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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/04/2024, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 275/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 275/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
C.F. , con il patro- Parte_1 P.IVA_1 cinio dell'avv. VETTORI GIUSEPPE e dell'avv. VETTORI LORENZO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. DI GASPARE ANTONIO
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 904/2021 del Tribunale di Siena pubblicata il 25/11/2021
CONCLUSIONI
In data 12 gennaio 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e dife- sa reietta e disattesa: - in accoglimento del gravame e in parziale riforma della senten- za del Tribunale di Siena n. 904/2021 pubblicata il 5 novembre in esito al giudizio iscritto al n. R.G. 3260/2019, notificata il 7 gennaio 2022, in questa sede impugnata: In via preliminare, accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in virtù di clausola derogatoria della competenza territoriale di cui all'articolo 20 del contratto di conto corrente n. 30.57 del 28.05.1979 (all. 1), limitatamente a tale rapporto, per l'effetto rimettere le parti innanzi al giudice competente che indica nel Foro di Firenze. Sempre in via preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione spie- gata in narrativa e per l'effetto dichiarare prescritte tutte le pretese ultradecennali avanzate da controparte. In via principale dichiarare il difetto di prova ex art. 2697 c.c. e l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda avanzata dalla attrice. Rigettare le domande dell'attrice per le ragioni dedotte in narrativa, cioè per carenza di prova, per violazione del contraddittorio, per indeterminatezza dell'oggetto e degli importi, per la presenza dei contratti di apertura e dei contratti di conto corrente sottoscritti e conte- nenti tutti gli elementi previsti dall'art. 117 T.U.B, ivi inclusi gli interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto, le commissioni sostitutive legittimamente applicate. In ipotesi, ritenere corretta ed applicare l'ipotesi di calcolo “1b”. Rigettare le istanze istruttorie della controparte, in particolare la richiesta di CTU poiché meramente esplorativa e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per le ragioni dedotte in atti. Re- spingere perché inammissibili o comunque infondate le conclusioni di merito e istrutto- rie formulate dall'appellata nella propria comparsa di risposta, ivi compresa la do- manda inerente la misura ex art. 614bis c.p.c. e l'appello incidentale. Con vittoria di compensi e spese, compreso rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme liquidate a titolo di spese per il primo grado”
Per la parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis e previe le decla- ratorie del caso, così giudicare: In via preliminare: confermare la Sentenza rigettando tutti i motivi di appello proposti dalla perché inammissibili ai sensi e per gli ef- Pt_1 fetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, perché infondati in fatto e in diritto per i motivi illustrati in narrativa del presente atto e del precedente grado di giudizio;
Nel merito: In via principale: rigettare l'appello principale proposto da Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., perché infondato in fatto ed in diritto
[...]
i tutte esposte in narrativa e in accoglimento dell'appello incidentale pro- posto da , riformare la sentenza appellata accogliendo Controparte_1 le conclu ime cure ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.; In via principale e concorrente: fissare ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c. in via equitativa una somma di denaro pari ad euro 250,00 al giorno, ovvero nel- la diversa misura maggiore o minore, dovuta da Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., ad per ogni
[...] Controparte_1 violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della Sen- tenza dal giorno della sua pubblicazione;
In ogni caso, in via di appello incidentale: ac- cogliere per le causali tutte esposte nel presente atto i quattro motivi formulati da CP_2
2
[...] in via incidentale e quindi riformare parzialmente la Sen- Controparte_1 tenza nelle parti indicate ai punti sub. VIII, accogliendo le conclusioni precisate in pri- mo grado e quivi riproposte. In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie proposte da per i motivi esposti in narrativa;
- Parte_1 ammettere la CTU contabile nei termini richiesti dalla Controparte_1 di cui al punto VIII e tenuto conto quindi anche dell'a termini espressi al medesimo punto;
In ogni caso: con il favore delle competenze e spe- se di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
conveniva davanti al Tribunale di
[...] Parte_1
Siena, esponendo :
- di intrattenere presso la banca due rapporti di conto corrente n. 3057/3083, acce- so nel 1979 e n. 568.00 aperto nel 1997;
- che la banca aveva applicato illegittimamente interessi ultralegali e usurari, com- missione di massimo scoperto, altre commissioni sostitutive della CMS, capitalizzazione trimestrale dei tassi, ius variandi.
Conseguentemente chiedeva la rideterminazione del saldo dei due conti correnti.
Si costituiva in giudizio , opponendosi Parte_1 alla domanda ed in particolare rilevando ed eccependo :
- l'incompetenza del Tribunale adìto con riferimento al conto 3057 attesa la clauso- la derogatoria di cui all'art. 20 del relativo contratto in cui le parti avevano stabilito qua- le foro competente quello di Firenze;
- l'inadempimento all'onere probatorio per mancata produzione di tutti gli estratti conto relativi ai due rapporti;
- l'intervenuta prescrizione delle rimesse poste in essere nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 27/11/2019;
- la legittimità della pratica anatocistica avendo la banca a seguito della delibera
CICR del 09/02/2000 comunicato tramite Gazzetta Ufficiale nonché con l'invio degli
3 estratti conto l'applicazione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
- la legittima applicazione dei tassi ultralegali nonché delle commissioni in quanto pattuiti.
Istruita la causa con CTU, il Tribunale di Siena con sentenza n. 904/2021 pubblica- ta il 25/11/2021 così statuiva:
“1) In accoglimento della relativa domanda attorea ridetermina, alla data del
31.3.2019 , il saldo positivo in favore di parte attrice in € 61.952,14 sul conto n. 568 e in
€ 34.520,00 sul conto n. 3057 e per l'effetto ordina alla Banca convenuta di effettuare le necessarie rettifiche;
2) Pone a carico di parte convenuta il pagamento delle spese processuali liquidate in € 1268,00 per spese € 13.430,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge nonchè il pagamento delle spese di ctu come liquidate in cor- so di causa”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'eccezione 'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze “in forza della clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta nell'articolo 20 del contratto di apertura di conto corrente n. 3057 del 28.05.1979 “ peraltro non successi- vamente argomentata neppure in comparsa conclusionale non può essere condivisa in quanto sede legale dell'istituto di credito, a seguito di atti di fusione per incorporazione
è quella della incorporante. […] Pt_1
[quanto all'onere della prova] nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di indebito, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967, primo comma, codice civile, l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, ossia dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione delle stesse avrebbe determinato esborsi maggiori ri- spetto a quelli contrattualmente dovuti.
[…] Nella specie è vero che parte attrice ha depositato solo in modo parziale la do- cumentazione ma si è tuttavia attivata nei confronti della Banca ex art. 119 TUB fin dall'anno 2017 così che l'onere a suo carico deve ritenersi assolto. Inoltre, come già ri-
4 levato in sede di conferimento dell'incarico al ctu nei rapporti bancari di conto corren- te, nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
secondo l'ordinanza n. 330/2020 della Cassazione civile, ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devo- no elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 330) e tenuto conto, nella specie, della prescrizione. […]
Il ctu ha correttamente applicato le condizioni pattizie per tassi, spese, commis- sioni e valute, con riconoscimento dello ius variandi peggiorativo, ove documentato.
[…]
[per quanto attiene alla pratica anatocistica] Si legge nella relazione del consulente
“Per quanto concerne la periodicità di capitalizzazione degli interessi, si rileva che la previsione della periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito ed a debito è indicata nelle pattuizioni iniziali sopra richiamate. Inoltre, dagli estratti conto risulta verificata la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori che di quelli creditori”. Non risultano però specifiche pattuizioni nel corso del rapporto. […]
[Con riferimento all'usura] Si legge nella relazione di ctu”.La verifica degli even- tuali sconfinamenti è stata, successivamente, operata confrontando il TEG (calcolato secondo le istruzioni della ) rilevato nello specifico trimestre, con i tassi Org_1 soglia del medesimo trimestre per la relativa classe di operazioni. Gli unici trimestri per il quale non è stato possibile confrontare le condizioni applicate dalla con i Pt_1 tassi soglia sono quelli relativi ai trimestri per quali mancano gli estratti conto.
Dall'analisi effettuata non si registrano violazioni della L. 108/96 relativamente alle condizioni pattuite nei contratti di credito depositati”
5 Tenuto conto dei principi sopra illustrati e delle risultanze della ctu, da ritenersi esaustiva in considerazione delle molteplici ipotesi proposte, chi giudica aderisce all'
Ipotesi 2 b così riassunta nell'elaborato peritale : Partendo dal IV trimestre 2009, cal- colo interessi al tasso più favorevole al correntista tra concordato e applicato senza capitalizzazione trimestrale, cms e ca rideterminata, spese dovute con un saldo a favo- re del correntista di € 61.952,14 per il c/c n. 568 e di € 34.520,00 per il c/c n. 3057 , en- trambi al 31.3.2019. La dovrà quindi rettificare il saldo sulla base di tale indica- Pt_1 zione”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello Parte_1 ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impu- gnazione:
1) Sull'incompetenza territoriale;
2) Sull'onere della prova;
3) Sull'anatocismo;
4) Su c.m.s. e commissioni sull'accordato;
5) Sulle ipotesi di calcolo.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le Controparte_3 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, proponendo a sua volta appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
1) Sull'errore metodologico di cui alla CTU;
2) Sull'anatocismo;
3) Sulle CIV;
4) Sui tassi di interesse ultralegali applicati.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 12 gennaio 2024, sulle conclusio- ni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
6 Motivi della decisione
Sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e vanno respinti, con integrale conferma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo dell'appello principale (“sull'incompetenza territoriale”) in sintesi lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del CP_4
Tribunale di Siena con riferimento alle domande relative al rapporto di conto corrente n.
3057 attesa la clausola derogatoria di cui all'art. 20 del contratto in cui è previsto che
“Per ogni controversia che potesse sorgere tra il e l'Azienda di credito in CP_5 dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natu- ra Il Foro competente è quello di Firenze”.
Il motivo è infondato.
Premesso che “In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ri- tenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risul- ti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro desi- gnato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (in tal senso vedi Cass. ord.
21010/2020; Cassazione civile sez. I, 13/06/2023, n.16742); il foro convenzionale di cui all'art. 20 del contratto di conto n. 3057 non ha carattere esclusivo non potendo dal te- nore letterale della clausola dedursi alcunché in tal senso.
Ne consegue che alternativamente al foro contrattualmente stabilito possono trova- re applicazione anche i fori legali, fra cui quello della sede della società convenuta ex art. 19 c.p.c.
Nella fattispecie l'unica controparte esistente al momento della citazione era
[...]
. Parte_3
Infatti nel 2009 la banca aveva incorporato per fusione – Controparte_6 originaria parte del negozio di conto corrente - (così come riferito dalla stessa attrice a pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado) e pertanto, attesa l'estinzione di CP_7
, ai fini della competenza deve farsi riferimento alla incorporante (vedi, an-
[...]
7 che in motivazione, Cass. 21366/2023; Cass. 34090/2022), la quale ha sede legale in
. Pt_1
4. Con il secondo motivo (“Sull'onere della prova”) lamenta l'erroneo acco- CP_4 glimento della domanda di atteso l'inadempimento all'onere della prova su CP_1 di essa incombente non avendo prodotto la serie completa degli estratti conto.
La seconda censura alla sentenza impugnata non merita accoglimento.
I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che nelle azioni di ripetizione ovvero di rideterminazione dei saldi promosse dal cliente l'omessa produzione di alcuni estratti conto non è di per sé preclusiva all'esame ed eventuale accoglimento della domanda;
da un lato dovrà valutarsi la possibilità di provare aliunde gli indebiti e, in caso di esito ne- gativo, dovrà ritenersi non assolto l'onere ma solo con riferimento specifico ai periodi non documentati.
In particolare è stato osservato: “nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi.” (così, in motivazione,
Cass. n. 22387 del 2021 ; vedi anche Cassazione civile sez. I, 07/12/2022, n.35979: “Nel caso, invece, in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca in ripetizione di indebi- to oggettivo […] in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli perde semplice- mente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di da- naro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di con- to corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnico d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati”; Cassazione
Civile, sez. VI, sent. n. 5887 del 4/3/2021: “il giudice del merito deve in ogni caso valu- tare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto. Ben può – si è così precisato – il giudice integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU,
8 alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr., in specie, Cass., n. 31187/2018;
Cass., n. 29190/2020; si veda, altresì, la pronuncia di Cass., n. 30822/2018, la quale – al di là della imperfetta sintesi approntata dall' – ha in realtà Controparte_8 puntualizzato che, in caso di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre “dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile” e dalla misura data da questo saldo, senza alcun previo az- zeramento dello stesso). In realtà, è improprio e scorretto – così si è rilevato in partico- lare – considerare gli estratti conto come “veicolo di una prova legale” di fatti, che in- vece sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass., n. 29190/2021)”).
Nel caso di specie il CTU ha dato atto del fatto che per il conto corrente n. 568 sono presenti gli “estratti conti completi delle competenze contabilizzate dalla banca dal I° trimestre 2006 al IV° trimestre 2009; -estratti conti completi delle competenze conta- bilizzate dalla banca I°, II° e III° trimestre 2010 (le competenze del terzo trimestre non si leggono bene però) mentre per quanto riguarda il IV° trimestre 2010 mancano le competenze bancarie di fine trimestre;
-estratti conti completi delle competenze conta- bilizzate dalla banca dal I° trimestre 2011 al IV° trimestre 2019”; risultano pertanto mancanti gli estratti conto anteriori al 2006 mentre sono incompleti/illeggibili quelli re- lativi al terzo e quarto trimestre del 2010.
Quanto al conto n. 3057 invece sono stati prodotti gli “estratti conti completi delle competenze contabilizzate dalla banca dal I° trimestre 2006 al IV° trimestre 2019”.
Risulta pertanto soddisfatto l'onere probatorio a carico della società attrice per il periodo compreso fra il 2006 e il 2019 fatta eccezione per il terzo e quarto trimestre del
2010 relativo al conto n. 568, la cui omessa produzione non preclude per quanto già esposto l'accoglimento della domanda con riferimento ai periodi contabili documentati.
9 5. Il terzo motivo dell'appello principale (“Sull'anatocismo”), con cui conte- CP_4 sta l'illegittimità della pratica anatocistica essendosi la banca adeguata alla delibera
CICR del 09/02/2000 tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della notizia relativa all'applicazione della capitalizzazione con pari periodicità, e il secondo motivo dell'appello incidentale (“Sull'anatocismo”), con cui ha affermato che “la CP_1
CTU e, di conseguenza la Sentenza, sono erronee poiché, il CTU nel delineare l'ipotesi n.
2B ha ritenuto irragionevolmente plausibile che, sulla scorta della documentazione in atti ed analizzata, la periodica capitalizzazione degli interessi sia stata pattuita inter partes, traendo di conseguenza in errore il Giudicante” possono essere tratti congiun- tamente in quanto vertenti entrambi sulla medesima questione.
Entrambi i motivi sono infondati.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n.
342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle e a fronte della specifica eccezione del cliente è onere della banca fornire la prova che, per il periodo successivo, è stata sanata tale nullità.
Peraltro, come più volte chiarito dai giudici di legittimità, “l'invio al correntista de- gli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio
2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei con- tratti soggetti alla nuova disciplina” (vedi Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17634 ; vedi anche Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9140: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatoci- stiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabili- Org_2 tà del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del Org_2 teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta
10 validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”; Cassa- zione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007).
Nel caso di specie i due contratti di conto corrente sono stati pattuiti prima del
2000; a seguito della Delibera CICR del 09/02/2000, così come ammesso dalla stessa appellante principale, la banca si è limitata a comunicare l'applicazione della pari perio- dicità in Gazzetta Ufficiale e a mezzo estratto conto senza tuttavia addivenire ad una nuova – necessaria – pattuizione (infatti i contratti successivi al 2000 prodotti riguarda- no soltanto gli interessi debitori senza alcuna pattuizione in ordine al regime di capitaliz- zazione).
Risulta peraltro erronea nonché fuorviante la puntualizzazione del perito il quale ha affermato con riferimento al conto n. 568 che “Per quanto concerne la periodicità di capitalizzazione degli interessi, relativamente al conto corrente n.568 in esame, si rile- va che la previsione della periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito ed a debito è indicata nelle pattuizioni iniziali sopra richiamate. Inoltre, dagli estratti conto risulta verificata la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debito- ri che di quelli creditori. Quindi, a parere dello scrivente ctu, la condizione di reciproci- tà risulta sostanzialmente verificata” posto che in tale contratto in realtà era stato pat- tuito un diverso regime di capitalizzazione per gli interessi a debito e a credito:
11 Nonostante ciò, ferma l'illegittima capitalizzazione degli interessi anteriori al 2000 in quanto vietata ex art. 1283 c.c., deve ritenersi illegittima anche la pratica anatocistica successiva alla delibera CICR non essendo stata pattuita inter partes la relativa clausola a nulla rilevando l'effettivo rispetto della medesima periodicità.
Né vale a ritenere il contrario l'osservazione della banca secondo cui la modifica della capitalizzazione con periodicità trimestrale sia per gli interessi creditori che per quelli debitori deve considerarsi migliorativa rispetto a quella anteriore al 2000 (in cui venivano capitalizzati annualmente i tassi creditori e trimestralmente quelli debitori) e quindi legittima ex art. 118, comma 3, TUB posto che la pratica anatocistica anteriore al
2000, a prescindere dal regime concordato, deve considerarsi sempre illegittima poiché, come già precedentemente esposto, applicata in violazione dell'art. 1283 c.c. Pertanto qualsiasi tipo di regolazione relativa alla pratica anatocistica successiva al 2000 è sem- pre da intendersi peggiorativa e poteva essere applicata solo se contrattualizzata.
Quanto al secondo motivo dell'appello incidentale, al di là di quanto erroneamente riportato nella motivazione, il Tribunale ha accolto quale ipotesi di ricalcolo per entram- bi i conti la n.
2-b espungendo del tutto la pratica anatocistica (vedi le condizioni indica- te dal CTU per l'ipotesi 2b
)
6. In forza di quanto esposto il quinto motivo di appello principale (“Sulle ipotesi di calcolo”) con cui la banca contesta l'ipotesi ricostruttiva scelta dal Tribunale, cioè la 2-b, ritenendo corretta la soluzione n.
1-b in cui, ferme le altre condizioni, è stata mantenuta la capitalizzazione trimestrale deve ritenersi infondato in forza del rigetto del terzo moti- vo attesa la totale illegittimità della pratica anatocistica che quindi è stata, come già det- to, correttamente espunta.
12
7. Anche il quarto motivo di appello principale (“Su c.m.s. e commissioni sull'accordato”), con cui contesta l'erronea espunzione dai saldi delle commissio- CP_4 ni di massimo scoperto nonché della commissione sull'accordato, e il primo motivo del gravame incidentale (“Sull'errore metodologico di cui alla CTU”), in forza del quale sostiene l'erroneità dei calcoli svolti dal perito 1- avendo egli applicato la CP_1 commissione sull'accordato per tutto il trimestre del 2010 nonostante sia stata pattuita in data 27/12/2010 e quindi applicata soltanto agli ultimi quattro giorni di dicembre 2- avendo verificato la natura delle rimesse sul saldo banca e non sul saldo rettificato, pos- sono essere trattati congiuntamente.
7.1 Il quarto motivo del gravame principale non merita accoglimento: con riferi- mento al conto n. 568 la commissione di massimo scoperto è stata correttamente elimi- nata in [...] indeterminata, non avendo le parti indicato la base di calcolo su cui ap- plicarla.
Il valore o base di calcolo non può infatti desumersi in via indiretta dalla sola utiliz- zazione della denominazione “Commissione Massimo Scoperto”, posto che con tale di- zione, come risulta dalle stessa definizione della richiamata anche dalle Org_3
Sezioni Unite, sono indicate commissioni con criterio di calcolo distinto, ovvero con ap- plicazione tanto del “criterio assoluto” (conteggio effettuato sul massimo saldo debitorio risultante nel periodo di riferimento, sulla “punta”, a prescindere dalla durata di tale sal- do) ovvero del “criterio relativo” (calcolo effettuato sui saldi debitori che singolarmente o complessivamente avessero avuto una durata superiore ad un certo numero di giorni, normalmente dieci;
vedi, in motivazione Cass. SU 20/06/2018, n.16303, punto 6.1. : “la nozione di commissione di massimo scoperto che viene qui in considerazione è quella indicata dalla nelle già citate Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai Org_1 fini della legge sull'usura, essendo queste richiamate sia nei ricorsi che nel decreto im- pugnato. In esse si legge che tale commissione "nella tecnica bancaria viene definita
13 come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento".
Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'ag- giornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno an- che le Istruzioni precedenti”); del resto, come è stato correttamente evidenziato, anche sullo stesso concetto di “scoperto” non c'era uniformità di vedute, potendo l'espressione riferirsi all'ipotesi di conto non affidato o di superamento dell'apertura di credito ovvero anche al massimo indebitamento raggiunto pur all'interno del fido concesso;
non a caso l'art. 2 bis , introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 nel D.L. 29 no- vembre 2008, n. 185, sia pure con disposizione non di interpretazione autentica, ha san- cito la nullità delle “clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”, a riprova che la dizione
“commissione massimo scoperto”, in relazione alla prassi bancaria precedente, poteva ri- ferirsi tanto ad una commissione computata solo sulla “punta” di scoperto indipenden- temente dalla durata ovvero ad una commissione computata sullo scoperto purché pro- trattosi per un dato periodo (che, necessariamente, doveva essere specificato); che la
“commissione di massimo scoperto” poteva applicarsi (o meno) anche in caso di “sco- perti” in assenza di fido, etc.
Come è stato osservato: “le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346
e 1418 c.c., quando recano, come nel caso concreto, solo il valore percentuale della commissione .., senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distri-
14 buito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determi- nato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 c.c., non consentendo al cor- rentista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo fun- zionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancari” (così Corte appello Brescia sez. I, 22/10/2021, n.1333, vedi anche Cor- te appello Torino sez. I, 01/06/2021, n.613; Corte appello Venezia, 03/04/2023, n.761;
Corte appello Bari sez. II, 31/01/2022, n.147; Corte appello Messina sez. I, 14/03/2023,
n.217; vedi anche Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825 : “in tema di conto cor- rente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che pre- vede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura per- centuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”; da ultimo vedi anche in motivazione Cass. sez. I, 29/02/2024,
n.5359).
Risulta pertanto corretta l'elisione della commissione di massimo scoperto applica- ta al conto n. 568; mentre con riferimento al conto n. 3057 non risultano, contrariamen- te a quanto sostenuto dall'appellante principale, esser state espunte né le commissioni di massimo scoperto né quelle sull'accordato ma semmai rideterminate in quei periodi in cui la banca le ha applicate illegittimamente in misura eccedente le previsioni contrat- tuali.
7.2 Anche il motivo di appello incidentale è privo di pregio: sul punto chiaro è stato il CTU in risposta all'osservazione del CT di il quale ha rilevato come le CP_1 parti abbiano pattuito la commissione sull'accordato nella misura dello 0.500% per tri- mestre e non per giorno. Risulta poi superflua la censura in ordine alle modalità di veri- fica della natura delle rimesse posto che il CTU nell'ipotesi 2-b ha ritenuto prescritte tut- te le rimesse anteriori al 2009 non essendo stata provata l'esistenza di affidamenti ante- riori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione.
Il consulente nominato d'ufficio ha infatti rilevato come “In materia di verifica del- le partite solutorie/ripristinatorie, il ctp chiede di variare il metodo di calcolo: la rispo- sta è semplice, qualsiasi sia la metodologia per individuare la diversa natura delle ri- messe ed, in particolare, utilizzando quella indicata dal ctp, risulta sempre che tutte le
15 competenze addebitate sui due conti correnti, fino al terzo trimestre 2009, risultano so- lute, cioè “assorbite” dalle rimesse solutorie. Il ctp chiede, inoltre, di ricalcolare le commissioni sull'accordato dei due conti correnti dal I° trimestre 2011 e per soli quat- tro giorni del 2010, considerato che la pattuizione è avvenuta in data 27 dicembre
2010. La commissione sull'accordato rappresenta un costo che la banca addebita per aver “concesso” l'affidamento in quello specifico trimestre e non singolarmente per i giorni di utilizzo (come, invece, avviene per la commissione massimo scoperto). Quindi, considerato che la banca ha sottoscritto con il cliente la percentuale di tale commissio- ne prima dell'effettivo addebito, l'importo della commissione deve essere, ad avviso del- lo scrivente, considerato nella sua interezza” (vedi pag. 33 della perizia).
8. Con il terzo motivo di appello incidentale (“Sulle CIV”) contesta CP_1
l'omessa espunzione della commissione di istruttoria veloce e ciò in quanto “in relazione alle CIV (c/c n. 3057/3083), il CTP, in sede di operazioni peritali, ha precisato che il ri- ferimento al contratto del 19.12.2008 che - contrariamente al vero – prevedeva le CIV è del tutto errato, atteso che (a) le CIV non risultano affatto pattuite e (b) al tempo del contratto (anno 2008) la CIV non era disciplinata perché approdata solo nell'anno
2011”.
Il motivo è infondato.
Premesso che la CIV è stata applicata per la prima volta in data 30/06/2015 così come indicato nella perizia di parte prodotta in primo grado dalla società attrice, contra- riamente a quanto sostenuto dalla risulta che con lettera di credito del CP_1
19/12/2008 le parti abbiano pattuito la commissione di istruttoria (Doc. 11 fascicolo di parte : CP_4
16 Mette poi conto rilevare come nel corso del rapporto siano intervenute ulteriori pattuizioni relative alla commissione di istruttoria quali:
1- la lettera di contratto di credito del 27/12/2010 (Doc. 15 fascicolo di parte CP_4
2- lettera di apertura di credito sul conto 3057/3083 del 02/11/2016 (Doc. 13 fasci- colo di parte CP_4
17 Deve pertanto confermarsi anche in ordine a questo aspetto la sentenza impugnata.
9. Con il quarto motivo di appello incidentale (“Sui tassi di interesse ultralegali applicati”) lamenta l'erroneo rigetto della domanda relativa alla nullità CP_1 degli interessi ultralegali in quanto non pattuiti specificando che “il contratto sub. doc. 1 Contr avv. del 1979 difetta della pattuizione, da parte di del TAE, (dunque in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio del 2000), e del TAEG, oltre alla manifesta irregolarità di cui all'art. 7 contente un illecito rinvio all'applicazione dei c.d. “usi di piazza” per quel che attiene il tasso d'interesse debitorio, con conseguente nullità della clausola perché in violazione sia dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ. e dell'art. 117, comma sesto, TUB” e che “Quanto al c/c n. 2, non sarà inutile rammentare anche in questa sede che l'odierna comparente, con le note di trattazione relativa all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., ha disconosciuto la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio Contr all'originale in possesso di .
Il motivo non merita accoglimento.
Con riferimento al contratto n. 3057 (Doc. 1 fascicolo di parte non sono stati CP_4 pattuiti ab origine gli interessi;
ciò trova conferma nell'elaborato peritale in cui il CTU ha infatti affermato che “fino al II° trimestre 2008 non risultano pattuiti i tassi di inte- resse a debito ed a credito: di conseguenza, lo scrivente ha utilizzato, per quel periodo, i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B” (pag. 22 della perizia).
Solo con il contratto del 29/05/2008 le parti hanno convenuto la misura sia degli interessi a credito sia di quelli a debito (Doc. 10 fascicolo di parte , che sono stati CP_4 considerati dal CTU ancorché rideterminati al tasso più favorevole al correntista fra quello concordato e quello applicato.
Quanto al contratto n. 568 (doc. 2 fascicolo di parte i relativi interessi risul- CP_4 tano esser stati pattuiti sin dall'inizio e pertanto sono stati correttamente mantenuti dal perito.
Né vale a ritenere il contrario il disconoscimento opposto da parte attrice nelle note di trattazione depositate il 10/07/2020 (“quanto all'allegato n. 2 ex adverso depositato
18 con la comparsa di costituzione e risposta, parte attrice, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., ne disconosce la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale in Contr possesso di e per il quale, pertanto, si chiede il deposito, da parte della convenuta e laddove questa intende avvalersene, dell'originale presente nei propri archivi al fine di esaminarne la genuinità ed autenticità tanto delle pattuizioni ivi contenute, quanto delle clausole generali ivi riportate che non paiono seriamente riconducili al medesimo documento posto che si fa riferimento all'art. 19 nel frontespizio del documento mentre le condizioni generali si fermano all'art. 18”) in quanto del tutto generica.
Sul punto si ricorda infatti come “quanto […] alla rilevanza della contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia […] essa non può av- venire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (vedi Cass. 2908/2020).
Nel caso di specie l'unico elemento concreto dedotto da parte attrice attiene alla mancanza nelle “norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” dell'art. 19, invece indicato nella prima pagina del regolamento contrattuale (riportata di seguito)
Ora anche a ritenere sussistente la difformità si osserva come comunque la circo- stanza evidenziata dalla società attrice sia priva di rilevanza in quanto non attiene alla prima pagina, in cui è stata apposta per due volte la firma (non disconosciuta) e dove so- no riportate le condizioni economiche del contratto, fra cui gli interessi creditori e debi- tori;
pertanto il disconoscimento opposto non può ritenersi efficace o comunque rilevan- te.
19 Risulta quindi corretto l'operato peritale con cui sono stati mantenuti gli interessi pattuiti, ad eccezione dei tassi applicati dalla stipula del contratto n. 3057 fino alla con- trattualizzazione degli interessi avvenuta nel 2008.
10. L'appello principale e quello incidentale non meritano quindi accoglimento, con conferma della sentenza.
Pur in assenza di un motivo di impugnazione ovvero di una istanza di correzione di errore materiale deve tuttavia darsi atto che il Tribunale nel dispositivo ha erroneamente indicato quali saldi ricalcolati gli importi che, invece, secondo i conteggi di CTU richia- mati nella parte motiva, costituivano (non i saldi ricalcolati ma) gli addebiti da scompu- tare dai saldi banca. (vedi dispositivo : “ridetermina, alla data del 31.3.2019 , il saldo positivo in favore di parte attrice in € 61.952,14 sul conto n. 568 e in € 34.520,00 sul conto n. 3057”; vedi la “differenza a favore del correntista” per l'ipotesi 2b nelle tabelle di CTU di seguito riportate:
20 21 Quindi i saldi dei due conti correnti, epurati dagli addebiti illegittimi quali ritenuti dal Tribunale, risultano in realtà alla data del 31/12/2019 per il conto n. 568 pari a - €
96.335,34 e per il conto n. 3057 pari a + € 60.582,64.
11. Gli appelli vanno respinti, con conferma della sentenza impugnata anche in or- dine alle spese.
Quanto alle ulteriori spese processuali del giudizio di appello, attesa l'infondatezza di entrambe le impugnazioni proposte e quindi la soccombenza reciproca può disporsi l'integrale compensazione.
22 Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico sia dell'appellante princi- pale sia dell'appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale avanzato da Parte_4 [...]
avverso la sentenza n. 904/2021 del Tribunale di Siena pub- Controparte_1 blicata il 25/11/2021, così provvede:
RIGETTA gli appelli proposti e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico di entrambi gli appellanti
(principale e incidentale) i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, dichiara integralmente compensate le spese del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 aprile 2024
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 275/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
C.F. , con il patro- Parte_1 P.IVA_1 cinio dell'avv. VETTORI GIUSEPPE e dell'avv. VETTORI LORENZO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. DI GASPARE ANTONIO
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 904/2021 del Tribunale di Siena pubblicata il 25/11/2021
CONCLUSIONI
In data 12 gennaio 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e dife- sa reietta e disattesa: - in accoglimento del gravame e in parziale riforma della senten- za del Tribunale di Siena n. 904/2021 pubblicata il 5 novembre in esito al giudizio iscritto al n. R.G. 3260/2019, notificata il 7 gennaio 2022, in questa sede impugnata: In via preliminare, accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in virtù di clausola derogatoria della competenza territoriale di cui all'articolo 20 del contratto di conto corrente n. 30.57 del 28.05.1979 (all. 1), limitatamente a tale rapporto, per l'effetto rimettere le parti innanzi al giudice competente che indica nel Foro di Firenze. Sempre in via preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione spie- gata in narrativa e per l'effetto dichiarare prescritte tutte le pretese ultradecennali avanzate da controparte. In via principale dichiarare il difetto di prova ex art. 2697 c.c. e l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda avanzata dalla attrice. Rigettare le domande dell'attrice per le ragioni dedotte in narrativa, cioè per carenza di prova, per violazione del contraddittorio, per indeterminatezza dell'oggetto e degli importi, per la presenza dei contratti di apertura e dei contratti di conto corrente sottoscritti e conte- nenti tutti gli elementi previsti dall'art. 117 T.U.B, ivi inclusi gli interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto, le commissioni sostitutive legittimamente applicate. In ipotesi, ritenere corretta ed applicare l'ipotesi di calcolo “1b”. Rigettare le istanze istruttorie della controparte, in particolare la richiesta di CTU poiché meramente esplorativa e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per le ragioni dedotte in atti. Re- spingere perché inammissibili o comunque infondate le conclusioni di merito e istrutto- rie formulate dall'appellata nella propria comparsa di risposta, ivi compresa la do- manda inerente la misura ex art. 614bis c.p.c. e l'appello incidentale. Con vittoria di compensi e spese, compreso rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme liquidate a titolo di spese per il primo grado”
Per la parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis e previe le decla- ratorie del caso, così giudicare: In via preliminare: confermare la Sentenza rigettando tutti i motivi di appello proposti dalla perché inammissibili ai sensi e per gli ef- Pt_1 fetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, perché infondati in fatto e in diritto per i motivi illustrati in narrativa del presente atto e del precedente grado di giudizio;
Nel merito: In via principale: rigettare l'appello principale proposto da Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., perché infondato in fatto ed in diritto
[...]
i tutte esposte in narrativa e in accoglimento dell'appello incidentale pro- posto da , riformare la sentenza appellata accogliendo Controparte_1 le conclu ime cure ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.; In via principale e concorrente: fissare ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c. in via equitativa una somma di denaro pari ad euro 250,00 al giorno, ovvero nel- la diversa misura maggiore o minore, dovuta da Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., ad per ogni
[...] Controparte_1 violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della Sen- tenza dal giorno della sua pubblicazione;
In ogni caso, in via di appello incidentale: ac- cogliere per le causali tutte esposte nel presente atto i quattro motivi formulati da CP_2
2
[...] in via incidentale e quindi riformare parzialmente la Sen- Controparte_1 tenza nelle parti indicate ai punti sub. VIII, accogliendo le conclusioni precisate in pri- mo grado e quivi riproposte. In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie proposte da per i motivi esposti in narrativa;
- Parte_1 ammettere la CTU contabile nei termini richiesti dalla Controparte_1 di cui al punto VIII e tenuto conto quindi anche dell'a termini espressi al medesimo punto;
In ogni caso: con il favore delle competenze e spe- se di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
conveniva davanti al Tribunale di
[...] Parte_1
Siena, esponendo :
- di intrattenere presso la banca due rapporti di conto corrente n. 3057/3083, acce- so nel 1979 e n. 568.00 aperto nel 1997;
- che la banca aveva applicato illegittimamente interessi ultralegali e usurari, com- missione di massimo scoperto, altre commissioni sostitutive della CMS, capitalizzazione trimestrale dei tassi, ius variandi.
Conseguentemente chiedeva la rideterminazione del saldo dei due conti correnti.
Si costituiva in giudizio , opponendosi Parte_1 alla domanda ed in particolare rilevando ed eccependo :
- l'incompetenza del Tribunale adìto con riferimento al conto 3057 attesa la clauso- la derogatoria di cui all'art. 20 del relativo contratto in cui le parti avevano stabilito qua- le foro competente quello di Firenze;
- l'inadempimento all'onere probatorio per mancata produzione di tutti gli estratti conto relativi ai due rapporti;
- l'intervenuta prescrizione delle rimesse poste in essere nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 27/11/2019;
- la legittimità della pratica anatocistica avendo la banca a seguito della delibera
CICR del 09/02/2000 comunicato tramite Gazzetta Ufficiale nonché con l'invio degli
3 estratti conto l'applicazione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
- la legittima applicazione dei tassi ultralegali nonché delle commissioni in quanto pattuiti.
Istruita la causa con CTU, il Tribunale di Siena con sentenza n. 904/2021 pubblica- ta il 25/11/2021 così statuiva:
“1) In accoglimento della relativa domanda attorea ridetermina, alla data del
31.3.2019 , il saldo positivo in favore di parte attrice in € 61.952,14 sul conto n. 568 e in
€ 34.520,00 sul conto n. 3057 e per l'effetto ordina alla Banca convenuta di effettuare le necessarie rettifiche;
2) Pone a carico di parte convenuta il pagamento delle spese processuali liquidate in € 1268,00 per spese € 13.430,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge nonchè il pagamento delle spese di ctu come liquidate in cor- so di causa”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'eccezione 'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze “in forza della clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta nell'articolo 20 del contratto di apertura di conto corrente n. 3057 del 28.05.1979 “ peraltro non successi- vamente argomentata neppure in comparsa conclusionale non può essere condivisa in quanto sede legale dell'istituto di credito, a seguito di atti di fusione per incorporazione
è quella della incorporante. […] Pt_1
[quanto all'onere della prova] nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di indebito, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967, primo comma, codice civile, l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, ossia dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione delle stesse avrebbe determinato esborsi maggiori ri- spetto a quelli contrattualmente dovuti.
[…] Nella specie è vero che parte attrice ha depositato solo in modo parziale la do- cumentazione ma si è tuttavia attivata nei confronti della Banca ex art. 119 TUB fin dall'anno 2017 così che l'onere a suo carico deve ritenersi assolto. Inoltre, come già ri-
4 levato in sede di conferimento dell'incarico al ctu nei rapporti bancari di conto corren- te, nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
secondo l'ordinanza n. 330/2020 della Cassazione civile, ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devo- no elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 330) e tenuto conto, nella specie, della prescrizione. […]
Il ctu ha correttamente applicato le condizioni pattizie per tassi, spese, commis- sioni e valute, con riconoscimento dello ius variandi peggiorativo, ove documentato.
[…]
[per quanto attiene alla pratica anatocistica] Si legge nella relazione del consulente
“Per quanto concerne la periodicità di capitalizzazione degli interessi, si rileva che la previsione della periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito ed a debito è indicata nelle pattuizioni iniziali sopra richiamate. Inoltre, dagli estratti conto risulta verificata la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori che di quelli creditori”. Non risultano però specifiche pattuizioni nel corso del rapporto. […]
[Con riferimento all'usura] Si legge nella relazione di ctu”.La verifica degli even- tuali sconfinamenti è stata, successivamente, operata confrontando il TEG (calcolato secondo le istruzioni della ) rilevato nello specifico trimestre, con i tassi Org_1 soglia del medesimo trimestre per la relativa classe di operazioni. Gli unici trimestri per il quale non è stato possibile confrontare le condizioni applicate dalla con i Pt_1 tassi soglia sono quelli relativi ai trimestri per quali mancano gli estratti conto.
Dall'analisi effettuata non si registrano violazioni della L. 108/96 relativamente alle condizioni pattuite nei contratti di credito depositati”
5 Tenuto conto dei principi sopra illustrati e delle risultanze della ctu, da ritenersi esaustiva in considerazione delle molteplici ipotesi proposte, chi giudica aderisce all'
Ipotesi 2 b così riassunta nell'elaborato peritale : Partendo dal IV trimestre 2009, cal- colo interessi al tasso più favorevole al correntista tra concordato e applicato senza capitalizzazione trimestrale, cms e ca rideterminata, spese dovute con un saldo a favo- re del correntista di € 61.952,14 per il c/c n. 568 e di € 34.520,00 per il c/c n. 3057 , en- trambi al 31.3.2019. La dovrà quindi rettificare il saldo sulla base di tale indica- Pt_1 zione”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello Parte_1 ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impu- gnazione:
1) Sull'incompetenza territoriale;
2) Sull'onere della prova;
3) Sull'anatocismo;
4) Su c.m.s. e commissioni sull'accordato;
5) Sulle ipotesi di calcolo.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le Controparte_3 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, proponendo a sua volta appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
1) Sull'errore metodologico di cui alla CTU;
2) Sull'anatocismo;
3) Sulle CIV;
4) Sui tassi di interesse ultralegali applicati.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 12 gennaio 2024, sulle conclusio- ni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
6 Motivi della decisione
Sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e vanno respinti, con integrale conferma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo dell'appello principale (“sull'incompetenza territoriale”) in sintesi lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del CP_4
Tribunale di Siena con riferimento alle domande relative al rapporto di conto corrente n.
3057 attesa la clausola derogatoria di cui all'art. 20 del contratto in cui è previsto che
“Per ogni controversia che potesse sorgere tra il e l'Azienda di credito in CP_5 dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natu- ra Il Foro competente è quello di Firenze”.
Il motivo è infondato.
Premesso che “In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ri- tenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risul- ti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro desi- gnato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (in tal senso vedi Cass. ord.
21010/2020; Cassazione civile sez. I, 13/06/2023, n.16742); il foro convenzionale di cui all'art. 20 del contratto di conto n. 3057 non ha carattere esclusivo non potendo dal te- nore letterale della clausola dedursi alcunché in tal senso.
Ne consegue che alternativamente al foro contrattualmente stabilito possono trova- re applicazione anche i fori legali, fra cui quello della sede della società convenuta ex art. 19 c.p.c.
Nella fattispecie l'unica controparte esistente al momento della citazione era
[...]
. Parte_3
Infatti nel 2009 la banca aveva incorporato per fusione – Controparte_6 originaria parte del negozio di conto corrente - (così come riferito dalla stessa attrice a pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado) e pertanto, attesa l'estinzione di CP_7
, ai fini della competenza deve farsi riferimento alla incorporante (vedi, an-
[...]
7 che in motivazione, Cass. 21366/2023; Cass. 34090/2022), la quale ha sede legale in
. Pt_1
4. Con il secondo motivo (“Sull'onere della prova”) lamenta l'erroneo acco- CP_4 glimento della domanda di atteso l'inadempimento all'onere della prova su CP_1 di essa incombente non avendo prodotto la serie completa degli estratti conto.
La seconda censura alla sentenza impugnata non merita accoglimento.
I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che nelle azioni di ripetizione ovvero di rideterminazione dei saldi promosse dal cliente l'omessa produzione di alcuni estratti conto non è di per sé preclusiva all'esame ed eventuale accoglimento della domanda;
da un lato dovrà valutarsi la possibilità di provare aliunde gli indebiti e, in caso di esito ne- gativo, dovrà ritenersi non assolto l'onere ma solo con riferimento specifico ai periodi non documentati.
In particolare è stato osservato: “nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi.” (così, in motivazione,
Cass. n. 22387 del 2021 ; vedi anche Cassazione civile sez. I, 07/12/2022, n.35979: “Nel caso, invece, in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca in ripetizione di indebi- to oggettivo […] in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli perde semplice- mente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di da- naro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di con- to corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnico d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati”; Cassazione
Civile, sez. VI, sent. n. 5887 del 4/3/2021: “il giudice del merito deve in ogni caso valu- tare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto. Ben può – si è così precisato – il giudice integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU,
8 alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr., in specie, Cass., n. 31187/2018;
Cass., n. 29190/2020; si veda, altresì, la pronuncia di Cass., n. 30822/2018, la quale – al di là della imperfetta sintesi approntata dall' – ha in realtà Controparte_8 puntualizzato che, in caso di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre “dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile” e dalla misura data da questo saldo, senza alcun previo az- zeramento dello stesso). In realtà, è improprio e scorretto – così si è rilevato in partico- lare – considerare gli estratti conto come “veicolo di una prova legale” di fatti, che in- vece sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass., n. 29190/2021)”).
Nel caso di specie il CTU ha dato atto del fatto che per il conto corrente n. 568 sono presenti gli “estratti conti completi delle competenze contabilizzate dalla banca dal I° trimestre 2006 al IV° trimestre 2009; -estratti conti completi delle competenze conta- bilizzate dalla banca I°, II° e III° trimestre 2010 (le competenze del terzo trimestre non si leggono bene però) mentre per quanto riguarda il IV° trimestre 2010 mancano le competenze bancarie di fine trimestre;
-estratti conti completi delle competenze conta- bilizzate dalla banca dal I° trimestre 2011 al IV° trimestre 2019”; risultano pertanto mancanti gli estratti conto anteriori al 2006 mentre sono incompleti/illeggibili quelli re- lativi al terzo e quarto trimestre del 2010.
Quanto al conto n. 3057 invece sono stati prodotti gli “estratti conti completi delle competenze contabilizzate dalla banca dal I° trimestre 2006 al IV° trimestre 2019”.
Risulta pertanto soddisfatto l'onere probatorio a carico della società attrice per il periodo compreso fra il 2006 e il 2019 fatta eccezione per il terzo e quarto trimestre del
2010 relativo al conto n. 568, la cui omessa produzione non preclude per quanto già esposto l'accoglimento della domanda con riferimento ai periodi contabili documentati.
9 5. Il terzo motivo dell'appello principale (“Sull'anatocismo”), con cui conte- CP_4 sta l'illegittimità della pratica anatocistica essendosi la banca adeguata alla delibera
CICR del 09/02/2000 tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della notizia relativa all'applicazione della capitalizzazione con pari periodicità, e il secondo motivo dell'appello incidentale (“Sull'anatocismo”), con cui ha affermato che “la CP_1
CTU e, di conseguenza la Sentenza, sono erronee poiché, il CTU nel delineare l'ipotesi n.
2B ha ritenuto irragionevolmente plausibile che, sulla scorta della documentazione in atti ed analizzata, la periodica capitalizzazione degli interessi sia stata pattuita inter partes, traendo di conseguenza in errore il Giudicante” possono essere tratti congiun- tamente in quanto vertenti entrambi sulla medesima questione.
Entrambi i motivi sono infondati.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n.
342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle e a fronte della specifica eccezione del cliente è onere della banca fornire la prova che, per il periodo successivo, è stata sanata tale nullità.
Peraltro, come più volte chiarito dai giudici di legittimità, “l'invio al correntista de- gli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio
2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei con- tratti soggetti alla nuova disciplina” (vedi Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17634 ; vedi anche Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9140: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatoci- stiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabili- Org_2 tà del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del Org_2 teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta
10 validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”; Cassa- zione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007).
Nel caso di specie i due contratti di conto corrente sono stati pattuiti prima del
2000; a seguito della Delibera CICR del 09/02/2000, così come ammesso dalla stessa appellante principale, la banca si è limitata a comunicare l'applicazione della pari perio- dicità in Gazzetta Ufficiale e a mezzo estratto conto senza tuttavia addivenire ad una nuova – necessaria – pattuizione (infatti i contratti successivi al 2000 prodotti riguarda- no soltanto gli interessi debitori senza alcuna pattuizione in ordine al regime di capitaliz- zazione).
Risulta peraltro erronea nonché fuorviante la puntualizzazione del perito il quale ha affermato con riferimento al conto n. 568 che “Per quanto concerne la periodicità di capitalizzazione degli interessi, relativamente al conto corrente n.568 in esame, si rile- va che la previsione della periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito ed a debito è indicata nelle pattuizioni iniziali sopra richiamate. Inoltre, dagli estratti conto risulta verificata la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debito- ri che di quelli creditori. Quindi, a parere dello scrivente ctu, la condizione di reciproci- tà risulta sostanzialmente verificata” posto che in tale contratto in realtà era stato pat- tuito un diverso regime di capitalizzazione per gli interessi a debito e a credito:
11 Nonostante ciò, ferma l'illegittima capitalizzazione degli interessi anteriori al 2000 in quanto vietata ex art. 1283 c.c., deve ritenersi illegittima anche la pratica anatocistica successiva alla delibera CICR non essendo stata pattuita inter partes la relativa clausola a nulla rilevando l'effettivo rispetto della medesima periodicità.
Né vale a ritenere il contrario l'osservazione della banca secondo cui la modifica della capitalizzazione con periodicità trimestrale sia per gli interessi creditori che per quelli debitori deve considerarsi migliorativa rispetto a quella anteriore al 2000 (in cui venivano capitalizzati annualmente i tassi creditori e trimestralmente quelli debitori) e quindi legittima ex art. 118, comma 3, TUB posto che la pratica anatocistica anteriore al
2000, a prescindere dal regime concordato, deve considerarsi sempre illegittima poiché, come già precedentemente esposto, applicata in violazione dell'art. 1283 c.c. Pertanto qualsiasi tipo di regolazione relativa alla pratica anatocistica successiva al 2000 è sem- pre da intendersi peggiorativa e poteva essere applicata solo se contrattualizzata.
Quanto al secondo motivo dell'appello incidentale, al di là di quanto erroneamente riportato nella motivazione, il Tribunale ha accolto quale ipotesi di ricalcolo per entram- bi i conti la n.
2-b espungendo del tutto la pratica anatocistica (vedi le condizioni indica- te dal CTU per l'ipotesi 2b
)
6. In forza di quanto esposto il quinto motivo di appello principale (“Sulle ipotesi di calcolo”) con cui la banca contesta l'ipotesi ricostruttiva scelta dal Tribunale, cioè la 2-b, ritenendo corretta la soluzione n.
1-b in cui, ferme le altre condizioni, è stata mantenuta la capitalizzazione trimestrale deve ritenersi infondato in forza del rigetto del terzo moti- vo attesa la totale illegittimità della pratica anatocistica che quindi è stata, come già det- to, correttamente espunta.
12
7. Anche il quarto motivo di appello principale (“Su c.m.s. e commissioni sull'accordato”), con cui contesta l'erronea espunzione dai saldi delle commissio- CP_4 ni di massimo scoperto nonché della commissione sull'accordato, e il primo motivo del gravame incidentale (“Sull'errore metodologico di cui alla CTU”), in forza del quale sostiene l'erroneità dei calcoli svolti dal perito 1- avendo egli applicato la CP_1 commissione sull'accordato per tutto il trimestre del 2010 nonostante sia stata pattuita in data 27/12/2010 e quindi applicata soltanto agli ultimi quattro giorni di dicembre 2- avendo verificato la natura delle rimesse sul saldo banca e non sul saldo rettificato, pos- sono essere trattati congiuntamente.
7.1 Il quarto motivo del gravame principale non merita accoglimento: con riferi- mento al conto n. 568 la commissione di massimo scoperto è stata correttamente elimi- nata in [...] indeterminata, non avendo le parti indicato la base di calcolo su cui ap- plicarla.
Il valore o base di calcolo non può infatti desumersi in via indiretta dalla sola utiliz- zazione della denominazione “Commissione Massimo Scoperto”, posto che con tale di- zione, come risulta dalle stessa definizione della richiamata anche dalle Org_3
Sezioni Unite, sono indicate commissioni con criterio di calcolo distinto, ovvero con ap- plicazione tanto del “criterio assoluto” (conteggio effettuato sul massimo saldo debitorio risultante nel periodo di riferimento, sulla “punta”, a prescindere dalla durata di tale sal- do) ovvero del “criterio relativo” (calcolo effettuato sui saldi debitori che singolarmente o complessivamente avessero avuto una durata superiore ad un certo numero di giorni, normalmente dieci;
vedi, in motivazione Cass. SU 20/06/2018, n.16303, punto 6.1. : “la nozione di commissione di massimo scoperto che viene qui in considerazione è quella indicata dalla nelle già citate Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai Org_1 fini della legge sull'usura, essendo queste richiamate sia nei ricorsi che nel decreto im- pugnato. In esse si legge che tale commissione "nella tecnica bancaria viene definita
13 come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento".
Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'ag- giornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno an- che le Istruzioni precedenti”); del resto, come è stato correttamente evidenziato, anche sullo stesso concetto di “scoperto” non c'era uniformità di vedute, potendo l'espressione riferirsi all'ipotesi di conto non affidato o di superamento dell'apertura di credito ovvero anche al massimo indebitamento raggiunto pur all'interno del fido concesso;
non a caso l'art. 2 bis , introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 nel D.L. 29 no- vembre 2008, n. 185, sia pure con disposizione non di interpretazione autentica, ha san- cito la nullità delle “clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”, a riprova che la dizione
“commissione massimo scoperto”, in relazione alla prassi bancaria precedente, poteva ri- ferirsi tanto ad una commissione computata solo sulla “punta” di scoperto indipenden- temente dalla durata ovvero ad una commissione computata sullo scoperto purché pro- trattosi per un dato periodo (che, necessariamente, doveva essere specificato); che la
“commissione di massimo scoperto” poteva applicarsi (o meno) anche in caso di “sco- perti” in assenza di fido, etc.
Come è stato osservato: “le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1346
e 1418 c.c., quando recano, come nel caso concreto, solo il valore percentuale della commissione .., senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distri-
14 buito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determi- nato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 c.c., non consentendo al cor- rentista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo fun- zionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancari” (così Corte appello Brescia sez. I, 22/10/2021, n.1333, vedi anche Cor- te appello Torino sez. I, 01/06/2021, n.613; Corte appello Venezia, 03/04/2023, n.761;
Corte appello Bari sez. II, 31/01/2022, n.147; Corte appello Messina sez. I, 14/03/2023,
n.217; vedi anche Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825 : “in tema di conto cor- rente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che pre- vede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura per- centuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”; da ultimo vedi anche in motivazione Cass. sez. I, 29/02/2024,
n.5359).
Risulta pertanto corretta l'elisione della commissione di massimo scoperto applica- ta al conto n. 568; mentre con riferimento al conto n. 3057 non risultano, contrariamen- te a quanto sostenuto dall'appellante principale, esser state espunte né le commissioni di massimo scoperto né quelle sull'accordato ma semmai rideterminate in quei periodi in cui la banca le ha applicate illegittimamente in misura eccedente le previsioni contrat- tuali.
7.2 Anche il motivo di appello incidentale è privo di pregio: sul punto chiaro è stato il CTU in risposta all'osservazione del CT di il quale ha rilevato come le CP_1 parti abbiano pattuito la commissione sull'accordato nella misura dello 0.500% per tri- mestre e non per giorno. Risulta poi superflua la censura in ordine alle modalità di veri- fica della natura delle rimesse posto che il CTU nell'ipotesi 2-b ha ritenuto prescritte tut- te le rimesse anteriori al 2009 non essendo stata provata l'esistenza di affidamenti ante- riori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione.
Il consulente nominato d'ufficio ha infatti rilevato come “In materia di verifica del- le partite solutorie/ripristinatorie, il ctp chiede di variare il metodo di calcolo: la rispo- sta è semplice, qualsiasi sia la metodologia per individuare la diversa natura delle ri- messe ed, in particolare, utilizzando quella indicata dal ctp, risulta sempre che tutte le
15 competenze addebitate sui due conti correnti, fino al terzo trimestre 2009, risultano so- lute, cioè “assorbite” dalle rimesse solutorie. Il ctp chiede, inoltre, di ricalcolare le commissioni sull'accordato dei due conti correnti dal I° trimestre 2011 e per soli quat- tro giorni del 2010, considerato che la pattuizione è avvenuta in data 27 dicembre
2010. La commissione sull'accordato rappresenta un costo che la banca addebita per aver “concesso” l'affidamento in quello specifico trimestre e non singolarmente per i giorni di utilizzo (come, invece, avviene per la commissione massimo scoperto). Quindi, considerato che la banca ha sottoscritto con il cliente la percentuale di tale commissio- ne prima dell'effettivo addebito, l'importo della commissione deve essere, ad avviso del- lo scrivente, considerato nella sua interezza” (vedi pag. 33 della perizia).
8. Con il terzo motivo di appello incidentale (“Sulle CIV”) contesta CP_1
l'omessa espunzione della commissione di istruttoria veloce e ciò in quanto “in relazione alle CIV (c/c n. 3057/3083), il CTP, in sede di operazioni peritali, ha precisato che il ri- ferimento al contratto del 19.12.2008 che - contrariamente al vero – prevedeva le CIV è del tutto errato, atteso che (a) le CIV non risultano affatto pattuite e (b) al tempo del contratto (anno 2008) la CIV non era disciplinata perché approdata solo nell'anno
2011”.
Il motivo è infondato.
Premesso che la CIV è stata applicata per la prima volta in data 30/06/2015 così come indicato nella perizia di parte prodotta in primo grado dalla società attrice, contra- riamente a quanto sostenuto dalla risulta che con lettera di credito del CP_1
19/12/2008 le parti abbiano pattuito la commissione di istruttoria (Doc. 11 fascicolo di parte : CP_4
16 Mette poi conto rilevare come nel corso del rapporto siano intervenute ulteriori pattuizioni relative alla commissione di istruttoria quali:
1- la lettera di contratto di credito del 27/12/2010 (Doc. 15 fascicolo di parte CP_4
2- lettera di apertura di credito sul conto 3057/3083 del 02/11/2016 (Doc. 13 fasci- colo di parte CP_4
17 Deve pertanto confermarsi anche in ordine a questo aspetto la sentenza impugnata.
9. Con il quarto motivo di appello incidentale (“Sui tassi di interesse ultralegali applicati”) lamenta l'erroneo rigetto della domanda relativa alla nullità CP_1 degli interessi ultralegali in quanto non pattuiti specificando che “il contratto sub. doc. 1 Contr avv. del 1979 difetta della pattuizione, da parte di del TAE, (dunque in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio del 2000), e del TAEG, oltre alla manifesta irregolarità di cui all'art. 7 contente un illecito rinvio all'applicazione dei c.d. “usi di piazza” per quel che attiene il tasso d'interesse debitorio, con conseguente nullità della clausola perché in violazione sia dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ. e dell'art. 117, comma sesto, TUB” e che “Quanto al c/c n. 2, non sarà inutile rammentare anche in questa sede che l'odierna comparente, con le note di trattazione relativa all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., ha disconosciuto la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio Contr all'originale in possesso di .
Il motivo non merita accoglimento.
Con riferimento al contratto n. 3057 (Doc. 1 fascicolo di parte non sono stati CP_4 pattuiti ab origine gli interessi;
ciò trova conferma nell'elaborato peritale in cui il CTU ha infatti affermato che “fino al II° trimestre 2008 non risultano pattuiti i tassi di inte- resse a debito ed a credito: di conseguenza, lo scrivente ha utilizzato, per quel periodo, i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B” (pag. 22 della perizia).
Solo con il contratto del 29/05/2008 le parti hanno convenuto la misura sia degli interessi a credito sia di quelli a debito (Doc. 10 fascicolo di parte , che sono stati CP_4 considerati dal CTU ancorché rideterminati al tasso più favorevole al correntista fra quello concordato e quello applicato.
Quanto al contratto n. 568 (doc. 2 fascicolo di parte i relativi interessi risul- CP_4 tano esser stati pattuiti sin dall'inizio e pertanto sono stati correttamente mantenuti dal perito.
Né vale a ritenere il contrario il disconoscimento opposto da parte attrice nelle note di trattazione depositate il 10/07/2020 (“quanto all'allegato n. 2 ex adverso depositato
18 con la comparsa di costituzione e risposta, parte attrice, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., ne disconosce la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale in Contr possesso di e per il quale, pertanto, si chiede il deposito, da parte della convenuta e laddove questa intende avvalersene, dell'originale presente nei propri archivi al fine di esaminarne la genuinità ed autenticità tanto delle pattuizioni ivi contenute, quanto delle clausole generali ivi riportate che non paiono seriamente riconducili al medesimo documento posto che si fa riferimento all'art. 19 nel frontespizio del documento mentre le condizioni generali si fermano all'art. 18”) in quanto del tutto generica.
Sul punto si ricorda infatti come “quanto […] alla rilevanza della contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia […] essa non può av- venire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (vedi Cass. 2908/2020).
Nel caso di specie l'unico elemento concreto dedotto da parte attrice attiene alla mancanza nelle “norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” dell'art. 19, invece indicato nella prima pagina del regolamento contrattuale (riportata di seguito)
Ora anche a ritenere sussistente la difformità si osserva come comunque la circo- stanza evidenziata dalla società attrice sia priva di rilevanza in quanto non attiene alla prima pagina, in cui è stata apposta per due volte la firma (non disconosciuta) e dove so- no riportate le condizioni economiche del contratto, fra cui gli interessi creditori e debi- tori;
pertanto il disconoscimento opposto non può ritenersi efficace o comunque rilevan- te.
19 Risulta quindi corretto l'operato peritale con cui sono stati mantenuti gli interessi pattuiti, ad eccezione dei tassi applicati dalla stipula del contratto n. 3057 fino alla con- trattualizzazione degli interessi avvenuta nel 2008.
10. L'appello principale e quello incidentale non meritano quindi accoglimento, con conferma della sentenza.
Pur in assenza di un motivo di impugnazione ovvero di una istanza di correzione di errore materiale deve tuttavia darsi atto che il Tribunale nel dispositivo ha erroneamente indicato quali saldi ricalcolati gli importi che, invece, secondo i conteggi di CTU richia- mati nella parte motiva, costituivano (non i saldi ricalcolati ma) gli addebiti da scompu- tare dai saldi banca. (vedi dispositivo : “ridetermina, alla data del 31.3.2019 , il saldo positivo in favore di parte attrice in € 61.952,14 sul conto n. 568 e in € 34.520,00 sul conto n. 3057”; vedi la “differenza a favore del correntista” per l'ipotesi 2b nelle tabelle di CTU di seguito riportate:
20 21 Quindi i saldi dei due conti correnti, epurati dagli addebiti illegittimi quali ritenuti dal Tribunale, risultano in realtà alla data del 31/12/2019 per il conto n. 568 pari a - €
96.335,34 e per il conto n. 3057 pari a + € 60.582,64.
11. Gli appelli vanno respinti, con conferma della sentenza impugnata anche in or- dine alle spese.
Quanto alle ulteriori spese processuali del giudizio di appello, attesa l'infondatezza di entrambe le impugnazioni proposte e quindi la soccombenza reciproca può disporsi l'integrale compensazione.
22 Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico sia dell'appellante princi- pale sia dell'appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale avanzato da Parte_4 [...]
avverso la sentenza n. 904/2021 del Tribunale di Siena pub- Controparte_1 blicata il 25/11/2021, così provvede:
RIGETTA gli appelli proposti e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico di entrambi gli appellanti
(principale e incidentale) i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, dichiara integralmente compensate le spese del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 aprile 2024
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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