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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
D'AGOSTINO MONICA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1077/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.I.RICORRENTE 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calitri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174 IMU 2020
- sul ricorso n. 1078/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.I.RICORRENTE 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calitri - Piazza Del Popolo 83045 Calitri AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 314 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con autonomi ricorso, ritualmente e tempestivamente notificati al Comune di Calitri ed alla Gamma Tributi
S.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione ed accertamento dei tributi, il
Ricorrente_1 impugnava i due avvisi di accertamento di cui in epigrafe, notificati in data 16.7.25, contenenti richiesta di pagamento dell' IMU per gli anni d'imposta 2020 e 2021, in relazione a due immobili riportati in catasto al f. FG categoria D7 mappale 1636 sub SUB(ex SOCIETA 2 e categoria D1 mappale 1584 (ex SOCIETA 3).
I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) in relazione all'immobile cosiddetto “ex SOCIETA 3”, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il bene, assegnato in virtù di deliberazione del 4.8.2015 in favore della ditta Società_1 s.r.l., con successiva immissione in possesso con da verbale del 7.8.2015 e trasferimento della proprietà in virtù di atto pubblico di compravendita dell'8.2.2022;-
2) erroneità ed illegittimità degli atti impugnati;
3) carenza del presupposto soggettivo: non essendo il ricorrente soggetto passivo IMU;
-4) diritto all'esenzione dall'imposta trattandosi di beni merce.
Si costituiva ritualmente nei due giudizi Gamma Tributi S.r.l., rilevando la legittimità sostanziale e processuale degli atti impugnati e chiedendo, pertanto, il rigetto dei ricorsi, con vittoria delle spese di lite.
Alla fissata per la trattazione nel merito, la Corte disponeva la riunione dei ricorsi, evidentemente avvinti da elementi di connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non sono fondati.
In punto di diritto, la Corte di Cassazione afferma che, in caso di concessione ad aedificandum di uno stabilimento industriale, “In materia di imposta comunale sugli immobili, nel caso di assegnazione di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 l. 14 maggio 1981 n. 219 (di conversione del d.l. 19 marzo 1981 n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), nel periodo temporale intercorrente tra la data di assegnazione e quella di trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo, il concessionario dell'area è titolare di un diritto reale di superficie, e quindi del diritto di proprietà sull'opificio medio tempore separato dalla proprietà del suolo sul quale esso viene realizzato, con la conseguenza che egli è soggetto al pagamento dell'Ici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504” (così
Cassazione civile, sez. trib., 07/08/2008, n. 21287). Tale orientamento della giurisprudenza riguarda le ipotesi di assegnazione di un'area ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219 del 1981 per la costruzione di un opificio industriale (concessione ad aedificandum), con conseguente costituzione di un diritto reale di superficie sull'area (e conseguente soggettività passiva ai fini I.C.I., I.M.U. e T.A.S.I.) in favore delle società assegnatarie del lotto, così come queste ultime sono soggette a I.C.I., I.M.U. e T.A.S.I. per gli insediamenti e stabilimenti industriali realizzati nella qualità di assegnatarie dell'area.
Tuttavia, la Suprema Corte, nel delineare la giurisprudenza sopra indicata (secondo la quale è tenuto al pagamento dell'I.M.U. l'assegnatario anche provvisorio di un lotto di proprietà del Ricorrente_1, nel lasso temporale intercorrente tra la data di assegnazione dell'area per la costruzione dell'opificio industriale e la data di stipula dell'atto notarile di trasferimento in proprietà del medesimo), stabilisce più volte che, onde individuare il soggetto passivo dell'obbligo di corrispondere l'I.M.U., occorre un accertamento fattuale circa il concreto contenuto dell'atto di concessione ad edificandum in base al quale il concessionario ha costruito il proprio fabbricato sul suolo del terzo, verificando se la concessione ad edificandum da parte del proprietario del suolo abbia attribuito al concessionario-costruttore il diritto reale di superficie (con conseguente soggezione del medesimo all'imposta predetta) ovvero soltanto un diritto obbligatorio, meramente personale, su quell'area, con esclusione, quindi, dalla soggezione. Ebbene, dall'attento esame degli atti di causa emerge che non v'è stato un atto di concessione ad aedificandum in favore della Società_1 S.r.l., con conseguente costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 c.c. in favore della medesima. Si è trattato solo di una consegna anticipata (rispetto alla data di stipula dell'atto di compravendita) di un lotto già edificato.
Nel verbale di immissione in possesso del 4 agosto 2015 si legge che - premesso che la società ha già versato al Ricorrente_1 un importo pari al 20% del prezzo di vendita pattuito in relazione a quello che viene definito “lotto edificato n. 5 ex SOCIETA 3” - la Società_1 S.r.l. “ha chiesto la consegna del lotto assegnato onde procedere all'avvio dei lavori finalizzati alla messa in esercizio dell'opificio industriale da destinare alla creazione di prodotti alimentari”. Inoltre, nell'atto notarile di compravendita stipulato l'8 febbraio
2022, dopo essersi ribadito che “la Società ha chiesto la consegna anticipata del lotto assegnato al fine di procedere all'avvio dei lavori finalizzati alla messa in esercizio dell'opificio industriale”, all'articolo 17 si legge che dalla data della stipula cedono a carico della società acquirente “tutte le spese, imposte o tasse inerenti,
a qualsiasi titolo, l'immobile in oggetto (ivi comprese, a titolo puramente semplificativo l'imposta municipale unica (IMU), la tassa rifiuti (TARI) e similari”.
Dunque, per le annualità in lite, sussiste la soggettività passiva rispetto all'obbligazione di pagamento dell'IMU, non risultando costituito alcun diritto di superficie in favore della società Società_1 bensì del trasferimento in proprietà (nel 2022) di un opificio già costruito e semplicemente consegnato in via anticipata
(nel 2015) alla parte acquirente onde consentirne il godimento.
In definitiva, se presumibilmente in precedenza il lotto è stato attribuito in proprietà superficiaria alla
SOCIETA 3 per la costruzione di un opificio industriale, non vi è prova alcuna dell'esistenza di un analogo diritto di superficie in favore della società suindicata.
Infondato è l'ulteriore motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha dedotto di essere un ente pubblico economico avente il compito di promuovere, nell'ambito degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e di favorire lo sviluppo delle aree ex art. 32 della legge 219/1981, invocando l'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, secondo il quale “Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni e dalle province, nonché dai comuni […] dai Consorzi tra detti enti […] destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.
Il ricorrente ha precisato che sussisterebbero sia il requisito soggettivo che il requisito oggettivo, perché i suoi consorziati sono enti pubblici ed è esso stesso un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, come riconosciuto anche da alcune sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali di Salerno
e di Avellino, sia perché gli immobili di sua proprietàavrebbero una finalità istituzionale, come risultante dall'articolo 3 dello statuto del Ricorrente_1, nonché dalla legge regionale n. 16 del 13 agosto 1998.
In senso contrario, va detto che, per giurisprudenza costante, le norme di esenzione dai tributi - quale è
l'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992 - costituiscono disposizioni di stretta interpretazione, come tali insuscettibili di interpretazione non solo analogica ma anche estensiva.
La Corte di Cassazione afferma che «Ricorrente_1 è, in forza del suo stesso Statuto, un ente pubblico economico che esercita attività industriale e commerciale ed è quindi soggetto ad ICI al pari di un qualsiasi operatore commerciale o industriale» (cfr. Cass., sent. n.
12798 del 21 giugno 2016; Cass. sez. trib., sent. n. 4997 del 25/02/2020.
La Corte di Cassazione (sez. trib., 30/11/2018, n. 31037) ha affermato che «Il Ricorrente_1 (Area per lo Sviluppo Industriale), costituito tra enti pubblici territoriali ed altri enti (pubblici o privati), è un ente pubblico economico, come previsto dall'art. 36, comma 4, della l. n. 317 del 1991, ed è pertanto tenuto al pagamento dell'ICI, al pari di qualsiasi altro operatore commerciale o industriale, in quanto l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica agli immobili destinati in modo esclusivo ai compiti istituzionali degli enti locali, ipotesi che non si configura qualora i medesimi beni siano utilizzati, sebbene in via non prevalente, per l'esercizio di attività di diritto privato (come avviene nel caso in cui il godimento degli stessi venga concesso a terzi dietro il pagamento di un canone o, comunque, di un corrispettivo)».
Infine, va rilevata l'infondatezza del motivi di ricorso relativo al diritto all'esenzione d'imposta relativa ai cosiddetti 'beni merce' ai sensi del comma 9-bis dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
Infatti, il Ricorrente_1 non ha provato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa invocata, e in particolare non avendo provato di avere adempiuto all'obbligo dichiarativo previsto dal comma 5-bis dell'art. 2 del decreto legge n. 102 del 2013, il quale è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto (cfr. Cassazione, ordinanza n. 5190 del 17 febbraio 2022; cfr. anche Cassazione n. 21465 del 06 ottobre 2020).
In definitiva, per i motivi illustrati, i ricorsi devono essere rigettati.
Le spese di lite, attesa la complessità della fattispecie decisa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
D'AGOSTINO MONICA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1077/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.I.RICORRENTE 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calitri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174 IMU 2020
- sul ricorso n. 1078/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.I.RICORRENTE 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calitri - Piazza Del Popolo 83045 Calitri AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 314 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con autonomi ricorso, ritualmente e tempestivamente notificati al Comune di Calitri ed alla Gamma Tributi
S.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione ed accertamento dei tributi, il
Ricorrente_1 impugnava i due avvisi di accertamento di cui in epigrafe, notificati in data 16.7.25, contenenti richiesta di pagamento dell' IMU per gli anni d'imposta 2020 e 2021, in relazione a due immobili riportati in catasto al f. FG categoria D7 mappale 1636 sub SUB(ex SOCIETA 2 e categoria D1 mappale 1584 (ex SOCIETA 3).
I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) in relazione all'immobile cosiddetto “ex SOCIETA 3”, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il bene, assegnato in virtù di deliberazione del 4.8.2015 in favore della ditta Società_1 s.r.l., con successiva immissione in possesso con da verbale del 7.8.2015 e trasferimento della proprietà in virtù di atto pubblico di compravendita dell'8.2.2022;-
2) erroneità ed illegittimità degli atti impugnati;
3) carenza del presupposto soggettivo: non essendo il ricorrente soggetto passivo IMU;
-4) diritto all'esenzione dall'imposta trattandosi di beni merce.
Si costituiva ritualmente nei due giudizi Gamma Tributi S.r.l., rilevando la legittimità sostanziale e processuale degli atti impugnati e chiedendo, pertanto, il rigetto dei ricorsi, con vittoria delle spese di lite.
Alla fissata per la trattazione nel merito, la Corte disponeva la riunione dei ricorsi, evidentemente avvinti da elementi di connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non sono fondati.
In punto di diritto, la Corte di Cassazione afferma che, in caso di concessione ad aedificandum di uno stabilimento industriale, “In materia di imposta comunale sugli immobili, nel caso di assegnazione di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 l. 14 maggio 1981 n. 219 (di conversione del d.l. 19 marzo 1981 n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), nel periodo temporale intercorrente tra la data di assegnazione e quella di trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo, il concessionario dell'area è titolare di un diritto reale di superficie, e quindi del diritto di proprietà sull'opificio medio tempore separato dalla proprietà del suolo sul quale esso viene realizzato, con la conseguenza che egli è soggetto al pagamento dell'Ici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504” (così
Cassazione civile, sez. trib., 07/08/2008, n. 21287). Tale orientamento della giurisprudenza riguarda le ipotesi di assegnazione di un'area ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219 del 1981 per la costruzione di un opificio industriale (concessione ad aedificandum), con conseguente costituzione di un diritto reale di superficie sull'area (e conseguente soggettività passiva ai fini I.C.I., I.M.U. e T.A.S.I.) in favore delle società assegnatarie del lotto, così come queste ultime sono soggette a I.C.I., I.M.U. e T.A.S.I. per gli insediamenti e stabilimenti industriali realizzati nella qualità di assegnatarie dell'area.
Tuttavia, la Suprema Corte, nel delineare la giurisprudenza sopra indicata (secondo la quale è tenuto al pagamento dell'I.M.U. l'assegnatario anche provvisorio di un lotto di proprietà del Ricorrente_1, nel lasso temporale intercorrente tra la data di assegnazione dell'area per la costruzione dell'opificio industriale e la data di stipula dell'atto notarile di trasferimento in proprietà del medesimo), stabilisce più volte che, onde individuare il soggetto passivo dell'obbligo di corrispondere l'I.M.U., occorre un accertamento fattuale circa il concreto contenuto dell'atto di concessione ad edificandum in base al quale il concessionario ha costruito il proprio fabbricato sul suolo del terzo, verificando se la concessione ad edificandum da parte del proprietario del suolo abbia attribuito al concessionario-costruttore il diritto reale di superficie (con conseguente soggezione del medesimo all'imposta predetta) ovvero soltanto un diritto obbligatorio, meramente personale, su quell'area, con esclusione, quindi, dalla soggezione. Ebbene, dall'attento esame degli atti di causa emerge che non v'è stato un atto di concessione ad aedificandum in favore della Società_1 S.r.l., con conseguente costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 c.c. in favore della medesima. Si è trattato solo di una consegna anticipata (rispetto alla data di stipula dell'atto di compravendita) di un lotto già edificato.
Nel verbale di immissione in possesso del 4 agosto 2015 si legge che - premesso che la società ha già versato al Ricorrente_1 un importo pari al 20% del prezzo di vendita pattuito in relazione a quello che viene definito “lotto edificato n. 5 ex SOCIETA 3” - la Società_1 S.r.l. “ha chiesto la consegna del lotto assegnato onde procedere all'avvio dei lavori finalizzati alla messa in esercizio dell'opificio industriale da destinare alla creazione di prodotti alimentari”. Inoltre, nell'atto notarile di compravendita stipulato l'8 febbraio
2022, dopo essersi ribadito che “la Società ha chiesto la consegna anticipata del lotto assegnato al fine di procedere all'avvio dei lavori finalizzati alla messa in esercizio dell'opificio industriale”, all'articolo 17 si legge che dalla data della stipula cedono a carico della società acquirente “tutte le spese, imposte o tasse inerenti,
a qualsiasi titolo, l'immobile in oggetto (ivi comprese, a titolo puramente semplificativo l'imposta municipale unica (IMU), la tassa rifiuti (TARI) e similari”.
Dunque, per le annualità in lite, sussiste la soggettività passiva rispetto all'obbligazione di pagamento dell'IMU, non risultando costituito alcun diritto di superficie in favore della società Società_1 bensì del trasferimento in proprietà (nel 2022) di un opificio già costruito e semplicemente consegnato in via anticipata
(nel 2015) alla parte acquirente onde consentirne il godimento.
In definitiva, se presumibilmente in precedenza il lotto è stato attribuito in proprietà superficiaria alla
SOCIETA 3 per la costruzione di un opificio industriale, non vi è prova alcuna dell'esistenza di un analogo diritto di superficie in favore della società suindicata.
Infondato è l'ulteriore motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha dedotto di essere un ente pubblico economico avente il compito di promuovere, nell'ambito degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e di favorire lo sviluppo delle aree ex art. 32 della legge 219/1981, invocando l'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, secondo il quale “Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni e dalle province, nonché dai comuni […] dai Consorzi tra detti enti […] destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.
Il ricorrente ha precisato che sussisterebbero sia il requisito soggettivo che il requisito oggettivo, perché i suoi consorziati sono enti pubblici ed è esso stesso un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, come riconosciuto anche da alcune sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali di Salerno
e di Avellino, sia perché gli immobili di sua proprietàavrebbero una finalità istituzionale, come risultante dall'articolo 3 dello statuto del Ricorrente_1, nonché dalla legge regionale n. 16 del 13 agosto 1998.
In senso contrario, va detto che, per giurisprudenza costante, le norme di esenzione dai tributi - quale è
l'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992 - costituiscono disposizioni di stretta interpretazione, come tali insuscettibili di interpretazione non solo analogica ma anche estensiva.
La Corte di Cassazione afferma che «Ricorrente_1 è, in forza del suo stesso Statuto, un ente pubblico economico che esercita attività industriale e commerciale ed è quindi soggetto ad ICI al pari di un qualsiasi operatore commerciale o industriale» (cfr. Cass., sent. n.
12798 del 21 giugno 2016; Cass. sez. trib., sent. n. 4997 del 25/02/2020.
La Corte di Cassazione (sez. trib., 30/11/2018, n. 31037) ha affermato che «Il Ricorrente_1 (Area per lo Sviluppo Industriale), costituito tra enti pubblici territoriali ed altri enti (pubblici o privati), è un ente pubblico economico, come previsto dall'art. 36, comma 4, della l. n. 317 del 1991, ed è pertanto tenuto al pagamento dell'ICI, al pari di qualsiasi altro operatore commerciale o industriale, in quanto l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica agli immobili destinati in modo esclusivo ai compiti istituzionali degli enti locali, ipotesi che non si configura qualora i medesimi beni siano utilizzati, sebbene in via non prevalente, per l'esercizio di attività di diritto privato (come avviene nel caso in cui il godimento degli stessi venga concesso a terzi dietro il pagamento di un canone o, comunque, di un corrispettivo)».
Infine, va rilevata l'infondatezza del motivi di ricorso relativo al diritto all'esenzione d'imposta relativa ai cosiddetti 'beni merce' ai sensi del comma 9-bis dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
Infatti, il Ricorrente_1 non ha provato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa invocata, e in particolare non avendo provato di avere adempiuto all'obbligo dichiarativo previsto dal comma 5-bis dell'art. 2 del decreto legge n. 102 del 2013, il quale è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto (cfr. Cassazione, ordinanza n. 5190 del 17 febbraio 2022; cfr. anche Cassazione n. 21465 del 06 ottobre 2020).
In definitiva, per i motivi illustrati, i ricorsi devono essere rigettati.
Le spese di lite, attesa la complessità della fattispecie decisa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite.