Sentenza 7 maggio 2009
Ordinanza cautelare 3 febbraio 2010
Decreto decisorio 27 ottobre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/05/2009, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00976/2009 REG.SEN.
N. 01348/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2008, proposto da:
CU LE, rappresentato e difeso dall'avv. Romeo Russo, con domicilio eletto presso Romeo Russo in CE, via Torquato Tasso, N. 45;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Roma, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria -Prov Reg Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in CE, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
La Ricchiuta RA;
per l'annullamento
del provvedimento di trasferimento del ricorrente del 10.7.2008 notificato il giorno successivo con nota PU –GDAP-2000-10/07/2008 -023929-2008 e con il quale si è disposto che “il Commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria CU LE, per le motivazioni suesposte, è assegnato alla Casa Circondariale di Bari per essere impiegato con funzioni conformi alla propria qualifica presso il Provveditorato Regionale per la Puglia, con sede di Bari”;
della nota di trasmissione;
di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale anche non noto al ricorrente e tra essi i seguenti atti:
1.Relazione del febbraio 2008 prot. Ris.17 della Direttrice dell’Istituto Penitenziario di IN;
2. Relazione Ispettiva del 16.4.2008 prot. 5871/UPR del Provveditore Regionale ;
3.Revoca del distacco a CE intervenuta con provvedimento del 14.7.2008 del Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria -Provveditorato Regionale per la Puglia a firma del Provveditore Regionale;
4. tutti gli atti con i quali si è disposto il trasferimento di altri dipendenti a IN,nonché l’atto di trasferimento della dott.ssa La Ricchiuta RA dalla Casa Circondariale di OT a quella di IN ,con incarico di Comandante, e a CE nelle funzioni prima svolte dal ricorrente.
Nonché
Per la declaratoria
Del diritto del ricorrente di essere trasferito ovvero rimanere assegnato a CE ovvero a IN in mansioni compatibili col proprio inquadramento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria -Prov Reg Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/03/2009 il dott. Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Russo e Roberti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Vice- -Commissario Comandante di reparto dell’Istituto Penitenziario di IN,distaccato presso la Casa Circondariale di CE , con il ricorso all’esame, impugna il provvedimento di trasferimento presso il Provveditorato Regionale per la Puglia con sede in Bari adottato all’Amm.ne penitenziaria in considerazione dello stato di “disordine e disagio organizzativo riferibile al comportamento tenuto dal medesimo Commissario per l’inerzia manifestata nell’assumere provvedimenti decisori, di impulso e di promozione che, invece, avrebbero dovuto caratterizzare l’attività di un responsabile dell’area della sicurezza e che tale condotta si è configurata con modalità tali da esporre a grave pericolo la sicurezza interna della Casa Circondariale di IN” .
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1)Violazione degli artt. 3,7, e 8 della L.241/90 smi. Eccesso di potere e violazione di legge per carenza di motivazione. Eccesso di potere per illegittimità derivata. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddizione con precedenti normativi. Carenza e difetto di istruttoria. Scorretto esercizio dell’azione amministrativa. Errore sui presupposti e difetto dei presupposti. Sviamento di potere. Manifesta non proporzionalità, irragionevolezza e illogicità. Eccessivo sacrificio dell’interesse del ricorrente e sviamento. Eccesso di potere per errore di fatto. Contraddittorietà tra atti.
Con atto depositato in data 25 settembre 2008 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato insistendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.920/08 adottata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente formulando la seguente motivazione:”ad un sommario esame , il provvedimento appare viziato per eccesso di potere:tale atto è difatti motivato, tra l’altro, con il richiamo alle inadempienze alle esigenze del servizio e della sicurezza a fronte delle quali il potere che l’amministrazione può esercitare non è quello di disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale ma quello disciplinare”.
Nella pubblica udienza del 5 marzo 2009 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è infondato .
Invero la P.A. intimata, ha espressamente richiamato , nel provvedimento impugnato i contenuti dell’ordinanza ispettiva del 10 aprile 2008 del Provveditore Regionale per la Puglia, nella quale venivano formulati una serie di addebiti nei confronti del ricorrente nello svolgimento delle sue funzioni ( fra cui un sistema di gestione improntato al controllo assoluto, alla noncuranza delle esigenze di servizio per subordinarle a quelle personali, all’asprezza nei confronti dei subalterni, all’insensibilità nei riguardi dei bisogni degli operatori, all’accanimento verso taluni rappresentanti sindacali ed al dispregio dei titolari degli uffici superiori…. Fiscalismo, noncuranza delle esigenze di servizio, mancata considerazione dei bisogni altrui… scarsa attenzione alle esigenze di servizio e della sicurezza, connesse alla struttura, all’organizzazione ed alla sorveglianza dei detenuti che si concretizza:1- dall’accertata inesistenza, all’ingresso dell’istituto, di una porta rivelatrice di metalli funzionanti;2- dalla rilevata presenza, la sera del 17.12.2007, nell’atrio antistante la cucina, di detenuti ed, immediatamente a ridosso del muro di cinta, un cassonetto di rifiuti agevolmente utilizzabile per raggiungere il camminamento di ronda e quindi guadagnare la via di fuga:3- dall’accertata inefficienza di molti punti di illuminazione interna del muro di cinta e delle zone di intercinta, riducendo così il controllo delle stesse da parte delle sentinelle;4- dal rilevato accatastamento di vario materiale di risulta e di numerosi tubi di ferro che potevano essere utilizzati per tentativi di evasione;5- dall’esistenza, nello spazio esterno al muro di cinta e prospiciente l’ingresso principale di diverse piante ad alto fusto con rami radenti lo stesso muro di cinta, impedendo di fatto il controllo visivo da parte delle sentinelle;6- dall’assenza nelle garitte di sistemi d’allarme e di tabelle di consegna…) .Tale situazione veniva ritenuta “non realisticamente risolvibile con un provvedimento diverso dalla destinazione ad altra sede, per incompatibilità ambientale , del predetto funzionario” .
Secondo una consolidata giurisprudenza, "l’istituto del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale risponde all’esigenza di tutelare il prestigio, l’immagine esterna e la corretta funzionalità dei pubblici uffici, nonché di garantire la regolarità e la continuità dell’azione amministrativa; il relativo provvedimento, privo di carattere disciplinare e scevro di finalità sanzionatorie, mira unicamente ad eliminare le cause obiettive dei disagi e delle difficoltà, eventualmente derivanti dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, costituendo espressione del più ampio potere organizzatorio dell’Amministrazione, di natura schiettamente discrezionale e, come tale, è sindacabile dal giudice solo sotto il profilo della logicità e della completezza della motivazione, oltre che dell’eventuale vizio di travisamento dei fatti” (cfr.:Cons Stato, Sez. V, 5 febbraio 2007 n. 439; Sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3651; CGA 18 aprile 2006, n. 168; T.A.R. Puglia - Bari, Sez.II, 1 febbraio 2008 n. 121).
Inoltre, “Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente per nocumento al prestigio dell’ufficio soggiace ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede; pertanto, in sede di giudizio di legittimità, è preclusa ogni indagine sulla valutazione operata dall'Amministrazione, dovendosi solo accertare se il provvedimento adottato si appalesa corrispondente a criteri di logicità e, in particolare, se il trasferimento sia stato disposto sulla base di fatti idonei a nuocere, in astratto, al prestigio e al buon andamento dell'ufficio” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Ibis, 22 dicembre 2005, n. 14185).
A ciò aggiungasi che il trasferimento per incompatibilità ambientale, costituendo espressione di potere organizzatorio ampiamente discrezionale è sindacabile dal giudice sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione, oltre che del travisamento o falsità dei fatti (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1133 del 2000; sez. VI, n. 1551 del 1999; sez. IV, n. 611 del 1998); pertanto, il giudice adito è chiamato ad accertare se il provvedimento, ancorato ad una situazione concreta, risponda a criteri logici e se, in particolare, il trasferimento sia stato disposto sulla base di fatti idonei a nuocere in astratto al prestigio o al buon funzionamento dell'ufficio (cfr. Cons. St., sez. I, n. 1975 del 1998; Cons. reg. sic., 29 ottobre 1993 n. 426).
Nella specie, deve riconoscersi che il provvedimento impugnato, unitamente agli atti dallo stesso richiamati,ha esplicitato le ragioni per le quali le vicende suindicate siano state lesive, concretamente o potenzialmente del prestigio e dell’immagine dell’Amministrazione, risultando adottato mediante una attenta ed analitica valutazione delle circostanze causali nocive al prestigio ed alla funzionalità dell’Ufficio; a ciò consegue la logicità e coerenza del provvedimento impugnato rispetto alle risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento medesimo..
Peraltro, se è pur vero che alcune delle vicende emerse nella relazione ispettiva citata possano risultare rilevanti sul piano punitivo e sanzionatorio cioè sul piano disciplinare e non su quello della reintegrazione della serentà dell’ambiente di lavoro ( attraverso l’allontanamento di chi tale serenità turba (mediante comportamenti non suscettibili di essere sanzionati sotto il profilo disciplinare), purtuttavia alcuni fatti rilevati nell’ispezione,quali l’asprezza e l’indifferenza nei confronti delle esigenze degli operatori , lo stato di tensione suscitato,pur non costituendo violazione di obblighi di servizio,concretano un oggettivo impedimento al buon andamento dell’azione amministrativa,oltre che una obiettiva situazione di pericolo e di tensione all’interno dell’ufficio, cioè il presupposto del trasferimento per incompatibilità ambientale.
Quanto all’incidenza del provvedimento nella sfera professionale e privata del ricorrente, con particolare riferimento al suo contesto familiare ( il ricorrente deduce di essere coniugato e padre di due bambine di 7 e 4 anni) non pare al Collegio che la nuova sede assegnata (Bari) possa essere ritenuta particolarmente disagevole in considerazione della modesta distanza chilometrica rispetto alla sede di residenza (circa 150 Km) e del tempo occorrente per coprirla (circa un’ora e trenta); tale circostanza dimostra che la P.A. intimata abbia logicamente contemperato le esigenze di servizio con quelle personali del dipendente..
Infine,quanto alla prospettata violazione dell’art.7 della L.241/90, la acclarata legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, comporta la irrilevanza di tale omissione, essendo stato dimostrato che l’Amministrazione non avrebbe potuto agire diversamente e trovando quindi applicazione la norma di cui all’art.21 octies L.241/90.
Le considerazioni innanzi espresse comportano la reiezione del ricorso non meritando il provvedimento impugnato le censure ivi rassegnate.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CE nelle camere di consiglio del giorno 05/03/- 24/4/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore
Gabriella Caprini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO