Versione
18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Art. 441-ter.
(Licenziamento del socio della cooperativa).
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresi', nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.
(171) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Licenziamento del socio della cooperativa).
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresi', nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.
(171) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 15
- 1. Maurizio VecchioMaurizio Vecchio · https://www.diritto.it/ · 22 gennaio 2025 · 39.681313
[…] Iscriviti Licenziamento ed esclusione del socio lavoratore: l'art. 441 ter c.p.c. […]
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Giurisprudenza • 30
- 1. Trib. Civitavecchia, sentenza 16/05/2024, n. 234Provvedimento: […] 2. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorrente, socio della cooperativa convenuta, escluso dalla compagine sociale e conseguentemente licenziato, ha chiesto con il presente ricorso, ai sensi dell'art. 441 ter c.p.c., di accertarsi l'illegittimità del recesso dal rapporto associativo e del conseguente recesso dal rapporto di lavoro e, per l'effetto di ricostruire il rapporto associativo e di essere reintegrato ai sensi dell'art. 18 St. lav. nel rapporto lavorativo.Leggi di più...
- art. 441 ter c.p.c.·
- giurisdizione giudice del lavoro·
- decadenza impugnazione·
- esclusione socio cooperativa·
- art. 18 Statuto dei Lavoratori·
- tutela reintegratoria·
- risarcimento danni·
- licenziamento socio lavoratore·
- ricostituzione rapporto associativo·
- clausola compromissoria