Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 56/2024 RG vertente tra con sede in Pordenone, via Ospedale Vecchio n. 3/A (p. iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore quale società P.IVA_1 Parte_2 capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con la società Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ghezze del Foro di Belluno (c.f. P.IVA_2
- pec - fax 0437 944978); C.F._1 Email_1
-parte appellante e con sede legale in MA, Via Monzambano n. 10, codice fiscale e numero di CP_2
iscrizione nel registro delle Imprese di MA , partita IVA in persona P.IVA_3 P.IVA_4 dell'avv. nata a MA, il [...], in [...]_3
Direzione Legale, giusta procura Rep. n. 28282, Racc. n. 12192 per atto del Notaio Persona_1 di MA del 14/11/2022, registrata in data 16/11/2022, n. 38226 rappresentata e difesa dall'avv.
Stefano D'Ercole, (C.F.: ; PEC: ; C.F._2 Email_2
Fax n. 066864800) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito MA, Via in Arcione, n.
71; parte appellata e
Matteo Russo (C.F. ) che lo rappresenta e difende (fax n. 055-9029714 - CodiceFiscale_4
PEC: ; Email_3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato la spiegava di essere la società Parte_1 capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con la società e Controparte_1 di aver presentato, nella predetta qualità, in data 20.4.2018 un'offerta economica – pari ad euro
4.389.916,42 – in relazione al bando di gara con cui aveva comunicato di voler appaltare i CP_2 lavori: “S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice delle gallerie Colle Petrelle I,
Colle Petrelle II, Le Case, S. Lucia, Pianelle, della galleria al km 4+295 e della galleria al km
5+383”. Aggiungeva di essere risultata vincitrice della gara d'appalto in data 9.5.2018 e di aver conseguentemente stipulato, in data 16.4.2019, il relativo contratto di appalto, ufficializzato il successivo 17.4.2019. Tuttavia, nonostante l'esecuzione dei lavori fosse contrattualmente prevista nel termine di 168 giorni lavorativi, la Committente non provvedeva alla consegna dei lavori CP_2
Cont cosicché il i vedeva costretto a comunicare alla Stazione appaltante il recesso dal contratto. Il predetto recesso era accettato dalla Stazione Appaltante che, tuttavia, rifiutava di riconoscere il
Cont diritto del di ottenere l'integrale rimborso per le spese sostenute ed il risarcimento dei danni Cont patiti dal Sosteneva l'appaltatrice, infatti, di avere diritto al richiesto risarcimento - in considerazione del vuoto normativo sul punto esistente al momento della stipula del contratto – in forza delle norme civilistiche disciplinanti i rimedi all'inadempimento contrattuale e non, come invece sostenuto dalla Stazione Appaltante, in forza del capitolato speciale di gara che richiamava la disciplina del capitolato generale di cui all'art. 9 del DM 145 del 19.4.2000 abrogato dall'art. 358
c. 1 lett. e) del DPR 207/10. Affermava, poi, la vessatorietà della clausola contenuta nel capitolato speciale all'art.
3.2. in quanto non assicurava al contraente che subiva l'inadempimento l'integrale risarcimento, limitando ingiustificatamente i rimborsi. Invocava, in ogni caso, la nullità della predetta clausola ex art. 1229 c.c. e lamentava, da parte della Stazione Appaltante, la violazione dei principi di buona fede e correttezza nel corso delle trattative ex art. 1337 e 1338 c.c. avendo l'amministrazione inserito nel capitolato speciale una disposizione che era stata abrogata e, quindi, invalida. Eccepiva, poi, che l'art.
3.2. del capitolato speciale – disciplinante i rimborsi spettanti all'appaltatore in caso di legittimo recesso dal contratto – avrebbe potuto essere invocato solo nei casi richiamati dalle clausole 9-10 dell'art.
3.1. ossia nei casi di recesso dell'appaltatore ove il ritardo nella consegna lavori avesse superato i sessanta giorni, con possibilità della Stazione
Appaltante di accogliere o meno l'istanza di recesso. Diversamente, nel caso che ci occupa, disciplinato dalla clausola 11 dell'art. 3.1. – ove il ritardo nella consegna dei lavori aveva superato la metà del temine utile o comunque, sei mesi complessivi con conseguente obbligo per la Stazione
Appaltante di accogliere l'istanza di recesso – l'art.
3.2. non risultava richiamato con la conseguenza che all'appaltatore non avrebbero potuto applicarsi le limitazioni risarcitorie ivi previste.
Lamentava, poi, il mancato svincolo delle polizze da parte di – circostanza che aveva prodotto CP_2
Cont notevoli danni in capo alla quantificati in un milione di euro - oltre al fatto che non CP_2
aveva emesso la nota di credito per la fattura del 14.2.2019 relativa al pagamento delle spese contrattuali. Infine, estendeva la responsabilità per l'inadempimento del contratto anche alle persone fisiche che avevano operato in seno all' ex art. 2395 c.c., soggetti che, con la propria CP_2 condotta, di rilevanza anche penale, avevano contribuito a cagionare il danno patito dall'attrice.
Citava, infatti, in giudizio, oltre all' anche in qualità di Amministratore CP_2 Controparte_6
Delegato e Direttore Generale di i responsabili del procedimento e CP_2 Controparte_4
oltre a in qualità di Dirigente Responsabile dell'Area CP_7 Controparte_8
Compartimentale Marche.
Concludeva, dunque, chiedendo “nel merito: condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 460.320,46= in favore di a titolo di spese e Parte_1
mancato guadagno, o nella maggiore o minore somma che risulterà provata, ritenuta di giustizia o conforme ad equità; oltre rivalutazione ed interessi;
dichiarare in difetto di presupposti, Parte_1
svincolata dagli obblighi di cui alla polizza fideiussori per garanzia definitiva n. IM000003472 del
28.2.2019 emessa da e polizza CAR- Controparte_9
RCT n. Z078279 del 27.2.209 emessa da Zurich Insurance Plc.; - condannare i convenuti a corrispondere i costi subiti da per dette polizze, posteriormente al recesso in data Parte_1
31.07.2019; condannare i convenuti a pagare i danni subiti da da individuare nella Parte_1 occasioni di lavoro impedite dall'altrui condotta nelle more della assegnazione dei lavori, danni che si quantificano in € 1.000.000= o nella maggiore o minore somma che risulterà provata, ritenuta di giustizia o conforme ad equità; in subordine: dichiarare risolto il contratto di appalto per esclusiva colpa di condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento CP_2 della somma di € 460.320,46= in favore di a titolo di spese e mancato Parte_1
guadagno, o nella maggiore o minore somma che risulterà provata, ritenuta di giustizia o conforme ad equità; oltre rivalutazione ed interessi;
oltre rivalutazione ed interessi;
condannare i convenuti a pagare i danni subiti da da individuare nella occasioni di lavoro impedite dall'altrui Parte_1 condotta nelle more della assegnazione dei lavori, danni che si quantificano in € 1.000.000= o nella maggiore o minore somma che risulterà provata, ritenuta di giustizia o conforme ad equità; comunque: a norma dell'art. 331 c.p.p. ove nelle condotte dei convenuti si ravvisino estremi di reato perseguibili d'ufficio, procedersi secondo l'obbligo di denuncia”.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto tutto quanto affermato dall'attrice; CP_2 sosteneva l'assoluta correttezza del proprio operato e sottolineava l'applicabilità, nel caso di specie, delle clausole di cui al capitolato speciale, liberamente sottoscritte dalle parti e ciò anche in considerazione dell'inapplicabilità, ai contratti pubblici, delle norme civilistiche in punto di risoluzione contrattuale. Eccepiva l'arbitrarietà dell'ammontare del rimborso richiesto posto che lo stesso poteva essere limitato solo a quanto previsto dall'art.
3.2. del capitolato speciale, unica disciplina applicabile al caso di specie. In relazione alla doglianza relativa al mancato svincolo della polizza affermava come la garanzia fosse stata caducata con l'accoglimento, da parte della Stazione
Appaltante, del recesso e, comunque, di aver fatto tutto quanto in suo potere. Eccepiva poi, sul punto, l'assenza di prova in ordine ai danni richiesti. Sosteneva l'assenza del diritto dell'appaltatrice di ottenere lo storno della fattura emessa dalla Stazione Appaltante per il pagamento delle spese di pubblicità della gara in quanto le stesse, a norma dell'art. 25 del Contratto, dovevano restare a carico dell'aggiudicatario. Chiedeva la compensazione di tali spese con quanto eventualmente Cont dovuto al In ordine alla responsabilità personale dei vertici di giustificava il ritardo nella CP_2 consegna dei lavori con l'effettiva complessità degli interventi posti in essere da al fine di CP_2
ripristinare la viabilità nelle regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016. Concludeva, dunque, chiedendo di “rigettare tutte le domande formulate da parte attrice perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta. Per il caso di persistente omissione di pagamento da parte dell'
[...]
della fattura n. 0022000530 del 14.2.2019, compensare il relativo importo di euro Parte_1
12.181,00 oltre interessi con le somme che risulteranno dovute dalla Committente all'Impresa a titolo di spese contrattuali calcolate sulla base dei criteri di cui all'art.
3.2 del Capitolato Speciale
d'Appalto – Norme Generali”.
Si costituiva altresì citato in giudizio in qualità di RUP, eccependo, in primo luogo, CP_4
l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle imprese di MA avendo l'attore invocato la responsabilità degli amministratori della società. Eccepiva, poi, la nullità della citazione per indeterminatezza in considerazione dell'assenza di specifici addebiti mossi nei confronti del
Contestava, comunque, la ricostruzione normativa fornita dall'attrice CP_10 affermando anch'egli – come l' – l'applicabilità del capitolato speciale e non delle norme CP_2
civilistiche in tema di inadempimento del contratto. Concludeva, in sede di comparsa di costituzione, chiedendo “in via pregiudiziale: a) dichiarare la propria incompetenza per materia, valore e territorio, in favore del Tribunale delle Imprese di MA, previa fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; b) rilevata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, IV co. c.p.c. per la mancata esposizione dei fatti di cui all'art. 163, n. 4 c.p.c., fissare un termine perentorio all'attrice per l'integrazione della domanda ed ai convenuti per le comparse integrative;
nel merito: c) rigettare integralmente tutte le domande di pagamento e risarcimento del danno avanzate da quale capogruppo del Parte_1
Raggruppamento Temporaneo di Imprese con nei confronti dell'Ing. Controparte_1 [...]
. CP_4
Si costituivano altresì citato in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Controparte_6
Contr Generale di in qualità di succeduto a e CP_2 CP_7 CP_11 [...]
in qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Compartimentale Marche. CP_8
In corso di causa l'attrice rinunciava agli atti e all'azione nei confronti di e CP_6 CP_8
i quali accettavano detta rinuncia con compensazione delle spese di lite. CP_7
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era trattenuto una prima volta in decisione e poi rimesso sul ruolo per sentire le parti per chiarimenti.
In data 25.5.2023 il fascicolo era assegnato a nuovo istruttore che, chiamato il procedimento all'udienza del 7.7.2023 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - tratteneva la causa in decisione con concessione, su richiesta, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In sede di precisazione delle conclusioni rinunciava alla domanda di incompetenza ed CP_4 alla domanda di nullità e precisava le proprie conclusioni chiedendo di “rigettare integralmente tutte le domande di pagamento e risarcimento del danno avanzate da quale Parte_1
capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con nei confronti Controparte_1 dell'Ing. . Parte attrice e precisavano invece le proprie conclusioni Controparte_4 CP_2
come già spiegate.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue
“(…) preso atto della rinuncia, da parte del convenuto, all'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale e dell'eccezione di nullità della citazione, occorre, in primis, verificare l'applicabilità, in caso di recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna dei lavori da parte della stazione appaltante, delle clausole previste nel capitolato speciale del 31 luglio 2016 (cfr. doc. 33 parte attrice), conosciuto ed accettato dall'appaltatrice in sede di contratto (cfr. doc. 24 parte attrice).
Occorre comprendere se possa ritenersi applicabile l'art.
3.2. ove il rimborso delle spese in favore dell'appaltatore viene limitato in misura rilevante. In particolare, la richiamata clausola prevede testualmente che “Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso avanzata dall'Appaltatore ai sensi del precedente articolo, lo stesso ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto: a) 1 % per la parte dell'importo fino a € 258.000 b) 0,50 % per l'eccedenza fino a € 1.549.000 c) 0,20 % per la parte eccedente € 1.549.000. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1 è inoltrata, a pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso. Ove invece la predetta istanza non sia accolta e si proceda alla consegna tardiva, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di consegna dei lavori.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere sul verbale di consegna dei lavori e da confermare nel registro di contabilità. Oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore”. Ed invero, la tesi sostenuta dall'attrice della necessità di applicare al caso che ci occupa, in presenza di un vuoto normativo, la normativa civilistica dettata in tema di inadempimento del contratto non può essere seguita in quanto destituita di fondamento.
È pacifico tra le parti – ed ammesso dalla stessa convenuta – che la Stazione Appaltante incorreva
Cont nell'inadempimento all'obbligo di consegnare i lavori al entro i tempi contrattualmente previsti. Ed infatti, a fronte della mancata consegna dei lavori, l'impresa, in data 31.7.2019, comunicava il recesso dal contratto (cfr. doc. 26 parte attrice), recesso ribadito con la successiva comunicazione del 18.9.2019 (cfr. doc. 27 parte attrice). È altresì documentata la circostanza per cui, a fronte delle predette comunicazioni, prendeva atto del recesso e chiedeva la CP_2
documentazione giustificativa delle spese sostenute (cfr. doc. 28 parte attrice).
È vero, inoltre, che al momento della stipula del contratto alcuna norma – primaria o secondaria – disciplinava la fattispecie del recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna dei lavori. Ed infatti, il D.M. n. 49/2018 – che ha disciplinato, all'art. 5 c. IV, la fattispecie del recesso - non era invocabile nel caso de quo, in quanto relativo ad appalti i cui bandi risultavano pubblicati in data successiva al 30.08.2018 (mentre il bando che ci occupa era stato pubblicato il 28.03.2018). Allo stesso modo, non risultava ratione temporis applicabile il D.P.R. n. 207/2010 in quanto il D. Lgs n.
50/2016 aveva abrogato, a decorrere dal 19.4.2016, tra l'altro, l'art. 157 relativo alla disciplina dei rimborsi in caso di recesso. Lo stesso DPR 207/10, poi, aveva abrogato l'art. 9 del DM 145/00 con la conseguenza che, al contratto che ci occupa, nessuna delle predette disposizioni poteva essere applicata.
Da tale ricostruzione, dunque, l'odierna attrice traeva la conclusione per cui le disposizioni del capitolato speciale accettato in sede di stipula contrattuale e, in particolare, l'art. 3.2. (che riproduceva la disciplina di cui all'art. 157 del 207/10, come visto abrogata) doveva intendersi caducato automaticamente a seguito dell'abrogazione della disciplina riprodotta.
In altri termini, secondo la ricostruzione della stazione appaltante, l'abrogazione della normativa generale in tema di recesso e di indennizzi spettanti all'impresa, aveva comportato l'automatico venir meno degli articoli riproducenti le norme ormai abrogate con conseguente necessità di colmare il vuoto normativo con le disposizioni del codice civile dettate in tema di inadempimento.
La predetta ricostruzione, tuttavia, non convince sotto alcun profilo in considerazione dell'errore logico, prima che giuridico, in cui incorre parte attrice nell'esporre le proprie ragioni.
Se è vero, infatti, che l'art.
3.2. del capitolato speciale accettato in sede contrattuale dall'appaltatrice riproduceva la disciplina dettata dalla disciplina generale abrogata al momento del bando è anche vero che in alcun modo – dall'abrogazione di un precetto giuridico – potrebbe ricavarsi la caducazione delle clausole, riprodotte in un contratto e accettate dai contraenti, ispirate a quella normativa. E ciò per la semplice considerazione per cui le parti, con la sottoscrizione del contratto, hanno liberamente accettato le condizioni da applicare al rapporto, indifferente risultando la circostanza per cui quelle condizioni sono la pedissequa riproduzione di una disposizione dell'ordinamento ovvero frutto della loro libera contrattazione.
Alcun vuoto normativo, dunque, può dirsi sussistente nel caso che ci occupa ove le parti hanno, all'esito dell'esplicazione della propria autonomia contrattuale, disciplinato nel dettaglio la misura degli indennizzi in caso di legittimo recesso dell'appaltatore.
Erra parte attrice, dunque, laddove sostiene che l'assenza di una disciplina generale regolamentante la materia impedisce la libera esplicazione dell'autonomia contrattuale in materia di contratti pubblici.
Ed invero, nessuna disposizione del nostro ordinamento prescrive un obbligo di previa previsione normativa di ogni clausola successivamente contemplata nel capitolato speciale e nel contratto.
Esiste solo l'obbligo di richiamare la normativa di capitolato generale - in quanto vigente - e di non inserire discipline confliggenti con le previsioni imperative di legge.
È chiaro, infatti, che solo in caso di previsioni illegittime o illecite, potrebbe essere invocata l'automatica sostituzione delle clausole con la disciplina legale. Ma il caso non è quello che ci occupa posto che la possibilità di limitare l'indennizzo richiesto dall'impresa alla stazione appaltante in caso di esercizio del diritto di recesso per mancata consegna dei lavori, disciplinato dall'art.
3.2. del capitolato speciale, lungi dal poter essere considerata disposizione illegittima o illecita, ricalca la disciplina che, in materia – all'esito di un delicato bilanciamento degli interessi in gioco – il nostro ordinamento ha accolto sia prima della pubblicazione del bando per cui è causa
– e, come visto, fino al 19.4.2016, data di abrogazione dell'art. 157 del DPR 207/10 – che dopo, a decorrere dal 30.8.2018, con l'entrata in vigore del DM 49/18.
D'altro canto, la limitazione dell'indennizzo dovuto all'appaltatore per il caso di recesso legittimo dal contratto a seguito del ritardo nella consegna dei lavori, lungi dal poter essere considerata una regola arbitrariamente favorevole all'amministrazione, trova il suo fondamento – così come riconosciuto in più occasioni in giurisprudenza (cfr. Cass. 28800/18; Cass. 2983/13) nella preminenza dell'interesse pubblico sottostante al buon andamento dell'esecuzione dell'opera ed implicante, a tale fine, la necessità che l'Amministrazione, anche in caso di consegna ritardata per fatto ad essa ascrivibile, sia messa in grado di preventivare i maggiori oneri dipendenti dal ritardo e, quindi, di valutare, all'atto della proposizione dell'istanza di recesso da parte dell'appaltatore, la convenienza o meno della prosecuzione del rapporto contrattuale.
È risalente, in giurisprudenza, l'affermazione in base alla quale "detto sistema è diretto ad assicurare all'Amministrazione la possibilità di conoscere immediatamente le conseguenze del ritardo e, quindi, di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, sicché tale finalità sarebbe elusa ove fosse dato all'appaltatore il diritto di richiedere il rimborso di maggiori oneri, a qualsiasi titolo" (così già Cass., sez. I, n. 7536/1990).
Non è fuor d'opera sottolineare, poi, come nel capitolato speciale di appalto (cfr. docc. 33, allegato alla citazione), in tema di riconoscimenti in favore dell'appaltatore in caso di ritardi nella consegna dei lavori, all'art. 3.2., non si legge affatto un rinvio normativo alla disciplina del vecchio D.P.R. 207/2010, ma le regole in base alle quali calcolare l'indennizzo vengono interamente trascritte in modo compiuto, facendo così assumere alle previsioni pieno valore pattizio.
D'altro canto, è questa l'interpretazione fornita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella
Relazione Illustrativa alla proposta di Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti per il
Direttore dei Lavori, approvata nell'adunanza del 21-6-2016. Ed infatti, la citata Autorità, preso atto del vuoto normativo di cui ci stiamo occupando, si è espressa affermando che “In ordine al caso di ritardata consegna dei lavori, in considerazione dell'assenza nel nuovo Codice o in altre norme di carattere primario della quantificazione degli indennizzi da riconoscere all'impresa affidataria, l'Autorità ha ritenuto che debba essere rimessa al capitolato speciale la disciplina delle conseguenze derivanti dalla ritardata consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori oppure della stazione appaltante, inclusa l'ipotesi di recesso dell'impresa affidataria, quantificando compensi o indennizzi a favore della stessa” (doc. 18, par. 6, pag. 6).
È vero – come sostenuto dalla parte attrice – che il citato autorevole indirizzo non ha forza di legge ma è anche vero che questa è l'unica interpretazione accettabile in considerazione del fatto che, anche nei rapporti tra PA e privati, vale la regola cristallizzata all'art. 1372 c.c. – questa sì - per cui “il contratto ha forza di legge tra le parti”.
Tra l'altro – e a ben vedere - è la attrice che, nelle lettere di recesso indirizzate all' (cfr. doc. CP_2
26-27 allegato alla citazione), affermava di esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto sulla scorta dell'art.
3.1 del capitolato speciale. Appurato, dunque, che nel caso di specie risultano pienamente applicabili le clausole accettate dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto e riprodotte nel capitolato speciale di gara, occorre ora passare al vaglio dell'eccezione di vessatorietà della disposizione contenuta nell'art.
3.2. del capitolato speciale.
La citata previsione, infatti, è ritenuta dall'attrice ingiustificatamente limitativa dei diritti dell'impresa appaltatrice stabilendo un “rimborso spese” estremamente ridotto rispetto alle spese effettivamente sostenute, ignorando il danno da lucro cessante patito dall'impresa ed alterando, dunque, il normale equilibrio contrattuale a vantaggio della p.a.
L'eccezione non coglie nel segno se sol si considera che il contratto che ci occupa era stipulato per atto pubblico (cfr. doc. 24, allegato alla citazione) con sottoscrizione digitale ex art. 52-bis, Legge
16 febbraio 1913 n. 89, come si legge in calce all'atto. Ed infatti, a pag. 10 del citato contratto, si legge che “l'affidamento viene accettato dall'Appaltatore, con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Lavori – Parte Generale”.
Ritiene questo ufficio, infatti, di dover dar seguito al costante insegnamento della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in base al quale “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 C.C. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (ex multis Cass. Civ. del 20.6.2017,
n. 2017; Cass. Civ. del 26.09.2007, n. 19949). E ciò sia per quanto riguarda le clausole contenute nell'atto pubblico che per quanto riguarda le clausole richiamate nello stesso (Cass. Civ.28.8.2004,
n. 17289).
Sul punto, poi, non è fuor d'opera rilevare come non potrebbero essere considerate vessatorie clausole che riproducono usi normativi, come quello pacificamente richiamato all'art.
3.2. del capitolato speciale. Ed infatti, se è vero che al momento del bando vi era un vuoto normativo relativo alla disciplina degli indennizzi spettanti all'appaltatore in caso di legittimo recesso dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante, è anche vero che la predetta clausola si era limitata a riprodurre quanto previsto dalla legge fino all'abrogazione dell'art. 157 del DPR 207/10 e quanto, da lì a breve, sarebbe stato previsto dal DM 49/18, a decorrere dal 30.8.2018. Chiariti tali aspetti e continuando il vaglio delle eccezioni sollevate da , quest'ultima eccepiva Pt_1 la nullità dell'art.
3.2. del capitolato speciale in quanto in violazione dell'art. 1229 C.C., nella parte in cui delimitava la responsabilità della Stazione Appaltante.
A ben vedere, tuttavia, l'art. 1229 c.c. prevede la nullità non delle clausole di limitazione della responsabilità in genere, ma solo di quelle che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
Posto, infatti, che l'art.
3.2 in esame non contiene nessun riferimento alle ipotesi di inadempimenti dolosi o per colpa grave, alcun elemento di giudizio ha fornito parte attrice al fine di apprezzare l'esistenza della limitazione della responsabilità che ci occupa nonostante il dolo o la colpa grave della Stazione Appaltante. In altri termini, parte attrice non ha nemmeno allegato la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla Stazione Appaltante con la conseguenza che l'eccepita nullità non potrebbe essere invocata nel caso di specie.
Infine, eccepiva la malafede dell' nelle trattative, ex art. 1337 C.C., sostenendo che Pt_1 CP_2
siccome le abrogazioni già descritte erano intervenute antecedentemente alla pubblicazione del bando di gara, ciò avrebbe comportato un contrasto tra norme vigenti e le prescrizioni predisposte dall'amministrazione aggiudicatrice.
A ben vedere, tuttavia, il predetto ragionamento si palesa fallace in considerazione del fatto che sussiste violazione della buona fede allorchè una parte sia a conoscenza di determinate circostanze che non rivela all'altra. Nel caso di specie, invece, è evidente che l'abrogazione di una specifica disciplina non potrebbe essere annoverata nell'alveo delle circostanze conosciute da una sola parte sulla scorta dell'ovvia considerazione per cui l'ignoranza della legge non è scusabile. Ne discende che non potrebbe, oggi, lamentare di aver subito un danno a seguito dell'accettazione di Pt_1 clausole che aveva ritenuto obbligatorie in quanto previste dall'ordinamento e ciò in base alla semplice considerazione per cui la stessa avrebbe dovuto ben conoscere la disciplina di Pt_1
settore.
Allo stesso modo, non potrebbe essere invocata alcuna causa di invalidità negoziale ex art. 1338
C.C. posto che, come visto, alcuna invalidità contrattuale era presente nell'accordo sottoscritto.
Accertata, dunque, la piena validità delle disposizioni del capitolato speciale e l'applicabilità delle stesse al rapporto intercorso tra e è chiaro che non potrebbe essere accolta la lettura Pt_1 CP_2 data da dell'art.
3.1. del contratto in rapporto all'art.
3.2. Pt_1
In particolare, secondo la lettura data dall'attrice all'art.
3.1. del capitolato speciale, nel caso previsto dal comma X di recesso esercitato a seguito del ritardo nella consegna dei lavori superiore alla metà del termine utile contrattuale o comunque di sei mesi complessivi – ossia il caso che ci occupa - non avrebbe potuto applicarsi l'art.
3.2. e quindi la limitazione dei rimborsi dovuti all'appaltatore.
In realtà, è sufficiente leggere l'incipit dell'art.
3.2. per comprendere come esso si riferisca a tutte le ipotesi di accoglimento dell'istanza di recesso “ai sensi del precedente articolo”, senza distinzione tra i casi in cui l'amministrazione ha la facoltà di non accogliere il recesso e i casi in cui – come quello che ci occupa – l'amministrazione ha l'obbligo di accettare il recesso.
Infatti, la differenza tra le disposizioni di cui ai predetti commi VIII e X, deve essere ricercata non nelle conseguenze dell'accoglimento del recesso, ma solamente nella discrezionalità o meno dell'accoglimento dello stesso, senza alcuna differenza in ordine all'ammontare dei rimborsi liquidabili all'appaltatore.
Da quanto sopra discende che spetterà all'appaltatore recedente, così come previsto dall'art.
3.2. del capitolato speciale, il “rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto: a) 1 % per la parte dell'importo fino a € 258.000 b) 0,50 % per l'eccedenza fino a € 1.549.000 c) 0,20 % per la parte eccedente € 1.549.000” con la precisazione che “oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore”.
In definitiva, come pure ammesso dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale (cfr. pag.
17), spetterà alla stessa, a norma del citato art.
3.2. del capitolato speciale, la complessiva somma di euro 16.006,00 (1% = 2,580,00=; 0,5 % = 7.749=, 0,2% = 5681) tenuto conto della circostanza che l'importo netto dell'appalto era pari ad € 4.389.916,42 e che, come già ricordato, “nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore”.
Tale somma, come pure richiesto da andrà compensata con quanto ancora dovuto CP_2 dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 25 del contratto ove si richiamano l'art. 216 comma 11 d.lgs
50/16 e l'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 per le spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.
Le citate disposizioni, infatti, sono chiare nel prevedere che le spese di pubblicazione devono essere sopportate dall'aggiudicatario, senza riferimento alcuno alla successiva sorte del contratto.
Ed infatti, la norma – così come l'art. 25 del Contratto di appalto – prevede quale unico presupposto per il pagamento delle predette spese – tra l'altro entro il breve termini di 60 giorni ivi previsto - l'aggiudicazione, indifferenti essendo gli eventi successivi alla stessa. In conclusione, dall'importo dovuto all'appaltatore a titolo di rimborsi ex art.
3.2. del capitolato speciale e pari, come visto, ad euro 16.006,00 andrà decurtata la somma di euro 12.181,00 – portata in compensazione - di cui alla fattura n. 0022000530 del 14.2.2019 emessa dalla Stazione appaltante a titolo di rimborso delle spese di pubblicità del bando (doc. 36 allegato alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.) e non ancora saldata dall'appaltatore.
Chiarito ciò, occorre ora passare all'esame della doglianza relativa al mancato svincolo della polizza da parte di con conseguente richiesta di risarcimento, da parte dell'attrice, in CP_2
considerazione delle limitazioni subite alla possibilità di usufruire del plafond concesso dalla compagnia assicurativa e per le conseguenti preclusioni subite alla partecipazione a diverse gare d'appalto.
Posto che non risulta contestata la possibilità, per , di ottenere lo svincolo delle polizze Pt_1
rilasciate, andrà in questa sede riconosciuto il diritto del RTI, a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale, di ottenere la liberazione dalle stesse.
Per ciò che riguarda, invece, i costi ed i danni asseritamente subiti, non può non rilevarsi come parte attrice si sia limitata, sul punto, ad allegare genericamente e frettolosamente l'esistenza di un danno senza tuttavia fornire nemmeno un principio di prova né dei maggiori oneri sopportati a seguito del mancato svincolo delle polizze né degli asseriti danni subiti.
Ed infatti la domanda di risarcimento non può essere accolta in assenza di prova dei danni conseguenza patiti dall'attrice a seguito della condotta della Stazione Appaltante. Nemmeno potrebbe farsi ricorso, come invece invocato dalla parte attrice, alla liquidazione equitativa posto che, trattandosi di danni necessariamente economici, gli stessi avrebbero dovuto essere puntualmente dimostrati.
Passando all'ultimo tema di causa deve subito dirsi che, anche sul punto, alcuna prova – e, invero, alcuna allegazione – è stata fornita dalla parte attrice in ordine alle condotte illecite imputate al
RUP è evidente, infatti, che la responsabilità invocata non potrebbe essere CP_4 riconosciuta per il solo fatto di aver ricoperto lo un preciso ruolo nell'alveo del CP_4
rapporto che ci occupa.
Sul punto, infatti, parte attrice ha omesso del tutto di evidenziare – già sul piano dell'allegazione - quali e quanti comportamenti illegittimi ritiene di imputare al RUP e, soprattutto, ha omesso del tutto di evidenziare l'elemento soggettivo che avrebbe accompagnato lo nell'esercizio CP_4
delle sue funzioni e, in particolare, nella scelta di ritardare la consegna dei lavori;
elemento soggettivo essenziale ai fini del giudizio di responsabilità, non solo penalistico ma anche civilistico. Alla luce di tale scarno quadro probatorio, dunque, è evidente come non sussistono gli elementi costitutivi minimi per poter parlare di responsabilità del RUP con conseguente rigetto della domanda avanzata dall'attrice nei confronti dello stesso.
In conclusione, andrà condannata a pagare all'attrice, nella spiegata qualità, la complessiva CP_2
somma di euro 3825,00 (16.006,00 euro - 12.181,00 euro).
In considerazione del rigetto delle domande avanzate dalla parte attrice – rigetto che può essere affermato in considerazione dell'importantissima riduzione delle somme riconosciute rispetto a quelle richieste - la stessa andrà condannata al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti convenute.
Tali spese andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (euro
1.460.320,46), al numero e complessità delle questioni trattate (media) ed all'attività effettivamente svolta dai rispettivi procuratori delle parti convenute (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria
– ai minimi - limitata al solo deposito delle memorie 183 c. VI c.p.c. e fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 310 del 2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta l'esistenza di un credito vantato dall'attrice nei confronti di pari ad euro 16.006,00 CP_2 euro e l'esistenza di un controcredito di nei confronti dell'attrice di euro 12.181,00 euro e, CP_2 per l'effetto, accolta l'eccezione di compensazione sollevata da CP_2
- condanna a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 3825,00 oltre interessi come CP_2
per legge;
- accerta il diritto della parte attrice ad ottenere lo svincolo della polizza fideiussori per garanzia definitiva n. IM000003472 del 28.2.2019 emessa da Controparte_9
e della polizza CAR- RCT n. Z078279 del 27.2.209 emessa da Zurich Insurance
[...]
Plc;
- rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dall'attrice anche nei confronti di CP_4
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si CP_2 liquidano nella somma complessiva di € 29.154,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si CP_4 liquidano nella somma complessiva di € 29.154,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge”.
4.Con un primo ordine di motivi l'appellante ripropone la tesi sostenuta in primo grado della necessità di applicare alla presente fattispecie, in presenza di un vuoto normativo, la normativa civilistica dettata in tema di inadempimento del contratto sul presupposto della nullità delle previsioni pattizie sul recesso e sulla limitazione della responsabilità dell' CP_2
Le argomentazioni sono infondate.
5.La Corte condivide pienamente l'interpretazione offerta dal Tribunale così come le conclusioni raggiunte.
In sintesi:
Cont
• resta accertato l'inadempimento dell'appaltante all'obbligo di consegnare i lavori al entro i tempi contrattualmente previsti;
• resta accertata l'efficacia del recesso comunicato dall'impresa;
• al momento della stipula del contratto la fattispecie del recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna dei lavori non trovava disciplina normativa diretta;
Cont
• le disposizioni del capitolato speciale sottoscritto dal e segnatamente l'art.
3.2. non contenevano un mero rinvio alla normativa abrogata ma riproducevano compiutamente la disciplina di cui all'art. 157 del 207/10 e le regole in base alle quali calcolare l'indennizzo;
• in tal modo le richiamate previsioni contrattuali, benché prive della norma impositiva, restano delle pattuizioni accettate dalle parti, costituenti esercizio di autonomia contrattuale;
• non sussiste alcuna ragione per ritenere che nei contratti pubblici, in difetto di una disciplina pubblica che regoli specifiche posizioni contrattuali, non trovi applicazione ed espansione l'autonomia contrattuale: è anzi vero il contrario;
• in tal modo con assoluta chiarezza e con fondamento il Tribunale ha ritenuto: “Ed invero, nessuna disposizione del nostro ordinamento prescrive un obbligo di previa previsione normativa di ogni clausola successivamente contemplata nel capitolato speciale e nel contratto. Esiste solo l'obbligo di richiamare la normativa di capitolato generale - in quanto vigente - e di non inserire discipline confliggenti con le previsioni imperative di legge. È chiaro, infatti, che solo in caso di previsioni illegittime o illecite, potrebbe essere invocata l'automatica sostituzione delle clausole con la disciplina legale. Ma il caso non è quello che ci occupa posto che la possibilità di limitare l'indennizzo richiesto dall'impresa alla stazione appaltante in caso di esercizio del diritto di recesso per mancata consegna dei lavori, disciplinato dall'art.
3.2. del capitolato speciale, lungi dal poter essere considerata disposizione illegittima o illecita, ricalca la disciplina che, in materia – all'esito di un delicato bilanciamento degli interessi in gioco – il nostro ordinamento ha accolto sia prima della pubblicazione del bando per cui è causa – e, come visto, fino al 19.4.2016, data di abrogazione dell'art. 157 del DPR 207/10 – che dopo, a decorrere dal 30.8.2018, con l'entrata in vigore del DM 49/18”;
• per altro verso la limitazione dell'indennizzo dovuto all'appaltatore per il caso di recesso legittimo dal contratto a seguito del ritardo nella consegna dei lavori ha una funzione di tutela dell'interesse pubblico costantemente riconosciuto dalla Cassazione (Cass. n.
5794/2024:“…in tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell'adempimento per fatto dell'Amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto bensì la norma speciale di cui all'art. 10, comma 8, del d.P.R. n.
1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all'appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La "ratio" della previsione é quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di "maggiori oneri", a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso (Cass.
18897/2020). In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono, dunque, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (Cass. 22112/2015). Ad identica conclusione questa Corte è peraltro, pervenuta, anche con riferimento alla disciplina di cui all'art. 129 d.P.R.
554/1999 (Cass. 4780/2012)”.
• la disciplina pattizia qui in discussione: (a) risulta conforme alla disciplina pubblica vigente prima della pubblicazione del bando per cui è causa fino al 19.4.2016, data di abrogazione dell'art. 157 del DPR 207/10, (b) risulta conforme alla disciplina normativa pubblica successiva (dal 30.8.2018), (c) risulta rispettosa della funzione propria di preminente tutela dell'interesse pubblico costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 5794/2024; Cass. 28800/18; Cass. 2983/13 Cass. n. 7536/1990), (d) risulta dunque in concreto meritevolmente attuativa di quel particolare bilanciamento di interessi che la fattispecie concreta richiedeva;
• la stessa parte odierna appellante nelle lettere di recesso indirizzate all' si è avvalsa CP_2
della disciplina pattizia (che oggi disconosce) manifestando la volontà di avvalersi ed esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto in forza dell'art.
3.1 del capitolato speciale.
6.La tesi di parte appellante, secondo cui in assenza di disciplina pubblicistica imperativa non potrebbe operare l'autonomia privata e le previsioni (pattizie) sul recesso sarebbero nulla con conseguente applicabilità della normativa civilistica dettata in tema di inadempimento del contratto, appare non solo priva di alcun supporto normativo ma anche contraria e pregiudizievole per l'interesse pubblico sotteso all'appalto pubblico il cui punto di equilibrio (nel caso che qui interessa) è chiaramente definito e limitato dalla disciplina previgente, da quella successiva e dai principi enunciati al riguardo della giurisprudenza di legittimità (come avanti esposto).
Detta interpretazione di parte condurrebbe ad un indebito approfittamento del dedotto “vuoto normativo” (in realtà inesistente perché nella fattispecie l'ordinamento impone il rispetto del vincolo di quanto pattiziamente concordato nell'esercizio dell'autonomia privata) garantendo all'appaltatrice un risultato contrario al punto di equilibrio riconosciuto (per il caso di recesso che qui interessa) dalla legge e dalla giurisprudenza con grave pregiudizio dell'interesse pubblico.
7.Dunque i motivi di gravame che riconducono all'affermazione dell'esistenza:
• di cause di nullità delle clausole contrattuali sul recesso,
• di responsabilità contrattuale per inadempimento della stazione appaltante, sono respinti.
8.Le osservazioni che precedono escludono anche la prospettata (da parte appellante) responsabilità precontrattuale in quanto:
• non sussiste la malafede dell' nelle trattative ex art. 1337, 1338 cc;
CP_2
• l'appellante ha argomentato che “ ha violato il principio generale di buona fede CP_2
nelle trattative ex art. 1337 c.c., oltra a quanto disposto nel successivo art. 1338 c.c., relativo all' obbligo di comunicare all' altra parte le possibili cause di invalidità negoziale di cui si è a conoscenza. In punto si osserva che la giurisprudenza ritiene invocabile il disposto di cui all'art. 1338 c.c. anche nel caso di inefficacia (o annullabilità) del contratto
(Cass. civ. Sez.III Sent., 08/07/2010, n. 16149); imporre una clausola sul falso presupposto che detta sia necessaria perché avente fonte in norme imperative quando non più prevista dalla normativa perché abrogata, limitando i diritti ordinariamente riconosciuti dal c.c. costituisce condotta fonte di responsabilità in capo alla p.a.;
• le abrogazioni già descritte erano intervenute antecedentemente alla pubblicazione del bando di gara e ciò avrebbe potuto e dovuto essere conosciuto dalla diligente operatrice specializzata di settore con il risultato che l'ignoranza dell'appaltatrice non è scusabile e non
è fonte di responsabilità precontrattuale per l'appaltante;
• non può sussistere alcuna responsabilità precontrattuale della stazione appaltatane per invalidità negoziale ex art. 1338 C.C. per l'evidente ragione (già avanti motivata) che il rapporto e le pattuizioni relative al recesso (che qui interessano) erano perfettamente valide ed efficaci.
In definitiva tutti i motivi di appello che riconducono all'affermata responsabilità precontrattuale dell'appellata sono respinti. CP_2
9.Con un ulteriore motivo l'appellante ripropone l'interpretazione dell'art 3.1 del capitolato speciale, disattesa dal Tribunale, secondo cui, nel caso previsto dal comma X di recesso esercitato a seguito del ritardo nella consegna dei lavori superiore alla metà del termine utile contrattuale o comunque di sei mesi complessivi (e dunque nella presente fattispecie), non avrebbe potuto applicarsi l'art.
3.2. e quindi la limitazione dei rimborsi dovuti all'appaltatore.
Il motivo è infondato.
10.Si riportano gli artt. 3.1 – 3.2 del capitolato speciale 11.Correttamente il Tribunale ha richiamato l'incipit dell'art.
3.2. in forza del quale le previsioni in esso contenute si riferiscono a tutte le ipotesi di accoglimento dell'istanza di recesso “ai sensi del precedente articolo” senza distinzione tra i casi in cui l'amministrazione ha la facoltà di non accogliere il recesso e i casi in cui – come quello che qui occupa – l'amministrazione ha l'obbligo di accettare il recesso. 12.Ritiene la Corte:
• che il complessivo meccanismo del recesso, previsto in tema di appalti pubblici regolati da normativa pubblicistica ed operante anche nel presente caso retto dalle richiamate pattuizioni frutto di esercizio di autonomia privata, configuri: (a) una necessaria fase di attivazione in cui l'appaltatore ha la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto;
(b)una successiva fase di accoglimento che può essere rimessa alla valutazione discrezionale della PA (in casi di ritardo meno grave) oppure può trovare necessario accoglimento al ricorrere dei presupposti;
• in ogni caso l'atto di accoglimento discrezionale o vincolato (come presa d'atto) è necessario (la testuale previsione è infatti: “la facoltà di non accogliere non può esercitarsi…”);
• la differenza tra le disposizioni di cui ai commi VIII e X dell'art.
3.1 deve essere ricercata non nelle conseguenze dell'accoglimento del recesso ma solamente nella discrezionalità o meno dell'accoglimento dello stesso senza alcuna differenza in ordine all'ammontare dei rimborsi liquidabili all'appaltatore;
• l'interpretazione di parte appellante creerebbe una inammissibile disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente assimilabili ed infatti il pregiudizio della parte che sconta un più grave ritardo viene riequilibrato dalla non sindacabilità dell'esercizio della facoltà di scioglimento del rapporto mentre per entrambi i casi vigono le limitazioni alla liquidazione dei pregiudizi ragionevolmente imposte dalla tutela dell'interesse pubblico.
Il motivo è respinto.
13.Con ulteriore motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale per aver riconosciuto alla stazione appaltante il rimborso (ex 25 del contratto ove si richiamano l'art. 216 comma 11 d.lgs
50/16 e l'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre
2016) delle spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.
Secondo la parte la norma presuppone che alla aggiudicazione sia seguita la stipula del contratto e, almeno, la consegna dei lavori.
Il motivo è infondato. 14.La Corte, conformemente a quanto osservato dal Tribunale, ritiene che l'obbligo derivante dalla richiamata normativa e dalla previsione contrattuale debba essere posto a carico dell'impresa aggiudicataria e che le somme siano dovute in diretta conseguenza dell'aggiudicazione.
Le citate disposizioni impongono il pagamento entro il breve termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione che costituisce dunque la condizione legittimante l'obbligo, indipendentemente dalla successiva sorte del contratto.
Le spese di pubblicazione in tal modo risultano connesse e strumentali alla procedura di gara e non all'esecuzione del contratto.
Il recesso costituisce una fattispecie di estinzione ex nunc del rapporto contrattuale e non tocca gli effetti e le obbligazioni già sorte in conseguenza dell'aggiudicazione come le spese di pubblicazione che debbono essere adempiute subito dopo l'aggiudicazione stessa.
Solo in caso di inadempienza la somma è recuperata sul primo pagamento ma ciò non significa che l'obbligazione va riconnessa all'esecuzione del contratto (come sostiene l'appellante). Vero è invece che il recupero coattivo è l'eccezione conseguente alla patologia del contratto (autotutela contro l'inadempimento) non utilizzabile in via interpretativa.
Il motivo di appello è respinto.
15.Va infine esaminato il motivo con cui l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la responsabilità del responsabile unico del procedimento (RUP) ing.
[...]
CP_4
16.La Corte premette che il titolo di responsabilità che l'appaltatrice può far valere nei confronti del
RUP è solo quello derivante dall'art. 2043 cc non rivestendo lo alcun incarico sociale in CP_12
ed essendo invece il soggetto incaricato di svolgere i compiti tecnico-amministrativi CP_2
indicati dal codice appalti.
17.È noto che gli elementi costitutivi della responsabilità civile ex art. 2043 c.c sono: (a) sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, (b)sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa.
Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali (o non patrimoniali) lamentati. Il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) sia quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
18.Sul piano oggettivo il danneggiato deve provare che il danneggiante abbia posto in essere condotte attive od omissive che abbiano determinato la lesione del diritto attribuito dall'ordinamento e che tali condotte siano connotate da dolo o colpa con la precisazione che la sola riscontrata ingiustificata o illegittima inerzia o il ritardato esercizio della funzione delegata non integra la colpa del tecnico responsabile.
Con riguardo al profilo soggettivo deve precisarsi che l'elemento della colpa va individuato nell'assunzione di atti, omissioni, condotte specifiche connotati da negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme giuridiche e/o tecniche non scusabili.
Trattandosi di appalto pubblico per la configurabilità della colpa occorre sostanzialmente la dimostrazione che il funzionario incaricato abbia tenuto un comportamento negligente in palese contrasto con le norme giuridiche e tecniche di riferimento e con i canoni di imparzialità e buon andamento di cui all'art. art. 97 Cost. (atteso l'indubbio rilievo pubblicistico della fattispecie).
19.Va anche chiarito come nella fattispecie in esame si palesi un contesto tecnico-giuridico connotato da elevato grado di discrezionalità tecnica di talché:
• appare particolarmente rilevante l'adempimento da parte della danneggiata degli oneri di specifica allegazione e prova dei (dedotti) fatti costitutivi dell'illecito nel rispetto del fondamentale principio di circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova
(principio enunciato nel rito del lavoro ma estensibile ad ogni giudizio civile);
• la colpa potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui la discrezionalità tecnica risulti esercitata in palese spregio delle regole tecniche, di correttezza e di proporzionalità disattendendo, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri della correttezza e della buona fede.
20.Sulla base di tali premesse la Corte non può che condividere i rilievi formulati dal Tribunale secondi cui è mancata una puntuale allegazione (oltre che la prova) delle condotte illecite imputate al RUP in connessione causale con i lamentati ritardi ed i danni-conseguenza di natura CP_4
economica.
Correttamente è stato rilevato che la responsabilità invocata non può essere riconosciuta per il solo fatto di aver ricoperto lo un preciso ruolo nel rapporto di appalto per cui è causa e non CP_4
può conseguire (aggiunge la Corte) né all'accertamento del ritardo nella consegna dei lavori né alla verifica del suo rilievo come inadempimento contrattuale dell' CP_2
21.Nell'atto di appello:
• la responsabilità del RUP appellato è ricondotta solo all'esistenza di un ritardo asseritamente ingiustificato posto cumulativamente a carico della società degli amministratori e CP_2
del RUP;
• il motivo è costruito con la semplice riproposizione di due atti difensivi depositati in primo grado: (a) il primo contenente varie considerazioni sulle cause dei ritardi e sulle giustificazioni non solo privo dell'enunciazione specifica di fatti attribuibili allo CP_2
ma privo persino della menzione del suo nome, (b) il secondo contenente vari CP_4
titoli di addebito cumulativamente esposti e fondati prevalentemente su incarichi societari a cui il RUP appellato è, all'evidenza, estraneo come riconosciuto dall'appellante in comparsa conclusionale in primo grado : “Evidenziato che l'ing. non è CP_4
amministratore o direttore generale di la competenza del tribunale delle CP_2
imprese gli è indifferente: egli è stato ritualmente evocato in giudizio avanti il tribunale di
Ascoli Piceno per connessione ex art. 33 c.p.c.”;
• la discussione sui ritardi contenuta nella memoria ex art. 183, n.
2. c.p.c. ritrascritta in appello contiene addebiti che non superano la soglia del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica affidata al RUP;
se tali contestazioni possono evidenziare l'inadempimento di non sono idonee a provare il dolo o la colpa del RUP come è CP_2
evidente dal fatto che tutte le argomentazioni di parte sono intese a dimostrare il difetto organizzativo dell' e della sua dirigenza piuttosto che specifici atti illegittimi del CP_2
Contr
tanto che in giudizio risultano evocati in primo grado sia l'Amministratore delegato/Direttore generale che il Dirigente Responsabile Area compartimentale CP_2
Marche (nei cui confronti le domande sono state peraltro rinunciate); le stesse conclusioni di parte “Non aveva quindi nessuna ragione se non quella di una evidente CP_2 disattenzione, per non procedere alla consegna dei lavori” evidenziano come le contestazioni si risolvano nell'addebito di “disattenzione” nella complessiva gestione delle priorità dell'ente senza l'individuazione di specifici atti o condotte posti in essere dal RUP , della loro effettiva rilevanza causale , delle ragioni per cui esse risultino esercitate in palese spregio delle regole tecniche e degli specifici compiti riconducibili a tale figura,
• l'altro atto richiamato e riprodotto dal primo grado contiene titoli di addebito riconducibili ad incarichi societari o a responsabilità penali da essi derivanti (“in ragione di quanto sopra, la responsabilità - anche penale - deve essere attribuita ing. Controparte_6
(nato a [...] il [...]), in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di ai responsabili del procedimento ing. nato a [...] il CP_2 Controparte_4
09.09.1964 ed ing. , nato a [...] il [...] e all'ing. CP_7 [...]
, nato a MA [...], in [...]_8
Compartimentale Marche”); le richiamate domande contro e CP_6 CP_7 CP_8 sono state rinunziate mentre l'addebito di responsabilità contro lo non può CP_4 essere ricondotto all'ambito societario ma solo (se provato) in forza di responsabilità ex art. 2043 cc i cui presupposti e fatti costitutivi nei confronti dello non solo non CP_4
sono stati provati ma non sono stati neppure adeguatamente allegati , essendo stata la sua responsabilità genericamente ed indistintamente accomunata a quella dell'ente e dei suoi amministratori.
Il motivo in esame è respinto.
22.Va infine esaminato e disatteso il motivo di appello sulle spese di lite in primo grado perché la parte appellante è risultata soccombente:
• totalmente nei confronti dello CP_4
• nei confronti di (a) sulle domande di accertamento della illegittimità della CP_2
limitazione delle somme dovute in conseguenza del recesso, (b) sulle domande con cui è prospettata l'inapplicabilità (nullità) della disciplina pattizia ed invocata la disciplina ordinaria dell' inadempimento, (c) sulle domande di integrale risarcimento del danno sia per danno emergente che per lucro cessante, (e) sulla riconvenzionale di controparte.
Tali autonome domande sono state respinte.
È stata accolta la domanda “minore” di svincolo delle polizze ed è stato riconosciuto all'appellante l'importo di euro 3825,00 (peraltro in forza di un titolo contrattuale – pattuizioni di capitolato - contestato e ritenuto nullo dall'appellante). 23.Non può dunque dubitarsi che l'appellante abbia causato il presente contenzioso facendo valere pretese del tutto infondate su validità ed efficacia delle clausole di recesso , sulla nullità e risoluzione contrattuale e su affermati diritti all'integrale risarcimento degli asseriti danni da lucro cessante oltre che da danno emergente.
In tal modo resta accertato che il Tribunale ha correttamente applicato i principi di causalità e soccombenza.
24.Le considerazioni che precedono chiariscono l'irrilevanza della prova orale articolata in appello che pur se ammessa non sarebbe conducente e non porterebbe all'accertamento di fatti illeciti specifici (non allegati) e di profili di colpa (anch'essi non adeguatamente allegati) addebitabili al
RUP appellato in causale rapporto con il ritardo di assegnazione ed i pregiudizi lamentati.
25.L'appello è respinto con l'assorbimento di ogni ulteriore domanda od eccezione da non scrutinarsi in ragione del criterio cd. della ragione più liquida.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere a ciascuno dei due appellati costituiti le spese del presente grado di giudizio liquidate per ciascuno di essi in euro 20.119,99 (per lo la somma è CP_4 da intendersi comprensiva dell'aumento per utilizzo pct) per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 17 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini