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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4964/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4964 del R.G.A.C. dell'anno 2018, ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli nonché dall'Avv. Domenico Spena (C.F. , giusta lettera di CodiceFiscale_1 conferimento d'incarico alla rappresentanza in giudizio del 21 dicembre 2018 ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
ATTRICE
E
(C.F. ), nato a Napoli in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
15.01.1958 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Anna Marcone (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Monte di Dio n.4;
CONVENUTO
NONCHÈ
(C.F. , nata a Napoli in [...] Controparte_2 CodiceFiscale_4
15.09.1960 e residente in [...];
(C.F. , nato a Napoli in [...] Controparte_3 CodiceFiscale_5
15.03.1990 e residente in [...];
(C.F. , nato a Napoli in [...] Controparte_4 CodiceFiscale_6
16.03.1995 e residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e _5 CodiceFiscale_7 R.G. n. 4964/2018
residente in [...];
(C.F. ), nato a Napoli in [...] Controparte_6 CodiceFiscale_8
27.06.1985 e residente in [...];
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza celebrata in data 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha Parte_1 evocato innanzi al Tribunale di Avellino , , Controparte_1 Controparte_2
, , e , onde sentir Controparte_3 Controparte_4 _5 Controparte_6 accertare e dichiarare l'inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c., “degli atti di cessione di diritti reali a titolo gratuito, a rogito del notaio dott. Persona_1 stipulati in Casalnuovo di Napoli, in data 13.11.2013”. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge.
2. A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
a) di essere, quale agente di riscossione per la Provincia di Avellino, creditrice nei confronti di della complessiva somma di € 1.134.419,44, derivante Controparte_1 dalle iscrizioni a ruolo ed avvisi di accertamento a carico del medesimo;
b) che, con molteplici atti di donazione a rogito del notaio Persona_1 CP_1
, unitamente alla moglie , ha donato ai figli
[...] Controparte_2 CP_4
, , e , la proprietà di alcuni immobili e, segnatamente, i
[...] CP_3 _5 CP_6 coniugi hanno donato, ciascuno per i propri diritti pari a un mezzo, con atto di donazione Rep. n. 55866- Racc. 15003, stipulato in Casalnuovo di Napoli in data
13.11.2013 e trascritto presso la Conservatoria di Napoli 2 in data 09.12.2013 ai nn.
53752 e 36486, nonché presso la Conservatoria di Avellino ai nn. 21766 e 17070, a e , un appartamento posto al secondo piano, Controparte_3 Controparte_4 distinto con il numero interno 9, sito in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Nazionale delle
Puglie, n. 187, composto da ingresso, corridoio, quattro vani, cucina, bagno e due balconi, un locale ad uso autorimessa posto al piano seminterrato, distinto col numero R.G. n. 4964/2018
interno 1B, di pertinenza dell'appartamento precedentemente descritto, un intero fabbricato, con annessa corte scoperta al piano terra, sito in Aiello del Sabato (AV), alla località “Sabina”, via Stradone n. 42, composto da piano cantinato, piano terra, primo piano e mansarda e relativi accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, ragioni e diritti, nulla escluso o eccettuato, per un valore complessivo della donazione agli effetti della registrazione pari ad euro 273.000,00; con atto di donazione Rep. n. 55864 – Racc. n. 15001, stipulato in Casalnuovo di
Napoli in data 13.11.2013 e trascritto presso la Conservatoria di Roma 1, in data
09.12.2013, ai nn. 119530 e 85375, i coniugi hanno donato, alla propria figlia,
, la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare, facente _5 parte del fabbricato sito nel Comune di Roma, alla via Francesco de Ficoroni, n. 12 e precisamente l'appartamento al piano terra, distinto col numero interno 3, composto da ingresso, tre vani, cucina, ripostiglio e bagno, con annesso giardino a livello e relativi accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, ragioni e diritti, nulla escluso o eccettuato, per un valore complessivo della donazione agli effetti della registrazione pari ad euro 128.900,00; con atto di donazione Rep. 55865
– Racc. 15002, stipulato in Casalnuovo di Napoli (Na) in data 13.11.2013 e trascritto presso la Conservatoria di Napoli 1 in data 02.12.2013 ai nn. 35168 e 24672, i coniugi hanno donato alla propria figlia, , la piena proprietà della seguente Controparte_6 consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito a Napoli, alla via Anticaglia,
n. 29, e precisamente l'appartamento al secondo piano, distinto con il numero interno
5, composto da tre vani, un vano buio, cucina, due bagni, disimpegno, un balcone ed un piccolo terrazzino a livello e relativi accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, ragioni e diritti, nulla escluso o eccettuato, per un valore complessivo della donazione agli effetti della registrazione pari ad euro 37.600,00;
c) che il residuo patrimonio del debitore risulta insufficiente per Controparte_1 garantire il credito vantato dall' CP_7
d) che il credito per cui si procede, derivante dal mancato pagamento dell'imposta
IRPEF relativa ai periodi d'imposta 2006-2007-2009-2010-2011-2012-2013, è oggetto di un contenzioso tributario, pendente innanzi la Commissione Tributaria Regionale, il cui primo grado si è concluso con esito favorevole all'Ente impositore;
e) che il credito vantato risulta essere anteriore rispetto agli dispositivi posti in essere dal debitore, a nulla rilevando che le notifiche dei relativi avvisi di accertamento siano state effettuate in data successiva al 13.11.2013;
f) che il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 R.G. n. 4964/2018
c.c., nei suoi confronti anche gli atti di disposizione inerenti beni in comunione;
g) che l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito;
h) che, con riferimento all'eventus damni, gli atti dispositivi hanno reso più difficile la soddisfazione del credito, compromettendo le ragioni creditorie dell' ; Pt_1
i) che sussiste, altresì, il consilium fraudis del debitore, essendo sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore di ridurre la garanzia patrimoniale del creditore;
l) che, essendo gli atti dispositivi a titolo gratuito, non occorre provare la sussistenza di alcuna situazione psicologica del terzo né tanto meno la scientia fraudis del terzo;
m) che la situazione psicologica rilevante ai fini dell'azione revocatoria può essere provata anche mediante presunzioni semplici e mediante indizi e, nel caso di specie, tali elementi indiziari sono da rinvenirsi nello spossamento quasi integrale dell'intero patrimonio immobiliare da parte del debitore.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 febbraio
2019, , contestando la ricostruzione dei fatti compiuta da parte Controparte_1 attrice e, segnatamente, precisando che le donazioni oggetto di revocatoria sono anteriori di almeno tre anni rispetto alla notifica degli avvisi di accertamento;
che il trasferimento immobiliare è stato eseguito congiuntamente dai coniugi CP_1
e , nella misura del cinquanta per cento ciascuno, ragion
[...] Controparte_2 per cui la pretesa avversa deve essere circoscritta al potere dispositivo del solo
; che i coniugi sono legalmente separati dal 2014 ed hanno eseguito Controparte_1
i predetti trasferimenti immobiliari con l'unico intento di agevolare la vita dei figli;
che dette donazioni costituiscono l'esecuzione di un accordo preso nell'ambito della crisi familiare;
che, se i coniugi avessero avuto un animus nocendi, avrebbero fatto coincidere i trasferimenti con gli accordi di separazione;
che il creditore deve provare la diminuzione anche solo qualitativa del patrimonio e l'elemento soggettivo del debitore.
Il convenuto ha, pertanto, concluso instando per il rigetto della domanda con ogni conseguenza di legge e favore di spese e competenze del giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza del 26 marzo 2019 è stata dichiarata la contumacia di _5
, , , ed alla successiva
[...] Controparte_6 Controparte_8 Controparte_3 udienza del 04 novembre 2019, dichiarata, altresì, la contumacia di CP
, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ..
[...]
Istruita documentalmente, la causa è stata, in ultimo, rinviata, per la precisazione R.G. n. 4964/2018
delle conclusioni, all'udienza del 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per le memorie di replica.
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del
Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Sempre in via preliminare, rileva questo Tribunale che, con “memoria istruttoria” depositata in data 07 gennaio 2020, il convenuto ha dato atto che, Controparte_1 con sentenza n. 8105/2019, la Commissione Tributaria Regionale di Salerno, in data
02 ottobre 2019, ha accolto il gravame proposto da , annullando la Controparte_1 relativa pretesa tributaria inerente i crediti d'imposta afferenti agli anni 2006/2007.
Quanto ai crediti d'imposta relativi agli altri anni, il convenuto ha depositato, in data
27 gennaio 2021, la sentenza n. 1224/2017 con cui la Commissione Tributaria
Provinciale di Avellino, in data 09 ottobre 2017, ha annullato l'avviso di accertamento
TFK010101718 relativo all'anno d'imposta 2008, poi confermata in appello con la sentenza n. 1192/2019 della Commissione Tributaria Regionale di Salerno in data 30 gennaio 2019.
Orbene, la tardività della produzione della sentenza n. 1224/2017 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Avellino e della sentenza di d'appello n.
1192/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Salerno- avvenuta ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie (essendo il termine di cui alla memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c. scaduto il 04 gennaio 2020), pur non trattandosi di documenti di formazione successiva rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie -
è assorbita dalla circostanza che l'azione revocatoria non ha ad oggetto alcun credito d'imposta afferente l'anno 2008, con conseguente irrilevanza dei suddetti documenti.
7. Dal canto suo, l'attrice, con note scritte depositate in data 27 marzo 2025, ha dichiarato “il [proprio] sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio”, in ragione della sopravvenuta estinzione del debito da parte di Controparte_1 mediante pagamento dell'intera esposizione debitoria tributaria, quale risultante dall'allegato denominato “Riscontro ADER”.
Orbene, alcuna dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. può esser pronunciata, così come richiesta con note scritte depositate in data 26.05.2025 da , in quanto, al fine di ottenere tale declaratoria, è necessaria Controparte_1
l'accettazione della rinuncia ad opera delle parti costituite, mentre, nel caso di specie,
l'attrice , con note scritte depositate in data 27 marzo 2015, ha Parte_2 R.G. n. 4964/2018
dichiarato il proprio difetto di interesse a proseguire l'azione.
8. Dunque, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, considerato il sopravvenuto venir meno della principale condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria, id est la sussistenza del credito e, conseguentemente, dell'interesse all'azione, va dichiarata l'improcedibilità della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dall'
[...]
, essendo venuto meno l'interesse ad agire di parte attrice. Parte_1
Se, invero, l'interesse ad agire in capo all'ente riscossore era certamente sussistente al momento della proposizione della domanda giudiziale, va osservato come nel corso del giudizio sia sopravvenuto un atto nuovo idoneo a fare venire meno il presupposto in esame.
In altri termini, il sopravvenuto mutamento dello stato di fatto in forza della condotta tenuta da in corso di causa attraverso l'estinzione dell'esposizione Controparte_1 debitoria nei confronti dell' comporta l'improcedibilità Parte_1 del giudizio per carenza sopravvenuta d'interesse, che si profila, traducendosi altrimenti in una sostanziale elusione del dovere di pronuncia sul merito della domanda, soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione della domanda e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente.
La sopravvenuta carenza di interesse si verifica, quindi, per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
Quanto dedotto e documentato dall'attrice non consente di pervenire alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, dovendosi all'uopo richiamare il consolidato principio giurisprudenziale, di recante ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass.
21757/21), secondo cui si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. Laddove invece l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunta da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, R.G. n. 4964/2018
cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione (Cass. n. 5188/2015).
È, infatti, principio tradizionalmente affermato da questo Giudice quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013;
Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
9. Il Tribunale non può ordinare al Conservatore, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, atteso che, se è vero che tale cancellazione va disposta d'ufficio anche nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere oltrechè nell'ipotesi di improcedibilità della domanda, è altrettanto vero che, in relazione ai beni oggetto della presente controversia, alcuna delle parti ha depositato in giudizio la nota di trascrizione della stessa.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il sopravvenuto venir meno dell'interesse dell'attrice all'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. derivante dal pagamento del debito tributario da parte di nel corso del giudizio, Controparte_1 da un lato e l'accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito tributario vantato da e relativo agli anni di imposta 2006-2007, dall'altro, Parte_1 integrano, a parere del Tribunale, le altre “gravi ed eccezionali ragioni” a sostegno della compensazione integrale delle spese di lite, alla luce della disciplina dettata R.G. n. 4964/2018
dall'art. 92 c.p.c., così come riletto dalla sentenza della Corte Costituzione del 2018 n.
77.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 4964/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dall
[...]
in ragione del sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 11 luglio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 4964/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4964 del R.G.A.C. dell'anno 2018, ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli nonché dall'Avv. Domenico Spena (C.F. , giusta lettera di CodiceFiscale_1 conferimento d'incarico alla rappresentanza in giudizio del 21 dicembre 2018 ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
ATTRICE
E
(C.F. ), nato a Napoli in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
15.01.1958 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Anna Marcone (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Monte di Dio n.4;
CONVENUTO
NONCHÈ
(C.F. , nata a Napoli in [...] Controparte_2 CodiceFiscale_4
15.09.1960 e residente in [...];
(C.F. , nato a Napoli in [...] Controparte_3 CodiceFiscale_5
15.03.1990 e residente in [...];
(C.F. , nato a Napoli in [...] Controparte_4 CodiceFiscale_6
16.03.1995 e residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e _5 CodiceFiscale_7 R.G. n. 4964/2018
residente in [...];
(C.F. ), nato a Napoli in [...] Controparte_6 CodiceFiscale_8
27.06.1985 e residente in [...];
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza celebrata in data 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha Parte_1 evocato innanzi al Tribunale di Avellino , , Controparte_1 Controparte_2
, , e , onde sentir Controparte_3 Controparte_4 _5 Controparte_6 accertare e dichiarare l'inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c., “degli atti di cessione di diritti reali a titolo gratuito, a rogito del notaio dott. Persona_1 stipulati in Casalnuovo di Napoli, in data 13.11.2013”. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge.
2. A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
a) di essere, quale agente di riscossione per la Provincia di Avellino, creditrice nei confronti di della complessiva somma di € 1.134.419,44, derivante Controparte_1 dalle iscrizioni a ruolo ed avvisi di accertamento a carico del medesimo;
b) che, con molteplici atti di donazione a rogito del notaio Persona_1 CP_1
, unitamente alla moglie , ha donato ai figli
[...] Controparte_2 CP_4
, , e , la proprietà di alcuni immobili e, segnatamente, i
[...] CP_3 _5 CP_6 coniugi hanno donato, ciascuno per i propri diritti pari a un mezzo, con atto di donazione Rep. n. 55866- Racc. 15003, stipulato in Casalnuovo di Napoli in data
13.11.2013 e trascritto presso la Conservatoria di Napoli 2 in data 09.12.2013 ai nn.
53752 e 36486, nonché presso la Conservatoria di Avellino ai nn. 21766 e 17070, a e , un appartamento posto al secondo piano, Controparte_3 Controparte_4 distinto con il numero interno 9, sito in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Nazionale delle
Puglie, n. 187, composto da ingresso, corridoio, quattro vani, cucina, bagno e due balconi, un locale ad uso autorimessa posto al piano seminterrato, distinto col numero R.G. n. 4964/2018
interno 1B, di pertinenza dell'appartamento precedentemente descritto, un intero fabbricato, con annessa corte scoperta al piano terra, sito in Aiello del Sabato (AV), alla località “Sabina”, via Stradone n. 42, composto da piano cantinato, piano terra, primo piano e mansarda e relativi accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, ragioni e diritti, nulla escluso o eccettuato, per un valore complessivo della donazione agli effetti della registrazione pari ad euro 273.000,00; con atto di donazione Rep. n. 55864 – Racc. n. 15001, stipulato in Casalnuovo di
Napoli in data 13.11.2013 e trascritto presso la Conservatoria di Roma 1, in data
09.12.2013, ai nn. 119530 e 85375, i coniugi hanno donato, alla propria figlia,
, la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare, facente _5 parte del fabbricato sito nel Comune di Roma, alla via Francesco de Ficoroni, n. 12 e precisamente l'appartamento al piano terra, distinto col numero interno 3, composto da ingresso, tre vani, cucina, ripostiglio e bagno, con annesso giardino a livello e relativi accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, ragioni e diritti, nulla escluso o eccettuato, per un valore complessivo della donazione agli effetti della registrazione pari ad euro 128.900,00; con atto di donazione Rep. 55865
– Racc. 15002, stipulato in Casalnuovo di Napoli (Na) in data 13.11.2013 e trascritto presso la Conservatoria di Napoli 1 in data 02.12.2013 ai nn. 35168 e 24672, i coniugi hanno donato alla propria figlia, , la piena proprietà della seguente Controparte_6 consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito a Napoli, alla via Anticaglia,
n. 29, e precisamente l'appartamento al secondo piano, distinto con il numero interno
5, composto da tre vani, un vano buio, cucina, due bagni, disimpegno, un balcone ed un piccolo terrazzino a livello e relativi accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, ragioni e diritti, nulla escluso o eccettuato, per un valore complessivo della donazione agli effetti della registrazione pari ad euro 37.600,00;
c) che il residuo patrimonio del debitore risulta insufficiente per Controparte_1 garantire il credito vantato dall' CP_7
d) che il credito per cui si procede, derivante dal mancato pagamento dell'imposta
IRPEF relativa ai periodi d'imposta 2006-2007-2009-2010-2011-2012-2013, è oggetto di un contenzioso tributario, pendente innanzi la Commissione Tributaria Regionale, il cui primo grado si è concluso con esito favorevole all'Ente impositore;
e) che il credito vantato risulta essere anteriore rispetto agli dispositivi posti in essere dal debitore, a nulla rilevando che le notifiche dei relativi avvisi di accertamento siano state effettuate in data successiva al 13.11.2013;
f) che il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 R.G. n. 4964/2018
c.c., nei suoi confronti anche gli atti di disposizione inerenti beni in comunione;
g) che l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito;
h) che, con riferimento all'eventus damni, gli atti dispositivi hanno reso più difficile la soddisfazione del credito, compromettendo le ragioni creditorie dell' ; Pt_1
i) che sussiste, altresì, il consilium fraudis del debitore, essendo sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore di ridurre la garanzia patrimoniale del creditore;
l) che, essendo gli atti dispositivi a titolo gratuito, non occorre provare la sussistenza di alcuna situazione psicologica del terzo né tanto meno la scientia fraudis del terzo;
m) che la situazione psicologica rilevante ai fini dell'azione revocatoria può essere provata anche mediante presunzioni semplici e mediante indizi e, nel caso di specie, tali elementi indiziari sono da rinvenirsi nello spossamento quasi integrale dell'intero patrimonio immobiliare da parte del debitore.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 febbraio
2019, , contestando la ricostruzione dei fatti compiuta da parte Controparte_1 attrice e, segnatamente, precisando che le donazioni oggetto di revocatoria sono anteriori di almeno tre anni rispetto alla notifica degli avvisi di accertamento;
che il trasferimento immobiliare è stato eseguito congiuntamente dai coniugi CP_1
e , nella misura del cinquanta per cento ciascuno, ragion
[...] Controparte_2 per cui la pretesa avversa deve essere circoscritta al potere dispositivo del solo
; che i coniugi sono legalmente separati dal 2014 ed hanno eseguito Controparte_1
i predetti trasferimenti immobiliari con l'unico intento di agevolare la vita dei figli;
che dette donazioni costituiscono l'esecuzione di un accordo preso nell'ambito della crisi familiare;
che, se i coniugi avessero avuto un animus nocendi, avrebbero fatto coincidere i trasferimenti con gli accordi di separazione;
che il creditore deve provare la diminuzione anche solo qualitativa del patrimonio e l'elemento soggettivo del debitore.
Il convenuto ha, pertanto, concluso instando per il rigetto della domanda con ogni conseguenza di legge e favore di spese e competenze del giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza del 26 marzo 2019 è stata dichiarata la contumacia di _5
, , , ed alla successiva
[...] Controparte_6 Controparte_8 Controparte_3 udienza del 04 novembre 2019, dichiarata, altresì, la contumacia di CP
, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ..
[...]
Istruita documentalmente, la causa è stata, in ultimo, rinviata, per la precisazione R.G. n. 4964/2018
delle conclusioni, all'udienza del 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per le memorie di replica.
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del
Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Sempre in via preliminare, rileva questo Tribunale che, con “memoria istruttoria” depositata in data 07 gennaio 2020, il convenuto ha dato atto che, Controparte_1 con sentenza n. 8105/2019, la Commissione Tributaria Regionale di Salerno, in data
02 ottobre 2019, ha accolto il gravame proposto da , annullando la Controparte_1 relativa pretesa tributaria inerente i crediti d'imposta afferenti agli anni 2006/2007.
Quanto ai crediti d'imposta relativi agli altri anni, il convenuto ha depositato, in data
27 gennaio 2021, la sentenza n. 1224/2017 con cui la Commissione Tributaria
Provinciale di Avellino, in data 09 ottobre 2017, ha annullato l'avviso di accertamento
TFK010101718 relativo all'anno d'imposta 2008, poi confermata in appello con la sentenza n. 1192/2019 della Commissione Tributaria Regionale di Salerno in data 30 gennaio 2019.
Orbene, la tardività della produzione della sentenza n. 1224/2017 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Avellino e della sentenza di d'appello n.
1192/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Salerno- avvenuta ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie (essendo il termine di cui alla memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c. scaduto il 04 gennaio 2020), pur non trattandosi di documenti di formazione successiva rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie -
è assorbita dalla circostanza che l'azione revocatoria non ha ad oggetto alcun credito d'imposta afferente l'anno 2008, con conseguente irrilevanza dei suddetti documenti.
7. Dal canto suo, l'attrice, con note scritte depositate in data 27 marzo 2025, ha dichiarato “il [proprio] sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio”, in ragione della sopravvenuta estinzione del debito da parte di Controparte_1 mediante pagamento dell'intera esposizione debitoria tributaria, quale risultante dall'allegato denominato “Riscontro ADER”.
Orbene, alcuna dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. può esser pronunciata, così come richiesta con note scritte depositate in data 26.05.2025 da , in quanto, al fine di ottenere tale declaratoria, è necessaria Controparte_1
l'accettazione della rinuncia ad opera delle parti costituite, mentre, nel caso di specie,
l'attrice , con note scritte depositate in data 27 marzo 2015, ha Parte_2 R.G. n. 4964/2018
dichiarato il proprio difetto di interesse a proseguire l'azione.
8. Dunque, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, considerato il sopravvenuto venir meno della principale condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria, id est la sussistenza del credito e, conseguentemente, dell'interesse all'azione, va dichiarata l'improcedibilità della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dall'
[...]
, essendo venuto meno l'interesse ad agire di parte attrice. Parte_1
Se, invero, l'interesse ad agire in capo all'ente riscossore era certamente sussistente al momento della proposizione della domanda giudiziale, va osservato come nel corso del giudizio sia sopravvenuto un atto nuovo idoneo a fare venire meno il presupposto in esame.
In altri termini, il sopravvenuto mutamento dello stato di fatto in forza della condotta tenuta da in corso di causa attraverso l'estinzione dell'esposizione Controparte_1 debitoria nei confronti dell' comporta l'improcedibilità Parte_1 del giudizio per carenza sopravvenuta d'interesse, che si profila, traducendosi altrimenti in una sostanziale elusione del dovere di pronuncia sul merito della domanda, soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione della domanda e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente.
La sopravvenuta carenza di interesse si verifica, quindi, per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
Quanto dedotto e documentato dall'attrice non consente di pervenire alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, dovendosi all'uopo richiamare il consolidato principio giurisprudenziale, di recante ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass.
21757/21), secondo cui si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. Laddove invece l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunta da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, R.G. n. 4964/2018
cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione (Cass. n. 5188/2015).
È, infatti, principio tradizionalmente affermato da questo Giudice quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013;
Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
9. Il Tribunale non può ordinare al Conservatore, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, atteso che, se è vero che tale cancellazione va disposta d'ufficio anche nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere oltrechè nell'ipotesi di improcedibilità della domanda, è altrettanto vero che, in relazione ai beni oggetto della presente controversia, alcuna delle parti ha depositato in giudizio la nota di trascrizione della stessa.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il sopravvenuto venir meno dell'interesse dell'attrice all'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. derivante dal pagamento del debito tributario da parte di nel corso del giudizio, Controparte_1 da un lato e l'accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito tributario vantato da e relativo agli anni di imposta 2006-2007, dall'altro, Parte_1 integrano, a parere del Tribunale, le altre “gravi ed eccezionali ragioni” a sostegno della compensazione integrale delle spese di lite, alla luce della disciplina dettata R.G. n. 4964/2018
dall'art. 92 c.p.c., così come riletto dalla sentenza della Corte Costituzione del 2018 n.
77.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 4964/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dall
[...]
in ragione del sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 11 luglio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 4964/2018