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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
SEPAR. SENZA FIGLI/ FIGLI MAGG.AUTOM.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9.08.2024, da
1) Ed Parte_1
Nato: (Marocco) il 12.01.1990 Parte_2
cittadino: marocchino Cod. Fisc. C.F._1
residente in Rovellasca (CO) Via XXV Aprile n.
con l'Avv. Rosella Pitrone
e
2) Controparte_1
Nata: LA (MI) il 28.03.1982
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
1
con l'Avv. Rosella Pitrone,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Rovellasca (CO), in data 07/03/2015,
(Anno 2015, numero 4, Parte II Serie C);
□ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/08/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto dalla data della presente;
b) nessun provvedimento in ordine alla casa coniugale, poiché la stessa è in locazione;
c) entrambi i coniugi svolgono regolarmente attività lavorativa e, pertanto, sono economicamente
autosufficienti;
d) i ricorrenti avendo optato per il regime di separazione patrimoniale dei beni, dichiarano di non aver
nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa inerente tutti i rapporti
intercorsi prima, durante e dopo il rapporto coniugale. Le parti concordemente si impegnano a rinunciare
a qualsiasi pretesa, anche di natura patrimoniale e ad avanzarne per il futuro;
e) i coniugi si impegnano nelle more dell'emissione della sentenza a mantenere un atteggiamento reciproco
di rispetto l'uno nei confronti dell'altro
2 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
ED
[...]
[..
Parte_3 che hanno contratto matrimonio in data 07/03/2015, in Rovellasca (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rovellasca (CO)
(Anno 2015, numero 4, Parte II, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovellasca perché provveda alle annotazioni e
3 agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rovellasca dove l'atto è stato parimenti trascritto;
6) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 29.04.2025.
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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