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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU PO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2722/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
ER RU e AN MA;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO AN Controparte_1
D'ORAZIO;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Part 1.- (nel prosieguo ha convenuto Parte_1 in giudizio chiedendo accertarsi la legittimità del Controparte_1 provvedimento (prot. PER/ADT/adt/2024/284) dell'11.07.2024, con il quale era stata irrogata nei confronti del resistente la sanzione della sospensione di due giorni dal servizio e della retribuzione per essersi il lavoratore, nel corso del turno del 19.06.2024, rifiutato di compiere attività di rizzatore a bordo nave, adducendo di aver ottenuto l'esenzione dal medico competente, nonostante con giudizio di idoneità pagina1 di 3
del 03.06.2024 alcuna limitazione fosse stata riconosciuta da detto medico allo svolgimento della predetta mansione.
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda, contestando specificamente i motivi posti a fondamento del ricorso.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- In particolare, non è stata data prova dell'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di rizzatore alla data del 19.06.2024,
e, comunque, dell'elemento soggettivo, dato dal dolo o dalla colpa, in capo al nel rifiuto opposto all'ordine impartito. CP_1
4.- Infatti, seppur alla data del 19.06.2024, giornata lavorativa nel corso della quale il lavoratore si era rifiutato di compiere attività di rizzaggio a bordo nave, il giudizio di idoneità del 03.06.2024, adottato in ragione della visita compiuta sul in data CP_1
21.05.2024, non conteneva specifiche limitazioni nello svolgimento di detto tipo di incombente, devono, comunque, evidenziarsi circostanze tali da far ritenere quantomeno dubbia l'idoneità del lavoratore alle mansioni alle quali era stato adibito e, comunque, non ingiustificato il rifiuto opposto dallo stesso.
In particolare, si osserva che, a seguito della visita del 29.07.2024, successiva di poco più di un mese al fatto, contestato dal datore di lavoro, il ricorrente è stato ritenuto “non idoneo all'attività di rizzaggio” e, pertanto, anche alla mansione in relazione alla quale il lavoratore aveva opposto il proprio rifiuto.
Si osserva, altresì, che detta visita veniva compiuta a distanza di poco più di un mese e mezzo dal precedente giudizio di idoneità conclusosi il 03.06.2024, nonostante nel certificato emesso in tale data il medico competente avesse indicato il 20.08.2024, quale data della successiva visita medica. L'anticipazione della visita suggerisce che la situazione sanitaria del fosse oggetto di CP_1 particolare attenzione, proprio in ragione della possibile evoluzione in senso peggiorativo, così come poi verificatosi, con l'indicazione nel successivo giudizio di idoneità di ulteriori limitazioni allo pagina2 di 3
svolgimento di mansioni alle quali il lavoratore poteva essere destinato.
Infine, si osserva che, già con il certificato del 03.06.2024, veniva limitata l'attività di RMT, cioè di rizzaggio, seppur a terra, a “2 volte a settimana non consecutivi”.
4.1.- Pertanto, nonostante alla data del 19.06.2024 non vi fosse un formale giudizio di inidoneità allo svolgimento di mansioni di rizzatore a bordo nave, non è possibile escludere che il ricorrente non fosse, comunque, idoneo al suo svolgimento, come, peraltro, accertato nel corso della visita medica del 29.07.2024, a distanza di circa un mese dalla condotta a lui contestata, ciò che esclude, altresì, il dolo o la colpa nel rifiuto opposto dal allo CP_1 svolgimento di detta mansione.
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
P Q M
ACCERTA l'illegittimità del provvedimento disciplinare (prot.
PER/ADT/adt/2024/284) dell'11.07.2024, con il quale è stata irrogata nei confronti di la sanzione della sospensione pari a Controparte_1 due giorni.
PONE in capo a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 332,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 22/12/2025
Il giudice
LU PO
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