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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3357/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Grazianna Greco, mandato Parte_1
in atti
Ricorrente
Contro
Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Maria Lepore mandato in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art.615 c.p.c. depositato il 16.05.2025 Il sig.
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n.05920249003483405/000 notificata in data 29.04.2024, con contestuale istanza di sospensione, attinente alla cartella di pagamento n-
05920110031910516000 relativa all'iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative irrogate dall , mai notificata alla ricorrente. Controparte_2
Eccepiva la ricorrente l'omessa notifica della cartella di pagamento nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente eccepiva incompetenza del giudice adito;
nel merito 2
contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 14.05.2025 ivi a seguito di discussione orale veniva decisa
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza del giudice adito,
atteso che l'ordinanza di pagamento in oggetto riguarda l'erogazione di sanzioni e pertanto la competenza, individuata ai sensi dell'art.22 L.689 del
1981 e dell'art.6 D.Lg. n.150 del 201, risulta essere del Giudice Ordinario con rito del lavoro.
Nel merito il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Ed invero nel caso in esame l'atto impugnato ( intimazione di pagamento notificata in data 24.04.2024) è stato effettivamente preceduto dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Tuttavia dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 10.10.2011
alla data di notifica della intimazione di pagamento( avvenuta, si ripete, in data
29.04.2024) in atti, dall'agente di riscossione sul quale incombe l'onere della predetta notifica, è stato versato solo un prospetto di avvenute notifiche, che per giurisprudenza ormai consolidata non può certamente ritenersi idoneo a provare l'avvenuta notifica.( La prova della notifica deve essere fornita mediante la relata di notifica o l'avviso di ricevimento, in base alla modalità di notifica utilizzata). 3
Alla luce di quanto sopra riportato l'intimazione di pagamento va annullata per intervenuta prescrizione-
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Accoglie il ricorso e per lo effetto annulla l'intimazione di pagamento n.05920249003483405/000 notificata il 29.04.2024
2)compensate interamente le spese di lite .
Lecce,14.05.2025 Il G.O Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3357/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Grazianna Greco, mandato Parte_1
in atti
Ricorrente
Contro
Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Maria Lepore mandato in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art.615 c.p.c. depositato il 16.05.2025 Il sig.
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n.05920249003483405/000 notificata in data 29.04.2024, con contestuale istanza di sospensione, attinente alla cartella di pagamento n-
05920110031910516000 relativa all'iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative irrogate dall , mai notificata alla ricorrente. Controparte_2
Eccepiva la ricorrente l'omessa notifica della cartella di pagamento nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente eccepiva incompetenza del giudice adito;
nel merito 2
contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 14.05.2025 ivi a seguito di discussione orale veniva decisa
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza del giudice adito,
atteso che l'ordinanza di pagamento in oggetto riguarda l'erogazione di sanzioni e pertanto la competenza, individuata ai sensi dell'art.22 L.689 del
1981 e dell'art.6 D.Lg. n.150 del 201, risulta essere del Giudice Ordinario con rito del lavoro.
Nel merito il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Ed invero nel caso in esame l'atto impugnato ( intimazione di pagamento notificata in data 24.04.2024) è stato effettivamente preceduto dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Tuttavia dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 10.10.2011
alla data di notifica della intimazione di pagamento( avvenuta, si ripete, in data
29.04.2024) in atti, dall'agente di riscossione sul quale incombe l'onere della predetta notifica, è stato versato solo un prospetto di avvenute notifiche, che per giurisprudenza ormai consolidata non può certamente ritenersi idoneo a provare l'avvenuta notifica.( La prova della notifica deve essere fornita mediante la relata di notifica o l'avviso di ricevimento, in base alla modalità di notifica utilizzata). 3
Alla luce di quanto sopra riportato l'intimazione di pagamento va annullata per intervenuta prescrizione-
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Accoglie il ricorso e per lo effetto annulla l'intimazione di pagamento n.05920249003483405/000 notificata il 29.04.2024
2)compensate interamente le spese di lite .
Lecce,14.05.2025 Il G.O Marilena Caroppo