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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7559/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7559/2019 promossa da:
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AB ON (C. F.: ) del Foro di Santa Maria Capua CodiceFiscale_2
Vetere (CE) ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Vairano Scalo (81059 - CE) alla Via risorgimento Parco “Lisa” n° 47 bis;
ATTORE contro
P.IVA ) in persona di un procuratore del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., dott. corrente in Milano alla via Benigno Crespi, 23 CP_2
rapp.to e difeso, dall' avv. Francesco MADONNA ) elett.te C.F._3
dom.to presso il suo studio, in S. Maria C. Vetere, alla Via Cardarelli, 5 (già Via Melorio, II
Traversa,3)
CONVENUTO
NONCHE'
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
N O N C H È
pagina 1 di 10 eredi di Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI come in atti
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
compagnia assicurativa ed eredi , Controparte_1 CP_3 Persona_2
al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro stradale occorso in Teano il 26/07/2009 alle ore 06.45 circa.
L'attrice, conducente del motociclo marca Honda modello SH targato DL 56452, deduceva di essere stata investita dal motociclo marca Honda tipo Transalp targato DM
08560, condotto dal Sig. ed assicurato per la r.c.a. dalla CP_3 [...]
L'attrice precisava che dopo una lunga sosta sul Controparte_4
margine destro della carreggiata di viale Italia in Teano ( con direzione di marcia Piazza
MA ) e dopo essersi accertata che non sopraggiungesse alcun veicolo nei due sensi di marcia, si reimmetteva nel flusso veicolare del predetto viale, allorquando veniva improvvisamente investita dal motociclo marca Honda targato DM 08560 condotto dal che sopraggiungeva in viale Italia con direzione piazza MA ad una CP_3
velocità eccessiva e, comunque, non adeguata alle condizioni di tempo e luogo e che, dopo aver effettuato una vietata manovra di sorpasso di alcuni veicoli che lo precedevano, sbandava invadendo l'opposta mezzeria di pertinenza del motociclo Honda SH, impattando il proprio motociclo con la parte antero-laterale sinistra .
Deduceva, inoltre, che a seguito dell'urto riportava gravissime lesioni personali per le quali veniva ricoverata tramite il servizio di ambulanza c.d. “118” presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Teano (CE) i cui Sanitari le riscontravano “trauma contusivo con f.l.c. ed
s.l.o. anca sx. trauma contusivo con s.l.o. gamba sx. escoriazioni multiple …” con venti giorni di pagina 2 di 10 prognosi iniziale, con successivo ricovero nel reparto di ortopedia e traumatologia del
Presidio Ospedaliero di Sessa AU (CE) con diagnosi di “frattura scomposta tibia sx, sospetta lesione ossea del bacino;
contusioni ed escoriazioni multiple” . Veniva, poi, sottoposta in data
05 agosto 2009 ad intervento chirurgico di riduzione stabilizzazione della frattura della tibia sinistra con fissatore esterno e di esserle stata praticata il 07 agosto 2009 artrocentesi evacuativa al ginocchio sx. (circa 60 cc. di liquido ematico) e confezionata doccia gessata posteriore al ginocchio, per essere dimessa in pari data con diagnosi di “frattura composta condilo laterale regione posteriore femore sx, ferita lacera saturata cresta iliaca”
Concludeva, quindi, per il risarcimento dei danni subiti, quantificati nella complessiva somma di € 72.030,50 (settantaduemilatrenta/50) o, in via del tutto subordinata della diversa inferiore somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere più confacente a criteri di Giustizia, oltre alla refusione in favore della predetta attrice delle spese (anche di C.T.U.)
Pur se ritualmente citati non si costituivano i convenuti e gli eredi di CP_3 Per_3
che venivano dichiarati contumaci.
[...]
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, svolta C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dalla , la causa veniva posta in decisione con la concessione dei Pt_1
termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati.
È pacifico tra le parti che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice si sia verificata una collisione tra il motociclo marca Honda modello SH targato DL 56452, condotto dalla ed il motociclo marca Honda tipo Transalp targato DM Parte_1
08560, condotto dal Sig. ed assicurato per la r.c.a. dalla CP_3 [...]
.. Controparte_4
Occorre, in punto di diritto, rilevare che, in caso di sinistro stradale, l'art. 2054 del codice civile statuisce che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. pagina 3 di 10 La colpa, pertanto, si presume, e la prova contraria assume un carattere più rigoroso, in quanto deve essere rivolta alla dimostrazione concreta che «si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno», onde si individua una responsabilità anche per colpa lievissima. Si disciplina altresì, nel secondo comma, la ipotesi dello scontro tra veicoli con una presunzione (iuris tantum) di colpa eguale per ciascuno dei conducenti, onde l'onere della prova incomberebbe a ciascuno dei danneggiati, nei riguardi dell'altro o degli altri.
Pertanto, ciascuno dei conducenti deve attivarsi e fornire la prova contraria alla presunzione di colpa che grava su tutti i conducenti.
Recentemente la Cassazione ha ribadito che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1,
c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n.12884)
Sempre la Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che in caso di sinistro con dinamica incerta vige il principio di pari responsabilità dei conducenti, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2054 comma 2 c.c.
Trattasi di un criterio residuale che il giudice applica qualora non riesca a stabilire con esattezza in quale misura ciascun conducente abbia contribuito a provocare il sinistro stradale.
Non è neanche rilevante che la colpa di uno dei conducenti sia evidente, in quanto il giudice
è tenuto sempre ad accertare il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada da parte del veicolo che ha subìto dei danni (vedi ex multis Cass. Sentenza n. 7479/2020). pagina 4 di 10 Pertanto, deve applicarsi la regola di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente
a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, attribuendo alle parti una corresponsabilità pari al
50% nella causazione del sinistro.
Com'è noto, l'obbligo di risarcire il danno causato da un sinistro stradale trova il suo fondamento nel combinato disposto degli art. 2043 e 2054 c.c.
I danni causati dall'incidente stradale, infatti, generano una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana), secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Configurando una responsabilità da fatto illecito, anche quella da circolazione dei veicoli si fonda sul principio generale del “neminem laedere”, ossia quello di non violare l'altrui sfera giuridica. Questa previsione deve però essere integrata con quanto previsto dall'art. 2054
c.c., che tratta nello specifico della circolazione dei veicoli.
La responsabilità civile in capo al vettore per il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato trova fondamento nella disposizione contenuta nell'art. 2054 c.c., a norma del quale “il conducente di un veicolo senza rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il primo comma dell'articolo in commento indica appunto che, negli incidenti stradali, responsabilità ed onere sono a carico del conducente: questo è da considerarsi responsabile dell'evento lesivo a prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Nel caso di specie, la previsione dell'art. 2054 c.c. deve essere integrata con quella dell'art. 1227 c.c. secondo cui: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Ancora, la prova liberatoria prescritta dall'art. 2054 c.c. può essere fornita sia in via diretta – dimostrando si essersi uniformato alle norme che regolano la circolazione stradale e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – sia in via indiretta attraverso l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro conducente.
In particolare (Cass. n. 9550/2009), “In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della pagina 5 di 10 concorrente responsabilità ai cui all'art. 2054, comma 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente”.
Nella specie, pur essendo stato provato il coinvolgimento dei mezzi suindicati, tuttavia non
è dato ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, in relazione sia alla diversa ricostruzione offerta dalle parti con gli atti introduttivi del giudizio, sia alle versioni rese dai testi escussi;
né dal rapporto dei carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro si evince il grado di colpa specificamente attribuibile ai due conducenti dei mezzi coinvolti, non essendo state elevate peraltro violazioni al codice della strada a entrambi i conducenti.
Ed infatti, in primis la dinamica così come esplicata da parte attrice nell'atto introduttivo è messa in discussione proprio dalla ricostruzione della dinamica operata dai CC intervenuti sul posto nell'immediatezza del sinistro i quale affermavano che : dalla posizione dei mezzi in cui si trovano e dalle sommarie dichiarazioni rese in allegato , si deduce che il motociclo Honda 700
Transalp tg DM 08560 condotto da stava percorrendo la S.P: 239 di Viale Italia con CP_3
direzione di marcia Teano centro quando giunto nei pressi della Banca Popolare di Ancona, improvvisamente gli veniva tagliata la strada dal motociclo Honda SH 125 tg DL 56452 condotta da
che usciva dal parcheggio antistante la Banca senza accorgersi dell'arrivo del motociclo che Parte_1
proveniva dalla sua carreggiata entrando in collisione con lo stesso.
Parimenti il compendio probatorio emerso a seguito dell'espletamento delle prove testimoniali ha confermato solo in parte la dinamica del sinistro prospettata dell'attrice.
In particolare, all'udienza del 26.03.2024 il teste afferma “ Si è vero. Preciso Testimone_1
che l'incidente avvenne nel tardo pomeriggio dopo le 7 di sera. Io stavo percorrendo a piedi la stessa strada nel senso contrario a quello della moto Honda attorea quando ho visto sfrecciare una moto Honda proveniente dal senso di marcia contrario al mio che nel sorpassare le auto che la precedevano andava in collisione con la moto dell'attrice. Mi sono voltato contemporaneamente al rumore provocato dall'urto ed ho visto volare per aria dei pezzi delle moto. Io mi trovavo a circa 30-40 metri dal punto in cui si è verificato
l'incidente…. interrogato sulla circostanza sub lettera b ed f detto atto risponde: " Dopo l'incidente stavo per pagina 6 di 10 avvicinarmi quando ho visto che già altre persone si erano avvicinate alle moto e che qualcuno stava chiamando il 118 per cui non ho atteso l'arrivo di questa. Non so se e chi abbia riportato lesioni né dove sia stata trasportata.
Ebbene, il teste afferma di essersi voltato solo contemporaneamente al rumore provocato dall'urto facendo evidentemente dedurre che non stava guardando i due veicoli al momento dell'incidente .
Il teste divenuto successivamente al sinistro cognato dell'attrice afferma : Tes_2
“interrogato sulla circostanza sub lettera a della memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. secondo termine di parte attrice risponde: " Si è vero. Io mi trovavo verso le 18,30-19,00 fuori al Bar Troise posto sulla sinistra procedendo verso Piazza MA in Teano quando ho visto che lo scooter Honda, di colore nero, fermo fuori alla Banco di Ancona, nel ripartire ed immettersi sula corsia di marcia con direzione piazza
MA veniva urtata da una grossa moto alta di colore bianco e blu, con a bordo due giovani che dopo avere effettuato la curva e sorpassando un'auto che la precedeva , nel rientrare in corsia la collideva”.
Ciò posto, alla luce dell'istruttoria, nonché delle considerazioni di cui sopra, non risulta che parte attrice abbia provato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista in relazione alla propria condotta di guida, dalle risultanze del rapporto dei Carabinieri e dalle foto raffiguranti i danni subiti dai mezzi.
Ed infatti, la ricostruzione dei fatti in citazione non ha trovato pieno conforto negli elementi probatori raccolti nel presente giudizio.
Pertanto, alla luce delle prove orali e documentali prodotte in giudizio, la responsabilità dell'incidente di cui sopra è da configurarsi quale concorso di colpa ex art. 2054, c.2, c.c., per omessa prudenza nell'immettersi nel traffico veicolare del viale Italia .
In punto di quantum debeatur, la CTU medico-legale ha costituito un momento istruttorio centrale.
Il consulente medico, dr. ha ricostruito dettagliatamente la sequenza Persona_4
clinico-terapeutica conseguente all'incidente, confermando la diagnosi iniziale di frattura pluriframmentaria di tibia sinistra, ridotta chirurgicamente e frattura composta del condilo femorale sinistro;
esiti cicatriziali in regione iliaca sinistra da f.l.c. suturata. L'analisi è avvenuta mediante visita diretta pagina 7 di 10 dell'attrice ed esame obiettivo della sede dell'arto inferiore e valutazione dell'intera documentazione sanitaria, comprese radiografie, referti specialistici e certificazioni mediche.
L'elaborato ha escluso patologie pregresse e ha riconosciuto la piena congruità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate, sottolineando la presenza di un nesso causale diretto, evidente anche per l'assenza di fattori alternativi ed in particolare ha stabilito che il trauma all'arto inferiore sinistro sia stato causato dall'urto subito e dalla successiva caduta al suolo.
Il consulente ha concluso per l'esistenza di postumi invalidanti di natura permanente che assumono rilevanza sotto il solo profilo del danno biologico nella misura del 13 (tredici)%.; il CTU ha affermato, inoltre, che la durata dell'inabilità temporanea derivata all'infortunata in conseguenza delle lesioni riportate possa essere valutata in un periodo complessivo di
120 giorni, dei quali 40 di inabilità totale, 30 di inabilità parziale, mediamente valutata al
75%, 30 di inabilità parziale, mediamente valutata al 50% e 20 di inabilità parziale, mediamente valutata al 25%. L'attrice non ha ,invece, documentato spese sanitarie effettuate .
In merito all'eventuale applicazione della maggiorazione per personalizzazione del danno biologico permanente, si osserva che, ai sensi dell'art. 138, comma 3, lett. b), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), tale incremento può essere riconosciuto solo ove ricorrano specifiche e documentate circostanze eccezionali che giustifichino un aumento rispetto alla liquidazione standard tabellare.
Nel caso di specie, non risultano allegati né provati elementi fattuali che consentano di accertare una sofferenza soggettiva di intensità superiore alla media, ovvero un impatto esistenziale peculiare e personalizzato tale da alterare in misura significativa la qualità della vita quotidiana del danneggiato.
In assenza di tale allegazione e prova, non può farsi luogo alla richiesta di maggiorazione, non essendo sufficiente la mera gravità del danno in sé, già contemplata nei valori tabellari.
Tale orientamento risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la personalizzazione del danno biologico non può essere automaticamente applicata, ma richiede la dimostrazione di circostanze specifiche e concrete che aggravino la lesione sul pagina 8 di 10 piano dinamico-relazionale, altrimenti già compensata dal valore tabellare” (Cass. civ., Sez.
III, 21 gennaio 2021, n. 1025; conf. Cass. civ., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 14530). In assenza di specifica allegazione e idonea documentazione a supporto di un danno da incapacità lavorativa, sia generica che specifica, né risultando provati ulteriori pregiudizi patrimoniali connessi alle lesioni riportate, la somma liquidata a titolo di danno biologico temporaneo e permanente deve ritenersi omnicomprensiva del danno non patrimoniale. Invero, tale danno assorbe, ai sensi dell'elaborazione giurisprudenziale consolidata, sia il pregiudizio dinamico-relazionale, legato alla compromissione delle attività quotidiane e alla qualità della vita, sia quello da sofferenza psico-fisica, salva allegazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare ulteriori voci risarcitorie, qui non riscontrabili.
Alla luce degli acquisiti elementi, e del concorso di colpa della danneggiata è possibile, prendendo in considerazione le tabelle ministeriali, riconoscere in favore dell'istante l'importo complessivo di € 20.644,585 (€ 41.289,17 ridotto per il concorso di colpa al
50%) , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro (26.07.2009) al saldo, così come affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023, nella quale la Suprema Corte ha ribadito che gli interessi vanno calcolati ovviamente dal momento del fatto illecito ma, soprattutto, ha chiarito che vanno conteggiati e liquidati anche quelli sulle somme eventualmente pagate a titolo di acconto.
Giova precisare che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. Infatti, la necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra”.
Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza come per legge. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dei convenuti ed;
CP_3 Controparte_5
- Accoglie parzialmente la domanda e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma complessiva di € 20.644,585 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo come da parte motiva;
- Compensa per metà le spese e condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.808,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva come per legge in favore dell'AB ZA antistatario;
- pone le spese di CTU, in solido, definitivamente a carico delle parti convenute.
Santa Maria Capua Vetere, lì 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rita Di Salvo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7559/2019 promossa da:
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AB ON (C. F.: ) del Foro di Santa Maria Capua CodiceFiscale_2
Vetere (CE) ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Vairano Scalo (81059 - CE) alla Via risorgimento Parco “Lisa” n° 47 bis;
ATTORE contro
P.IVA ) in persona di un procuratore del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., dott. corrente in Milano alla via Benigno Crespi, 23 CP_2
rapp.to e difeso, dall' avv. Francesco MADONNA ) elett.te C.F._3
dom.to presso il suo studio, in S. Maria C. Vetere, alla Via Cardarelli, 5 (già Via Melorio, II
Traversa,3)
CONVENUTO
NONCHE'
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
N O N C H È
pagina 1 di 10 eredi di Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI come in atti
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
compagnia assicurativa ed eredi , Controparte_1 CP_3 Persona_2
al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro stradale occorso in Teano il 26/07/2009 alle ore 06.45 circa.
L'attrice, conducente del motociclo marca Honda modello SH targato DL 56452, deduceva di essere stata investita dal motociclo marca Honda tipo Transalp targato DM
08560, condotto dal Sig. ed assicurato per la r.c.a. dalla CP_3 [...]
L'attrice precisava che dopo una lunga sosta sul Controparte_4
margine destro della carreggiata di viale Italia in Teano ( con direzione di marcia Piazza
MA ) e dopo essersi accertata che non sopraggiungesse alcun veicolo nei due sensi di marcia, si reimmetteva nel flusso veicolare del predetto viale, allorquando veniva improvvisamente investita dal motociclo marca Honda targato DM 08560 condotto dal che sopraggiungeva in viale Italia con direzione piazza MA ad una CP_3
velocità eccessiva e, comunque, non adeguata alle condizioni di tempo e luogo e che, dopo aver effettuato una vietata manovra di sorpasso di alcuni veicoli che lo precedevano, sbandava invadendo l'opposta mezzeria di pertinenza del motociclo Honda SH, impattando il proprio motociclo con la parte antero-laterale sinistra .
Deduceva, inoltre, che a seguito dell'urto riportava gravissime lesioni personali per le quali veniva ricoverata tramite il servizio di ambulanza c.d. “118” presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Teano (CE) i cui Sanitari le riscontravano “trauma contusivo con f.l.c. ed
s.l.o. anca sx. trauma contusivo con s.l.o. gamba sx. escoriazioni multiple …” con venti giorni di pagina 2 di 10 prognosi iniziale, con successivo ricovero nel reparto di ortopedia e traumatologia del
Presidio Ospedaliero di Sessa AU (CE) con diagnosi di “frattura scomposta tibia sx, sospetta lesione ossea del bacino;
contusioni ed escoriazioni multiple” . Veniva, poi, sottoposta in data
05 agosto 2009 ad intervento chirurgico di riduzione stabilizzazione della frattura della tibia sinistra con fissatore esterno e di esserle stata praticata il 07 agosto 2009 artrocentesi evacuativa al ginocchio sx. (circa 60 cc. di liquido ematico) e confezionata doccia gessata posteriore al ginocchio, per essere dimessa in pari data con diagnosi di “frattura composta condilo laterale regione posteriore femore sx, ferita lacera saturata cresta iliaca”
Concludeva, quindi, per il risarcimento dei danni subiti, quantificati nella complessiva somma di € 72.030,50 (settantaduemilatrenta/50) o, in via del tutto subordinata della diversa inferiore somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere più confacente a criteri di Giustizia, oltre alla refusione in favore della predetta attrice delle spese (anche di C.T.U.)
Pur se ritualmente citati non si costituivano i convenuti e gli eredi di CP_3 Per_3
che venivano dichiarati contumaci.
[...]
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, svolta C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dalla , la causa veniva posta in decisione con la concessione dei Pt_1
termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati.
È pacifico tra le parti che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice si sia verificata una collisione tra il motociclo marca Honda modello SH targato DL 56452, condotto dalla ed il motociclo marca Honda tipo Transalp targato DM Parte_1
08560, condotto dal Sig. ed assicurato per la r.c.a. dalla CP_3 [...]
.. Controparte_4
Occorre, in punto di diritto, rilevare che, in caso di sinistro stradale, l'art. 2054 del codice civile statuisce che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. pagina 3 di 10 La colpa, pertanto, si presume, e la prova contraria assume un carattere più rigoroso, in quanto deve essere rivolta alla dimostrazione concreta che «si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno», onde si individua una responsabilità anche per colpa lievissima. Si disciplina altresì, nel secondo comma, la ipotesi dello scontro tra veicoli con una presunzione (iuris tantum) di colpa eguale per ciascuno dei conducenti, onde l'onere della prova incomberebbe a ciascuno dei danneggiati, nei riguardi dell'altro o degli altri.
Pertanto, ciascuno dei conducenti deve attivarsi e fornire la prova contraria alla presunzione di colpa che grava su tutti i conducenti.
Recentemente la Cassazione ha ribadito che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1,
c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n.12884)
Sempre la Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che in caso di sinistro con dinamica incerta vige il principio di pari responsabilità dei conducenti, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2054 comma 2 c.c.
Trattasi di un criterio residuale che il giudice applica qualora non riesca a stabilire con esattezza in quale misura ciascun conducente abbia contribuito a provocare il sinistro stradale.
Non è neanche rilevante che la colpa di uno dei conducenti sia evidente, in quanto il giudice
è tenuto sempre ad accertare il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada da parte del veicolo che ha subìto dei danni (vedi ex multis Cass. Sentenza n. 7479/2020). pagina 4 di 10 Pertanto, deve applicarsi la regola di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente
a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, attribuendo alle parti una corresponsabilità pari al
50% nella causazione del sinistro.
Com'è noto, l'obbligo di risarcire il danno causato da un sinistro stradale trova il suo fondamento nel combinato disposto degli art. 2043 e 2054 c.c.
I danni causati dall'incidente stradale, infatti, generano una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana), secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Configurando una responsabilità da fatto illecito, anche quella da circolazione dei veicoli si fonda sul principio generale del “neminem laedere”, ossia quello di non violare l'altrui sfera giuridica. Questa previsione deve però essere integrata con quanto previsto dall'art. 2054
c.c., che tratta nello specifico della circolazione dei veicoli.
La responsabilità civile in capo al vettore per il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato trova fondamento nella disposizione contenuta nell'art. 2054 c.c., a norma del quale “il conducente di un veicolo senza rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il primo comma dell'articolo in commento indica appunto che, negli incidenti stradali, responsabilità ed onere sono a carico del conducente: questo è da considerarsi responsabile dell'evento lesivo a prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Nel caso di specie, la previsione dell'art. 2054 c.c. deve essere integrata con quella dell'art. 1227 c.c. secondo cui: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Ancora, la prova liberatoria prescritta dall'art. 2054 c.c. può essere fornita sia in via diretta – dimostrando si essersi uniformato alle norme che regolano la circolazione stradale e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – sia in via indiretta attraverso l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro conducente.
In particolare (Cass. n. 9550/2009), “In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della pagina 5 di 10 concorrente responsabilità ai cui all'art. 2054, comma 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente”.
Nella specie, pur essendo stato provato il coinvolgimento dei mezzi suindicati, tuttavia non
è dato ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, in relazione sia alla diversa ricostruzione offerta dalle parti con gli atti introduttivi del giudizio, sia alle versioni rese dai testi escussi;
né dal rapporto dei carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro si evince il grado di colpa specificamente attribuibile ai due conducenti dei mezzi coinvolti, non essendo state elevate peraltro violazioni al codice della strada a entrambi i conducenti.
Ed infatti, in primis la dinamica così come esplicata da parte attrice nell'atto introduttivo è messa in discussione proprio dalla ricostruzione della dinamica operata dai CC intervenuti sul posto nell'immediatezza del sinistro i quale affermavano che : dalla posizione dei mezzi in cui si trovano e dalle sommarie dichiarazioni rese in allegato , si deduce che il motociclo Honda 700
Transalp tg DM 08560 condotto da stava percorrendo la S.P: 239 di Viale Italia con CP_3
direzione di marcia Teano centro quando giunto nei pressi della Banca Popolare di Ancona, improvvisamente gli veniva tagliata la strada dal motociclo Honda SH 125 tg DL 56452 condotta da
che usciva dal parcheggio antistante la Banca senza accorgersi dell'arrivo del motociclo che Parte_1
proveniva dalla sua carreggiata entrando in collisione con lo stesso.
Parimenti il compendio probatorio emerso a seguito dell'espletamento delle prove testimoniali ha confermato solo in parte la dinamica del sinistro prospettata dell'attrice.
In particolare, all'udienza del 26.03.2024 il teste afferma “ Si è vero. Preciso Testimone_1
che l'incidente avvenne nel tardo pomeriggio dopo le 7 di sera. Io stavo percorrendo a piedi la stessa strada nel senso contrario a quello della moto Honda attorea quando ho visto sfrecciare una moto Honda proveniente dal senso di marcia contrario al mio che nel sorpassare le auto che la precedevano andava in collisione con la moto dell'attrice. Mi sono voltato contemporaneamente al rumore provocato dall'urto ed ho visto volare per aria dei pezzi delle moto. Io mi trovavo a circa 30-40 metri dal punto in cui si è verificato
l'incidente…. interrogato sulla circostanza sub lettera b ed f detto atto risponde: " Dopo l'incidente stavo per pagina 6 di 10 avvicinarmi quando ho visto che già altre persone si erano avvicinate alle moto e che qualcuno stava chiamando il 118 per cui non ho atteso l'arrivo di questa. Non so se e chi abbia riportato lesioni né dove sia stata trasportata.
Ebbene, il teste afferma di essersi voltato solo contemporaneamente al rumore provocato dall'urto facendo evidentemente dedurre che non stava guardando i due veicoli al momento dell'incidente .
Il teste divenuto successivamente al sinistro cognato dell'attrice afferma : Tes_2
“interrogato sulla circostanza sub lettera a della memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. secondo termine di parte attrice risponde: " Si è vero. Io mi trovavo verso le 18,30-19,00 fuori al Bar Troise posto sulla sinistra procedendo verso Piazza MA in Teano quando ho visto che lo scooter Honda, di colore nero, fermo fuori alla Banco di Ancona, nel ripartire ed immettersi sula corsia di marcia con direzione piazza
MA veniva urtata da una grossa moto alta di colore bianco e blu, con a bordo due giovani che dopo avere effettuato la curva e sorpassando un'auto che la precedeva , nel rientrare in corsia la collideva”.
Ciò posto, alla luce dell'istruttoria, nonché delle considerazioni di cui sopra, non risulta che parte attrice abbia provato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista in relazione alla propria condotta di guida, dalle risultanze del rapporto dei Carabinieri e dalle foto raffiguranti i danni subiti dai mezzi.
Ed infatti, la ricostruzione dei fatti in citazione non ha trovato pieno conforto negli elementi probatori raccolti nel presente giudizio.
Pertanto, alla luce delle prove orali e documentali prodotte in giudizio, la responsabilità dell'incidente di cui sopra è da configurarsi quale concorso di colpa ex art. 2054, c.2, c.c., per omessa prudenza nell'immettersi nel traffico veicolare del viale Italia .
In punto di quantum debeatur, la CTU medico-legale ha costituito un momento istruttorio centrale.
Il consulente medico, dr. ha ricostruito dettagliatamente la sequenza Persona_4
clinico-terapeutica conseguente all'incidente, confermando la diagnosi iniziale di frattura pluriframmentaria di tibia sinistra, ridotta chirurgicamente e frattura composta del condilo femorale sinistro;
esiti cicatriziali in regione iliaca sinistra da f.l.c. suturata. L'analisi è avvenuta mediante visita diretta pagina 7 di 10 dell'attrice ed esame obiettivo della sede dell'arto inferiore e valutazione dell'intera documentazione sanitaria, comprese radiografie, referti specialistici e certificazioni mediche.
L'elaborato ha escluso patologie pregresse e ha riconosciuto la piena congruità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate, sottolineando la presenza di un nesso causale diretto, evidente anche per l'assenza di fattori alternativi ed in particolare ha stabilito che il trauma all'arto inferiore sinistro sia stato causato dall'urto subito e dalla successiva caduta al suolo.
Il consulente ha concluso per l'esistenza di postumi invalidanti di natura permanente che assumono rilevanza sotto il solo profilo del danno biologico nella misura del 13 (tredici)%.; il CTU ha affermato, inoltre, che la durata dell'inabilità temporanea derivata all'infortunata in conseguenza delle lesioni riportate possa essere valutata in un periodo complessivo di
120 giorni, dei quali 40 di inabilità totale, 30 di inabilità parziale, mediamente valutata al
75%, 30 di inabilità parziale, mediamente valutata al 50% e 20 di inabilità parziale, mediamente valutata al 25%. L'attrice non ha ,invece, documentato spese sanitarie effettuate .
In merito all'eventuale applicazione della maggiorazione per personalizzazione del danno biologico permanente, si osserva che, ai sensi dell'art. 138, comma 3, lett. b), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), tale incremento può essere riconosciuto solo ove ricorrano specifiche e documentate circostanze eccezionali che giustifichino un aumento rispetto alla liquidazione standard tabellare.
Nel caso di specie, non risultano allegati né provati elementi fattuali che consentano di accertare una sofferenza soggettiva di intensità superiore alla media, ovvero un impatto esistenziale peculiare e personalizzato tale da alterare in misura significativa la qualità della vita quotidiana del danneggiato.
In assenza di tale allegazione e prova, non può farsi luogo alla richiesta di maggiorazione, non essendo sufficiente la mera gravità del danno in sé, già contemplata nei valori tabellari.
Tale orientamento risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la personalizzazione del danno biologico non può essere automaticamente applicata, ma richiede la dimostrazione di circostanze specifiche e concrete che aggravino la lesione sul pagina 8 di 10 piano dinamico-relazionale, altrimenti già compensata dal valore tabellare” (Cass. civ., Sez.
III, 21 gennaio 2021, n. 1025; conf. Cass. civ., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 14530). In assenza di specifica allegazione e idonea documentazione a supporto di un danno da incapacità lavorativa, sia generica che specifica, né risultando provati ulteriori pregiudizi patrimoniali connessi alle lesioni riportate, la somma liquidata a titolo di danno biologico temporaneo e permanente deve ritenersi omnicomprensiva del danno non patrimoniale. Invero, tale danno assorbe, ai sensi dell'elaborazione giurisprudenziale consolidata, sia il pregiudizio dinamico-relazionale, legato alla compromissione delle attività quotidiane e alla qualità della vita, sia quello da sofferenza psico-fisica, salva allegazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare ulteriori voci risarcitorie, qui non riscontrabili.
Alla luce degli acquisiti elementi, e del concorso di colpa della danneggiata è possibile, prendendo in considerazione le tabelle ministeriali, riconoscere in favore dell'istante l'importo complessivo di € 20.644,585 (€ 41.289,17 ridotto per il concorso di colpa al
50%) , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro (26.07.2009) al saldo, così come affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023, nella quale la Suprema Corte ha ribadito che gli interessi vanno calcolati ovviamente dal momento del fatto illecito ma, soprattutto, ha chiarito che vanno conteggiati e liquidati anche quelli sulle somme eventualmente pagate a titolo di acconto.
Giova precisare che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. Infatti, la necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra”.
Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza come per legge. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dei convenuti ed;
CP_3 Controparte_5
- Accoglie parzialmente la domanda e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma complessiva di € 20.644,585 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo come da parte motiva;
- Compensa per metà le spese e condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.808,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva come per legge in favore dell'AB ZA antistatario;
- pone le spese di CTU, in solido, definitivamente a carico delle parti convenute.
Santa Maria Capua Vetere, lì 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rita Di Salvo
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