TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1992 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da:
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Porto Torres, presso lo studio dell'avv. Sara Dettori, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
nei confronti di
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Iglesias, presso lo studio dell'Avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti: CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
1. la minore , nata il [...] a [...], è affidata in via condivisa a Persona_1
entrambi i genitori, i quali assumeranno concordemente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, con facoltà della madre, in ragione della distanza per motivi di lavoro del padre, di svolgere autonomamente le questioni amministrative e burocratiche in ambito scolastico, sportivo e medico. I genitori decideranno autonomamente su questioni di ordinaria amministrazione;
2. la minore sarà collocata presso la madre, e vedrà il padre a fine settimana alternati il sabato e la domenica, introducendo il pernottamento a partire dalla notte del 24
dicembre 2024, per il Natale. Le festività saranno trascorse con ciascun genitore secondo alternanza annuale, e nelle vacanze estive la minore starà col padre anche per 5
giorni consecutivamente sia a luglio che ad agosto di ogni anno;
3. verserà in favore di la somma di euro Parte_1 CP_1
150, entro il giorno 17 del mese, fino a quando troverà occupazione lavorativa dal quale momento verserà euro 200 al mese;
4. le parti concordano che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre
CP_1
5. ciascun genitore dovrà sostenere le spese straordinarie per la figlia (sanitarie,
scolastiche, sportive, ricreative), preventivamente concordate salvo le urgenti, in ragione del 50% ciascuno;
6. compensazione delle spese del giudizio.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 29/03/2024, , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in data CP_1
2 18/09/2020 era nata la figlia;
che la convivenza era cessata nel 2021 e i rapporti Per_1
tra le parti erano tesi e conflittuali;
che entrambi i genitori non disponevano di una stabile occupazione lavorativa, ma si adoperavano per soddisfare i bisogni della minore;
che la convenuta non permetteva al padre di vedere regolarmente la figlia, non rispettava gli accordi, e in particolare impediva il pernottamento della minore presso il padre;
che non era proprietario di immobili, che nel 2021 aveva percepito redditi per euro 1.689,56, e nel 2022 e 2023 per euro 8.710, tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, e che fosse previsto il versamento della somma pari a euro 150,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data CP_2
23/07/2024, sostenendo che il ricorrente fosse un padre assente e disinteressato,
incontrando la figlia ogni due settimane per poche ore al giorno, e che fino ad agosto
2023 non aveva mai versato alcuna somma per la figlia e da allora il solo importo di euro 150,00.
Ha inoltre affermato di non avere un lavoro stabile ma di svolgere occasionali lavori di pulizia ricavando circa euro 3.000,00 annui, e di percepire l'assegno unico per la figlia di euro 57,00 mensili.
Ha quindi domandato che fosse disposto l'affidamento esclusivo alla madre e un assegno in capo al padre di euro 250,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 16/10/2024 le parti, personalmente comparse davanti al giudice delegato, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
3 Il Giudice, in via temporanea ed urgente, ha provveduto in conformità all'accordo raggiunto, e ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti debbano essere recepite in quanto non contrastanti con gli interessi della minore.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Affida la minore , nata il [...] a Iglesias, ad [...] i genitori, i Persona_1
quali assumeranno concordemente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, con facoltà della madre, in ragione della distanza per motivi di lavoro del padre, di svolgere autonomamente le questioni amministrative e burocratiche in ambito scolastico,
sportivo e medico. I genitori decideranno autonomamente su questioni di ordinaria amministrazione.
2. Dispone che la minore sia collocata presso la madre, e veda il padre a fine settimana alternati il sabato e la domenica, introducendo il pernottamento a partire dalla notte del
24 dicembre 2024, per il Natale. Le festività saranno trascorse con ciascun genitore secondo alternanza annuale, e nelle vacanze estive la minore starà col padre anche per 5
giorni consecutivamente sia a luglio che ad agosto di ogni anno.
3. Dispone che versi in favore di la Parte_1 CP_1
somma di euro 150, entro il giorno 17 del mese, fino a quando troverà occupazione lavorativa dal quale momento verserà euro 200 al mese.
4. Dà atto che le parti concordano che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre CP_1
4 5. Le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, ricreative), sostenute nell'interesse della figlia, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% percento;
dovranno essere preventivamente concordate salvo le urgenti.
6. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 20/02/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
5
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1992 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da:
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Porto Torres, presso lo studio dell'avv. Sara Dettori, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
nei confronti di
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Iglesias, presso lo studio dell'Avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti: CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
1. la minore , nata il [...] a [...], è affidata in via condivisa a Persona_1
entrambi i genitori, i quali assumeranno concordemente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, con facoltà della madre, in ragione della distanza per motivi di lavoro del padre, di svolgere autonomamente le questioni amministrative e burocratiche in ambito scolastico, sportivo e medico. I genitori decideranno autonomamente su questioni di ordinaria amministrazione;
2. la minore sarà collocata presso la madre, e vedrà il padre a fine settimana alternati il sabato e la domenica, introducendo il pernottamento a partire dalla notte del 24
dicembre 2024, per il Natale. Le festività saranno trascorse con ciascun genitore secondo alternanza annuale, e nelle vacanze estive la minore starà col padre anche per 5
giorni consecutivamente sia a luglio che ad agosto di ogni anno;
3. verserà in favore di la somma di euro Parte_1 CP_1
150, entro il giorno 17 del mese, fino a quando troverà occupazione lavorativa dal quale momento verserà euro 200 al mese;
4. le parti concordano che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre
CP_1
5. ciascun genitore dovrà sostenere le spese straordinarie per la figlia (sanitarie,
scolastiche, sportive, ricreative), preventivamente concordate salvo le urgenti, in ragione del 50% ciascuno;
6. compensazione delle spese del giudizio.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 29/03/2024, , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in data CP_1
2 18/09/2020 era nata la figlia;
che la convivenza era cessata nel 2021 e i rapporti Per_1
tra le parti erano tesi e conflittuali;
che entrambi i genitori non disponevano di una stabile occupazione lavorativa, ma si adoperavano per soddisfare i bisogni della minore;
che la convenuta non permetteva al padre di vedere regolarmente la figlia, non rispettava gli accordi, e in particolare impediva il pernottamento della minore presso il padre;
che non era proprietario di immobili, che nel 2021 aveva percepito redditi per euro 1.689,56, e nel 2022 e 2023 per euro 8.710, tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, e che fosse previsto il versamento della somma pari a euro 150,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data CP_2
23/07/2024, sostenendo che il ricorrente fosse un padre assente e disinteressato,
incontrando la figlia ogni due settimane per poche ore al giorno, e che fino ad agosto
2023 non aveva mai versato alcuna somma per la figlia e da allora il solo importo di euro 150,00.
Ha inoltre affermato di non avere un lavoro stabile ma di svolgere occasionali lavori di pulizia ricavando circa euro 3.000,00 annui, e di percepire l'assegno unico per la figlia di euro 57,00 mensili.
Ha quindi domandato che fosse disposto l'affidamento esclusivo alla madre e un assegno in capo al padre di euro 250,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 16/10/2024 le parti, personalmente comparse davanti al giudice delegato, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
3 Il Giudice, in via temporanea ed urgente, ha provveduto in conformità all'accordo raggiunto, e ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti debbano essere recepite in quanto non contrastanti con gli interessi della minore.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Affida la minore , nata il [...] a Iglesias, ad [...] i genitori, i Persona_1
quali assumeranno concordemente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, con facoltà della madre, in ragione della distanza per motivi di lavoro del padre, di svolgere autonomamente le questioni amministrative e burocratiche in ambito scolastico,
sportivo e medico. I genitori decideranno autonomamente su questioni di ordinaria amministrazione.
2. Dispone che la minore sia collocata presso la madre, e veda il padre a fine settimana alternati il sabato e la domenica, introducendo il pernottamento a partire dalla notte del
24 dicembre 2024, per il Natale. Le festività saranno trascorse con ciascun genitore secondo alternanza annuale, e nelle vacanze estive la minore starà col padre anche per 5
giorni consecutivamente sia a luglio che ad agosto di ogni anno.
3. Dispone che versi in favore di la Parte_1 CP_1
somma di euro 150, entro il giorno 17 del mese, fino a quando troverà occupazione lavorativa dal quale momento verserà euro 200 al mese.
4. Dà atto che le parti concordano che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre CP_1
4 5. Le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, ricreative), sostenute nell'interesse della figlia, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% percento;
dovranno essere preventivamente concordate salvo le urgenti.
6. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 20/02/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
5