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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2531 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...], il [...] ( Cod. Fisc: ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
Giovanni in Fiore, Via Manzoni, 12, elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore , alla via
Matteotti, 54 presso e nello studio dell'Avv. Franca Migliarese Caputi, del Foro di Cosenza C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
Ricorrente
Nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_1 [...]
Partita Iva con sede in Rogliano (CS) alla Via A. Guarasci n. 152, CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria, dall'Avv. Alessandra Femia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla Piazza F. e L. Gullo n. 81
Resistente
Nonché , con sede in Via Ciro il Grande, 21 Roma (RM), Controparte_3
(CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avvocato GILDA AVENA, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n Per_1
ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, 22/A 87100
COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Convenuto ai sensi dell'art. 102 comma 2 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta dal
24.3.2017 al 30.9.2023, ha agito per il riconoscimento della retribuzione parametrata alla qualità e quantità di lavoro prestato, assumendo lo svolgimento di mansioni superiori al formale inquadramento contrattuale e retributivo nonché la prestazione di lavoro straordinario.
Su tali assunti, sinteticamente riportati, ha rassegnato le conclusioni che si trascrivono:
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'inquadramento nel Livello 2°A del Parte_1
CCNL – Terziario e Servizi – nettezza urbana- Aziende private a far tempo dal 29.03.2017 fino al
30.09.2023 ; condannare la in persona del legale rapp. p.t. con sede in Controparte_1
Rogliano, Via Guarasci, 152 al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente di quanto spettantegli
a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario , straordinario, 13 mensilità, 6 14 mensilità, ricalcolo del TFR e ogni altro emolumento retributivo, che si indica, salvo errori e/o omissioni , nella misura di Euro 23.206,79 oltre rivalutazione monetaria ed interessi o in quell'altra somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio, condannando, altresì, la Controparte_1 alla regolarizzazione previdenziale come dovuta per legge.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha argomentato in ordine all'infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' per le ragioni esposte nell'ordinanza CP_3 all'uopo emessa, l'istituto previdenziale dichiarava la propria disponibilità, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, a ricevere il versamento dei contributi e accessori nei limiti della prescrizione. La causa – ritenuta matura per la decisione – è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Valga premettere che dall'allegata documentazione si evince che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo determinato del 24.3.2017, prorogato senza soluzione di continuità sino all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dal 30.12.2018; il lavoratore, odierno ricorrente, è stato inquadrato nel livello 2B con mansioni di operatore ecologico, in base al CCNL applicato al rapporto, espressamente richiamato (CCNL igiene ambientale aziende private) per lo svolgimento di 24 ore di lavoro settimanali, secondo l'articolazione oraria pattuita (cfr. contratti di lavoro allegati al ricorso).
Tanto premesso, il ricorrente, deducendo che dal 1.07.2021 fino alla data di cessazione del rapporto gli
è stata formalmente riconosciuta la mansione superiore di AR IV , ma senza alcun riconoscimento economico in busta paga del livello superiore 2A, per come invece previsto dal CCNL
Settore Igiene Ambientale Aziende Private, assume di aver svolto sin dal 29.03.2017 e fino alla cessazione del rapporto in data 30.09.2023, con continuità ed in modo esclusivo, la mansione di
AR IV presso l'Ufficio IV di San Giovanni in Fiore della
[...]
occupandosi delle attività amministrative descritte in ricorso. CP_1
In fatto, assume che – avendo sempre svolto mansioni di segretario amministrativo riconducibili al superiore livello 2A del CCNL terziario servizi – nettezza urbana – aziende private, egli ha diritto al riconoscimento della qualifica superiore e del relativo trattamento economico, invocando in punto di diritto l'art. 2103 c.c..
In ordine all'orario di lavoro, deduce di aver svolto dal 2017 al 2022 un totale di 950 ore di lavoro straordinario, senza ricevere alcun pagamento.
Su tali assunti, il ricorrente afferma di essere creditore delle seguenti somme: Euro 6.720,44 a titolo di differenze retributive per il diverso inquadramento dovuto;
2) Euro 2.430,00 per Buoni Pasto;
3) Euro
2.33,51 per festività; 4) Euro 1.378,97 per 14^ mensilità; 5) Euro 1.694,87 per 13^ mensilità; 6) Euro
623,00 per EGR;
7) Euro 162,00 per bonus benzina anni 2021-2022 ; 8) Euro 2.074,00 per Ferie;
9)
Euro 7.890,00 per straordinario feriale diurno. La società ha diffusamente contestato la fondatezza delle rivendicazioni di parte attrice, evidenziando in particolare che il lavoratore è stato correttamente inquadrato in base al CCNL applicato che, a far data dal 1.7.2020 è il CCNL CP_4
Ciò posto, il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Il ricorrente, per come accennato, assume lo svolgimento di mansioni superiori di segretario amministrativo proprie del livello 2A in base al CCNL invocato (Settore Igiene Ambientale Aziende
Private).
Orbene, valga evidenziare che, in realtà, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva rivendicata (peraltro non più applicata dalla società datoriale a far data dal 1.7.2020) non è configurabile per lo svolgimento di mansioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c., per le seguenti ragioni.
Invero, l'art. 15 del predetto CCNL, nel disciplinare il sistema di classificazione del personale, con decorrenza dal 1.1.2017, prevede che il personale dipendente è inquadrato in aree operativo – funzionali, articolato complessivamente in 10 livelli professionali, precisando che ogni livello indica la qualificazione professionale dei lavoratori in esso inquadrati, a prescindere dalla posizione parametrale attribuita individualmente. Il medesimo articolo in esame, al comma 7, prevede che il livello professionale qui in rilievo, vale a dire il livello 2, ha una duplice posizione parametrale, la posizione parametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A.
Ulteriormente, ai sensi del comma 10, la posizione parametrale B è attribuita al personale neo assunto nonché in ogni caso di accesso al superiore livello professionale.
Orbene, parte ricorrente rivendica sin dall'assunzione nel marzo 2017, il “superiore livello 2A” – a fronte del formale inquadramento nel livello 2B – ma osserva il giudice che non si tratta di inquadramento superiore ma soltanto di diversa posizione parametrale all'interno dello stesso livello e, in forza del comma 11 dell'art. 15, alla posizione parametrale di tipo A si accede da quella di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio.
Pertanto, non viene in rilievo lo svolgimento di mansioni superiori ai fini di un superiore inquadramento contrattuale, trattandosi soltanto del passaggio a parametro economico nell'ambito del medesimo livello, al decorso di cinque anni, per come previsto nei commi 11 e 12 dell'art. 15 del
CCNL. Pertanto, la pretesa attorea volta all'inquadramento nel superiore livello 2° è infondata, posto che il ccnl invocato prevede che il passaggio al parametro economico A compete decorsi cinque anni di servizio nel parametro B che è il parametro da attribuirsi ai neo assunti.
Il ricorrente, pertanto, assunto il 24.3.2017, avrebbe potuto al più rivendicare l'attribuzione del parametro A al decorso di cinque anni e, pertanto, a far data dal 24.3.2022.
Ma osserva il giudice che a quella data non era più applicato al rapporto di lavoro il CCNL invocato in ricorso, siccome dal 1.7.2020 la società applica ai rapporti di lavoro il differente CCNL CP_4 come da verbale di accordo con le OOSS stipulato in data 11.6.2020, allegato alla memoria.
Pertanto, sotto tale profilo la pretesa attorea si rileva infondata siccome basata sull'applicazione di un
CCNL non regolante il rapporto di lavoro;
e per vero, pur dopo la costituzione della società che ha dedotto e comprovato l'applicazione di diverso CCNL a far data dal 1.7.2020, nelle note sostitutive di udienza del 5.2.2025, parte ricorrente ha continuato ad invocare il precedente CCNL FISE
Assoambiente, modificando inoltre in maniera del tutto inammissibile la domanda, rivendicando – nelle note predette – il superiore livello terzo concludendo per il riconoscimento del livello professionale 3 giusta declaratoria di area tecnica amministrativa del CCNL Fise Assoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali.
Invero, mentre nel ricorso introduttivo parte ricorrente ha rivendicato il superiore livello 2A, nelle note ha modificato del tutto la domanda chiedendo il riconoscimento del diverso livello 3, modificando del tutto i fatti allegati a relativo fondamento.
Invero, se in ricorso richiamava la seguente declaratoria del livello 2 “ Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, delle norme e procedure per i campi in cui opera. E nel livello 2 rientrano i lavoratori d'ordine che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, con utilizzo di macchinari, strumenti informatici. Profili esemplificativi: Lavoratore che, utilizzando anche strumenti informatici, svolge compiti semplici quali: videoscrittura, registrazione/archiviazione/fotocopiatura/trasmissione informatica di corrispondenza /documenti, inserimento dati, ecc.”, nelle note – modificando la domanda con la rivendicazione del superiore livello 3, assume che le mansioni svolte sono riconducibili alla declaratoria di lavoratori d'ordine che, oltre a svolgere le mansioni di livello 2, con specifica collaborazione, svolgono attività, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate e nei Profili esemplificativi viene indicato : “ lavoratore che in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige corrispondenza e documenti secondo schemi/ modelli usuali , provvede allo smistamento e all'archiviazione di documenti, compila prospetti e tabelle su schemi prefissati dietro precise istruzioni “.
Orbene, la domanda in questione si rivela sia inammissibile sia infondata.
Inammissibile siccome domanda “nuova” fondandosi su fatti costitutivi diversi e, peraltro, infondata siccome è invocato il superiore livello 3 previsto da un CCNL, per come detto, non applicato al rapporto di lavoro a far data dal 1.7.2020.
Valga, sul punto, richiamare il consolidato orientamento della SC secondo cui Nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice - la modificazione della domanda
(emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con
l'esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito. La
"mutatio libelli" non consentita dall'art. 420 cod. proc. civ. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una "emendatio" quando la modifica della domanda iniziale incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, nel giudizio introdotto per ottenere la condanna alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto, costituisse una non consentita "mutatio libelli" la formulazione all'udienza della domanda di pagamento degli accessori da ritardo sul trattamento di fine rapporto ricevuto, essendo tali domande fondate su presupposti del tutto differenti benché compatibili).
Sez. L, Sentenza n. 21017 del 08/10/2007 (Rv. 599547 - 01).
Nel caso di specie, la domanda – formulata nelle note scritte del 5.2.2025- con cui parte ricorrente rivendica il superiore livello 3, sulla base della relativa declaratoria contrattuale, configura un'inammissibile domanda nuova.
In sintesi e per concludere sul punto, la domanda volta all'attribuzione del “superiore livello 2A” si rivela infondata posto che – vigente il CCNL precedente – tale parametro economico all'interno del medesimo livello (posto l'inquadramento formale del lavoratore nel livello 2, parametro B) poteva essere conseguito al quinto anno di servizio, non trattandosi di “superiore inquadramento” ma di mero avanzamento economico all'interno della stessa categoria professionale, sulla base della mera anzianità di servizio;
per il periodo di applicazione del diverso CCNL (dal 1.7.2020) parte ricorrente ha inammissibilmente proposto domanda del tutto nuova (volta al riconoscimento del livello 3) peraltro infondata siccome basata sul CCNL non più applicato dalla società.
Infondati anche gli ulteriori capi di domanda.
Quanto alla rivendicazione di somme Euro 2.430,00 per Buoni Pasto;
Euro 2.33,51 per festività; Euro
623,00 per EGR;
Euro 162,00 per bonus benzina anni 2021-2022 ; 8) Euro 2.074,00 per Ferie, si osserva che difetta in ricorso la benchè minima allegazione a supporto.
Invero, parte ricorrente non si premura di indicare (oltre che di provare o formulare prova con idonea efficacia dimostrativa) quali e quanti giorni festivi o deputati al godimento di ferie avrebbe lavorato, ovvero la fonte dei non meglio precisati “buoni pasto”, “buoni benzina” o EGR, limitandosi ad elencazione di tali voci senza alcuna argomentazione in fatto ed in diritto a supporto, difettando l'indicazione dei fatti costitutivi e l'esposizione delle circostanze fattuali atte a far assumere loro una determinata consistenza quantitativa e oltre che della fonte di tali emolumenti. E d'altronde è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi ma è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento (fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass.
5648/1989).
Infine, il ricorrente rivendica la somma di euro 7.890,00 a titolo di lavoro straordinario diurno, assumendo che dal marzo 2017 fino al 2022 ha maturato 950 ore di lavoro straordinario non retribuite ( ovvero in totale le ore di straordinario sono state pari 1.206 , meno ( -) le ore di riposo compensativo
256 = 950), deducendo che la prova di tale circostanza si evince dai fogli di lavoro firmati dal lavoratore con allegato programma giornaliero consegnati alla con firma del Controparte_1
Responsabile e non contestati, cosi come dall'accordo Sindacale al punto b, posto che la Testimone_1
Società in merito alle ore di lavoro straordinario si era impegnata a ricevere i lavoratori per stabilire un piano di rientro per il pagamento dello straordinario, rimasto senza riscontro alcuno.
Con specifico riferimento alla quantità di lavoro svolto, occorre premettere, sempre in punto di diritto e sul piano propriamente processuale, che il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha, in particolare, l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative (cfr. Cass. 1389/2003, 8006/1998).
E' noto, invero, come a carico del lavoratore, che agisca per ottenere il compenso del lavoro straordinario, grava un rigoroso onere probatorio, non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice e che la valutazione del suo assolvimento integri un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. 25 maggio 2006, n. 12434).
Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738, tutte richiamate da Cass. n. 16150/2018). Nel caso di specie, esso non è stato indubbiamente soddisfatto, dalla generica allegazione di avere – dal marzo 2017 al settembre 2023 – prestato lavoro straordinario per un totale di 1.206 ore e che detratte le ore di riposo compensativo, le ore di straordinario regolarmente svolte, ad oggi non retribuite ammontano a 950 ore, giusto calendario relativo agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Invero, premesso che non è neppure dedotto l'orario di lavoro osservato – indicato quale “tempo parziale” non meglio precisato, si osserva che soltanto dalla disamina del contratto di lavoro si evince che il ricorrente è stato formalmente assunto con contratto di lavoro a tempo parziale per 24 ore settimanali, secondo articolazione oraria dalle 7 alle 11 per sei giorni (4 ore al giorno per sei giorni, per un totale di 24 ore settimanali) e che, anzitutto, non è fondata la prospettazione del lavoro
“straordinario” con la rivendicazione della relativa maggiorazione, posto che in ipotesi viene in rilievo lavoro supplementare, diversamente retribuito (cfr. art. 10 del CCNL) posto che il lavoro straordinario
è configurabile solo ove si superi l'orario normale di lavoro (cfr. art. 3 del d.lgs. n. 66/2003 e art. 17 del
CCNL che fissa l'orario normale in 38 ore settimanali).
In ogni caso, la generica allegazione della prestazione di 950 ore di lavoro “straordinario” non soddisfa l'onere di allegazione gravante su chi ne invochi il relativo pagamento- con conseguente inammissibilità per genericità del pedissequo capitolo di prova- e, quanto al piano probatorio, si osserva che la documentazione prodotta non supporta l'assunto attoreo.
Invero, agli atti di causa il ricorrente produce dei fogli presenza da cui si evince la prestazione di orario di lavoro inferiore a quello contrattuale (pari a 96 ore mensili, 24 ore settimanali) posto che per le mensilità offerte in produzione si evince che il ricorrente risulta aver prestato 92 ore di lavoro nel mese di aprile 2017, 88 ore nel mese di dicembre 2017, 96 ore nel gennaio 2018 e 92 ore nel marzo 2019); così dai fogli presenza offerti, senza contestuale formulazione di ordine di esibizione di ulteriori fogli presenza, mentre con il verbale di accordo sindacale del 2.2.2024 la società si è limitata genericamente a una serie di incontri programmati con un gruppo di lavoratori, tra cui il ricorrente, accompagnati dalla relative sigle sindacali, senza tuttavia che dal testo di tale accordo possa evincersi il riconoscimento del diritto rivendicato dall'odierno ricorrente.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con la società convenuta, osservandosi che non può trovare applicazione l'invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. siccome la presente controversia esula dal relativo ambito applicativo. Nei rapporti con l' , se ne dispone la CP_3 compensazione, siccome chiamato in giudizio quale litisconsorte necessario ai soli fini della regolarizzazione contributiva chiesta in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti della società convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge mentre ne dispone la compensazione nei rapporti con l' . CP_3
Cosenza, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2531 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...], il [...] ( Cod. Fisc: ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
Giovanni in Fiore, Via Manzoni, 12, elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore , alla via
Matteotti, 54 presso e nello studio dell'Avv. Franca Migliarese Caputi, del Foro di Cosenza C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
Ricorrente
Nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_1 [...]
Partita Iva con sede in Rogliano (CS) alla Via A. Guarasci n. 152, CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria, dall'Avv. Alessandra Femia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla Piazza F. e L. Gullo n. 81
Resistente
Nonché , con sede in Via Ciro il Grande, 21 Roma (RM), Controparte_3
(CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avvocato GILDA AVENA, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n Per_1
ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, 22/A 87100
COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Convenuto ai sensi dell'art. 102 comma 2 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta dal
24.3.2017 al 30.9.2023, ha agito per il riconoscimento della retribuzione parametrata alla qualità e quantità di lavoro prestato, assumendo lo svolgimento di mansioni superiori al formale inquadramento contrattuale e retributivo nonché la prestazione di lavoro straordinario.
Su tali assunti, sinteticamente riportati, ha rassegnato le conclusioni che si trascrivono:
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'inquadramento nel Livello 2°A del Parte_1
CCNL – Terziario e Servizi – nettezza urbana- Aziende private a far tempo dal 29.03.2017 fino al
30.09.2023 ; condannare la in persona del legale rapp. p.t. con sede in Controparte_1
Rogliano, Via Guarasci, 152 al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente di quanto spettantegli
a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario , straordinario, 13 mensilità, 6 14 mensilità, ricalcolo del TFR e ogni altro emolumento retributivo, che si indica, salvo errori e/o omissioni , nella misura di Euro 23.206,79 oltre rivalutazione monetaria ed interessi o in quell'altra somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio, condannando, altresì, la Controparte_1 alla regolarizzazione previdenziale come dovuta per legge.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha argomentato in ordine all'infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' per le ragioni esposte nell'ordinanza CP_3 all'uopo emessa, l'istituto previdenziale dichiarava la propria disponibilità, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, a ricevere il versamento dei contributi e accessori nei limiti della prescrizione. La causa – ritenuta matura per la decisione – è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Valga premettere che dall'allegata documentazione si evince che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo determinato del 24.3.2017, prorogato senza soluzione di continuità sino all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dal 30.12.2018; il lavoratore, odierno ricorrente, è stato inquadrato nel livello 2B con mansioni di operatore ecologico, in base al CCNL applicato al rapporto, espressamente richiamato (CCNL igiene ambientale aziende private) per lo svolgimento di 24 ore di lavoro settimanali, secondo l'articolazione oraria pattuita (cfr. contratti di lavoro allegati al ricorso).
Tanto premesso, il ricorrente, deducendo che dal 1.07.2021 fino alla data di cessazione del rapporto gli
è stata formalmente riconosciuta la mansione superiore di AR IV , ma senza alcun riconoscimento economico in busta paga del livello superiore 2A, per come invece previsto dal CCNL
Settore Igiene Ambientale Aziende Private, assume di aver svolto sin dal 29.03.2017 e fino alla cessazione del rapporto in data 30.09.2023, con continuità ed in modo esclusivo, la mansione di
AR IV presso l'Ufficio IV di San Giovanni in Fiore della
[...]
occupandosi delle attività amministrative descritte in ricorso. CP_1
In fatto, assume che – avendo sempre svolto mansioni di segretario amministrativo riconducibili al superiore livello 2A del CCNL terziario servizi – nettezza urbana – aziende private, egli ha diritto al riconoscimento della qualifica superiore e del relativo trattamento economico, invocando in punto di diritto l'art. 2103 c.c..
In ordine all'orario di lavoro, deduce di aver svolto dal 2017 al 2022 un totale di 950 ore di lavoro straordinario, senza ricevere alcun pagamento.
Su tali assunti, il ricorrente afferma di essere creditore delle seguenti somme: Euro 6.720,44 a titolo di differenze retributive per il diverso inquadramento dovuto;
2) Euro 2.430,00 per Buoni Pasto;
3) Euro
2.33,51 per festività; 4) Euro 1.378,97 per 14^ mensilità; 5) Euro 1.694,87 per 13^ mensilità; 6) Euro
623,00 per EGR;
7) Euro 162,00 per bonus benzina anni 2021-2022 ; 8) Euro 2.074,00 per Ferie;
9)
Euro 7.890,00 per straordinario feriale diurno. La società ha diffusamente contestato la fondatezza delle rivendicazioni di parte attrice, evidenziando in particolare che il lavoratore è stato correttamente inquadrato in base al CCNL applicato che, a far data dal 1.7.2020 è il CCNL CP_4
Ciò posto, il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Il ricorrente, per come accennato, assume lo svolgimento di mansioni superiori di segretario amministrativo proprie del livello 2A in base al CCNL invocato (Settore Igiene Ambientale Aziende
Private).
Orbene, valga evidenziare che, in realtà, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva rivendicata (peraltro non più applicata dalla società datoriale a far data dal 1.7.2020) non è configurabile per lo svolgimento di mansioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c., per le seguenti ragioni.
Invero, l'art. 15 del predetto CCNL, nel disciplinare il sistema di classificazione del personale, con decorrenza dal 1.1.2017, prevede che il personale dipendente è inquadrato in aree operativo – funzionali, articolato complessivamente in 10 livelli professionali, precisando che ogni livello indica la qualificazione professionale dei lavoratori in esso inquadrati, a prescindere dalla posizione parametrale attribuita individualmente. Il medesimo articolo in esame, al comma 7, prevede che il livello professionale qui in rilievo, vale a dire il livello 2, ha una duplice posizione parametrale, la posizione parametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A.
Ulteriormente, ai sensi del comma 10, la posizione parametrale B è attribuita al personale neo assunto nonché in ogni caso di accesso al superiore livello professionale.
Orbene, parte ricorrente rivendica sin dall'assunzione nel marzo 2017, il “superiore livello 2A” – a fronte del formale inquadramento nel livello 2B – ma osserva il giudice che non si tratta di inquadramento superiore ma soltanto di diversa posizione parametrale all'interno dello stesso livello e, in forza del comma 11 dell'art. 15, alla posizione parametrale di tipo A si accede da quella di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio.
Pertanto, non viene in rilievo lo svolgimento di mansioni superiori ai fini di un superiore inquadramento contrattuale, trattandosi soltanto del passaggio a parametro economico nell'ambito del medesimo livello, al decorso di cinque anni, per come previsto nei commi 11 e 12 dell'art. 15 del
CCNL. Pertanto, la pretesa attorea volta all'inquadramento nel superiore livello 2° è infondata, posto che il ccnl invocato prevede che il passaggio al parametro economico A compete decorsi cinque anni di servizio nel parametro B che è il parametro da attribuirsi ai neo assunti.
Il ricorrente, pertanto, assunto il 24.3.2017, avrebbe potuto al più rivendicare l'attribuzione del parametro A al decorso di cinque anni e, pertanto, a far data dal 24.3.2022.
Ma osserva il giudice che a quella data non era più applicato al rapporto di lavoro il CCNL invocato in ricorso, siccome dal 1.7.2020 la società applica ai rapporti di lavoro il differente CCNL CP_4 come da verbale di accordo con le OOSS stipulato in data 11.6.2020, allegato alla memoria.
Pertanto, sotto tale profilo la pretesa attorea si rileva infondata siccome basata sull'applicazione di un
CCNL non regolante il rapporto di lavoro;
e per vero, pur dopo la costituzione della società che ha dedotto e comprovato l'applicazione di diverso CCNL a far data dal 1.7.2020, nelle note sostitutive di udienza del 5.2.2025, parte ricorrente ha continuato ad invocare il precedente CCNL FISE
Assoambiente, modificando inoltre in maniera del tutto inammissibile la domanda, rivendicando – nelle note predette – il superiore livello terzo concludendo per il riconoscimento del livello professionale 3 giusta declaratoria di area tecnica amministrativa del CCNL Fise Assoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali.
Invero, mentre nel ricorso introduttivo parte ricorrente ha rivendicato il superiore livello 2A, nelle note ha modificato del tutto la domanda chiedendo il riconoscimento del diverso livello 3, modificando del tutto i fatti allegati a relativo fondamento.
Invero, se in ricorso richiamava la seguente declaratoria del livello 2 “ Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, delle norme e procedure per i campi in cui opera. E nel livello 2 rientrano i lavoratori d'ordine che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, con utilizzo di macchinari, strumenti informatici. Profili esemplificativi: Lavoratore che, utilizzando anche strumenti informatici, svolge compiti semplici quali: videoscrittura, registrazione/archiviazione/fotocopiatura/trasmissione informatica di corrispondenza /documenti, inserimento dati, ecc.”, nelle note – modificando la domanda con la rivendicazione del superiore livello 3, assume che le mansioni svolte sono riconducibili alla declaratoria di lavoratori d'ordine che, oltre a svolgere le mansioni di livello 2, con specifica collaborazione, svolgono attività, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate e nei Profili esemplificativi viene indicato : “ lavoratore che in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige corrispondenza e documenti secondo schemi/ modelli usuali , provvede allo smistamento e all'archiviazione di documenti, compila prospetti e tabelle su schemi prefissati dietro precise istruzioni “.
Orbene, la domanda in questione si rivela sia inammissibile sia infondata.
Inammissibile siccome domanda “nuova” fondandosi su fatti costitutivi diversi e, peraltro, infondata siccome è invocato il superiore livello 3 previsto da un CCNL, per come detto, non applicato al rapporto di lavoro a far data dal 1.7.2020.
Valga, sul punto, richiamare il consolidato orientamento della SC secondo cui Nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice - la modificazione della domanda
(emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con
l'esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito. La
"mutatio libelli" non consentita dall'art. 420 cod. proc. civ. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una "emendatio" quando la modifica della domanda iniziale incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, nel giudizio introdotto per ottenere la condanna alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto, costituisse una non consentita "mutatio libelli" la formulazione all'udienza della domanda di pagamento degli accessori da ritardo sul trattamento di fine rapporto ricevuto, essendo tali domande fondate su presupposti del tutto differenti benché compatibili).
Sez. L, Sentenza n. 21017 del 08/10/2007 (Rv. 599547 - 01).
Nel caso di specie, la domanda – formulata nelle note scritte del 5.2.2025- con cui parte ricorrente rivendica il superiore livello 3, sulla base della relativa declaratoria contrattuale, configura un'inammissibile domanda nuova.
In sintesi e per concludere sul punto, la domanda volta all'attribuzione del “superiore livello 2A” si rivela infondata posto che – vigente il CCNL precedente – tale parametro economico all'interno del medesimo livello (posto l'inquadramento formale del lavoratore nel livello 2, parametro B) poteva essere conseguito al quinto anno di servizio, non trattandosi di “superiore inquadramento” ma di mero avanzamento economico all'interno della stessa categoria professionale, sulla base della mera anzianità di servizio;
per il periodo di applicazione del diverso CCNL (dal 1.7.2020) parte ricorrente ha inammissibilmente proposto domanda del tutto nuova (volta al riconoscimento del livello 3) peraltro infondata siccome basata sul CCNL non più applicato dalla società.
Infondati anche gli ulteriori capi di domanda.
Quanto alla rivendicazione di somme Euro 2.430,00 per Buoni Pasto;
Euro 2.33,51 per festività; Euro
623,00 per EGR;
Euro 162,00 per bonus benzina anni 2021-2022 ; 8) Euro 2.074,00 per Ferie, si osserva che difetta in ricorso la benchè minima allegazione a supporto.
Invero, parte ricorrente non si premura di indicare (oltre che di provare o formulare prova con idonea efficacia dimostrativa) quali e quanti giorni festivi o deputati al godimento di ferie avrebbe lavorato, ovvero la fonte dei non meglio precisati “buoni pasto”, “buoni benzina” o EGR, limitandosi ad elencazione di tali voci senza alcuna argomentazione in fatto ed in diritto a supporto, difettando l'indicazione dei fatti costitutivi e l'esposizione delle circostanze fattuali atte a far assumere loro una determinata consistenza quantitativa e oltre che della fonte di tali emolumenti. E d'altronde è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi ma è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento (fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass.
5648/1989).
Infine, il ricorrente rivendica la somma di euro 7.890,00 a titolo di lavoro straordinario diurno, assumendo che dal marzo 2017 fino al 2022 ha maturato 950 ore di lavoro straordinario non retribuite ( ovvero in totale le ore di straordinario sono state pari 1.206 , meno ( -) le ore di riposo compensativo
256 = 950), deducendo che la prova di tale circostanza si evince dai fogli di lavoro firmati dal lavoratore con allegato programma giornaliero consegnati alla con firma del Controparte_1
Responsabile e non contestati, cosi come dall'accordo Sindacale al punto b, posto che la Testimone_1
Società in merito alle ore di lavoro straordinario si era impegnata a ricevere i lavoratori per stabilire un piano di rientro per il pagamento dello straordinario, rimasto senza riscontro alcuno.
Con specifico riferimento alla quantità di lavoro svolto, occorre premettere, sempre in punto di diritto e sul piano propriamente processuale, che il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha, in particolare, l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative (cfr. Cass. 1389/2003, 8006/1998).
E' noto, invero, come a carico del lavoratore, che agisca per ottenere il compenso del lavoro straordinario, grava un rigoroso onere probatorio, non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice e che la valutazione del suo assolvimento integri un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. 25 maggio 2006, n. 12434).
Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738, tutte richiamate da Cass. n. 16150/2018). Nel caso di specie, esso non è stato indubbiamente soddisfatto, dalla generica allegazione di avere – dal marzo 2017 al settembre 2023 – prestato lavoro straordinario per un totale di 1.206 ore e che detratte le ore di riposo compensativo, le ore di straordinario regolarmente svolte, ad oggi non retribuite ammontano a 950 ore, giusto calendario relativo agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Invero, premesso che non è neppure dedotto l'orario di lavoro osservato – indicato quale “tempo parziale” non meglio precisato, si osserva che soltanto dalla disamina del contratto di lavoro si evince che il ricorrente è stato formalmente assunto con contratto di lavoro a tempo parziale per 24 ore settimanali, secondo articolazione oraria dalle 7 alle 11 per sei giorni (4 ore al giorno per sei giorni, per un totale di 24 ore settimanali) e che, anzitutto, non è fondata la prospettazione del lavoro
“straordinario” con la rivendicazione della relativa maggiorazione, posto che in ipotesi viene in rilievo lavoro supplementare, diversamente retribuito (cfr. art. 10 del CCNL) posto che il lavoro straordinario
è configurabile solo ove si superi l'orario normale di lavoro (cfr. art. 3 del d.lgs. n. 66/2003 e art. 17 del
CCNL che fissa l'orario normale in 38 ore settimanali).
In ogni caso, la generica allegazione della prestazione di 950 ore di lavoro “straordinario” non soddisfa l'onere di allegazione gravante su chi ne invochi il relativo pagamento- con conseguente inammissibilità per genericità del pedissequo capitolo di prova- e, quanto al piano probatorio, si osserva che la documentazione prodotta non supporta l'assunto attoreo.
Invero, agli atti di causa il ricorrente produce dei fogli presenza da cui si evince la prestazione di orario di lavoro inferiore a quello contrattuale (pari a 96 ore mensili, 24 ore settimanali) posto che per le mensilità offerte in produzione si evince che il ricorrente risulta aver prestato 92 ore di lavoro nel mese di aprile 2017, 88 ore nel mese di dicembre 2017, 96 ore nel gennaio 2018 e 92 ore nel marzo 2019); così dai fogli presenza offerti, senza contestuale formulazione di ordine di esibizione di ulteriori fogli presenza, mentre con il verbale di accordo sindacale del 2.2.2024 la società si è limitata genericamente a una serie di incontri programmati con un gruppo di lavoratori, tra cui il ricorrente, accompagnati dalla relative sigle sindacali, senza tuttavia che dal testo di tale accordo possa evincersi il riconoscimento del diritto rivendicato dall'odierno ricorrente.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con la società convenuta, osservandosi che non può trovare applicazione l'invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. siccome la presente controversia esula dal relativo ambito applicativo. Nei rapporti con l' , se ne dispone la CP_3 compensazione, siccome chiamato in giudizio quale litisconsorte necessario ai soli fini della regolarizzazione contributiva chiesta in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti della società convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge mentre ne dispone la compensazione nei rapporti con l' . CP_3
Cosenza, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti