Art. 5.
E' abrogato l'art. 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942.
Al penultimo comma dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 , dopo la parola "decennio" sono aggiunte le seguenti "purche' l'erede o il prescelto dagli eredi sia iscritto all'albo degli esattori, con il possesso dei requisiti prescritti o consegna l'iscrizione nel primo esame di idoneita' bandito successivamente al decesso del titolare".
E' abrogato l'art. 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942.
Al penultimo comma dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 , dopo la parola "decennio" sono aggiunte le seguenti "purche' l'erede o il prescelto dagli eredi sia iscritto all'albo degli esattori, con il possesso dei requisiti prescritti o consegna l'iscrizione nel primo esame di idoneita' bandito successivamente al decesso del titolare".