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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4345/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 24/10/2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
nata a [...], il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Ivan Paladini
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Graziana Magno
Resistente
Oggetto: Opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Con atto depositato l'8/4/2024, la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Lecce chiedendo di accertare e dichiarare la illegittimità della Comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 10622023 1460000028009, notificata in data
14/3/2024, limitatamente ai sottostanti atti:
-1) Cartella di pagamento n. 10622016 0012011051000, presuntivamente notificata il 16/6/2017, avente ad oggetto la somma di € 4.578,66, per omesso versamento di contributi dovuti alla Parte_2 per gli anni 2011 e 2014;
[...]
-2) Cartella di pagamento n. 10622019 0000544302000, presuntivamente notificata il 9/2/2019, avente ad oggetto la somma di € 198,83, per omesso versamento di contributi dovuti alla Parte_2 per gli anni 2012 e 2013.
[...]
A sostegno della opposizione parte ricorrente deduce la illegittimità dell'atto opposto poiché l'importo totale delle cartelle impugnate è pari a € 4.777,49 e dunque inferiore alla soglia prevista per legge ai fini della iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77, comma 1 bis, del D.P.R. n. 602/1973, e, pertanto, chiede: “a) nel merito, con riferimento ai debiti per cui l' sta Controparte_2 procedendo, accertarne l'illegittimità della comunicazione di iscrizione di ipoteca opposta, limitatamente ai titoli indicati in premessa, per l'effetto, dichiarare la nullità e illegittimità dell'atto opposto, per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente ricorso;
b) condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da liquidare al sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, come indicato in procura”.
Si è costituita in giudizio con memoria nella Controparte_1 quale eccepisce difetto di giurisdizione e, nel merito, chiede rigettarsi il ricorso, deducendo la legittimità dell'iscrizione ipotecaria e, in subordine, dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando e documentando la intervenuta cancellazione d'ufficio dell'atto impugnato.
Nelle note depositate il 10/7/2025 e nelle note depositate il 16/10/2025 parte ricorrente non si associa alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Va tuttavia rilevato che nella memoria di costituzione parte resistente espone e documenta di aver provveduto in data 24/4/2024 alla procedura di sgravio in quanto “TRATTASI DI DUPLICATO IMPOSTE GIÀ RICHIESTE CON CARTELLA
0592019 0025274414 OGGETTO DI ROTTAMAZIONE QUATER” e di aver disposto in data 2/5/2024 la cancellazione di ufficio della iscrizione ipotecaria (vedi allegati nn. 9 e 10 alla memoria di costituzione).
Tanto premesso, si deve ritenere sussistente la competenza territoriale del
Giudice adito in quanto, sebbene la ricorrente nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata l'8/3/2023 abbia affermato di essere domiciliata in Grottaglie (TA), Via N. Calipari n.7, tuttavia dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 2023 e dal successivo provvedimento di Cont sgravio del 24/4/2024 allegati alla memoria di emerge che la ricorrente risiede attualmente in Gallipoli (LE), Via della Chiesa n.5.
Si deve inoltre ritenere, nel merito, che sia venuto meno l'interesse della ricorrente ad agire rispetto alla domanda di accertamento della illegittimità della iscrizione ipotecaria, considerati il provvedimento di sgravio del 24/4/2024 e l'intervenuta cancellazione di ufficio della iscrizione ipotecaria n. 10622023
1460000028009 del 2/5/2024 per mancato superamento della soglia prevista per legge ex art. 77, comma 1 bis, DPR n. 602/1973, sicchè va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla lamentata illegittimità della
2 predetta iscrizione ipotecaria, fermo restando che i contributi richiesti dalla per gli anni 2011, 2012, Parte_2
2013 e 2014 sono da ritenersi dovuti, considerata la mancata opposizione nel presente procedimento alle Cartelle di pagamento n. 10622016 0012011051000
e n. 10622019 0000544302000.
Le spese processuali vanno compensate tra le parti per metà, in considerazione del comportamento processuale di che sin Controparte_1 dalla memoria di costituzione ha rappresentato l'intervenuta cancellazione d'ufficio della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 10622023
1460000028009, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso (la sgravio
è avvenuto in data 24/4/2024, secondo quanto emerge dal provvedimento Cont allegato alla memoria di ), e nel residuo seguono la soccombenza virtuale e devono essere liquidate in favore di parte ricorrente, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della causa, come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della iscrizione ipotecaria n. 1062023 146000002809. Cont Cont Compensa tra ricorrente e le spese processuali per metà e condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, della parte residua liquidata in €
2.100.00, oltre rimborso e spese generali. IVA e CPA, se dovute, con distrazione.
Lecce, li 24 -27 Ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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