TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21484/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERETTI LUCA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PISANA, 345 55100 LUCCA, presso il difensore avv. PIERETTI LUCA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NATALE ANDREA Controparte_1 P.IVA_2
VINCENZO e dell'avv. POLA MARCO MARIA ( ) VIA LARGA, 16 20122 C.F._1
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA 16 MILANO, presso il difensore avv. NATALE ANDREA VINCENZO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte: NEL MERITO In via principale: accertare come non dovuto l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 6189/2023 del 7/04/2023 - RG n. 10598/2023 emesso dal Tribunale di Milano e conseguentemente dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, in ogni caso, revocare il predetto decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, da intendere in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
In ogni caso: accertare il diritto della alla restituzione dell'importo di Euro 56.495,59 Parte_1 oltre interessi al tasso di legge sino al saldo effettivo da porsi in compensazione con qualsivoglia somma risulti dovuto dalla alla e conseguentemente, in ogni Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 caso, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 6189/2023 del 7/04/2023 - RG n. 10598/2023 emesso dal Tribunale di Milano, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, da intendere in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
In ogni caso: Con vittoria di spese di lite”.
Parte opposta Controparte_1
“Nel merito, in via principale,
- respingere l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata,
- condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 72.087,99, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effetivo;
In ogni caso,
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre Iva, CPA e rimborso spese forfettario (15%) ex art. 15 T.F. come per legge. In via istruttoria, Si chiede che vengano respinte le istanze istruttorie di controparte in quanto inammissibili ed irrilevanti, stante la natura meramente documentale della causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4.05.2023, la proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6189/2023, RG 10598/2023 emesso il 7.04.2023 dal Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Beatrice Secchi, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 72.087,99, oltre interessi e spese di procedura Controparte_1 monitoria, a titolo di corrispettivi di servizi di trasporto e relativi servizi accessori resi in suo favore.
A fondamento della propria opposizione, affermava di essere un'azienda attiva Parte_1 nell'importazione di prodotti ortofrutticoli e di intrattenere, da anni, rapporti commerciali con la società opposta, che presta servizi logistici e di trasporto aereo e marittimo di merci. Riferiva di aver sempre puntualmente pagato i corrispettivi di volta in volta richiesti per i servizi resi dall'opposta in suo favore e di essersi avveduta solo nel mese di novembre 2022 di incongruenze nelle tariffe applicate e nelle spese richieste dall'opposta, determinandosi dunque a svolgere un controllo approfondito dei versamenti effettuati nel corso degli anni 2021 e 2022, rilevando all'esito ricarichi ingiustificati sulle tariffe applicate dai trasportatori - in particolare per quanto riguarda la logistica dal porto di Livorno ai luoghi di destino -, e maggiorazioni delle tariffe normalmente applicate, che dunque provvedeva a contestare all'opposta. Riferiva di essere nelle more incorsa in una problematica con un fornitore estero, per una ingente fornitura, che la poneva in una situazione di difficoltà economica, per cui, anche al fine di evitare pregiudizi ai propri creditori, agli inizi del 2023 interpellava il Prof. Dott.
[...] per individuare una soluzione, ed in tale contesto inviava all'opposta - come agli altri creditori Per_1 risultanti dalla propria contabilità - la comunicazione del 24.01.2023, prodotta sub doc. 15 nel fascicolo monitorio, che negava potesse essere interpretata quale riconoscimento di debito. Contestava altresì il valore probatorio del piano di rientro prodotto nel fascicolo monitorio sub doc. 16 - con cui si rendeva pagina 2 di 6 disponibile a corrispondere il minor importo di € 52.000,00, in 5 rate, operando una decurtazione della somma di € 20.000,00 in ragione delle differenze nelle tariffe applicate -, spiegando che lo stesso costituisse un mero tentativo di addivenire ad una transazione per evitare i costi delle azioni giudiziarie che avrebbe dovuto eventualmente intraprendere a tutela dei propri diritti, ma senza riconoscimento alcuno. Evidenziava che l'opposta aveva riconosciuto la non debenza dell'importo di € 20.000,00, pari al 27% della somma ingiunta e corrispondente alle indebite maggiorazioni, che affermava essere pacifiche in quanto mai contestate, né in sede di ricorso monitorio, né in precedenza. Quanto alle maggiorazioni di tariffe asseritamente applicate dall'opposta, affermava che a fronte dell'importo di € 72.087,99 preteso, con la corretta applicazione delle tariffe concordate o comunque normalmente applicate nel settore, il debito sarebbe ammontato al minor importo di € 54.065,99. Evidenziava altresì che a seguito della verifica di tutte le fatture emesse dall'opposta negli anni 2021 e 2022, complessivamente ammontanti ad € 225.982,37, era emersa una maggiorazione delle tariffe rispetto alle annualità precedenti del 25%, di tal che riteneva di aver indebitamente versato un importo superiore rispetto a quello effettivamente dovuto, per complessivi € 56.495,59, di cui chiedeva pertanto la restituzione e la compensazione con eventuali importi dovuti all'opposta. In diritto eccepiva l'inidoneità delle fatture commerciali a dare la prova del credito azionato, ed il difetto di prova della congruità delle tariffe applicate. Sulla scorta di tali premesse concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la sua revoca nonché l'accertamento del proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 56.495,59, oltre interessi al tasso di legge sino al saldo effettivo, da porsi in compensazione con qualsivoglia somma eventualmente dovuta alla . Controparte_1
Si costituiva in giudizio l'opposta, prendendo posizione sulle deduzioni avversarie. Evidenziava di essere una società che fornisce, a livello internazionale, servizi di trasporto aereo e marittimo di merci e di aver emesso le fatture azionate in via monitoria a fronte dei servizi di trasporto e dei relativi servizi accessori prestati in favore dell'opponente, che peraltro alla scadenza, non ne effettuava il pagamento. Affermava che nella persona del proprio Amministratore Unico, sig. Parte_1 Parte_2
, aveva riconosciuto il debito con la comunicazione inviata il 24.01.2023 - con cui offriva una
[...] somma inferiore per definire la pendenza, dichiarando di versare in un grave stato di difficoltà finanziaria -, e quindi con la comunicazione inviata il 2.02.2023, con cui proponeva un piano di rientro per far fronte alle fatture insolute, da essa peraltro ritenuto inaccettabile. In diritto evidenziava che per la prima volta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'opponente aveva asserito che nel mese di novembre 2022 si era avveduta delle lamentate incongruenze nelle tariffe applicate, evidenziando peraltro che tale circostanza sia rimasta sprovvista di prova e negando che in precedenza le erano state fatte contestazioni al riguardo. Negava altresì di aver riconosciuto come non dovuto l'importo di € 20.000,00 pari al 27% della somma ingiunta, producendo a smentita la comunicazione inviata alla il 3 febbraio 2023, con cui dichiarava di non accettare e non riconoscere lo Parte_1 sconto di 20k proposto, proponendo al più un piano di rientro rateale del totale scaduto di € 72.087,99. Quanto all'interpretazione data da parte opponente alle proprie comunicazioni del 24 gennaio 2023 (doc. 15 fasc. monitorio) e del 2 febbraio 2023 (doc. 16 fasc. monitorio), evidenziava come non vi fosse prova dell'asserita problematica creata da un fornitore estero e che al contrario fosse chiaro il tenore letterale delle medesime, integrante riconoscimento del debito. Quanto ai lamentati ricarichi e maggiorazioni di tariffe, evidenziava come l'opponente non abbia fornito alcuna prova delle proprie pagina 3 di 6 affermazioni, non trovando alcun fondamento la diversa (minore) quantificazione del credito ingiunto. Medesime considerazioni svolgeva in ordine alla domanda di restituzione proposta dall'opponente. Sulla scorta di tali deduzioni, concludeva chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la sua conferma.
Scaduti i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva più volte rinviata su richiesta congiunta delle parti, per la verifica degli esiti della richiesta di parte opponente di applicazione delle procedure di protezione ai sensi del codice della crisi e dell'insolvenza e quindi della richiesta di ammissione alla procedura concorsuale del concordato semplificato. All'udienza del 8.11.2024 nessuno compariva, ed alla successiva udienza del 29.11.2024 veniva disposto il rinvio ex art. 281quinquies c.p.c.. La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Ciò posto, passando al merito, ritiene Questo Giudice che l'opposizione sia infondata e debba pertanto essere rigettata. Si osserva come parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto le fatture determinanti il credito azionato (sub doc. da 2 a 12 del fascicolo monitorio) e l'“estratto autentico” delle scritture contabili (sub doc. 14 in fascicolo monitorio) come prescritto dall'art. 634 c.p.c., di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso. Nello stesso procedimento monitorio, parte opposta ha prodotto la e-mail inviatale da in Parte_1 data 24.01.2023 (doc. 15 in fasc. monitorio), contenente la proposta dell'opponente, formulata sulla scorta di riferite difficoltà finanziarie, di definire la pendenza in essere con la corresponsione del 50% del debito, e la proposta di piano di rientro del debito, formulata da parte opponente in data 2.02.2023 (doc. 16 fasc. monitorio). Data per acquisita tale prova documentale, si evidenzia come parte opponente non ha formulato alcuna contestazione in ordine al ricevimento delle suddette fatture e alla relativa registrazione nelle proprie scritture contabili, circostanze che devono dunque considerarsi pacifiche. Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. II Civ. n. 296 dell'8.02.2024) “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatorio nei confronti dell'emittente che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risultati accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 35870 del 6/12/2022; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito , giacchè la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n, 29176 del 20710/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)”.
pagina 4 di 6 A fronte della prova documentale fornita da parte opposta a sostegno della propria domanda, Parte_1 non ha formulato contestazioni circa l'esecuzione delle prestazioni cui le fatture azionate si
[...] riferiscono, che deve dunque ritenersi pacifica, e neppure ha efficacemente contestato l'entità del credito della . Controparte_1
Le allegazioni di parte opponente in ordine ai supposti rincari delle tariffe ed alla sproporzione dei costi esposti rispetto a quelli “normalmente” applicati nel settore, non sono state supportate da alcuna specifica allegazione in ordine alle diverse tariffe e costi che avrebbero dovuto essere applicate, a quali voci avrebbero dovuto essere applicate, ai conteggi svolti ed ai relativi risultati a fronte di tale supposta applicazione di non meglio specificate diverse tariffe, rimanendo pertanto alla stregua di generici asserti, peraltro privi di supporto probatorio, e come tali inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da . Controparte_1
Si osserva in proposito come la semplice produzione dei copiosi file contenenti le fatture emesse dall'opposta a fronte dei servizi resi nell'anno 2021 e nell'anno 2022 (rispettivamente di 115 pagine e di 62 pagine, doc. 2 e 3 fascicolo opponente), non sia idonea a soddisfare gli oneri di allegazione e prova a carico dell'opponete, essendo ben noto che la prova documentale è l'utilizzo di documenti per provare fatti o circostanze nel processo, e che l'allegazione è il procedimento di presentazione di questi documenti al Giudice, di tal che l'allegazione è un passaggio necessario per l'utilizzo del documento, non essendo onere del Giudice esplorare produzioni indistinte (già Cass. Sezioni Unite, nella sentenza 2435 del 2008, ha stabilito che il giudice è tenuto a rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, rimanendogli perciò inibito di trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, laddove esse non siano specificate nella domanda, e nello stesso senso si erano pronunciate anche Cass. Sentenza n. 10267/2005, Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419, Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 e Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, da cui si ricava che spetta alla parte, oltre all'onere di indicizzare analiticamente ogni documento da essa prodotto a sostegno della propria prospettazione -giacché il giudice non ha alcun onere di esplorare produzioni indistinte- anche l'onere di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuna di tali produzioni rispetto alla tesi difensiva, come del resto confermato anche da Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 13959 del 19 giugno 2014,Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9077 del 05/07/2001, Cass. Sez. 2, sentenza n. 4822 del 30/05/1997, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 3592 del 15/06/1984 e, quanto ai giudici di merito, Corte app. Lecce - sez. Taranto, sentenza 9.1.2014). Parimenti non è stata fornita la prova che l'opposta abbia accettato di applicare uno sconto di € 20.000,00 sul credito complessivamente vantato, essendo la circostanza al contrario smentita dalla comunicazione inviata dall'opposta in 3 febbraio 2023 – che parte opponente non ha contestato di aver ricevuto -, nella quale la medesima ha espressamente dichiarato di non accettare e non riconoscere la scontistica in parola (doc. 2 fascicolo opposta). A quanto sopra si aggiunge che la documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio, in particolare le singole voci ed i singoli importi in esse indicati, non è stata specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa, sicchè deve ritenersi che l'opposta abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si evidenzia come, con le comunicazioni prodotte dalla parte opponente sub doc. 15 e 16 del fascicolo monitorio – che non ha negato di aver inviato - , Parte_1
l'opponente abbia sostanzialmente riconosciuto l'esistenza del proprio debito e la relativa entità. pagina 5 di 6 Quanto agli asseriti riconteggi dei corrispettivi dei servizi resi nel 2021 e 2022, secondo non meglio dettagliate diverse tariffe, che avrebbe a dire dell'opponente evidenziato un maggior importo pagato non dovuto di € 56.495,59, di cui ha chiesto la restituzione, valgono le medesime considerazioni già sopra svolte in ordine al fatto che tali affermazioni siano rimaste prive di specifiche allegazioni e di qualsivoglia prova. Neppure parte opponente ha fornito la prova di aver prima della presente opposizione, formulato contestazioni di sorta all'opposta in ordine alle tariffe applicate ed ai diversi importi ritenuti correttamente conteggiati. In proposito valga osservare che in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di causa che lo giustifichi. “Chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti del'”accipiens” l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 11294 del 12.06.2020). Nel caso di specie, non ha soddisfatto tale onere probatorio, per il che la domanda dalla Parte_1 medesima proposta finalizzata ad ottenere la restituzione dell'importo di € 56.495,59 asseritamente indebitamente versato, non può trovare accoglimento.
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata, come va rigettata la domanda svolta dall'opponente nei confronti di e il decreto ingiuntivo opposto CP_1 Controparte_1 va confermato.
In base al principio della soccombenza, l'opponente è condannata alla rifusione integrale delle spese che vengono liquidate, in favore dell'opposta, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e modifiche successive, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata, della mancanza di attività istruttoria orale (liquidate ai minimi, tenuto conto della non complessità della causa)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
(d.i. n. 6189/2023, RG 10598/2023 emesso il 7.04.2023 dal Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Beatrice Secchi);
- rigetta la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di . delle spese di lite, Parte_1 CP_1 Controparte_1 liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e C.p.A., come per legge.
Milano, 4 giugno 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21484/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERETTI LUCA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PISANA, 345 55100 LUCCA, presso il difensore avv. PIERETTI LUCA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NATALE ANDREA Controparte_1 P.IVA_2
VINCENZO e dell'avv. POLA MARCO MARIA ( ) VIA LARGA, 16 20122 C.F._1
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA 16 MILANO, presso il difensore avv. NATALE ANDREA VINCENZO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte: NEL MERITO In via principale: accertare come non dovuto l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 6189/2023 del 7/04/2023 - RG n. 10598/2023 emesso dal Tribunale di Milano e conseguentemente dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e, in ogni caso, revocare il predetto decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, da intendere in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
In ogni caso: accertare il diritto della alla restituzione dell'importo di Euro 56.495,59 Parte_1 oltre interessi al tasso di legge sino al saldo effettivo da porsi in compensazione con qualsivoglia somma risulti dovuto dalla alla e conseguentemente, in ogni Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 caso, dichiarare nullo, di nessun effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 6189/2023 del 7/04/2023 - RG n. 10598/2023 emesso dal Tribunale di Milano, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, da intendere in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
In ogni caso: Con vittoria di spese di lite”.
Parte opposta Controparte_1
“Nel merito, in via principale,
- respingere l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata,
- condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 72.087,99, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effetivo;
In ogni caso,
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre Iva, CPA e rimborso spese forfettario (15%) ex art. 15 T.F. come per legge. In via istruttoria, Si chiede che vengano respinte le istanze istruttorie di controparte in quanto inammissibili ed irrilevanti, stante la natura meramente documentale della causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4.05.2023, la proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6189/2023, RG 10598/2023 emesso il 7.04.2023 dal Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Beatrice Secchi, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 72.087,99, oltre interessi e spese di procedura Controparte_1 monitoria, a titolo di corrispettivi di servizi di trasporto e relativi servizi accessori resi in suo favore.
A fondamento della propria opposizione, affermava di essere un'azienda attiva Parte_1 nell'importazione di prodotti ortofrutticoli e di intrattenere, da anni, rapporti commerciali con la società opposta, che presta servizi logistici e di trasporto aereo e marittimo di merci. Riferiva di aver sempre puntualmente pagato i corrispettivi di volta in volta richiesti per i servizi resi dall'opposta in suo favore e di essersi avveduta solo nel mese di novembre 2022 di incongruenze nelle tariffe applicate e nelle spese richieste dall'opposta, determinandosi dunque a svolgere un controllo approfondito dei versamenti effettuati nel corso degli anni 2021 e 2022, rilevando all'esito ricarichi ingiustificati sulle tariffe applicate dai trasportatori - in particolare per quanto riguarda la logistica dal porto di Livorno ai luoghi di destino -, e maggiorazioni delle tariffe normalmente applicate, che dunque provvedeva a contestare all'opposta. Riferiva di essere nelle more incorsa in una problematica con un fornitore estero, per una ingente fornitura, che la poneva in una situazione di difficoltà economica, per cui, anche al fine di evitare pregiudizi ai propri creditori, agli inizi del 2023 interpellava il Prof. Dott.
[...] per individuare una soluzione, ed in tale contesto inviava all'opposta - come agli altri creditori Per_1 risultanti dalla propria contabilità - la comunicazione del 24.01.2023, prodotta sub doc. 15 nel fascicolo monitorio, che negava potesse essere interpretata quale riconoscimento di debito. Contestava altresì il valore probatorio del piano di rientro prodotto nel fascicolo monitorio sub doc. 16 - con cui si rendeva pagina 2 di 6 disponibile a corrispondere il minor importo di € 52.000,00, in 5 rate, operando una decurtazione della somma di € 20.000,00 in ragione delle differenze nelle tariffe applicate -, spiegando che lo stesso costituisse un mero tentativo di addivenire ad una transazione per evitare i costi delle azioni giudiziarie che avrebbe dovuto eventualmente intraprendere a tutela dei propri diritti, ma senza riconoscimento alcuno. Evidenziava che l'opposta aveva riconosciuto la non debenza dell'importo di € 20.000,00, pari al 27% della somma ingiunta e corrispondente alle indebite maggiorazioni, che affermava essere pacifiche in quanto mai contestate, né in sede di ricorso monitorio, né in precedenza. Quanto alle maggiorazioni di tariffe asseritamente applicate dall'opposta, affermava che a fronte dell'importo di € 72.087,99 preteso, con la corretta applicazione delle tariffe concordate o comunque normalmente applicate nel settore, il debito sarebbe ammontato al minor importo di € 54.065,99. Evidenziava altresì che a seguito della verifica di tutte le fatture emesse dall'opposta negli anni 2021 e 2022, complessivamente ammontanti ad € 225.982,37, era emersa una maggiorazione delle tariffe rispetto alle annualità precedenti del 25%, di tal che riteneva di aver indebitamente versato un importo superiore rispetto a quello effettivamente dovuto, per complessivi € 56.495,59, di cui chiedeva pertanto la restituzione e la compensazione con eventuali importi dovuti all'opposta. In diritto eccepiva l'inidoneità delle fatture commerciali a dare la prova del credito azionato, ed il difetto di prova della congruità delle tariffe applicate. Sulla scorta di tali premesse concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la sua revoca nonché l'accertamento del proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 56.495,59, oltre interessi al tasso di legge sino al saldo effettivo, da porsi in compensazione con qualsivoglia somma eventualmente dovuta alla . Controparte_1
Si costituiva in giudizio l'opposta, prendendo posizione sulle deduzioni avversarie. Evidenziava di essere una società che fornisce, a livello internazionale, servizi di trasporto aereo e marittimo di merci e di aver emesso le fatture azionate in via monitoria a fronte dei servizi di trasporto e dei relativi servizi accessori prestati in favore dell'opponente, che peraltro alla scadenza, non ne effettuava il pagamento. Affermava che nella persona del proprio Amministratore Unico, sig. Parte_1 Parte_2
, aveva riconosciuto il debito con la comunicazione inviata il 24.01.2023 - con cui offriva una
[...] somma inferiore per definire la pendenza, dichiarando di versare in un grave stato di difficoltà finanziaria -, e quindi con la comunicazione inviata il 2.02.2023, con cui proponeva un piano di rientro per far fronte alle fatture insolute, da essa peraltro ritenuto inaccettabile. In diritto evidenziava che per la prima volta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'opponente aveva asserito che nel mese di novembre 2022 si era avveduta delle lamentate incongruenze nelle tariffe applicate, evidenziando peraltro che tale circostanza sia rimasta sprovvista di prova e negando che in precedenza le erano state fatte contestazioni al riguardo. Negava altresì di aver riconosciuto come non dovuto l'importo di € 20.000,00 pari al 27% della somma ingiunta, producendo a smentita la comunicazione inviata alla il 3 febbraio 2023, con cui dichiarava di non accettare e non riconoscere lo Parte_1 sconto di 20k proposto, proponendo al più un piano di rientro rateale del totale scaduto di € 72.087,99. Quanto all'interpretazione data da parte opponente alle proprie comunicazioni del 24 gennaio 2023 (doc. 15 fasc. monitorio) e del 2 febbraio 2023 (doc. 16 fasc. monitorio), evidenziava come non vi fosse prova dell'asserita problematica creata da un fornitore estero e che al contrario fosse chiaro il tenore letterale delle medesime, integrante riconoscimento del debito. Quanto ai lamentati ricarichi e maggiorazioni di tariffe, evidenziava come l'opponente non abbia fornito alcuna prova delle proprie pagina 3 di 6 affermazioni, non trovando alcun fondamento la diversa (minore) quantificazione del credito ingiunto. Medesime considerazioni svolgeva in ordine alla domanda di restituzione proposta dall'opponente. Sulla scorta di tali deduzioni, concludeva chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la sua conferma.
Scaduti i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva più volte rinviata su richiesta congiunta delle parti, per la verifica degli esiti della richiesta di parte opponente di applicazione delle procedure di protezione ai sensi del codice della crisi e dell'insolvenza e quindi della richiesta di ammissione alla procedura concorsuale del concordato semplificato. All'udienza del 8.11.2024 nessuno compariva, ed alla successiva udienza del 29.11.2024 veniva disposto il rinvio ex art. 281quinquies c.p.c.. La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Ciò posto, passando al merito, ritiene Questo Giudice che l'opposizione sia infondata e debba pertanto essere rigettata. Si osserva come parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto le fatture determinanti il credito azionato (sub doc. da 2 a 12 del fascicolo monitorio) e l'“estratto autentico” delle scritture contabili (sub doc. 14 in fascicolo monitorio) come prescritto dall'art. 634 c.p.c., di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso. Nello stesso procedimento monitorio, parte opposta ha prodotto la e-mail inviatale da in Parte_1 data 24.01.2023 (doc. 15 in fasc. monitorio), contenente la proposta dell'opponente, formulata sulla scorta di riferite difficoltà finanziarie, di definire la pendenza in essere con la corresponsione del 50% del debito, e la proposta di piano di rientro del debito, formulata da parte opponente in data 2.02.2023 (doc. 16 fasc. monitorio). Data per acquisita tale prova documentale, si evidenzia come parte opponente non ha formulato alcuna contestazione in ordine al ricevimento delle suddette fatture e alla relativa registrazione nelle proprie scritture contabili, circostanze che devono dunque considerarsi pacifiche. Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. II Civ. n. 296 dell'8.02.2024) “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatorio nei confronti dell'emittente che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risultati accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 35870 del 6/12/2022; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito , giacchè la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n, 29176 del 20710/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)”.
pagina 4 di 6 A fronte della prova documentale fornita da parte opposta a sostegno della propria domanda, Parte_1 non ha formulato contestazioni circa l'esecuzione delle prestazioni cui le fatture azionate si
[...] riferiscono, che deve dunque ritenersi pacifica, e neppure ha efficacemente contestato l'entità del credito della . Controparte_1
Le allegazioni di parte opponente in ordine ai supposti rincari delle tariffe ed alla sproporzione dei costi esposti rispetto a quelli “normalmente” applicati nel settore, non sono state supportate da alcuna specifica allegazione in ordine alle diverse tariffe e costi che avrebbero dovuto essere applicate, a quali voci avrebbero dovuto essere applicate, ai conteggi svolti ed ai relativi risultati a fronte di tale supposta applicazione di non meglio specificate diverse tariffe, rimanendo pertanto alla stregua di generici asserti, peraltro privi di supporto probatorio, e come tali inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da . Controparte_1
Si osserva in proposito come la semplice produzione dei copiosi file contenenti le fatture emesse dall'opposta a fronte dei servizi resi nell'anno 2021 e nell'anno 2022 (rispettivamente di 115 pagine e di 62 pagine, doc. 2 e 3 fascicolo opponente), non sia idonea a soddisfare gli oneri di allegazione e prova a carico dell'opponete, essendo ben noto che la prova documentale è l'utilizzo di documenti per provare fatti o circostanze nel processo, e che l'allegazione è il procedimento di presentazione di questi documenti al Giudice, di tal che l'allegazione è un passaggio necessario per l'utilizzo del documento, non essendo onere del Giudice esplorare produzioni indistinte (già Cass. Sezioni Unite, nella sentenza 2435 del 2008, ha stabilito che il giudice è tenuto a rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, rimanendogli perciò inibito di trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, laddove esse non siano specificate nella domanda, e nello stesso senso si erano pronunciate anche Cass. Sentenza n. 10267/2005, Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419, Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 e Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, da cui si ricava che spetta alla parte, oltre all'onere di indicizzare analiticamente ogni documento da essa prodotto a sostegno della propria prospettazione -giacché il giudice non ha alcun onere di esplorare produzioni indistinte- anche l'onere di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuna di tali produzioni rispetto alla tesi difensiva, come del resto confermato anche da Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 13959 del 19 giugno 2014,Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9077 del 05/07/2001, Cass. Sez. 2, sentenza n. 4822 del 30/05/1997, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 3592 del 15/06/1984 e, quanto ai giudici di merito, Corte app. Lecce - sez. Taranto, sentenza 9.1.2014). Parimenti non è stata fornita la prova che l'opposta abbia accettato di applicare uno sconto di € 20.000,00 sul credito complessivamente vantato, essendo la circostanza al contrario smentita dalla comunicazione inviata dall'opposta in 3 febbraio 2023 – che parte opponente non ha contestato di aver ricevuto -, nella quale la medesima ha espressamente dichiarato di non accettare e non riconoscere la scontistica in parola (doc. 2 fascicolo opposta). A quanto sopra si aggiunge che la documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio, in particolare le singole voci ed i singoli importi in esse indicati, non è stata specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa, sicchè deve ritenersi che l'opposta abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si evidenzia come, con le comunicazioni prodotte dalla parte opponente sub doc. 15 e 16 del fascicolo monitorio – che non ha negato di aver inviato - , Parte_1
l'opponente abbia sostanzialmente riconosciuto l'esistenza del proprio debito e la relativa entità. pagina 5 di 6 Quanto agli asseriti riconteggi dei corrispettivi dei servizi resi nel 2021 e 2022, secondo non meglio dettagliate diverse tariffe, che avrebbe a dire dell'opponente evidenziato un maggior importo pagato non dovuto di € 56.495,59, di cui ha chiesto la restituzione, valgono le medesime considerazioni già sopra svolte in ordine al fatto che tali affermazioni siano rimaste prive di specifiche allegazioni e di qualsivoglia prova. Neppure parte opponente ha fornito la prova di aver prima della presente opposizione, formulato contestazioni di sorta all'opposta in ordine alle tariffe applicate ed ai diversi importi ritenuti correttamente conteggiati. In proposito valga osservare che in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di causa che lo giustifichi. “Chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti del'”accipiens” l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 11294 del 12.06.2020). Nel caso di specie, non ha soddisfatto tale onere probatorio, per il che la domanda dalla Parte_1 medesima proposta finalizzata ad ottenere la restituzione dell'importo di € 56.495,59 asseritamente indebitamente versato, non può trovare accoglimento.
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata, come va rigettata la domanda svolta dall'opponente nei confronti di e il decreto ingiuntivo opposto CP_1 Controparte_1 va confermato.
In base al principio della soccombenza, l'opponente è condannata alla rifusione integrale delle spese che vengono liquidate, in favore dell'opposta, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e modifiche successive, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata, della mancanza di attività istruttoria orale (liquidate ai minimi, tenuto conto della non complessità della causa)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
(d.i. n. 6189/2023, RG 10598/2023 emesso il 7.04.2023 dal Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Beatrice Secchi);
- rigetta la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di . delle spese di lite, Parte_1 CP_1 Controparte_1 liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e C.p.A., come per legge.
Milano, 4 giugno 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
pagina 6 di 6