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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4063/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15661/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210072300985000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- INTIMAZIONE n. 07120249006540527000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7307/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15661/2024, depositata l'11 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Camera di Commercio di Napoli.
Il Giudice ha ricostruito il contenuto dell'impugnazione, evidenziando che la contribuente aveva agito contro l'intimazione di pagamento notificata il 20 febbraio 2024, limitando la contestazione al debito recato dalla cartella n. 07120210072300985000, relativa al diritto annuale camerale per l'anno 2017. Ha dato atto che, nel ricorso introduttivo, la contribuente aveva invocato l'intervenuta prescrizione e aveva poi formulato ulteriori rilievi, mentre la Camera di Commercio, costituendosi, aveva sostenuto che la cartella risultasse notificata il 13 dicembre 2022, secondo quanto riportato nella stessa intimazione impugnata. Il Giudice ha constatato che la ricorrente non aveva contestato, in alcun modo, tale notifica nel giudizio di primo grado, né aveva introdotto questioni relative all'asserita mancanza di notifica del titolo sottostante. Ha quindi ritenuto che, per effetto del principio di non contestazione, quella data dovesse considerarsi pacifica fra le parti e idonea a interrompere il termine di prescrizione. Sulla base di tale rilievo — che il Giudice ha qualificato come decisivo — il ricorso è stato rigettato e la contribuente condannata alle spese.
Avverso tale decisione Ricorrente_1 ha proposto appello, notificato a mezzo PEC in data 09 maggio 2025 alla Camera di Commercio e depositato nello stesso giorno telematicamente presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
Nell'atto di gravame, la contribuente sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato la mancata contestazione della notifica della cartella del 13 dicembre 2022, assumendo che dal ricorso introduttivo emergerebbe già la contestazione della mancanza di atti interruttivi della prescrizione. Ribadisce che, a suo avviso, il termine prescrizionale dovrebbe decorrere dal 2017 fino alla notifica dell'intimazione del febbraio 2024 e sostiene che la Camera di Commercio non avrebbe prodotto documenti nel primo grado, con conseguente impossibilità di introdurre nuove produzioni in appello. Chiede, quindi, la riforma della sentenza e la dichiarazione che nulla sia dovuto, oltre alla riforma della condanna alle spese.
Si è costituita la Camera di Commercio di Napoli, rappresentata dal proprio difensore, richiamando espressamente quanto già dedotto nel primo grado e ribadendo che la contribuente non aveva affatto contestato la notifica della cartella, come emergerebbe dalla lettura del ricorso introduttivo. L'Ente insiste per la conferma della sentenza impugnata, osservando che le deduzioni svolte dalla controparte in appello non trovano riscontro negli atti del primo grado e che l'accertamento operato dal Giudice risulta corretto.
All'udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado risulta che la contribuente, nel proporre l'impugnazione dell'intimazione, aveva esclusivamente sostenuto che il credito fosse prescritto, assumendo la decorrenza del termine quinquennale dal 2017, senza però contestare in alcun modo l'avvenuta notifica della cartella del 13 dicembre 2022, richiamata nell'intimazione impugnata e riportata anche nelle controdeduzioni della
Camera di Commercio. La questione relativa alla mancata notifica della cartella — oggi posta a fondamento dell'appello — non è rinvenibile nel ricorso introduttivo, né vi è traccia di una contestazione della validità o dell'esistenza dell'atto presupposto.
Su tale punto la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, ritenendo che la data indicata nell'intimazione, e richiamata dalla parte resistente, non essendo stata oggetto di alcuna censura, dovesse considerarsi pacifica nel processo. Tale accertamento non solo è conforme agli atti, ma costituisce il presupposto essenziale della decisione, poiché la notifica della cartella vale come atto interruttivo della prescrizione e impedisce che il termine quinquennale possa ritenersi decorso.
La censura proposta in appello risulta, pertanto, inammissibile, in quanto introduce, per la prima volta, un'eccezione — la mancata notifica della cartella — che non è stata sollevata nel giudizio di primo grado e che non può essere introdotta solo in sede di gravame. Anche la tesi secondo cui già nel ricorso introduttivo sarebbe stata posta una contestazione della notifica non trova riscontro nel testo dell'atto, che si limita a invocare la prescrizione senza mettere in discussione la notifica del 2022.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, avendo accertato la mancata contestazione della notifica della cartella e, quindi, l'interruzione della prescrizione, appare corretta nella ricostruzione dei fatti e nell'applicazione del diritto, imponendosi la sua integrale conferma.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 300,00 oltre accessori
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4063/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15661/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210072300985000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- INTIMAZIONE n. 07120249006540527000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7307/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15661/2024, depositata l'11 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Camera di Commercio di Napoli.
Il Giudice ha ricostruito il contenuto dell'impugnazione, evidenziando che la contribuente aveva agito contro l'intimazione di pagamento notificata il 20 febbraio 2024, limitando la contestazione al debito recato dalla cartella n. 07120210072300985000, relativa al diritto annuale camerale per l'anno 2017. Ha dato atto che, nel ricorso introduttivo, la contribuente aveva invocato l'intervenuta prescrizione e aveva poi formulato ulteriori rilievi, mentre la Camera di Commercio, costituendosi, aveva sostenuto che la cartella risultasse notificata il 13 dicembre 2022, secondo quanto riportato nella stessa intimazione impugnata. Il Giudice ha constatato che la ricorrente non aveva contestato, in alcun modo, tale notifica nel giudizio di primo grado, né aveva introdotto questioni relative all'asserita mancanza di notifica del titolo sottostante. Ha quindi ritenuto che, per effetto del principio di non contestazione, quella data dovesse considerarsi pacifica fra le parti e idonea a interrompere il termine di prescrizione. Sulla base di tale rilievo — che il Giudice ha qualificato come decisivo — il ricorso è stato rigettato e la contribuente condannata alle spese.
Avverso tale decisione Ricorrente_1 ha proposto appello, notificato a mezzo PEC in data 09 maggio 2025 alla Camera di Commercio e depositato nello stesso giorno telematicamente presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
Nell'atto di gravame, la contribuente sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato la mancata contestazione della notifica della cartella del 13 dicembre 2022, assumendo che dal ricorso introduttivo emergerebbe già la contestazione della mancanza di atti interruttivi della prescrizione. Ribadisce che, a suo avviso, il termine prescrizionale dovrebbe decorrere dal 2017 fino alla notifica dell'intimazione del febbraio 2024 e sostiene che la Camera di Commercio non avrebbe prodotto documenti nel primo grado, con conseguente impossibilità di introdurre nuove produzioni in appello. Chiede, quindi, la riforma della sentenza e la dichiarazione che nulla sia dovuto, oltre alla riforma della condanna alle spese.
Si è costituita la Camera di Commercio di Napoli, rappresentata dal proprio difensore, richiamando espressamente quanto già dedotto nel primo grado e ribadendo che la contribuente non aveva affatto contestato la notifica della cartella, come emergerebbe dalla lettura del ricorso introduttivo. L'Ente insiste per la conferma della sentenza impugnata, osservando che le deduzioni svolte dalla controparte in appello non trovano riscontro negli atti del primo grado e che l'accertamento operato dal Giudice risulta corretto.
All'udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado risulta che la contribuente, nel proporre l'impugnazione dell'intimazione, aveva esclusivamente sostenuto che il credito fosse prescritto, assumendo la decorrenza del termine quinquennale dal 2017, senza però contestare in alcun modo l'avvenuta notifica della cartella del 13 dicembre 2022, richiamata nell'intimazione impugnata e riportata anche nelle controdeduzioni della
Camera di Commercio. La questione relativa alla mancata notifica della cartella — oggi posta a fondamento dell'appello — non è rinvenibile nel ricorso introduttivo, né vi è traccia di una contestazione della validità o dell'esistenza dell'atto presupposto.
Su tale punto la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, ritenendo che la data indicata nell'intimazione, e richiamata dalla parte resistente, non essendo stata oggetto di alcuna censura, dovesse considerarsi pacifica nel processo. Tale accertamento non solo è conforme agli atti, ma costituisce il presupposto essenziale della decisione, poiché la notifica della cartella vale come atto interruttivo della prescrizione e impedisce che il termine quinquennale possa ritenersi decorso.
La censura proposta in appello risulta, pertanto, inammissibile, in quanto introduce, per la prima volta, un'eccezione — la mancata notifica della cartella — che non è stata sollevata nel giudizio di primo grado e che non può essere introdotta solo in sede di gravame. Anche la tesi secondo cui già nel ricorso introduttivo sarebbe stata posta una contestazione della notifica non trova riscontro nel testo dell'atto, che si limita a invocare la prescrizione senza mettere in discussione la notifica del 2022.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, avendo accertato la mancata contestazione della notifica della cartella e, quindi, l'interruzione della prescrizione, appare corretta nella ricostruzione dei fatti e nell'applicazione del diritto, imponendosi la sua integrale conferma.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 300,00 oltre accessori