CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1226/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10927/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250005657282000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250005657282000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 783/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 in epigrafe impugnava nei confronti dell'A.d.E.R. la cartella n. 087 2025 0005657282 000 emessa dall'A.d.E.R. della Provincia di Pisa, notificata il 21.3.2025 di € 1.951,33 per un CUT anno 2020 e diritti camerali 2022 della CCIAA della Toscana Nord-Ovest.
Parte ricorrente premetteva che la cartella fosse il primo atto con cui venivano avanzate nei suoi confronti le dette pretese e deduceva l'omesso calcolo degli interessi, l'omessa notifica di atti presupposti, il difetto di motivazione, l'omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento e la violazione dell'art. 10 dello
Statuto del contribuente. Allegava l'atto impugnato.
Si costituiva l'A.d.E.R., con difesa interna, che sollevava l'eccezione di difetto di competenza territoriale della adita CGT di 1° grado di Roma, essendo l'atto stato emesso dall'A.d.E.R. di Pisa, ed essendo pure appartenenti alla stessa Provincia gli enti impositori, illegittimamente pretermessi dalla notifica del ricorso.
Contestava nel merito le deduzioni difensive della Parte ricorrente. Allegava nota spese e pec di notifica della cartella impugnata.
Non venivano depositati altri atti.
All'udienza del 27.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene fondata l'eccezione sollevata dall'A.d.E.R. sul difetto di competenza territoriale della CGT di 1° grado di Roma, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 546/92, essendo la cartella stata emessa e notificata dall'A.d.E.R. della Provincia di Pisa.
Competente per territorio è la GCT di 1° grado di Pisa, davanti alla quale la Parte ricorrente ha l'onere di riassumere la causa nel termine e ai sensi di legge.
La Corte dichiara il proprio difetto di competenza territoriale. Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di competenza territoriale a favore della CGT di 1° grado di Pisa. Spese al definitivo.
Il Giudice Monocratico
BR Cuppone
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10927/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250005657282000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720250005657282000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 783/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 in epigrafe impugnava nei confronti dell'A.d.E.R. la cartella n. 087 2025 0005657282 000 emessa dall'A.d.E.R. della Provincia di Pisa, notificata il 21.3.2025 di € 1.951,33 per un CUT anno 2020 e diritti camerali 2022 della CCIAA della Toscana Nord-Ovest.
Parte ricorrente premetteva che la cartella fosse il primo atto con cui venivano avanzate nei suoi confronti le dette pretese e deduceva l'omesso calcolo degli interessi, l'omessa notifica di atti presupposti, il difetto di motivazione, l'omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento e la violazione dell'art. 10 dello
Statuto del contribuente. Allegava l'atto impugnato.
Si costituiva l'A.d.E.R., con difesa interna, che sollevava l'eccezione di difetto di competenza territoriale della adita CGT di 1° grado di Roma, essendo l'atto stato emesso dall'A.d.E.R. di Pisa, ed essendo pure appartenenti alla stessa Provincia gli enti impositori, illegittimamente pretermessi dalla notifica del ricorso.
Contestava nel merito le deduzioni difensive della Parte ricorrente. Allegava nota spese e pec di notifica della cartella impugnata.
Non venivano depositati altri atti.
All'udienza del 27.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene fondata l'eccezione sollevata dall'A.d.E.R. sul difetto di competenza territoriale della CGT di 1° grado di Roma, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 546/92, essendo la cartella stata emessa e notificata dall'A.d.E.R. della Provincia di Pisa.
Competente per territorio è la GCT di 1° grado di Pisa, davanti alla quale la Parte ricorrente ha l'onere di riassumere la causa nel termine e ai sensi di legge.
La Corte dichiara il proprio difetto di competenza territoriale. Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di competenza territoriale a favore della CGT di 1° grado di Pisa. Spese al definitivo.
Il Giudice Monocratico
BR Cuppone