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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9784/2023 R.G. avente ad oggetto sanzioni disciplinari conservative
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Ferrarotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania, piazza P. Iolanda n. 6, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, cod. fisc.: , – P.IVA_1 Controparte_2
in persona legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, via Signorelli 1, cod. fisc.:
P.IVA_2
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Raimund Bauer, d'intesa con gli avv.ti P.IVA_3
Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza e Pier Luigi Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, CP_2
giusta procura in atti telematici
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 25.09.2023 , Parte_1
premesso di essere un docente di matematica di scuola primaria a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 2021/2022 presso l' di Controparte_2
Catania, ha impugnato: a) la nota del 17.05.2022 prot. n. 0004070 con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione nella misura di giorni 5 decorrenti dal giorno successivo;
b) la nota del 27.06.2022 prot. 0005041 con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione nella misura di giorni 5 decorrenti dal giorno successivo.
In estrema sintesi, il ricorrente ha esposto:
- che il Dirigente scolastico non avrebbe dovuto erogare le sanzioni della sospensione dal servizio perché privo del relativo potere, sicché esse sono radicalmente nulle o comunque illegittime;
- che, perciò, lo stesso ha diritto alla restituzione dell'importo retributivo trattenuto dal datore di lavoro per i giorni di sospensione, ovvero al risarcimento del danno patrimoniale subito, da parametrarsi all'importo lordo della retribuzione non corrisposta a causa dell'ingiusta sospensione dal servizio pari all'importo di € 346,18 per la prima sospensione per come risulta dal relativo cedolino del mese di giugno 2022, ed all'importo di € 346,18 per la seconda sospensione, così in totale per 10 giorni di sospensione disciplinare per un importo complessivo di € 692,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- che ancora è suo diritto il versamento, da parte dell'Amministrazione convenuta, dei contributi previdenziali per il periodo (dieci giorni) di illegittima sospensione;
- che, a causa della sanzione disciplinare, per l'anno scolastico 2021/2022, lo stesso non ha percepito l'importo di € 500,00, relativo alla cosiddetta Carta Docenti;
- che, inoltre, va dichiarato il suo diritto all'ordinaria progressione in carriera nonché il diritto a che vengano computati, ai fini della carriera, anche i giorni di illegittima sospensione.
- che, in subordine, nel merito, la misura disciplinare adottata nei suoi confronti il
15.04.2022 è illegittima, in quanto, con riferimento all'asserito “utilizzo del cellulare in occasione e durante l'ora di lezione”, esso è generico senza che sussistono elementi per
Pagina 2 comprendere se è stato o meno utilizzato per finalità didattiche, mentre con riferimento al secondo profilo, l'addebito è anche privo di alcuna definizione nel tempo e nello spazio;
- che, invero, “nei locali della scuola si verifica sovente l'interruzione o il mal funzionamento della connessione internet, al punto che si rende impossibile l'utilizzo dei device posti a disposizione dall'Amministrazione per l'attività didattica”, per cui lo stesso “In tali casi
… si è visto costretto ad utilizzare la connessione dati personale, cioè quella del proprio smartphone, per le attività didattiche od anche al solo fine di poter accedere al registro di classe elettronico che, per legge, va compilato dal docente in tempo reale cioè durante l'orario scolastico”;
- che, parimenti, la nota del 24.05.2022 è illegittima in quanto il dirigente avrebbe dovuto discutere del permesso negato per testimoniare in un procedimento giudiziario e non corrisponde al vero di essere stato “convocato informalmente” essendo stato sgridato ed aggredito, verbalmente, di fronte agli alunni durante l'orario di lezione;
- che, peraltro, non si è potuto presentare il giorno della convocazione scritta perché costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso ed anzi il malessere fisico occorso è stato ingenerato proprio dalla condotta irrituale e aggressiva del dirigente;
- che le modalità di contestazione della sanzione più dettagliatamente esposte in ricorso denotano uno spirito persecutorio, in disparte che il contenuto delle contestazioni è stato reso visibile ai colleghi di lavoro e, in ogni caso, le misure irrogate sono sproporzionate e frutto di una valutazione errata dell'istituto della recidiva.
Su tali premesse, il ricorrente ha testualmente chiesto di “riconoscersi e dichiararsi la nullità o comunque l'illegittimità delle sanzioni disciplinari della sospensione disposte nei suoi confronti. Conseguentemente: - Annullarsi le sanzioni disciplinari in atti impugnate;
-
Condannarsi il , … nonché L' Controparte_4 Controparte_2
… alla rifusione in favore del ricorrente della ritenuta retributiva
[...] CP_5
operata in ragione della sospensione;
- In particolare condannarsi alla rifusione, eventualmente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell'importo di € 692,36; -
Condannare le amministrazioni convenute al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di sospensione;
- Riconoscersi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'assegnazione o comunque all'utilizzo dell'importo di € 500,00 relativo alla cosiddetta Carta Docenti, per l'anno scolastico di riferimento, 2021/2022 condannandosi le Amministrazioni convenute … all'assegnazione del predetto importo in (suo) favore …; - Dichiararsi il diritto del ricorrente all'ordinaria progressione in carriera, ivi incluso il computo dei giorni di sospensione;
-
Pagina 3 Condannarsi le Amministrazioni convenute … al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso il costo del contributo unificato pari ad € 259,00”.
Con memoria depositata in data 21.02.2024 si è ritualmente costituito l' deducendo la CP_3 propria estraneità ai fatti oggetto di causa e l'insussistenza di denunce presentate all' CP_3 relative alla evasione contributiva posta in essere dall'Amministrazione Scolastica in relazione alla posizione assicurativa di parte ricorrente.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto “di rigettarsi ogni domanda ex adverso formulata e si rimette alla decisione dell'adito Tribunale, quanto alle domande proposte dal ricorrente e in caso di accoglimento delle stesse, chiede di accertare e dichiarare che il
è tenuto a versare all' i contributi previdenziali e Controparte_4 CP_3 le sanzioni civili per evasione, nell'importo corrispondente all'imponibile retributivo che sarà accertato e che risulterà di giustizia, oltre ulteriori importi per interessi legali e somme aggiuntive maturate e maturande secondo le vigenti norme di legge dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo …”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali;
quindi, all'udienza del 12.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuto in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_______________________
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'Amministrazione, la quale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Il thema decidendum oggetto di causa riguarda, innanzitutto, la legittimità o meno della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di insegnamento irrogata a carico di Pt_1
per cinque giorni con nota del 17.05.2022 e, sempre per cinque giorni, con nota del
[...]
27.06.2022 –in entrambi i casi con contestuale privazione della retribuzione-, dal Dirigente scolastico dell' di Catania, rispettivamente, per i fatti Controparte_2
riportati nelle contestazioni del 15.04.2022 e del 24.05.2022.
Segnatamente, il Dirigente del predetto Istituto con contestazione disciplinare adottata
• il 15.04.2022 ha contestato al ricorrente che “In data 5 aprile 2022 nella classe 3A alla 2 ora è stato accertato e rilevato dal sottoscritto, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'utilizzo del cellulare in occasione e durante l'ora di lezione. Il fatto è stato reiterato in data 7 aprile
2022 alla 4 ora nella classe 3C della sezione primaria. Siffatti comportamenti sono stati rilevati anche da operatori di questa Istituzione Scolastica che hanno riferito alla Dirigenza
Pagina 4 l'utilizzo indiscriminato del cellulare durante le ore di lezione”, per cui stante “Il reiterato comportamento antidoveroso … è stato arrecato nocumento all'immagine della scuola ed, in particolare, ha violato “doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti" (Direttiva Ministeriale 15/marzo/2007)
…”;
• il 24.05.2022 ha contestato al ricorrente che in data 06.05.2022 non ha aderito alla convocazione informale effettuata per la medesima giornata al termine delle lezioni con atteggiamento ostile, “non consono al contesto scolastico” e, invece di cercare di appianare le eventuali incomprensioni allorquando il dirigente scolastico “si è recato nell'aula ove Lei si trovava in quel momento per invitarLa personalmente ad un colloquio in Ufficio al termine delle lezioni. In quell'occasione, Lei non solo non rispondeva al mio saluto ma assumeva un atteggiamento irrispettoso … che si traduceva appunto nel non rivolgere né il saluto, né parola alcuna allo scrivente ... continua(ndo) imperterrito a digitare al computer come se lo scrivente non ci fosse, sminuendo rispetto ai presenti anche l'immagine e l'autorevolezza di chi scrive in ragione del ruolo che ricopre. A quel punto, lo scrivente, Le faceva pervenire convocazione formale urgente, prot. 3828 del 06/05/2022. Al termine delle lezioni, lei non solo non si presentava disattendendo una disposizione formale ma, cosa ancora più grave, non si premurava neppure di comunicare una Sua eventuale sopraggiunta impossibilità ad essere presente. Appare lapalissiano che siffatto comportamento, in spregio a tutte le regole che governano i rapporti civili, ancora più necessari nell'ambiente di lavoro tra il dipendente e il
Dirigente, costituisce aperta violazione degli obblighi e dei doveri del dipendente ai sensi degli artt. 55 e 55 bis del D.Lgs. 165/01, come successivamente modificato dal D.Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. 75/2017 …”.
E' documentalmente provato che i procedimenti disciplinari in parola si sono entrambi conclusi, ai sensi dell'art. 494 del d.lgs. n.297/1994, con la misura della sospensione dall'insegnamento per cinque giorni con la perdita del trattamento economico ordinario e gli effetti di cui all'art. 497 del d.lgs. in parola, con decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento e per i restanti giorni successivi, “Considerato che alla luce delle evidenze documentali e testimoniali agli atti, il comportamento del dipendente non trova alcuna giustificazione e/o attenuante”.
Nel contesto considerato, secondo il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (si rinvia, per brevità, tra le tante, a Cass.
9.01.2019 n.
Pagina 5 363), è assorbente l'esame della competenza del dirigente della struttura scolastica, a cui appartiene il dipendente in ipotesi destinatario della misura disciplinare, ad adottare i provvedimenti sanzionatori oggetto di censura, avendo assunto il ricorrente che l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'Amministrazione Scolastica non può essere apprezzato in ragione dell'entità della sanzione in concreto inflitta bensì sulla scorta della sanzione astrattamente prevista dalla norma disciplinare applicata, sicché la sospensione dei docenti rientra tra le misure di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari e non del dirigente scolastico.
L'indagine in parola va condotta tenendo conto che l'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nel testo novellato dal d.lgs. n. 75/2017 stabilisce espressamente che “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente,
e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con
Pagina 6 proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'
[...]
, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la Controparte_6
riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
…
… 9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
In ragione di detta norma, dunque, per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la competenza in materia disciplinare spetta: al responsabile della struttura se questi riveste la qualifica di dirigente “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”, ovvero, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque nel caso di infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo caso.
Ebbene, l'art. 91 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che “per il personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del d.lgs. n. 297/1994”.
In particolare, l'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994 delinea un sistema sanzionatorio graduato in relazione alla gravità delle infrazioni, stabilendo, al comma 2, che le sanzioni disciplinari comminabili al personale direttivo e docente in caso di violazione dei propri doveri sono le seguenti: “a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo
Pagina 7 di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione”. Al comma 3 viene precisato che “Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”.
A sua volta, l'art. 494 del d.lgs. citato, dopo aver chiarito al comma 1 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario” (salvo quanto disposto sugli effetti della suddetta sanzione dall'art. 497), statuisce al comma 2 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”.
Il successivo art. 495 stabilisce che la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: “a) nei casi previsti dall'art. 494, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità”.
Per il personale ATA, invece, a differenza dei docenti, il CCNL del 2007 prevede, all'art. 93, tra le sanzioni disciplinari “la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni”.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, è bene sottolineare che con specifico riguardo al personale docente, la contrattazione collettiva non prevede la sanzione della sospensione dall'insegnamento fino a dieci giorni quale massimo edittale – come, invece, previsto dall'art. 55-bis, comma 9-quater, del TUPI – ma si limita ad operare un rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 297/1994 che prevedono, rispettivamente, la “sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese” (cfr. art. 492 del d.lgs. n. 297/1994) e la
“sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi” (così, art. 495 cit.).
Muovendo dai superiori rilievi, i giudici di legittimità nell'attenzionare questioni analoghe a quella per cui è causa sviluppatesi già sotto il vigore delle modifiche apportate dal d.lgs.
n.150/2009 all'art. 55 bis del d.lgs. n.165/200, hanno rilevato che “… L'art. 29 del CCNL
Comparto istruzione e ricerca (triennio 2016- 2018) del 19 aprile 2018, nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle
Pagina 8 infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli artt. 492-501 (con alcune modifiche all'art. 498, comma 1) del D.Lgs. n. 297 del
1994, come già aveva disposto il citato art. 91 del CCNL del 2007.
13. Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 492, comma 2, lett. b) e c), -come si è detto- stabilisce che al personale direttivo e docente "nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
(...). ".
… Per il personale ATA, invece, il CCNL del 2007 prevede, all'art. 93, tra le sanzioni disciplinari "la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni".
… ai fini della determinazione della competenza, doveva farsi riferimento ad valutazione in concreto, ex ante, rimessa al responsabile della struttura, essendo lo stesso in grado di valutare a tale momento la gravità della violazione contestata, e dunque se trasmettere o meno gli atti all' CP_7
15. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, citato art. 55-bis, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla novella del D.Lgs. n. 75 del 2017, … stabilisce (comma 1, primo periodo) che per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2.
Invece (art. 55-bis, comma 1, secondo periodo), quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4 (...)".
15.1. Ai sensi del citato comma 2, pertanto, il dirigente avuta notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, procede alla contestazione, convoca il lavoratore per il contraddittorio a difesa, svolge l'eventuale istruttoria e conclude il procedimento con l'eventuale irrogazione della sanzione.
Diversamente, il responsabile della struttura privo di qualifica dirigenziale o per le sanzioni più gravi, ai sensi del comma 3, trasmette gli atti all'Ufficio per il procedimento disciplinare di cui al comma 4.
16. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 11636 del 2016), la regola della "competenza" caratterizza, l'intero impianto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, che
Pagina 9 attribuisce il potere disciplinare per le sanzioni di minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) al responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1), e la competenza per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
16.1. La corretta determinazione della competenza si riverbera, peraltro, sulle regole procedurali da applicare nelle fasi della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.
16.2. La sentenza di questa Corte da ultimo citata ha posto in rilievo come la "ratio" dell'art. 55-bis, deve essere individuata, in primo luogo, nell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare ed, in secondo luogo, ma solo per i procedimenti relativi a fatti puniti con sanzioni più severe, nella esigenza di assicurare al dipendente maggiori garanzie, quali sono indubbiamente assicurate dall' che offre al lavoratore pubblico CP_7
sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione della "specializzazione" di tale organo e, soprattutto, della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare.
16.3. Ed infatti, per le sanzioni più gravi il legislatore ha inteso garantire la terzietà dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, da intendersi quale distinzione, sul piano organizzativo, rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente (cfr., Cass. n. 1753 del
2107, n. 16706 del 2018).
La disposizione normativa ha sancito una distinzione tra "responsabile della struttura",
"responsabile della struttura dirigente" e graduata sulla base della maggiore o minore CP_7
afflittività delle sanzioni disciplinari, con ciò stabilendo che i procedimenti disciplinari che possono concludersi con le sanzioni più gravi devono essere promossi e gestiti da un ufficio specifico, l' CP_7
17. Alla violazione delle regole sulla competenza, che si risolve in una violazione di norme di legge inderogabili, consegue l'illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata (si v., ex plurimis, Cass., n. 7177 del 2017).
18. Proprio in ragione della ratio che nel impiego pubblico contrattualizzato sottende i criteri di attribuzione della competenza in materia disciplinare, la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale, che viene in rilievo.
Pagina 10 Il principio del giusto procedimento, che trova applicazione anche con riguardo al procedimento disciplinare (v., Cass., n. 16706 del 2018, Corte Cost., sentenza n. 51 del 2014) e il principio di legalità in senso formale postulano che la competenza risulti determinata dalla legge in modo certo, anteriore al caso concreto, ed oggettivo.
L'organo competente deve essere individuato in modo univoco e chiaro (v., Cass., n. 29181 del 2018) a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare.
19. D'altra parte, facendo riferimento, come prospetta in modo non condivisibile il ricorrente, alla sanzione eroganda in concreto, si determinerebbe il paradosso che l'individuazione dell'organo competente da cui discende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili, avverrebbe sulla base di un dato incerto ed opinabile, che ben potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo svoltosi secondo le suddette regole.
20. Inoltre, vi sarebbe una inappropriata trasposizione in un ambito, quello della determinazione della competenza, funzionalmente caratterizzato da esigenze di predeterminazione, generalità ed astrattezza, del principio più volte affermato da questa Corte dell'esclusione della configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, atteso che il principio della proporzionalità delle stesse rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, anche nel testo risultante dalla novella del 2009 (v. Cass., n. 18858 del 2016, n. 5706 del 2017, in materia di destituzione del personale scolastico, Cass., n. 13865 del 2019, n. 14063 del 2019).
Tale principio peraltro, si fonda, secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, sul presupposto secondo cui il principio di eguaglianza- ragionevolezza esige, in via generale, che sia conservata all'organo disciplinare (competente) una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione disciplinare nel caso concreto (così, in particolare, sentenza Corte Cost., n. 197 del 2018, si v. anche la sentenza Corte Cost., n. 268 del 2016).
21. Dunque, con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, poiché per le infrazioni di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 494, comma 1, lett. a), b) e c), la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lett. b), prevede "la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese", ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi
Pagina 11 di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali” (così, in motivazione, Cass. 31.10.2019 n.
28111. Conf., tra le tante, Cass 14.07.2021 n. 20059; Cass. 27.08.2021 n. 23524; Cass.
17.05.2022 n. 15800)
Nel medesimo senso, più di recente, i giudici di legittimità hanno ribadito che è illegittima la sanzione della sospensione dall'insegnamento per due giorni comminata ad un docente dal
Dirigente scolastico, in quanto non tiene conto dell'entità massima della sanzione applicabile all'illecito disciplinare contestato, ricondotto nella previsione di cui alla lett. b del comma 2 dell'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994, finendo in tal modo per attribuire contraddittoriamente al dirigente “una valutazione ex ante della sanzione da applicare in astratto”. Né è consentito ritenere che una siffatta interpretazione finirebbe per escludere la competenza del Dirigente scolastico ad erogare la sanzione conservativa della sospensione fino a dieci giorni, atteso che
“La ratio dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 è quella di garantire il rispetto di determinate forme nel procedimento disciplinare, differenziate (con tutele crescenti) a seconda della gravità della sanzione prevista. Il che certamente non implica la necessità che esistano illeciti disciplinari per i quali sia prevista (da altre norme, non essendo l'art. 55-bis diretto a
«introdurre nuove sanzioni») la sanzione massima della sospensione dal servizio di dieci giorni. Se le norme sanzionatrici prevedono una durata edittale massima superiore a dieci giorni anche nei casi meno gravi per i quali è tuttavia prevista la possibilità di adottare la sanzione sospensiva –come avviene nell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994 – semplicemente il potere disciplinare del dirigente sarà contenuto nel limite delle sanzioni non sospensive (nel caso in esame, la sola sanzione della censura), mentre tutte le sanzioni sospensive resteranno riservate alle forme, più garantiste, che prevedono l'intervento dell'apposito Ufficio per il
Procedimento Disciplinare”, assicurando quest'ultimo organo maggiori garanzie di terzietà, in difetto della sussistenza delle quali si determina l'invalidità della sanzione stessa (Cass.
11.07.2024 n. 19097).
Di qui, l'inserimento nel corpo dell'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001 del comma 9 quater operato dalla riforma Madia si limita a chiarire che anche nel comparto scuola la procedura che regola i procedimenti disciplinari è quella del citato T.U., senza con ciò innovare i criteri di valutazione della legittimità dell'atto sanzionatorio che resta da compiere in relazione alla disciplina sostanziale vigente al momento della sua adozione (così, sostanzialmente, Cass.
10.11.2022 n.33234 che richiama in parte motiva Cass.
7.06.2016 n. 11627; Cass. 10.06.2016
Pagina 12 n. 11985) e, dunque, come già detto, avuto riguardo alla sanzione edittale come stabilita in astratto dall'art. 494, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 297/1994 e non a quella da applicarsi in concreto.
Dando applicazione ai superiori principi alla fattispecie concreta, pertanto, la violazione delle regole di competenza interna lamentata dal ricorrente sussiste effettivamente, posto che a fronte della previsione legislativa dell'esercizio del potere disciplinare di sospensione dal servizio fino ad un mese prevista dal d.lgs. n. 297/1994, la duplice sospensione dall'insegnamento per cinque giorni è stata comminata dal Dirigente responsabile della struttura in luogo in luogo dell' “e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, CP_7
corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede amministrativa, (il che) comporta di per sé l'invalidità della misura illegittimamente applicata”
(si rinvia a Cass. 20.11.2019 n. 30226).
Per l'effetto, entrambe le sanzioni disciplinari per cui è causa vanno annullate, restando assorbita la disamina di ogni altra censura mossa in ricorso in punto di fondatezza degli addebiti di cui alle richiamate contestazioni disciplinari, stante che i fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento di un diritto azionato in giudizio e non di per sé ovvero per effetti eventuali e futuri avendo già chiarito la Suprema Corte che l'interesse ad agire è condizione che deve sussistere in concreto al momento della decisione (fra le tante, emblematica, Cass.
8.03.2022 n.7587; Cass. 08.05.2017 n. 11204).
Ciò posto, va rilevato che la sospensione dal servizio disposta ai sensi del citato d.lgs.
n.297/1994 ha comportato in capo al ricorrente una perdita del trattamento economico, per la quale in ricorso è stato chiesto ristoro. Tale trattenuta stipendiale, non è superfluo precisare, non ha natura sanzionatoria, ma meramente amministrativa, ponendosi in termini consequenziali al mancato assolvimento all'obbligo di rendere la prestazione lavorativa secondo il principio di corrispettività delle obbligazioni che informa il contratto di lavoro.
Da questo punto di vista, infatti, giova ricordare che “all'obbligo di lavorare dell'una corrisponde l'obbligo di remunerazione dell'altra - ciascuna parte può valersi dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell'art. 1181 c.c.
e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell'art. 1460 c.c." (Cass. n. 17353/2012; Cass. n. 16388/2017)” (Cass.
27.03.2023 n.8656).
Pagina 13 Se non ché, una volta annullato il provvedimento di sospensione dal servizio del ricorrente, la perdita della retribuzione per le relative giornate si configura sine tituto essendo venuta meno la ratio giustificativa di siffatta trattenuta, sicché la domanda di restitutio in integrum avanzata in ricorso si palesa meritevole di tutela, con la conseguenza che l'Amministrazione resistente è tenuta a restituire a gli importi trattenuti per i complessivi dieci giorni di sospensione Pt_1
ammontanti complessivamente ad € 692,36 sì come documentato in atti (doc. 5 fascicolo di parte ricorrente, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Ancora, dalle considerazioni che precedono discende anche la spettanza a favore della parte ricorrente della regolarizzazione della posizione contributiva per le giornate oggetto delle misure disciplinari annullate.
Inoltre, in conseguenza dell'annullamento delle sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio va disposta la cancellazione di esse dal fascicolo personale di con tutte le Pt_1
conseguenze di legge ai fini di carriera.
Inoltre, a norma dell'art. 2 del DPCM del 23.09.2015 n. 32313 e dell'art. 3 del DPCM
28.11.2016, recanti entrambi la disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui alla l. 13.07.2015 n. 107, giova ricordare che la carta docente è un beneficio economico nominativo, personale e non trasferibile, assegnato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, precisando il comma dell'art. 9 del DPCM 28.11.2016 (come sostanzialmente già il comma 4 dell'art. 2 DPCM del 23.09.2015 n. 32313) che “Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata
è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico di ripristino del beneficio. revoca della Carta nel caso”.
Alla luce di quanto precede, accertata l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari oggetto di causa è venuto meno il fattore giustificativo dell'omessa assegnazione ovvero del recupero anche per compensazione del beneficio economico in parola a favore del ricorrente, per cui va affermato che lo stesso ha diritto alla fruizione del bonus Carta docenti di cui alla l. n. 107/2015 nella misura di euro 500,00 nell'a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, l'Amministrazione resistente va condannata al pagamento dell'importo de quo, non sussistendo allegazione e prova che, nelle
Pagina 14 more del presente giudizio, parte convenuta abbia posto in essere gli adempimenti funzionali all'attribuzione del predetto beneficio.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e, per l'effetto, restano liquidate nella misura in dispositivo avendo riguardo alla natura e al valore indeterminabile della causa, al mancato svolgimento della fase di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), al carattere seriale della questione giuridica posta in via principale in ricorso, oltre ancora agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM. n. 55/2014 come modificato dal DM. n.147/2022, ivi compresa la previsione del comma 1 bis dell'art. richiamato art. 4 (in misura del 7 % in rapporto al numero esiguo dei documenti allegati), altresì avendo riguardo alla domanda di distrazione formulata dai procuratori del ricorrente nelle note cartolari del 10.02.2025
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
DICHIARA la contumacia dell'Amministrazione scolastica
DICHIARA illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per cinque giorni comminata a dal Dirigente scolastico dell'I. C. XX Settembre di Parte_1
Cataniacon note di cui al prot. n.4070 del 17.05.2022 che, per l'effetto, annulla
DICHIARA altresì illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per cinque giorni comminata a dal Dirigente scolastico dell'I. C. XX Settembre Parte_1
di Cataniacon note di cui al prot. n.5041 del 27.06.2022 che, per l'effetto, annulla
ORDINA la cancellazione dal fascicolo personale di dell'annotazione delle misure Pt_1
disciplinari in parola con ogni conseguenza sulla progressione di carriera
ACCERTA il diritto di alla restituzione delle retribuzioni trattenute in forza Parte_1
dei provvedimenti sanzionatori in questa sede annullate.
ACCERTA altresì il diritto di parte ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022, di fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1 comma 121 della l. 107/2015 sotto forma di “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica al pagamento in favore del ricorrente dell'importo corrispondente alle retribuzioni non erogate per i dieci giorni di illegittima sospensione dall'insegnamento, per complessivi € 692,36, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16 comma 6 della l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994
Pagina 15 CONDANNA l' al versamento all' in favore della parte Controparte_8 CP_3
ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale relativamente alle giornate per le quali sono state disposte le sanzioni illegittime per le causali di cui in parte motiva
CONDANNA ancora l'amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di attribuire alla parte ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022 la somma di euro 500,00 sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.
n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
CONDANNA l'Amministrazione scolastica al pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida in € 259,00 a titolo di spese vive ed € 3.947,25, oltre 15% spese Parte_2
generali, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei relativi procuratori
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 13.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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