Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2023, proposto da
EL ME, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Baccaro, Laura Cosentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (M_D AFE001 REG2022 0029903 12.12.2022) recante il non accoglimento dell'istanza datata 29.11.2022 volta ad ottenere l'attribuzione dei benefici ex art. 117 del R.D. 31.12.1928 nr. 3458 - oggi recepiti dall'art. 1801 del D.lgs nr. 66 del 15.03.2010 – (doc. 1), nonché di ogni atto inerente presupposto e conseguente, procedimentale e/o finale, noto ed ignoto;
accertamento del diritto al riconoscimento dei predetti benefici, con ogni conseguenza di legge e quindi anche il ricalcolo degli oneri di pensione, cassa di previdenza Ufficiali e trattamento di buonuscita, con decorrenza dalla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (doc. 2), oltre interessi legali fino al saldo, con conseguente condanna del Ministero Difesa al relativo pagamento;
e, subordinatamente, per l'accertamento dei danni conseguenti al ritardo del Ministero Difesa nell'istruire la pratica di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio nei confronti del ricorrente stesso, con conseguente condanna del Ministero Difesa al relativo risarcimento maggiorato degli interessi legali dalla domanda cit. (doc. 2) fino al saldo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. IA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Il ricorrente impugna il provvedimento in oggetto di diniego di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio perché tale accertamento non è avvenuto in costanza del rapporto di lavoro.
2. Il ricorrente era un Ufficiale dell'Aeronautica Militare collocato in congedo dall’01.06.2019. Il 26.06.2018, quando era ancora in servizio, presentava domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità “ Discopatia cervicale con sofferenza Neurogena Cronica Elettromiograficamente accertata ”, con ascrizione alla Tabella e concessione dell'equo indennizzo.
La domanda, in data 19.11.2018, veniva inoltrata al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, il quale, a sua volta, il 04.01.2019, restituiva la relativa pratica al mittente per incompetenza funzionale, ivi precisando che, nel caso di specie, la competenza avrebbe dovuto essere dell'IMAS di Milano. Successivamente, a seguito di convocazione presso la prefata struttura sanitaria di Padova per i relativi accertamenti sanitari in data 16.09.2019, veniva riconosciuta la sopra descritta infermità dipendente da causa di servizio ed in costanza di esso, con ascrizione a tabella “A”, 8^ categoria giusta relazione poi trasmessa, il 02.10.2019, al Comitato di Verifica per le cause di servizio MEF-DAG così come previsto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del dpr 461/2001.
Con decreto nr. 458 del 27.04.2020 della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva di Roma, veniva sancita la sopra descritta dipendenza da causa di servizio, decreto poi notificato il 17.11.2022. Il ricorrente, in data 28.11.2022, presentava istanza per il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928 oggi trasfusi nell'art. 1801 del d.lgs n. 66 del 2010, istanza poi non accolta con il provvedimento impugnato recante la seguente motivazione: “... Considerato che sia l’ascrizione dell’infermità alla Tabella “A”, categoria 8^, in data 16.09.2019 sia la formalizzazione del riconoscimento della medesima come dipendente da causa di servizio con il citato Decreto Dirigenziale n. 458 del 27.04.2020, non risultavano avvenuti in costanza di servizio, poiché l'Ufficiale in oggetto è stato collocato in congedo in data 01.06.2019 ”.
3. La parte impugna il provvedimento di cui in oggetto formulando le seguenti eccezioni in diritto:
I) Violazione di legge: artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928 e 3 della legge 539/1950; artt. 1801 del D.Lgs 66/2010 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità e/o irrazionalità manifesta ;
II) Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 1801 del d.lgs 66/2010 per violazione degli art. 3, 32 e 97 della Costituzione ;
III ) Violazione della legge 241/90, del d.p.r. 461/2001 dell'art. 1043, comma 1, lett. A del TUOM (dpr 90/2010). Ritardo del Ministero Difesa nell'istruire la domanda per il riconoscimento della dipendenza dal servizio della patologia
4. Il 17.02.2023, si costituiva il Ministero della Difesa con atto di stile e il 12.03.2026 depositava documentazione tra cui la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) limitatamente all’inciso “ , in costanza di rapporto di impiego, ”.
5. Il ricorrente, con successiva memoria, preso atto dell’intervento della pronuncia della Corte costituzionale, insisteva nell’accoglimento del ricorso in relazione alla richiesta di esatta individuazione del dies dal quale far decorrere i benefici (dal momento della domanda o dal momento del riconoscimento dell’infermità). Inoltre, fa notare il ricorrente che l’amministrazione, anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale non ha eliminato in autotutela il provvedimento impugnato.
6. Il ricorso è fondato in relazione alla domanda di annullamento.
6.1. L’intervento della pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost., sentenza n. 13, depositata in data 9 febbraio 2024) successivamente all’instaurazione del ricorso determina una illegittimità del provvedimento impugnato per incostituzionalità della norma primaria regolativa del potere amministrativo esercitato.
6.2. La Corte, con la sentenza citata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della richiamata norma limitatamente all’inciso “ , in costanza di rapporto di impiego, ” ritenuto irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall’attività di servizio, così violando sotto tale profilo l’art. 3 Cost., essendo, invece, sufficiente che l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego. Più nel dettaglio, “ Elementi costitutivi del diritto sono, quindi, l’infermità, che deve rientrare in una fattispecie tra quelle specificamente individuate dalla norma, e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro ratio giustificatrice nell’esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell’assolvimento del proprio dovere. In tale prospettiva, l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costitutivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che “sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto” stesso (sentenza n. 195 del 2022). In coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla diposizione censurata (ex multis, sentenza n. 6 del 2019), deve concludersi che l’inciso contenuto nell’art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall’attività di servizio, così violando sotto tale profilo l’art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l’infermità sia sorta in costanza di rapporto di impiego ”.
6.3. Tanto dedotto, la domanda di annullamento del provvedimento impugnato deve essere accolta, essendosi il provvedimento gravato, per giustificare il diniego, determinato esclusivamente sulla base dell’inciso espunto dalla Corte costituzionale.
7. Non può essere accolta la domanda di accertamento della decorrenza dei conseguenti benefici (retributivi, pensionistici, ecc.) dalla domanda di riconoscimento dell’infermità, né quella risarcitoria.
7.1. Come è noto, in nessun caso, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. il giudice amministrativo può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, per comprensibili esigenze di tutela della separazione dei poteri e di riserva di amministrazione. Nel caso di specie, il diniego a monte della domanda del ricorrente giustificato dalla conclusione del rapporto d’impiego al momento del riconoscimento dell’infermità, ha precluso, a valle, all’amministrazione procedente di pronunciarsi sul decorso dei relativi e consequenziali diritti. In definitiva, il giudice non può, in questo caso, sostituirsi alla pubblica amministrazione la quale non ha avuto, per evidenti ragioni logico-giuridiche, la possibilità di pronunciarsi sul relativo decorso di effetti a monte neanche riconosciuti.
7.2. Difettano, poi, i requisiti previsti dall’art. 2043 c.c. per riconoscere l’invocato risarcimento dei danni da ritardo. La responsabilità per danno da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa è di natura aquiliana, come definita dall'art. 2043 c.c., e richiede l'accertamento dell'illegittimità della condotta amministrativa, il dolo o la colpa dell'amministrazione, il nesso causale tra la condotta e il danno, nonché la spettanza del bene della vita al privato. La lesione deve individuare la violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Inoltre, il risarcimento del danno da ritardo si basa su una responsabilità aquiliana; pertanto, il danneggiato deve provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda, inclusi gli aspetti oggettivi (danno e suo ammontare, ingiustizia del danno, nesso causale) e soggettivi (dolo o colpa del danneggiante) oltre alla lesione di un interesse legittimo. In definitiva, grava sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione per fatto illecito come delineata dall'art. 2043 c.c. È quindi necessario verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: il fatto illecito; l'evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente; il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito; la colpa dell'apparato amministrativo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie e, inoltre, l’obbligo dell’amministrazione di ripronunciarsi sul riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, anche in relazione al termine del decorso degli effetti, potrebbe soddisfare gli stessi interessi economici sottesi alla domanda risarcitoria.
8. Conclusivamente, il ricorso va accolto quanto alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, mentre va respinto per quanto riguarda il resto. Conseguentemente condanna l’amministrazione intimata ad adottare una nuova determinazione conforme ai criteri derivanti dalla presente decisione e dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 13/2024.
9. Le spese di lite, in virtù del parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e per l’effetto, annulla il provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (M_D AFE001 REG2022 0029903 12.12.2022) recante il non accoglimento dell'istanza datata 29.11.2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI Di Vita, Presidente
Francesca Dello Sbarba, Referendario
IA PP, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA PP | GI Di Vita |
IL SEGRETARIO