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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1196/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
27 novembre 2024, vertente
TRA
, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Gencarelli, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acri (CS), C. da;
Parte_2
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
[...] dall'Avv. Iolanda Miracco, presso il cui studio legale, sito in Torano Castello (Cs) c./da Cutura snc, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 766/2021 del
Tribunale di Cosenza, Sez. I Civile, Giudice Dott.ssa Marletta, datata 02.04.2021, pubblicata in pari data, e notificata a mezzo pec in data 28.05.2021, con cui è stata decisa
1 la causa n. RGAC 1346/2015, perché illegittima ed infondata in fatto e diritto e, per
l'effetto,
- in accoglimento dell'opposizione avanzata dalla accertare e dichiarare CP_1
nullo e/o inefficace il precetto notificato in data 10.03.2015 ad istanza della ditta CP_2
per i motivi esposti in narrativa;
[...]
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contraiis rejectis:
- preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, stante la mancata prova del fumus boni juris e del periculum in mora;
- in via subordinata, rigettare l'appello poiché manifestamente infondato, illegittimo, improponibile per tutti i motivi suesposti;
- il tutto con vittoria di spese e del doppio grado di giudizio, da liquidarsi con distrazione ex art.
93 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado con atto ritualmente notificato il 31 marzo 2015 ha proposto opposizione ex Parte_3 art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 10 marzo 2015 con il quale la società
[...]
gli ha intimato il pagamento della somma di euro 10.968,40, di cui euro 9.295,00 Controparte_2
per sorte capitale, oltre spese e interessi, in forza di assegno bancario dell'importo di euro 9.295,00, emesso il 15 ottobre 2014 e protestato in data 20 ottobre 2014.
In particolare, la società attrice, dopo aver premesso di intrattenere rapporti commerciali con la da oltre un decennio, ha esposto che: Controparte_2
- l'assegno in questione era stato emesso al fine di pagare una parte del materiale di copertura acquistato dalla presso la società ed utilizzato per i CP_3 Controparte_1 Controparte_2
lavori eseguiti presso i committenti coniugi e nonché Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, e , , ;
[...] Controparte_12 CP_13 Persona_1 Controparte_14
- che immediatamente dopo la posa, tale materiale aveva presentato verniciatura non uniforme, screpolatura della verniciatura ricoprente, perdita di colorazione e che tali vizi erano stati denunciati immediatamente al rivenditore, il quale aveva effettuato sopralluogo tramite i propri tecnici e riscontrato i vizi e difetti del materiale venduto;
2 - che ne era conseguito un grave ed irreparabile danno all'immagine e da perdita di chance, atteso che i committenti avevano richiesto che si provvedesse alla sostituzione del materiale difettoso, per un esborso complessivo, come da preventivi allegati in atti, pari a euro 162.699,64;
- che, pertanto, la società era stata invitata più volte a non negoziare l'assegno, Controparte_2
emergendo un credito in favore di la quale si trovava a dover provvedere alla CP_1
sostituzione del materiale di copertura installato presso i committenti;
- nonostante questo, la aveva proceduto a notificare alla Controparte_2 Controparte_1
apposito atto di precetto in forza del predetto assegno, su cui era stato levato il protesto in data 20 ottobre 2014.
Alla luce di ciò, la ha inteso spiegare opposizione avverso l'atto di precetto Controparte_1
notificatole, lamentando la non dovutezza delle somme intimate, nonché l'errata misura degli interessi e delle competenze liquidate.
Instaurato correttamente il contraddittorio, in data 19 gennaio 2017 si è costituita la ditta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo l'infondatezza CP_2 dell'opposizione ed evidenziando:
- che l'assegno era stato emesso in pagamento per la fornitura di materiale diverso dalle coperture;
- che, vantando un credito nei confronti della di euro 26.207,27, in data 10 marzo Controparte_1
2015 aveva proceduto alla notifica del precetto azionando l'assegno emesso dalla debitrice e che, essendosi recata in data 13 aprile 2015 per procedere al pignoramento con l'Ufficiale Giudiziario, il titolare della , aveva richiesto di rinunciare alla procedura esecutiva Controparte_1 Parte_1 promettendo il pagamento, nonché di rinunciare all'opposizione e di definire bonariamente la vertenza, così ottenendo la sospensione del titolo;
- che le fatture emesse riguardavano altro materiale fornito;
- che doveva escludersi la responsabilità del venditore, posto che al momento della vendita il prodotto risultava pronto all'uso.
L'opposta ha, infine, eccepito la decadenza dell'azione e la prescrizione del diritto ex art. 1495 c.c. ed ha chiesto di ordinare l'intervento del terzo produttore del materiale ex art. 107 CP_15
c.p.c., con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione.
La causa è stata istruita tramite prova per testi e ), Controparte_4 CP_11
interrogatorio formale della sig.ra legale rappresentante della società opposta, e CP_2
CTU, volta a verificare i vizi del materiale contestati e l'eventuale minor valore del materiale fornito. Con ordinanza del 4 ottobre 2018 è stato altresì delegato il Tribunale di Verona per
3 l'espletamento della prova testimoniale di legale rappresentante del Gruppo Testimone_1
Manni HP di cui faceva parte la , produttrice del materiale contestato. CP_3
Con ordinanza del 28 dicembre 2017/4 gennaio 2018 è stata, invece, disattesa la richiesta di parte opposta di ordinare la chiamata del terzo.
All'udienza del 16 luglio 2020 le parti hanno formulato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.766/2021 pubblicata il 2 aprile 2021 e notificata il 28 maggio 2021, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione sul presupposto che l'opponente non avesse assolto all'onere di provare che l'assegno in questione fosse stato dato in pagamento del materiale di cui contestava i vizi e difetti, mentre, al contrario, la parte opposta aveva documentato che il titolo azionato non era stato dato in pagamento del materiale . Inoltre, è stata altresì rigettata l'eccezione di CP_3 compensazione formulata dall'opponente, da un lato poiché pur potendo in sede di opposizione all'esecuzione formularsi eccezione di compensazione con un credito anche illiquido, il controcredito opposto deve comunque essere certo, dall'altro poiché non è stata fornita alcuna prova dei danni subiti, i quali sono stati, secondo il Tribunale, solo genericamente allegati. Infine, il Giudice di primo grado ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello notificato il 26 giugno 2021, , in qualità di legale Parte_1
rappresentante della ha proposto appello avverso la sentenza in parola, con Controparte_1
contestuale istanza inibitoria, per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 2 novembre
2021, eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Con ordinanza del 2 febbraio 2022 il Collegio ha rigettato l'istanza di inibitoria e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 novembre 2023, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, la Corte – viste le note scritte – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 10 novembre 2023, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 14 novembre 2023.
Entrambe le parti hanno depositato, telematicamente, la comparsa conclusionale.
L'appellata ha, altresì, depositato le memorie di replica.
4 Con ordinanza del 20 marzo 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo cartaceo del primo grado, contenente i verbali di assunzione delle prove orali.
Acquisito il fascicolo, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 novembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi – viste le note scritte – la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con ordinanza del 29 novembre
2024, comunicata alle parti il 2 dicembre 2024.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Erronea valutazione delle risultanze processuali;
erronea applicazione dell'art. 2697 e ss. c.c. in materia di prova documentale e onere della prova;
violazione di legge in relazione ai principi di cui all'art. 2736 c.c. e 228 e ss. c.p.c.; violazione art. 116 c.p.c.; violazione art. 1490 c.c., violazione art. 1242 c.c.”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la non avesse Controparte_1 assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa, consistente nella dimostrazione che l'assegno qui opposto fosse finalizzato al pagamento del materiale di cui lamentava i vizi. CP_3
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure ha ritenuto, “in modo del tutto ingiusto ed illegittimo, che le fatture relative alla fornitura del materiale difettoso da parte della ditta opposta fossero, alla data di d'incasso dell'assegno in contestazione (15.10.2014), già saldate dalla Circostanza che deriverebbe, secondo il ragionamento logico giuridico del CP_1
Giudice, dal raffronto del partitario – scheda contabile - prodotta in giudizio dalla Società opposta " " e dalla dichiarazione del teste , il quale ha riferito che i CP_2 CP_11
lavori (quelli di posa in opera del materiale sulla sua abitazione commissionate alla CP_3
risalivano all'anno 2010, 2011, 2012” (cfr. citazione in appello, pag. 6). Il Giudice ha CP_1
altresì erroneamente dedotto dal raffronto tra la data di emissione delle fatture con la data di annotazione dell'impagato, nonché dal partitario dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, che l'assegno non potesse comunque essere il corrispettivo per il materiale difettoso.
Al riguardo l'appellante sottolinea come non solo i partitari non rientrino nelle c.d. prove documentali disciplinate dal codice civile e non possano assurgere a prova liberamente valutabile dal Giudice in quanto trattasi di documenti provenienti dalla parte che vuole giovarsene, ma, altresì che, in ogni caso, l'assegno ben poteva essere post datato oppure la ditta ha potuto consapevolmente omettere o modificare l'annotazione dal partitario.
D'altra parte, l'appellante si duole altresì del fatto che il Tribunale abbia completamente disatteso l'efficacia probatoria della confessione resa in sede di interrogatorio formale dalla parte appellata,
5 valorizzando, invece, la deposizione del teste , il quale, interrogato a distanza di CP_11
anni, non poteva certo ricordare la data esatta dell'esecuzione dei lavori.
A ciò la aggiunge che la dimostrazione che l'assegno sia stato il corrispettivo per Controparte_1
la fornitura del materiale si desume anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali CP_3
hanno tutti riferito che il materiale di copertura , acquistato presso la ditta convenuta CP_3
presentò, poco dopo la messa in opera, vizi e difetti che ne hanno diminuito in modo apprezzabile il valore.
3.2 Con il secondo motivo di appello (non rubricato) l'appellante censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non dimostrati il danno all'immagine e da perdita di chance.
Secondo la accertato l'inadempimento, si è certamente determinata nel caso di specie CP_1
una diminuzione della considerazione della società, la quale è stata destinataria di richiesta di sostituzione del materiale da parte di diversi committenti. Inoltre, essendo una società presente sul mercato edile da decenni, l'aver fornito un materiale di qualità scadente può essere stato oggetto anche di un semplice passaparola, così determinando un discredito della suddetta società.
D'altra parte, non solo la è ancora soggetta all'azione di garanzia decennale ex art. 1669 CP_1
c.c. nei confronti dei propri committenti, con la conseguenza che potrebbe essere chiamata a sostituire il materiale difettoso dai suoi committenti, ma è stata già messa in mora, con lettera a.r. datata 18 giugno 2013, dai sigg. e , i quali hanno sollecitato Parte_4 CP_4
l'eliminazione dei vizi.
3.3. I due motivi, che, per evidenti ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
3.3.1. La fattispecie in esame trae origine da un assegno bancario dell'importo di euro 9.295,00, tratto in data 15 ottobre 2014 dalla società in favore della Controparte_1 Controparte_2
[...]
Secondo gli assunti della opponente la somma portata dall'assegno costituirebbe il corrispettivo di una fornitura di materiale di copertura marca “ ” che, utilizzato dalla su diversi CP_3 CP_1
cantieri, avrebbe presentato gravi vizi e difetti (verniciatura non uniforme;
screpolatura della verniciatura ricoprente;
perdita di colorazione etc.), tali da renderlo inidoneo all'uso, motivo per il quale la – dopo aver tratto l'assegno in parola per il pagamento di parte del prezzo CP_1
d'acquisto del suddetto materiale edile – si era poi rifiutata di onorare il titolo di credito. Inoltre, la a causa del materiale difettoso posto in opera sui cantieri oggetto di appalto avrebbe CP_1
subito grave e irreparabile danno, sia patrimoniale che in termini di perdita di immagine e di
6 chance: i committenti della hanno più volte fatto richiesta di provvedere alla CP_1
sostituzione del materiale difettoso.
Questa ricostruzione è stata avversata dalla che, costituendosi in Controparte_2
giudizio, ha dedotto che, in realtà, la fornitura a fronte della quale era stato emesso il titolo esecutivo, era costituita non già da materiale di copertura “ ”, ma da ferro e altro materiale. CP_3
Orbene, secondo i principi generali, la domanda proposta con l'opposizione all'esecuzione apre un normale giudizio di cognizione, in ordine al quale l'attore – opponente – contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. Secondo giurisprudenza costante “l'opponente…ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le eventuali “eccezioni” sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione” (Cass. civ., n. 4380 del 2012).
Più in particolare, chi introduce una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato su di una ricognizione di debito, come nel caso di specie in cui il titolo esecutivo
è un assegno, è tenuto a provare i fatti che tolgono valore a tale riconoscimento.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito
(nella specie, un assegno bancario), incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento, ivi compreso l'inadempimento del creditore procedente, qualora mediante l'opposizione sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento del rapporto fondamentale”. (Cass. civ.,15 maggio 2009, n. 11332).
7 Alla luce di quanto sopra, la avrebbe dovuto, pertanto, fornire un'adeguata prova Controparte_1
circa la mancata o inesatta esecuzione della prestazione da parte della Parte_5
delle obbligazioni assunte con il contratto di fornitura del materiale e, ancor prima – alla luce delle difese della opposta - circa l'esatto oggetto della fornitura (materiale di copertura “ ” e non CP_3
materiale ferroso).
Questo onere probatorio non è stato assolto dalla Società opponente, laddove la Società opposta ha invece dimostrato la estraneità dell'importo portato dall'assegno alla fornitura di materiale di copertura “ ”, valorizzando le prove offerte dalle parti. CP_3
Il Tribunale ha in primo luogo valorizzato le risultanze del partitario-scheda contabile relativo al cliente per il periodo dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 che presentava Controparte_1 all'apertura del conto un saldo contabile di dare (quindi a carico del cliente) per euro 417,05.
L'assegno azionato, come da partitario in cui è indicato l'incasso di assegno in data 15 ottobre
2014 per il pagamento di fatture, veniva emesso per il pagamento delle fatture n. 810/2013 del 12 settembre 2013 di euro 466,21 (per l'acquisto di ferro tubolare e viti auto perforanti), n. 818A/2013 del 14 settembre 2013 di euro 7.000,04 (per l'acquisto di ferri tondi nervati e rete elettrosaldata),
n. 337/2013 del 17 settembre 2013 di euro 629,99 (per l'acquisto di fogli rete elettrosaldata), n.
922A/2013 del 18 ottobre 2013 di euro 859,64 (per l'acquisto di ferri tubolari, bidone antiruggine, pacco elettrodi, disco taglio ferro), n. 943A/2013 del 25 ottobre 2013 per euro 273,77 (per l'acquisto di travi in ferro) e per il pagamento di euro 65,35 riferite sempre alla detta fattura
943A/2013 (per complessivi euro 9.295,00); in data 20 ottobre 2014 (data del protesto dell'assegno azionato) veniva annotato che l'assegno di euro 9.295,00 (unitamente ad altro assegno) risultava 'impagato'.
Il Giudice di prime cura ha poi evidenziato che le sei fatture emesse dalla ditta Parte_6 periodo dal 26 gennaio 2010 al 29 settembre 2011 'lamiera isodomus' ed accessori per
[...]
complessivi euro 29.867,53, non figurano nel partitario, in quanto antecedenti e per le quali non risulta un credito della società opposta verso la società opponente, atteso che, alla data dell'apertura (1 gennaio 2013) detta scheda contabile presentava un saldo dare di euro 417,05, chiaramente non riferibile alle dette fatture. Ne ha dunque tratto la conclusione che “deve ritenersi che a quella data le fatture relative alla fornitura delle coperture erano state già saldate CP_3 dalla (cfr. sentenza, pag. 5). CP_1
L'appellante cerca di contrastare il ragionamento logico-giuridico del Tribunale, assolutamente coerente con le risultanze istruttorie, obiettando in ordine alla valenza probatoria del partitario che,
a suo dire, non sarebbe assolutamente contemplato tra le cd. prove documentali disciplinate dal
8 codice civile (art. 2697 e ss. c.c.) né gli stessi “possono assurgere a “prova” liberamente valutabile dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.c. […], in quanto trattasi, come nel caso de quo, di
“documento” proveniente dalla parte che vuole giovarsene e che, quindi, non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio (ex plurimis: Cass., sez. IV,
Civile, sentenza n. 8290/2016; Cass., Ordinanza 03 dicembre 2018, n. 31173)”(cfr. citazione in appello, pagg. 7 e ss.).
Si tratta di argomentazioni che non possono essere condivise.
Va in primo luogo rammentato che, come noto, nell'ordinamento processuale civile vigente manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, hanno indotto dottrina e giurisprudenza
(tra le tante: Cass. civ., n. 1593 del 2017; Cass. civ., n. 10825 del 2016; Cass. civ., n. 840 del
2015), a concludere nel senso che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie
Con specifico riferimento ai documenti, la giurisprudenza di legittimità – richiamando dottrina civilistica – ha osservato che “qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una interferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti di causa. Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici, salvo i limiti di cui all'art. 2729
c.c., la via attraverso la quale le prove atipiche possono entrare nel processo civile. Ravvisato quindi che le prove atipiche trovano ingresso nella categoria delle presunzioni semplici, è comunque necessario che si compia una valutazione, nel caso concreto, sul ricorrere dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, solo sussistendo i quali è possibile attribuire all'indizio pieno valore probatorio” (cfr. Cass. civ., 30 aprile 2024, n. 11690).
Si aggiunga che, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale,
e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (v. Cass. civ.,
13 dicembre 1982, n. 6850; conf. Cass. civ., n. 1670 del 1998).
9 Pacifico dunque che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Al novero delle prove atipiche possono dunque essere ricondotti anche i partitari che, secondo la prospettazione dell'appellante, “sono conti analitici accesi ad ogni singolo cliente e ad ogni singolo fornitore dell'azienda. Sono delle scritture elementari tenuti in forma libera” (cfr. citazione in appello, pag. 7).
Si tratta cioè di un documento predisposto unilateralmente dal creditore che, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal debitore e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Allo stesso risultato pratico si giunge ove si volesse annoverare il partitario tra le scritture contabili dell'imprenditore.
In tal senso, l'art. 14, lettera c) del D.P.R. n. 600/1973, annovera tra le scritture contabili obbligatorie delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati, le “scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi
e negativi che concorrono alla determinazione del reddito” (cd. partitari). Nello stesso senso il
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, all'art. 40, annovera esplicitamente tra le scritture contabili obbligatorie di cui debbono munirsi le istituzioni scolastiche “i registri dei partitari delle entrate e delle spese”, puntualizzando, altresì, che nei registri partitari “si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti da tempo chiarito, con indirizzo al quale si intende qui dare continuità, che, ai libri ed alle scritture contabili ─ i quali, nelle ipotesi di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., costituiscono prova contro l'imprenditore, senza tuttavia la possibilità, per chi vuol trarne vantaggio, di scinderne il contenuto ─ può, al di fuori di dette ipotesi, essere attribuito il carattere ed il valore di elementi indiziari, atti a dar vita, in concorso con altri elementi, ad una valida prova per presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e successivo c.c. (Cass. n. 4145 del
1987; n. 3379 del 1983), anche a favore dell'imprenditore che abbia prodotto i libri stessi (n. 14658 del 2003; n. 2738 del 1987; n. 2481 del 1981).
10 Ebbene, nel caso di specie, a sostegno e rafforzamento degli elementi di convincimento concretamente desunti dal partitario-scheda contabile relativa al cliente per il Parte_7 periodo dall'1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, il Tribunale ha ulteriormente valorizzato, i seguenti elementi: a) le numero 6 fatture emesse dalla ditta nel periodo Controparte_2
dal 26 gennaio 2010 al 29 settembre 2011 per l'acquisto dei pannelli in questione ( 'lamiera isodomus” ed accessori) per complessivi euro 29.867,53, che, non figurano nel partitario, in quanto antecedenti e per le quali in ogni caso non risulta un credito della verso Controparte_2
la atteso che, alla data di apertura del partitario-scheda contabile (1 gennaio 2013) detta CP_1
scheda contabile presentava un saldo dare di euro 417,05, chiaramente non riferibile alle dette fatture;
b) gli esiti della prova testimoniale, con specifico riferimento al narrato del teste CP_11
, uno dei committenti per i quali la aveva installato la copertura della marca
[...] CP_1
' ”,il quale ha riferito che i lavori risalivano all'anno 2010, 2011, 2012 (cfr. verbale di CP_3
Testi udienza del 21 settembre 2017: “ dell'Avv. Miracco: I lavori eseguiti sulla mia proprietà dalla risalgono all'anno 2010-2011-2012 circa in quanto non ricordo l'epoca CP_1 precisa”); c) la circostanza che le fatture relative all'acquisto dei pannelli di copertura a marca
' risalgano agli anni 2010-2011. CP_3
Dalla valutazione globale dei citati elemento indiziari, ne ha tratto la conclusione che l'assegno bancario fosse il corrispettivo delle forniture di materiale ferroso risalenti al periodo settembre - ottobre 2013, e non alla fornitura di pannelli di copertura a marca ' ”, risalente agli anni CP_3
2010-2011 e da ritenersi ragionevolmente saldata dalla precedentemente (ossia prima CP_1 della emissione dell'assegno in data 15 ottobre 2014), trattandosi di materiale utilizzato sui cantieri negli anni 2010, 2011 e 2012 e non essendovi traccia del relativo rapporto credito-debito nel partitario-scheda contabile aperto a far data dal 1° gennaio 2013.
Ebbene, al contrario di quanto infondatamente lamentato dall'appellante, nella fattispecie il
Tribunale ha effettuato una valutazione globale di tutti gli elementi indiziari, da ritenersi, effettivamente, gravi, precisi e concordanti, e ne ha correttamente tratto il convincimento che essi dessero luogo ad una prova presuntiva sulla non pertinenza dell'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente per contrastare la pretesa creditoria, relativa a forniture diverse da quelle contestate da parte opponente.
Del resto, e conclusivamente sul punto, è piuttosto inverosimile ipotizzare che, non avendo la provveduto a pagare una fornitura di materiale risalente agli anni 2010-2012, la CP_1
nel 2013, si determinasse a consegnare altra fornitura accettando in Controparte_2
pagamento un assegno bancario, con tutti i rischi connessi a questo mezzo di pagamento. È più
11 logico ipotizzare che, avendo regolarmente ricevuto il pagamento della prima fornitura (di pannelli marca ' ”), la non avesse ragione di dubitare che CP_3 Parte_8
l'acquirente avrebbe provveduto a corrispondere il prezzo della fornitura di ferro, onorando l'assegno bancario, rimasto, invece, impagato e, quindi, protestato.
Del resto che tra le due società vi fossero buoni rapporti commerciali è circostanza ammessa anche dalla sig.ra legale rappresentante della la quale, CP_2 Parte_8 nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 21 settembre 2017, riferiva che i rapporti commerciali tra le due Società “[…] si sono sempre svolti più o meno correttamente ed in buona fede”.
Il primo motivo è dunque rigettato.
3.3.2. Infondato è pure il secondo motivo, col quale l'appellate si duole di rigetto dell'eccezione di compensazione tra il credito della e il credito, a titolo di risarcimento Controparte_2
del grave ed irreparabile danno provocato all'immagine della a causa della vicenda per CP_1
cui è controversia.
Il Tribunale di Cosenza ha rigettato questa eccezione, argomentando che parte opponente ha dedotto in compensazione un credito “in ordine al quale in ogni caso, quanto al danno di immagine ed al danno per perdita di chance -voci di danno rimaste genericamente dedotte- parte opponente non ha qui fornito alcuna prova” (cfr. sentenza, pag. 7).
L'obiezione dell'appellante, a cui dire, il danno all'immagine va liquidato alla persona giuridica in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico, non ha fondamento.
Rappresenta l'appellante che, nella fattispecie, “accertato l'inadempimento da parte dell'opposta- appellata”, si sarebbe determinata una diminuzione della considerazione di cui godeva la società appellante che è stata destinataria della richiesta di sostituzione del materiale da parte di diversi committenti. A tanto si aggiunga che la società presente sul mercato edile da decenni, CP_1 ha subito anche un maggior discredito nel settore che, a dire dell'appellante, “secondo l'id quod plerumque accidit, consegue, anche per un semplice passa parola, in occasione di un fatto negativo, come per esempio a causa di un appalto caratterizzato da fornitura di materiale scadente. Inoltre, la è ancora soggetta all'azione di garanzia decennale ex art. 1669 CP_1
c.c. nei confronti dei propri committenti. Per cui, ben potrebbe essere chiamata a sostituire il materiale difettoso dei suoi committenti. Fra l'altro, per la questione per cui è causa, la CP_1
è stata messa in mora, con lettera r.r. datata 18.06.2013, dai sigg. e Parte_4 CP_4
i quali hanno sollecitato l'eliminazione dei vizi […]. Conseguentemente, in forza del criterio equitativo suddetto, si ritiene anche in questa sede di compensare integralmente il residuo credito
12 vantato dall'opposta-appellata per l'assegno opposto con il danno all'immagine subito dalla società opponente-appellante per fatto e colpa dell'opposta, da quantificarsi nei limiti del credito vantato dall'opponente” (cfr. citazione in appello, pag. 16).
Orbene, non è superfluo rammentare che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto all'immagine e alla dignità personale, non è in re ipsa ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da colui che ne domandi il risarcimento: prova che, peraltro, ben può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (giurisprudenza costante: fra le tante, di recente Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8861; Cass. civ., 6 dicembre 2018, n.31537; Cass. civ.,28 marzo 2018, n.
7594; Cass. civ., 26 ottobre 2017, n. 25420).
Con specifico riferimento al pregiudizio arrecato all'immagine e alla reputazione commerciale delle persone giuridiche, la Suprema Corte ha affermato che il danno deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche mediante presunzioni semplici (cfr., tra le più recenti Cass. civ., 10 luglio 2023, n. 19551: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”).
La Suprema Corte ha già da tempo precisato (Cass. civ., 4 giugno 2007, n. 12929) che un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Ebbene, se è certamente emerso, nel corso dell'attività istruttoria, e, in particolare all'esito della
CTU disposta dal Tribunale, che, effettivamente, i materiali (pannelli a marca ' forniti dalla CP_3
ditta presentavano i dedotti difetti e che di tanto hanno avuto contezza Controparte_2
taluni clienti della (i.e. i committenti per i quali la aveva installato le CP_1 CP_1 coperture a marca ' , ciò che non è emersa è la circostanza che a causa di ciò l'immagine CP_3
della società ne sia risultata, apprezzabilmente, sminuita, tra i committenti e, più in generale, nel
13 settore commerciale di riferimento, non avendo la né allegato, né tampoco dimostrato, CP_1
che per effetto della condotta della ditta un qualche affare o relazione Controparte_2
commerciale siano stati impediti o in qualche modo ostacolati.
È dunque corretto quanto argomentato dal Tribunale in ordine alla genericità della voce di danno e alla insussistenza di qualsivoglia prova al riguardo, non fornita dalla opponente-appellante.
L'appello è dunque rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), e per tutte le fasi, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
4.2. Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in qualità di legale rappresentate della nei Parte_1 Controparte_1
confronti di con atto di citazione notificato il 26 giugno 2021 Controparte_2
avverso la sentenza n. 766/2021, resa dal Tribunale di Cosenza, pubblicata il 2 aprile 2021 e notificata il 28 maggio 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma interamente la sentenza impugnata;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore della delle spese di lite che liquida in euro 5.809,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A.
e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Iolanda Miracco dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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