CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3375/2022 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Poletti appellante e
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Remo Pisani e dall'avv. Antonio Grassi appellato
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Adimari appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6031/2024 del 24.06.2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc sosteneva di aver lavorato con un contratto di lavoro a Parte_1
tempo indeterminato full time dal 08.04.2015 al 23.10.2015 alle dipendenze della che CP_1 svolgeva l'attività di autista di carroattrezzi per il recupero dei veicoli, nel territorio di Roma, per conto della società datrice su segnalazione dell'ACI con cui la aveva concluso un Parte_2 contratto di appalto;
che, conclusa l'attività di recupero dei veicoli, il lavoratore provvedeva ad annotare i relativi dati nel Registro dei Soccorsi numerato e datato le cui copie venivano trasmesse all'Aci ed al cliente soccorso;
che veniva assunto con la qualifica di operaio con la mansione di autista per carroattrezzi ed inquadrato al IV Livello del CCNL Metalmeccanica piccola e media impresa;
che l'orario contrattualmente previsto era di 40 ore settimanali suddiviso su cinque giorni dalle ore
8,00 alle ore 20,00 oppure dalle ore 7,00 alle 19,00, mutanti ogni settimana come da prospetto allegato e senza pausa pranzo, e che l'orario di lavoro effettivamente svolto era di un tempo superiore a quello contrattualmente previsto;
che svolgeva l'attività prevista in dodici ore giornaliere per un totale di 60 ore lavorative settimanali come da turni predisposti dalla società producendo i tabulati CP_1
di lavoro;
che il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni per giusta causa ex 2119 c.c. e che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente inoltrava alla ex società datrice richiesta di spettanze retributive, TFR e di straordinario maturato;
che a seguito del sollecito effettuato la gli versava la somma di € 1.455,34 a titolo di TFR trattenute a parziale CP_1
soddisfo sul dovuto.
Concludeva chiedendo di “ACCERTARE e DICHIARARE, che tra le parti sia intervenuto il rapporto di lavoro di tipo subordinato per l'intero periodo lavorativo intercorso tra le parti (08.04.2015 al
23.10.2015) senza soluzione di continuità, con l'inquadramento delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nella qualifica di AUTISTA CARROATTREZZI, come previsto dal CCNL (operaio livello IV) METALMECCANICA del settore oppure di livello superiore che sarà ritenuto di giustizia;
- CONDANNARE, la società quale datrice di lavoro, al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma complessiva di € 8.368,90, come meglio specificata dai conteggi elaborati ed allegati per differenze retributive, TFR, permessi non goduti, lavoro straordinario non pagato, indennità sostitutiva delle ferie non versata e rateo della 13° mensilità e maggiorazione del lavoro straordinario non versato, oltre interessi e rivalutazioni monetaria oppure della diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
- ACCERTARE E DICHIARARE, il mancato versamento da parte della società ei contributi previdenziali e assicurativi in ragione del rapporto di CP_1
lavoro intercorso con il sig. nel periodo compreso dal 08.04.2015 al 23.10.2015, in Parte_1 violazione dell'art. 2115, 2° comma, del C.C. e per l'effetto 8 - CONDANNARE, la società al versamento in favore dell' dei contributi omessi nel periodo di lavoro CP_1 CP_2
indicato e al risarcimento dei danni derivati al prestatore di lavoro a causa del mancato versamento contributivo datoriale, ai sensi dell'art. 2116, 2° comma del C.C., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente atto, di astenersi alla condanna al pagamento delle spese di lite a carico del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario.”, nonché in via istruttoria ai sensi dell'art. 210 cpc disporsi a carico della società resistente e della committente ACI l'esibizione dei Registri dei soccorsi, dei tabulati telefonici relativi alle comunicazioni tra il lavoratore e la società resistente in riferimento al periodo lavorativo e di ogni libro obbligatorio: fiscale/contabile in cui si evince la presenza con l'entrata e l'uscita del ricorrente;
sempre ai sensi dell'art. 210 e art. 421 cpc, disporre l'ordine di produrre la documentazione depositata all'ispettorato del lavoro innanzi al quale si sono svolte attività testimoniali utili anche al presente giudizio.
Si costituiva parte datoriale contestando la fondatezza della pretesa avversaria insistendo per la carenza di prova in ordine allo straordinario e sostenendo che nel periodo di riferimento essa aveva subito, da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, un'ispezione il cui esito sarebbe stato negativo anche in ordine alla posizione del ricorrente.
Concludeva chiedendo :” Nel merito: - rigettare le domande formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. perché infondate in fatto e in diritto e, oltretutto, non provate per i motivi indicati in premessa;
”
Si costituiva l' la quale chiedeva, in caso di accoglimento della domanda del lavoratore, CP_2
l'accertamento dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro rimettendo all'Istituto
l'esercizio del potere in ordine alla quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive.
Il Tribunale, assunta prova orale, ha così deciso: “ Definitivamente pronunciando, e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti convenute che liquida in misura pari a 4.815,00
, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge nei confronti di parte datoriale ed euro 3.675,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge nei confronti dell' . CP_2
2.Proponeva gravame il er i seguenti motivi: Pt_1
1) violazione e falsa applicazione del principio del chiesto e del pronunciato art. 112 cpc e del principio dell'acquisizione della prova – violazione degli artt. 421 cpc e 210 cpc
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc sulla valutazione della disponibilità delle prove, vizio di illogicità della decisione.
L'appellante afferma che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 cpc nella valutazione delle prove testi poste a fondamento della decisione. Infatti il Tribunale mentre riferisce che i testi avrebbero confermato l'orario di lavoro giornaliero delle otto ore avrebbe riferito, in modo contraddittorio, che talvolta i turni erano di 12 ore.
Afferma, inoltre, che pur in presenza di un quadro probatorio contraddittorio le dichiarazioni dei testi sono state considerate tutte parimenti attendibili e che di fatto la sentenza è stata emessa su un quadro di incertezza e contraddittorietà delle prove.
Tanto premesso l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:” - ACCERTARE e DICHIARARE, a seguito del rapporto di lavoro di tipo subordinato intercorso tra le parti (dal 08.04.2015 al
23.10.2015) senza soluzione di continuità, con l'inquadramento di AUTISTA CARROATTREZZI, come previsto dal CCNL (operaio livello IV) METALMECCANICA le ore di straordinario svolte dall'appellante a favore d della società datrice per le motivazioni indicate al punto n.1 e n.2 del presente atto e per l'effetto - CONDANNARE, la società al pagamento in favore CP_1 dell'appellante al pagamento della somma complessiva di € 8.368,90 (secondo i conteggi elaborati in primo grado) a titolo correlata riqualificazione dello straordinario riconosciuto alle seguenti voce economiche e retributive dell'appellante: TFR, permessi non goduti, lavoro straordinario non pagato, indennità sostitutiva delle ferie non versata e rateo della 13° mensilità, oltre interessi e rivalutazioni monetaria oppure della diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
-
DISPORSI l'esibizione della documentazione contabile/amministrativa/fiscale inerente al rapporto di lavoro con il dipendente e con la società ACI, qualora si ritiene opportuno. - ACCERTARE E
DICHIARARE, il mancato versamento da parte della società dei contributi CP_1
previdenziali e assicurativi e disporre ogni provvedimento opportuno in ragione del rapporto di lavoro intercorso con il sig. nel periodo compreso dal 08.04.2015 al 23.10.2015.” Parte_1
Resisteva l'appellato la quale contestava in fatto e diritto, l'assenza di reiterazione Controparte_1 dell'istanza di esibizione, la genericità delle avverse pretese chiedeva pertanto la conferma della sentenza impugnata.
Sosteneva, inoltre, l'appellata che il teste di parte ricorrente era da considerarsi inattendibile Pt_3
stante un probabile interesse ad incardinare una causa analoga ed al fatto che, pur avendo dichiarato che i turni fossero di 12 ore, ha dichiarato che non sempre lavorava insieme all'appellante circostanza questa che farebbe desumere che i turni di lavoro dell'appellante fossero diversi, che i propri testi avrebbero confermato l' assenza di turni delle 12 ore e quindi dello straordinario. In merito alla richiesta di esibizione della documentazione ai sensi dell'art. 210 cpc l'appellato si oppone alla richiesta prova poiché inammissibile ed avente finalità esplorativa.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni;
All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia -nel merito, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente
l'impugnata sentenza n. 6031/2022 del 23.06.2022 rg. 35899 del 2019 emessa dal Tribunale di Roma sez Lavoro per i motivi di cui in premessa.”.
Si costituiva in giudizio l' il quale così concludeva: “- in via principale, giudicare sulle CP_2
domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
- ove siano ritenute fondate le domande formulate dall'appellante, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo al periodo ed alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione, rimettendo, all' l'esercizio del potere in ordine alla CP_3
quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive;
- dichiarare inammissibile, improponibile/improcedibile ed in ogni caso infondata, ogni ulteriore CP_ domanda svolta dal ricorrente nei confronti dell' previdenziale”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1Va premesso in diritto che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (così Cass. n. 3714 del
16.2.2009).
Dunque la deduzione della prestazione lavorativa secondo una diversa articolazione oraria rispetto a quella pattuita dev'essere rigorosamente provata dal lavoratore ex art. 2697 c.c., senza che possano ammettersi a riguardo valutazioni equitative, in diritto precluse laddove, come nel caso di specie, trattasi di fatti suscettibili di essere provati nella loro sussistenza.
Secondo l'insegnamento granitico della giurisprudenza di legittimità: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. n.
16150/2018).
In conformità: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. n. 4076/2018).
3.2 I due motivi appello-che devono essere congiuntamente esaminati perché strettamente connessi- non colgono nel segno.
Sostiene, in primo luogo, l'appellante che attraverso l'esame della documentazione esibenda il
Tribunale avrebbe potuto desumere l'orario di entrata e di uscita del lavoratore e quindi l'esatto orario della prestazione lavorativa ed inoltre le modalità di esecuzione degli interventi stradali nonché i tempi occorsi per l'esecuzione degli interventi stradali. Ancora egli si duole che il Tribunale sia incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 cpc nella valutazione delle prove testi poste a fondamento della decisione.
Nella fattispecie che qui occupa, dall'esame delle deposizioni reste nel primo grado di giudizio, emerge che l'unico teste di parte ricorrente ha dichiarato: “sono e mi chiamo Parte_4 Pt_4
nato a [...] il [...], residente in [...]. Indifferente.
[...]
Adr. conosco il ricorrente perchè eravamo colleghi di lavoro da aprile 2015 fino a ottobre 2015. Ho fatto in passato causa di lavoro a parte resistente ma adesso è finita, chiedevo il pagamento dello straordinario. In questa causa è stato sentito come teste il signor e anche un'altra persona Pt_1
che era un collega che svolgeva un servizio diverso rispetto a me e al ricorrente.
Adr avv. Di Fusco. Non ho mai fatto causa, ho fatto un esposto all'Ispettorato del Lavoro dove sono stati sentiti e un altro collega. Poi io mi sono arreso, non ho più voluto portare avanti questa Pt_1 cosa e dall'ispettorato non ho saputo più nulla.
Adr. io e il ricorrente abbiano fatto lo stesso tipo di lavoro, a volte capitava che lavoravamo insieme sullo stesso turno. I turni erano di dodici ore giornaliere. Vi erano due persone sul turno notturno e quattro sul turno diurno. Per tutti valeva questo orario, e anche per il ricorrente. La pausa non c'era, si mangiava solo un panino al volo il tempo stretto di mangiarlo 4/5 minuti. Per quanto riguarda il soccorso stradale, possono arrivare 10 chiamate o solo 2 e quindi non vi era la possibilità di organizzare le pause per questo motivo”.
Al contrario il teste di parte resistente ha riferito: “sono e mi chiamo Testimone_1 Testimone_1
nato a [...] il [...] residente a [...]a Piro.
Adr. conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato per un breve periodo presso la stessa azienda, io ci lavoro ancora e mi occupo di sbrigare pratiche in ufficio, lavoro in accettazione. Quando c'era il ricorrente ero addetto alla ricezione delle chiamate del soccorso stradale.
Adr. so che i turni sviluppati dall'azienda erano 8.16, 12-20 perché erano turni che valevano per tutti dipendenti, anche io lavoravo così. I turni notturni c'erano ma per il soccorso stradale non per il signor , che non si occupava del turno notturno che era esonerato perchè altri autisti Pt_1
preferivano il turno notturno. Non ha mai svolto turni notturni.
Adr. io finivo sempre di lavorare a fine turno e quindi nulla posso dire su eventuali rientri del ricorrente dal soccorso successivi all'orario di fine turno. Compatibilmente con l'intervento che arrivava si davano le chiamate cercando di affidare quelle che potevano essere svolte entro fine turno”; l'altro teste di parte resistente ha dichiarato: “sono e mi chiamo Testimone_2 _2
, nato a [...] il [...], residente in [...]. Indifferente. Ho lavorato per nove mesi per
[...]
parte resistente sette anni fa circa, conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme io portavo un camion e lui un altro. Io non ho fatto causa a parte convenuta. ADR: il ricorrente lavorava dalle 8.00 alle 17.00 /18.00, dal lunedì al venerdì, vi era poi una pausa pranzo di un'ora, un'ora e mezza.
ADR: io ho iniziato a lavorare prima del ricorrente e quando me ne sono andato lui ancora lavorava.
ADR: non so dire dopo quanto tempo dal mio arrivo il ricorrente ha iniziato a lavorare.
ADR: non si facevano mai straordinari né li ha fatti il ricorrente, il motivo per il quale me ne sono andato e perché non c'era possibilità di fare lavoro straordinario.
ADR: in caso di intervento urgente slittava l'orario della pausa pranzo ma comunque si faceva”.
In tale contesto probatorio deve ritenersi che, condivisibilmente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non fosse stata raggiunta la prova univoca della prestazione di attività lavorativa per 12 ore anziché per 8 come da contratto, e ciò in quanto, per un verso, il teste ha riferito, Pt_4
invero genericamente, di turni diurni o notturni (cui non si rinviene cenno nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c.) di 12 ore ciascuno, senza specificare l'orario preciso, mentre, e ad ogni buon conto, i testi di parte resistente hanno reso, a ben vedere, dichiarazioni quasi sostanzialmente conformi nel senso di un turno lavorativo effettivo di 8 ore con riferimento a quello espletato dalle 8 in poi, al netto della pausa pranzo (teste . _2
Si aggiunga poi che il teste gode di piena attendibilità soggettiva tenuto conto che ha _2
riferito di non essere più dipendente della Controparte_1
Né risulta accoglibile l'istanza di esibizione reiterata in questa sede di cui supra, in quanto esplorativa alla luce dell'esito delle indagini condotte dall'Ispettorato del Lavoro-in seno al quale erano stati acquisiti i fogli firma dei lavoratori e le schede d'intervento, come da verbali in atti- risultato favorevole alla società odierna appellata non essendo state elevate contestazioni circa l'orario di lavoro e la debenza dello straordinario.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c. nel rapporto processuale con la mentre restano compensate nei restanti Controparte_1 rapporti processuali stante il tenore delle conclusioni rassegnate dall' in ragione della relativa CP_2
posizione giuridica soggettiva.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore della che liquida in € 2.775,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
CP_1
-compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nei restanti rapporti processuali;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 28.01.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3375/2022 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Poletti appellante e
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Remo Pisani e dall'avv. Antonio Grassi appellato
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Adimari appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6031/2024 del 24.06.2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc sosteneva di aver lavorato con un contratto di lavoro a Parte_1
tempo indeterminato full time dal 08.04.2015 al 23.10.2015 alle dipendenze della che CP_1 svolgeva l'attività di autista di carroattrezzi per il recupero dei veicoli, nel territorio di Roma, per conto della società datrice su segnalazione dell'ACI con cui la aveva concluso un Parte_2 contratto di appalto;
che, conclusa l'attività di recupero dei veicoli, il lavoratore provvedeva ad annotare i relativi dati nel Registro dei Soccorsi numerato e datato le cui copie venivano trasmesse all'Aci ed al cliente soccorso;
che veniva assunto con la qualifica di operaio con la mansione di autista per carroattrezzi ed inquadrato al IV Livello del CCNL Metalmeccanica piccola e media impresa;
che l'orario contrattualmente previsto era di 40 ore settimanali suddiviso su cinque giorni dalle ore
8,00 alle ore 20,00 oppure dalle ore 7,00 alle 19,00, mutanti ogni settimana come da prospetto allegato e senza pausa pranzo, e che l'orario di lavoro effettivamente svolto era di un tempo superiore a quello contrattualmente previsto;
che svolgeva l'attività prevista in dodici ore giornaliere per un totale di 60 ore lavorative settimanali come da turni predisposti dalla società producendo i tabulati CP_1
di lavoro;
che il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni per giusta causa ex 2119 c.c. e che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente inoltrava alla ex società datrice richiesta di spettanze retributive, TFR e di straordinario maturato;
che a seguito del sollecito effettuato la gli versava la somma di € 1.455,34 a titolo di TFR trattenute a parziale CP_1
soddisfo sul dovuto.
Concludeva chiedendo di “ACCERTARE e DICHIARARE, che tra le parti sia intervenuto il rapporto di lavoro di tipo subordinato per l'intero periodo lavorativo intercorso tra le parti (08.04.2015 al
23.10.2015) senza soluzione di continuità, con l'inquadramento delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nella qualifica di AUTISTA CARROATTREZZI, come previsto dal CCNL (operaio livello IV) METALMECCANICA del settore oppure di livello superiore che sarà ritenuto di giustizia;
- CONDANNARE, la società quale datrice di lavoro, al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma complessiva di € 8.368,90, come meglio specificata dai conteggi elaborati ed allegati per differenze retributive, TFR, permessi non goduti, lavoro straordinario non pagato, indennità sostitutiva delle ferie non versata e rateo della 13° mensilità e maggiorazione del lavoro straordinario non versato, oltre interessi e rivalutazioni monetaria oppure della diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
- ACCERTARE E DICHIARARE, il mancato versamento da parte della società ei contributi previdenziali e assicurativi in ragione del rapporto di CP_1
lavoro intercorso con il sig. nel periodo compreso dal 08.04.2015 al 23.10.2015, in Parte_1 violazione dell'art. 2115, 2° comma, del C.C. e per l'effetto 8 - CONDANNARE, la società al versamento in favore dell' dei contributi omessi nel periodo di lavoro CP_1 CP_2
indicato e al risarcimento dei danni derivati al prestatore di lavoro a causa del mancato versamento contributivo datoriale, ai sensi dell'art. 2116, 2° comma del C.C., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente atto, di astenersi alla condanna al pagamento delle spese di lite a carico del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario.”, nonché in via istruttoria ai sensi dell'art. 210 cpc disporsi a carico della società resistente e della committente ACI l'esibizione dei Registri dei soccorsi, dei tabulati telefonici relativi alle comunicazioni tra il lavoratore e la società resistente in riferimento al periodo lavorativo e di ogni libro obbligatorio: fiscale/contabile in cui si evince la presenza con l'entrata e l'uscita del ricorrente;
sempre ai sensi dell'art. 210 e art. 421 cpc, disporre l'ordine di produrre la documentazione depositata all'ispettorato del lavoro innanzi al quale si sono svolte attività testimoniali utili anche al presente giudizio.
Si costituiva parte datoriale contestando la fondatezza della pretesa avversaria insistendo per la carenza di prova in ordine allo straordinario e sostenendo che nel periodo di riferimento essa aveva subito, da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, un'ispezione il cui esito sarebbe stato negativo anche in ordine alla posizione del ricorrente.
Concludeva chiedendo :” Nel merito: - rigettare le domande formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. perché infondate in fatto e in diritto e, oltretutto, non provate per i motivi indicati in premessa;
”
Si costituiva l' la quale chiedeva, in caso di accoglimento della domanda del lavoratore, CP_2
l'accertamento dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro rimettendo all'Istituto
l'esercizio del potere in ordine alla quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive.
Il Tribunale, assunta prova orale, ha così deciso: “ Definitivamente pronunciando, e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti convenute che liquida in misura pari a 4.815,00
, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge nei confronti di parte datoriale ed euro 3.675,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge nei confronti dell' . CP_2
2.Proponeva gravame il er i seguenti motivi: Pt_1
1) violazione e falsa applicazione del principio del chiesto e del pronunciato art. 112 cpc e del principio dell'acquisizione della prova – violazione degli artt. 421 cpc e 210 cpc
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc sulla valutazione della disponibilità delle prove, vizio di illogicità della decisione.
L'appellante afferma che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 cpc nella valutazione delle prove testi poste a fondamento della decisione. Infatti il Tribunale mentre riferisce che i testi avrebbero confermato l'orario di lavoro giornaliero delle otto ore avrebbe riferito, in modo contraddittorio, che talvolta i turni erano di 12 ore.
Afferma, inoltre, che pur in presenza di un quadro probatorio contraddittorio le dichiarazioni dei testi sono state considerate tutte parimenti attendibili e che di fatto la sentenza è stata emessa su un quadro di incertezza e contraddittorietà delle prove.
Tanto premesso l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:” - ACCERTARE e DICHIARARE, a seguito del rapporto di lavoro di tipo subordinato intercorso tra le parti (dal 08.04.2015 al
23.10.2015) senza soluzione di continuità, con l'inquadramento di AUTISTA CARROATTREZZI, come previsto dal CCNL (operaio livello IV) METALMECCANICA le ore di straordinario svolte dall'appellante a favore d della società datrice per le motivazioni indicate al punto n.1 e n.2 del presente atto e per l'effetto - CONDANNARE, la società al pagamento in favore CP_1 dell'appellante al pagamento della somma complessiva di € 8.368,90 (secondo i conteggi elaborati in primo grado) a titolo correlata riqualificazione dello straordinario riconosciuto alle seguenti voce economiche e retributive dell'appellante: TFR, permessi non goduti, lavoro straordinario non pagato, indennità sostitutiva delle ferie non versata e rateo della 13° mensilità, oltre interessi e rivalutazioni monetaria oppure della diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
-
DISPORSI l'esibizione della documentazione contabile/amministrativa/fiscale inerente al rapporto di lavoro con il dipendente e con la società ACI, qualora si ritiene opportuno. - ACCERTARE E
DICHIARARE, il mancato versamento da parte della società dei contributi CP_1
previdenziali e assicurativi e disporre ogni provvedimento opportuno in ragione del rapporto di lavoro intercorso con il sig. nel periodo compreso dal 08.04.2015 al 23.10.2015.” Parte_1
Resisteva l'appellato la quale contestava in fatto e diritto, l'assenza di reiterazione Controparte_1 dell'istanza di esibizione, la genericità delle avverse pretese chiedeva pertanto la conferma della sentenza impugnata.
Sosteneva, inoltre, l'appellata che il teste di parte ricorrente era da considerarsi inattendibile Pt_3
stante un probabile interesse ad incardinare una causa analoga ed al fatto che, pur avendo dichiarato che i turni fossero di 12 ore, ha dichiarato che non sempre lavorava insieme all'appellante circostanza questa che farebbe desumere che i turni di lavoro dell'appellante fossero diversi, che i propri testi avrebbero confermato l' assenza di turni delle 12 ore e quindi dello straordinario. In merito alla richiesta di esibizione della documentazione ai sensi dell'art. 210 cpc l'appellato si oppone alla richiesta prova poiché inammissibile ed avente finalità esplorativa.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni;
All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia -nel merito, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente
l'impugnata sentenza n. 6031/2022 del 23.06.2022 rg. 35899 del 2019 emessa dal Tribunale di Roma sez Lavoro per i motivi di cui in premessa.”.
Si costituiva in giudizio l' il quale così concludeva: “- in via principale, giudicare sulle CP_2
domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
- ove siano ritenute fondate le domande formulate dall'appellante, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo al periodo ed alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione, rimettendo, all' l'esercizio del potere in ordine alla CP_3
quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive;
- dichiarare inammissibile, improponibile/improcedibile ed in ogni caso infondata, ogni ulteriore CP_ domanda svolta dal ricorrente nei confronti dell' previdenziale”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1Va premesso in diritto che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (così Cass. n. 3714 del
16.2.2009).
Dunque la deduzione della prestazione lavorativa secondo una diversa articolazione oraria rispetto a quella pattuita dev'essere rigorosamente provata dal lavoratore ex art. 2697 c.c., senza che possano ammettersi a riguardo valutazioni equitative, in diritto precluse laddove, come nel caso di specie, trattasi di fatti suscettibili di essere provati nella loro sussistenza.
Secondo l'insegnamento granitico della giurisprudenza di legittimità: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. n.
16150/2018).
In conformità: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. n. 4076/2018).
3.2 I due motivi appello-che devono essere congiuntamente esaminati perché strettamente connessi- non colgono nel segno.
Sostiene, in primo luogo, l'appellante che attraverso l'esame della documentazione esibenda il
Tribunale avrebbe potuto desumere l'orario di entrata e di uscita del lavoratore e quindi l'esatto orario della prestazione lavorativa ed inoltre le modalità di esecuzione degli interventi stradali nonché i tempi occorsi per l'esecuzione degli interventi stradali. Ancora egli si duole che il Tribunale sia incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 cpc nella valutazione delle prove testi poste a fondamento della decisione.
Nella fattispecie che qui occupa, dall'esame delle deposizioni reste nel primo grado di giudizio, emerge che l'unico teste di parte ricorrente ha dichiarato: “sono e mi chiamo Parte_4 Pt_4
nato a [...] il [...], residente in [...]. Indifferente.
[...]
Adr. conosco il ricorrente perchè eravamo colleghi di lavoro da aprile 2015 fino a ottobre 2015. Ho fatto in passato causa di lavoro a parte resistente ma adesso è finita, chiedevo il pagamento dello straordinario. In questa causa è stato sentito come teste il signor e anche un'altra persona Pt_1
che era un collega che svolgeva un servizio diverso rispetto a me e al ricorrente.
Adr avv. Di Fusco. Non ho mai fatto causa, ho fatto un esposto all'Ispettorato del Lavoro dove sono stati sentiti e un altro collega. Poi io mi sono arreso, non ho più voluto portare avanti questa Pt_1 cosa e dall'ispettorato non ho saputo più nulla.
Adr. io e il ricorrente abbiano fatto lo stesso tipo di lavoro, a volte capitava che lavoravamo insieme sullo stesso turno. I turni erano di dodici ore giornaliere. Vi erano due persone sul turno notturno e quattro sul turno diurno. Per tutti valeva questo orario, e anche per il ricorrente. La pausa non c'era, si mangiava solo un panino al volo il tempo stretto di mangiarlo 4/5 minuti. Per quanto riguarda il soccorso stradale, possono arrivare 10 chiamate o solo 2 e quindi non vi era la possibilità di organizzare le pause per questo motivo”.
Al contrario il teste di parte resistente ha riferito: “sono e mi chiamo Testimone_1 Testimone_1
nato a [...] il [...] residente a [...]a Piro.
Adr. conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato per un breve periodo presso la stessa azienda, io ci lavoro ancora e mi occupo di sbrigare pratiche in ufficio, lavoro in accettazione. Quando c'era il ricorrente ero addetto alla ricezione delle chiamate del soccorso stradale.
Adr. so che i turni sviluppati dall'azienda erano 8.16, 12-20 perché erano turni che valevano per tutti dipendenti, anche io lavoravo così. I turni notturni c'erano ma per il soccorso stradale non per il signor , che non si occupava del turno notturno che era esonerato perchè altri autisti Pt_1
preferivano il turno notturno. Non ha mai svolto turni notturni.
Adr. io finivo sempre di lavorare a fine turno e quindi nulla posso dire su eventuali rientri del ricorrente dal soccorso successivi all'orario di fine turno. Compatibilmente con l'intervento che arrivava si davano le chiamate cercando di affidare quelle che potevano essere svolte entro fine turno”; l'altro teste di parte resistente ha dichiarato: “sono e mi chiamo Testimone_2 _2
, nato a [...] il [...], residente in [...]. Indifferente. Ho lavorato per nove mesi per
[...]
parte resistente sette anni fa circa, conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme io portavo un camion e lui un altro. Io non ho fatto causa a parte convenuta. ADR: il ricorrente lavorava dalle 8.00 alle 17.00 /18.00, dal lunedì al venerdì, vi era poi una pausa pranzo di un'ora, un'ora e mezza.
ADR: io ho iniziato a lavorare prima del ricorrente e quando me ne sono andato lui ancora lavorava.
ADR: non so dire dopo quanto tempo dal mio arrivo il ricorrente ha iniziato a lavorare.
ADR: non si facevano mai straordinari né li ha fatti il ricorrente, il motivo per il quale me ne sono andato e perché non c'era possibilità di fare lavoro straordinario.
ADR: in caso di intervento urgente slittava l'orario della pausa pranzo ma comunque si faceva”.
In tale contesto probatorio deve ritenersi che, condivisibilmente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non fosse stata raggiunta la prova univoca della prestazione di attività lavorativa per 12 ore anziché per 8 come da contratto, e ciò in quanto, per un verso, il teste ha riferito, Pt_4
invero genericamente, di turni diurni o notturni (cui non si rinviene cenno nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c.) di 12 ore ciascuno, senza specificare l'orario preciso, mentre, e ad ogni buon conto, i testi di parte resistente hanno reso, a ben vedere, dichiarazioni quasi sostanzialmente conformi nel senso di un turno lavorativo effettivo di 8 ore con riferimento a quello espletato dalle 8 in poi, al netto della pausa pranzo (teste . _2
Si aggiunga poi che il teste gode di piena attendibilità soggettiva tenuto conto che ha _2
riferito di non essere più dipendente della Controparte_1
Né risulta accoglibile l'istanza di esibizione reiterata in questa sede di cui supra, in quanto esplorativa alla luce dell'esito delle indagini condotte dall'Ispettorato del Lavoro-in seno al quale erano stati acquisiti i fogli firma dei lavoratori e le schede d'intervento, come da verbali in atti- risultato favorevole alla società odierna appellata non essendo state elevate contestazioni circa l'orario di lavoro e la debenza dello straordinario.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c. nel rapporto processuale con la mentre restano compensate nei restanti Controparte_1 rapporti processuali stante il tenore delle conclusioni rassegnate dall' in ragione della relativa CP_2
posizione giuridica soggettiva.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore della che liquida in € 2.775,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
CP_1
-compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nei restanti rapporti processuali;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 28.01.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi