Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 1
Integra un'ipotesi di incompatibilità, che legittima la decadenza dall'incarico, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 22 della legge Reg. Campania n. 32 del 1994, l'assunzione da parte del direttore amministrativo o sanitario di azienda ospedaliera di un incarico, pubblico o privato, comportante impegno di energie fisiche o intellettuali in favore di altro soggetto (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto incompatibile, anche alla luce dell'obbligo contrattuale del tempo pieno e dell'impegno esclusivo, con l'attività di direttore amministrativo l'incarico di commissario presso un IRCS).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9464 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
AR EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ALBISINNI, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE SPAGNA, MASSIMO DI CELMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA OSPEDALIERA "MONALDI COTUGNO" DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati AMEDEO PASSARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 761/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 15/02/00 R.G.N. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SPAGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 10 maggio 1996, il dott. Giuseppe AR, ricorreva al TO - giudice del lavoro di Napoli, nei confronti dell'Azienda ospedaliera Monaldi-Cotugno, perché fosse dichiarata la illiceità, la illegittimità e l'inefficacia del recesso, intimatogli dal direttore generale della stessa Azienda, dal contratto di incarico quinquennale di direttore amministrativo, stipulato il 23 marzo 1995; perché fosse dichiarata l'inadempienza dell'Azienda e la stessa fosse condannata a risarcirlo del mancato guadagno e/o del danno sofferto o, in subordine del danno biologico o all'immagine.
Deduceva che il 1^ marzo 1996 aveva comunicato al direttore generale di avere accettato, altresì, la nomina di commissario straordinario per la gestione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Fondazione Senatore Pascale e che il 6 marzo 1996 il direttore dell'Azienda ospedaliera gli aveva contestato che l'assunzione dell'ulteriore incarico era in contrasto con gli obblighi scaturenti dal precedente contratto e lo aveva invitato a produrre controdeduzioni entro il successivo 8 marzo e, quindi, con nota 11 marzo 1996 gli aveva comunicato il recesso.
Con sentenza in data 16 gennaio 1997, il TO rigettava la domanda.
L'appello del AR veniva rigettato, con sentenza in data 22 novembre 1999/15 febbraio 2000 dal Tribunale - Sezione lavoro della stessa sede, con compensazione delle spese del grado. Il giudice del gravame ha rilevato che, con l'art.3 del contratto di conferimento e assunzione dell'incarico di direttore amministrativo, il AR si era impegnato a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le corrispondenti funzioni;
l'art.8, comma secondo, del contratto prevedeva, inoltre, che per gravi motivi, ai sensi del comma 6 dell'art.3 del d. lgs n.502/1992 modificato con d.lgs. n. 517/1993, il direttore generale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, e con provvedimento motivato, può sospendere o recedere dal contratto, dichiarandone la decadenza. In tal caso non era dovuta l'indennità di recesso (comma 3). Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma, il direttore generale si riservava il recesso qualora si verificassero comportamenti contrari agli obblighi assunti dal direttore amministrativo con il presente contratto o qualora sussistessero circostanze obiettive idonee ad incidere sul carattere fiduciario del rapporto contrattuale.
Con la nota dell'11 marzo 1996, il recesso era stato motivato col fatto che l'assunzione delle funzioni di commissario straordinario nell'Istituto Pascale contrastava con gli interessi dell'Azienda ospedaliera Monaldi-Cotugno nonché con gli obblighi scaturenti dal contratto.
Tanto premesso il Tribunale ha rilevato che, a norma dell'art.3, commi sesto e settimo, del d. lgs. n.502/1992, come modificato dal d. lgs. n.517 del 1993, per gravi motivi il direttore amministrativo e sanitario possono essere dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato e che (comma nono), tra le varie incompatibilità, è espressamente prevista quella con rapporti economici di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziale con l'azienda sanitaria. Inoltre, la legge regionale n.32 del 1994, all'art.22 disciplina il rapporto di lavoro in esame prevedendo che esso sia a tempo pieno e di diritto privato e, al comma 8, rinvia alle cause di incompatibilità previste dall'art.3, comma 9 e 11 del d. lgs. 502 del 1992 cit., oppure a gravi motivi. Analogo contenuto aveva il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 19 luglio 1995, n.502, in punto di determinazione del contenuto di quel tipo di contratto.
Doveva, quindi, escludersi che il AR potesse assumere qualsiasi altro incarico, pubblico o privato, comportante impegno di energie fisiche o intellettuali in favore di altro soggetto e ciò in considerazione dell'elevato grado di responsabilità richiesto e dell'importanza e delicatezza delle funzioni.
Quanto alle specifiche motivazioni del provvedimento impugnato, circa il contrasto di interessi con l'azienda, il divieto di concorrenza era sancito dall'art.3, comma nono, del d. lgs. n.502 del 1992 e non era dubbio il rapporto di concorrenzialità tra l'Istituto Pascale e l'Azienda ospedaliera Monaldi-Cotugno che, come da documentazione acquisita, ha rilievo nazionale, è di alta specializzazione per l'oncologia polmonare, con due divisioni di tale specialità, due divisioni di chirurgia toracica ad indirizzo prevalentemente oncologico, tre divisioni universitarie di pneumologia con una rilevante attività oncologica;
la fondazione Pascale, d'altro lato, è notoriamente istituto per la cerca e la cura dei tumori. Non era pertanto compatibile la confluenza nella stessa persona della carica di direttore amministrativo della prima e di commissario straordinario della seconda.
Le contestazioni poste a fondamento del recesso erano pertanto fondate e dovevano ritenersi sussistenti i gravi motivi di cui all'art.3, comma settimo, del d. lgs. n.502/1992 cit. Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura incentrata sulla mancata richiesta del parere del direttore sanitario ed ha rilevato che il citato art.3, comma settimo, nell'indicare i compiti del direttore sanitario e del direttore amministrativo, prevede quello di dare parere obbligatorio al direttore generale nelle materie di propria competenza e cioè di competenza rispettiva di detti organi e non anche in ordine al potere di recesso del direttore generale, a lui attribuito, in via esclusiva, dalla legge ed esercitabile, senza necessità di richiedere alcun parere, con suo provvedimento motivato. Il termine per controdedurre doveva ritenersi congruo, considerato anche che il provvedimento non intervenne immediatamente alla scadenza dei due giorni a tal fine concessi con la lettera di contestazione, ma al quinto giorno successivo senza che il AR avesse dato risposta. La legge non prevedeva alcun termine specifico per le controdeduzioni.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il AR con cinque motivi.
Resiste l'Azienda ospedalì era con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il AR deduce violazione di norme di diritto e vizio di motivazione della sentenza impugnata per essere stato egli ritenuto inadempiente per pretesa incompatibilità del munus svolto in favore di ente in presunta concorrenza con l'Azienda. In realtà il decreto interministeriale del 10 aprile 1997 stabiliva la compatibilità dell'incarico commissariale presso gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCS - (la gestione commissariale non è incompatibile con altre eventuali attività connesse a rapporto di lavoro dipendente o autonomo dei Commissari); inoltre non era concepibile un rapporto di concorrenzialità tra i due enti pubblici anche per il diverso ambito operativo rispettivo: ricovero e cura delle malattie respiratorie, cardiovascolari e infettive per il Monaldi-Cotugno e ricerca scientifica, specialmente in campo oncologico, per il Pascale. Vi era, anzi, un rapporto di strumentalità istituzionale tra gli IRCS e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Contrariamente all'assunto del Tribunale le due istituzioni che vengono in rilievo non erano tra loro in concorrenza in quanto l'Azienda ospedaliera era struttura di alta specializzazione del Servizio sanitario nazionale, preordinata alla diagnosi e alla cura non già di malattie oncologiche, ma di quelle dell'apparato respiratorio e dell'apparato cardiovascolare (il Monaldi) e delle malattie infettive (il Cotugno). La circostanza che il polo medico chirurgico per malattie dell'apparato respiratorio includesse, come era necessario, un dipartimento di 60 posti letto per la pneumologia oncologica (su un totale di 892 posti letto il Monaldi e di 279 il Cotugno), non valeva a configurare l'Azienda come altamente specializzata per l'oncologia polmonare e comunque a ravvisare un rapporto di concorrenza con l'Istituto Pascale, deputato alla ricerca e alla cura dei tumori. Il rapporto di concorrenzialità era, d'altra parte, riferibile a strutture private, piuttosto che a quelle pubbliche, tanto che l'Istituto Pascale è preordinato a fornire al S.S.N. il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca e di formazione del personale. Il motivo è infondato.
L'obbligo del tempo pieno e dell'impegno esclusivo, sancito, anzitutto (come è da sottolineare nella presente controversia, e tuttavia mutuato da corrispondenti formulazioni legislative), nel contratto di conferimento di incarico, con espressioni aventi (come sostanzialmente e correttamente ha ritenuto il giudice di appello) carattere di endiadi, aventi cioè significato coordinato ad esprimere un medesimo concetto sostanziale, sicché l'una rafforza il precetto espresso dall'altra, è logicamente da intendere volto a far sì che l'incarico sia totalmente assorbente dell'attività del direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera e ciò sia sotto il profilo quantitativo (tempo pieno) sia sotto il profilo della cura, in via esclusiva, degli interessi della preponente (impegno esclusivo).
Del tutto irrilevante, dunque, per tali aspetti, è l'eventualità che l'incarico da parte della Fondazione Pascale avesse, come si pretende da parte ricorrente, le connotazioni del munus, anziché del rapporto di vero e proprio impiego pubblico, perché tali eventuali caratteristiche non escludevano certo (il che neppure il ricorrente deduce), sul piano delle nozioni di comune esperienza e della logica, che essere comportassero speciale dedizione ai compiti che ne derivavano e, in definitiva, sottrazione di energie e di impegno all'altro incarico.
Nè ha rilevanza che il decreto interministeriale 10 aprile 1997, oltretutto successivo alla vicenda di cui è causa, abbia sancito la non incompatibilità della gestione commissariale presso un IRCS con attività connesse a rapporto di lavoro dipendente o autonomo del commissario: si trattava, infatti, di valutazione operata sotto l'angolo visuale degli interessi e delle esigenze dell'ente commissariato, il che non escludeva logicamente una valutazione normativa o convenzionale diametralmente opposta in relazione alle particolari esigenze delle aziende ospedaliere, di talché la compatibilità (o la incompatibilità) tra incarichi ben potevano non stabilite in senso bidirezionale.
Ma, soprattutto, rileva la Corte, l'incompatibilità era sancita dalla norma contrattuale, vincolante tra le parti (art. 1372 c.civ.), come il Tribunale ha ben posto in evidenza, senza che a proposito delle considerazioni del giudice di merito circa l'obbligo di tempo pieno e di impegno esclusivo, quale scaturente dal contratto, il ricorrente abbia appuntato specifiche censure, sicché le argomentazioni svolte dal ricorrente in punto di conciliabilità dei due incarichi alla luce della normativa generale, presentano anche profili di inammissibilità, per il carattere assorbente del profilo contrattuale, di per sè sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata.
Vero è che il ricorrente si è diffuso nel sostenere che non vi sarebbe, di fatto, incompatibilità tra i due incarichi sotto il profilo del conflitto di interessi tra i due enti, i quali avrebbero avuto, anzi struttura, finalità e caratteri tali da renderli tra loro complementari, ma (astraendo anche dalla non incidenza di tale eventuale loro atteggiarsi sulla violazione dell'obbligo del tempo pieno e dell'impegno esclusivo), appare di tutta evidenza che il rapporto eventuale di complementarità o di reciproca integrazione, non esclude affatto, da un punto di vista logico-astratto, la possibile concorrenzialità tra le due istituzioni, pur avendo entrambe natura pubblica;
non esclude cioè l'interesse di ciascuna di acquisire ambiti e autonomie operative a detrimento dello sviluppo o della conservazione delle competenze dell'altra, sia pure con l'intento pubblicistico di dare espansione massima alle proprie finalità istituzionali.
Pertanto, la sentenza del Tribunale, che ha ravvisato in concreto e con diffusa motivazione un rapporto di concorrenzialità tra le due strutture, non appare ne' illogica ne' immotivata, sicché le censure in fatto svolte a tale proposito dal ricorrente non sono ammissibili in questa sede di legittimità.
Col secondo motivo, il ricorrente critica la sentenza del Tribunale laddove era stata ritenuta la propria inadempienza all'obbligo contrattuale di c.d. tempo pieno e/o impegno esclusivo e deduce violazione di norme di diritto e vizio di motivazione per erroneità e illogicità manifeste della interpretazione di tale nozione, definita normativamente e recepita in contratto, sostanzialmente riproponendo le già esposte censure incentrate sui caratteri del munus publicum, in riferimento a quelli propri del rapporto di lavoro in senso stretto.
Richiamato, ancora, il decreto interministeriale del 10 aprile 1997, il ricorrente si è diffuso nella disamina delle norme primarie e secondarie in materia di incarichi commissariali, rilevando come nel d.m. n.603 del 1994 era stabilito, all'art. 1, che per i dipendenti pubblici la nomina a commissario straordinario determinava il collocamento in aspettativa senza assegni, mentre nei successivi decreti legge dal n.722/1994 ai nn.89 e 224/1996, istitutivi della figura del commissario straordinario degli IRCS (gli effetti di tali decreti sono stati fatti salvi dell'art. 1, comma secondo, della legge n.4 del 1997), il collocamento in aspettativa senza assegni permase unicamente per la nomina commissariale presso le U.SL. e le aziende ospedaliere, ma non anche per la nomina commissariale presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. La nomina a commissario del ricorrente avvenne, appunto, nel vigore di tale ultima normativa.
Il ricorrente ripropone altresì la doglianza circa l'erronea e illogica interpretazione della nozione di tempo pieno e/o impegno esclusivo come prevista dalla normativa e quindi dal contratto. Sostiene che la seconda locuzione, aggiunta col d.p.c.m. n.502/1995 (art.2, comma quarto) non può avere maggiore estensione rispetto a quella del tempo pieno sia perché la decretazione amministrativa non avrebbe potuto ampliare il disposto delle norme di rango legislativo, sia perché si inciderebbe sul regime delle incompatibilità di cui all'art.3, comma nono e 11 d. lgs. n.502/92, sia per i contenuti incerti ed evanescenti della seconda espressione.
Doveva quindi ritenersi che la preclusione riguardi solo ulteriori rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato in senso stretto, non assimilabili al munus, anche perché la previsione di incompatibilità di cui all'art.3, comma nono del d. lgs. n.502/1992 con strutture che svolgono attività concorrenzialì lascia intendere che ove non si tratti di attività concorrenziali non vi sia preclusione.
Col terzo motivo di ricorso (che merita trattazione congiunta con il secondo per la stretta connessione delle censure) il ricorrente riprende la tematica dei munera e del preteso favor legislativo nei confronti degli stessi, in ambito di gestioni commissariali degli IRCS, sia pure sotto l'angolo visuale della prova. Censura, infatti, la sentenza impugnata sia perché essa sembrerebbe fondarsi su un ipotetico, futuro inadempimento, sia perché il Tribunale avrebbe indebitamente integrato la motivazione del provvedimento di recesso, sia per carenza o insufficienza della motivazione e inversione dell'onere probatorio in punto di compatibilità degli incarichi, da presumersi, questa, secondo il ricorrente, in ragione del favor legislativo di cui si è detto: i giudici di merito avevano, per contro, sottolineato la gravosità dei compiti del direttore amministrativo e del commissario straordinario e avevano fondato su tale gravosità il loro convincimento di incompatibilità su una presunzione inversa e sul fatto che essa non era stata vinta dal ricorrente: sì sarebbe però trattato di una inversione logica inammissibile e illegittima.
La Corte ritiene che tali argomentazioni non superino quanto essa stessa ha dianzi affermato trattando del primo motivo di ricorso (anche in punto di munera publica), particolarmente in ordine alla correttezza delle considerazioni del Tribunale circa l'inconciliabilità di fatto dei due incarichi in enti tra loro in concorrenza e la violazione degli obblighi contrattuali di tempo pieno e di impegno esclusivo da parte del AR. Su quest'ultimo punto, il Tribunale ha svolto considerazioni in fatto, peraltro coincidenti con quanto forma oggetto di nozioni di comune esperienza circa l'impegno richiesto da posizioni direttive quali quelle rivestite contemporaneamente dal ricorrente, considerazioni che la Corte giudica pertanto pienamente rispondenti ai canoni di una corretta argomentazione logico giuridica, come tali idonee a legittimare le conclusioni cui il giudice di merito è pervenuto, senza violazione di sorta delle norme sull'onere della prova (anche presuntiva) e senza che le argomentazioni in fatto possano formare oggetto di censura in questa sede di legittimità.
Col quarto motivo, il AR si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto dell'obbligo di acquisizione del parere del direttore sanitario e comunque non abbia adeguatamente motivato in ordine alla necessità di esso alla stregua dell'art. 18 della legge regionale della Campania n.32 del 1994 e della competenza attribuita alla regione dall'art.2 del d. lgs. n.502/1992. Sostiene che, alla stregua della richiamata normativa il direttore generale deve acquisire il parere del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del consiglio dei sanitari, ove richiesto, nonché del coordinatore dei servizi sociali ove presente. Inoltre, ai sensi dell'art.3, comma sesto, del d. lgs., n.502 del 1992, il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità del parere reso dal direttore sanitario (e analogamente dispone l'art. 18, comma 8 della legge reg. cit.).
Sostiene che illogicamente e contraddittoriamente il Tribunale avrebbe superato l'eccezione affermando che i provvedimenti di decadenza o di recesso sarebbero di esclusiva competenza del direttore generale e quindi non soggetti alla richiesta di parere, senza peraltro considerare che non solo detti provvedimenti, ma tutti quelli aziendali sono di competenza del direttore generale. Il giudice di appello non avrebbe inoltre motivato in ordine all'inequivoco contenuto dell'art. 18, comma ottavo, della legge regionale cit. che non contiene alcuna delimitazione all'obbligo del direttore generale di chiedere il parere del direttore sanitario e del direttore amministrativo.
Il motivo è infondato.
Le argomentazioni del Tribunale, riportate nello svolgimento del processo che precede sono del tutto in sintonia con quanto dispone l'art.3, comma settimo, d. lgs. 30 dicembre 1992, n.502, come sostituito dall'art.4 del d. lgs. 7 dicembre 1993, n.517, a norma del quale il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Analogamente, il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli alti relativi alle materie di competenza.
Sono evidenti, nella struttura delle due norme, una parte volta a definire la rispettiva competenza dei due organi sotto-ordinati, e il successivo precetto volto al direttore generale di acquisirne il parere (e l'obbligo corrispondente degli stessi organi di fornirlo) sugli atti relativi alle materie di competenza: ragioni di ordine letterale e logico-giuridico inducono con sicurezza a ritenere che tali pareri debbano essere richiesti a ciascuno di tali organi se e in quanto il direttore generale debba provvedere nelle materie di rispettiva e ben distinta competenza di ciascuno, come sopra delimitata, immediatamente della parte precettiva, non certo che siano da richiedere ad entrambi gli organi, per tutte le materie in ordine alle quali il direttore generale debba provvedere. In modo conforme, per evidenti ragioni di coordinamento e di logica giuridico - amministrativa deve essere interpretata la norma di cui all'art.18, comma ottavo, della legge regionale della Campania 3 novembre 1994, n.32 secondo cui il direttore generale adotta i provvedimenti di sua competenza sentito il parere del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del consiglio dei sanitari, ove richiesto, nonché del coordinatore dei servizi sociali ove presente.
Col quinto motivo, il ricorrente critica la sentenza di appello per non essere stata considerata la regola del giusto procedimento e per l'inadeguatezza della motivazione sulla ritenuta congruità del termine di giorni due, assegnato per le controdeduzioni, e del complessivo lasso temporale di giorni cinque trascorso dalla contestazione dell'inadempienza al provvedimento di recesso, tenuto conto anche della peculiarità dell'addebito e del caso concreto e della necessità di articolare adeguatamente le discolpe. In assenza di una determinazione normativa specifica, il termine avrebbe dovuto essere assegnato in conformità alla previsione dell'art.11, comma 1 bis della legge n.241 del 1990 e alla contrattazione collettiva per i dirigenti del comparto sanitario (art.36, comma terzo e 35 comma terzo delle parti 1^ e 2^ del c.c.n.l. n.235 del 1996). Pur sull'erroneo presupposto dell'inesistenza di una determinazione normativa della durata del termine, l'affermazione del Tribunale circa la congruità dei due giorni concessi era del tutto apodittica;
quanto alla considerazione circa l'utilizzabilità anche dei tre giorni successivi, trascorsi prima dell'adozione del provvedimento, essa era contraria alle clausole di lealtà e di affidamento nel rapporto negoziale, specie con la pubblica amministrazione, perché non dava all'interessato alcuna certezza sul termine realmente assegnatogli;
in ogni caso, anche il giudizio di congruità del termine, inteso nel senso più estensivo considerato dal giudice di appello, era apodittico, in relazione alle particolarità del caso concreto. Nè avrebbe potuto pretendersi di invertire l'onere probatorio, ai fini della configurazione dell'addebito, in ordine al pregiudizio dell'assunzione del munus di commissario rispetto all'attività di direttore amministrativo, quando le previsioni normative erano nel senso della compatibilità.
Il motivo è infondato.
Richiamato (a proposito dell'ultima censura contenuta nel motivo) quanto già argomentato da questa Corte circa la sussistenza, quanto meno sotto l'assorbente profilo contrattuale, di incompatibilità tra le cariche in contestazione, le censure in ordine alla pretesa incongruità del termine sono destituite di fondamento: l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.241, non prevede assegnazione di termini, riguarda il procedimento volto a favorire accordi con la pubblica amministrazione e la possibilità per il responsabile del procedimento di predisporre un calendario di incontri con il destinatario del provvedimento;
la materia, inoltre, è evidentemente del tutto estranea alla revoca di un incarico per violazione da parte del privato delle disposizioni contrattuali che lo regolano. Alcuna norma regola il termine per le deduzioni del privato;
le norme collettive, invocate dal ricorrente per analogia, non sono state dalla parte stessa trascritte nel ricorso, sicché non è consentito alla Corte di verificare la decisività della censura. Il giudizio sulla congruità del termine è giudizio di fatto che può essere espresso anche in termini sintetici;
in ogni caso, il ragionamento del Tribunale secondo cui il AR avrebbe potuto fruire di ulteriori tre giorni, sino alla concreta adozione del provvedimento a lui sfavorevole per esporre le ragioni che ad esso si opponevano, non merita le esposte censure: non trattandosi di un termine di decadenza, ma solo ordinatorio, volto a consentire all'amministrazione di adottare il provvedimento di autotutela con ragionevole sollecitudine, è certo che il AR non solo avrebbe potuto chiedere nel corso del termine una sua proroga rappresentando eventuali difficoltà di apprestare le proprie controdeduzioni, ma avrebbe certamente potuto utilmente presentarle anche oltre il termine, sino alla avvenuta adozione del provvedimento, potendosi legittimamente discutere della correttezza e della buona fede dell'amministrazione solo in caso di omessa concessione della proroga, se richiesta, o di rifiuto di ricevere o di prendere in esame le controdeduzioni proposte oltre il termine concesso, ma prima dell'adozione del provvedimento.
Il rimprovero mosso dal AR al Tribunale, di non avere considerato le peculiarità dell'addebito (e della connessa complessità di difesa), appare sul piano logico di per sè non decisivo anche perché tali peculiarità, per converso, dovevano essere poste in relazione, altresì, con la particolare preparazione giuridico - amministrativa propria di un laureato in giurisprudenza (come prescritto dalla legge per l'affidamento dell'incarico), svolgente funzioni di elevato contenuto amministrativo nell'Azienda sanitaria, e con la stretta attinenza della causa risolutiva contestata con le caratteristiche istituzionali, da ritenersi logicamente ben note al AR, di dette funzioni.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001