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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta: dr.ssa LL RT Presidente rel. dr. Barbara Fatale Consigliera dr. Ilario Nasso Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1110 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti DALMAZIO TARANTINO SANTE E VIGNA FABIANA Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 873/2023, pubblicata in data 23.05.23; Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente rivendicata da insegnante precaria.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 23.03.2023, , docente di religione, esponeva: Parte_1
- di essere dipendente del a tempo indeterminato con decorrenza giuridica Controparte_2 ed economica dall'01.09.2020;
- di aver lavorato, in precedenza, alle dipendenze dello stesso in virtù di una serie di CP_1 contratti a termine a partire dall'anno scolastico 1990/1991;
- di aver lavorato, in particolare, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nei seguenti periodi:
1 a.s. 2017/2018: dall' 01.09.2017 al 31.08.2018;
a.s. 2018/2019: dall' 01.09.2018 al 31.08.2019;
a.s. 2019/2020: dall' 01.09.2019 al 31.08.2020,
- di avere diritto all'assegnazione della Carta docente, introdotta dall' art. 1, comma 121, della
Legge 107/2015, con riconoscimento del correlato importo annuo di € 500,00, in relazione agli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020.
Sul punto precisava che la limitazione del riconoscimento di tale bonus economico ai soli docenti di ruolo era da ritenersi illegittimo per contrasto della sopracitata norma con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, così come statuito dalla CGUE con ordinanza del 18.05.2022.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale:
a) il riconoscimento del diritto all'assegnazione della Carta docente in relazione agli anni scolastici
2017/2018; 2018/2019, 2019/2020;
b) la conseguente condanna della parte convenuta all'accreditamento della somma di € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
Cont c) la condanna del al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2. Il si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di parte Controparte_3 ricorrente, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. Il Tribunale di Cosenza, pur riconoscendo, alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza eurounitaria, che l'accesso alla Carta elettronica prevista dall'art. 1, c. 121, della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo spetta anche ai docenti precari, rigettava il ricorso così statuendo: “la domanda intesa ad ottenere l'accertamento del diritto all'assegnazione della Carta Docenti, con riconoscimento del correlato importo annuo di € 500,00 (cinquecento/00) in relazione agli anni scolastici: 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 (così nelle conclusioni) non può essere accolta a ciò ostando le previsioni del richiamato art. 3, commi 1 e 3, del DPCM 23 settembre 2015 in forza delle quali il valore nominale della Carta è utilizzabile nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto e la cifra residua eventualmente non
2 utilizzata nel corso di tale anno rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione, sicché per gli anni scolastici adesso menzionati non può disporsi la condanna dell'Amministrazione convenuta all'accreditamento sulla Carta dei relativi importi posto che questi non sarebbero utilizzabili essendo ormai decorso (alla data di introduzione della lite, ossia al 23.03.2023) il termine di utilizzo di cui al citato comma 3 dell'art. 3 del richiamato DPCM.”
4. Il ricorrente ha impugnato la sentenza, contestandone le argomentazioni poste a fondamento e, in particolare, richiamando, in senso contrario, la ricostruzione dell'istituto controverso operata nella sentenza n. 29961/2023 della Cassazione, a tenore della quale il trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto è sorto non è di ostacolo al riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente.
5. Nella contumacia del dicastero appellato, non costituitosi nonostante la rituale notificazione dell'impugnazione alla difesa erariale, il Collegio ha trattato l'udienza di discussione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note prodotte dall'appellante, ha deciso con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
7. Ed invero, alla luce dell'indirizzo nomofilattico invocato dall'appellante, la “Carta docente” spetta anche agli insegnanti non di ruolo “pur in assenza di domanda”1
Quanto alla “mancata utilizzazione dei fondi nel biennio”, essa, non essendo imputabile al docente creditore, non impedisce il riconoscimento del beneficio per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il relativo diritto era sorto ed è poi stato accertato dal giudice. 1 Cass. n. 29961 del 27.10.2023: “La Carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della Carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
3 8. Sicché il relativo diritto di credito non soggiace ad altro limite temporale che non sia il decorso del termine di prescrizione.
In particolare, la Cassazione (con la sentenza n. 29961/23) si è espressa nei termini che seguono:
“17.1. È da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_1 diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
9. Ne consegue, in dissenso dall'opzione ermeneutica recepita dalla gravata sentenza, il riconoscimento in favore dell'appellante del beneficio richiesto per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020, durante i quali questi ha prestato servizio mediante contratto di lavoro a tempo determinato, come da documentazione versata in atti.
10. La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata e reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese di questo grado del processo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 17.11.23, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n 873/23, pubblicata in data 23.05.23, così provvede:
4 -accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna il CP_1 appellato a corrispondere all'appellante, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, il beneficio della Carta elettronica che rivendica;
-compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro del
25.11.2025.
La Presidente est.
LL RT
5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta: dr.ssa LL RT Presidente rel. dr. Barbara Fatale Consigliera dr. Ilario Nasso Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1110 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con gli avv.ti DALMAZIO TARANTINO SANTE E VIGNA FABIANA Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 873/2023, pubblicata in data 23.05.23; Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente rivendicata da insegnante precaria.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 23.03.2023, , docente di religione, esponeva: Parte_1
- di essere dipendente del a tempo indeterminato con decorrenza giuridica Controparte_2 ed economica dall'01.09.2020;
- di aver lavorato, in precedenza, alle dipendenze dello stesso in virtù di una serie di CP_1 contratti a termine a partire dall'anno scolastico 1990/1991;
- di aver lavorato, in particolare, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nei seguenti periodi:
1 a.s. 2017/2018: dall' 01.09.2017 al 31.08.2018;
a.s. 2018/2019: dall' 01.09.2018 al 31.08.2019;
a.s. 2019/2020: dall' 01.09.2019 al 31.08.2020,
- di avere diritto all'assegnazione della Carta docente, introdotta dall' art. 1, comma 121, della
Legge 107/2015, con riconoscimento del correlato importo annuo di € 500,00, in relazione agli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020.
Sul punto precisava che la limitazione del riconoscimento di tale bonus economico ai soli docenti di ruolo era da ritenersi illegittimo per contrasto della sopracitata norma con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, così come statuito dalla CGUE con ordinanza del 18.05.2022.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale:
a) il riconoscimento del diritto all'assegnazione della Carta docente in relazione agli anni scolastici
2017/2018; 2018/2019, 2019/2020;
b) la conseguente condanna della parte convenuta all'accreditamento della somma di € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
Cont c) la condanna del al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2. Il si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di parte Controparte_3 ricorrente, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. Il Tribunale di Cosenza, pur riconoscendo, alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza eurounitaria, che l'accesso alla Carta elettronica prevista dall'art. 1, c. 121, della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo spetta anche ai docenti precari, rigettava il ricorso così statuendo: “la domanda intesa ad ottenere l'accertamento del diritto all'assegnazione della Carta Docenti, con riconoscimento del correlato importo annuo di € 500,00 (cinquecento/00) in relazione agli anni scolastici: 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 (così nelle conclusioni) non può essere accolta a ciò ostando le previsioni del richiamato art. 3, commi 1 e 3, del DPCM 23 settembre 2015 in forza delle quali il valore nominale della Carta è utilizzabile nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto e la cifra residua eventualmente non
2 utilizzata nel corso di tale anno rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione, sicché per gli anni scolastici adesso menzionati non può disporsi la condanna dell'Amministrazione convenuta all'accreditamento sulla Carta dei relativi importi posto che questi non sarebbero utilizzabili essendo ormai decorso (alla data di introduzione della lite, ossia al 23.03.2023) il termine di utilizzo di cui al citato comma 3 dell'art. 3 del richiamato DPCM.”
4. Il ricorrente ha impugnato la sentenza, contestandone le argomentazioni poste a fondamento e, in particolare, richiamando, in senso contrario, la ricostruzione dell'istituto controverso operata nella sentenza n. 29961/2023 della Cassazione, a tenore della quale il trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto è sorto non è di ostacolo al riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente.
5. Nella contumacia del dicastero appellato, non costituitosi nonostante la rituale notificazione dell'impugnazione alla difesa erariale, il Collegio ha trattato l'udienza di discussione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note prodotte dall'appellante, ha deciso con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
7. Ed invero, alla luce dell'indirizzo nomofilattico invocato dall'appellante, la “Carta docente” spetta anche agli insegnanti non di ruolo “pur in assenza di domanda”1
Quanto alla “mancata utilizzazione dei fondi nel biennio”, essa, non essendo imputabile al docente creditore, non impedisce il riconoscimento del beneficio per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il relativo diritto era sorto ed è poi stato accertato dal giudice. 1 Cass. n. 29961 del 27.10.2023: “La Carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della Carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
3 8. Sicché il relativo diritto di credito non soggiace ad altro limite temporale che non sia il decorso del termine di prescrizione.
In particolare, la Cassazione (con la sentenza n. 29961/23) si è espressa nei termini che seguono:
“17.1. È da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro CP_1 diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
9. Ne consegue, in dissenso dall'opzione ermeneutica recepita dalla gravata sentenza, il riconoscimento in favore dell'appellante del beneficio richiesto per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020, durante i quali questi ha prestato servizio mediante contratto di lavoro a tempo determinato, come da documentazione versata in atti.
10. La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata e reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese di questo grado del processo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 17.11.23, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n 873/23, pubblicata in data 23.05.23, così provvede:
4 -accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna il CP_1 appellato a corrispondere all'appellante, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, il beneficio della Carta elettronica che rivendica;
-compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro del
25.11.2025.
La Presidente est.
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