Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2025, proposto da IZ ZO, MA D'CU, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Lauretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Reg. Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore– sezione Lavoro n. 910/2024 del 05/06/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Reg. Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno;
Vista la memoria del 12 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa ON AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 25.02.2025 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno agito per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 910/2024 del 05/06/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di Giudice del Lavoro.
Parte ricorrente ha dedotto:
- che con la Sentenza citata il G.O. ha condannato il Ministero convenuto al pagamento al pagamento “ in favore di ZO IZ della somma di € 7.675,90 ed in favore di D’CU MA della somma di € 10.184,50, il tutto oltre accessori ex lege ”;
- che, in data 12.06.2024 la predetta sentenza è stata notificata all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno in qualità di difensore dell’Amministrazione resistente, nonché allo stesso Ministero dell’Istruzione e Merito;
- che, in data 15.10.2024 sono stati notificati all’Avvocatura dello Stato di Salerno, all’Ufficio Scolastico della Provincia di Salerno e all’Istituto Scolastico “Giovanni Paolo II” dove i ricorrenti prestano servizio, due distinti atti di precetto, il primo nell’interesse della Sig.ra D’CU MA ed il secondo nell’interesse del Sig. ZO IZ, al fine di richiedere il pagamento delle differenze retributive come quantificate dalla nella sentenza n. 910/2024;
Parte ricorrente ha inoltre dedotto:
- l’avvenuta notifica degli atti di precetto all’amministrazione resistente per ottenere l’esecuzione del titolo, il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica degli stessi e l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di cui invoca l’ottemperanza (in data 13.07.2024);
ha quindi concluso chiedendo l’ottemperanza alla sentenza predetta e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato ed ha provveduto al deposito di atti relativi alla ricostruzione della carriera ed al calcolo delle somme spettanti ai ricorrenti che, da quanto emerso in seguito sono state anche corrisposte agli aventi diritto (vd. nota dell’Ufficio Scolastico di Salerno del 22.09.2025 allegata al deposito del 30.09.2025 in cui viene rappresentato che la RTS di Salerno “ ha conseguentemente provveduto a corrispondere in favore dei ricorrenti le differenze stipendiali risultanti dai menzionati decreti (…)”).
3. Con memoria del 15.12.2025 parte ricorrente ha rappresentato l’avvenuta cessazione della materia del contendere.
4. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. Dalla documentazione prodotta emerge che:
- le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza relative alla ricostruzione della carriera ed alla corresponsione delle differenze retributive risultano aver ricevuto esecuzione per mezzo dell’effettivo pagamento delle stesse, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto.
6. Ne deriva che risulta compiutamente integrato il dispositivo della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 910/2024 del 05/06/2024.
Al riguardo, va richiamato il disposto di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a. ai sensi del quale “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ” con pronuncia che costituisce una sentenza di merito in ragione della collocazione sistematica di detta disposizione intitolata, appunto, alle “sentenze di merito”;
E, dunque, stante l’effetto pienamente satisfattivo dell’interesse dedotto in giudizio, prodotto dall’adempimento dell’amministrazione intimata, sussistono le ragioni per prendere atto della dichiarazione condivisa di cessata materia del contendere.
7. Le spese di lite possono compensarsi alla luce dell’andamento del giudizio e la condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza proposto:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
C) Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
ON AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AR | PI SS |
IL SEGRETARIO