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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – AGRARIA
La Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione civile – Sezione Specializzata Agraria – in persona dei Magistrati:
dott. Carlo Breggia Presidente
dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
dott. Paolo Masetti Consigliere
dott. Paolo Calosi Esperto
dott. Claudio Fabbrizzi Esperto ha pronunciato all'udienza del 25/03/2025, mediante deposito telematico del dispositivo ex artt. 11 D. Lgs 1.9.2011 n. 150 e 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2200/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. ORIANI CARMEN, dell'Avv. UGHI ANDREA e dell'Avv. P.IVA_1 RUSSO MARIANTONIETTA
APPELLANTE/I nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2
(CF con il patrocinio dell'Avv. SORESINA GHERARDO (CF
[...] P.IVA_2
, dell'Avv. CHELAZZI PIETRO e dell'Avv. MARTINI ROBERTO C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 679/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Specializzata Agraria – e pubblicata il 7/10/2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 25.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del Lodo reso dall'avv. Nicola Pezone in data 31 gennaio 2024, tra in persona del socio Controparte_3 amministratore, dott. e in persona del socio CP_4 Controparte_5 amministratore, dott. In ogni caso, in via subordinata, per i motivi esposti nel CP_2
“Terzo motivo di appello” voglia disporre la riforma della statuizione relativa alle spese legali di cui alla sentenza n. 679/2024. Con vittoria di spese.”.
Per parte appellata: “in via preliminare in rito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello dell'8 novembre 2024 proposto dall per le ragioni di cui al Parte_2 paragrafo II;
- nel merito (e in ogni caso), rigettare il ricorso in appello proposto dall
[...] per le ragioni contenute nel presente atto e, per l'effetto, confermare Parte_2 la sentenza n. 679/2024 del Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, emessa in data 1 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, nonché confermare il lodo del 31 gennaio 2024 emesso dall'Arbitro Unico nella persona dell'Avv. Nicola Pezone;
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
(di seguito anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa
[...] Controparte_5
Corte di Appello, Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche solo “ ), proponendo gravame avverso la
[...] Controparte_3 sentenza n. 679/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Specializzata Agraria – e pubblicata il 7/10/2024, che, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da CP_5
con cui era stato impugnato il lodo arbitrale irrituale del 31.1.2024 (c.d. lodo “Avv. Pezone”),
[...]
l'aveva rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – L'antefatto della causa
- “ , costituita nel 1981, è una società agricola, con circa 80 ettari di vigneto e Controparte_3 con sede in Castellina in Chianti, loc. Casina dei Ponti n. 56;
- soci della predetta società sono e che possiedono, rispettivamente, il CP_2 CP_4
51,68% ed il 48,33% del capitale sociale;
- costituita, nel 1997, è anch'essa una società agricola, con una tenuta in Controparte_5
Castellina in Chianti di circa 30 ettari di superficie vitata per la produzione del Chianti Classico. Il
53% del capitale sociale appartiene ad il 45% a i quali ne sono CP_2 CP_4 amministratori in via disgiunta;
- in data 16.6.1997, venne stipulato, tra le predette società, un contratto di affitto di azienda, con una durata di 15 anni ed un canone annuo di lit. 12.000.000, aumentato ad € 205.000,00 nel pagina 2 di 16 2009;
- in data 5.8.2015, le parti ebbero a risolvere il suddetto contratto, dichiarando di non avere nulla a pretendere reciprocamente, e stipularono un nuovo contratto di affitto di azienda, con una durata di quindici anni rinnovabile di ulteriori 15 anni ed un canone annuo, di importo uguale al precedente contratto, di € 205.000,00;
- con pec del 10.3.2020, , in qualità di socio ed amministratore di CP_4 Controparte_3 richiese il pagamento dei canoni dovuti da “ in forza dell'affitto del 2015, a Controparte_5 pena di risoluzione del contratto e di restituzione dell'azienda;
- con pec del 23.3.2020, , nella sua qualità di amministratore e socio di CP_2 maggioranza di “ , comunicò formalmente la propria opposizione, ai sensi e per Controparte_3 gli effetti dell'art. 2257 c.c., sia alla richiesta di pagamento dei canoni rivolta a “ Controparte_5
che all'eventuale risoluzione del contratto di affitto;
[...]
- con domanda arbitrale del 29.10.2021, richiese al nominando arbitro di voler CP_4
“accertare la morosità della società […] nella misura di € Parte_1
1.281.138,71 – per canoni di affitto agrario dovuti in forza del contratto di affitto agrario […] in data 5/8/2015 […] maturati sino alla data del 6/10/2021”; e di voler “condannare la società […] al pagamento […] della somma di € 1.281.138,71, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza dei singoli canoni mensili al giorno dell'effettivo pagamento”;
- con lodo del 2.12.2022, l'arbitro unico dichiarò la domanda inammissibile, tenuto conto “degli effetti giuridici conseguenti all'opposizione tempestivamente espressa ex art. 2257 cod. civ. dal dott. in qualità di socio amministratore di maggioranza e legale rapp.te della stessa CP_2
” (c.d. “ Controparte_6 Per_1
”);
[...]
- con sentenza n. 178/2023, pubblicata l'1.3.2023, il Tribunale di Siena, su domanda di CP_4
nella sua qualità di socio e amministratore di sul presupposto che
[...] Controparte_3
l'opposizione manifestata da rappresentasse una “grave violazione degli obblighi di CP_2 un amministratore del tutto ingiustificata […]” dispose la sua revoca dalla carica di amministratore
“con effetto immediato al deposito della presente sentenza”. L'efficacia esecutiva della predetta sentenza veniva sospesa dalla Corte d'Appello, con decreto presidenziale emesso inaudita altera parte, in data 20.4.2023, confermato poi con ordinanza collegiale dell'1.6.2023. Con sentenza n.
917/2024, del 20.5.2024, la Corte d'Appello ha confermato la decisione impugnata, rigettando l'appello proposto da;
CP_2
- con pec del 12.3.2023, , richiamando la sentenza n. 178/2023 emessa dal CP_4
Tribunale di Siena, intimò a “ , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., di Controparte_5
pagina 3 di 16 pagare, entro 15 giorni, l'ammontare complessivo dei canoni scaduti, a pena di risoluzione del contratto;
- , con missiva del 17.3.2023, nel rispondere a tale intimazione, rilevò che, in data CP_2
23.3.2020, egli si era opposto ex art. 2257 c.c. alla decisione di richiedere il pagamento dei canoni CP_ e di intimare la risoluzione del contratto di affitto del 2015 a “ e che sulla Controparte_5 opposizione aveva deliberato la maggioranza dei soci, di talché solo la stessa maggioranza poteva revocare tale determinazione, revoca che, però, non era intervenuta;
- con altra pec del 3.4.2023, comunicò la risoluzione del contratto di affitto del CP_4
2015 ed intimò a : i) di restituire immediatamente il ramo d'azienda; ii) di Controparte_5 pagare la somma complessiva di € 1.585.987,95 per i canoni scaduti;
iii) di pagare un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'azienda;
- tale richiesta rimase priva di riscontro, ragion per cui , attivando la clausola CP_4 compromissoria di cui all'art. 11 del contratto di affitto del 2015, propose due procedimenti arbitrali nei confronti di “ : i) il primo si svolgeva dinanzi all'Avv. Pezone e Controparte_5 veniva definito con lodo del 31.1.2024 che, in accoglimento della domanda di , CP_4 dichiarava la risoluzione del contratto di affitto del 2015 e condannava l'affittuaria al rilascio dell'azienda; ii) il secondo si svolgeva dinanzi all'Avv. Antonella Picchianti e veniva definito con lodo emesso in data 14.3.2024 che, in accoglimento della domanda di , condannava CP_4
“ al pagamento della somma di € 1.585.987,94, a titolo di canoni dovuti in Controparte_5 forza del contratto di affitto di azienda del 5.8.2015, nonché al pagamento dell'indennità per l'occupazione sine titulo dell'azienda, quantificata nella somma mensile di € 17.083,33 dal
28.3.2023 fino all'effettiva restituzione dell'azienda; il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e con compensazione integrale delle spese di lite.
2 – Il giudizio di primo grado.
2.1. – Avverso il lodo del 31.1.2024 (c.d. lodo “Avv. Pezone”) proponeva impugnazione “
[...]
, per i seguenti motivi: Controparte_5
1) alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui l'arbitro unico aveva ritenuto che , quale amministratore di “ , avesse il potere di CP_4 Controparte_3 rappresentanza organica rispetto alla richiesta di pagamento dei canoni rivolta a “ CP_5
, di cui alla diffida ad adempiere del 12.3.2023, e che tale potere non fosse venuto
[...] meno in conseguenza dell'opposizione ex art. 2257 c.c. manifestata da in data CP_2
23.3.2020 in relazione alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata da in data CP_4
10.3.2020, in quanto ritenuto “atto gestorio distinto”.
In particolare, dall'affermazione secondo cui le due diffide costituivano “atti gestori distinti” si pagina 4 di 16 evinceva che l'arbitro non aveva letto la prima (quella, cioè, del 10.3.2020) giacché, diversamente, egli si sarebbe reso conto dell'identità del loro contenuto, poiché entrambe avevano ad oggetto la richiesta di pagamento dei canoni scaduti di cui al contratto di affitto d'azienda del
2015.
2) violazione degli artt. 112 e 808-ter n. 4 c.p.c., non avendo l'arbitro deciso sull'eccezione, sollevata dalla difesa di “ , secondo cui l'opposizione formulata, in data Controparte_5
23.3.2020, da ai sensi dell'art. 2257, commi 2 e 3, c.c. era valida ed efficace anche CP_2 in relazione alla successiva diffida del 12.3.2023, in quanto su di essa aveva deciso la maggioranza dei soci e la stessa non ne aveva disposto la revoca;
3) falsa rappresentazione della realtà e violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'eccezione sollevata da “ di dichiarare inammissibile il procedimento arbitrale in Controparte_5 seguito all'opposizione ex art. 2257 c.c. sollevata, in data 22.6.2023, da . CP_2
3.a) Sotto il primo profilo, aveva errato l'arbitro nel ritenere che l'opposizione di CP_2 fosse “priva di effetto rispetto ad un giudizio già incardinato”, in quanto non esisteva alcun
“giudizio incardinato”, essendosi in presenza di un arbitrato irrituale che aveva valenza esclusivamente negoziale.
Inoltre, l'operazione contestata, contrariamente a quanto affermato dall'arbitro, non era l'intimazione di pagamento (di cui alla diffida del 12.3.2023) bensì proprio l'avvio del procedimento arbitrale.
3.b) Sotto il secondo profilo, l'arbitro aveva omesso di decidere sull'eccezione, sollevata dalla difesa di “ , per la dichiarazione del difetto di rappresentanza organica di Controparte_5
rispetto all'avvio ed alla prosecuzione della procedura di arbitrato irrituale, in CP_4 ragione dell'opposizione formulata in data 23.6.2023;
4) annullamento del lodo ex art. 808-ter n. 4 c.p.c., per avere l'arbitro pronunciato al di fuori delle regole imposte dalle parti come condizione della validità dello stesso, avendo reso una decisione in diritto a fronte dell'obbligo di decidere secondo equità;
5) violazione di norma di rango costituzionale (art. 1372, primo comma, c.c.) in quanto l'arbitro, pur ritenendo provato che le parti avessero raggiunto un accordo in ordine al pagamento dei canoni di cui al contratto d'affitto del 2015, aveva considerato lo stesso “non più attuale” proprio in ragione della contestazione sollevata da . CP_4
Difatti, nell'affermare che l'accordo fosse venuto meno per la volontà di una sola parte, l'arbitro aveva finito per violare l'art. 1372 c.c.
Concludeva, quindi, chiedendo di: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullare il Lodo reso dall'avv. Nicola Pezone in data 31 gennaio 2024, tra in persona del socio Controparte_3
pagina 5 di 16 amministratore, dott. e in persona del socio CP_4 Controparte_5 amministratore, dott. notificato in data 6 marzo 2024. Con vittoria di spese.”. CP_2
2.2. – Si costituiva in giudizio “ , contestando integralmente il ricorso avversario Controparte_3 di cui chiedeva il rigetto.
2.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale rigettava il ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) con riferimento al primo motivo, rilevava che non vi era stata alcuna errata rappresentazione della realtà da parte dell'arbitro, in quanto egli aveva tenuto conto dell'opposizione ex art. 2257
c.c. manifestata da in data 23.3.2020, ritenendola, tuttavia, inidonea a paralizzare CP_2 la diffida di pagamento inviata, il 12.3.2023, a “ da (in Controparte_5 CP_4 qualità di amministratore unico di ). Controparte_3
In ogni caso, la ricorrente deduceva un presunto errore di giudizio dell'arbitro che, in quanto tale, non poteva essere fatto valere in sede di impugnazione del lodo.
(-) anche in relazione al secondo motivo, il tribunale rilevava che la ricorrente deduceva un errore di diritto che rendeva inammissibile la doglianza.
Ad ogni modo, il primo giudice osservava come l'arbitro avesse espressamente affermato che l'opposizione ex art. 2257 c.c., formulata da nella missiva del 23.3.2020, non CP_2 privava di efficacia la diffida ad adempiere inviata, il 12.3.2023, da , di talché non CP_4 sussisteva alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. (e ciò senza considerare l'inidoneità di tale violazione a determinare l'illegittimità del lodo).
(-) anche il terzo motivo, pur prospettato quale omessa pronuncia da parte dell'arbitro, si risolveva in un'inammissibile contestazione delle valutazioni giuridiche da questi effettuate, avendo il giudice privato ritenuto che l'opposizione del 22.6.2023, formulata da , CP_2 fosse tardiva e priva di effetto rispetto al giudizio arbitrale già incardinato.
(-) infondato era, poi, il quarto motivo, in quanto la giurisprudenza aveva precisato che l'arbitro, chiamato a decidere secondo equità, ben può decidere secondo diritto, allorché esso ritenga che diritto ed equità coincidano.
(-) infondato era, infine, anche il quinto motivo, giacché l'arbitro, oltre a ritenere non attuale l'accordo in ordine al mancato pagamento dei canoni dell'affitto del 2015, aveva anche escluso che vi fossero prove della sua esistenza, richiamando una serie di circostanze di fatto.
Anche in tal caso, quindi, la ricorrente cercava di avanzare un'inammissibile contestazione di quello che sarebbe stato un asserito errore di giudizio dell'arbitro.
(-) le spese seguivano la soccombenza e venivano liquidate secondo lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato (complessità media), con applicazione dei parametri medi.
pagina 6 di 16 3 – Il giudizio di secondo grado.
3.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Controparte_5
1) con il primo, censurava la decisione impugnata sotto due profili:
1.a.) – innanzi tutto, rilevava che il tribunale non aveva colto la violazione, da parte dell'arbitro, dell'art. 112 c.p.c.
Difatti, il giudice privato aveva omesso ogni decisione sull'eccezione, sollevata da CP_5
, secondo cui sull'opposizione manifestata, in data 23.3.2020, da , ai sensi
[...] CP_2 dell'art. 2257, commi 2 e 3 c.c., aveva deciso la maggioranza dei soci, con la conseguenza che solo la stessa avrebbe potuto revocare o modificare tale decisione.
In proposito, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il fatto che l'arbitro avesse ritenuto le due diffide ad adempiere (quella del 10.3.2020 e del 12.3.2023) quali atti gestori distinti, non esimeva lo stesso dal valutare gli effetti della decisione della maggioranza dei soci sul contrasto esistente tra gli amministratori.
In realtà, l'arbitro aveva considerato l'opposizione ex art. 2257 c.c. esclusivamente sotto il profilo dell'esercizio del diritto di veto da parte di un amministratore, omettendo completamente di considerare che il contrasto fra i due amministratori, sorto in seguito all'esercizio del veto da parte di era stato deciso dalla maggioranza dei soci, divenendo, in tal modo, prerogativa CP_2 dei soci e non più degli amministratori
1.b.) – Peraltro, aveva errato il tribunale nel ritenere che la violazione dell'art. 112 c.p.c. non determinasse l'illegittimità del lodo, omettendo di considerare che si trattava di norma imperativa.
2) con il secondo, si doleva del mancato rilievo, da parte del tribunale, del fatto che l'arbitro avesse violato una norma di rango costituzionale, costituita dall'art. 1372 c.c.
Difatti, nell'affermare che l'accordo in ordine al pagamento dei canoni di affitto non fosse più attuale per scelta di , l'arbitro aveva violato il principio di vincolatività ed CP_4 intangibilità del contratto.
3) con il terzo, censurava la sentenza impugnata anche in punto di liquidazione delle spese di lite.
Invero, il tribunale non avrebbe dovuto considerare le fasi n. 3 e n. 4, dal momento che l'intero giudizio si era incentrato solamente sugli atti introduttivi e non aveva richiesto l'espletamento di alcuna istruttoria, essendosi esaurito in un'unica udienza.
Inoltre, non giustificata era anche l'applicazione dei parametri medi, tenuto conto della natura documentale della causa.
Peraltro, le eccezioni preliminari della resistente erano state rigettate e le sue difese erano state inconferenti con le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente.
pagina 7 di 16 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.2. – Radicatosi il contraddittorio, Controparte_7
, nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente
[...]
l'inammissibilità del ricorso ex art. 808-ter, comma 2, c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3.3. – All'udienza del 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
4 – L'esame del gravame.
4.1. - Premesso che, nella specie, è pacifica la natura irrituale del lodo arbitrale, si impongono, innanzi tutto, alcune considerazioni di carattere generale.
L'art. 808-ter c.p.c. elenca i seguenti motivi di impugnazione del lodo arbitrale irrituale: a) invalidità della convenzione arbitrale;
b) pronuncia su conclusioni che esorbitano dai limiti della convenzione di arbitrato;
c) nomina degli arbitri al di fuori delle forme e dei modi pattuiti;
d) pronuncia del lodo da parte di arbitro incapace ex art. 812 c.p.c.; e) violazione delle regole poste dalle parti come condizione di validità del lodo;
f) mancato rispetto del contraddittorio.
Parte della dottrina ha osservato che la norma sembra descrivere un'impugnazione a critica vincolata, al pari delle altre disposizioni contenute nel codice di rito che presentano un elenco numerato di fattispecie (ad esempio, gli artt. 360, 395, 829) e avrebbe, pertanto, un carattere di esclusività.
Altra parte della dottrina, per contro, sostiene che la disposizione, introdotta dalla novella legislativa di cui al d.lgs n. 40/2006, non implicherebbe il ripudio dei motivi di annullamento del lodo contrattuale fondati sul diritto sostanziale e sempre riconosciuti, con la conseguenza che i motivi indicati dall'art. 808-ter c.p.c. sarebbero aggiuntivi, rimanendo tuttora ammissibili (come nel sistema antecedente al d.lgs n. 40/2006) quei motivi di annullamento relativi alla violazione dei limiti del mandato, all'alterata percezione o falsa rappresentazione della realtà, escluso l'errore di giudizio, con possibilità di considerare il lodo, a tali effetti, come un contratto.
In tale ultimo senso si è espressa anche la giurisprudenza, precisando, tuttavia, che l'impugnazione del lodo irrituale per errore è limitata al solo errore sostanziale e non a quello di pagina 8 di 16 diritto e a condizione che si tratti di un errore di fatto essenziale che abbia inficiato la volontà delle parti, per effetto di una falsa rappresentazione o di un'alterata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, il che si verifica quando gli arbitri non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti, ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici e viceversa (cfr. da ultimo, Cass. civ., sentenza del 5.8.2024, n.
21994 onde “l'errore deducibile in sede d'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri. Tale errore deve essere essenziale e riconoscibile, e non possono essere impugnati gli errori incidenti sulla formazione del convincimento attraverso l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti. La valutazione dell'errore è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per incongruenza o illogicità della motivazione”).
In particolare, l'errore di fatto nell'arbitrato irrituale è stato ricondotto alla figura dell'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 15665/2019 secondo cui: “il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva
l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari” (cfr. Cassazione civile, sentenza dell' 11.6.2019, n. 15665).
Ciò premesso, è possibile passare ad esaminare le singole censure articolate nel gravame.
4.2. – Il primo motivo è infondato.
4.2.1. – Non pertinente è il riferimento, da parte dell'appellante, al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex art. 112 c.p.c.) che sarebbe stato violato dall'arbitro per avere
“omesso ogni decisione circa l'eccezione […] secondo cui sull'opposizione manifestata dal dott.
pagina 9 di 16 ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 2257 c.c. in data 23 marzo 2020, CP_2 aveva deciso la maggioranza dei soci e solo la maggioranza dei soci avrebbe potuto revocare o comunque modificare tale decisione” (cfr. atto di appello, pag. 21).
In realtà, come affermato dalla Suprema Corte: “il criterio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, al di fuori del giudizio ordinario, trova applicazione anche in materia di arbitrato irrituale e i rimedi esperibili contro il lodo che violi tale criterio sono quelli previsti dalla legge in materia contrattuale contro l'eccesso dai limiti del mandato, ravvisabile ogniqualvolta gli arbitri non si siano attenuti all'incarico ricevuto pronunciando al di fuori di quanto espressamente o implicitamente loro devoluto. Peraltro, l'indagine sui limiti del mandato si risolve in accertamento riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se conforme ai criteri dell'ermeneutica negoziale e adeguatamente motivato” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
21.5.1996, n. 4688).
Nella specie, l'appellante non deduce una violazione, da parte dell'arbitro, dei limiti del mandato, bensì soltanto la mancata considerazione di una tesi difensiva, il che impedisce di ravvisare qualsivoglia violazione dell'art. 112 c.p.c.
È pacifico, infatti, che non configura omessa pronuncia la mancata risposta ad un tema o quesito
(di fatto o di diritto) strumentale rispetto alla decisione (o ad un capo della domanda), su cui si è avuta una pronuncia, potendo il fatto fondare unicamente un vizio di motivazione (cfr. Cass. civ.
n. 3927/2022 secondo cui tale vizio “si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte”), vizio che, tuttavia, non rientra tra i motivi di impugnazione di cui all'art. 808-ter c.p.c. né, tantomeno, tra quelli suscettibili di rendere annullabile la determinazione arbitrale (cfr. Corte di Appello di Brescia, sentenza dell'8.1.2024, n. 63).
4.2.2. – In ogni caso, come correttamente rilevato dal tribunale, la questione era stata esaminata dall'arbitro il quale aveva affermato che l'opposizione ex art. 2257 c.c., formulata da CP_2
nella missiva del 23.3.2020, non era idonea a privare di efficacia la diffida ad adempiere
[...] inviata da in data 12.3.2023 (“Nell'ipotesi concreta, non può quindi essere CP_4 richiamata l'opposizione del 2020, essendo riferita ad un atto gestorio distinto e diverso (diffida ad adempiere del 10.3.2020 ndr) da quello in esame (diffida ad adempiere del 12.3.2023 ndr), già per altro oggetto di disamina nel giudizio arbitrale dell'Avv. Tommaso Di Natale. Né si può riconoscere all'opposizione di un socio-amministratore ex art 2257 c.c. effetti ultronei rispetto a quelli previsti dalla legge come quello di paralizzare eventuali atti successivi, visto che ciò
pagina 10 di 16 determinerebbe, di fatto, una illegittima compromissione del potere gestorio dell'amministratore, non giustificata e contraria sia allo Statuto che alla legge. Pertanto, si deve concludere che l'atto di diffida ad adempiere inviato ex art 1454 dal dott. il 12.03.2023, in nome e per CP_4 conto di , è da ritenersi efficace, essendo stato posto in essere da un amministratore CP_5 con pieni poteri, stante anche l'impossibilità dall'altro amministratore di esercitare un'opposizione legittima, visto che, in quel momento, era stato revocato giudizialmente da tale incarico” (cfr. lodo
Avv. Pezone, pag. 14-15).
Nell'affermare che l'opposizione del 23.3.2020, da parte di , non era in grado di CP_2 paralizzare gli effetti della diffida ad adempiere del 12.3.2023 (quando, tra l'altro, , CP_2 per effetto della sentenza n. 178/2023, emessa dal Tribunale di Siena, non era più amministratore della “ ), l'arbitro ha ritenuto che l'art. 2257 c.c. (il cui terzo comma stabilisce Controparte_3 che “la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione”) non fosse applicabile a tale (seconda) diffida, con ciò implicitamente disattendendo la tesi difensiva di “ . Controparte_5
In definitiva, come correttamente rilevato dal tribunale, l'odierno appellante mira a far valere un errore di giudizio dell'arbitro, come tale del tutto inammissibile ex art. 808-ter c.p.c.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'errore deducibile in sede d'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri. Tale errore deve essere essenziale e riconoscibile, e non possono essere impugnati gli errori incidenti sulla formazione del convincimento attraverso
l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti” (cfr. Cass. civ., sentenza del 5.8.2024, n.
21994).
Il mezzo, pertanto, è caducato.
4.3. – Palesemente infondato è pure il secondo motivo di appello.
4.3.1. – Anche a voler ritenere, come sostiene l'appellante, che l'arbitro avesse considerato il presunto accordo, relativo al pagamento dei canoni del contratto di affitto del 2015, non “più attuale” per effetto dello scioglimento unilaterale da parte di , non sarebbe CP_4 ravvisabile alcuna violazione di una norma di rango costituzionale (che la difesa di “ CP_5
individua nell'art. 1372 c.c.), bensì si tratterebbe, in ipotesi, di un errore di giudizio,
[...] essendosi in presenza di una valutazione giuridica compiuta dal giudice privato, come tale del tutto irrilevante ex art. 808-ter c.p.c.
4.3.2. – In ogni caso, giova considerare che l'arbitro, nell'esaminare la questione, ha osservato che l'affittuaria “ – la quale aveva maturato una morosità, al 28.3.2023, di Controparte_5
€ 1.585.987,94 – aveva offerto degli elementi (specificamente indicati nel lodo e cioè: “1)
pagina 11 di 16 l'azzeramento dei canoni relativi al precedente contratto di affitto del 1997 al momento della stipula di quello del 2015; 2) la mancata richiesta da parte di entrambi i soci-amministratori dei canoni del contratto di affitto del 2015 per cinque anni consecutivi ovvero sino all'assemblea sociale di del 5.02.2020; 3) il fatto che la richiesta da parte del dott. Controparte_3 CP_4 sia intervenuta in un momento di crescente ostilità fra i due fratelli a seguito della
[...] successione della madre 4) il mancato pagamento del canone a si Persona_2 CP_5 inserirebbe poi, in un ambito di una più generale governance delle società della Controparte_8 comprovata dai patti parasociali depositati in atti”), che non costituivano “prove concrete ed incontrovertibili da cui si può trarre la dimostrazione dell'esistenza e soprattutto dell'attualità di un accordo tra i soci che possa giustificare il mancato pagamento dei canoni di affitto, o quanto meno ritardarne nel tempo l'esigibilità da parte di ” (cfr. lodo, pag. 19). Controparte_5
Pertanto, l'arbitro ha ritenuto non provata l'esistenza dell'accordo mentre il riferimento alla sua attualità, preceduto dall'avverbio “soprattutto”, vale solo a porre l'accento su tale secondo requisito, senza escludere il primo.
A ben vedere, la censura in disamina appare dissolversi in una critica alla motivazione seguita dall'arbitro, con conseguente inammissibilità ex art. 808-ter c.p.c. (per quanto esposto al §
4.2.1.).
4.3.3 – Ne costituisce riprova l'ulteriore passaggio argomentativo contenuto nel lodo e censurato dall'appellante secondo cui “In ogni modo, certo, non si può desumere la giustificazione del mancato adempimento di tale obbligazione dalla circostanza che i canoni relativi al precedente contratto stipulato nel 1997 non sono stati riscossi, in quanto azzerati al momento della stipula del nuovo atto di affitto di azienda stipulato tra le parti nel 2015. Si tratta, infatti, di rapporti contrattuali distinti e per altro attinenti a società costituite da una compagine sociale parzialmente diversa da quella attuale, visto che di dette imprese faceva parte anche la madre, la sig.ra
[...]
(pag. 19-20). Per_2
In proposito, rileva la difesa di “ che “la modifica della compagine sociale Controparte_5 delle due società (affittante e affittuaria) è avvenuta nel 2017, allorché è morta la signora Per_2 mentre l'azzeramento dei canoni relativi al Contratto di Affitto 1997 è avvenuta nell'agosto del
2015 con la stipula del Contratto di Affitto 2015 (che nella prima parte risolve il Contratto del
1997 stabilendo che i rapporti di dare/avere sono tutti regolati)”.
Ora, se, da un lato, la motivazione del lodo è indicativa proprio del convincimento maturato dall'arbitro in ordine all'inesistenza del presunto accordo sul pagamento dei canoni di affitto del contratto del 2015, dall'altro, l'appellante appare lamentare un errore nella valutazione del materiale probatorio.
pagina 12 di 16 Anche in tal caso, si resterebbe al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 808-ter c.p.c. per l'annullamento del lodo, dal momento che : “l'errore deducibile in sede d'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri. Tale errore deve essere essenziale e riconoscibile, e non possono essere impugnati gli errori incidenti sulla formazione del convincimento attraverso
l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti” (cfr. Cass. civ., sentenza del 5.8.2024, n.
21994).
Del resto, l'equiparazione dell'errore di fatto, rilevante ai fini dell'impugnazione del lodo, a quello revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., comporta che esso deve consistere in un travisamento dei fatti costitutivo di «quell'abbaglio dei sensi» che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa (C. St., Sez. VI, 12.11.2009, n. 7040; cfr. anche Cass. n. 13140/2018;
Cass. n. 26777/2013), deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra il lodo impugnato e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche (Cass. n. 12283/2004).
Nella specie, l'appellante non intende far valere una falsa percezione della realtà – concretizzatasi in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile – in cui sarebbe caduto l'arbitro, bensì censurare la valutazione del materiale probatorio da questi compiuta, il che non consente di ritenere sussistente un errore di fatto rilevante ai fini dell'annullamento del lodo.
4.4. – Infondato è anche l'ultimo motivo di appello.
4.4.1. – Nel liquidare le spese di lite, il tribunale ha correttamente riconosciuto anche le fasi n. 3 e n. 4.
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non rileva che il processo non abbia visto lo svolgimento di attività istruttoria, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte:
“in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il
d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (cfr. Cass. civ., ord. n.
8561/2023).
Del resto, l'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014, nell'annoverare gli atti rientranti nella
“attività istruttoria”, ha un contenuto assai ampio, includendovi anche “le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale”, e, perciò, attività che sono state senza dubbio poste in essere in prime cure, laddove si consideri che il procedimento si è articolato in due udienze, in occasione delle quali le parti hanno discusso pagina 13 di 16 anche in ordine all'opportunità della riunione con la causa n. 911/2024 (cfr. verbale di udienza del
4.6.2024 e dell'1.10.2024)
Certamente dovuto è anche il compenso per la fase decisoria, essendo il processo stato definito con sentenza all'esito della celebrazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c.
Per quanto riguarda, poi, l'applicazione dei parametri medi, la stessa è senza dubbio coerente con la complessità della causa e con la natura delle difese articolate, fermo restando che “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
5.5.2022, n. 14198).
4.4.2. – Inoltre, nel regolamentare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, stante l'integrale rigetto del ricorso proposto da “ Controparte_5
.
[...]
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Pertanto, alcuna rilevanza, sotto il profilo della causalità della lite, può attribuirsi al rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dall'originaria resistente, in quanto è stata “ Controparte_5
a dare causa al processo procedendo all'impugnativa del lodo.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 1.000.001-
2.000.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 4.313,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 4.949,00
Fase decisionale (valore minimo): € 6.167,00
Compenso tabellare: € 22.867,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
pagina 14 di 16 Si applica il valore minimo per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
In proposito, si precisa che il valore della causa viene determinato sulla base dell'ammontare dei canoni scaduti (€ 1.551.821,28) così come accertato nel lodo, oggetto di impugnativa, che ha pronunciato la risoluzione del contratto di affitto ed ordinato, tra l'altro, il rilascio dell'azienda.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
5.3. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (€ 1.551.821,28) diverso da quello dichiarato (indeterminabile).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Specializzata Agraria – definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 679/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Parte_1
Sezione Specializzata Agraria – e pubblicata il 7/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 22.867,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 25.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 15 di 16 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – AGRARIA
La Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione civile – Sezione Specializzata Agraria – in persona dei Magistrati:
dott. Carlo Breggia Presidente
dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
dott. Paolo Masetti Consigliere
dott. Paolo Calosi Esperto
dott. Claudio Fabbrizzi Esperto ha pronunciato all'udienza del 25/03/2025, mediante deposito telematico del dispositivo ex artt. 11 D. Lgs 1.9.2011 n. 150 e 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2200/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. ORIANI CARMEN, dell'Avv. UGHI ANDREA e dell'Avv. P.IVA_1 RUSSO MARIANTONIETTA
APPELLANTE/I nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2
(CF con il patrocinio dell'Avv. SORESINA GHERARDO (CF
[...] P.IVA_2
, dell'Avv. CHELAZZI PIETRO e dell'Avv. MARTINI ROBERTO C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 679/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Specializzata Agraria – e pubblicata il 7/10/2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 25.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del Lodo reso dall'avv. Nicola Pezone in data 31 gennaio 2024, tra in persona del socio Controparte_3 amministratore, dott. e in persona del socio CP_4 Controparte_5 amministratore, dott. In ogni caso, in via subordinata, per i motivi esposti nel CP_2
“Terzo motivo di appello” voglia disporre la riforma della statuizione relativa alle spese legali di cui alla sentenza n. 679/2024. Con vittoria di spese.”.
Per parte appellata: “in via preliminare in rito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello dell'8 novembre 2024 proposto dall per le ragioni di cui al Parte_2 paragrafo II;
- nel merito (e in ogni caso), rigettare il ricorso in appello proposto dall
[...] per le ragioni contenute nel presente atto e, per l'effetto, confermare Parte_2 la sentenza n. 679/2024 del Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, emessa in data 1 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, nonché confermare il lodo del 31 gennaio 2024 emesso dall'Arbitro Unico nella persona dell'Avv. Nicola Pezone;
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
(di seguito anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa
[...] Controparte_5
Corte di Appello, Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche solo “ ), proponendo gravame avverso la
[...] Controparte_3 sentenza n. 679/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Sezione Specializzata Agraria – e pubblicata il 7/10/2024, che, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da CP_5
con cui era stato impugnato il lodo arbitrale irrituale del 31.1.2024 (c.d. lodo “Avv. Pezone”),
[...]
l'aveva rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – L'antefatto della causa
- “ , costituita nel 1981, è una società agricola, con circa 80 ettari di vigneto e Controparte_3 con sede in Castellina in Chianti, loc. Casina dei Ponti n. 56;
- soci della predetta società sono e che possiedono, rispettivamente, il CP_2 CP_4
51,68% ed il 48,33% del capitale sociale;
- costituita, nel 1997, è anch'essa una società agricola, con una tenuta in Controparte_5
Castellina in Chianti di circa 30 ettari di superficie vitata per la produzione del Chianti Classico. Il
53% del capitale sociale appartiene ad il 45% a i quali ne sono CP_2 CP_4 amministratori in via disgiunta;
- in data 16.6.1997, venne stipulato, tra le predette società, un contratto di affitto di azienda, con una durata di 15 anni ed un canone annuo di lit. 12.000.000, aumentato ad € 205.000,00 nel pagina 2 di 16 2009;
- in data 5.8.2015, le parti ebbero a risolvere il suddetto contratto, dichiarando di non avere nulla a pretendere reciprocamente, e stipularono un nuovo contratto di affitto di azienda, con una durata di quindici anni rinnovabile di ulteriori 15 anni ed un canone annuo, di importo uguale al precedente contratto, di € 205.000,00;
- con pec del 10.3.2020, , in qualità di socio ed amministratore di CP_4 Controparte_3 richiese il pagamento dei canoni dovuti da “ in forza dell'affitto del 2015, a Controparte_5 pena di risoluzione del contratto e di restituzione dell'azienda;
- con pec del 23.3.2020, , nella sua qualità di amministratore e socio di CP_2 maggioranza di “ , comunicò formalmente la propria opposizione, ai sensi e per Controparte_3 gli effetti dell'art. 2257 c.c., sia alla richiesta di pagamento dei canoni rivolta a “ Controparte_5
che all'eventuale risoluzione del contratto di affitto;
[...]
- con domanda arbitrale del 29.10.2021, richiese al nominando arbitro di voler CP_4
“accertare la morosità della società […] nella misura di € Parte_1
1.281.138,71 – per canoni di affitto agrario dovuti in forza del contratto di affitto agrario […] in data 5/8/2015 […] maturati sino alla data del 6/10/2021”; e di voler “condannare la società […] al pagamento […] della somma di € 1.281.138,71, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza dei singoli canoni mensili al giorno dell'effettivo pagamento”;
- con lodo del 2.12.2022, l'arbitro unico dichiarò la domanda inammissibile, tenuto conto “degli effetti giuridici conseguenti all'opposizione tempestivamente espressa ex art. 2257 cod. civ. dal dott. in qualità di socio amministratore di maggioranza e legale rapp.te della stessa CP_2
” (c.d. “ Controparte_6 Per_1
”);
[...]
- con sentenza n. 178/2023, pubblicata l'1.3.2023, il Tribunale di Siena, su domanda di CP_4
nella sua qualità di socio e amministratore di sul presupposto che
[...] Controparte_3
l'opposizione manifestata da rappresentasse una “grave violazione degli obblighi di CP_2 un amministratore del tutto ingiustificata […]” dispose la sua revoca dalla carica di amministratore
“con effetto immediato al deposito della presente sentenza”. L'efficacia esecutiva della predetta sentenza veniva sospesa dalla Corte d'Appello, con decreto presidenziale emesso inaudita altera parte, in data 20.4.2023, confermato poi con ordinanza collegiale dell'1.6.2023. Con sentenza n.
917/2024, del 20.5.2024, la Corte d'Appello ha confermato la decisione impugnata, rigettando l'appello proposto da;
CP_2
- con pec del 12.3.2023, , richiamando la sentenza n. 178/2023 emessa dal CP_4
Tribunale di Siena, intimò a “ , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., di Controparte_5
pagina 3 di 16 pagare, entro 15 giorni, l'ammontare complessivo dei canoni scaduti, a pena di risoluzione del contratto;
- , con missiva del 17.3.2023, nel rispondere a tale intimazione, rilevò che, in data CP_2
23.3.2020, egli si era opposto ex art. 2257 c.c. alla decisione di richiedere il pagamento dei canoni CP_ e di intimare la risoluzione del contratto di affitto del 2015 a “ e che sulla Controparte_5 opposizione aveva deliberato la maggioranza dei soci, di talché solo la stessa maggioranza poteva revocare tale determinazione, revoca che, però, non era intervenuta;
- con altra pec del 3.4.2023, comunicò la risoluzione del contratto di affitto del CP_4
2015 ed intimò a : i) di restituire immediatamente il ramo d'azienda; ii) di Controparte_5 pagare la somma complessiva di € 1.585.987,95 per i canoni scaduti;
iii) di pagare un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'azienda;
- tale richiesta rimase priva di riscontro, ragion per cui , attivando la clausola CP_4 compromissoria di cui all'art. 11 del contratto di affitto del 2015, propose due procedimenti arbitrali nei confronti di “ : i) il primo si svolgeva dinanzi all'Avv. Pezone e Controparte_5 veniva definito con lodo del 31.1.2024 che, in accoglimento della domanda di , CP_4 dichiarava la risoluzione del contratto di affitto del 2015 e condannava l'affittuaria al rilascio dell'azienda; ii) il secondo si svolgeva dinanzi all'Avv. Antonella Picchianti e veniva definito con lodo emesso in data 14.3.2024 che, in accoglimento della domanda di , condannava CP_4
“ al pagamento della somma di € 1.585.987,94, a titolo di canoni dovuti in Controparte_5 forza del contratto di affitto di azienda del 5.8.2015, nonché al pagamento dell'indennità per l'occupazione sine titulo dell'azienda, quantificata nella somma mensile di € 17.083,33 dal
28.3.2023 fino all'effettiva restituzione dell'azienda; il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e con compensazione integrale delle spese di lite.
2 – Il giudizio di primo grado.
2.1. – Avverso il lodo del 31.1.2024 (c.d. lodo “Avv. Pezone”) proponeva impugnazione “
[...]
, per i seguenti motivi: Controparte_5
1) alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui l'arbitro unico aveva ritenuto che , quale amministratore di “ , avesse il potere di CP_4 Controparte_3 rappresentanza organica rispetto alla richiesta di pagamento dei canoni rivolta a “ CP_5
, di cui alla diffida ad adempiere del 12.3.2023, e che tale potere non fosse venuto
[...] meno in conseguenza dell'opposizione ex art. 2257 c.c. manifestata da in data CP_2
23.3.2020 in relazione alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata da in data CP_4
10.3.2020, in quanto ritenuto “atto gestorio distinto”.
In particolare, dall'affermazione secondo cui le due diffide costituivano “atti gestori distinti” si pagina 4 di 16 evinceva che l'arbitro non aveva letto la prima (quella, cioè, del 10.3.2020) giacché, diversamente, egli si sarebbe reso conto dell'identità del loro contenuto, poiché entrambe avevano ad oggetto la richiesta di pagamento dei canoni scaduti di cui al contratto di affitto d'azienda del
2015.
2) violazione degli artt. 112 e 808-ter n. 4 c.p.c., non avendo l'arbitro deciso sull'eccezione, sollevata dalla difesa di “ , secondo cui l'opposizione formulata, in data Controparte_5
23.3.2020, da ai sensi dell'art. 2257, commi 2 e 3, c.c. era valida ed efficace anche CP_2 in relazione alla successiva diffida del 12.3.2023, in quanto su di essa aveva deciso la maggioranza dei soci e la stessa non ne aveva disposto la revoca;
3) falsa rappresentazione della realtà e violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'eccezione sollevata da “ di dichiarare inammissibile il procedimento arbitrale in Controparte_5 seguito all'opposizione ex art. 2257 c.c. sollevata, in data 22.6.2023, da . CP_2
3.a) Sotto il primo profilo, aveva errato l'arbitro nel ritenere che l'opposizione di CP_2 fosse “priva di effetto rispetto ad un giudizio già incardinato”, in quanto non esisteva alcun
“giudizio incardinato”, essendosi in presenza di un arbitrato irrituale che aveva valenza esclusivamente negoziale.
Inoltre, l'operazione contestata, contrariamente a quanto affermato dall'arbitro, non era l'intimazione di pagamento (di cui alla diffida del 12.3.2023) bensì proprio l'avvio del procedimento arbitrale.
3.b) Sotto il secondo profilo, l'arbitro aveva omesso di decidere sull'eccezione, sollevata dalla difesa di “ , per la dichiarazione del difetto di rappresentanza organica di Controparte_5
rispetto all'avvio ed alla prosecuzione della procedura di arbitrato irrituale, in CP_4 ragione dell'opposizione formulata in data 23.6.2023;
4) annullamento del lodo ex art. 808-ter n. 4 c.p.c., per avere l'arbitro pronunciato al di fuori delle regole imposte dalle parti come condizione della validità dello stesso, avendo reso una decisione in diritto a fronte dell'obbligo di decidere secondo equità;
5) violazione di norma di rango costituzionale (art. 1372, primo comma, c.c.) in quanto l'arbitro, pur ritenendo provato che le parti avessero raggiunto un accordo in ordine al pagamento dei canoni di cui al contratto d'affitto del 2015, aveva considerato lo stesso “non più attuale” proprio in ragione della contestazione sollevata da . CP_4
Difatti, nell'affermare che l'accordo fosse venuto meno per la volontà di una sola parte, l'arbitro aveva finito per violare l'art. 1372 c.c.
Concludeva, quindi, chiedendo di: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullare il Lodo reso dall'avv. Nicola Pezone in data 31 gennaio 2024, tra in persona del socio Controparte_3
pagina 5 di 16 amministratore, dott. e in persona del socio CP_4 Controparte_5 amministratore, dott. notificato in data 6 marzo 2024. Con vittoria di spese.”. CP_2
2.2. – Si costituiva in giudizio “ , contestando integralmente il ricorso avversario Controparte_3 di cui chiedeva il rigetto.
2.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale rigettava il ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) con riferimento al primo motivo, rilevava che non vi era stata alcuna errata rappresentazione della realtà da parte dell'arbitro, in quanto egli aveva tenuto conto dell'opposizione ex art. 2257
c.c. manifestata da in data 23.3.2020, ritenendola, tuttavia, inidonea a paralizzare CP_2 la diffida di pagamento inviata, il 12.3.2023, a “ da (in Controparte_5 CP_4 qualità di amministratore unico di ). Controparte_3
In ogni caso, la ricorrente deduceva un presunto errore di giudizio dell'arbitro che, in quanto tale, non poteva essere fatto valere in sede di impugnazione del lodo.
(-) anche in relazione al secondo motivo, il tribunale rilevava che la ricorrente deduceva un errore di diritto che rendeva inammissibile la doglianza.
Ad ogni modo, il primo giudice osservava come l'arbitro avesse espressamente affermato che l'opposizione ex art. 2257 c.c., formulata da nella missiva del 23.3.2020, non CP_2 privava di efficacia la diffida ad adempiere inviata, il 12.3.2023, da , di talché non CP_4 sussisteva alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. (e ciò senza considerare l'inidoneità di tale violazione a determinare l'illegittimità del lodo).
(-) anche il terzo motivo, pur prospettato quale omessa pronuncia da parte dell'arbitro, si risolveva in un'inammissibile contestazione delle valutazioni giuridiche da questi effettuate, avendo il giudice privato ritenuto che l'opposizione del 22.6.2023, formulata da , CP_2 fosse tardiva e priva di effetto rispetto al giudizio arbitrale già incardinato.
(-) infondato era, poi, il quarto motivo, in quanto la giurisprudenza aveva precisato che l'arbitro, chiamato a decidere secondo equità, ben può decidere secondo diritto, allorché esso ritenga che diritto ed equità coincidano.
(-) infondato era, infine, anche il quinto motivo, giacché l'arbitro, oltre a ritenere non attuale l'accordo in ordine al mancato pagamento dei canoni dell'affitto del 2015, aveva anche escluso che vi fossero prove della sua esistenza, richiamando una serie di circostanze di fatto.
Anche in tal caso, quindi, la ricorrente cercava di avanzare un'inammissibile contestazione di quello che sarebbe stato un asserito errore di giudizio dell'arbitro.
(-) le spese seguivano la soccombenza e venivano liquidate secondo lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato (complessità media), con applicazione dei parametri medi.
pagina 6 di 16 3 – Il giudizio di secondo grado.
3.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Controparte_5
1) con il primo, censurava la decisione impugnata sotto due profili:
1.a.) – innanzi tutto, rilevava che il tribunale non aveva colto la violazione, da parte dell'arbitro, dell'art. 112 c.p.c.
Difatti, il giudice privato aveva omesso ogni decisione sull'eccezione, sollevata da CP_5
, secondo cui sull'opposizione manifestata, in data 23.3.2020, da , ai sensi
[...] CP_2 dell'art. 2257, commi 2 e 3 c.c., aveva deciso la maggioranza dei soci, con la conseguenza che solo la stessa avrebbe potuto revocare o modificare tale decisione.
In proposito, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il fatto che l'arbitro avesse ritenuto le due diffide ad adempiere (quella del 10.3.2020 e del 12.3.2023) quali atti gestori distinti, non esimeva lo stesso dal valutare gli effetti della decisione della maggioranza dei soci sul contrasto esistente tra gli amministratori.
In realtà, l'arbitro aveva considerato l'opposizione ex art. 2257 c.c. esclusivamente sotto il profilo dell'esercizio del diritto di veto da parte di un amministratore, omettendo completamente di considerare che il contrasto fra i due amministratori, sorto in seguito all'esercizio del veto da parte di era stato deciso dalla maggioranza dei soci, divenendo, in tal modo, prerogativa CP_2 dei soci e non più degli amministratori
1.b.) – Peraltro, aveva errato il tribunale nel ritenere che la violazione dell'art. 112 c.p.c. non determinasse l'illegittimità del lodo, omettendo di considerare che si trattava di norma imperativa.
2) con il secondo, si doleva del mancato rilievo, da parte del tribunale, del fatto che l'arbitro avesse violato una norma di rango costituzionale, costituita dall'art. 1372 c.c.
Difatti, nell'affermare che l'accordo in ordine al pagamento dei canoni di affitto non fosse più attuale per scelta di , l'arbitro aveva violato il principio di vincolatività ed CP_4 intangibilità del contratto.
3) con il terzo, censurava la sentenza impugnata anche in punto di liquidazione delle spese di lite.
Invero, il tribunale non avrebbe dovuto considerare le fasi n. 3 e n. 4, dal momento che l'intero giudizio si era incentrato solamente sugli atti introduttivi e non aveva richiesto l'espletamento di alcuna istruttoria, essendosi esaurito in un'unica udienza.
Inoltre, non giustificata era anche l'applicazione dei parametri medi, tenuto conto della natura documentale della causa.
Peraltro, le eccezioni preliminari della resistente erano state rigettate e le sue difese erano state inconferenti con le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente.
pagina 7 di 16 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.2. – Radicatosi il contraddittorio, Controparte_7
, nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente
[...]
l'inammissibilità del ricorso ex art. 808-ter, comma 2, c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3.3. – All'udienza del 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
4 – L'esame del gravame.
4.1. - Premesso che, nella specie, è pacifica la natura irrituale del lodo arbitrale, si impongono, innanzi tutto, alcune considerazioni di carattere generale.
L'art. 808-ter c.p.c. elenca i seguenti motivi di impugnazione del lodo arbitrale irrituale: a) invalidità della convenzione arbitrale;
b) pronuncia su conclusioni che esorbitano dai limiti della convenzione di arbitrato;
c) nomina degli arbitri al di fuori delle forme e dei modi pattuiti;
d) pronuncia del lodo da parte di arbitro incapace ex art. 812 c.p.c.; e) violazione delle regole poste dalle parti come condizione di validità del lodo;
f) mancato rispetto del contraddittorio.
Parte della dottrina ha osservato che la norma sembra descrivere un'impugnazione a critica vincolata, al pari delle altre disposizioni contenute nel codice di rito che presentano un elenco numerato di fattispecie (ad esempio, gli artt. 360, 395, 829) e avrebbe, pertanto, un carattere di esclusività.
Altra parte della dottrina, per contro, sostiene che la disposizione, introdotta dalla novella legislativa di cui al d.lgs n. 40/2006, non implicherebbe il ripudio dei motivi di annullamento del lodo contrattuale fondati sul diritto sostanziale e sempre riconosciuti, con la conseguenza che i motivi indicati dall'art. 808-ter c.p.c. sarebbero aggiuntivi, rimanendo tuttora ammissibili (come nel sistema antecedente al d.lgs n. 40/2006) quei motivi di annullamento relativi alla violazione dei limiti del mandato, all'alterata percezione o falsa rappresentazione della realtà, escluso l'errore di giudizio, con possibilità di considerare il lodo, a tali effetti, come un contratto.
In tale ultimo senso si è espressa anche la giurisprudenza, precisando, tuttavia, che l'impugnazione del lodo irrituale per errore è limitata al solo errore sostanziale e non a quello di pagina 8 di 16 diritto e a condizione che si tratti di un errore di fatto essenziale che abbia inficiato la volontà delle parti, per effetto di una falsa rappresentazione o di un'alterata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, il che si verifica quando gli arbitri non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti, ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici e viceversa (cfr. da ultimo, Cass. civ., sentenza del 5.8.2024, n.
21994 onde “l'errore deducibile in sede d'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri. Tale errore deve essere essenziale e riconoscibile, e non possono essere impugnati gli errori incidenti sulla formazione del convincimento attraverso l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti. La valutazione dell'errore è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per incongruenza o illogicità della motivazione”).
In particolare, l'errore di fatto nell'arbitrato irrituale è stato ricondotto alla figura dell'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 15665/2019 secondo cui: “il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva
l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari” (cfr. Cassazione civile, sentenza dell' 11.6.2019, n. 15665).
Ciò premesso, è possibile passare ad esaminare le singole censure articolate nel gravame.
4.2. – Il primo motivo è infondato.
4.2.1. – Non pertinente è il riferimento, da parte dell'appellante, al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex art. 112 c.p.c.) che sarebbe stato violato dall'arbitro per avere
“omesso ogni decisione circa l'eccezione […] secondo cui sull'opposizione manifestata dal dott.
pagina 9 di 16 ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 2257 c.c. in data 23 marzo 2020, CP_2 aveva deciso la maggioranza dei soci e solo la maggioranza dei soci avrebbe potuto revocare o comunque modificare tale decisione” (cfr. atto di appello, pag. 21).
In realtà, come affermato dalla Suprema Corte: “il criterio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, al di fuori del giudizio ordinario, trova applicazione anche in materia di arbitrato irrituale e i rimedi esperibili contro il lodo che violi tale criterio sono quelli previsti dalla legge in materia contrattuale contro l'eccesso dai limiti del mandato, ravvisabile ogniqualvolta gli arbitri non si siano attenuti all'incarico ricevuto pronunciando al di fuori di quanto espressamente o implicitamente loro devoluto. Peraltro, l'indagine sui limiti del mandato si risolve in accertamento riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se conforme ai criteri dell'ermeneutica negoziale e adeguatamente motivato” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
21.5.1996, n. 4688).
Nella specie, l'appellante non deduce una violazione, da parte dell'arbitro, dei limiti del mandato, bensì soltanto la mancata considerazione di una tesi difensiva, il che impedisce di ravvisare qualsivoglia violazione dell'art. 112 c.p.c.
È pacifico, infatti, che non configura omessa pronuncia la mancata risposta ad un tema o quesito
(di fatto o di diritto) strumentale rispetto alla decisione (o ad un capo della domanda), su cui si è avuta una pronuncia, potendo il fatto fondare unicamente un vizio di motivazione (cfr. Cass. civ.
n. 3927/2022 secondo cui tale vizio “si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte”), vizio che, tuttavia, non rientra tra i motivi di impugnazione di cui all'art. 808-ter c.p.c. né, tantomeno, tra quelli suscettibili di rendere annullabile la determinazione arbitrale (cfr. Corte di Appello di Brescia, sentenza dell'8.1.2024, n. 63).
4.2.2. – In ogni caso, come correttamente rilevato dal tribunale, la questione era stata esaminata dall'arbitro il quale aveva affermato che l'opposizione ex art. 2257 c.c., formulata da CP_2
nella missiva del 23.3.2020, non era idonea a privare di efficacia la diffida ad adempiere
[...] inviata da in data 12.3.2023 (“Nell'ipotesi concreta, non può quindi essere CP_4 richiamata l'opposizione del 2020, essendo riferita ad un atto gestorio distinto e diverso (diffida ad adempiere del 10.3.2020 ndr) da quello in esame (diffida ad adempiere del 12.3.2023 ndr), già per altro oggetto di disamina nel giudizio arbitrale dell'Avv. Tommaso Di Natale. Né si può riconoscere all'opposizione di un socio-amministratore ex art 2257 c.c. effetti ultronei rispetto a quelli previsti dalla legge come quello di paralizzare eventuali atti successivi, visto che ciò
pagina 10 di 16 determinerebbe, di fatto, una illegittima compromissione del potere gestorio dell'amministratore, non giustificata e contraria sia allo Statuto che alla legge. Pertanto, si deve concludere che l'atto di diffida ad adempiere inviato ex art 1454 dal dott. il 12.03.2023, in nome e per CP_4 conto di , è da ritenersi efficace, essendo stato posto in essere da un amministratore CP_5 con pieni poteri, stante anche l'impossibilità dall'altro amministratore di esercitare un'opposizione legittima, visto che, in quel momento, era stato revocato giudizialmente da tale incarico” (cfr. lodo
Avv. Pezone, pag. 14-15).
Nell'affermare che l'opposizione del 23.3.2020, da parte di , non era in grado di CP_2 paralizzare gli effetti della diffida ad adempiere del 12.3.2023 (quando, tra l'altro, , CP_2 per effetto della sentenza n. 178/2023, emessa dal Tribunale di Siena, non era più amministratore della “ ), l'arbitro ha ritenuto che l'art. 2257 c.c. (il cui terzo comma stabilisce Controparte_3 che “la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione”) non fosse applicabile a tale (seconda) diffida, con ciò implicitamente disattendendo la tesi difensiva di “ . Controparte_5
In definitiva, come correttamente rilevato dal tribunale, l'odierno appellante mira a far valere un errore di giudizio dell'arbitro, come tale del tutto inammissibile ex art. 808-ter c.p.c.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'errore deducibile in sede d'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri. Tale errore deve essere essenziale e riconoscibile, e non possono essere impugnati gli errori incidenti sulla formazione del convincimento attraverso
l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti” (cfr. Cass. civ., sentenza del 5.8.2024, n.
21994).
Il mezzo, pertanto, è caducato.
4.3. – Palesemente infondato è pure il secondo motivo di appello.
4.3.1. – Anche a voler ritenere, come sostiene l'appellante, che l'arbitro avesse considerato il presunto accordo, relativo al pagamento dei canoni del contratto di affitto del 2015, non “più attuale” per effetto dello scioglimento unilaterale da parte di , non sarebbe CP_4 ravvisabile alcuna violazione di una norma di rango costituzionale (che la difesa di “ CP_5
individua nell'art. 1372 c.c.), bensì si tratterebbe, in ipotesi, di un errore di giudizio,
[...] essendosi in presenza di una valutazione giuridica compiuta dal giudice privato, come tale del tutto irrilevante ex art. 808-ter c.p.c.
4.3.2. – In ogni caso, giova considerare che l'arbitro, nell'esaminare la questione, ha osservato che l'affittuaria “ – la quale aveva maturato una morosità, al 28.3.2023, di Controparte_5
€ 1.585.987,94 – aveva offerto degli elementi (specificamente indicati nel lodo e cioè: “1)
pagina 11 di 16 l'azzeramento dei canoni relativi al precedente contratto di affitto del 1997 al momento della stipula di quello del 2015; 2) la mancata richiesta da parte di entrambi i soci-amministratori dei canoni del contratto di affitto del 2015 per cinque anni consecutivi ovvero sino all'assemblea sociale di del 5.02.2020; 3) il fatto che la richiesta da parte del dott. Controparte_3 CP_4 sia intervenuta in un momento di crescente ostilità fra i due fratelli a seguito della
[...] successione della madre 4) il mancato pagamento del canone a si Persona_2 CP_5 inserirebbe poi, in un ambito di una più generale governance delle società della Controparte_8 comprovata dai patti parasociali depositati in atti”), che non costituivano “prove concrete ed incontrovertibili da cui si può trarre la dimostrazione dell'esistenza e soprattutto dell'attualità di un accordo tra i soci che possa giustificare il mancato pagamento dei canoni di affitto, o quanto meno ritardarne nel tempo l'esigibilità da parte di ” (cfr. lodo, pag. 19). Controparte_5
Pertanto, l'arbitro ha ritenuto non provata l'esistenza dell'accordo mentre il riferimento alla sua attualità, preceduto dall'avverbio “soprattutto”, vale solo a porre l'accento su tale secondo requisito, senza escludere il primo.
A ben vedere, la censura in disamina appare dissolversi in una critica alla motivazione seguita dall'arbitro, con conseguente inammissibilità ex art. 808-ter c.p.c. (per quanto esposto al §
4.2.1.).
4.3.3 – Ne costituisce riprova l'ulteriore passaggio argomentativo contenuto nel lodo e censurato dall'appellante secondo cui “In ogni modo, certo, non si può desumere la giustificazione del mancato adempimento di tale obbligazione dalla circostanza che i canoni relativi al precedente contratto stipulato nel 1997 non sono stati riscossi, in quanto azzerati al momento della stipula del nuovo atto di affitto di azienda stipulato tra le parti nel 2015. Si tratta, infatti, di rapporti contrattuali distinti e per altro attinenti a società costituite da una compagine sociale parzialmente diversa da quella attuale, visto che di dette imprese faceva parte anche la madre, la sig.ra
[...]
(pag. 19-20). Per_2
In proposito, rileva la difesa di “ che “la modifica della compagine sociale Controparte_5 delle due società (affittante e affittuaria) è avvenuta nel 2017, allorché è morta la signora Per_2 mentre l'azzeramento dei canoni relativi al Contratto di Affitto 1997 è avvenuta nell'agosto del
2015 con la stipula del Contratto di Affitto 2015 (che nella prima parte risolve il Contratto del
1997 stabilendo che i rapporti di dare/avere sono tutti regolati)”.
Ora, se, da un lato, la motivazione del lodo è indicativa proprio del convincimento maturato dall'arbitro in ordine all'inesistenza del presunto accordo sul pagamento dei canoni di affitto del contratto del 2015, dall'altro, l'appellante appare lamentare un errore nella valutazione del materiale probatorio.
pagina 12 di 16 Anche in tal caso, si resterebbe al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 808-ter c.p.c. per l'annullamento del lodo, dal momento che : “l'errore deducibile in sede d'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri. Tale errore deve essere essenziale e riconoscibile, e non possono essere impugnati gli errori incidenti sulla formazione del convincimento attraverso
l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti” (cfr. Cass. civ., sentenza del 5.8.2024, n.
21994).
Del resto, l'equiparazione dell'errore di fatto, rilevante ai fini dell'impugnazione del lodo, a quello revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., comporta che esso deve consistere in un travisamento dei fatti costitutivo di «quell'abbaglio dei sensi» che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa (C. St., Sez. VI, 12.11.2009, n. 7040; cfr. anche Cass. n. 13140/2018;
Cass. n. 26777/2013), deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra il lodo impugnato e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche (Cass. n. 12283/2004).
Nella specie, l'appellante non intende far valere una falsa percezione della realtà – concretizzatasi in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile – in cui sarebbe caduto l'arbitro, bensì censurare la valutazione del materiale probatorio da questi compiuta, il che non consente di ritenere sussistente un errore di fatto rilevante ai fini dell'annullamento del lodo.
4.4. – Infondato è anche l'ultimo motivo di appello.
4.4.1. – Nel liquidare le spese di lite, il tribunale ha correttamente riconosciuto anche le fasi n. 3 e n. 4.
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non rileva che il processo non abbia visto lo svolgimento di attività istruttoria, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte:
“in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il
d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (cfr. Cass. civ., ord. n.
8561/2023).
Del resto, l'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014, nell'annoverare gli atti rientranti nella
“attività istruttoria”, ha un contenuto assai ampio, includendovi anche “le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale”, e, perciò, attività che sono state senza dubbio poste in essere in prime cure, laddove si consideri che il procedimento si è articolato in due udienze, in occasione delle quali le parti hanno discusso pagina 13 di 16 anche in ordine all'opportunità della riunione con la causa n. 911/2024 (cfr. verbale di udienza del
4.6.2024 e dell'1.10.2024)
Certamente dovuto è anche il compenso per la fase decisoria, essendo il processo stato definito con sentenza all'esito della celebrazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c.
Per quanto riguarda, poi, l'applicazione dei parametri medi, la stessa è senza dubbio coerente con la complessità della causa e con la natura delle difese articolate, fermo restando che “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
5.5.2022, n. 14198).
4.4.2. – Inoltre, nel regolamentare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, stante l'integrale rigetto del ricorso proposto da “ Controparte_5
.
[...]
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Pertanto, alcuna rilevanza, sotto il profilo della causalità della lite, può attribuirsi al rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dall'originaria resistente, in quanto è stata “ Controparte_5
a dare causa al processo procedendo all'impugnativa del lodo.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 1.000.001-
2.000.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 4.313,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 4.949,00
Fase decisionale (valore minimo): € 6.167,00
Compenso tabellare: € 22.867,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
pagina 14 di 16 Si applica il valore minimo per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
In proposito, si precisa che il valore della causa viene determinato sulla base dell'ammontare dei canoni scaduti (€ 1.551.821,28) così come accertato nel lodo, oggetto di impugnativa, che ha pronunciato la risoluzione del contratto di affitto ed ordinato, tra l'altro, il rilascio dell'azienda.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
5.3. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (€ 1.551.821,28) diverso da quello dichiarato (indeterminabile).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Specializzata Agraria – definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 679/2024 emessa dal Tribunale di Siena – Parte_1
Sezione Specializzata Agraria – e pubblicata il 7/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 22.867,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 25.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 15 di 16 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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