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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.273 \ 2023 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato in [...], il [...], Parte_1
(C.F.: ), residente in [...], ed C.F._1
ivi elettivamente domiciliato in via Tommaso Cannizzaro n. 151, presso lo studio dell'avv. Giovanni Randazzo (pec: - Email_1
C.F.: , che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
rilasciata su foglio separato in calce al presente atto ma ad esso congiunto,
opponente
Contro
con sede legale in Napoli, Corso Umberto I n. 174, Controparte_1
numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito,
[...] (già giusta atto di variazione di CP_2 Controparte_3
denominazione sociale del 1 giugno 2021, iscritto in data 8 giugno 2021) con sede legale in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, P.IVA , giusta P.IVA_2
procura per atto Notar di EL OL (Ce) del 2 Persona_1
febbraio 2021 rep. 16798 racc. n. 10535, rappresentata e difesa dall'Avv.
LU IN (CF – che dichiara di voler ricevere C.F._3
le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec e al Email_2
numero di fax n. 06 99345228), giusta procura generale alle liti per atto a rogito Notar del 30 maggio 2022 rep. n. 26275 racc. n. Persona_2
16177, allegata al presente atto (cfr.all. n.1) il quale, in forza dei poteri conferiti dalle suddette procure, provvede a nominare quale domiciliatario,
l'Avv. Francesco Ferraù come da nomina in calce al presente atto, eleggendo domicilio in Via Francesco Faranda n.11 Messina;
-
Convenuta opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato in opposizione
[...]
impugnava il decreto ingiuntivo N. 1527/2022 emesso Parte_1
04.11.2022, l'odierna opposta ingiungeva al Sig. di Parte_1
pagare in favore di la somma di € 8.254,97 , importo relativo CP_1
alle fatture indicate nell'estratto conto notarile, maggiorato degli interessi di legge decorrenti, per ciascuna di esse, dalla data di rispettiva scadenza sino all'effettivo saldo, e comunque entro il limite della sua competenza per valore, oltre alle spese ed ai compensi professionali del procedimento monitorio
L'opponente contestava l'esistenza - nonché la certezza, liquidità ed esigibilità del credito asseritamente vantato dalla controparte e ne chiedeva la revoca;
in via subordinata, senza recesso alcuno rispetto a quanto richiesto con le domande chiedeva ridurre le somme rivendicate da controparte nei limiti del giusto e provato.
Si costituiva l'opposto contestando quanto assunto ex adverso.
Concessa la provvisoria esecuzione all'udienza del 6 giugno 2023 e, concesso termine per deposito delle memorie ex art 183 comma 6 cpc. ,attesa la natura documentale la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni .
Il giudizio perveniva per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del 16 aprile 2024, indii differito stanteil carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all''udienza del 21 ottobre 2025 ed indi rinviato all'udienza del 25 novembre ai sensi dell'art 281 quinquies cpc , concessi giorni 10 per deposito memorie conclusive.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
L'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla inesistenza della pretesa creditoria per carenza di prova scritta stante l'assenza di produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili risulta destituita di fondamento, giova osservare che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto non tassativa l'elencazione della documentazione operata dall'articolo in esame, osservando che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” e che “ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato..” (Cass. Civ. sentenza n. 12388/2000).
Nel caso in esame non è stata contestata la sussistenza del rapporto contrattuale tantomeno l'entità dei consumi;
invero allegata in atti la tabella dei consumi e le relative fatture
Or, i codici POD (nel nostro caso IT001E96245231 e IT001E96221156) indicati in fattura, identificano univocamente ciascuna utenza di energia elettrica (e servizi accessori), attestandone inequivocabilmente l'intestazione ad uno specifico Cliente, nel nostro caso al Sig. in Parte_1
quanto certificano il luogo di rilascio della fornitura.
Pertanto l'energia elettrica erogata in corrispondenza dei POD
IT001E96245231 e IT001E96221156, nel periodo di consumo individuato nelle fatture insolute va attribuita al Sig. risultando Parte_1
quest'ultimo titolare dei punti di somministrazione . Si evidenzia altresì che il contatore è sottoposto a periodici controlli, sicchè lo stesso si presume strumento idoneo ad una esatta contabilizzazione della energia;
i misuratori contrattualmente installati, per giurisprudenza ormai consolidata, sono difatti strumenti idonei a fornire piena prova della corretta entità degli importi relativi ai consumi oggetto di fornitura (sul punto Cass. civ., Sez. III,
02/12/2002)
Alla luce di quanto sopra argomentato l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo impugnato confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta domanda proposta da
[...]
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. Parte_1
1527/2022 emesso 04.11.2022,
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 2.495,00 oltre iva cpa e spese generali.
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.273 \ 2023 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato in [...], il [...], Parte_1
(C.F.: ), residente in [...], ed C.F._1
ivi elettivamente domiciliato in via Tommaso Cannizzaro n. 151, presso lo studio dell'avv. Giovanni Randazzo (pec: - Email_1
C.F.: , che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
rilasciata su foglio separato in calce al presente atto ma ad esso congiunto,
opponente
Contro
con sede legale in Napoli, Corso Umberto I n. 174, Controparte_1
numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito,
[...] (già giusta atto di variazione di CP_2 Controparte_3
denominazione sociale del 1 giugno 2021, iscritto in data 8 giugno 2021) con sede legale in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, P.IVA , giusta P.IVA_2
procura per atto Notar di EL OL (Ce) del 2 Persona_1
febbraio 2021 rep. 16798 racc. n. 10535, rappresentata e difesa dall'Avv.
LU IN (CF – che dichiara di voler ricevere C.F._3
le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec e al Email_2
numero di fax n. 06 99345228), giusta procura generale alle liti per atto a rogito Notar del 30 maggio 2022 rep. n. 26275 racc. n. Persona_2
16177, allegata al presente atto (cfr.all. n.1) il quale, in forza dei poteri conferiti dalle suddette procure, provvede a nominare quale domiciliatario,
l'Avv. Francesco Ferraù come da nomina in calce al presente atto, eleggendo domicilio in Via Francesco Faranda n.11 Messina;
-
Convenuta opposta
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato in opposizione
[...]
impugnava il decreto ingiuntivo N. 1527/2022 emesso Parte_1
04.11.2022, l'odierna opposta ingiungeva al Sig. di Parte_1
pagare in favore di la somma di € 8.254,97 , importo relativo CP_1
alle fatture indicate nell'estratto conto notarile, maggiorato degli interessi di legge decorrenti, per ciascuna di esse, dalla data di rispettiva scadenza sino all'effettivo saldo, e comunque entro il limite della sua competenza per valore, oltre alle spese ed ai compensi professionali del procedimento monitorio
L'opponente contestava l'esistenza - nonché la certezza, liquidità ed esigibilità del credito asseritamente vantato dalla controparte e ne chiedeva la revoca;
in via subordinata, senza recesso alcuno rispetto a quanto richiesto con le domande chiedeva ridurre le somme rivendicate da controparte nei limiti del giusto e provato.
Si costituiva l'opposto contestando quanto assunto ex adverso.
Concessa la provvisoria esecuzione all'udienza del 6 giugno 2023 e, concesso termine per deposito delle memorie ex art 183 comma 6 cpc. ,attesa la natura documentale la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni .
Il giudizio perveniva per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del 16 aprile 2024, indii differito stanteil carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all''udienza del 21 ottobre 2025 ed indi rinviato all'udienza del 25 novembre ai sensi dell'art 281 quinquies cpc , concessi giorni 10 per deposito memorie conclusive.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
L'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla inesistenza della pretesa creditoria per carenza di prova scritta stante l'assenza di produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili risulta destituita di fondamento, giova osservare che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto non tassativa l'elencazione della documentazione operata dall'articolo in esame, osservando che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” e che “ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato..” (Cass. Civ. sentenza n. 12388/2000).
Nel caso in esame non è stata contestata la sussistenza del rapporto contrattuale tantomeno l'entità dei consumi;
invero allegata in atti la tabella dei consumi e le relative fatture
Or, i codici POD (nel nostro caso IT001E96245231 e IT001E96221156) indicati in fattura, identificano univocamente ciascuna utenza di energia elettrica (e servizi accessori), attestandone inequivocabilmente l'intestazione ad uno specifico Cliente, nel nostro caso al Sig. in Parte_1
quanto certificano il luogo di rilascio della fornitura.
Pertanto l'energia elettrica erogata in corrispondenza dei POD
IT001E96245231 e IT001E96221156, nel periodo di consumo individuato nelle fatture insolute va attribuita al Sig. risultando Parte_1
quest'ultimo titolare dei punti di somministrazione . Si evidenzia altresì che il contatore è sottoposto a periodici controlli, sicchè lo stesso si presume strumento idoneo ad una esatta contabilizzazione della energia;
i misuratori contrattualmente installati, per giurisprudenza ormai consolidata, sono difatti strumenti idonei a fornire piena prova della corretta entità degli importi relativi ai consumi oggetto di fornitura (sul punto Cass. civ., Sez. III,
02/12/2002)
Alla luce di quanto sopra argomentato l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo impugnato confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta domanda proposta da
[...]
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. Parte_1
1527/2022 emesso 04.11.2022,
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 2.495,00 oltre iva cpa e spese generali.
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò