CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 496/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IO Riga Presidente dr. AN MA RA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA
APPELLANTE E e assistite e difese dall'Avv. MAZZOTTA CP_1 Controparte_2
PAOLO APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 420/2024 in data 5 novembre 2024 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro
Con il ricorso di primo grado, e quali eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1
hanno agito in giudizio nei confronti del , domandando il
[...] Parte_1 riconoscimento della qualità di “vittima del dovere” in capo al loro congiunto – vigile del fuoco deceduto a seguito di patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio – con conseguente corresponsione in loro favore dei benefici e delle provvidenze previsti dalla legge. Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la prescrizione del diritto Parte_1 azionato, nonché l'assenza dei presupposti per integrare la qualità di “vittima del dovere”, concludendo dunque per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 420 del 2024 pubblicata in data 05.11.2024, il Tribunale di Chieti ha accertato lo status di “vittima del dovere” ex art. 1 comma 563 della legge del 2005 n. 266 in capo al signor. e, di conseguenza, ha condannato il alla Persona_1 Parte_1 corresponsione - nei limiti della prescrizione decennale - dei benefici previsti dalla legge. Avverso la suindicata sentenza, notificata in data 5 novembre 2024, ha proposto appello il
, con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, chiedendone la Parte_1 riforma, per aver il giudice di primo grado erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti che l'art. 1 comma 563 legge n. 266/2005 individua per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere. In particolare, per lo status di “vittima del dovere” non sarebbe sufficiente l'accertamento, contenuto nella sentenza n. 309/2004 della Corte dei conti, che la patologia - nel caso di specie “neoplasia della testa del pancreas” - sia stata contratta a causa dell'attività svolta dal lavoratore - individuata nello “spegnimento di numerosi incendi in complessi industriali” - occorrendo piuttosto che detta patologia derivi da una delle operazioni indicate dal comma 563 dell'art.1 e che di ciò sia data prova. Si sono costituite in giudizio le appellate, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
L'appello è fondato e merita accoglimento. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” a favore del defunto e il riferimento normativo da cui prendere le mosse è l'art. 1 Controparte_3 comma 563 della legge n.266/2005, in virtù del quale “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.” Ciò che conta, a mente del comma 563, è certamente il ricorrere di una delle attività enucleate dalla lett. a) alla lett. f), ma ciò non è sufficiente.
pag. 2/6 Infatti, è consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità che “ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, n. 34299/2024 e 16669/2025) Ove non sia possibile ricondurre il caso concreto entro una delle ipotesi descritte dal comma 563 è possibile verificare se ricorrano le condizioni di cui al comma 564, il quale stabilisce che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Infatti, il comma 564 funge da norma aperta, idonea a ricomprendere ipotesi di infermità o di decesso determinate da attività di lavoro caratterizzate da particolari condizioni ambientali od operative che non siano ricomprese nel comma 563: “per affermare lo status di vittima del dovere, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio;
occorre che l'infermità sia legata a particolari condizioni ambientali o operative, implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto. (Cass. sez. lavoro 2024/17589). In questo senso, i presupposti di cui ai commi 563 e 564 sono diversi, essendo necessario nel primo caso verificare che il fatto – ove sussumibile in una delle ipotesi descritte dalla norma, sia anche concretizzazione del rischio tipico di quella attività – mentre nel caso di cui al comma 564 va verificato se l'evento è espressione di un rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello insito nelle attività svolte. Ciò premesso, non è condivisibile quanto affermato nella sentenza di primo grado, secondo la quale nella sentenza della Corte dei conti sarebbero state accertate le mansioni svolte dal ricorrente, potendosi considerare pacifico il nesso di causalità tra attività di servizio e la malattia che ha determinato il decesso del de cuius, stante il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta:
- che il sig. è deceduto in data 18 settembre 2005 in virtù dello sviluppo di tumore al CP_1 pancreas, come risulta da certificato necroscopico della ASL di Chieti.
- che il Ministero dell'interno ha poi riconosciuto, sulla base della domanda delle prossime congiunte, la dipendenza del decesso dalla causa di servizio per “adenoma del pancreas recidivo-cachessia neoplastica-arrestocardio-circolatorio-exitus”.
pag. 3/6 - che la Corte dei conti, con sent. n. 390/2004 ha accertato che il sig. in qualità CP_3 di vigile del fuoco aveva partecipato allo “spegnimento di numerosi incendi in complessi industriali, operando in presenza di prodotti della combustione contenenti gas nocivi, tipo ammoniaca, benzene, acido cloridrico, acido cianoideo, anidride solforosa, ossido di carbonio, eccetera, nonché allo spegnimento di capannoni industriali con coperture di eternit. Risulta pertanto acclarato e concretizzato un rischio professionale specifico che, anche in assenza di elementi oggettivi di precisa definizione delle caratteristiche chimico- fisiche delle sostanze nocive presenti, configura un quadro ambientale di lavoro assolutamente peculiare e pericoloso per la salute.[…] tenuto conto che il periodo di tempo (circa 7 anni) in cui il signor fu esposto, nello svolgimento delle sue mansioni, al rischio CP_1 di cui si è detto, era tale da attivare meccanismi di lesività, anche a livello genetico, tale da sovvertire anche in maniera preponderante i potenziali sistemi difensivi individuali, deve trarsi la conclusione che l'infermità " AdenoK del pancreas" deve ritenersi contratta dal signor in servizio e dipendente da causa di servizio”. CP_1
Le operazioni accertate dalla sentenza della Corte dei conti - ritenute idonee ad integrare la causa di servizio dal giudice contabile – benché astrattamente riconducibili entro le operazioni di soccorso di cui alla lett. d) dell'art. 1 comma 563, stante il disposto di cui al D.lgs. 2006 n.139 all'art. 24 che ricomprende tra le varie attività del corpo, "a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi” sono insufficienti ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Il diritto alla speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere può essere esercitato, senza necessità del previo formale riconoscimento di tale status ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa” (da ultimo Cass. n.17276/2025) e più specificamente “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a «particolari condizioni ambientali o operative» implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (cfr. Cass. n. 287 del 04/01/2024). Diversamente ragionando, il concetto di vittima del dovere finirebbe per perdere ogni specialità e finirebbe per coincidere con quello di causa di servizio, con evidente duplicazione dei benefici previsti dalle discipline volte a tutelare gli eventi dannosi che vi siano eziologicamente connessi, discipline diverse invece per ratio e requisiti integrativi. Mentre le provvidenze per invalidità dipendenti da causa di servizio sono ricollegabili al rapporto d'impiego che intercorre tra il ricorrente e l'Amministrazione di appartenenza ed pag. 4/6 hanno la funzione di indennizzare la perdita dell'integrità psico-fìsica, i benefici per le vittime del dovere sono finalizzati ad indennizzare “ulteriormente” il soggetto interessato per le ferite/lesioni o infermità riportate in seguito a concreti episodi verificatisi nel corso delle tipologie di servizio specificamente previste dalla legge. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “(...) non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere (...)” (Ex plurimis Cass. SS. UU. 21969/2017).
Nel caso in esame, il generico riferimento allo “spegnimento di numerosi incendi in complessi industriali” nell'arco temporale dei 7 anni in cui il ha prestato servizio come vigile del CP_1 fuoco, contenuto nella sentenza della Corte dei Conti – che fa stato ai soli fini del riconoscimento della causa di servizio – non è sufficiente a dimostrare la concretizzazione di quella ulteriore speciale pericolosità e/o rischio che è tipicamente proprio della determinata attività prestata, così come richiesto ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere. Non vi è in atti alcuna documentazione, né sono state richieste o acquisite altre prove che attestino a quali e quante operazioni di spegnimento di incendi in complessi industriali o in capannoni con copertura in eternit il ricorrente abbia partecipato negli anni, né le modalità con le quali le medesime si sono svolte, se in presenza di prodotti della combustione contenenti gas nocivi, tipo ammoniaca, benzene, acido cloridrico, acido cianoideo, anidride solforosa, ossido di carbonio e altro. Per quanto si legge nella sentenza del giudice contabile, risulta che l'accertamento operato prescinde anche dalla comprovata presenza di elementi oggettivi di precisa definizione delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze nocive presenti. Trattasi invero di elementi che il ricorrente in primo grado avrebbe dovuto, ex art. 2697 c.c., allegare e provare analiticamente, ricadendosi altrimenti nella generica e astratta riconduzione della patologia all'attività eseguita, che, tra l'altro, è ordinariamente svolta da ogni vigile del fuoco in servizio. Neanche è dato accertare se, per le circostanze in cui sarebbero stati svolti gli interventi, gli stessi possano o meno ricondursi ad operazioni di soccorso o a tutela della pubblica incolumità ovvero integrare quelle particolari condizioni ambientali o operative, implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto. In assenza di riferimenti probatori concreti riguardo l'esistenza o il sopravvenire di fattori di rischio maggiore rispetto alla normalità del particolare compito assegnato, in riforma della sentenza impugnata, la domanda non può che essere rigettata. Le spese di lite del doppio grado, in ragione dell'ampia e articolata casistica giurisprudenziale in materia, possono essere interamente compensate tra le parti.
pag. 5/6
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
- Rigetta la domanda formulata da e , quali eredi di CP_1 Controparte_2 [...] con ricorso al Tribunale di Chieti depositato in data 6/11/2023. Persona_1
- Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN MA RA IO Riga
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 496/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IO Riga Presidente dr. AN MA RA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA
APPELLANTE E e assistite e difese dall'Avv. MAZZOTTA CP_1 Controparte_2
PAOLO APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 420/2024 in data 5 novembre 2024 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro
Con il ricorso di primo grado, e quali eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1
hanno agito in giudizio nei confronti del , domandando il
[...] Parte_1 riconoscimento della qualità di “vittima del dovere” in capo al loro congiunto – vigile del fuoco deceduto a seguito di patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio – con conseguente corresponsione in loro favore dei benefici e delle provvidenze previsti dalla legge. Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la prescrizione del diritto Parte_1 azionato, nonché l'assenza dei presupposti per integrare la qualità di “vittima del dovere”, concludendo dunque per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 420 del 2024 pubblicata in data 05.11.2024, il Tribunale di Chieti ha accertato lo status di “vittima del dovere” ex art. 1 comma 563 della legge del 2005 n. 266 in capo al signor. e, di conseguenza, ha condannato il alla Persona_1 Parte_1 corresponsione - nei limiti della prescrizione decennale - dei benefici previsti dalla legge. Avverso la suindicata sentenza, notificata in data 5 novembre 2024, ha proposto appello il
, con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, chiedendone la Parte_1 riforma, per aver il giudice di primo grado erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti che l'art. 1 comma 563 legge n. 266/2005 individua per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere. In particolare, per lo status di “vittima del dovere” non sarebbe sufficiente l'accertamento, contenuto nella sentenza n. 309/2004 della Corte dei conti, che la patologia - nel caso di specie “neoplasia della testa del pancreas” - sia stata contratta a causa dell'attività svolta dal lavoratore - individuata nello “spegnimento di numerosi incendi in complessi industriali” - occorrendo piuttosto che detta patologia derivi da una delle operazioni indicate dal comma 563 dell'art.1 e che di ciò sia data prova. Si sono costituite in giudizio le appellate, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
L'appello è fondato e merita accoglimento. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” a favore del defunto e il riferimento normativo da cui prendere le mosse è l'art. 1 Controparte_3 comma 563 della legge n.266/2005, in virtù del quale “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.” Ciò che conta, a mente del comma 563, è certamente il ricorrere di una delle attività enucleate dalla lett. a) alla lett. f), ma ciò non è sufficiente.
pag. 2/6 Infatti, è consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità che “ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, n. 34299/2024 e 16669/2025) Ove non sia possibile ricondurre il caso concreto entro una delle ipotesi descritte dal comma 563 è possibile verificare se ricorrano le condizioni di cui al comma 564, il quale stabilisce che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Infatti, il comma 564 funge da norma aperta, idonea a ricomprendere ipotesi di infermità o di decesso determinate da attività di lavoro caratterizzate da particolari condizioni ambientali od operative che non siano ricomprese nel comma 563: “per affermare lo status di vittima del dovere, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio;
occorre che l'infermità sia legata a particolari condizioni ambientali o operative, implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto. (Cass. sez. lavoro 2024/17589). In questo senso, i presupposti di cui ai commi 563 e 564 sono diversi, essendo necessario nel primo caso verificare che il fatto – ove sussumibile in una delle ipotesi descritte dalla norma, sia anche concretizzazione del rischio tipico di quella attività – mentre nel caso di cui al comma 564 va verificato se l'evento è espressione di un rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello insito nelle attività svolte. Ciò premesso, non è condivisibile quanto affermato nella sentenza di primo grado, secondo la quale nella sentenza della Corte dei conti sarebbero state accertate le mansioni svolte dal ricorrente, potendosi considerare pacifico il nesso di causalità tra attività di servizio e la malattia che ha determinato il decesso del de cuius, stante il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta:
- che il sig. è deceduto in data 18 settembre 2005 in virtù dello sviluppo di tumore al CP_1 pancreas, come risulta da certificato necroscopico della ASL di Chieti.
- che il Ministero dell'interno ha poi riconosciuto, sulla base della domanda delle prossime congiunte, la dipendenza del decesso dalla causa di servizio per “adenoma del pancreas recidivo-cachessia neoplastica-arrestocardio-circolatorio-exitus”.
pag. 3/6 - che la Corte dei conti, con sent. n. 390/2004 ha accertato che il sig. in qualità CP_3 di vigile del fuoco aveva partecipato allo “spegnimento di numerosi incendi in complessi industriali, operando in presenza di prodotti della combustione contenenti gas nocivi, tipo ammoniaca, benzene, acido cloridrico, acido cianoideo, anidride solforosa, ossido di carbonio, eccetera, nonché allo spegnimento di capannoni industriali con coperture di eternit. Risulta pertanto acclarato e concretizzato un rischio professionale specifico che, anche in assenza di elementi oggettivi di precisa definizione delle caratteristiche chimico- fisiche delle sostanze nocive presenti, configura un quadro ambientale di lavoro assolutamente peculiare e pericoloso per la salute.[…] tenuto conto che il periodo di tempo (circa 7 anni) in cui il signor fu esposto, nello svolgimento delle sue mansioni, al rischio CP_1 di cui si è detto, era tale da attivare meccanismi di lesività, anche a livello genetico, tale da sovvertire anche in maniera preponderante i potenziali sistemi difensivi individuali, deve trarsi la conclusione che l'infermità " AdenoK del pancreas" deve ritenersi contratta dal signor in servizio e dipendente da causa di servizio”. CP_1
Le operazioni accertate dalla sentenza della Corte dei conti - ritenute idonee ad integrare la causa di servizio dal giudice contabile – benché astrattamente riconducibili entro le operazioni di soccorso di cui alla lett. d) dell'art. 1 comma 563, stante il disposto di cui al D.lgs. 2006 n.139 all'art. 24 che ricomprende tra le varie attività del corpo, "a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi” sono insufficienti ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Il diritto alla speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere può essere esercitato, senza necessità del previo formale riconoscimento di tale status ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa” (da ultimo Cass. n.17276/2025) e più specificamente “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a «particolari condizioni ambientali o operative» implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (cfr. Cass. n. 287 del 04/01/2024). Diversamente ragionando, il concetto di vittima del dovere finirebbe per perdere ogni specialità e finirebbe per coincidere con quello di causa di servizio, con evidente duplicazione dei benefici previsti dalle discipline volte a tutelare gli eventi dannosi che vi siano eziologicamente connessi, discipline diverse invece per ratio e requisiti integrativi. Mentre le provvidenze per invalidità dipendenti da causa di servizio sono ricollegabili al rapporto d'impiego che intercorre tra il ricorrente e l'Amministrazione di appartenenza ed pag. 4/6 hanno la funzione di indennizzare la perdita dell'integrità psico-fìsica, i benefici per le vittime del dovere sono finalizzati ad indennizzare “ulteriormente” il soggetto interessato per le ferite/lesioni o infermità riportate in seguito a concreti episodi verificatisi nel corso delle tipologie di servizio specificamente previste dalla legge. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “(...) non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere (...)” (Ex plurimis Cass. SS. UU. 21969/2017).
Nel caso in esame, il generico riferimento allo “spegnimento di numerosi incendi in complessi industriali” nell'arco temporale dei 7 anni in cui il ha prestato servizio come vigile del CP_1 fuoco, contenuto nella sentenza della Corte dei Conti – che fa stato ai soli fini del riconoscimento della causa di servizio – non è sufficiente a dimostrare la concretizzazione di quella ulteriore speciale pericolosità e/o rischio che è tipicamente proprio della determinata attività prestata, così come richiesto ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere. Non vi è in atti alcuna documentazione, né sono state richieste o acquisite altre prove che attestino a quali e quante operazioni di spegnimento di incendi in complessi industriali o in capannoni con copertura in eternit il ricorrente abbia partecipato negli anni, né le modalità con le quali le medesime si sono svolte, se in presenza di prodotti della combustione contenenti gas nocivi, tipo ammoniaca, benzene, acido cloridrico, acido cianoideo, anidride solforosa, ossido di carbonio e altro. Per quanto si legge nella sentenza del giudice contabile, risulta che l'accertamento operato prescinde anche dalla comprovata presenza di elementi oggettivi di precisa definizione delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze nocive presenti. Trattasi invero di elementi che il ricorrente in primo grado avrebbe dovuto, ex art. 2697 c.c., allegare e provare analiticamente, ricadendosi altrimenti nella generica e astratta riconduzione della patologia all'attività eseguita, che, tra l'altro, è ordinariamente svolta da ogni vigile del fuoco in servizio. Neanche è dato accertare se, per le circostanze in cui sarebbero stati svolti gli interventi, gli stessi possano o meno ricondursi ad operazioni di soccorso o a tutela della pubblica incolumità ovvero integrare quelle particolari condizioni ambientali o operative, implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto. In assenza di riferimenti probatori concreti riguardo l'esistenza o il sopravvenire di fattori di rischio maggiore rispetto alla normalità del particolare compito assegnato, in riforma della sentenza impugnata, la domanda non può che essere rigettata. Le spese di lite del doppio grado, in ragione dell'ampia e articolata casistica giurisprudenziale in materia, possono essere interamente compensate tra le parti.
pag. 5/6
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
- Rigetta la domanda formulata da e , quali eredi di CP_1 Controparte_2 [...] con ricorso al Tribunale di Chieti depositato in data 6/11/2023. Persona_1
- Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN MA RA IO Riga
pag. 6/6