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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18493/2018 R.G. proposto da: DI MA IA TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI, 11, presso lo studio dell’avvocato IO RI ([...]) rappresentata e difesa dagli avvocati LI GIULIANO ([...]), LI RT ([...]) -ricorrente- contro DI MA LA, DI MA IU, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato PRESTA TONINO ([...]) rappresentate e difese dall'avvocato MODESTI ANDREA ([...]) Civile Sent. Sez. 2 Num. 7630 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 16/03/2023 2 di 11 -controricorrenti- nonchè contro DI MA GE, OR RU, OR M TA, OR CE, OR LL IC, OR CO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 765/2017 depositata il 05/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Pescara, sez. distaccata di San Valentino, pronunziava lo scioglimento della comunione ereditaria fra le ER RM (a sua volta deceduta, lasciando eredi la sorella GE ed il di lei coniuge Fernando NS), GE, AR ON, IG e IN Di MA ed accoglieva altresì la domanda di usucapione di un appartamento di Pescara, svolta in via riconvenzionale da AR ON Di MA. In esito al giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello di L’Aquila – con sentenza n. 765 del 5 maggio 2017 - riformava parzialmente la decisione del Tribunale, rigettando la domanda di usucapione. Rilevava la Corte distrettuale, per quel che qui ancora interessa, che le migliorie apportate da AR ON Di MA all’appartamento da ella abitato non erano “incompatibili con la tolleranza del possesso da parte delle coeredi”, tanto più che le attività di gestione dovevano presumersi effettuate dalla detentrice nella sua qualità di coerede e che le altre sorelle avevano 3 di 11 provveduto al pagamento della loro parte di ICI. In definitiva, la richiedente non avrebbe provato la manifestazione di un dominio esclusivo sulla res attraverso un’attività durevole contrastante e del tutto incompatibile con il possesso altrui, “dovendosi invece ritenere che il godimento autonomo del bene le fu consentito inizialmente dalla madre…ed è proseguito…una volta quindi che AR ON, al pari delle sorelle, ne era divenuta comproprietaria, con il consenso di queste e del padre”. Per la cassazione della predetta sentenza ha proposto ricorso AR ON Di MA, affidandosi a sette motivi. AN tempestivamente proposto controricorso IG e IN Di MA, mentre sono rimasti intimati GE Di MA, NA NS, AR ON NS, CE NS, LL OL NS e RA NS. Il Procuratore Generale ha concluso, sollecitando l’inammissibilità del ricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. RAGIONI DI DIRITTO 1) Va doverosamente premesso che le controricorrenti hanno sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di una valida procura speciale in capo ai difensori di parte ricorrente. A tale eccezione si è associato il P.G. L’eccezione è infondata. 1.1) La procura, apposta su foglio congiunto al ricorso, è stata rilasciata da AR ON Di MA agli avvocati Giuliano e TO IL “affinché si costituiscano con controricorso, in relazione al ricorso per Cassazione della sentenza resa dalla Corte D’Appello dell’Aquila n° 765/2017, pubblicata il 5/5/2017”. 1.2) Al di là del refuso letterale, è evidente l’intento di costituirsi per impugnare la sentenza n. 765/2017 della Corte d’appello di L’Aquila, coerentemente con il recentissimo orientamento di questa 4 di 11 Corte, secondo cui, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Sez. U., n. 36057 del 9 dicembre 2022). 2) Attraverso la prima censura, la ricorrente ipotizza la violazione degli artt. 714, 1141, 1158 1164 e 1665 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Posto che anche il coerede può usucapire il bene ereditario, del quale abbia goduto separatamente, la Corte d’appello avrebbe fatto malgoverno della fattispecie astratta rispetto al caso concreto. La Di MA avrebbe occupato l’appartamento di Pescara in via esclusiva, curandone da sola la manutenzione, non soltanto ordinaria, in modo obiettivamente incompatibile con la possibilità di un godimento comune. Il motivo è infondato. 2.1) Ai fini del possesso ad usucapionem, la ricorrente ripropone a questa Corte gli argomenti (di merito) già posti a base della 5 di 11 sentenza del Tribunale di Pescara e rispetto ai quali la Corte d’appello ha affermato la compatibilità con la tolleranza dell’altrui possesso, rilevando come “Si tratta di atti non esplicitanti la chiara volontà di possedere “uti dominus”, non essendo sufficiente che gli altri compartecipanti si siano astenuti dall’uso della cosa comune e nello specifico non vi è stato neppure il pagamento integrale delle imposte da parte di AR ON Di MA, visto che le appellanti incidentali hanno continuato a provvedere al pagamento della loro parte di ICI relativa all’immobile di Pescara ritenendosi quindi compossessori dello stesso. Né la prima, di tanto onerata, ha provato la manifestazione di un dominio esclusivo sulla res attraverso un’attività durevole contrastante e del tutto incompatibile con il possesso altrui, dovendosi invece ritenere che il godimento autonomo del bene le fu consentito inizialmente dalla madre, che le offrì di abitarlo dopo la crisi del suo matrimonio ed è proseguito, all’esito del decesso di IT CA avvenuto nel 1980, una volta quindi che AR ON, al pari delle sorelle, ne era divenuta comproprietaria, con il consenso di queste e del padre ed è comprensibile che le medesime abbiano tollerato la cosa, stante la difficile situazione familiare della sorella, e tanto senz’altro fino al decesso di quest’ultimo, avvenuto nel 1988”. 2.2) Com’è evidente, le suddette considerazioni involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019; Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017). 6 di 11 3) Con il secondo mezzo d’impugnazione, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e 112 c.p.c. Assume che la Corte d’appello avrebbe evocato ex officio il criterio della tolleranza, senza considerare la carenza di un’eccezione di parte avversaria in tal senso, collegata alla descrizione degli elementi costitutivi. 4) Mediante il terzo rilievo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 e 1144 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Afferma, in conseguenza del precedente motivo, che, in ogni caso, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, sarebbe spettato alle controparti dimostrare la mera tolleranza. Né le trattative avviate con le sorelle avrebbero potuto essere interpretate come riconoscimento dell’altrui diritto. 5) I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano questioni logicamente connesse, sono infondati. 5.1) Va premesso che, in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato (Sez. 2, n. 31638 del 6 dicembre 2018). Conseguentemente, il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione (Sez. 3, n. 4357 del 10 febbraio 2022; Sez. L., n. 22371 del 5 agosto 2021). 5.2) È pur vero che, in linea generale, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza - essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità - in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi 7 di 11 lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza. Tuttavia, la particolare materia ereditaria è caratterizzata dalla circostanza che il coerede – al fine di usucapire la quota degli altri eredi - deve esercitare il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri (Sez. 2, n. 35067 del 29 novembre 2022; Sez. 2, n. 9359 dell’8 aprile 2021). 5.3) Ne consegue che, in subjecta materia, rientra nei normali poteri di valutazione probatoria del giudice la qualificazione degli atti che vengono invocati come esercizio di fatto del possesso incontestato, quali atti di mera tolleranza, senza che la controparte sia gravata dell'onere di provare tale specifica inidoneità ad integrare il possesso "ad usucapionem", diversamente dalle azioni esclusivamente possessorie, in cui la natura giuridica dell'esercizio degli atti di tolleranza deve essere eccepita e provata dalla parte che la deduce (Sez. 2, n. 21016 del 1 agosto 2008). 5.4) In ogni caso, la sentenza impugnata ha plausibilmente affermato, in base alle risultanze di causa, che “verosimilmente la proprietaria avesse consentito ad una delle cinque figlie, per sopperire ad una sua situazione familiare critica, di occupare il proprio appartamento, senza però con questo voler ledere la situazione delle altre figlie, che tanto hanno tollerato in ragione delle motivazioni di una siffatta decisione”. 8 di 11 6) La quarta doglianza si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1164, 1165 e 2943 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la pretesa tolleranza avrebbe comunque avuto termine nel 1988, momento in cui i compartecipi alla comunione avrebbero iniziato a rivolgere alla sorella, senza esito, istanze stragiudiziali per ottenere la divisione del compendio ereditario. In questo senso, non sarebbe stato interruttivo dell’usucapione neppure l’atto giudiziale introduttivo della divisione ereditaria, né sarebbe stata rilevante la provenienza di un atto ricognitivo da parte del coerede nel possesso del bene. Il motivo è inammissibile, poiché non coglie la ratio della decisione impugnata. 6.1) La Corte d’appello ha sottolineato che “…il possesso esclusivo e valido ad usucapionem può dirsi iniziato solo allorché AR ON ha palesato la sua volontà di escludere le sorelle dal compossesso del proprio immobile, ma non è stato indicato un siffatto comportamento e la sua collocazione cronologica, anzi è la stessa AR ON che da atto, in sede di interrogatorio, di aver cercato per due volte di trovare un accordo in ordine alla divisione con le sorelle dopo la morte del padre con l’ausilio di un legale, riconoscendo peraltro la loro qualità di coeredi come da documentazione in atti (doc. nn. 16 e 18 fascicolo appellanti)”. Tale fondamentale passaggio motivazionale non è stato specificamente censurato dal ricorso. 7) Con la sesta doglianza, la Di MA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. giacché la Corte abruzzese, di fronte all’acquiescenza dei coeredi appellanti principali, GE Di MA ed eredi NS, avrebbe quanto meno dovuto reputare maturata l’usucapione delle relative quote in favore della ricorrente. 7.1) La settima censura si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 727 c.p.c. e 1114, 1140 e 1158 c.c., ai 9 di 11 sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver i secondi giudici trascurato di valutare che la maturata usucapione delle quote avrebbe dovuto essere presa in considerazione ai fini della ripartizione delle quote e dei conguagli inerenti la divisione dell’intero compendio. 7.2) I predetti motivi, fra loro connessi, vanno scrutinati insieme e sono inammissibili. 7.3) In effetti, l’acquiescenza in parte qua di GE Di MA, NA NS, AR ON NS, CE NS, LL OL NS e RA NS rispetto alla sentenza di primo grado ha implicato il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale di Pescara nei confronti delle stesse parti. 7.4) La mancata impugnazione di alcuni dei compossessori non giova però alla ricorrente, perché non si può prospettare il trasferimento a titolo originario di parti separate di un bene unitario, che non sia stato goduto in toto. Infatti, avendo la Corte di merito escluso il potere di fatto sull’immobile nella sua interezza, reputare che il possesso si sia esercitato su una quota e non sulla totalità della res sarebbe incompatibile con i principi di logica giuridica. 7.5) La giurisprudenza citata dalla ricorrente non è applicabile alla fattispecie, giacché presuppone che l’usucapione da parte del possessore pro quota ne determini un possesso esclusivo e non un possesso su una maggiore quota rispetto al tutto. Il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri 10 di 11 partecipanti dall'uso della cosa comune (Sez. 2, n. 9359 dell’8 aprile 2021). 7.6) In altri termini, l’animus rem sibi habendi deve potersi esplicare nei confronti dell’intero bene e non su una porzione di esso, altrimenti, per definizione, verrebbe meno la stessa ratio giuridica posta a base dell’istituto dell’usucapione. 7.7) Secondo una prospettiva speculare ed opposta, si può fondatamente sostenere che l’appello proposto da IG e IN Di MA nei confronti della declaratoria di intervenuta usucapione dell’immobile a favore della sorella AR ON non sia stato limitato a contestare l’assegnazione alla ricorrente delle loro quote, ma si sia esteso all’intero immobile, come nelle ipotesi in cui il comproprietario, che resiste ad una rivendica altrui, agisce in difesa dell’intera proprietà e non della quota indivisa a lui appartenente. In ogni caso, nella specie la Corte territoriale ha escluso del tutto la sussistenza del possesso ad usucapionem sull’intero bene: tale accertamento in fatto travolge l’intera pronuncia di usucapione. 8) La quinta censura si focalizza sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 723, 1144, 1148, 1158 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto alle controparti i canoni per il mancato godimento dell’appartamento dal 1980 al 2009. Infatti, in caso di intervenuta usucapione, non sarebbe spettato alle coeredi alcun rendiconto o restituzione, mentre, in carenza di un godimento esclusivo, sarebbe mancato in nuce il dovere di rendicontare o restituire alcunché, o ancora, il possesso sarebbe stato comunque qualificabile di buona fede, con lo stesso risultato. Il motivo è inammissibile, giacché non attinge alcuna violazione di legge. 8.1) In ogni caso, muove dal presupposto che la ricorrente fosse possessore esclusivo dell’immobile, laddove invece la Corte 11 di 11 distrettuale, avendo accertato trattarsi di una detenzione qualificata per mera tolleranza delle coeredi, ha conseguentemente stabilito un indennizzo a favore delle sorelle escluse dal compossesso. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo. Va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di IG e IN Di MA, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2023, nella camera di consiglio
tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Sez. U., n. 36057 del 9 dicembre 2022). 2) Attraverso la prima censura, la ricorrente ipotizza la violazione degli artt. 714, 1141, 1158 1164 e 1665 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Posto che anche il coerede può usucapire il bene ereditario, del quale abbia goduto separatamente, la Corte d’appello avrebbe fatto malgoverno della fattispecie astratta rispetto al caso concreto. La Di MA avrebbe occupato l’appartamento di Pescara in via esclusiva, curandone da sola la manutenzione, non soltanto ordinaria, in modo obiettivamente incompatibile con la possibilità di un godimento comune. Il motivo è infondato. 2.1) Ai fini del possesso ad usucapionem, la ricorrente ripropone a questa Corte gli argomenti (di merito) già posti a base della 5 di 11 sentenza del Tribunale di Pescara e rispetto ai quali la Corte d’appello ha affermato la compatibilità con la tolleranza dell’altrui possesso, rilevando come “Si tratta di atti non esplicitanti la chiara volontà di possedere “uti dominus”, non essendo sufficiente che gli altri compartecipanti si siano astenuti dall’uso della cosa comune e nello specifico non vi è stato neppure il pagamento integrale delle imposte da parte di AR ON Di MA, visto che le appellanti incidentali hanno continuato a provvedere al pagamento della loro parte di ICI relativa all’immobile di Pescara ritenendosi quindi compossessori dello stesso. Né la prima, di tanto onerata, ha provato la manifestazione di un dominio esclusivo sulla res attraverso un’attività durevole contrastante e del tutto incompatibile con il possesso altrui, dovendosi invece ritenere che il godimento autonomo del bene le fu consentito inizialmente dalla madre, che le offrì di abitarlo dopo la crisi del suo matrimonio ed è proseguito, all’esito del decesso di IT CA avvenuto nel 1980, una volta quindi che AR ON, al pari delle sorelle, ne era divenuta comproprietaria, con il consenso di queste e del padre ed è comprensibile che le medesime abbiano tollerato la cosa, stante la difficile situazione familiare della sorella, e tanto senz’altro fino al decesso di quest’ultimo, avvenuto nel 1988”. 2.2) Com’è evidente, le suddette considerazioni involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019; Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017). 6 di 11 3) Con il secondo mezzo d’impugnazione, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e 112 c.p.c. Assume che la Corte d’appello avrebbe evocato ex officio il criterio della tolleranza, senza considerare la carenza di un’eccezione di parte avversaria in tal senso, collegata alla descrizione degli elementi costitutivi. 4) Mediante il terzo rilievo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 e 1144 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Afferma, in conseguenza del precedente motivo, che, in ogni caso, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, sarebbe spettato alle controparti dimostrare la mera tolleranza. Né le trattative avviate con le sorelle avrebbero potuto essere interpretate come riconoscimento dell’altrui diritto. 5) I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano questioni logicamente connesse, sono infondati. 5.1) Va premesso che, in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato (Sez. 2, n. 31638 del 6 dicembre 2018). Conseguentemente, il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione (Sez. 3, n. 4357 del 10 febbraio 2022; Sez. L., n. 22371 del 5 agosto 2021). 5.2) È pur vero che, in linea generale, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza - essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità - in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi 7 di 11 lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza. Tuttavia, la particolare materia ereditaria è caratterizzata dalla circostanza che il coerede – al fine di usucapire la quota degli altri eredi - deve esercitare il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri (Sez. 2, n. 35067 del 29 novembre 2022; Sez. 2, n. 9359 dell’8 aprile 2021). 5.3) Ne consegue che, in subjecta materia, rientra nei normali poteri di valutazione probatoria del giudice la qualificazione degli atti che vengono invocati come esercizio di fatto del possesso incontestato, quali atti di mera tolleranza, senza che la controparte sia gravata dell'onere di provare tale specifica inidoneità ad integrare il possesso "ad usucapionem", diversamente dalle azioni esclusivamente possessorie, in cui la natura giuridica dell'esercizio degli atti di tolleranza deve essere eccepita e provata dalla parte che la deduce (Sez. 2, n. 21016 del 1 agosto 2008). 5.4) In ogni caso, la sentenza impugnata ha plausibilmente affermato, in base alle risultanze di causa, che “verosimilmente la proprietaria avesse consentito ad una delle cinque figlie, per sopperire ad una sua situazione familiare critica, di occupare il proprio appartamento, senza però con questo voler ledere la situazione delle altre figlie, che tanto hanno tollerato in ragione delle motivazioni di una siffatta decisione”. 8 di 11 6) La quarta doglianza si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1164, 1165 e 2943 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la pretesa tolleranza avrebbe comunque avuto termine nel 1988, momento in cui i compartecipi alla comunione avrebbero iniziato a rivolgere alla sorella, senza esito, istanze stragiudiziali per ottenere la divisione del compendio ereditario. In questo senso, non sarebbe stato interruttivo dell’usucapione neppure l’atto giudiziale introduttivo della divisione ereditaria, né sarebbe stata rilevante la provenienza di un atto ricognitivo da parte del coerede nel possesso del bene. Il motivo è inammissibile, poiché non coglie la ratio della decisione impugnata. 6.1) La Corte d’appello ha sottolineato che “…il possesso esclusivo e valido ad usucapionem può dirsi iniziato solo allorché AR ON ha palesato la sua volontà di escludere le sorelle dal compossesso del proprio immobile, ma non è stato indicato un siffatto comportamento e la sua collocazione cronologica, anzi è la stessa AR ON che da atto, in sede di interrogatorio, di aver cercato per due volte di trovare un accordo in ordine alla divisione con le sorelle dopo la morte del padre con l’ausilio di un legale, riconoscendo peraltro la loro qualità di coeredi come da documentazione in atti (doc. nn. 16 e 18 fascicolo appellanti)”. Tale fondamentale passaggio motivazionale non è stato specificamente censurato dal ricorso. 7) Con la sesta doglianza, la Di MA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. giacché la Corte abruzzese, di fronte all’acquiescenza dei coeredi appellanti principali, GE Di MA ed eredi NS, avrebbe quanto meno dovuto reputare maturata l’usucapione delle relative quote in favore della ricorrente. 7.1) La settima censura si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 727 c.p.c. e 1114, 1140 e 1158 c.c., ai 9 di 11 sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver i secondi giudici trascurato di valutare che la maturata usucapione delle quote avrebbe dovuto essere presa in considerazione ai fini della ripartizione delle quote e dei conguagli inerenti la divisione dell’intero compendio. 7.2) I predetti motivi, fra loro connessi, vanno scrutinati insieme e sono inammissibili. 7.3) In effetti, l’acquiescenza in parte qua di GE Di MA, NA NS, AR ON NS, CE NS, LL OL NS e RA NS rispetto alla sentenza di primo grado ha implicato il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale di Pescara nei confronti delle stesse parti. 7.4) La mancata impugnazione di alcuni dei compossessori non giova però alla ricorrente, perché non si può prospettare il trasferimento a titolo originario di parti separate di un bene unitario, che non sia stato goduto in toto. Infatti, avendo la Corte di merito escluso il potere di fatto sull’immobile nella sua interezza, reputare che il possesso si sia esercitato su una quota e non sulla totalità della res sarebbe incompatibile con i principi di logica giuridica. 7.5) La giurisprudenza citata dalla ricorrente non è applicabile alla fattispecie, giacché presuppone che l’usucapione da parte del possessore pro quota ne determini un possesso esclusivo e non un possesso su una maggiore quota rispetto al tutto. Il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri 10 di 11 partecipanti dall'uso della cosa comune (Sez. 2, n. 9359 dell’8 aprile 2021). 7.6) In altri termini, l’animus rem sibi habendi deve potersi esplicare nei confronti dell’intero bene e non su una porzione di esso, altrimenti, per definizione, verrebbe meno la stessa ratio giuridica posta a base dell’istituto dell’usucapione. 7.7) Secondo una prospettiva speculare ed opposta, si può fondatamente sostenere che l’appello proposto da IG e IN Di MA nei confronti della declaratoria di intervenuta usucapione dell’immobile a favore della sorella AR ON non sia stato limitato a contestare l’assegnazione alla ricorrente delle loro quote, ma si sia esteso all’intero immobile, come nelle ipotesi in cui il comproprietario, che resiste ad una rivendica altrui, agisce in difesa dell’intera proprietà e non della quota indivisa a lui appartenente. In ogni caso, nella specie la Corte territoriale ha escluso del tutto la sussistenza del possesso ad usucapionem sull’intero bene: tale accertamento in fatto travolge l’intera pronuncia di usucapione. 8) La quinta censura si focalizza sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 723, 1144, 1148, 1158 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto alle controparti i canoni per il mancato godimento dell’appartamento dal 1980 al 2009. Infatti, in caso di intervenuta usucapione, non sarebbe spettato alle coeredi alcun rendiconto o restituzione, mentre, in carenza di un godimento esclusivo, sarebbe mancato in nuce il dovere di rendicontare o restituire alcunché, o ancora, il possesso sarebbe stato comunque qualificabile di buona fede, con lo stesso risultato. Il motivo è inammissibile, giacché non attinge alcuna violazione di legge. 8.1) In ogni caso, muove dal presupposto che la ricorrente fosse possessore esclusivo dell’immobile, laddove invece la Corte 11 di 11 distrettuale, avendo accertato trattarsi di una detenzione qualificata per mera tolleranza delle coeredi, ha conseguentemente stabilito un indennizzo a favore delle sorelle escluse dal compossesso. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo. Va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di IG e IN Di MA, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2023, nella camera di consiglio