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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1211/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1211/2025 promossa da:
CF: , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
stesso
APPELLANTE
Contro
CF: , CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Entro la scadenza del termine del 10.07.2025, concesso con decreto emesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note sostitutive dell'udienza già fissata per tale pagina 1 di 2 data, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la rituale preventiva comunicazione di tale decreto alle parti costituite.
Pertanto, con successiva ordinanza resa fuori udienza il 11.07.2025, la causa veniva rinviata, ex art. 350 bis cpc, all'udienza collegiale in presenza del giorno
25.09.2025, ai sensi degli artt. 127 ter comma 4 e 181-309 cpc.
Nonostante la rituale comunicazione alle parti costituite della predetta ordinanza di rinvio, a detta udienza collegiale tenutasi in presenza del 25.09.2025 nessuna parte compariva.
All'esito di tale udienza, la causa veniva pertanto riservata dal collegio in decisione.
Tanto premesso, in applicazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con gli artt. 309 e 127 ter comma 4 cpc., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 26.09.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1211/2025 promossa da:
CF: , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
stesso
APPELLANTE
Contro
CF: , CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Entro la scadenza del termine del 10.07.2025, concesso con decreto emesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note sostitutive dell'udienza già fissata per tale pagina 1 di 2 data, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la rituale preventiva comunicazione di tale decreto alle parti costituite.
Pertanto, con successiva ordinanza resa fuori udienza il 11.07.2025, la causa veniva rinviata, ex art. 350 bis cpc, all'udienza collegiale in presenza del giorno
25.09.2025, ai sensi degli artt. 127 ter comma 4 e 181-309 cpc.
Nonostante la rituale comunicazione alle parti costituite della predetta ordinanza di rinvio, a detta udienza collegiale tenutasi in presenza del 25.09.2025 nessuna parte compariva.
All'esito di tale udienza, la causa veniva pertanto riservata dal collegio in decisione.
Tanto premesso, in applicazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con gli artt. 309 e 127 ter comma 4 cpc., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 26.09.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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