TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/12/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3594/2024 VERBALE DI UDIENZA del 16/12/2025
Sono presenti: Per il ricorrente nessuno. Per l'avv. Valeria Condò per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che CP_1 si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL GIUDICE Ritenuta la causa matura per la decisione e invitata la parte presente alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nel procedimento iscritto al n. 3594 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI ZO, giusta procura in atti;
ricorrente;
E
in Controparte_2 persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti EL AG e RI CO TO, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1 resistente
All'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 15,40, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma
8° del d.lgs. 30.12.1992, n. 503.
Con ricorso depositato in data 15.12.2024 la sig.ra esponeva di avere Parte_2 presentato, in data 7 ottobre 2024, domanda tendente ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisiti ridotti ai sensi dell'art. 1 comma 8 legge
503/1992. Riferiva che la domanda era stata respinta dalla competente Sede , CP_1 per carenza del requisito sanitario.
Avverso il diniego, in data 2 dicembre 2024, proponeva ricorso al Comitato
Provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria, non esitato.
Conveniva, quindi, in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto alla CP_1 liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, possedendone tutti i requisiti.
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda. CP_1
Ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico alla dott.ssa che, in Persona_2 data 6 novembre 2025, provvedeva a depositare l'elaborato peritale.
La domanda non può essere accolta.
Il C.T.U. ha accertato che la capacità lavorativa della ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non si trova ridotta in modo permanente, a causa delle infermità da cui risulta affetta, in misura pari o superiore all'80%.
Pag. 2 di 3 Precisa il CTU: “A seguito dell'esame degli elementi emersi dalla visita di CTU e dall'esame clinico, non essendoci alcuna documentazione sanitaria allegata al fascicolo telematico, viene formulata, per la Sig. la seguente Parte_2 diagnosi: “Diabete Mellito di tipo II, Ipertensione arteriosa, Sindrome Ansiosa” e conclude osservando:
“Trattasi di infermità, che allo stato attuale, valutate nel loro complesso, non sono risultate tali da determinare riduzione permanente, a meno di un terzo, della stessa a svolgere qualsiasi attività lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in misura pari o superiore all'80%per cento”.
L' accertamento del CTU può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato contestato sotto alcun aspetto e avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo, pur in assenza di documentazione medica da esaminare.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto difettando il requisito sanitario.
Le spese di lite, sussistendo in atti la dichiarazione di esenzione resa nelle forme previste dall'art.152 disp. att. c.p.c., vanno compensate.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come separato CP_1 decreto.
Palmi, lì, 16 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 3 di 3
Proc. N.3594/2024 VERBALE DI UDIENZA del 16/12/2025
Sono presenti: Per il ricorrente nessuno. Per l'avv. Valeria Condò per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che CP_1 si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL GIUDICE Ritenuta la causa matura per la decisione e invitata la parte presente alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nel procedimento iscritto al n. 3594 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI ZO, giusta procura in atti;
ricorrente;
E
in Controparte_2 persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti EL AG e RI CO TO, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1 resistente
All'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 15,40, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma
8° del d.lgs. 30.12.1992, n. 503.
Con ricorso depositato in data 15.12.2024 la sig.ra esponeva di avere Parte_2 presentato, in data 7 ottobre 2024, domanda tendente ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisiti ridotti ai sensi dell'art. 1 comma 8 legge
503/1992. Riferiva che la domanda era stata respinta dalla competente Sede , CP_1 per carenza del requisito sanitario.
Avverso il diniego, in data 2 dicembre 2024, proponeva ricorso al Comitato
Provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria, non esitato.
Conveniva, quindi, in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto alla CP_1 liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, possedendone tutti i requisiti.
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda. CP_1
Ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico alla dott.ssa che, in Persona_2 data 6 novembre 2025, provvedeva a depositare l'elaborato peritale.
La domanda non può essere accolta.
Il C.T.U. ha accertato che la capacità lavorativa della ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non si trova ridotta in modo permanente, a causa delle infermità da cui risulta affetta, in misura pari o superiore all'80%.
Pag. 2 di 3 Precisa il CTU: “A seguito dell'esame degli elementi emersi dalla visita di CTU e dall'esame clinico, non essendoci alcuna documentazione sanitaria allegata al fascicolo telematico, viene formulata, per la Sig. la seguente Parte_2 diagnosi: “Diabete Mellito di tipo II, Ipertensione arteriosa, Sindrome Ansiosa” e conclude osservando:
“Trattasi di infermità, che allo stato attuale, valutate nel loro complesso, non sono risultate tali da determinare riduzione permanente, a meno di un terzo, della stessa a svolgere qualsiasi attività lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in misura pari o superiore all'80%per cento”.
L' accertamento del CTU può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato contestato sotto alcun aspetto e avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo, pur in assenza di documentazione medica da esaminare.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto difettando il requisito sanitario.
Le spese di lite, sussistendo in atti la dichiarazione di esenzione resa nelle forme previste dall'art.152 disp. att. c.p.c., vanno compensate.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come separato CP_1 decreto.
Palmi, lì, 16 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 3 di 3