TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 292
TAR
Sentenza 2 maggio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 1801 D.lgs 66/2010

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 13/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 D.lgs 66/2010 limitatamente all'inciso "in costanza di rapporto di impiego", ritenendo sufficiente che l'infermità sia sorta in costanza di rapporto di impiego. Il provvedimento impugnato si basava esclusivamente su tale incostituzionale requisito.

  • Rigettato
    Poteri del giudice amministrativo

    Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'esercizio di poteri non ancora esercitati, come la determinazione del decorso degli effetti dei benefici, che non è stata ancora oggetto di una pronuncia da parte dell'amministrazione a causa del diniego originario.

  • Rigettato
    Requisiti per la responsabilità aquiliana

    La responsabilità per danno da ritardo è di natura aquiliana e richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi, inclusi dolo o colpa dell'amministrazione e nesso causale. Il ricorrente non ha fornito tale prova. Inoltre, la ripronuncia dell'amministrazione potrebbe soddisfare gli interessi economici sottesi alla domanda risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 292
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 292
    Data del deposito : 2 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo