub 1, int A (quello al piano terra occupato dal convenuto/appellante) e sub 2, int. B (quello al primo piano abitato dall'attore/appellato); che l'appartamento oggetto di causa era stato adibito a dimora familiare sino alla morte dei genitori, avvenuta in data 5.1.1980 quanto a , ed in data 13.09.1998 per la madre;
Persona_4 Controparte_2
che successivamente l'attore aveva concesso al fratello di continuare ad abitare nell'immobile Pt_1
a titolo gratuito, ottenendo in cambio di poter utilizzare il terreno donato dal padre al fratello quale ricovero per i propri mezzi ed attrezzature agricole;
che nell'anno 2012 il fratello aveva provveduto a cambiare la serratura di accesso al suo fondo Pt_1
così impedendo l'accesso all'attore, episodio questo che causava l'inasprimento dei rapporti tra fratelli tanto che aveva richiesto il rilascio dell'immobile, occupato dal fratello , proponendo domanda Pt_1
di mediazione che si concludeva con esito negativo;
2 che inutilmente il rilascio era stato sollecitato con successiva diffida del 22-5-2013; che, quindi, era stata proposta la domanda giudiziale volta a vedere accertata la proprietà dell'immobile, e così ottenere il rilascio dello stesso da parte del convenuto.
Si costituiva il convenuto contestando le ragioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda.
In via riconvenzionale proponeva domanda volta ad accertare l'acquisto del bene oggetto di causa per usucapione.
Il giudizio di primo grado veniva istruito tramite la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo di interrogatorio formale dell'attore e prova per testi.
Con sentenza n. 497/2019 il Tribunale di Civitavecchia così provvedeva: “..-in accoglimento della domanda giudiziale, accertato che l'attore è proprietario dell'unità abitativa per cui è lite e del terreno sul quale la stessa insiste, condanna il convenuto all'immediato rilascio della medesima consistenza, libera da persone e cose;
-rigetta la domanda avanzata in riconvenzionale dal convenuto;
-ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda riconvenzionale, ove risulti eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
-condanna il convenuto a pagare all'attore le spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 3.990,76
(euro tremilanovecentonovanta/76), di cui euro 490,76 (euro quattrocentonovanta/76) per spese vive ed euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge…”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
16.11.2019. Si è costituito l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna dell'appellate ai sensi dell'art. 96 cpc.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Nell'appello, infatti, risultano sufficientemente individuate le questioni contestate della sentenza impugnata e chiarito le relative doglianze, contrastando le ragioni della decisione di primo grado.
Motivo per il quale si può ritenere che l'appello è formulato secondo quanto indicato dalla SC che con sentenza a Sezioni Unite del 16.11.2017 n. 27199 asserisce che gli artt. 342 e 434 del codice di procedura civile, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è pertanto necessario che l'atto di appello debba rivestire particolari forme, ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza di primo grado per non aver il
Giudice accolto la domanda riconvenzionale di usucapione. A motivo della doglianza, l'appellante
3 sostiene che il Tribunale abbia “presunto” che la disponibilità dell'appartamento oggetto di giudizio trovasse ragione nella tolleranza del proprietario, in guisa del rapporto di parentela intercorrente tra le parti, piuttosto che nel possesso utile all'acquisto per usucapione. In particolare, parte appellante sostiene sia di aver provato il possesso, dimostrato a suo dire dall'aver il , dopo la Persona_5
donazione al fratello dell'immobile oggetto di lite, ivi abitato ininterrottamente con i genitori, CP_1
sino al loro decesso, e successivamente con la compagna altresì, ritiene che sia onere CP_3
di colui che ne contesta la sussistenza provare che esso derivi da atti di tolleranza, circostanza che a suo dire non sarebbe stata provata dall'attore.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errata errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudicante di prime cure in tema di accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario.
Il due motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
La Corte ritiene, infatti, in linea con quanto già esposto dal Tribunale, di riportarsi all'orientamento della Cassazione secondo il quale “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cassazione sez. II, n. 20508/2019) Ed ancora, “..Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata
a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (Cass. civ. n. 9661/2006 ).
4 Nel caso che ci occupa il legame stretto di parentela intercorrente tra le parti (fratelli) impone di ritenere presunta la tolleranza anche in caso di possesso prolungato. Per superare tale presunzione, il avrebbe dovuto fornire prove inequivocabili di un comportamento esclusivo e Parte_1
contrastante che invece non appare dimostrato e/o risultare. Sul punto, infatti, come già chiarito dal
Tribunale, irrilevanti appaiono le circostanze dedotte nel primo grado dall'appellante relative al fatto di aver ristrutturato a proprie spese l'appartamento e di detenerne in via esclusiva le chiavi (fatto quest'ultimo che peraltro neanche appare accertato temporalmente, stante le dichiarazioni di tenore diverso effettuate dalle testi , escussa all'udienza del 16.02.2016, e Testimone_1 Testimone_2
escussa all'udienza del 22.02.2017). Peraltro, come chiarito dalla Cassazione, il godimento esclusivo del bene non è sufficiente né basta aver finanziato i lavori di ristrutturazione del cespite, occorrendo infatti documentare una signoria incontrastata sulla cosa (Corte di Cassazione sez. II 27/7/2009 n.
17462).
Per quanto già sopra esposto deve escludersi che il giudice di primo grado non abbia correttamente considerato le risultanze istruttorie.
A propendere in tal senso appaiono soccorrere ulteriori circostanze quali: la mancanza di prova in relazione alla volontà del donante di destinare l'appartamento oggetto di lite al figlio , nulla sul Pt_1
punto risultando;
la sussistenza del fabbricato, e dunque dei due appartamenti tra cui quello oggetto di lite, sin da prima della donazione;
la circostanza non utilmente contestata dalla parte appellante dell'aver l'attore concesso al fratello di rimanere a titolo gratuito nell'appartamento alla morte dei genitori, ottenendo, come controprestazione, di poter utilizzare l'area agricola con l'annesso capannone come ricovero per i propri mezzi e strutture agricole. Di qui, la considerazione che la tesi più plausibile sia quella della mancanza dell'animus rem sibi habendi in capo all'appellante; infine,
l'ulteriore rilievo secondo il quale quand'anche si ritenesse esclusivo l'utilizzo dell'immobile oggetto di lite da parte del , ovvero qualificato il possesso ai fini dell'usucapione, tale condizione Parte_1 decorrerebbe dalla morte della madre (1998/1999) anch'ella abitante con il figlio nell'appartamento, sicchè alla data di notifica dell'atto di citazione (19.02.2014) non risulterebbe maturato il ventennio necessario per rivendicare il diritto preteso.
Deve ritenersi, infine, priva di pregio l'eccezione di tardività dell'eccezione relativa alla mera tolleranza nella detenzione del bene introdotta solamente nella memoria ex art. 183 n.1 c.p.c..
In realtà tale eccezione costituisce eccezione in senso lato proponibile per la prima volta anche in appello, e pertanto, utilmente avanzata dalla parte appellata in sede di memoria ex art. 183, VI comma,
n 1 cpc. Sulla questione, d'altronde, appare altresì univoca la giurisprudenza di legittimità a tenore della quale “..il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente
5 che i fatti risultino documentati ex actis..” (Corte di Cassazione, sentenza n. 7630/2023 del
16.03.2023 – Corte di Cassazione, ordinanza n. 31638/2018 del 06.12.2018, quest'ultima richiamata correttamente anche dal Giudice di prime cure ed infine Cass. N. 15653/24).
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di condanna ex art. 96 cpc proposta dalla parte appellata non ravvisando questa Corte sussistere nel caso esaminato i presupposti della mala fede o della colpa grave.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 497 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 16.04.2019, così provvede:
1- rigetta l'appello proposto;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 5.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
6