Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 6793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6793 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06793/2025REG.PROV.COLL.
N. 05265/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5265 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Garzuglia, Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 959/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al TAR Umbria, il sig. -OMISSIS- – proprietario di appartamento in strada Santa Maria Maddalena n. 36 in Terni (foglio 128, p.lla 18, sub 12 e 14) – ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale gli è stata rigettata l’istanza di SCIA in accertamento di conformità prot. n. 44217 del 18.12.2017, avente ad oggetto una tettoia (copertura di ballatoio) realizzata in difformità dal titolo edilizio ottenuto nel 2010, per la quale era stata emessa ordinanza di demolizione prot. 127418 del 28.09.2015, che il ricorrente ha tentato di regolarizzare con SCIA in conformità dapprima denegata nel 28.02.2017 (prot. 28291), e poi, a
seguito di altra istanza di SCIA in sanatoria in data 14.11.2017 (prot. 148023), con provvedimento di diniego/inammissibilità del 30.11.2017.
Il ricorrente ha altresì impugnato l’atto del Comune di Terni prot. n. 0140597 del 12.11.2020, con il quale gli è stato comunicato che il 12.01.2021 il Comune di Terni avrebbe provveduto all’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90; 2) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; violazione dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 (TUE), in combinato disposto con gli artt. 1102, 1105 e 1122, 1136 c.c. Eccesso di potere; 4) illegittimità derivata; 5) violazione degli artt. 31 e 36 TUE.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Terni ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 959/21 il TAR Umbria ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento amministrativo; difetto di istruttoria; 2) error in iudicando ; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere; 3) error in iudicando ; violazione dell’art. 37 TUE, in combinato disposto con gli artt. 1102, 1105, 1122 e 1133 c.c; eccesso di potere; 4) error in iudicando ; illogicità della motivazione; 5) error in iudicando ; violazione degli artt. 31 e 36 TUE; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Terni ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 2.7.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, tenuto conto, sotto un primo profilo, che il preavviso di diniego si applica ai “ procedimenti ad istanza di parte ” (art. 10 bis l. n. 241/90), nel mentre la SCIA è un atto del privato, a fronte del quale i controlli da parte del civico ente intervengono solo in chiave successiva ed eventuale.
In secondo luogo, il Comune ha comunque garantito all’appellante ampia interlocuzione procedimentale, tenuto conto dall’alto numero di procedimenti aventi ad oggetto la medesima questione, e in particolare, quello avente ad oggetto la SCIA in conformità, dapprima denegata nel 28.02.2017, e poi, a seguito di altra istanza di SCIA in sanatoria in data 14.11.2017, con preavviso di diniego ( recte : inammissibilità) del 30.11.2017.
Per tali ragioni, nessun vulnus alle garanzie partecipative risulta essersi verificato nel caso di specie, la qual cosa comporta il rigetto della relativa censura.
4. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
Il motivo è infondato.
L’ordinanza impugnata è così motivata:
- “ vista la nota … con la quale si interrompevano i termini del procedimento in esito al giudizio civile attivato circa la validità della delibera di assemblea condominiale con la quale era stata accordata la deroga alle distanze dei confini per la costruzione delle opere oggetto di conformità;
- rilevato che in data 28.7.2020 … è pervenuta all’Ufficio Controlli edilizi comunicazione circa la sentenza n. 501/19 … con la quale è stata dichiarata la nullità della delibera in oggetto;
- considerato pertanto che l’assenza della deroga alle distanze dai confini previste per legge pregiudica la sanabilità delle opere proposte in accertamento di conformità … dichiara la non sanabilità delle opere di cui alla SCIA in oggetto per violazione delle distanze legali previste al R.R. 2/2015 dell’area condominiale in assenza di accordo ”.
All’evidenza, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato mediante riferimento all’assenza di deroga alle distanze dai confini, e all’insussistenza di accordo tra i proprietari condominiali. Trattasi pertanto di motivazione che ben evidenzia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, e che per tali ragioni si sottrae alle lamentate censure.
Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
5. Con l’ulteriore motivo di gravame l’appellante lamenta che il gravato diniego di sanatoria non avrebbe considerato in che termini l’opera fosse in contrasto con gli strumenti urbanistici, e che comunque la tettoia oggetto del diniego sarebbe opera pertinenziale autorizzata dalla maggioranza dell’assemblea dei condomini.
Il motivo è infondato.
5.1. Risulta decisivo, nel senso della legittimità dell’impugnato diniego di sanatoria, la circostanza che il Tribunale di Terni, con sentenza n. 501/19, ha accertato che: “ la delibera avente ad oggetto il mantenimento di un’opera abusiva, vieppiù lesiva dei diritti di ciascun condomino sulle parti comuni, non può che ricondursi alla categoria delle delibere nulle. … Anche la CTU svolta in corso di causa ha confermato la violazione delle distanze, la natura abusiva del manufatto e l’impossibilità della sua sanatoria, … le opere realizzate non possono essere sanate … in quanto non rispettano le distanze minime legali previste dal R.R. n. 2/2015 ”.
5.2. Pertanto, sotto un primo profilo l’opera in questione non rispetta le distanze legali minime stabilite dal R.R. n. 2/2015. Tale circostanza è di per sé dirimente nel senso della legittimità del diniego di SCIA in sanatoria, avuto riguardo alla natura pubblicistica degli interessi tutelati da tali previsioni normative (igiene e salubrità ambientale; decoro architettonico), che non possono soffrire limitazioni neanche in ipotesi di consenso da parte dei privati confinanti.
5.3. A ciò aggiungasi altresì, ad BU , che un valido consenso dei condomini al mantenimento della tettoia/ballatoio comunque non vi è stato, essendo la relativa delibera assembleare dichiarata nulla dal Tribunale di Terni con la cennata sentenza n. 501/19.
Per tali ragioni, l’atto impugnato costituisce il naturale snodo dell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione, che ha evidenziato la sussistenza di profili di criticità di ordine pubblicistico, ostativi al mantenimento della struttura in esame.
5.4. Ne consegue il rigetto delle relative censure.
6. Con l’ultimo motivo di gravame, l’appellante lamenta che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto del fatto che, avendo la parte presentato SCIA in sanatoria, la pregressa ordinanza di demolizione n 0127418 del 28.9.2015 sarebbe divenuta inefficace, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di adottare una nuova ordinanza di demolizione.
Ne discenderebbe, per questa via, l’invalidità derivata del verbale di accertamento dell’inottemperanza, in quanto fondato su un’ordinanza di demolizione divenuta successivamente inefficace.
Il motivo è infondato, e va pertanto disatteso, ritenendo il Collegio di dare continuità all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui: “ … la presentazione dell’istanza di sanatoria non determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria». Infatti, se si sostenesse che l’amministrazione, nell’ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell’istanza di accertamento di conformità, avesse l’obbligo di riadottare l’ordinanza di demolizione, ciò equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento ” (C.d.S, VI, 27.2.2018, n. 1171. In termini confermativi, C.d.S, II, 28.3.2024, n. 2952; C.d.S, VI, 27.3.2024, n. 2916).
7. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Terni, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO