Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 749/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 749/2025, promossa con ricorso depositato il 24/02/2025 da:
1. Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], cittadino italiano, Codice Fiscale , CodiceFiscale_1
e
2. Parte_2 nata a [...] il [...], residente in [...], cittadina italiana, Codice Fiscale , C.F._2 entrambi con l'Avv. Michela Longo del Foro di Varese.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IA (VA) in data 14 febbraio 1988,
(anno 1988 atto n. 1 parte II serie A) con le seguenti figlie maggiorenni:
, nata a [...] il [...] Parte_3
nata a [...] il [...] entrambe economicamente Parte_4
autosufficienti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Pt_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
[...]
- ordinare al Comune di IA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisandosi che la comunione dei beni fra i coniugi è da intendersi sciolta, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., a far tempo dalla data di scadenza del termine che verrà assegnato da codesto Ill. Tribunale alle parti per il deposito delle note scritte;
alle seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Le parti hanno dichiarato di essere entrambe economicamente autosufficienti, pertanto ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, conseguentemente nulla è richiesto e dovuto al detto titolo.
3. Le uniche figlie, e , ad oggi entrambe Parte_3 Parte_4 maggiorenni, sono economicamente autosufficienti e, quindi, nulla è richiesto e dovuto per il loro mantenimento.-
4. La casa familiare sita in Daverio, Via Cesare Battisti n. 72, rimane assegnata alla signora che continuerà ad abitarla con la figlia .- Parte_2 Pt_4
******
Infine, i coniugi hanno richiesto che codesto Ill.mo Tribunale prenda atto delle seguenti
ULTERIORI PATTUIZIONI
5. Al fine di definire con il presente procedimento i rapporti patrimoniali anche conseguenti allo scioglimento della comunione dei beni, il signor Parte_1
si obbliga a trasferire senza corrispettivo entro e non oltre 120
[...]
(centoventi) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione alla signora
, che accetta, la piena proprietà dell'indivisa quota di metà allo Parte_2 stesso competente sulla casa familiare costituita da porzione di fabbricato bifamiliare, da cielo a terra, sito in Comune di Daverio (VA), Via Cesare Battisti
n. 72, comprendente un appartamento ad uso civile abitazione composto da quattro locali, servizi e terrazzo, con sovrastante sottotetto ai piani terreno, primo
e secondo, un vano ad uso autorimessa al piano terreno con annessi vano ad uso ripostiglio in corpo separato di fabbrica ed area di pertinenza destinata a giardino, il tutto così descritto:
- nel Catasto Fabbricati di Daverio - Foglio 9 - particelle numeri:
- 2233/3 (duemiladuecentotrentatre subalterno tre) - Categoria A/2 - Classe 5 -
Consistenza vani 6 - Superfice Catastale metri quadrati 164 - Rendita Euro 464,81 -
Via Cesare Battisti n. 72 - Piani terreno, primo e secondo;
- 2233/4 (duemiladuecentotrentatre subalterno quattro) - Categoria C/6 - Classe 8 -
Consistenza metri quadrati 31 - Superfice Catastale metri quadrati 28 - Rendita Euro
81,65 - Via Cesare Battisti - piano terreno.-
pagina2 di 3 6. I coniugi convengono che il trasferimento della quota di comproprietà della casa familiare di cui al precedente punto 5, funzionale ed indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare, venga formalizzato da un Notaio di fiducia della signora entro 120 (centoventi) giorni dalla sentenza di Parte_2 separazione.-
******
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 14 febbraio 1988, in IA (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IA (anno 1988, atto n. 1, parte II, Serie
A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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