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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.681/24 R.G.
promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Blasi
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Ede Orsatti.
APPELLATO
nei confronti di
AVV. in proprio in qualità di Curatore Speciale nominato CP_2 nell'interesse delle minori pagina 1 di 30 e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.547/2024 pubblicata il 28 giugno 2024
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Si modifica la domanda in ragione delle relazioni dei servizi e degli ultimi eventi. E così conclude: 'Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello intestata, in composizione collegiale, contrariis rejectis, ai sensi dell'art. 473bis.30 c.p.c., in riforma della sentenza impugnata Voglia A) 1.- Verificate le condizioni economiche precarie e peggiorative della sig.ra condannare il sig. Pt_1
a contribuire al mantenimento della moglie con eu 250,00 Controparte_1 mensili entro il 15 di ogni mese rivalutabili, dalla data della domanda o altra somma ritenuta congrua (sempre dalla data della domanda); 2.- Verificate le condizioni economiche della madre peggiorative e più agiate paterne e migliorative rispetto alla separazione, condannare il sig. a Controparte_1 contribuire al mantenimento delle minori e in eu 250,00 (125,00 ER ER cadauna) o altra somma ritenuta congrua entro il 15 di ogni mese rivalutabili dalla data della domanda;
B) 3.- Considerate le condizioni economiche disagiate materne e il contributo economico consistente dei genitori dopo la separazione e il fatto che dopo la separazione, il padre ha sempre sostenuto le spese straordinarie
a favore delle figlie per intero, condannare il sig. a Controparte_1 corrisponderle nella misura del 100%: spese individuate e da intendersi secondo le indicazioni del protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale di Pesaro e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro stilato il 12.11.2018 (10.07.2024);
In subordine, in caso di non accoglimento del punto B) n.3: 4) Stabilire che il sig. corrisponda, nella misura dell'80% le spese straordinarie e favore delle CP_1 figlie e la sig.ra nella misura del 20%, nel momento in cui la medesima Pt_1
pagina 2 di 30 lavora con contratto a tempo determinato o indeterminato, eccetto le spese medico-specialistiche, le ripetizioni e il centro estivo da corrispondere nella misura del 100% a carico del padre come tuttora: spese individuate e da intendersi secondo le indicazioni del protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale di
Pesaro e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro stilato il 12.11.2018
(10.7.2024); C) Stabilire che, salvo diversi accordi, in concomitanza di ripristino delle condizioni di permanenza delle minori presso la madre, in caso di svolgimento di un lavoro serale stagionale estivo (come aiuto cuoca o donna tuttofare) da parte della sig.ra durante la settimana le bambine si Pt_1 tratterranno con il padre dall'uscita dal lavoro presso la dimora materna con impegno di coricarle ad ore 20,30/21,00 e la madre al termine della scuola e/o asilo le accompagnerà al mattino tutti i giorni al mare con risparmio di spese per costosi centri estivi;
1-Considerato il già attivato monitoraggio dei Servizi Sociali
e Consultoriali dei genitori delle minori, stabilire l'affido delle minori al servizio sociale di Pesaro e/o con formale presa in carico delle minori e momentanea collocazione presso i nonni paterni al fine di consentire al Servizio incaricato di attuare gli interventi opportuni per le bambine (con eventuale educativa domiciliare presso la madre e il padre nel contingente) e ripristinare la figura della sig.ra e la disciplina dei tempi di permanenza delle minori con e presso Pt_1 la madre con un calendario sempre più ampio in quanto la bigenitorialità è un diritto.
2- graduare il pernotto delle bambine infrasettimanale presso la madre e il padre trattenendole presso i nonni paterni, in base all'andamento del percorso evolutivo di sostegno genitoriale per entrambi i genitori (punto F) e di percorso psicologico per l'appellante di cui si chiede la presa in carico (punto I), per poi modificare la collocazione ripristinandola presso la madre;
C1) nel fine settimana alternati, considerata la collocazione attuale delle minori presso i nonni e il fatto che il padre esce alla sera stabilire che, salvo diversi accordi, le bambine continuino a permanere momentaneamente per il pernotto a casa dei nonni nel fine settimana di spettanza paterna dal sabato alla domenica ad ore 20,00 compresa la cena, salvo diversi accordi in caso di esigenze della signora Pt_1 in occasione di lavoro stagionale estivo nel fine settimana di appartenenza, da
pagina 3 di 30 verificare fermo il resto per quanto riguarda le festività ad anni alterni con ciascun genitore, previo accordo tra i genitori;
Si rimette a Giustizia sulla reintroduzione della disciplina del pernotto presso la madre nel week end di appartenenza in base ai percorsi, considerato che tutti i fine settimana del sabato pomeriggio e della domenica stava vedendo le minori escluso il pernotto considerare di reintrodurre il pernotto delle figlie con la madre con gradualità, come nel periodo infrasettimanale (Ca 2.-); C1a) monitorare, considerato i disagi manifestati dalle figlie dopo la separazione e la continua inosservanza dei patti separatizi anche per esigenze proprie paterne e insofferenza e/o difficoltà nella gestione, il padre con il percorso di sostegno genitoriale;
Si rimette a Giustizia la disciplina degli orari di permanenza delle minori infrasettimanali con entrambi i genitori, considerando i tempi di permanenza delle bambine tre pomeriggi infrasettimanali con la madre, in base ai progressi evolutivi dei percorsi di sostegno genitoriale e consultoriale richiesti cosiccome sul pernotto durante la settimana presso la madre ad oggi ancora non reintrodotto di cui si chiede la reintroduzione al termine del percorso;
C2) Per quanto riguarda le ferie estive, considerato e verificato che RI chiede della madre e le chiamate sono soffocate dai nonni o dal padre (vacanze del
Natale 2024 a seguito della nuova situazione) e non è in grado di allontanarsi dalla mamma e dalla casa materna per tanti giorni e ciò crea disagio della figlia e della madre e anche della sorella, stabilire che possa trascorrere con il ER padre gg. 10 anche non consecutivi da comunicarsi almeno un mese in anticipo, salvo diverso espresso accordo e stabilire che comincerà a viaggiare al ER compimento di almeno anni 7 in base ai progressi e dichiarata autonomia verificate tramite pareri di esperti;
D) Stabilire che l'assegno unico a favore delle minori venga percepito nella misura del 50% cadauno;
E) Stabilire che
l'autovettura Citroen targata FD403NS di proprietà di venga Controparte_1 utilizzata in via esclusiva dalla sig.ra per il trasporto delle bambine e per Pt_1 ogni necessità (fare la spesa, svago, sport delle bambine ecc.) rinviando il passaggio di proprietà sul quale si erano già accordati in sede separatizia, nel momento in cui le condizioni economiche della medesima lo rendano possibile;
F)
Disporre, tramite il distretto consultoriale, l'attivazione di un percorso di sostegno
pagina 4 di 30 alla genitorialità per il sig. eventualmente anche con Controparte_1 educatore domiciliare tramite i Servizi sociali e consultoriali del Comune di Pesaro
e disporre, tramite il distretto consultoriale, l'attivazione di un sostegno alla genitorialità per la signora eventualmente con educatore domiciliare Pt_1 tramite i Servizi sociali e consultoriali del Comune di Pesaro con relazione trimestrale fino al termine del percorso;
G) disporre che l'indennità di frequenza a favore della minore convivente con la madre percepita dal padre da marzo ER
2024 venga percepita in ragione della metà cadauno o la versino in un libretto nominativo dove attingere per le necessità di che, di tempo in tempo, si ER palesino;
H) Disporre, se d'uopo, tramite i servizi sociali e consultoriali di Pesaro un percorso psicologico per la figlia maggiore considerate le manifestazioni ER di disagio espresse dalla minore presso l'abitazione paterna. I) disporre
l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico per la appellante tramite il servizio consultoriale del Comune di Pesaro come già richiesto dalla medesima;
L)
Disporre che venga attivato tramite i Servizi Sociali un tirocinio lavorativo per la appellante al fine di reperire un'occupazione part-time stabile compatibile con gli orari delle bambine sia scolastici che per il trattamento sanitario in atto della figlia minore , come indicato dai Servizi Sociali. Compensate le spese del primo e ER del secondo grado di giudizio. Inoltre si reiterano se d'uopo, le richieste in primo grado e le nuove in secondo grado. Al fine di far emergere la discrepanza reddituale attuale tra le parti INSISTE sull'ordine di esibizione degli estratti conto del sig. presso la sede di Voghera conto n. Parte_2 Controparte_3
00060398 anno 2022, 2023 fino ad oggi luglio 2024 per verificare i bonifici eseguiti dal padre e così pure dalla madre sig.ra sempre presso Parte_3 [...]
Sede di Voghera a favore del figlio dopo la separazione sul suo CP_3 conto aperto presso Inoltre, CHIEDE se d'uopo, di ascoltare la Controparte_3 maggiore sui palesati disagi (“Papà mi mette ansia”) dimostrando la ER bambina maturità e capacità di discernimento e/o di istituire CTU per una valutazione psicologica della minore al fine di verificare le problematiche ER relazionali emerse tra figlia maggiore e genitore nonché i comportamenti tenuti dal genitore nei confronti di , considerata la continuità dei fatti rappresentati ER
pagina 5 di 30 che non possono intendersi occasionali al fine di valutare l'affido esclusivo alla madre, rimessa pertanto, alla decisione della Corte di Appello di Ancona Reitera la richiesta di ammissione dei capitoli di prova per testi sui fatti indicati in narrativa in primo grado. E pertanto, CHIEDE prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1.-
v.c. i nonni paterni aiutano costantemente con contributi economici dopo la separazione di luglio 2023, il sig. corrispondendo le spese per Controparte_1 vacanze in montagna e al mare delle bambine, il centro estivo frequentato dalle medesime nonché i genitori contribuiscono a pagare le rette scolastiche e l'asilo nido con risparmio di spesa da parte del sig. ? 2.- v.c. era presente CP_1 durante l'anno 2023 e 2024 alle comunicazioni e/o telefonate della sig.ra
[...]
con la sig.ra dove la signora affermava di aver prenotato il Parte_3 Pt_1 controllo annuale per le visite mediche specialistiche delle figlie (oculistico, dentistico e otoiatrico) e che la medesima Sig.ra avrebbe corrisposto la Pt_3 relativa spesa agli specialisti? 3.- v.c. i genitori del sig hanno corrisposto CP_1 nel 2023 le spese di bollo e assicurazione dell'auto del figlio e della Citroen che è sempre di proprietà del sig. utilizzata dalla sig.ra per Controparte_1 Pt_1 il trasporto delle bambine? 4.- v.c. gli aiuti economici dei genitori dopo la separazione avvengono anche per le utenze che deve sostenere per l'utilizzo di gas luce e acqua della nuova abitazione e contribuiscono anche per le spese del canone di locazione? 5.- v.c. ha conosciuto la sig.ra in occasione del Pt_1 ricovero della stessa in Ospedale per stress psico-fisico il 27.7.23? 6.- v.c. lei ha un reddito basso di euro 1000,00 circa ed effettuava regalie per le prestazioni presso la sua casa di pulizie per qualche ora cercando di farle acquisire un piccolo risparmio perché sapeva che la terminava a gennaio 2024 ed era priva di CP_4 lavoro? 7.- v.c. quindi che esclude in maniera assoluta una qualche corresponsione stipendiale di euro 640,00 anche perché i tempi e l'attività è stata soltanto il sabato e la domenica del mese di dicembre 2023 e gennaio 2024 e il giorno 29 agosto, il 30 agosto il 7 settembre e il 2 novembre 2023 come da foto che si rammostra al teste? 8.- v.c. conferma il suo certificato specialistico
30.5.24? 9.- v.c. conferma il vocale da lei inviato alla sig.ra riguardo ai Pt_1 fatti accaduti quando la sig.ra lavorava in piadineria all'Isola dei Sapori insieme a
pagina 6 di 30 lei ? 10.- v.c. dopo la separazione gli orari di permanenza paterni infrasettimanali
e del week end non sono rispettati? 11.- v.c. a volte, dal 2024 manifesta ER di voler rientrare dalla madre e la madre a volte è andata a prenderla a casa del padre prima dell'orario della riconsegna? 12.- v.c. i genitori si sono, comunque, spesso accordati dopo la separazione e il papà riconduce le minori prima dell'orario stabilito nei patti separatizi ossia 19,30/20,00 anche perché ad ore
21,00 le bambine vanno a dormire? Testi sui capitoli da 1 a 4: da Testimone_1
Pesaro; in da Pesaro;
da Pesaro; Sui capitoli 2, Tes_2 Tes_1 Testimone_3
3,4: da Voghera;
da Voghera;
Sui capitoli da 5 a 7: Parte_2 Parte_3
da Pesaro. Sul cap. 8: Dr. da Pesaro;
Sul Testimone_4 Testimone_5 cap. 9: da Pesaro e da Pesaro;
Sui Testimone_6 Testimone_7 capitoli da 10 a 12: da Pesaro. Testimone_7
Della parte appellata:
“
1.Disporre – Proc. sub-1 – l'affidamento esclusivo e collocazione delle minori presso il padre, previa decadenza della responsabilità genitoriale della madre nei confronti delle figlie ed .
2.Dichiarare inammissibile, e/o nullo, ER ER
l'avverso gravame in accoglimento delle eccezioni formulate in narrativa, da aversi qui per trascritte, con ogni conseguenza di legge.
3.In subordine e nel merito rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in narrativa, da aversi qui per richiamati e trascritti;
per l'effetto, confermare, compatibilmente con le statuizioni di cui al punto 1) Proc. Sub-1, la sentenza gravata (assegno unico in capo al Sig. spese straordinarie a carico di CP_1 entrambi i genitori) con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
4.Rigettare ogni richiesta istruttoria come ex adverso formulata perché inammissibile e tardiva, dichiarare inammissibile ogni nuova produzione come allegata in appello perché tardiva e comunque inconferente.
5.Considerato il comportamento processuale dell'appellante in violazione degli artt. 121 c.p.c., e
473 bis n. 18 c.p.c., disporne la condanna ex artt. 92 e 96 c.p.c.. Con vittoria di spese ed onorari anche del secondo grado di giudizi”;
Del Curatore Speciale:
pagina 7 di 30 “….. confermare i provvedimenti resi dal Tribunale per i Minorenni (….) e, per
l'effetto e allo stato, rigettare il gravame proposto, salvo ogni diverso provvedimento che la Corte riterrà di adottare nell'interesse delle minori. Questa
Curatela riserva istanze di modifica all'esito degli interventi disposti anche a salvaguardia della bigenitorialità per le minori. Con richiesta di liquidazione del gratuito patrocinio, come da separata istanza. Con alta osservanza”
Della Procura Generale:
“Visti gli atti del fascicolo …. e il reclamo avverso il decreto reso dal Tribunale di
Pesaro che ha rigettato le istanze di modifica delle condizioni di separazione ,già omologate, avanzate dall'attuale parte reclamante;
considerato che
il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in ordine alle determinazione assunte, appare immune dalle censure avanzate, legittimamente adottato in aderenza alle emergenze processuali e alla normativa vigente in materia;
chiede il rigetto del reclamo”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha respinto il ricorso proposto da , diretto ad ottenere la modifica Parte_1 delle condizioni di separazione relative al mantenimento della stessa e delle due figlie minori - nata il [...] - ed - nata l'[...] - (affidate ER ER in modo condiviso ai genitori con abitazione e residenza prevalente presso la madre in base alle condizioni concordate dalle parti, omologate con decreto del
Tribunale del 18.10.2023), la rimodulazione delle spese straordinarie e la rideterminazione dei tempi di frequentazione tra le figlie e i genitori.
In particolare il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevanti, in mancanza di circostanze sopravvenute, i fatti preesistenti allegati dalla ricorrente, al fine di sostenere il presunto mutamento delle condizioni economiche dei coniugi, e insussistenti i presupposti per la modifica dei tempi di frequentazione.
II) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la chiedendo, ai Pt_1 sensi dell'art. 473 bis.30 c.p.c., in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del al versamento di un assegno di mantenimento di €. 120,00 mensili in CP_1
pagina 8 di 30 favore della moglie e di €. 250,00 mensili in favore delle due figlie minori
(€.125,00 ciascuna), in considerazione della sopraggiunta difficoltà economica, nonché la modifica delle statuizioni in tema di spese straordinarie (da porre a carico del nella misura del 100% o, in via subordinata, dell'80%), CP_1 assegno unico e permanenza delle minori presso il padre;
ha chiesto inoltre l'affido esclusivo delle minori;
tali domande sono state poi modificate con le note del 24 febbraio 2025 con cui l'appellante ha precisato le conclusioni sopra trascritte.
III) Si è costituito in giudizio che ha eccepito la Controparte_1 inammissibilità del gravame e, nel merito, ha contestato l'appello chiedendone la reiezione e domandando la conferma dell'impugnata sentenza.
IV) Con ordinanza del 20 novembre 2024, il Collegio letta l'istanza di parte appellante diretta ad essere autorizzata a depositare due chiavette usb, ha disposto la acquisizione di tali chiavette autorizzando il deposito in cancelleria (poi effettuato il 3.12.2024) ed ha rinviato all'udienza del 25 gennaio 2025, per deposito di note conclusive e per la decisione della causa.
V) Nel frattempo, in data 27 novembre 2024, il ha depositato ricorso CP_1 ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. – a seguito del quale si apriva il sub-procedimento
681-1/2024 - allegando dubbi sulla capacità genitoriale della e Pt_1 chiedendo l'adozione di ogni più opportuno provvedimento a tutela delle minori, nonché la verifica delle capacità genitoriali della madre, con previsione di immediato intervento dei servizi sociali e decadenza della responsabilità genitoriale della Pt_1
A sostegno di quanto dedotto il ricorrente ha dato atto dell'intervento dei servizi sociali – attivati in forza di comportamenti della appellante segnalati dal ricorrente stesso, dalle insegnanti della scuola di una delle minori e dai vicini di casa della - con coinvolgimento anche dei nonni paterni;
ha allegato Pt_1 inoltre che, in seguito a tale intervento, è stato sottoscritto un “accordo di responsabilità condivise” con cui, per consentire alla madre di concentrarsi su di sé e seguire i percorsi indicati dal servizio sociale di Pesaro, le bambine sono state collocate temporaneamente presso il padre, coadiuvato dai suoi genitori.
pagina 9 di 30 Ha chiesto quindi “nelle more e nell'urgenza, ratificare il rapporto/accordo del servizio sociale allegato n.3); dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre o, in subordine, quantomeno disporre provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità genitoriale della madre nei confronti delle figlie ed;
disporre l'affidamento esclusivo delle minori ed ER ER ER
al padre . ER Controparte_1
VI) Con provvedimento del 28 novembre 2024, il Collegio ritenuto necessario, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti nell'interesse delle minori, instaurare il contraddittorio in ordine alle richieste articolate con il ricorso dal ed acquisire informazioni presso i Servizi Sociali del Comune di Pesaro, CP_1 ha disposto che detti Servizi Sociali riferissero in merito alla situazione delle minori, ai rapporti delle stesse con i genitori e con i nonni ed alle ulteriori informazioni acquisite presso gli istituti scolastici frequentati dalle bambine, evidenziando ogni elemento utile al fine di pronunciare gli eventuali provvedimenti in ordine al collocamento delle minori e ai tempi di permanenza delle stesse presso i genitori.
VII) La Procura Generale ha chiesto la reiezione della impugnazione proposta dalla ed ha espresso parere contrario a quanto richiesto dal Pt_1 CP_1
VIII) Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, il Collegio, con provvedimento del 18-24 dicembre 2024 - inquadrato il ricorso presentato dal nella CP_1 fattispecie di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. - “… considerato che, con l'ausilio degli operatori del Servizio Sociale del Comune di Pesaro, le parti hanno sottoscritto un
'accordo di responsabilità condivisa' in base al quale le minori sono state collocate presso il padre dalla fine del mese di novembre 2024” e ritenuto che “le esigenze
e gli interessi delle due minori siano adeguatamente tutelate mediante il coinvolgimento dei Servizi che, come si evince dalla relazione trasmessa,
'appurata la sussistenza di un momento di fragilità della figura materna e quindi di difficoltà per tutto il nucleo familiare', ha posto in essere gli interventi finalizzati al raggiungimento di un accordo in ordine alla temporanea permanenza delle minori presso il padre, con la possibilità per la mamma di frequentare le figlie secondo le intese dei genitori, evitando che la stessa trascorra troppo tempo da
pagina 10 di 30 sola con le minori, in particolare la notte, accordo poi effettivamente sottoscritto dalle parti”, ha rigettato il ricorso depositato dal ritenendo la CP_1 insussistenza dei presupposti per pronunciare i provvedimenti richiesti dal medesimo, implicanti la sostanziale modifica delle condizioni della separazione sulla base di questioni da valutare insieme al merito.
IX) In data 20 gennaio 2025 i Servizi Sociali hanno depositato una relazione aggiornata in ordine alle condizioni delle minori, all'andamento degli incontri con la madre, ai rapporti delle stesse con entrambi i genitori, alla evoluzione dei percorsi intrapresi ed alla complessiva situazione del nucleo familiare, anche con riferimento alla relazione delle minori con i nonni paterni.
X) Viste detta relazione e le note depositate dalle parti, la Corte di Appello con provvedimento del 29 gennaio 2025, ha trattenuto la causa in decisione.
XI) In data 5.2.2025 è pervenuta una relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali riguardo alle condizioni della signora ed alla situazione delle figlie Pt_1 minori;
il Collegio, ritenuto di sottoporre alle parti il contenuto della relazione, ha assegnato alle parti ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. termine sino al 10 febbraio
2025, per il deposito di note in sostituzione di udienza.
XII) In seguito al ricorso del PMM il Tribunale per i Minorenni delle Marche, con decreto del 6 febbraio 2025, emesso ex art.473bis.15 c.p.c. inaudita altera parte, ha sospeso la dalla responsabilità genitoriale, ha incaricato l'AST, Pt_1 il Servizio Sociale e il DSM di Pesaro di predisporre un ciclo di incontri protetti madre-minori, di effettuare una valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, di prendere in carico la madre per la valutazione psichiatrica e di attivare percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
il Tribunale ha altresì nominato Curatore Speciale delle minori l'Avv. ed ha fissato per la conferma, modifica o revoca del provvedimento CP_2
l'udienza del 14 febbraio 2025.
All'esito di tale udienza, in cui sono comparsi il Curatore ed il il giudice CP_1 minorile ha confermato i provvedimenti già emessi, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello.
pagina 11 di 30 XIII) In data 7.2.2025 i Servizi hanno trasmesso a questo Ufficio una nota della
Questura di Pesaro e Urbino relativa ad un intervento eseguito il 30.1.2025 presso l'abitazione della Pt_1
XIV) Con ordinanza del 12-13 febbraio 2025, questa Corte ha nominato
Curatore Speciale delle minori l'Avv. ed ha assegnato alle parti, ai CP_2 sensi dell'art. 127 ter c.p.c, termine sino al 24 febbraio 2025 per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
XV) Con memoria del 21 febbraio 2025 si è costituita in proprio, l'Avv. CP_2
in qualità di Curatore Speciale, la quale ha ricostruito la vicenda
[...] processuale svoltasi innanzi al Tribunale per i Minorenni ed ha evidenziato che, in base a quanto riferito dai servizi, la situazione concreta si era recentemente aggravata in quanto la famiglia paterna aveva chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito al comportamento “disregolato” tenuto dalla in Pt_1 presenza delle figlie e, in data 17 febbraio 2025, la medesima si era presentata ai Servizi Sociali in stato “delirante” per cui, recatasi, su consiglio dell'assistente sociale, all'Ospedale di Fano, gli operatori sanitari avevano optato per il ricovero della stessa presso il reparto di psichiatria;
ha quindi chiesto di confermare i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni e di rigettare il gravame proposto.
XVI) Con ordinanza del 28 febbraio 2025 il Collegio - in seguito all'invio del fascicolo relativo al procedimento minorile, trasmesso in data 27.2.2025 - previa riunione al presente giudizio del procedimento introdotto innanzi al Tribunale per il Minorenni sopra citato, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) La con il primo motivo di gravame, ha censurato la decisione Pt_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di una situazione tale da giustificare la erogazione di un assegno di mantenimento in favore della stessa: osserva a tale riguardo che ella è non attualmente autonoma ed autosufficiente in quanto il precedente contratto a tempo determinato (fino al pagina 12 di 30 30.9.2023) non è stato rinnovato e poiché ella, seppure iscritta alle “liste di collocamento” dal 3.10.2023, ha potuto svolgere solo occasionalmente e per brevi periodi alcune attività che non le consentono di far fronte alle sue necessità quotidiane e a quelle delle due figlie minori;
lamenta inoltre il fatto che il Tribunale non ha effettuato la necessaria valutazione tra le situazione economiche delle parti né ha quindi considerato che il svolge CP_1 stabilmente attività lavorativa percependo una retribuzione di circa €. 1.900,00-
2.000,00 mensili;
si duole inoltre del fatto che il giudice di primo grado non ha valutato il risparmio di spesa di €. 240,00 mensili circa derivante dal fatto che la figlia (che presenta disturbi del linguaggio e psicomotricità) è stata presa in ER carico, tramite il Servizio Sanitario Nazionale, dal centro Santo Stefano di
Riabilitazione di Pesaro (in convenzione), situazione questa che ha comportato un miglioramento delle condizioni economiche rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
1.2) Con il secondo motivo la lamenta la omessa valutazione della Pt_1 notevole differenza reddituale tra le parti e del fatto che la previsione sulle spese per il logopedista e per l'educatore erano state poste a carico del in CP_1 funzione della disciplina dell'assegno unico a favore del solo padre, sicché, venuta meno la esigenza dell'esborso per il logopedista, la situazione economica del medesimo è migliorata e non è più giustificata la erogazione dell'intero assegno al coniuge che potrà percepirlo solo in misura pari alla metà: in latri termini la si duole della omessa pronuncia in ordine alla richiesta della stessa volta Pt_1 ad ottenere la metà dell'assegno unico (in conseguenza del sopravvenuto risparmio di spesa di cui si è detto), percepito interamente dal in base CP_1 alle condizioni di separazione.
Con il medesimo motivo si evidenzia inoltre che il Tribunale non ha tenuto in considerazione lo stato di salute della che è seguita da uno Pt_1 psicoterapeuta che ha attestato la condizione di pressoché anoressia della medesima a causa del calo ponderale per le vicende accadute, quali la perdita del lavoro e la noncuranza delle figlie da parte del padre dopo la separazione che pagina 13 di 30 procura ansia, insonnia e crisi di pianto, situazione che complessivamente incide anche sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
1.3.) Con il terzo motivo la'appellante evidenzia che la situazione di disagio manifestata dalle figlie minori, dopo gli incontri con il padre, e le noncuranze paterne giustificano l'affido esclusivo delle figlie alla madre e una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza presso il CP_1
1.4.1) La rileva inoltre la omessa pronuncia in ordine alle spese Pt_1 straordinarie: evidenzia a tale riguardo che il Tribunale non ha considerato che la disciplina stabilita in sede di separazione (in base alla quale il padre provvede al
60% delle spese e la madre alla quota residua) è insostenibile da parte della stessa per il venir meno della fonte di reddito.
1.4.2) Prospetta inoltre una questione nuova, in ordine alla indennità di frequenza a favore della figlia percepita dal padre (pari ad Persona_3
€.333,33) e invece dovuta alla madre che si occupa quotidianamente della figlia.
1.4.3) Evidenzia altresì che la famiglia di origine del è abbiente e che CP_1 quindi il dislivello economico venutosi a creare dopo la separazione rappresenta un elemento nuovo da valutare, poiché gli aiuti economici intervengono ora solo a favore del coniuge e non dell'intero nucleo familiare.
1.5) Censura, infine, la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 6.711,95 in base alla soccombenza, senza valutare la condizioni di indigenza in cui versa la chiede in subordine la eventuale Pt_1 la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
2) Con le ultime note scritte depositate il 24.2.2025, dato atto di aver firmato, spontaneamente, l'autorizzazione al ricovero presso il reparto di psichiatra dell' , ha modificato la domanda “in ragione delle relazioni dei Parte_4 servizi e degli ultimi eventi”, precisando le conclusioni trascritte in epigrafe.
3.1) Il costituendosi in giudizio, ha eccepito la nullità/inammissibilità CP_1 dell'atto introduttivo “qualificato dalla parte come reclamo ex art. 737 e 739
c.p.c. art. 473 bis.30 c.p.c” per violazione dell'art. 342 c.p.c., in mancanza del requisito di specificità dei motivi, e per violazione dell'art. 121 c.p.c., perché la estesa esposizione, caratterizzata da continue ed inutili ripetizioni, è tale da pagina 14 di 30 pregiudicare irrimediabilmente l'intellegibilità del gravame, non permettendo o rendendo oltremodo difficoltosa una adeguata difesa.
La eccezione in esame va disattesa.
Invero va premesso che l'atto introduttivo del presente giudizio, seppure qualificato come “reclamo”, consiste in un appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, ai sensi dell'art. 473 bis. 30 c.p.c., esplicitamente richiamato nell'atto stesso ed applicabile alla fattispecie in esame atteso che il procedimento di primo grado è iniziato con ricorso, diretto ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione, depositato il 28.3.2024, e quindi in data successiva a quella di entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia che ha introdotto, con decorrenza dal 28.2.2023, tra gli altri, l'art. 473 bis. 30 c.p.c., cit.
Ciò posto si osserva che l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato la decisione indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che lo stesso appellato ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato, sicché non sono ravvisabili i motivi di inammissibilità del gravame per le ragioni indicate dall'appellato.
3.2) Nel merito il ha contestato i motivi di appello articolati dalla CP_1 controparte chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
all'esito del giudizio ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e, sulla base della situazione che si è andata delineando nel corso del procedimento, ha ribadito la richiesta di affido esclusivo delle figlie e di collocamento delle stesse presso il padre, previa dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale della e, Pt_1 quanto al resto, ha domandato la conferma della sentenza impugnata.
4.1) Le diverse domande delle parti attengono – da un lato – ai provvedimenti di affidamento e di collocamento delle minori nonché alla individuazione dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e – dall'altro – le pagina 15 di 30 statuizioni economiche relative al mantenimento della e delle figlie;
il Pt_1
nel corso del presente giudizio di appello, ha anche chiesto la decadenza CP_1 dalla responsabilità genitoriale della , allo stato, sospesa in base al Pt_1 provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni delle Marche nel procedimento riunito al presente giudizio.
4.2) Le domande aventi ad oggetto la pronuncia di decadenza ed i provvedimenti concernenti i minori, seppure proposte e comunque modificate nel corso del presente procedimento, sono tutte ammissibili, tenuto conto che risulta rispettato il principio del contraddittorio, avendo le parti illustrato le rispettive domande e contestato quelle avversarie con le note depositate.
Invero nei giudizi che hanno ad oggetto le statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio rebus sic stantibus, possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali, ma senza che possa alterarsi unilateralmente l'applicazione del principio del contraddittorio (tra le altre, Cass.
Civ. n. 19020/2020).
Va poi rilevato che in base all'art. 473 bis.35 c.p.c., il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c. si applica limitatamente alle domande aventi diritti disponibili: ne consegue che, in relazione a tutto ciò che attiene allo status, capacità e diritti dei minori, non opera la preclusione di cui all'art. 345 cit., trattandosi di situazioni giuridiche che rientrano nel campo dei diritti indisponibili.
Giova inoltre ricordare che, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (tra le altre, Cass. civ. 16520/2023).
5.1) Ciò posto si ritiene di esaminare in primo luogo le questioni concernenti la decadenza, l'affidamento, il collocamento delle figlie minori e i tempi di pagina 16 di 30 permanenza delle stesse presso i genitori atteso che la decisione relativa a tali aspetti influisce su quella concernente le problematiche di natura economica.
5.2) A tale riguardo va evidenziato che, nel corso del presente procedimento, sono emerse nuove circostanze che, complessivamente valutate, evidenziano una situazione tale da giustificare la modifica delle condizioni della separazione che prevedono l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori ed il collocamento delle stesse presso la madre.
5.3) Va premesso, sul punto, che, come affermato dalla Suprema Corte, in materia di affidamento dei figli minori, <il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore …. In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (…) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (…), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (…), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore”>> (Cass. civ. n. 21425/2022 ed altre citate in motivazione).
5.4) Nel caso di specie i Servizi Sociali del Comune di Pesaro - in seguito alle segnalazioni ricevute sia da alcuni condomini, vicini di casa, che avevano riferito in merito ad alcuni comportamenti inadeguati della stante anche la Pt_1 presenza di due minori presso l'abitazione della stessa ( “balla nel terrazzo di
pagina 17 di 30 casa, con cuffie luminose, cantando ad alta voce con abiti non adatti alle temperature del periodo, in diverse fasce orarie dall'alba a tarda sera senza distinzione”, “ è stata sentita urlare per le scale chiamando la madre che … non si trova in Italia” “risulta confusa e distaccata”) sia dal Dirigente dell'Istituto scolastico frequentato dalla minore che (sulla base delle preoccupazioni ER espresse dai docenti in merito alle informazioni dagli stessi ricevute dal rappresentante di classe e, singolarmente, da altri genitori) aveva riferito in merito “allo stato confusionale” e ad altri episodi di disturbo e potenzialmente pericolosi – hanno svolto i colloqui con i genitori e con i nonni paterni e, essendo emersa una situazione di fragilità della figura materna e quindi di difficoltà per tutto il nucleo familiare, hanno posto in essere gli interventi finalizzati al raggiungimento di un accordo, che è stato sottoscritto dalle parti, in ordine alla temporanea permanenza delle minori presso il padre, coadiuvato dai nonni, con la possibilità per la mamma di frequentare le figlie evitando che la stessa trascorra troppo tempo da sola con le figlie, in particolare la notte (v. relazione del 25.11.2024).
I predetti Servizi hanno evidenziato che la ha subito preso contatti Pt_5 con il Dipartimento Dipendenze Patologiche al fine di intraprendere un percorso valutativo con l'intento di dimostrare che non fa uso di alcool né di sostanze (ciò perché dai contenuti delle segnalazioni poteva presumersi che alcuni atteggiamenti potessero collegarsi all'effetto di sostanze), dimostrando così un alto livello di collaborazione;
in tale contesto hanno ritenuto utile “continuare ad investire il padre di un ruolo primario in termini di collocamento temporaneo delle minori finché la mamma non abbia accertato la propria condizione CP_1 sanitaria emersa come fortemente meritevole di attenzione nelle ultime settimane, ed eventualmente intrapreso percorsi utili a riguardo”; hanno evidenziato che entrambi i genitori costituiscono elemento essenziale nella vita delle bambine e quindi di fondamentale importanza il fatto che entrambi frequentino le figlie, ritenendo inoltre tutelante per le minori che entrambi i genitori intraprendano un percorso di valutazione e sostegno alla genitorialità
(relazione 11.12.2024).
pagina 18 di 30 Il Servizio Sociale ha continuato a verificare la evoluzione della situazione anche mediante visite domiciliari presso la residenza del padre e dei nonni paterni delle minori: in tali occasioni è stato constatato che le abitazioni sono ordinate ed attrezzate per accogliere le bambine;
con il passare è stato verificato un miglioramento delle relazioni con il papà ed i nonni paterni, apparse più solide e caratterizzate da manifestazioni di affetto;
essi inoltre si dimostrano attenti alle scelte dei percorsi scolastici e collaborano attivamente ed in modo proficuo nella organizzazione delle attività, anche extrascolastiche, delle minori (v. relazione del 16.1.2025)
Successivamente il Servizio ha riscontrato “una mancanza di collaborazione da parte della mamma delle minori probabilmente determinato dall'aggravarsi del periodo di difficoltà che la stessa sta indubbiamente attraversando”: in occasione di una visita domiciliare (non concordata, perché la risultava Pt_1 irreperibile telefonicamente), l'appellante ha comunicato “di aver rotto volontariamente il cellulare perché glielo aveva regalato il marito e 'mi sentivo controllata'” ed ha riferito “di non avere tempo e volontà di recarsi ai colloqui ….
Perché deve scrivere delle memorie e di aver ritirato la delega ai nonni per poter riprendere le nipoti da scuola poiché 'le figlie non sono le loro e il papà se la deve cavare da solo per accorgersi che ha bisogni di me'”; nella stessa occasione il
Servizio ha verificato che “l'abitazione è apparsa in disordine, con giochi, una biciletta, zaini e vestiario delle figlie in giro per casa” e che “la sig.ra è Pt_1 risultata estremamente concentrata sulla relazione sentimentale con il sig.
e poco sulle necessità delle figlie, pur continuando a dichiarare nostalgia CP_1 per la loro lontananza e desiderio di riaverle con sé. Inoltre si è dichiarata arrabbiata con i nonni paterni che considera intrusivi. Spesso non risponde in maniera coerente alle domande volgendo lo sguardo in altra direzione e non all'interlocutore” (relazione del 5.2.2025).
Il Servizio ha altresì evidenziato che i vicini di casa della preoccupati Pt_1
a causa dei ripetuti comportamenti “anomali” della medesima, in data 30.1.2025 hanno chiamato le Forze dell'Ordine, intervenute come da nota della Questura di
Pesaro (poi depositata il 5.2.2025), ed hanno rilevato che la come da Pt_1
pagina 19 di 30 indicazione del Servizio, ha intrapreso e concluso un percorso di valutazione presso il DDP di Pesaro dal quale non sono emerse tendenze ad abusare di alcol né di altre sostanze, come da certificazione allegata (v. relazione del 5.2.2025 cit.); durante la visita domiciliare suddetta la ha riferito di essere stata Pt_1 condotta al Pronto Soccorso (in occasione dell'episodio del 30.1.2025) e di essere stata visitata dalla psichiatra Dott.ssa (come da referto allegato) che le ha Per_4 fissato un appuntamento presso il DSM di Pesaro per una prima visita di inquadramento diagnostico-terapeutico per il giorno 5.2.2025 (v. relazione
5.2.2025 cit., referto del Pronto Soccorso del 30.1.2025 e annotazione della
Questura di Pesaro e Urbino del 5.2.2025); dalla documentazione pervenuta si evince che, in data 30.1.2025, l'intervento si è reso necessario poiché la Pt_1
“urlava da sola nel balcone”, e, dopo l'arrivo del personale della Questura, ella, pur risultando apparentemente tranquilla, evidenziava una situazione di disagio alternando toni di voce calma a toni frenetici e nervosi, situazione che ha comportato l'accesso al Pronto Soccorso, accettato dalla donna, ove, riscontrato uno stato di “agitazione psicomotoria”, è stata richiesta una valutazione psichiatrica.
5.5) Sulla base delle dettagliate relazioni degli operatori che si sono occupati della situazione familiare, si ritiene che, allo stato, l'affidamento condiviso non corrisponda al prioritario interesse delle minori.
Invero la attuale situazione in cui si trova la evidenzia che la stessa, Pt_1 così come rilevato dai Servizi, è prevalentemente concentrata sulla relazione con il sta attraversando un periodo di oggettiva difficoltà e non è in grado di CP_1 occuparsi adeguatamente delle necessità delle figlie: a tale riguardo infatti assumono significativo rilievo sia le fragilità emerse in occasione degli episodi segnalati alla fine del 2024 che hanno indotto i Servizi ad intervenire a tutela delle bambine e di quelli verificatisi il 30.1.2025 che hanno reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine e l'accesso al Pronto Soccorso sia la scarsa collaborazione ultimamente manifestata dalla - la quale ha riferito di Pt_1 non avere volontà di recarsi ai colloqui, né il tempo e ha ritenuto di ritirare la delega ai nonni paterni, necessaria per poter riprendere le nipoti a scuola – sia pagina 20 di 30 le motivazioni volte a spiegare tali comportamenti, che non appaiono tali da giustificare l'atteggiamento non collaborativo ed anzi confermano il fatto che la
è estremamente concentrata sulle problematiche che attengono alla Pt_1 relazione sentimentale ed effettua scelte che, incidendo sulla organizzazione familiare (poiché il padre nell'orario di ingresso e uscita da scuola si trova al lavoro, v. relazione del 5.2.2025), si ripercuotono sulle figlie che hanno un buon rapporto con i nonni i quali, come si evince sin dalla prima relazione dei Servizi, rappresentano un punto di riferimento per le bambine ed un valido supporto per l'intero nucleo familiare.
A fronte delle riscontrate criticità e fragilità che, oltre a manifestarsi in comportamenti bizzarri, imprevedibili e potenzialmente pregiudizievoli, implicano anche una disinteresse materiale ed emotivo nei confronti delle minori e comunque una oggettiva difficoltà nell'accudimento delle bambine, tenuto conto anche della loro età, si ritiene che la non sia attualmente in grado di Pt_1 mettere in atto le risorse necessarie per la condivisione della responsabilità genitoriale e, quindi, per realizzare il regime dell'affidamento condiviso.
5.6) La situazione delineata, peraltro, non appare tale da giustificare la pronuncia di decadenza richiesta dal CP_1
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore: è stato inoltre osservato che il giudice di merito, nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ. n. 12237/2023 ed altre citate in motivazione).
pagina 21 di 30 Nella fattispecie in esame risulta dagli accertamenti svolti che la , Pt_1 prima degli episodi segnalati a decorrere dall'autunno del 2024, si è sempre occupata delle figlie, così come riferito ai Servizi sia dallo stesso sia dagli CP_1 insegnanti di (v. relazione dell'11.12.2024), rappresentando la figura di ER riferimento nell'ambito scolastico: è infatti emerso che, nel corso degli anni, la insegnanti si sono rapportate quotidianamente con la mamma che accompagnava e andava a riprendere a scuola la figlia, che i rapporti con il padre erano mantenuti mediante contatti telefonici e che entrambi i genitori, pur non essendo riusciti a partecipare agli incontri che la scuola ha organizzato per le famiglie
(assemblee, incontri di sezione), hanno partecipato ai colloqui individuali (ai quali, talvolta, è stata presente solo la mamma) e, nel 2024, hanno partecipato agli incontri relativi al piano educativo individualizzato (PEI) elaborato per la figlia che, in seguito ad un approfondimento generale e ad un intervento neuro ER psicomotorio e logopedico, ha ricevuto una attestazione di disabilità e l'indicazione di una insegnante di sostegno, dal mese di novembre del 2023 (v. relazione scolastica dell'11.12.2024, relativa alla minore ). ER
In tale contesto, tenuto presente che le fragilità e le criticità riscontrate dai
Servizi, anche sulla base di quanto riferito dagli stessi insegnanti di , sono ER insorte recentemente, dopo la separazione dei coniugi, che la si è subito Pt_1 sottoposta agli accertamenti finalizzati a verificare le condizioni di salute (dai quali non sono emerse tendenze ad abusare di alcool né di altre sostanze, v. relazione del 5.2.2025) ed ha manifestato, in tal modo, di essere consapevole delle proprie attuali difficoltà e di voler attivare gli interventi utili per superarle, non può escludersi – allo stato – un concreto ed effettivo recupero del ruolo genitoriale da parte della la quale – come si è detto - si è, in Pt_1 passato, presa cura delle minori sino alla attuale, auspicabilmente temporanea, situazione di instabilità psicologica in cui si trova.
Si ritiene per tali ragioni che non siano ravvisabili i presupposti per disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale: la relativa domanda va quindi respinta e, di conseguenza, deve intendersi revocato il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso ex art. 473 bis .15 c.p.c..
pagina 22 di 30 5.7) Tenuto conto che, in seguito all'intervento dei Servizi Sociali, le minori sono state collocate presso il padre il quale, anche con l'aiuto dei genitori, è in grado di provvedere adeguatamente alle quotidiane esigenze delle figlie che hanno un buon rapporto con i nonni paterni che si è andato, nel tempo, consolidando (v. relazioni del 16.1.2025 e del 5.2.2025), si ritiene di disporre l'affido esclusivo delle figlie al padre, con collocamento delle stesse presso l'abitazione paterna.
A tale riguardo si rileva che, sebbene dalle relazioni dei servizi emerga la opportunità di un supporto alla genitorialità anche per il si osserva che CP_1 non sono emersi aspetti pregiudizievoli per le minori ricollegabili al comportamento del padre, tali da sconsigliare l'affido esclusivo al medesimo: il infatti ha manifestato di essere attento alle necessità della prole CP_1 favorendo una organizzazione familiare, con il coinvolgimento dei nonni paterni, che gli permette di conciliare l'attività lavorativa con il ruolo genitoriale in modo tale da realizzare le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie (v. relazione del 16.1.2025).
In tale contesto, non potendosi in questa sede imporre ai genitori percorsi di valutazione e sostegno alla genitorialità - avuto riguardo all'insegnamento della
Suprema Corte, Cass. civ. n. 18222/2019 - trattandosi di misure idonee a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della salute, ed auspicando peraltro una collaborazione tra i genitori, con l'ausilio dei Servizi sociali del
Comune (che si occupano della vicenda) e dei Servizi Consultoriali della AST (già attivati dal Tribunale per i Minorenni) al fine di favorire il superamento delle difficoltà emerse all'interno del nucleo familiare, si ritiene, di demandare ai Servizi il compito di monitorare la situazione, per le attività di vigilanza e di sostegno.
5.8) Sotto altro profilo si osserva che va tenuto distinto il profilo dell'affidamento delle minori dal necessario rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive tenuto presente che, come emerso dagli accertamenti svolti dai Servizi, nel caso di specie è importante che “i due genitori frequentino entrambi le bambine
pagina 23 di 30 poiché ognuno di essi, per le proprie caratteristiche costituisce elemento essenziale nella vita delle stesse” (relazione dell'11.12.2024): in tale prospettiva appare necessario garantire la possibilità di frequentazione della madre disponendo che la stessa possa incontrare in forma protetta le figlie (come stabilito dal giudice minorile) almeno un pomeriggio a settimana, con possibilità di incremento in base alla evoluzione della situazione, secondo le modalità ed i tempi predisposti dai Servizi Sociali che potranno avvalersi eventualmente di operatori specializzati.
5.9) Le ulteriori istanze avanzate dall'appellante in ordine all'affidamento, al collocamento delle minori e ai tempi di permanenza presso i genitori vanno, in questa sede, respinte in considerazione di quanto sopra esposto: né possono essere - allo stato - adottati ulteriori provvedimenti che implicano, in base alle richieste della stessa appellante, progressi evolutivi dei percorsi di sostegno eventualmente intrapresi.
6.) Per le considerazioni svolte gli elementi desumibili dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali evidenziano che la situazione di fatto è mutata dall'epoca della separazione e giustificano quindi, in riforma della sentenza impugnata, la modifica delle condizioni della separazione, nei termini sopra indicati, in ordine all'affidamento, al collocamento delle minori ed alla regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie presso i genitori.
Dal contenuto delle relazioni si evince che il padre ed i nonni materni si occupano adeguatamente delle minori e, pertanto, non sussistono i presupposti per procedere all'espletamento di una CTU né per disporre l'audizione della minore . ER
A tale riguardo si osserva che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema di ascolto del minore infradodicenne nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che
l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo
(in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento
pagina 24 di 30 del minore” (Cass. 10250/24 e Cass. n. 24626/23; Cass. n. 1474/21; Cass n.
9691/22, indicate in motivazione).
Nel caso specie la minore (di anni 10) ha avuto sempre un rapporto ER sereno con il padre e con i nonni paterni, che frequenta abitualmente (v. relazione del 25.11.2024), risulta sin dai primi accertamenti “affezionata alla nonna e a suo agio a casa del papà e dei nonni” (v. relazione dell'11.12.2024), ha un buon andamento scolastico e si mostra una bambina socievole e rispettosa dei compagni e degli adulti (v. relazione della scuola del 14.1.2025): in tale contesto si ritiene che l'audizione di sia, allo stato, non necessaria ed ER anzi contraria al suo interesse a non essere ulteriormente esposta ad un invitabile pregiudizio derivante dal coinvolgimento nella controversia tra i genitori.
7.1) Passando ad esaminare le questioni economiche si osserva in primo luogo che non può essere accolta la richiesta dell'appellante volta ad ottenere un assegno di mantenimento delle minori (basata sul fatto che le figlie sono collocate presso la madre) tenuto presente che, allo stato, in seguito alla modifica delle condizioni della separazione, come sopra disposta, il padre affidatario, in via esclusiva, e collocatario delle figlie si occupa delle loro quotidiane esigenze.
7.2) In secondo luogo si ritiene che non siano fondate le doglianze dell'appellante volte ad evidenziare sia il miglioramento delle condizioni economiche del - in seguito al fatto che il medesimo non deve più CP_1 sostenere, per la figlia , le spese per il logopedista – sia la conseguente ER perdita del diritto all'assegno unico.
Invero in sede di separazione i coniugi avevano pattuito, sul punto, quanto segue: “11. Le spese relative alla logopedista e/o qualsiasi altra professionista necessaria alla crescita di e quelle relative ad altra professionista per le ER necessità scolastiche di , attualmente pari a circa €. 430/450 mensili, ER saranno interamente sostenute dal padre che rimarrà beneficiario dell'assegno unico attualmente pari ad €. 370,00, in via esclusiva. 12. Sin d'ora si dichiara che, nel momento in cui le minori non usufruiranno più di alcun professionista,
pagina 25 di 30 come individuato al punto precedente, l'assegno unico verrà riscosso da ciascun genitore al 50%”.
In considerazione di ciò il fatto che il non debba più sostenere la CP_1 spesa per la logopedista non rappresenta una circostanza decisiva per ripartire l'importo dell'assegno in pari misura, perché i coniugi avevano stabilito di procedere alla suddivisione quando entrambe le minori non avrebbero più avuto bisogno di alcun professionista, mentre - nella specie - non risulta che sia venuta meno la esigenza di provvedere anche alle spese per le necessità scolastiche di
. ER
7.3) In ogni caso, anche a prescindere da tale aspetto, si osserva che il collocamento delle minori presso il padre giustifica la erogazione dell'assegno unico a favore del atteso che un eventuale risparmio deve essere CP_1 comunque destinato a far fronte ai maggiori esborsi che egli attualmente deve inevitabilmente sostenere per far fronte alle necessità delle figlie conviventi.
7.4) Per le medesime ragioni si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda della appellante diretta ad ottenere la indennità di frequenza a favore della figlia Persona_3
7.5) Parimenti infondata è la richiesta della volta ad ottenere l'uso Pt_1 esclusivo dell'autovettura Citroen (collegato alle necessità delle bambine) ed il differimento del passaggio di proprietà ad un successivo momento in cui le condizioni economiche della stessa lo renderanno possibile: invero, a prescindere da ogni altra considerazione, non sono ravvisabili concrete ragioni che possano giustificare la modifica richiesta tenuto conto del fatto che in sede di separazione i coniugi non hanno pattuito alcuna data per il trasferimento dell'autovettura e che l'affidamento delle minori al padre ed il collocamento presso quest'ultimo inducono ad escludere la necessità dell'uso esclusivo del veicolo da parte della
Pt_1
8.) Valutate le complessive situazioni economiche delle parti, si ritiene, invece, che le modifiche intervenute dall'epoca della separazione siano tali da giustificare un contributo economico a carico del a titolo di mantenimento della CP_1
e una diversa ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per le Pt_1
pagina 26 di 30 figlie, che, in sede di separazione, sono state suddivise nella misura del 60%, a carico del padre, e del 40%, a carico della madre.
Invero dal contenuto delle condizioni della separazione (intervenuta nel 2023) risulta che i coniugi avevano dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di percepire un reddito mensile di €. 1.442,00, il (dipendente presso la CP_1
Scavolini s.p.a.), e di €. 1.100,00 mensili, la (“Tuttofare” presso “Isola Pt_1 dei Sapori – Baia Flaminia di Pesaro).
Nel corso del procedimento è emerso che il ha continuato a svolgere CP_1
l'attività lavorativa in modo stabile (la circostanza è pacifica); dalle dichiarazioni dei redditi allegate dal medesimo alla comparsa di costituzione nel presente giudizio (mod. 730/2022; mod 730/2023) si desume che egli ha percepito un reddito mensile di circa €.2.000,00, calcolato, sulla base di dodici mensilità, tenendo in considerazione quello annuo risultante dalla citata documentazione, ottenuto sottraendo dal reddito complessivo l'imposta netta;
inoltre, dagli estratti conto prodotti dall'appellato, relativi ai primi due trimestri del 2024, risulta che egli ha percepito una retribuzione mensile, pari in media, a circa €. 1.700,00, oltre ad altri versamenti - “di contanti e assimilati” eseguiti presso “nostra Servizi
Milano” – e agli importi erogati per la prole (assegno unico).
La non svolge più l'attività sopra indicata, perché il contratto non è Pt_1 stato rinnovato (anche tale circostanza è pacifica tra le parti), e ha svolto occasionalmente alcune prestazioni lavorative per far fronte alle esigenze proprie e delle figlie (come ammesso dalla stessa appellante).
Se - da un lato - è vero che la ha capacità lavorativa e quindi di Pt_1 guadagno (come si desume dalle attività in precedenza svolte), è pur vero – dall'altro – che la mancata rinnovazione del contratto ha inevitabilmente comportato un peggioramento della complessiva situazione economica tenuto conto anche del fatto che le condizioni di instabilità ed il periodo di difficoltà che la medesima sta attraversando (di cui si è detto in precedenza) – che hanno comportato accertamenti presso il reparto di psichiatria - hanno verosimilmente influito negativamente anche sulla ricerca di una nuova occupazione.
pagina 27 di 30 In tale contesto, valutate la sopravvenuta situazione della e la Pt_1 capacità lavorativa della medesima nonché la condizione economica del CP_1 che ha una stabile fonte di reddito, ma sostiene un canone di locazione dell'immobile in cui vive, si occupa in misura prevalente delle necessità delle figlie, provvedendo integralmente al loro mantenimento, e contribuisce alle necessità abitative della lasciandole a disposizione l'immobile di cui egli Pt_1
è proprietario, già adibito a casa familiare (che non ha costituito oggetto di alcuna domanda da parte del medesimo), si ritiene di determinare l'entità del contributo dovuto dal in €. 150,00 mensili a favore della (a CP_1 Pt_1 decorrere dalla data della presente sentenza, tenuto conto delle sopravvenute modifiche, intervenute nel corso del procedimento, che hanno aggravato la situazione della e di porre a carico del medesimo l'80% delle spese Pt_1 straordinarie: in tali limiti, in parziale accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza impugnata, modificando le condizioni della separazione.
Né al fine di stabilire un maggiore importo ed una superiore percentuale delle spese straordinarie appare decisivo il fatto che il riceve un sostegno CP_1 economico da parte dei genitori atteso che, ai fini dell'assegno di separazione in favore del coniuge, non possono rilevare le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato.
Invero, come chiarito dai giudici di legittimità, il diritto al mantenimento è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori;
inoltre, i genitori, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicché eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato (Cass. civ. n. 17806/2023 ed altre citate in motivazione).
9.) L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di ricostruire la complessiva situazione economica delle parti consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria avanzata in quanto ininfluente.
pagina 28 di 30 10.1) Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064): è pertanto assorbito l'esame del motivo di gravame articolato dall'appellante avente ad oggetto la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite.
10.2) Considerato l'esito complessivo del giudizio, la complessità della vicenda, il mutamento della situazione di fatto intervenuto nel corso del procedimento e la parziale e reciproca soccombenza delle parti, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio: tale conclusione assorbe l'esame della domanda avanzata dall'appellato ex art. 473 bis. 18 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 547/2024 e Parte_1 sulle domande proposte dalle parti, anche a seguito della riunione al presente procedimento di quello n. 158/2025 instaurato innanzi al Tribunale per i
Minorenni delle Marche, respinta ogni contraria e diversa istanza, in parziale accoglimento dell'appello e delle domande proposte, riforma la sentenza impugnata, e, modificando parzialmente le condizioni della separazione dei coniugi e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affido esclusivo delle minori, ed , al padre ER ER [...]
, con collocamento delle stesse presso il padre;
CP_1
- dispone che la madre possa incontrare le figlie, in Parte_1 forma protetta, almeno un pomeriggio a settimana, con possibilità di incremento in base alla evoluzione della situazione, secondo le modalità ed i tempi predisposti dai Servizi Sociali del Comune di Pesaro che potranno avvalersi eventualmente di operatori specializzati;
pagina 29 di 30 - dispone che i competenti Servizi del Comune di Pesaro e della AST di Pesaro prendano in carico il nucleo familiare per le attività di monitoraggio, vigilanza e sostegno di loro competenza, relazionando al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pesaro, ogni quattro mesi;
- pone a carico del un assegno di mantenimento a favore della moglie CP_1
di €. 150,00 mensili a decorrere dalla data della Parte_1 presente sentenza, rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno
5 di ogni mese;
- dispone che le spese straordinarie da sostenere per le figlie minori siano ripartite, nella misura dell'80%, a carico del e del 20%, a carico della CP_1
Pt_1
Per il resto respinge la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta nei confronti della e le altre richieste avanzate dalla appellante Pt_1
e dall'appellato.
Dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dispone che la presente sentenza sia comunicata ai Servizi Sociali del Comune di Pesaro e alla AST di Pesaro.
Così deciso in Ancona, il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.681/24 R.G.
promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Blasi
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Ede Orsatti.
APPELLATO
nei confronti di
AVV. in proprio in qualità di Curatore Speciale nominato CP_2 nell'interesse delle minori pagina 1 di 30 e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.547/2024 pubblicata il 28 giugno 2024
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Si modifica la domanda in ragione delle relazioni dei servizi e degli ultimi eventi. E così conclude: 'Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello intestata, in composizione collegiale, contrariis rejectis, ai sensi dell'art. 473bis.30 c.p.c., in riforma della sentenza impugnata Voglia A) 1.- Verificate le condizioni economiche precarie e peggiorative della sig.ra condannare il sig. Pt_1
a contribuire al mantenimento della moglie con eu 250,00 Controparte_1 mensili entro il 15 di ogni mese rivalutabili, dalla data della domanda o altra somma ritenuta congrua (sempre dalla data della domanda); 2.- Verificate le condizioni economiche della madre peggiorative e più agiate paterne e migliorative rispetto alla separazione, condannare il sig. a Controparte_1 contribuire al mantenimento delle minori e in eu 250,00 (125,00 ER ER cadauna) o altra somma ritenuta congrua entro il 15 di ogni mese rivalutabili dalla data della domanda;
B) 3.- Considerate le condizioni economiche disagiate materne e il contributo economico consistente dei genitori dopo la separazione e il fatto che dopo la separazione, il padre ha sempre sostenuto le spese straordinarie
a favore delle figlie per intero, condannare il sig. a Controparte_1 corrisponderle nella misura del 100%: spese individuate e da intendersi secondo le indicazioni del protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale di Pesaro e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro stilato il 12.11.2018 (10.07.2024);
In subordine, in caso di non accoglimento del punto B) n.3: 4) Stabilire che il sig. corrisponda, nella misura dell'80% le spese straordinarie e favore delle CP_1 figlie e la sig.ra nella misura del 20%, nel momento in cui la medesima Pt_1
pagina 2 di 30 lavora con contratto a tempo determinato o indeterminato, eccetto le spese medico-specialistiche, le ripetizioni e il centro estivo da corrispondere nella misura del 100% a carico del padre come tuttora: spese individuate e da intendersi secondo le indicazioni del protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale di
Pesaro e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro stilato il 12.11.2018
(10.7.2024); C) Stabilire che, salvo diversi accordi, in concomitanza di ripristino delle condizioni di permanenza delle minori presso la madre, in caso di svolgimento di un lavoro serale stagionale estivo (come aiuto cuoca o donna tuttofare) da parte della sig.ra durante la settimana le bambine si Pt_1 tratterranno con il padre dall'uscita dal lavoro presso la dimora materna con impegno di coricarle ad ore 20,30/21,00 e la madre al termine della scuola e/o asilo le accompagnerà al mattino tutti i giorni al mare con risparmio di spese per costosi centri estivi;
1-Considerato il già attivato monitoraggio dei Servizi Sociali
e Consultoriali dei genitori delle minori, stabilire l'affido delle minori al servizio sociale di Pesaro e/o con formale presa in carico delle minori e momentanea collocazione presso i nonni paterni al fine di consentire al Servizio incaricato di attuare gli interventi opportuni per le bambine (con eventuale educativa domiciliare presso la madre e il padre nel contingente) e ripristinare la figura della sig.ra e la disciplina dei tempi di permanenza delle minori con e presso Pt_1 la madre con un calendario sempre più ampio in quanto la bigenitorialità è un diritto.
2- graduare il pernotto delle bambine infrasettimanale presso la madre e il padre trattenendole presso i nonni paterni, in base all'andamento del percorso evolutivo di sostegno genitoriale per entrambi i genitori (punto F) e di percorso psicologico per l'appellante di cui si chiede la presa in carico (punto I), per poi modificare la collocazione ripristinandola presso la madre;
C1) nel fine settimana alternati, considerata la collocazione attuale delle minori presso i nonni e il fatto che il padre esce alla sera stabilire che, salvo diversi accordi, le bambine continuino a permanere momentaneamente per il pernotto a casa dei nonni nel fine settimana di spettanza paterna dal sabato alla domenica ad ore 20,00 compresa la cena, salvo diversi accordi in caso di esigenze della signora Pt_1 in occasione di lavoro stagionale estivo nel fine settimana di appartenenza, da
pagina 3 di 30 verificare fermo il resto per quanto riguarda le festività ad anni alterni con ciascun genitore, previo accordo tra i genitori;
Si rimette a Giustizia sulla reintroduzione della disciplina del pernotto presso la madre nel week end di appartenenza in base ai percorsi, considerato che tutti i fine settimana del sabato pomeriggio e della domenica stava vedendo le minori escluso il pernotto considerare di reintrodurre il pernotto delle figlie con la madre con gradualità, come nel periodo infrasettimanale (Ca 2.-); C1a) monitorare, considerato i disagi manifestati dalle figlie dopo la separazione e la continua inosservanza dei patti separatizi anche per esigenze proprie paterne e insofferenza e/o difficoltà nella gestione, il padre con il percorso di sostegno genitoriale;
Si rimette a Giustizia la disciplina degli orari di permanenza delle minori infrasettimanali con entrambi i genitori, considerando i tempi di permanenza delle bambine tre pomeriggi infrasettimanali con la madre, in base ai progressi evolutivi dei percorsi di sostegno genitoriale e consultoriale richiesti cosiccome sul pernotto durante la settimana presso la madre ad oggi ancora non reintrodotto di cui si chiede la reintroduzione al termine del percorso;
C2) Per quanto riguarda le ferie estive, considerato e verificato che RI chiede della madre e le chiamate sono soffocate dai nonni o dal padre (vacanze del
Natale 2024 a seguito della nuova situazione) e non è in grado di allontanarsi dalla mamma e dalla casa materna per tanti giorni e ciò crea disagio della figlia e della madre e anche della sorella, stabilire che possa trascorrere con il ER padre gg. 10 anche non consecutivi da comunicarsi almeno un mese in anticipo, salvo diverso espresso accordo e stabilire che comincerà a viaggiare al ER compimento di almeno anni 7 in base ai progressi e dichiarata autonomia verificate tramite pareri di esperti;
D) Stabilire che l'assegno unico a favore delle minori venga percepito nella misura del 50% cadauno;
E) Stabilire che
l'autovettura Citroen targata FD403NS di proprietà di venga Controparte_1 utilizzata in via esclusiva dalla sig.ra per il trasporto delle bambine e per Pt_1 ogni necessità (fare la spesa, svago, sport delle bambine ecc.) rinviando il passaggio di proprietà sul quale si erano già accordati in sede separatizia, nel momento in cui le condizioni economiche della medesima lo rendano possibile;
F)
Disporre, tramite il distretto consultoriale, l'attivazione di un percorso di sostegno
pagina 4 di 30 alla genitorialità per il sig. eventualmente anche con Controparte_1 educatore domiciliare tramite i Servizi sociali e consultoriali del Comune di Pesaro
e disporre, tramite il distretto consultoriale, l'attivazione di un sostegno alla genitorialità per la signora eventualmente con educatore domiciliare Pt_1 tramite i Servizi sociali e consultoriali del Comune di Pesaro con relazione trimestrale fino al termine del percorso;
G) disporre che l'indennità di frequenza a favore della minore convivente con la madre percepita dal padre da marzo ER
2024 venga percepita in ragione della metà cadauno o la versino in un libretto nominativo dove attingere per le necessità di che, di tempo in tempo, si ER palesino;
H) Disporre, se d'uopo, tramite i servizi sociali e consultoriali di Pesaro un percorso psicologico per la figlia maggiore considerate le manifestazioni ER di disagio espresse dalla minore presso l'abitazione paterna. I) disporre
l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico per la appellante tramite il servizio consultoriale del Comune di Pesaro come già richiesto dalla medesima;
L)
Disporre che venga attivato tramite i Servizi Sociali un tirocinio lavorativo per la appellante al fine di reperire un'occupazione part-time stabile compatibile con gli orari delle bambine sia scolastici che per il trattamento sanitario in atto della figlia minore , come indicato dai Servizi Sociali. Compensate le spese del primo e ER del secondo grado di giudizio. Inoltre si reiterano se d'uopo, le richieste in primo grado e le nuove in secondo grado. Al fine di far emergere la discrepanza reddituale attuale tra le parti INSISTE sull'ordine di esibizione degli estratti conto del sig. presso la sede di Voghera conto n. Parte_2 Controparte_3
00060398 anno 2022, 2023 fino ad oggi luglio 2024 per verificare i bonifici eseguiti dal padre e così pure dalla madre sig.ra sempre presso Parte_3 [...]
Sede di Voghera a favore del figlio dopo la separazione sul suo CP_3 conto aperto presso Inoltre, CHIEDE se d'uopo, di ascoltare la Controparte_3 maggiore sui palesati disagi (“Papà mi mette ansia”) dimostrando la ER bambina maturità e capacità di discernimento e/o di istituire CTU per una valutazione psicologica della minore al fine di verificare le problematiche ER relazionali emerse tra figlia maggiore e genitore nonché i comportamenti tenuti dal genitore nei confronti di , considerata la continuità dei fatti rappresentati ER
pagina 5 di 30 che non possono intendersi occasionali al fine di valutare l'affido esclusivo alla madre, rimessa pertanto, alla decisione della Corte di Appello di Ancona Reitera la richiesta di ammissione dei capitoli di prova per testi sui fatti indicati in narrativa in primo grado. E pertanto, CHIEDE prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1.-
v.c. i nonni paterni aiutano costantemente con contributi economici dopo la separazione di luglio 2023, il sig. corrispondendo le spese per Controparte_1 vacanze in montagna e al mare delle bambine, il centro estivo frequentato dalle medesime nonché i genitori contribuiscono a pagare le rette scolastiche e l'asilo nido con risparmio di spesa da parte del sig. ? 2.- v.c. era presente CP_1 durante l'anno 2023 e 2024 alle comunicazioni e/o telefonate della sig.ra
[...]
con la sig.ra dove la signora affermava di aver prenotato il Parte_3 Pt_1 controllo annuale per le visite mediche specialistiche delle figlie (oculistico, dentistico e otoiatrico) e che la medesima Sig.ra avrebbe corrisposto la Pt_3 relativa spesa agli specialisti? 3.- v.c. i genitori del sig hanno corrisposto CP_1 nel 2023 le spese di bollo e assicurazione dell'auto del figlio e della Citroen che è sempre di proprietà del sig. utilizzata dalla sig.ra per Controparte_1 Pt_1 il trasporto delle bambine? 4.- v.c. gli aiuti economici dei genitori dopo la separazione avvengono anche per le utenze che deve sostenere per l'utilizzo di gas luce e acqua della nuova abitazione e contribuiscono anche per le spese del canone di locazione? 5.- v.c. ha conosciuto la sig.ra in occasione del Pt_1 ricovero della stessa in Ospedale per stress psico-fisico il 27.7.23? 6.- v.c. lei ha un reddito basso di euro 1000,00 circa ed effettuava regalie per le prestazioni presso la sua casa di pulizie per qualche ora cercando di farle acquisire un piccolo risparmio perché sapeva che la terminava a gennaio 2024 ed era priva di CP_4 lavoro? 7.- v.c. quindi che esclude in maniera assoluta una qualche corresponsione stipendiale di euro 640,00 anche perché i tempi e l'attività è stata soltanto il sabato e la domenica del mese di dicembre 2023 e gennaio 2024 e il giorno 29 agosto, il 30 agosto il 7 settembre e il 2 novembre 2023 come da foto che si rammostra al teste? 8.- v.c. conferma il suo certificato specialistico
30.5.24? 9.- v.c. conferma il vocale da lei inviato alla sig.ra riguardo ai Pt_1 fatti accaduti quando la sig.ra lavorava in piadineria all'Isola dei Sapori insieme a
pagina 6 di 30 lei ? 10.- v.c. dopo la separazione gli orari di permanenza paterni infrasettimanali
e del week end non sono rispettati? 11.- v.c. a volte, dal 2024 manifesta ER di voler rientrare dalla madre e la madre a volte è andata a prenderla a casa del padre prima dell'orario della riconsegna? 12.- v.c. i genitori si sono, comunque, spesso accordati dopo la separazione e il papà riconduce le minori prima dell'orario stabilito nei patti separatizi ossia 19,30/20,00 anche perché ad ore
21,00 le bambine vanno a dormire? Testi sui capitoli da 1 a 4: da Testimone_1
Pesaro; in da Pesaro;
da Pesaro; Sui capitoli 2, Tes_2 Tes_1 Testimone_3
3,4: da Voghera;
da Voghera;
Sui capitoli da 5 a 7: Parte_2 Parte_3
da Pesaro. Sul cap. 8: Dr. da Pesaro;
Sul Testimone_4 Testimone_5 cap. 9: da Pesaro e da Pesaro;
Sui Testimone_6 Testimone_7 capitoli da 10 a 12: da Pesaro. Testimone_7
Della parte appellata:
“
1.Disporre – Proc. sub-1 – l'affidamento esclusivo e collocazione delle minori presso il padre, previa decadenza della responsabilità genitoriale della madre nei confronti delle figlie ed .
2.Dichiarare inammissibile, e/o nullo, ER ER
l'avverso gravame in accoglimento delle eccezioni formulate in narrativa, da aversi qui per trascritte, con ogni conseguenza di legge.
3.In subordine e nel merito rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in narrativa, da aversi qui per richiamati e trascritti;
per l'effetto, confermare, compatibilmente con le statuizioni di cui al punto 1) Proc. Sub-1, la sentenza gravata (assegno unico in capo al Sig. spese straordinarie a carico di CP_1 entrambi i genitori) con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
4.Rigettare ogni richiesta istruttoria come ex adverso formulata perché inammissibile e tardiva, dichiarare inammissibile ogni nuova produzione come allegata in appello perché tardiva e comunque inconferente.
5.Considerato il comportamento processuale dell'appellante in violazione degli artt. 121 c.p.c., e
473 bis n. 18 c.p.c., disporne la condanna ex artt. 92 e 96 c.p.c.. Con vittoria di spese ed onorari anche del secondo grado di giudizi”;
Del Curatore Speciale:
pagina 7 di 30 “….. confermare i provvedimenti resi dal Tribunale per i Minorenni (….) e, per
l'effetto e allo stato, rigettare il gravame proposto, salvo ogni diverso provvedimento che la Corte riterrà di adottare nell'interesse delle minori. Questa
Curatela riserva istanze di modifica all'esito degli interventi disposti anche a salvaguardia della bigenitorialità per le minori. Con richiesta di liquidazione del gratuito patrocinio, come da separata istanza. Con alta osservanza”
Della Procura Generale:
“Visti gli atti del fascicolo …. e il reclamo avverso il decreto reso dal Tribunale di
Pesaro che ha rigettato le istanze di modifica delle condizioni di separazione ,già omologate, avanzate dall'attuale parte reclamante;
considerato che
il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in ordine alle determinazione assunte, appare immune dalle censure avanzate, legittimamente adottato in aderenza alle emergenze processuali e alla normativa vigente in materia;
chiede il rigetto del reclamo”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha respinto il ricorso proposto da , diretto ad ottenere la modifica Parte_1 delle condizioni di separazione relative al mantenimento della stessa e delle due figlie minori - nata il [...] - ed - nata l'[...] - (affidate ER ER in modo condiviso ai genitori con abitazione e residenza prevalente presso la madre in base alle condizioni concordate dalle parti, omologate con decreto del
Tribunale del 18.10.2023), la rimodulazione delle spese straordinarie e la rideterminazione dei tempi di frequentazione tra le figlie e i genitori.
In particolare il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevanti, in mancanza di circostanze sopravvenute, i fatti preesistenti allegati dalla ricorrente, al fine di sostenere il presunto mutamento delle condizioni economiche dei coniugi, e insussistenti i presupposti per la modifica dei tempi di frequentazione.
II) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la chiedendo, ai Pt_1 sensi dell'art. 473 bis.30 c.p.c., in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del al versamento di un assegno di mantenimento di €. 120,00 mensili in CP_1
pagina 8 di 30 favore della moglie e di €. 250,00 mensili in favore delle due figlie minori
(€.125,00 ciascuna), in considerazione della sopraggiunta difficoltà economica, nonché la modifica delle statuizioni in tema di spese straordinarie (da porre a carico del nella misura del 100% o, in via subordinata, dell'80%), CP_1 assegno unico e permanenza delle minori presso il padre;
ha chiesto inoltre l'affido esclusivo delle minori;
tali domande sono state poi modificate con le note del 24 febbraio 2025 con cui l'appellante ha precisato le conclusioni sopra trascritte.
III) Si è costituito in giudizio che ha eccepito la Controparte_1 inammissibilità del gravame e, nel merito, ha contestato l'appello chiedendone la reiezione e domandando la conferma dell'impugnata sentenza.
IV) Con ordinanza del 20 novembre 2024, il Collegio letta l'istanza di parte appellante diretta ad essere autorizzata a depositare due chiavette usb, ha disposto la acquisizione di tali chiavette autorizzando il deposito in cancelleria (poi effettuato il 3.12.2024) ed ha rinviato all'udienza del 25 gennaio 2025, per deposito di note conclusive e per la decisione della causa.
V) Nel frattempo, in data 27 novembre 2024, il ha depositato ricorso CP_1 ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. – a seguito del quale si apriva il sub-procedimento
681-1/2024 - allegando dubbi sulla capacità genitoriale della e Pt_1 chiedendo l'adozione di ogni più opportuno provvedimento a tutela delle minori, nonché la verifica delle capacità genitoriali della madre, con previsione di immediato intervento dei servizi sociali e decadenza della responsabilità genitoriale della Pt_1
A sostegno di quanto dedotto il ricorrente ha dato atto dell'intervento dei servizi sociali – attivati in forza di comportamenti della appellante segnalati dal ricorrente stesso, dalle insegnanti della scuola di una delle minori e dai vicini di casa della - con coinvolgimento anche dei nonni paterni;
ha allegato Pt_1 inoltre che, in seguito a tale intervento, è stato sottoscritto un “accordo di responsabilità condivise” con cui, per consentire alla madre di concentrarsi su di sé e seguire i percorsi indicati dal servizio sociale di Pesaro, le bambine sono state collocate temporaneamente presso il padre, coadiuvato dai suoi genitori.
pagina 9 di 30 Ha chiesto quindi “nelle more e nell'urgenza, ratificare il rapporto/accordo del servizio sociale allegato n.3); dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre o, in subordine, quantomeno disporre provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità genitoriale della madre nei confronti delle figlie ed;
disporre l'affidamento esclusivo delle minori ed ER ER ER
al padre . ER Controparte_1
VI) Con provvedimento del 28 novembre 2024, il Collegio ritenuto necessario, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti nell'interesse delle minori, instaurare il contraddittorio in ordine alle richieste articolate con il ricorso dal ed acquisire informazioni presso i Servizi Sociali del Comune di Pesaro, CP_1 ha disposto che detti Servizi Sociali riferissero in merito alla situazione delle minori, ai rapporti delle stesse con i genitori e con i nonni ed alle ulteriori informazioni acquisite presso gli istituti scolastici frequentati dalle bambine, evidenziando ogni elemento utile al fine di pronunciare gli eventuali provvedimenti in ordine al collocamento delle minori e ai tempi di permanenza delle stesse presso i genitori.
VII) La Procura Generale ha chiesto la reiezione della impugnazione proposta dalla ed ha espresso parere contrario a quanto richiesto dal Pt_1 CP_1
VIII) Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, il Collegio, con provvedimento del 18-24 dicembre 2024 - inquadrato il ricorso presentato dal nella CP_1 fattispecie di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. - “… considerato che, con l'ausilio degli operatori del Servizio Sociale del Comune di Pesaro, le parti hanno sottoscritto un
'accordo di responsabilità condivisa' in base al quale le minori sono state collocate presso il padre dalla fine del mese di novembre 2024” e ritenuto che “le esigenze
e gli interessi delle due minori siano adeguatamente tutelate mediante il coinvolgimento dei Servizi che, come si evince dalla relazione trasmessa,
'appurata la sussistenza di un momento di fragilità della figura materna e quindi di difficoltà per tutto il nucleo familiare', ha posto in essere gli interventi finalizzati al raggiungimento di un accordo in ordine alla temporanea permanenza delle minori presso il padre, con la possibilità per la mamma di frequentare le figlie secondo le intese dei genitori, evitando che la stessa trascorra troppo tempo da
pagina 10 di 30 sola con le minori, in particolare la notte, accordo poi effettivamente sottoscritto dalle parti”, ha rigettato il ricorso depositato dal ritenendo la CP_1 insussistenza dei presupposti per pronunciare i provvedimenti richiesti dal medesimo, implicanti la sostanziale modifica delle condizioni della separazione sulla base di questioni da valutare insieme al merito.
IX) In data 20 gennaio 2025 i Servizi Sociali hanno depositato una relazione aggiornata in ordine alle condizioni delle minori, all'andamento degli incontri con la madre, ai rapporti delle stesse con entrambi i genitori, alla evoluzione dei percorsi intrapresi ed alla complessiva situazione del nucleo familiare, anche con riferimento alla relazione delle minori con i nonni paterni.
X) Viste detta relazione e le note depositate dalle parti, la Corte di Appello con provvedimento del 29 gennaio 2025, ha trattenuto la causa in decisione.
XI) In data 5.2.2025 è pervenuta una relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali riguardo alle condizioni della signora ed alla situazione delle figlie Pt_1 minori;
il Collegio, ritenuto di sottoporre alle parti il contenuto della relazione, ha assegnato alle parti ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. termine sino al 10 febbraio
2025, per il deposito di note in sostituzione di udienza.
XII) In seguito al ricorso del PMM il Tribunale per i Minorenni delle Marche, con decreto del 6 febbraio 2025, emesso ex art.473bis.15 c.p.c. inaudita altera parte, ha sospeso la dalla responsabilità genitoriale, ha incaricato l'AST, Pt_1 il Servizio Sociale e il DSM di Pesaro di predisporre un ciclo di incontri protetti madre-minori, di effettuare una valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, di prendere in carico la madre per la valutazione psichiatrica e di attivare percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
il Tribunale ha altresì nominato Curatore Speciale delle minori l'Avv. ed ha fissato per la conferma, modifica o revoca del provvedimento CP_2
l'udienza del 14 febbraio 2025.
All'esito di tale udienza, in cui sono comparsi il Curatore ed il il giudice CP_1 minorile ha confermato i provvedimenti già emessi, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello.
pagina 11 di 30 XIII) In data 7.2.2025 i Servizi hanno trasmesso a questo Ufficio una nota della
Questura di Pesaro e Urbino relativa ad un intervento eseguito il 30.1.2025 presso l'abitazione della Pt_1
XIV) Con ordinanza del 12-13 febbraio 2025, questa Corte ha nominato
Curatore Speciale delle minori l'Avv. ed ha assegnato alle parti, ai CP_2 sensi dell'art. 127 ter c.p.c, termine sino al 24 febbraio 2025 per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
XV) Con memoria del 21 febbraio 2025 si è costituita in proprio, l'Avv. CP_2
in qualità di Curatore Speciale, la quale ha ricostruito la vicenda
[...] processuale svoltasi innanzi al Tribunale per i Minorenni ed ha evidenziato che, in base a quanto riferito dai servizi, la situazione concreta si era recentemente aggravata in quanto la famiglia paterna aveva chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito al comportamento “disregolato” tenuto dalla in Pt_1 presenza delle figlie e, in data 17 febbraio 2025, la medesima si era presentata ai Servizi Sociali in stato “delirante” per cui, recatasi, su consiglio dell'assistente sociale, all'Ospedale di Fano, gli operatori sanitari avevano optato per il ricovero della stessa presso il reparto di psichiatria;
ha quindi chiesto di confermare i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni e di rigettare il gravame proposto.
XVI) Con ordinanza del 28 febbraio 2025 il Collegio - in seguito all'invio del fascicolo relativo al procedimento minorile, trasmesso in data 27.2.2025 - previa riunione al presente giudizio del procedimento introdotto innanzi al Tribunale per il Minorenni sopra citato, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) La con il primo motivo di gravame, ha censurato la decisione Pt_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di una situazione tale da giustificare la erogazione di un assegno di mantenimento in favore della stessa: osserva a tale riguardo che ella è non attualmente autonoma ed autosufficiente in quanto il precedente contratto a tempo determinato (fino al pagina 12 di 30 30.9.2023) non è stato rinnovato e poiché ella, seppure iscritta alle “liste di collocamento” dal 3.10.2023, ha potuto svolgere solo occasionalmente e per brevi periodi alcune attività che non le consentono di far fronte alle sue necessità quotidiane e a quelle delle due figlie minori;
lamenta inoltre il fatto che il Tribunale non ha effettuato la necessaria valutazione tra le situazione economiche delle parti né ha quindi considerato che il svolge CP_1 stabilmente attività lavorativa percependo una retribuzione di circa €. 1.900,00-
2.000,00 mensili;
si duole inoltre del fatto che il giudice di primo grado non ha valutato il risparmio di spesa di €. 240,00 mensili circa derivante dal fatto che la figlia (che presenta disturbi del linguaggio e psicomotricità) è stata presa in ER carico, tramite il Servizio Sanitario Nazionale, dal centro Santo Stefano di
Riabilitazione di Pesaro (in convenzione), situazione questa che ha comportato un miglioramento delle condizioni economiche rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
1.2) Con il secondo motivo la lamenta la omessa valutazione della Pt_1 notevole differenza reddituale tra le parti e del fatto che la previsione sulle spese per il logopedista e per l'educatore erano state poste a carico del in CP_1 funzione della disciplina dell'assegno unico a favore del solo padre, sicché, venuta meno la esigenza dell'esborso per il logopedista, la situazione economica del medesimo è migliorata e non è più giustificata la erogazione dell'intero assegno al coniuge che potrà percepirlo solo in misura pari alla metà: in latri termini la si duole della omessa pronuncia in ordine alla richiesta della stessa volta Pt_1 ad ottenere la metà dell'assegno unico (in conseguenza del sopravvenuto risparmio di spesa di cui si è detto), percepito interamente dal in base CP_1 alle condizioni di separazione.
Con il medesimo motivo si evidenzia inoltre che il Tribunale non ha tenuto in considerazione lo stato di salute della che è seguita da uno Pt_1 psicoterapeuta che ha attestato la condizione di pressoché anoressia della medesima a causa del calo ponderale per le vicende accadute, quali la perdita del lavoro e la noncuranza delle figlie da parte del padre dopo la separazione che pagina 13 di 30 procura ansia, insonnia e crisi di pianto, situazione che complessivamente incide anche sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
1.3.) Con il terzo motivo la'appellante evidenzia che la situazione di disagio manifestata dalle figlie minori, dopo gli incontri con il padre, e le noncuranze paterne giustificano l'affido esclusivo delle figlie alla madre e una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza presso il CP_1
1.4.1) La rileva inoltre la omessa pronuncia in ordine alle spese Pt_1 straordinarie: evidenzia a tale riguardo che il Tribunale non ha considerato che la disciplina stabilita in sede di separazione (in base alla quale il padre provvede al
60% delle spese e la madre alla quota residua) è insostenibile da parte della stessa per il venir meno della fonte di reddito.
1.4.2) Prospetta inoltre una questione nuova, in ordine alla indennità di frequenza a favore della figlia percepita dal padre (pari ad Persona_3
€.333,33) e invece dovuta alla madre che si occupa quotidianamente della figlia.
1.4.3) Evidenzia altresì che la famiglia di origine del è abbiente e che CP_1 quindi il dislivello economico venutosi a creare dopo la separazione rappresenta un elemento nuovo da valutare, poiché gli aiuti economici intervengono ora solo a favore del coniuge e non dell'intero nucleo familiare.
1.5) Censura, infine, la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 6.711,95 in base alla soccombenza, senza valutare la condizioni di indigenza in cui versa la chiede in subordine la eventuale Pt_1 la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
2) Con le ultime note scritte depositate il 24.2.2025, dato atto di aver firmato, spontaneamente, l'autorizzazione al ricovero presso il reparto di psichiatra dell' , ha modificato la domanda “in ragione delle relazioni dei Parte_4 servizi e degli ultimi eventi”, precisando le conclusioni trascritte in epigrafe.
3.1) Il costituendosi in giudizio, ha eccepito la nullità/inammissibilità CP_1 dell'atto introduttivo “qualificato dalla parte come reclamo ex art. 737 e 739
c.p.c. art. 473 bis.30 c.p.c” per violazione dell'art. 342 c.p.c., in mancanza del requisito di specificità dei motivi, e per violazione dell'art. 121 c.p.c., perché la estesa esposizione, caratterizzata da continue ed inutili ripetizioni, è tale da pagina 14 di 30 pregiudicare irrimediabilmente l'intellegibilità del gravame, non permettendo o rendendo oltremodo difficoltosa una adeguata difesa.
La eccezione in esame va disattesa.
Invero va premesso che l'atto introduttivo del presente giudizio, seppure qualificato come “reclamo”, consiste in un appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, ai sensi dell'art. 473 bis. 30 c.p.c., esplicitamente richiamato nell'atto stesso ed applicabile alla fattispecie in esame atteso che il procedimento di primo grado è iniziato con ricorso, diretto ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione, depositato il 28.3.2024, e quindi in data successiva a quella di entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia che ha introdotto, con decorrenza dal 28.2.2023, tra gli altri, l'art. 473 bis. 30 c.p.c., cit.
Ciò posto si osserva che l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato la decisione indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che lo stesso appellato ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato, sicché non sono ravvisabili i motivi di inammissibilità del gravame per le ragioni indicate dall'appellato.
3.2) Nel merito il ha contestato i motivi di appello articolati dalla CP_1 controparte chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
all'esito del giudizio ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e, sulla base della situazione che si è andata delineando nel corso del procedimento, ha ribadito la richiesta di affido esclusivo delle figlie e di collocamento delle stesse presso il padre, previa dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale della e, Pt_1 quanto al resto, ha domandato la conferma della sentenza impugnata.
4.1) Le diverse domande delle parti attengono – da un lato – ai provvedimenti di affidamento e di collocamento delle minori nonché alla individuazione dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e – dall'altro – le pagina 15 di 30 statuizioni economiche relative al mantenimento della e delle figlie;
il Pt_1
nel corso del presente giudizio di appello, ha anche chiesto la decadenza CP_1 dalla responsabilità genitoriale della , allo stato, sospesa in base al Pt_1 provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni delle Marche nel procedimento riunito al presente giudizio.
4.2) Le domande aventi ad oggetto la pronuncia di decadenza ed i provvedimenti concernenti i minori, seppure proposte e comunque modificate nel corso del presente procedimento, sono tutte ammissibili, tenuto conto che risulta rispettato il principio del contraddittorio, avendo le parti illustrato le rispettive domande e contestato quelle avversarie con le note depositate.
Invero nei giudizi che hanno ad oggetto le statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio rebus sic stantibus, possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali, ma senza che possa alterarsi unilateralmente l'applicazione del principio del contraddittorio (tra le altre, Cass.
Civ. n. 19020/2020).
Va poi rilevato che in base all'art. 473 bis.35 c.p.c., il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c. si applica limitatamente alle domande aventi diritti disponibili: ne consegue che, in relazione a tutto ciò che attiene allo status, capacità e diritti dei minori, non opera la preclusione di cui all'art. 345 cit., trattandosi di situazioni giuridiche che rientrano nel campo dei diritti indisponibili.
Giova inoltre ricordare che, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (tra le altre, Cass. civ. 16520/2023).
5.1) Ciò posto si ritiene di esaminare in primo luogo le questioni concernenti la decadenza, l'affidamento, il collocamento delle figlie minori e i tempi di pagina 16 di 30 permanenza delle stesse presso i genitori atteso che la decisione relativa a tali aspetti influisce su quella concernente le problematiche di natura economica.
5.2) A tale riguardo va evidenziato che, nel corso del presente procedimento, sono emerse nuove circostanze che, complessivamente valutate, evidenziano una situazione tale da giustificare la modifica delle condizioni della separazione che prevedono l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori ed il collocamento delle stesse presso la madre.
5.3) Va premesso, sul punto, che, come affermato dalla Suprema Corte, in materia di affidamento dei figli minori, <il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore …. In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (…) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (…), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (…), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore”>> (Cass. civ. n. 21425/2022 ed altre citate in motivazione).
5.4) Nel caso di specie i Servizi Sociali del Comune di Pesaro - in seguito alle segnalazioni ricevute sia da alcuni condomini, vicini di casa, che avevano riferito in merito ad alcuni comportamenti inadeguati della stante anche la Pt_1 presenza di due minori presso l'abitazione della stessa ( “balla nel terrazzo di
pagina 17 di 30 casa, con cuffie luminose, cantando ad alta voce con abiti non adatti alle temperature del periodo, in diverse fasce orarie dall'alba a tarda sera senza distinzione”, “ è stata sentita urlare per le scale chiamando la madre che … non si trova in Italia” “risulta confusa e distaccata”) sia dal Dirigente dell'Istituto scolastico frequentato dalla minore che (sulla base delle preoccupazioni ER espresse dai docenti in merito alle informazioni dagli stessi ricevute dal rappresentante di classe e, singolarmente, da altri genitori) aveva riferito in merito “allo stato confusionale” e ad altri episodi di disturbo e potenzialmente pericolosi – hanno svolto i colloqui con i genitori e con i nonni paterni e, essendo emersa una situazione di fragilità della figura materna e quindi di difficoltà per tutto il nucleo familiare, hanno posto in essere gli interventi finalizzati al raggiungimento di un accordo, che è stato sottoscritto dalle parti, in ordine alla temporanea permanenza delle minori presso il padre, coadiuvato dai nonni, con la possibilità per la mamma di frequentare le figlie evitando che la stessa trascorra troppo tempo da sola con le figlie, in particolare la notte (v. relazione del 25.11.2024).
I predetti Servizi hanno evidenziato che la ha subito preso contatti Pt_5 con il Dipartimento Dipendenze Patologiche al fine di intraprendere un percorso valutativo con l'intento di dimostrare che non fa uso di alcool né di sostanze (ciò perché dai contenuti delle segnalazioni poteva presumersi che alcuni atteggiamenti potessero collegarsi all'effetto di sostanze), dimostrando così un alto livello di collaborazione;
in tale contesto hanno ritenuto utile “continuare ad investire il padre di un ruolo primario in termini di collocamento temporaneo delle minori finché la mamma non abbia accertato la propria condizione CP_1 sanitaria emersa come fortemente meritevole di attenzione nelle ultime settimane, ed eventualmente intrapreso percorsi utili a riguardo”; hanno evidenziato che entrambi i genitori costituiscono elemento essenziale nella vita delle bambine e quindi di fondamentale importanza il fatto che entrambi frequentino le figlie, ritenendo inoltre tutelante per le minori che entrambi i genitori intraprendano un percorso di valutazione e sostegno alla genitorialità
(relazione 11.12.2024).
pagina 18 di 30 Il Servizio Sociale ha continuato a verificare la evoluzione della situazione anche mediante visite domiciliari presso la residenza del padre e dei nonni paterni delle minori: in tali occasioni è stato constatato che le abitazioni sono ordinate ed attrezzate per accogliere le bambine;
con il passare è stato verificato un miglioramento delle relazioni con il papà ed i nonni paterni, apparse più solide e caratterizzate da manifestazioni di affetto;
essi inoltre si dimostrano attenti alle scelte dei percorsi scolastici e collaborano attivamente ed in modo proficuo nella organizzazione delle attività, anche extrascolastiche, delle minori (v. relazione del 16.1.2025)
Successivamente il Servizio ha riscontrato “una mancanza di collaborazione da parte della mamma delle minori probabilmente determinato dall'aggravarsi del periodo di difficoltà che la stessa sta indubbiamente attraversando”: in occasione di una visita domiciliare (non concordata, perché la risultava Pt_1 irreperibile telefonicamente), l'appellante ha comunicato “di aver rotto volontariamente il cellulare perché glielo aveva regalato il marito e 'mi sentivo controllata'” ed ha riferito “di non avere tempo e volontà di recarsi ai colloqui ….
Perché deve scrivere delle memorie e di aver ritirato la delega ai nonni per poter riprendere le nipoti da scuola poiché 'le figlie non sono le loro e il papà se la deve cavare da solo per accorgersi che ha bisogni di me'”; nella stessa occasione il
Servizio ha verificato che “l'abitazione è apparsa in disordine, con giochi, una biciletta, zaini e vestiario delle figlie in giro per casa” e che “la sig.ra è Pt_1 risultata estremamente concentrata sulla relazione sentimentale con il sig.
e poco sulle necessità delle figlie, pur continuando a dichiarare nostalgia CP_1 per la loro lontananza e desiderio di riaverle con sé. Inoltre si è dichiarata arrabbiata con i nonni paterni che considera intrusivi. Spesso non risponde in maniera coerente alle domande volgendo lo sguardo in altra direzione e non all'interlocutore” (relazione del 5.2.2025).
Il Servizio ha altresì evidenziato che i vicini di casa della preoccupati Pt_1
a causa dei ripetuti comportamenti “anomali” della medesima, in data 30.1.2025 hanno chiamato le Forze dell'Ordine, intervenute come da nota della Questura di
Pesaro (poi depositata il 5.2.2025), ed hanno rilevato che la come da Pt_1
pagina 19 di 30 indicazione del Servizio, ha intrapreso e concluso un percorso di valutazione presso il DDP di Pesaro dal quale non sono emerse tendenze ad abusare di alcol né di altre sostanze, come da certificazione allegata (v. relazione del 5.2.2025 cit.); durante la visita domiciliare suddetta la ha riferito di essere stata Pt_1 condotta al Pronto Soccorso (in occasione dell'episodio del 30.1.2025) e di essere stata visitata dalla psichiatra Dott.ssa (come da referto allegato) che le ha Per_4 fissato un appuntamento presso il DSM di Pesaro per una prima visita di inquadramento diagnostico-terapeutico per il giorno 5.2.2025 (v. relazione
5.2.2025 cit., referto del Pronto Soccorso del 30.1.2025 e annotazione della
Questura di Pesaro e Urbino del 5.2.2025); dalla documentazione pervenuta si evince che, in data 30.1.2025, l'intervento si è reso necessario poiché la Pt_1
“urlava da sola nel balcone”, e, dopo l'arrivo del personale della Questura, ella, pur risultando apparentemente tranquilla, evidenziava una situazione di disagio alternando toni di voce calma a toni frenetici e nervosi, situazione che ha comportato l'accesso al Pronto Soccorso, accettato dalla donna, ove, riscontrato uno stato di “agitazione psicomotoria”, è stata richiesta una valutazione psichiatrica.
5.5) Sulla base delle dettagliate relazioni degli operatori che si sono occupati della situazione familiare, si ritiene che, allo stato, l'affidamento condiviso non corrisponda al prioritario interesse delle minori.
Invero la attuale situazione in cui si trova la evidenzia che la stessa, Pt_1 così come rilevato dai Servizi, è prevalentemente concentrata sulla relazione con il sta attraversando un periodo di oggettiva difficoltà e non è in grado di CP_1 occuparsi adeguatamente delle necessità delle figlie: a tale riguardo infatti assumono significativo rilievo sia le fragilità emerse in occasione degli episodi segnalati alla fine del 2024 che hanno indotto i Servizi ad intervenire a tutela delle bambine e di quelli verificatisi il 30.1.2025 che hanno reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine e l'accesso al Pronto Soccorso sia la scarsa collaborazione ultimamente manifestata dalla - la quale ha riferito di Pt_1 non avere volontà di recarsi ai colloqui, né il tempo e ha ritenuto di ritirare la delega ai nonni paterni, necessaria per poter riprendere le nipoti a scuola – sia pagina 20 di 30 le motivazioni volte a spiegare tali comportamenti, che non appaiono tali da giustificare l'atteggiamento non collaborativo ed anzi confermano il fatto che la
è estremamente concentrata sulle problematiche che attengono alla Pt_1 relazione sentimentale ed effettua scelte che, incidendo sulla organizzazione familiare (poiché il padre nell'orario di ingresso e uscita da scuola si trova al lavoro, v. relazione del 5.2.2025), si ripercuotono sulle figlie che hanno un buon rapporto con i nonni i quali, come si evince sin dalla prima relazione dei Servizi, rappresentano un punto di riferimento per le bambine ed un valido supporto per l'intero nucleo familiare.
A fronte delle riscontrate criticità e fragilità che, oltre a manifestarsi in comportamenti bizzarri, imprevedibili e potenzialmente pregiudizievoli, implicano anche una disinteresse materiale ed emotivo nei confronti delle minori e comunque una oggettiva difficoltà nell'accudimento delle bambine, tenuto conto anche della loro età, si ritiene che la non sia attualmente in grado di Pt_1 mettere in atto le risorse necessarie per la condivisione della responsabilità genitoriale e, quindi, per realizzare il regime dell'affidamento condiviso.
5.6) La situazione delineata, peraltro, non appare tale da giustificare la pronuncia di decadenza richiesta dal CP_1
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore: è stato inoltre osservato che il giudice di merito, nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ. n. 12237/2023 ed altre citate in motivazione).
pagina 21 di 30 Nella fattispecie in esame risulta dagli accertamenti svolti che la , Pt_1 prima degli episodi segnalati a decorrere dall'autunno del 2024, si è sempre occupata delle figlie, così come riferito ai Servizi sia dallo stesso sia dagli CP_1 insegnanti di (v. relazione dell'11.12.2024), rappresentando la figura di ER riferimento nell'ambito scolastico: è infatti emerso che, nel corso degli anni, la insegnanti si sono rapportate quotidianamente con la mamma che accompagnava e andava a riprendere a scuola la figlia, che i rapporti con il padre erano mantenuti mediante contatti telefonici e che entrambi i genitori, pur non essendo riusciti a partecipare agli incontri che la scuola ha organizzato per le famiglie
(assemblee, incontri di sezione), hanno partecipato ai colloqui individuali (ai quali, talvolta, è stata presente solo la mamma) e, nel 2024, hanno partecipato agli incontri relativi al piano educativo individualizzato (PEI) elaborato per la figlia che, in seguito ad un approfondimento generale e ad un intervento neuro ER psicomotorio e logopedico, ha ricevuto una attestazione di disabilità e l'indicazione di una insegnante di sostegno, dal mese di novembre del 2023 (v. relazione scolastica dell'11.12.2024, relativa alla minore ). ER
In tale contesto, tenuto presente che le fragilità e le criticità riscontrate dai
Servizi, anche sulla base di quanto riferito dagli stessi insegnanti di , sono ER insorte recentemente, dopo la separazione dei coniugi, che la si è subito Pt_1 sottoposta agli accertamenti finalizzati a verificare le condizioni di salute (dai quali non sono emerse tendenze ad abusare di alcool né di altre sostanze, v. relazione del 5.2.2025) ed ha manifestato, in tal modo, di essere consapevole delle proprie attuali difficoltà e di voler attivare gli interventi utili per superarle, non può escludersi – allo stato – un concreto ed effettivo recupero del ruolo genitoriale da parte della la quale – come si è detto - si è, in Pt_1 passato, presa cura delle minori sino alla attuale, auspicabilmente temporanea, situazione di instabilità psicologica in cui si trova.
Si ritiene per tali ragioni che non siano ravvisabili i presupposti per disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale: la relativa domanda va quindi respinta e, di conseguenza, deve intendersi revocato il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso ex art. 473 bis .15 c.p.c..
pagina 22 di 30 5.7) Tenuto conto che, in seguito all'intervento dei Servizi Sociali, le minori sono state collocate presso il padre il quale, anche con l'aiuto dei genitori, è in grado di provvedere adeguatamente alle quotidiane esigenze delle figlie che hanno un buon rapporto con i nonni paterni che si è andato, nel tempo, consolidando (v. relazioni del 16.1.2025 e del 5.2.2025), si ritiene di disporre l'affido esclusivo delle figlie al padre, con collocamento delle stesse presso l'abitazione paterna.
A tale riguardo si rileva che, sebbene dalle relazioni dei servizi emerga la opportunità di un supporto alla genitorialità anche per il si osserva che CP_1 non sono emersi aspetti pregiudizievoli per le minori ricollegabili al comportamento del padre, tali da sconsigliare l'affido esclusivo al medesimo: il infatti ha manifestato di essere attento alle necessità della prole CP_1 favorendo una organizzazione familiare, con il coinvolgimento dei nonni paterni, che gli permette di conciliare l'attività lavorativa con il ruolo genitoriale in modo tale da realizzare le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie (v. relazione del 16.1.2025).
In tale contesto, non potendosi in questa sede imporre ai genitori percorsi di valutazione e sostegno alla genitorialità - avuto riguardo all'insegnamento della
Suprema Corte, Cass. civ. n. 18222/2019 - trattandosi di misure idonee a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della salute, ed auspicando peraltro una collaborazione tra i genitori, con l'ausilio dei Servizi sociali del
Comune (che si occupano della vicenda) e dei Servizi Consultoriali della AST (già attivati dal Tribunale per i Minorenni) al fine di favorire il superamento delle difficoltà emerse all'interno del nucleo familiare, si ritiene, di demandare ai Servizi il compito di monitorare la situazione, per le attività di vigilanza e di sostegno.
5.8) Sotto altro profilo si osserva che va tenuto distinto il profilo dell'affidamento delle minori dal necessario rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive tenuto presente che, come emerso dagli accertamenti svolti dai Servizi, nel caso di specie è importante che “i due genitori frequentino entrambi le bambine
pagina 23 di 30 poiché ognuno di essi, per le proprie caratteristiche costituisce elemento essenziale nella vita delle stesse” (relazione dell'11.12.2024): in tale prospettiva appare necessario garantire la possibilità di frequentazione della madre disponendo che la stessa possa incontrare in forma protetta le figlie (come stabilito dal giudice minorile) almeno un pomeriggio a settimana, con possibilità di incremento in base alla evoluzione della situazione, secondo le modalità ed i tempi predisposti dai Servizi Sociali che potranno avvalersi eventualmente di operatori specializzati.
5.9) Le ulteriori istanze avanzate dall'appellante in ordine all'affidamento, al collocamento delle minori e ai tempi di permanenza presso i genitori vanno, in questa sede, respinte in considerazione di quanto sopra esposto: né possono essere - allo stato - adottati ulteriori provvedimenti che implicano, in base alle richieste della stessa appellante, progressi evolutivi dei percorsi di sostegno eventualmente intrapresi.
6.) Per le considerazioni svolte gli elementi desumibili dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali evidenziano che la situazione di fatto è mutata dall'epoca della separazione e giustificano quindi, in riforma della sentenza impugnata, la modifica delle condizioni della separazione, nei termini sopra indicati, in ordine all'affidamento, al collocamento delle minori ed alla regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie presso i genitori.
Dal contenuto delle relazioni si evince che il padre ed i nonni materni si occupano adeguatamente delle minori e, pertanto, non sussistono i presupposti per procedere all'espletamento di una CTU né per disporre l'audizione della minore . ER
A tale riguardo si osserva che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema di ascolto del minore infradodicenne nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che
l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo
(in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento
pagina 24 di 30 del minore” (Cass. 10250/24 e Cass. n. 24626/23; Cass. n. 1474/21; Cass n.
9691/22, indicate in motivazione).
Nel caso specie la minore (di anni 10) ha avuto sempre un rapporto ER sereno con il padre e con i nonni paterni, che frequenta abitualmente (v. relazione del 25.11.2024), risulta sin dai primi accertamenti “affezionata alla nonna e a suo agio a casa del papà e dei nonni” (v. relazione dell'11.12.2024), ha un buon andamento scolastico e si mostra una bambina socievole e rispettosa dei compagni e degli adulti (v. relazione della scuola del 14.1.2025): in tale contesto si ritiene che l'audizione di sia, allo stato, non necessaria ed ER anzi contraria al suo interesse a non essere ulteriormente esposta ad un invitabile pregiudizio derivante dal coinvolgimento nella controversia tra i genitori.
7.1) Passando ad esaminare le questioni economiche si osserva in primo luogo che non può essere accolta la richiesta dell'appellante volta ad ottenere un assegno di mantenimento delle minori (basata sul fatto che le figlie sono collocate presso la madre) tenuto presente che, allo stato, in seguito alla modifica delle condizioni della separazione, come sopra disposta, il padre affidatario, in via esclusiva, e collocatario delle figlie si occupa delle loro quotidiane esigenze.
7.2) In secondo luogo si ritiene che non siano fondate le doglianze dell'appellante volte ad evidenziare sia il miglioramento delle condizioni economiche del - in seguito al fatto che il medesimo non deve più CP_1 sostenere, per la figlia , le spese per il logopedista – sia la conseguente ER perdita del diritto all'assegno unico.
Invero in sede di separazione i coniugi avevano pattuito, sul punto, quanto segue: “11. Le spese relative alla logopedista e/o qualsiasi altra professionista necessaria alla crescita di e quelle relative ad altra professionista per le ER necessità scolastiche di , attualmente pari a circa €. 430/450 mensili, ER saranno interamente sostenute dal padre che rimarrà beneficiario dell'assegno unico attualmente pari ad €. 370,00, in via esclusiva. 12. Sin d'ora si dichiara che, nel momento in cui le minori non usufruiranno più di alcun professionista,
pagina 25 di 30 come individuato al punto precedente, l'assegno unico verrà riscosso da ciascun genitore al 50%”.
In considerazione di ciò il fatto che il non debba più sostenere la CP_1 spesa per la logopedista non rappresenta una circostanza decisiva per ripartire l'importo dell'assegno in pari misura, perché i coniugi avevano stabilito di procedere alla suddivisione quando entrambe le minori non avrebbero più avuto bisogno di alcun professionista, mentre - nella specie - non risulta che sia venuta meno la esigenza di provvedere anche alle spese per le necessità scolastiche di
. ER
7.3) In ogni caso, anche a prescindere da tale aspetto, si osserva che il collocamento delle minori presso il padre giustifica la erogazione dell'assegno unico a favore del atteso che un eventuale risparmio deve essere CP_1 comunque destinato a far fronte ai maggiori esborsi che egli attualmente deve inevitabilmente sostenere per far fronte alle necessità delle figlie conviventi.
7.4) Per le medesime ragioni si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda della appellante diretta ad ottenere la indennità di frequenza a favore della figlia Persona_3
7.5) Parimenti infondata è la richiesta della volta ad ottenere l'uso Pt_1 esclusivo dell'autovettura Citroen (collegato alle necessità delle bambine) ed il differimento del passaggio di proprietà ad un successivo momento in cui le condizioni economiche della stessa lo renderanno possibile: invero, a prescindere da ogni altra considerazione, non sono ravvisabili concrete ragioni che possano giustificare la modifica richiesta tenuto conto del fatto che in sede di separazione i coniugi non hanno pattuito alcuna data per il trasferimento dell'autovettura e che l'affidamento delle minori al padre ed il collocamento presso quest'ultimo inducono ad escludere la necessità dell'uso esclusivo del veicolo da parte della
Pt_1
8.) Valutate le complessive situazioni economiche delle parti, si ritiene, invece, che le modifiche intervenute dall'epoca della separazione siano tali da giustificare un contributo economico a carico del a titolo di mantenimento della CP_1
e una diversa ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per le Pt_1
pagina 26 di 30 figlie, che, in sede di separazione, sono state suddivise nella misura del 60%, a carico del padre, e del 40%, a carico della madre.
Invero dal contenuto delle condizioni della separazione (intervenuta nel 2023) risulta che i coniugi avevano dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di percepire un reddito mensile di €. 1.442,00, il (dipendente presso la CP_1
Scavolini s.p.a.), e di €. 1.100,00 mensili, la (“Tuttofare” presso “Isola Pt_1 dei Sapori – Baia Flaminia di Pesaro).
Nel corso del procedimento è emerso che il ha continuato a svolgere CP_1
l'attività lavorativa in modo stabile (la circostanza è pacifica); dalle dichiarazioni dei redditi allegate dal medesimo alla comparsa di costituzione nel presente giudizio (mod. 730/2022; mod 730/2023) si desume che egli ha percepito un reddito mensile di circa €.2.000,00, calcolato, sulla base di dodici mensilità, tenendo in considerazione quello annuo risultante dalla citata documentazione, ottenuto sottraendo dal reddito complessivo l'imposta netta;
inoltre, dagli estratti conto prodotti dall'appellato, relativi ai primi due trimestri del 2024, risulta che egli ha percepito una retribuzione mensile, pari in media, a circa €. 1.700,00, oltre ad altri versamenti - “di contanti e assimilati” eseguiti presso “nostra Servizi
Milano” – e agli importi erogati per la prole (assegno unico).
La non svolge più l'attività sopra indicata, perché il contratto non è Pt_1 stato rinnovato (anche tale circostanza è pacifica tra le parti), e ha svolto occasionalmente alcune prestazioni lavorative per far fronte alle esigenze proprie e delle figlie (come ammesso dalla stessa appellante).
Se - da un lato - è vero che la ha capacità lavorativa e quindi di Pt_1 guadagno (come si desume dalle attività in precedenza svolte), è pur vero – dall'altro – che la mancata rinnovazione del contratto ha inevitabilmente comportato un peggioramento della complessiva situazione economica tenuto conto anche del fatto che le condizioni di instabilità ed il periodo di difficoltà che la medesima sta attraversando (di cui si è detto in precedenza) – che hanno comportato accertamenti presso il reparto di psichiatria - hanno verosimilmente influito negativamente anche sulla ricerca di una nuova occupazione.
pagina 27 di 30 In tale contesto, valutate la sopravvenuta situazione della e la Pt_1 capacità lavorativa della medesima nonché la condizione economica del CP_1 che ha una stabile fonte di reddito, ma sostiene un canone di locazione dell'immobile in cui vive, si occupa in misura prevalente delle necessità delle figlie, provvedendo integralmente al loro mantenimento, e contribuisce alle necessità abitative della lasciandole a disposizione l'immobile di cui egli Pt_1
è proprietario, già adibito a casa familiare (che non ha costituito oggetto di alcuna domanda da parte del medesimo), si ritiene di determinare l'entità del contributo dovuto dal in €. 150,00 mensili a favore della (a CP_1 Pt_1 decorrere dalla data della presente sentenza, tenuto conto delle sopravvenute modifiche, intervenute nel corso del procedimento, che hanno aggravato la situazione della e di porre a carico del medesimo l'80% delle spese Pt_1 straordinarie: in tali limiti, in parziale accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza impugnata, modificando le condizioni della separazione.
Né al fine di stabilire un maggiore importo ed una superiore percentuale delle spese straordinarie appare decisivo il fatto che il riceve un sostegno CP_1 economico da parte dei genitori atteso che, ai fini dell'assegno di separazione in favore del coniuge, non possono rilevare le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato.
Invero, come chiarito dai giudici di legittimità, il diritto al mantenimento è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori;
inoltre, i genitori, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicché eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato (Cass. civ. n. 17806/2023 ed altre citate in motivazione).
9.) L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di ricostruire la complessiva situazione economica delle parti consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria avanzata in quanto ininfluente.
pagina 28 di 30 10.1) Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064): è pertanto assorbito l'esame del motivo di gravame articolato dall'appellante avente ad oggetto la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite.
10.2) Considerato l'esito complessivo del giudizio, la complessità della vicenda, il mutamento della situazione di fatto intervenuto nel corso del procedimento e la parziale e reciproca soccombenza delle parti, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio: tale conclusione assorbe l'esame della domanda avanzata dall'appellato ex art. 473 bis. 18 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 547/2024 e Parte_1 sulle domande proposte dalle parti, anche a seguito della riunione al presente procedimento di quello n. 158/2025 instaurato innanzi al Tribunale per i
Minorenni delle Marche, respinta ogni contraria e diversa istanza, in parziale accoglimento dell'appello e delle domande proposte, riforma la sentenza impugnata, e, modificando parzialmente le condizioni della separazione dei coniugi e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affido esclusivo delle minori, ed , al padre ER ER [...]
, con collocamento delle stesse presso il padre;
CP_1
- dispone che la madre possa incontrare le figlie, in Parte_1 forma protetta, almeno un pomeriggio a settimana, con possibilità di incremento in base alla evoluzione della situazione, secondo le modalità ed i tempi predisposti dai Servizi Sociali del Comune di Pesaro che potranno avvalersi eventualmente di operatori specializzati;
pagina 29 di 30 - dispone che i competenti Servizi del Comune di Pesaro e della AST di Pesaro prendano in carico il nucleo familiare per le attività di monitoraggio, vigilanza e sostegno di loro competenza, relazionando al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pesaro, ogni quattro mesi;
- pone a carico del un assegno di mantenimento a favore della moglie CP_1
di €. 150,00 mensili a decorrere dalla data della Parte_1 presente sentenza, rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno
5 di ogni mese;
- dispone che le spese straordinarie da sostenere per le figlie minori siano ripartite, nella misura dell'80%, a carico del e del 20%, a carico della CP_1
Pt_1
Per il resto respinge la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta nei confronti della e le altre richieste avanzate dalla appellante Pt_1
e dall'appellato.
Dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dispone che la presente sentenza sia comunicata ai Servizi Sociali del Comune di Pesaro e alla AST di Pesaro.
Così deciso in Ancona, il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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