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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/10/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3410/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3410/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgi Chiara (C.F. ) elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Cattolica, Via Matteotti n. 34, PEC: giusta Email_1 procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente a [...]CP_1 C.F._3
Giovanni in Marignano (RN), via Da Verazzano Giovanni n. 14; resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 23.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio civile a San Parte_1 CP_1
Giovanni in Marignano (RN) in data 27.05.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune al n. 4, parte I, dell'anno 2017, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27.12.2024 il Sig. ha promosso il presente giudizio al fine di Pt_1 ottenere pronuncia di separazione personale dalla resistente Sig.ra alle condizioni ivi formulate, CP_1 esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti dell'8.04.2025, parte ricorrente ha eccepito il mancato rispetto dei termini per la notifica a controparte degli atti introduttivi. Il Giudice Relatore ha autorizzato il rinnovo della notifica e ha fissato l'udienza del
23.09.2025 per verificarne la regolarità. All'udienza indicata, la parte resistente, regolarmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia;
nella medesima circostanza parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della separazione e ha chiesto, previa rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., la rimessione della causa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 14.04.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio emergono dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento della resistente la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressata alle vicende del suo matrimonio. Detta circostanza è altresì confermata dalle dichiarazioni rese dal sig. il quale nel corso della udienza del 23.09.2025 ha dichiarato “sono due Pt_1 anni che non vedo né sento la sig.ra e non so nemmeno dove sia;
ho provato a chiamarla ma non mi ha mai risposto…. CP_1 io non ho alcuna intenzione di riconciliarmi e ribadisco la mia ferma volontà di separarmi”.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi di parte ricorrente, dal suo insistere nella domanda di separazione e dalle sue stesse dichiarazioni.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, dato atto della natura del presente procedimento e della mancata costituzione di parte resistente, queste devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Pt_1 confronti della sig.ra ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi a nato a [...] il Parte_1
2.01.1982 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a San Giovanni CP_1 in Marignano (RN) in data 27.05.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 4, Parte I, Anno 2017, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3410/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgi Chiara (C.F. ) elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Cattolica, Via Matteotti n. 34, PEC: giusta Email_1 procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente a [...]CP_1 C.F._3
Giovanni in Marignano (RN), via Da Verazzano Giovanni n. 14; resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 23.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio civile a San Parte_1 CP_1
Giovanni in Marignano (RN) in data 27.05.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune al n. 4, parte I, dell'anno 2017, e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27.12.2024 il Sig. ha promosso il presente giudizio al fine di Pt_1 ottenere pronuncia di separazione personale dalla resistente Sig.ra alle condizioni ivi formulate, CP_1 esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti dell'8.04.2025, parte ricorrente ha eccepito il mancato rispetto dei termini per la notifica a controparte degli atti introduttivi. Il Giudice Relatore ha autorizzato il rinnovo della notifica e ha fissato l'udienza del
23.09.2025 per verificarne la regolarità. All'udienza indicata, la parte resistente, regolarmente citata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia;
nella medesima circostanza parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della separazione e ha chiesto, previa rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., la rimessione della causa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 14.04.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio emergono dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento della resistente la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressata alle vicende del suo matrimonio. Detta circostanza è altresì confermata dalle dichiarazioni rese dal sig. il quale nel corso della udienza del 23.09.2025 ha dichiarato “sono due Pt_1 anni che non vedo né sento la sig.ra e non so nemmeno dove sia;
ho provato a chiamarla ma non mi ha mai risposto…. CP_1 io non ho alcuna intenzione di riconciliarmi e ribadisco la mia ferma volontà di separarmi”.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi di parte ricorrente, dal suo insistere nella domanda di separazione e dalle sue stesse dichiarazioni.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, dato atto della natura del presente procedimento e della mancata costituzione di parte resistente, queste devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Pt_1 confronti della sig.ra ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi a nato a [...] il Parte_1
2.01.1982 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a San Giovanni CP_1 in Marignano (RN) in data 27.05.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 4, Parte I, Anno 2017, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi