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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15007/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15007/2019 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Alla udienza cartolare dell'11.04.2025, innanzi al dott. Rosalba Campanaro, sono figurativamente comparsi, mediante deposito di note di trattazione scritta:
Per l'avv. ANTONIO CLEMENTE e l'avv. GIORGIO CASIELLO;
Parte_1 Per l'avv. FRANCESCO CAPONIO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note scritte che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito della stessa in PCT.
Il Giudice
dott.ssa Rosalba Campanaro
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P. dr.ssa Rosalba Campanaro, in funzione di giudice unico, all'esito della udienza celebrata in trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto sotto il n.15007/2019 R.G., vertente tra
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore , elettivamente domiciliata in Altamura alla via Vezzano n. 5, presso lo studio Parte_1 degli avv.ti Antonio Clemente (C.F. ) e Giorgio Casiello (C.F. C.F._1
) che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
C.F._2
attrice
e (P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Santeramo in Colle alla Via De Laurentis 28 presso e Controparte_2 nello studio dell'Avv. Francesco Caponio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione I. Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
I.1. La ditta ha convenuto in giudizio la per sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento, in proprio favore, di complessivi € 20.471,00 quale corrispettivo dovuto per la fornitura di 1.131 quintali di orzo effettuata nel mese di giugno 2016.
Ha dedotto, in particolare:
- di aver intrattenuto con la società convenuta, per oltre 10 anni, rapporti commerciali caratterizzati da una solida collaborazione e da reciproca fiducia;
- che, per prassi, il sig. , legale rappresentante della ditta attrice, dopo aver effettuato la Parte_1 consegna della merce, si recava presso la sede della e mostrava al legale CP_1 CP_2
pagina 2 di 4 rappresentante della società convenuta, i tagliandi delle pesature onde conseguire il pagamento dovutogli;
- che nella specifica circostanza, dopo la consegna del suddetto quantitativo di orzo, eseguita in più giornate consecutive, e precisamente in data 16, 17, 19, 20 e 30 giugno 2016, (come da ricevute di pesature allegate) la si era rifiutata ingiustificatamente di corrispondere quanto Controparte_1 dovutole, nonostante i ripetuti solleciti trasmessi anche attraverso il proprio legale di fiducia.
Con comparsa di risposta del 23.01.2020, si è costituta la assumendo di aver già Controparte_1 estinto la propria obbligazione saldando la fattura n. 89 del 16 maggio 2017 per € 19.995,52 (all. 1). che, pur riferendosi ad una diversa tipologia di cereali (crusca, granturco e favino) - ovvero a merce esistente nel suo magazzino “a dispetto dell'orzo che nel suo magazzino non vi era mai entrato” - rappresentava il corrispettivo di quanto richiesto in questa sede. Ha dunque concluso per il rigetto della domanda avanzata dalla controparte ovvero per la restituzione di quanto già pagato a diverso titolo, con vittoria delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria e rassegnate le conclusioni, la causa perviene all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive
II. In limine litis, va rilevato che “l'eccezione riconvenzionale” avente ad oggetto la restituzione di quanto già pagato a saldo della fattura n.89/2017 risulta inammissibile in quanto proposta oltre i termini perentori di cui all'art. 167 c.p.c.
II.1 In punto di fatto la ditta attrice ha allegato, senza specifiche contestazioni di sorta, di aver consegnato 1.131 quintali di orzo nel mese giugno del 2016, allegando le relative ricevute di pesatura debitamente sottoscritte dalla Controparte_1
Risulta peraltro sostanzialmente incontestata la prassi invalsa tra le parti per la quale i pagamenti alla ditta attrice venivano eseguiti dalla convenuta dopo la consegna della merce, a semplice esibizione dei tagliandi di pesatura.
Tali modalità sono state peraltro confermate anche per la fornitura di orzo di che trattasi, sia dai testi di parte attrice ( , e quest'ultimo Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 particolarmente attendibile in quanto fratello del legale rappresentante della sia dal Controparte_1 teste di parte convenuta, , dipendente della tutti escussi all'udienza Testimone_4 Controparte_1 del 19.11.2021.
In sostanza la convenuta ha affidato la sua difesa all'eccezione di estinzione del credito vantato dalla ditta Cereali Di Leo, stante - in tesi - l'avvenuto adempimento. Tanto è sufficiente a ritenere ammesso il credito, salva la necessità di verificare l'imputabilità del pagamento effettuato con bonifico del 16.05.2017 al credito in contestazione, evidenziando sin d'ora che gravava sulla Controparte_1 la prova del pagamento quale mezzo di estinzione dell'obbligazione.
Orbene, la convenuta sostiene che la fattura n.89 del 16.05.2017 avente ad oggetto una fornitura di crusca, granturco e favino sia in realtà una fattura di comodo e che il pagamento di €.19.995,52 effettuato con bonifico del 16.05.2017, diversamente da quanto dichiarato dalla stessa emittente nella relativa causale “ft. 89 del 16.05.2017” si riferisca invece proprio alla fornitura di orzo in questione.
Sul punto, va rilevato che la fattura n.89/2017, emessa a distanza di quasi un anno dalla fornitura di e recante un importo non esattamente corrispondente al credito azionato, risulta essere Pt_3 stata accettata e regolarmente pagata dalla così come tutte le fatture successive CP_1 CP_1 dalla stessa allegate.
pagina 3 di 4 Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “la fattura commerciale ha non solo efficacia probatoria nei confronti dell'emittente che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”, con l'ulteriore precisazione che l'accettazione può avvenire anche per facta concludentia (cfr. Cass. civ. n.26801/2019; idem Cass. civ. n. 15832/2011).
La fattura può, cioè, rivestire la natura di una dichiarazione di verità, o di scienza, attinente all'esecuzione di un rapporto contrattuale già concluso, che non si distacca dal contenuto del precedente accordo (c.d. atto giuridico a contenuto partecipativo).
A fronte di tali emergenze documentali (bonifico e fattura di pari data e corrispondente importo), risulta irrilevante, e comunque non supportata da ulteriori elementi probatori, la deposizione dell'unico teste di parte convenuta sig. il quale ha dichiarato che “dopo aver fatto i conteggi dei Testimone_4 tagliandi di pesatura di merce scaricata da , si faceva il prezzo corrente della merce, nel Parte_4 caso specifico dell' , e poi si emetteva una fattura di pari importo di comodo con merce che il sig. Pt_3
Di Leo dichiarava di avere ancora in magazzino e che doveva scaricare.
L'eccezione di estinzione del credito non può pertanto trovare accoglimento.
Alla luce delle considerazioni svolte, avendo parte attrice assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, la domanda in esame merita integrale accoglimento, con conseguente condanna della convenuta al versamento dell'importo di € 20.471,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
II. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile R.G n.
15007/2019 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: accoglie la domanda e condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_5 della somma di €. 20.471,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ditta attrice che liquida in
€ 264,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, 11 aprile 2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15007/2019 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Alla udienza cartolare dell'11.04.2025, innanzi al dott. Rosalba Campanaro, sono figurativamente comparsi, mediante deposito di note di trattazione scritta:
Per l'avv. ANTONIO CLEMENTE e l'avv. GIORGIO CASIELLO;
Parte_1 Per l'avv. FRANCESCO CAPONIO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note scritte che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito della stessa in PCT.
Il Giudice
dott.ssa Rosalba Campanaro
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P. dr.ssa Rosalba Campanaro, in funzione di giudice unico, all'esito della udienza celebrata in trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto sotto il n.15007/2019 R.G., vertente tra
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore , elettivamente domiciliata in Altamura alla via Vezzano n. 5, presso lo studio Parte_1 degli avv.ti Antonio Clemente (C.F. ) e Giorgio Casiello (C.F. C.F._1
) che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
C.F._2
attrice
e (P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Santeramo in Colle alla Via De Laurentis 28 presso e Controparte_2 nello studio dell'Avv. Francesco Caponio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione I. Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
I.1. La ditta ha convenuto in giudizio la per sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento, in proprio favore, di complessivi € 20.471,00 quale corrispettivo dovuto per la fornitura di 1.131 quintali di orzo effettuata nel mese di giugno 2016.
Ha dedotto, in particolare:
- di aver intrattenuto con la società convenuta, per oltre 10 anni, rapporti commerciali caratterizzati da una solida collaborazione e da reciproca fiducia;
- che, per prassi, il sig. , legale rappresentante della ditta attrice, dopo aver effettuato la Parte_1 consegna della merce, si recava presso la sede della e mostrava al legale CP_1 CP_2
pagina 2 di 4 rappresentante della società convenuta, i tagliandi delle pesature onde conseguire il pagamento dovutogli;
- che nella specifica circostanza, dopo la consegna del suddetto quantitativo di orzo, eseguita in più giornate consecutive, e precisamente in data 16, 17, 19, 20 e 30 giugno 2016, (come da ricevute di pesature allegate) la si era rifiutata ingiustificatamente di corrispondere quanto Controparte_1 dovutole, nonostante i ripetuti solleciti trasmessi anche attraverso il proprio legale di fiducia.
Con comparsa di risposta del 23.01.2020, si è costituta la assumendo di aver già Controparte_1 estinto la propria obbligazione saldando la fattura n. 89 del 16 maggio 2017 per € 19.995,52 (all. 1). che, pur riferendosi ad una diversa tipologia di cereali (crusca, granturco e favino) - ovvero a merce esistente nel suo magazzino “a dispetto dell'orzo che nel suo magazzino non vi era mai entrato” - rappresentava il corrispettivo di quanto richiesto in questa sede. Ha dunque concluso per il rigetto della domanda avanzata dalla controparte ovvero per la restituzione di quanto già pagato a diverso titolo, con vittoria delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria e rassegnate le conclusioni, la causa perviene all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive
II. In limine litis, va rilevato che “l'eccezione riconvenzionale” avente ad oggetto la restituzione di quanto già pagato a saldo della fattura n.89/2017 risulta inammissibile in quanto proposta oltre i termini perentori di cui all'art. 167 c.p.c.
II.1 In punto di fatto la ditta attrice ha allegato, senza specifiche contestazioni di sorta, di aver consegnato 1.131 quintali di orzo nel mese giugno del 2016, allegando le relative ricevute di pesatura debitamente sottoscritte dalla Controparte_1
Risulta peraltro sostanzialmente incontestata la prassi invalsa tra le parti per la quale i pagamenti alla ditta attrice venivano eseguiti dalla convenuta dopo la consegna della merce, a semplice esibizione dei tagliandi di pesatura.
Tali modalità sono state peraltro confermate anche per la fornitura di orzo di che trattasi, sia dai testi di parte attrice ( , e quest'ultimo Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 particolarmente attendibile in quanto fratello del legale rappresentante della sia dal Controparte_1 teste di parte convenuta, , dipendente della tutti escussi all'udienza Testimone_4 Controparte_1 del 19.11.2021.
In sostanza la convenuta ha affidato la sua difesa all'eccezione di estinzione del credito vantato dalla ditta Cereali Di Leo, stante - in tesi - l'avvenuto adempimento. Tanto è sufficiente a ritenere ammesso il credito, salva la necessità di verificare l'imputabilità del pagamento effettuato con bonifico del 16.05.2017 al credito in contestazione, evidenziando sin d'ora che gravava sulla Controparte_1 la prova del pagamento quale mezzo di estinzione dell'obbligazione.
Orbene, la convenuta sostiene che la fattura n.89 del 16.05.2017 avente ad oggetto una fornitura di crusca, granturco e favino sia in realtà una fattura di comodo e che il pagamento di €.19.995,52 effettuato con bonifico del 16.05.2017, diversamente da quanto dichiarato dalla stessa emittente nella relativa causale “ft. 89 del 16.05.2017” si riferisca invece proprio alla fornitura di orzo in questione.
Sul punto, va rilevato che la fattura n.89/2017, emessa a distanza di quasi un anno dalla fornitura di e recante un importo non esattamente corrispondente al credito azionato, risulta essere Pt_3 stata accettata e regolarmente pagata dalla così come tutte le fatture successive CP_1 CP_1 dalla stessa allegate.
pagina 3 di 4 Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “la fattura commerciale ha non solo efficacia probatoria nei confronti dell'emittente che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”, con l'ulteriore precisazione che l'accettazione può avvenire anche per facta concludentia (cfr. Cass. civ. n.26801/2019; idem Cass. civ. n. 15832/2011).
La fattura può, cioè, rivestire la natura di una dichiarazione di verità, o di scienza, attinente all'esecuzione di un rapporto contrattuale già concluso, che non si distacca dal contenuto del precedente accordo (c.d. atto giuridico a contenuto partecipativo).
A fronte di tali emergenze documentali (bonifico e fattura di pari data e corrispondente importo), risulta irrilevante, e comunque non supportata da ulteriori elementi probatori, la deposizione dell'unico teste di parte convenuta sig. il quale ha dichiarato che “dopo aver fatto i conteggi dei Testimone_4 tagliandi di pesatura di merce scaricata da , si faceva il prezzo corrente della merce, nel Parte_4 caso specifico dell' , e poi si emetteva una fattura di pari importo di comodo con merce che il sig. Pt_3
Di Leo dichiarava di avere ancora in magazzino e che doveva scaricare.
L'eccezione di estinzione del credito non può pertanto trovare accoglimento.
Alla luce delle considerazioni svolte, avendo parte attrice assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, la domanda in esame merita integrale accoglimento, con conseguente condanna della convenuta al versamento dell'importo di € 20.471,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
II. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile R.G n.
15007/2019 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: accoglie la domanda e condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_5 della somma di €. 20.471,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ditta attrice che liquida in
€ 264,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, 11 aprile 2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Rosalba Campanaro
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