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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/11/2024, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Gabriella Piantadosi Consigliere
- dott. Isabella Parolari Consigliere all'udienza del 12/11/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2754/2022 R.G. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
parti rappresentate e difese dall'Avv. CERUTTI GILBERTO
[...]
APPELLANTI
E arte rappresentata e difesa dall'Avv. COLUCCI ANTONIO e Controparte_1 dall'Avv. FEROLETO ANTONIO APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 3778/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
26.4.2022
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle differenze retributive dovute in base all'applicazione del sistema retributivo percentualistico dall'1.5.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti dei residui due terzi, quota che si liquida in euro 4.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 3.000 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 12/11/2024
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi al Tribunale di Roma, depositati il 17.9.2021 e poi riuniti, , Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e premesso di essere tutti camerieri dipendenti della
[...] Parte_8 CP_1
(società che gestisce un ristorante a Roma in Piazza del Popolo), con mansioni di addetti al
[...] servizio ai tavoli ed assunzione delle comande da parte dei clienti previa eventuale indicazione dei piatti e dei vini da accompagnare alle vivande, hanno allegato di essere stati sempre retribuiti, prima dell'esplosione della pandemia da Covid 2019, con il sistema retributivo percenutalistico di cui al V livello del CCNL Turismo pubblici esercizi, retribuzione la cui unica particolarità è quella di essere determinata in base a percentuali sugli incassi” (secondo Cassazione, sentenza n. 9995/2021), ossia le “percentuali di sevizio” costituiscono una forma di retribuzione dei camerieri, dato lo stretto collegamento del loro versamento al lavoratore con la prestazione lavorativa, anche se sono erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro.
Senonchè, in coincidenza con la crisi epidemiologica da Covid-19, la direzione aziendale aveva chiesto loro “la sottoscrizione di un accordo tra le parti per la rinuncia al sistema “percentualistico” e l'applicazione dei valori economici previsti dal CCNL Turismo (Paga Base, Contingenza, EDR, scatti di anzianità) con contestuale rinuncia a tutti gli emolumenti personali quali Superminimi, ad personam, premi, straordinari forfettari, etc. etc.”
Essi ricorrenti attuali appellanti avevano accettato soltanto al fine di venire incontro alle momentanee difficoltà dell'azienda, con l'espressa condizione che, però, il trattamento retributivo a percentuale sarebbe stato ripristinato appena possibile. Da settembre 2020, ossia dopo che l'attività del ristorante gestito dalla resistente odierna appellata aveva ripreso la propria regolare attività, i medesimi avevano chiesto il ripristino della retribuzione secondo il sistema a percentuale ma l'azienda aveva accampato una situazione economica ostativa.
Si era, così, instaurata una fitta corrispondenza tra il legale dei ricorrenti attuali appellanti e il commercialista della società, il quale, in particolare da gennaio 2021 per quanto risulta dagli scambi di email in atti, aveva sempre richiesto il mantenimento temporaneo del sistema retributivo fisso.
Tutto ciò dedotto, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e hanno rassegnato le
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
seguenti conclusioni:
“a) fissare il termine di decorrenza del sistema retributivo percentualistico alla data dell'1/1/2021, ovvero alla data ritenuta più giusta e più equa;
b) ordinare alla società convenuta di applicare al ricorrente detto sistema con decorrenza dall'1/1/2021 ovvero da altra data;
c) condannare la medesima società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle correlate differenze retributive da quantificarsi in separata sede;
d) dichiarare la non compensabilità del tempo di cessazione anticipata del turno di lavoro ai fini della determinazione dell'orario da parametrare per il calcolo retributivo;
e) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. Costituitasi la la quale ha domandato respingersi il ricorso, nonché proceduto ad Controparte_1
istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha ordinato alla società di ripristinare il sistema retributivo percentualistico dall'1.5.2022, compensando integralmente le spese del grado tra le parti in considerazione dell'assoluta novità della questione.
In proposito la sentenza appellata ha osservato che:
a) Per quanto attiene alla retribuzione, opera in via generale il principio dell'irriducibilità, che vale anche per i casi nei quali il lavoratore percepisca un contratto più favorevole, pur se variabile, rispetto a quello minimo di cui al CCNL applicabile (come nel caso di specie, nel quale l'allegazione dei ricorrenti attuali appellanti secondo cui la retribuzione a percentuale determinerebbe un compenso mensile di circa 3.500 euro lordi, a fronte dei 1.700 euro commisurati alla retribuzione fissa, non ha trovato specifica contestazione).
b) L'accordo in virtù del quale, nel caso di specie, i lavoratori avevano acconsentito alla riduzione della propria retribuzione – mediante cambio del sistema retributivo - non era stato concluso con le procedure di cui all'art. 176, terzo comma del CCNL Pubblici Esercizi (doc.
8 dei ricorrenti in primo grado), ossia con richiesta della maggioranza dei dipendenti formulata con raccomandata spedita al datore di lavoro entro la metà del mese al quale la proposta si riferisce.
c) Non potrebbe, ancora, sostenersi, in accordo con una tesi dottrinaria non condivisa dal prima giudice, la riducibilità della retribuzione durante l'emergenza da pandemia Covid 2019.
d) L'accordo con il quale si era pattuito il passaggio al sistema fisso, pertanto, andava sussunto nel paradigma generale di cui all'art. 2103 c.c. e, non essendo stato stipulato con l'assistenza sindacale e nelle sedi protette, se ne sarebbe potuta predicare la nullità.
e) Senonchè, nel presente giudizio, non si controverte tanto della validità del patto, quanto piuttosto dell'individuazione del termine apposto al medesimo.
f) Che un termine fosse stato apposto si poteva desumere dall'atteggiamento complessivo delle parti, che, nella fitta corrispondenza in atti, avevano sempre e solo interloquito al fine di indicare la scadenza a decorrere dalla quale sarebbe stato ripristinato il sistema percentualistico.
g) Era ragionevole indicare tale decorrenza da maggio 2022, ossia dal decorso dei due anni successivi all'accordo in deroga.
Hanno proposto appello , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e , affidandosi alle seguenti
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
censure. 1) Erroneità del capo della decisione gravata con il quale è stata fissata la decorrenza del ripristino della retribuzione con il sistema percentualistico da maggio 2022. Ciò perché la data dell'1.5.2022 non sarebbe in linea con quella desumibile dalla bozza di accordo dell'1/11/2020 ovvero dalla mail aziendale del 23/7/2020 (marzo 2021) ovvero ancora nella mail dell'11/1/2021 (giugno 2021.
1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sulla domanda di condanna generica della resistente odierna appellata al pagamento delle differenze retributive maturate.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma secondo c.p.c., per avere il primo giudice compensato integralmente le spese del grado, anziché condannare la società alla refusione in favore di essi ricorrenti, parti vincitrici.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) – fissare il termine di decorrenza del sistema retributivo percentualistico alla data dell'1/1/2021, ovvero ad altra data anteriore a quella fissata in primo grado;
b) ordinare alla società appellata di applicare agli appellanti detto sistema con decorrenza dall'1/1/2021 ovvero da altra data anteriore a quella dell'1/5/2022;
c) condannare la medesima società convenuta al pagamento in favore degli appellanti delle correlate differenze retributive da quantificarsi in separata sede;
d) – condannare la società appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse Controparte_1 all'impugnazione. Ciò perché, nei propri ricorsi ex art. 414 c.p.c., i lavoratori avevano chiesto l'accertamento del proprio diritto al ripristino del sistema percentualistico dall'1.1.2021 ovvero dalla data ritenuta più giusta ed equa. Il Tribunale, pertanto, fissando la decorrenza all'1.5.2022 (data ritenuta equa), aveva comunque accolto le conclusioni dei ricorrenti attuali appellanti. Nel merito la società ha ampiamente dedotto circa la permanenza delle difficoltà economiche che avevano giustificato l'accordo di riduzione della retribuzione sino a ben oltre il 2021, in considerazione delle chiusure parziali totali delle attività di ristorazione succedutesi almeno fino al 2022 ed ha quindi chiesto rigettarsi l'appello.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata sul presupposto che, avendo il Tribunale accolto la domanda dei ricorrenti attuali appellanti dall'1.5.2022, data ritenuta equa dal primo giudice, i lavoratori non avrebbero alcun interesse all'appello, essendo stata pronunciata in primo grado statuizione di totale accoglimento delle loro domande.
In proposito, è sufficiente osservare che, poiché con l'appello si domanda una pronuncia che, anticipando la decorrenza del ripristino del più favorevole trattamento del sistema retributivo percentualistico rispetto all'accertamento del Tribunale, comporterebbe un incontestato vantaggio economico per gli appellanti, essi nutrono un chiaro interesse all'appello, così come proposto, senza che, in contrario, possa rilevare la circostanza che, formalmente, il riferimento a una “diversa data equa” fosse stato esplicitamente indicato in via subordinata.
Vi sarebbe, in definitiva, in caso di accoglimento del gravame una concreta utilità per gli appellanti, valutabile quale interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c, da intendersi quest'ultimo come un vantaggio da accertarsi in concreto rispetto alla sentenza impugnata, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 20935/2024, tra le altre).
Il gravame è pertanto ammissibile.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non può essere accolto il primo motivo di impugnazione.
Con il quale gli appellanti non devolvono a questa Corte territoriale tutte le questioni, pure affrontate dal Tribunale nell'iter logico seguito per giungere alla propria statuizione, sopra sintetizzate con le lettere da a) a f), ossia quelle concernenti l'irriducibilità della retribuzione anche nel periodo di emergenza da pandemia Covid 2019, la non applicabilità dell'art. 176 del CCNL e la non dichiarata nullità dell'accordo tra le parti in ordine all'introduzione temporanea di una retribuzione secondo il sistema fisso anziché a percentuale.
Con la censura in esame si lamenta soltanto l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice nello stabilire, quale data di decorrenza del ripristino del meccanismo percentualistico e in difetto di una puntuale indicazione ad opera delle parti, l'1.5.2022 anziché l'1.1.2021 o una data comunque anteriore.
Anche l'appellata, costituendosi nel presente grado e prendendo posizione sul motivo di appello in esame, ha specularmente contraddetto solo in ordine a tale aspetto.
Ne consegue che, dovendosi pronunciare nei limiti del devoluto, ritiene la Corte di limitare il proprio esame alla questione della decorrenza della cessazione della retribuzione fissa.
Orbene, al fine di indagare la volontà delle parti contrattuali sul punto, non giova il generico richiamo all'esigenza di venire incontro alle difficoltà della società durante la pandemia, evocata nei ricorsi ex art. 414 c.p.c.. Né vale argomentare, sotto altro profilo e come fa l'appellata nella memoria di costituzione in appello e ancor prima nella comparsa ex art. 416 c.p.c., evocando la chiusura totale o parziale del locale, o ancora il regime restrittivo introdotto dalle decine di DD.P.C.M succedutisi tra il 2020 e il 2020 per regolare lo svolgimento delle attività che potessero recare contatto tra persone e quindi favorire l'insorgere di occasioni di contagio.
Le difficoltà aziendali sono concetto troppo indeterminato;
l'emergenza e il regime restrittivo che ne conseguì non sono espressamente richiamati nella fitta corrispondenza in atti (doc. 3 allegato ai ricorsi ex art. 414 c.p.c., mail in atti tra le parti) come criterio della delimitazione della decorrenza del ripristino del sistema percentualistico.
Ritiene questa Corte territoriale che, invece, sia necessario prendere le mosse dalla prima bozza di accordo, sottoposta dall'azienda ai lavoratori e da questi prodotta come proprio documento in primo grado.
Essi l'hanno versata in atti come prova della proposta ricevuta dalla controparte;
non vi è contestazione, poi, sulle circostanze che, da un lato l'offerta fosse stata loro rivolta nei termini di cui alla citata bozza e dall'altro che l'accordo fu raggiunto (con accettazione della proposta mediante comportamento concludente, avendo le parti concordemente iniziato ad applicare il sistema fisso da luglio 2020 senza che alcuna contestazione sia mai incorsa, se non riguardo al termine finale di applicazione di detto metodo).
Ora, la prima bozza di accordo in atti, sulla quale la proposta è stata accettata per fatti concludenti è quella del 3.6.2020, documento 7 allegato ai ricorsi ex art. 414 c.p.c. Non vi si indicava la previsione di un termine finale dell'introducendo regime fisso;
nella seconda pagina si immaginava un periodo di “10-12 mesi”.
Del resto, all'epoca non sarebbe stato possibile prevedere la durata e il regime di intensità delle restrizioni alla libera circolazione.
Nella terza pagina, però, si spiegava che”
”.
L'unico riferimento determinato, quindi, quale parametro utile al fine di determinare la data di ripristino del sistema percentualistico, era quello di un fatturato giornaliero di almeno 10.000 euro.
Dalla documentazione in atti, copia dei bilanci dell'appellata da quest'ultima prodotti, emerge come la società abbia fatturato, nel 2020 e nel 2021, cifre comprese tra 1.800.000 e 1.900.000 euro, dato peraltro non contestato in causa. Né vi è prova che, nel 2022 ma prima di maggio, sia mai stata ripresa un'attività tale da generare incassi giornalieri di almeno 10.000 euro. Ne deriva che non vi è prova, agli atti, che, in una qualsiasi data antecedente rispetto a quella stabilita dal primo giudice, sussistessero le condizioni per ripristinare il regime percentualistico.
Conseguentemente il primo motivo di appello deve essere respinto.
Merita adesione, invece, la seconda censura. Nelle conclusioni dei ricorsi ex art. 414 c.p.c. veniva richiesta condanna generica della datrice al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'applicazione del regime percentualistico dalla data di decorrenza del ripristino dello stesso, ma il Tribunale, dopo aver accertato la data dell'1.5.2022, ha omesso di pronunciare la richiesta condanna.
Sulle somme che competono ai lavoratori spettano ex art. 429 ultimo comma c.p.c. interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese di entrambi i gradi, infine, in considerazione dell'esito complessivo della lite, possono essere compensate per un terzo e poste per la quota residua, liquidata in dispositivo, a carico dell'appellata.
Deve darsi atto che per mero errore materiale, nel dispositivo letto in udienza, è stata indicata la composizione del Collegio giudicante con le consigliere Isabella Parolari e Sara Foderaro, mentre la composizione corretta, corrispondente a quella del Collegio che ha effettivamente deliberato la sentenza e che, del resto, emerge dal verbale di udienza, è con le consigliere Gabriella Piantadosi e
Isabella Parolari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle differenze retributive dovute in base all'applicazione del sistema retributivo percentualistico dall'1.5.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti dei residui due terzi, quota che si liquida in euro 4.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 3.000 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 12/11/2024
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Gabriella Piantadosi Consigliere
- dott. Isabella Parolari Consigliere all'udienza del 12/11/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2754/2022 R.G. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
parti rappresentate e difese dall'Avv. CERUTTI GILBERTO
[...]
APPELLANTI
E arte rappresentata e difesa dall'Avv. COLUCCI ANTONIO e Controparte_1 dall'Avv. FEROLETO ANTONIO APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 3778/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
26.4.2022
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle differenze retributive dovute in base all'applicazione del sistema retributivo percentualistico dall'1.5.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti dei residui due terzi, quota che si liquida in euro 4.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 3.000 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 12/11/2024
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi al Tribunale di Roma, depositati il 17.9.2021 e poi riuniti, , Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e premesso di essere tutti camerieri dipendenti della
[...] Parte_8 CP_1
(società che gestisce un ristorante a Roma in Piazza del Popolo), con mansioni di addetti al
[...] servizio ai tavoli ed assunzione delle comande da parte dei clienti previa eventuale indicazione dei piatti e dei vini da accompagnare alle vivande, hanno allegato di essere stati sempre retribuiti, prima dell'esplosione della pandemia da Covid 2019, con il sistema retributivo percenutalistico di cui al V livello del CCNL Turismo pubblici esercizi, retribuzione la cui unica particolarità è quella di essere determinata in base a percentuali sugli incassi” (secondo Cassazione, sentenza n. 9995/2021), ossia le “percentuali di sevizio” costituiscono una forma di retribuzione dei camerieri, dato lo stretto collegamento del loro versamento al lavoratore con la prestazione lavorativa, anche se sono erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro.
Senonchè, in coincidenza con la crisi epidemiologica da Covid-19, la direzione aziendale aveva chiesto loro “la sottoscrizione di un accordo tra le parti per la rinuncia al sistema “percentualistico” e l'applicazione dei valori economici previsti dal CCNL Turismo (Paga Base, Contingenza, EDR, scatti di anzianità) con contestuale rinuncia a tutti gli emolumenti personali quali Superminimi, ad personam, premi, straordinari forfettari, etc. etc.”
Essi ricorrenti attuali appellanti avevano accettato soltanto al fine di venire incontro alle momentanee difficoltà dell'azienda, con l'espressa condizione che, però, il trattamento retributivo a percentuale sarebbe stato ripristinato appena possibile. Da settembre 2020, ossia dopo che l'attività del ristorante gestito dalla resistente odierna appellata aveva ripreso la propria regolare attività, i medesimi avevano chiesto il ripristino della retribuzione secondo il sistema a percentuale ma l'azienda aveva accampato una situazione economica ostativa.
Si era, così, instaurata una fitta corrispondenza tra il legale dei ricorrenti attuali appellanti e il commercialista della società, il quale, in particolare da gennaio 2021 per quanto risulta dagli scambi di email in atti, aveva sempre richiesto il mantenimento temporaneo del sistema retributivo fisso.
Tutto ciò dedotto, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e hanno rassegnato le
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
seguenti conclusioni:
“a) fissare il termine di decorrenza del sistema retributivo percentualistico alla data dell'1/1/2021, ovvero alla data ritenuta più giusta e più equa;
b) ordinare alla società convenuta di applicare al ricorrente detto sistema con decorrenza dall'1/1/2021 ovvero da altra data;
c) condannare la medesima società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle correlate differenze retributive da quantificarsi in separata sede;
d) dichiarare la non compensabilità del tempo di cessazione anticipata del turno di lavoro ai fini della determinazione dell'orario da parametrare per il calcolo retributivo;
e) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. Costituitasi la la quale ha domandato respingersi il ricorso, nonché proceduto ad Controparte_1
istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha ordinato alla società di ripristinare il sistema retributivo percentualistico dall'1.5.2022, compensando integralmente le spese del grado tra le parti in considerazione dell'assoluta novità della questione.
In proposito la sentenza appellata ha osservato che:
a) Per quanto attiene alla retribuzione, opera in via generale il principio dell'irriducibilità, che vale anche per i casi nei quali il lavoratore percepisca un contratto più favorevole, pur se variabile, rispetto a quello minimo di cui al CCNL applicabile (come nel caso di specie, nel quale l'allegazione dei ricorrenti attuali appellanti secondo cui la retribuzione a percentuale determinerebbe un compenso mensile di circa 3.500 euro lordi, a fronte dei 1.700 euro commisurati alla retribuzione fissa, non ha trovato specifica contestazione).
b) L'accordo in virtù del quale, nel caso di specie, i lavoratori avevano acconsentito alla riduzione della propria retribuzione – mediante cambio del sistema retributivo - non era stato concluso con le procedure di cui all'art. 176, terzo comma del CCNL Pubblici Esercizi (doc.
8 dei ricorrenti in primo grado), ossia con richiesta della maggioranza dei dipendenti formulata con raccomandata spedita al datore di lavoro entro la metà del mese al quale la proposta si riferisce.
c) Non potrebbe, ancora, sostenersi, in accordo con una tesi dottrinaria non condivisa dal prima giudice, la riducibilità della retribuzione durante l'emergenza da pandemia Covid 2019.
d) L'accordo con il quale si era pattuito il passaggio al sistema fisso, pertanto, andava sussunto nel paradigma generale di cui all'art. 2103 c.c. e, non essendo stato stipulato con l'assistenza sindacale e nelle sedi protette, se ne sarebbe potuta predicare la nullità.
e) Senonchè, nel presente giudizio, non si controverte tanto della validità del patto, quanto piuttosto dell'individuazione del termine apposto al medesimo.
f) Che un termine fosse stato apposto si poteva desumere dall'atteggiamento complessivo delle parti, che, nella fitta corrispondenza in atti, avevano sempre e solo interloquito al fine di indicare la scadenza a decorrere dalla quale sarebbe stato ripristinato il sistema percentualistico.
g) Era ragionevole indicare tale decorrenza da maggio 2022, ossia dal decorso dei due anni successivi all'accordo in deroga.
Hanno proposto appello , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e , affidandosi alle seguenti
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
censure. 1) Erroneità del capo della decisione gravata con il quale è stata fissata la decorrenza del ripristino della retribuzione con il sistema percentualistico da maggio 2022. Ciò perché la data dell'1.5.2022 non sarebbe in linea con quella desumibile dalla bozza di accordo dell'1/11/2020 ovvero dalla mail aziendale del 23/7/2020 (marzo 2021) ovvero ancora nella mail dell'11/1/2021 (giugno 2021.
1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sulla domanda di condanna generica della resistente odierna appellata al pagamento delle differenze retributive maturate.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma secondo c.p.c., per avere il primo giudice compensato integralmente le spese del grado, anziché condannare la società alla refusione in favore di essi ricorrenti, parti vincitrici.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) – fissare il termine di decorrenza del sistema retributivo percentualistico alla data dell'1/1/2021, ovvero ad altra data anteriore a quella fissata in primo grado;
b) ordinare alla società appellata di applicare agli appellanti detto sistema con decorrenza dall'1/1/2021 ovvero da altra data anteriore a quella dell'1/5/2022;
c) condannare la medesima società convenuta al pagamento in favore degli appellanti delle correlate differenze retributive da quantificarsi in separata sede;
d) – condannare la società appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse Controparte_1 all'impugnazione. Ciò perché, nei propri ricorsi ex art. 414 c.p.c., i lavoratori avevano chiesto l'accertamento del proprio diritto al ripristino del sistema percentualistico dall'1.1.2021 ovvero dalla data ritenuta più giusta ed equa. Il Tribunale, pertanto, fissando la decorrenza all'1.5.2022 (data ritenuta equa), aveva comunque accolto le conclusioni dei ricorrenti attuali appellanti. Nel merito la società ha ampiamente dedotto circa la permanenza delle difficoltà economiche che avevano giustificato l'accordo di riduzione della retribuzione sino a ben oltre il 2021, in considerazione delle chiusure parziali totali delle attività di ristorazione succedutesi almeno fino al 2022 ed ha quindi chiesto rigettarsi l'appello.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata sul presupposto che, avendo il Tribunale accolto la domanda dei ricorrenti attuali appellanti dall'1.5.2022, data ritenuta equa dal primo giudice, i lavoratori non avrebbero alcun interesse all'appello, essendo stata pronunciata in primo grado statuizione di totale accoglimento delle loro domande.
In proposito, è sufficiente osservare che, poiché con l'appello si domanda una pronuncia che, anticipando la decorrenza del ripristino del più favorevole trattamento del sistema retributivo percentualistico rispetto all'accertamento del Tribunale, comporterebbe un incontestato vantaggio economico per gli appellanti, essi nutrono un chiaro interesse all'appello, così come proposto, senza che, in contrario, possa rilevare la circostanza che, formalmente, il riferimento a una “diversa data equa” fosse stato esplicitamente indicato in via subordinata.
Vi sarebbe, in definitiva, in caso di accoglimento del gravame una concreta utilità per gli appellanti, valutabile quale interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c, da intendersi quest'ultimo come un vantaggio da accertarsi in concreto rispetto alla sentenza impugnata, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 20935/2024, tra le altre).
Il gravame è pertanto ammissibile.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non può essere accolto il primo motivo di impugnazione.
Con il quale gli appellanti non devolvono a questa Corte territoriale tutte le questioni, pure affrontate dal Tribunale nell'iter logico seguito per giungere alla propria statuizione, sopra sintetizzate con le lettere da a) a f), ossia quelle concernenti l'irriducibilità della retribuzione anche nel periodo di emergenza da pandemia Covid 2019, la non applicabilità dell'art. 176 del CCNL e la non dichiarata nullità dell'accordo tra le parti in ordine all'introduzione temporanea di una retribuzione secondo il sistema fisso anziché a percentuale.
Con la censura in esame si lamenta soltanto l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice nello stabilire, quale data di decorrenza del ripristino del meccanismo percentualistico e in difetto di una puntuale indicazione ad opera delle parti, l'1.5.2022 anziché l'1.1.2021 o una data comunque anteriore.
Anche l'appellata, costituendosi nel presente grado e prendendo posizione sul motivo di appello in esame, ha specularmente contraddetto solo in ordine a tale aspetto.
Ne consegue che, dovendosi pronunciare nei limiti del devoluto, ritiene la Corte di limitare il proprio esame alla questione della decorrenza della cessazione della retribuzione fissa.
Orbene, al fine di indagare la volontà delle parti contrattuali sul punto, non giova il generico richiamo all'esigenza di venire incontro alle difficoltà della società durante la pandemia, evocata nei ricorsi ex art. 414 c.p.c.. Né vale argomentare, sotto altro profilo e come fa l'appellata nella memoria di costituzione in appello e ancor prima nella comparsa ex art. 416 c.p.c., evocando la chiusura totale o parziale del locale, o ancora il regime restrittivo introdotto dalle decine di DD.P.C.M succedutisi tra il 2020 e il 2020 per regolare lo svolgimento delle attività che potessero recare contatto tra persone e quindi favorire l'insorgere di occasioni di contagio.
Le difficoltà aziendali sono concetto troppo indeterminato;
l'emergenza e il regime restrittivo che ne conseguì non sono espressamente richiamati nella fitta corrispondenza in atti (doc. 3 allegato ai ricorsi ex art. 414 c.p.c., mail in atti tra le parti) come criterio della delimitazione della decorrenza del ripristino del sistema percentualistico.
Ritiene questa Corte territoriale che, invece, sia necessario prendere le mosse dalla prima bozza di accordo, sottoposta dall'azienda ai lavoratori e da questi prodotta come proprio documento in primo grado.
Essi l'hanno versata in atti come prova della proposta ricevuta dalla controparte;
non vi è contestazione, poi, sulle circostanze che, da un lato l'offerta fosse stata loro rivolta nei termini di cui alla citata bozza e dall'altro che l'accordo fu raggiunto (con accettazione della proposta mediante comportamento concludente, avendo le parti concordemente iniziato ad applicare il sistema fisso da luglio 2020 senza che alcuna contestazione sia mai incorsa, se non riguardo al termine finale di applicazione di detto metodo).
Ora, la prima bozza di accordo in atti, sulla quale la proposta è stata accettata per fatti concludenti è quella del 3.6.2020, documento 7 allegato ai ricorsi ex art. 414 c.p.c. Non vi si indicava la previsione di un termine finale dell'introducendo regime fisso;
nella seconda pagina si immaginava un periodo di “10-12 mesi”.
Del resto, all'epoca non sarebbe stato possibile prevedere la durata e il regime di intensità delle restrizioni alla libera circolazione.
Nella terza pagina, però, si spiegava che”
”.
L'unico riferimento determinato, quindi, quale parametro utile al fine di determinare la data di ripristino del sistema percentualistico, era quello di un fatturato giornaliero di almeno 10.000 euro.
Dalla documentazione in atti, copia dei bilanci dell'appellata da quest'ultima prodotti, emerge come la società abbia fatturato, nel 2020 e nel 2021, cifre comprese tra 1.800.000 e 1.900.000 euro, dato peraltro non contestato in causa. Né vi è prova che, nel 2022 ma prima di maggio, sia mai stata ripresa un'attività tale da generare incassi giornalieri di almeno 10.000 euro. Ne deriva che non vi è prova, agli atti, che, in una qualsiasi data antecedente rispetto a quella stabilita dal primo giudice, sussistessero le condizioni per ripristinare il regime percentualistico.
Conseguentemente il primo motivo di appello deve essere respinto.
Merita adesione, invece, la seconda censura. Nelle conclusioni dei ricorsi ex art. 414 c.p.c. veniva richiesta condanna generica della datrice al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'applicazione del regime percentualistico dalla data di decorrenza del ripristino dello stesso, ma il Tribunale, dopo aver accertato la data dell'1.5.2022, ha omesso di pronunciare la richiesta condanna.
Sulle somme che competono ai lavoratori spettano ex art. 429 ultimo comma c.p.c. interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese di entrambi i gradi, infine, in considerazione dell'esito complessivo della lite, possono essere compensate per un terzo e poste per la quota residua, liquidata in dispositivo, a carico dell'appellata.
Deve darsi atto che per mero errore materiale, nel dispositivo letto in udienza, è stata indicata la composizione del Collegio giudicante con le consigliere Isabella Parolari e Sara Foderaro, mentre la composizione corretta, corrispondente a quella del Collegio che ha effettivamente deliberato la sentenza e che, del resto, emerge dal verbale di udienza, è con le consigliere Gabriella Piantadosi e
Isabella Parolari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti delle differenze retributive dovute in base all'applicazione del sistema retributivo percentualistico dall'1.5.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti dei residui due terzi, quota che si liquida in euro 4.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 3.000 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 12/11/2024
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi