Cass. civ., sez. III, sentenza 30/09/2009, n. 20947
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Sentenza 30 settembre 2009

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Il fallimento di una società e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la società rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; ne consegue che, ove detta società ritorni "in bonis" a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacità, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/09/2009, n. 20947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20947
    Data del deposito : 30 settembre 2009

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