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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/07/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 168/2021 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppe Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 168/2021 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
28.02.2025
vertente tra
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n.13, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Concezione Monica d'Amico, CodiceFiscale_1
(C.F. - PEC , per procura allegata CodiceFiscale_2 Email_1 agli atti del giudizio, presso il cui studio in ZO - Via Giorgio Rizzo n. 39 è elettivamente domiciliato;
Appellante e appellato incidentale
e
nato il [...] a [...] ed ivi residente, Contrada Crocevia n° 114 C. CP_1
F. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cinnera Martino (C.F. C.F._3 [...]
– PEC , giusta procura in atti;
C.F._4 Email_2 Appellato e appellante incidentale
oggetto: cessione crediti - appello avverso la sentenza n. 93/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona
P.G. il 02.02.2021 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante/appellato incidentale: Dichiarare ammissibile in rito e fondato nel merito il
presente atto di appello;
conseguentemente annullare, revocare e comunque rendere inefficace nei
confronti dell'appellante, per i motivi sopra esposti, la sentenza oggetto di impugnativa;
accogliere
le domande spiegate dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui si trascrivono: “dichiarata
la nullità del giudizio in riassunzione o, in via subordinata, senza recesso e anzi salvo gravame,
l'estinzione dell'originario giudizio per non essere stato riassunto (ove mai una riassunzione fosse
stata possibile, il che si esclude), nei modi e termini di legge;
in relazione al giudizio incoato in
questa sede, ritenersi e dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, come
preliminarmente eccepito con la dichiarazione della conseguente nullità dell'intero giudizio, con la
condanna del alle spese, competenze ed onorari, spese generali, IVA e CPA inclusi CP_1
come per legge in favore del concludente;
sempre in conseguenza della accolta Parte_1
eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di Sant'Agata, ne è
derivata la nullità e assoluta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, perché reso da Giudice
incompetente, se del caso, dichiararsi la nullità e/o inefficacia di detto decreto;
in subordine, solo
per mero scrupolo difensivo, si riporta a tutto quanto eccepito, richiesto e dedotto nell'originario
atto di citazione in opposizione, integralmente trascritto nelle premesse del presente atto, anche per
quanto riguarda il merito;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge.”; con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per
legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato/appellante incidentale: Ritenere inammissibile e, comunque, rigettare le domande e
le conclusioni articolate da controparte nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio;
2) Ritenere e dichiarare che l'esponente ha diritto al pagamento della somma di euro 12.756,49 oltre
interessi legali sino al soddisfo;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della
sentenza appellata,3) dire ritenere e dichiarare che l'esponente ha diritto alla corresponsione degli
interessi legali su tale somma a decorrere dal 10 luglio 2001 o, comunque, dal 30 maggio 2003; 4)
e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore dell'esponente, della Parte_1
somma di euro 12.756,49 oltre interessi legali a decorrere dal 10 luglio 2001 o, comunque, dal 30
maggio 2003 sino al soddisfo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 06.09.2003, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 158/03, emesso il 04.06.2003, con cui il Tribunale di Patti, Sez. distaccata di S. Agata
di Militello su istanza di gli aveva intimato il pagamento della somma di € CP_1
12.756,49, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo e spese della procedura monitoria.
L'opponente esponeva:
- che, con atto pubblico in notar del 28/11/2000, aveva costituito con l'opposto Persona_1
una società in accomandita semplice, con ragione sociale “PIEFFE MILAZZO S.A.S. di CP_1
NG ; CP_2
-che ,con dichiarazione resa a margine della scrittura privata del 21.05.2001 le parti avevano dato atto del versamento da parte del a titolo di contributo alle spese societarie, la somma di £. CP_1
24.700.00 di cui £. 10.000.00 versati direttamente ad esso la restante parte con assegni, di Pt_1
cui quello recante l'importo di £.
3.000.000 non andato a buon fine;
- che l'attività prevista non era stata mai intrapresa.
Ciò posto, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, in favore di quello di Barcellona P.G., già Sez. Distaccata di ZO;
nel merito, deduceva che nulla era dovuto a atteso che il progetto dell'attività prevista non era andato a buon fine per CP_1
esclusiva colpa dell'opposto, che, nonostante il suo ruolo di socio accomandatario, era rimasto inoperoso sin dall'atto di costituzione della società, lasciando esso socio da solo ed esposto a conseguenti danni.
Si costituiva il che chiedeva, invece, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto CP_1
ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
Con sentenza n. 167/2010 il Tribunale di Patti, sez. di Sant'Agata di Militello, a definizione del giudizio iscritto al n. 430/2003 R.G., dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Barcellona P.G. Sez. distaccata di ZO e compensava le spese di lite tra le parti.
riassumeva il giudizio dinnanzi la Sezione distaccata di ZO, notificando la CP_1
comparsa in riassunzione all'opponente presso la cancelleria del Tribunale di Patti - Sez. di Pt_1
Sant'Agata di Militello, nonostante nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo fosse stato eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Salvatore Princiotta, sito in Acquedolci, Via Dante n. 38.
A seguito della notifica in data 04.05.2012 dell'ordinanza del 24.02.2012, con cui il giudice procedente aveva ammesso l'interrogatorio formale dello quest'ultimo si costituiva in Pt_1
giudizio, eccependo la nullità della riassunzione, la nullità della vocatio in ius e dell'intero procedimento.
Sempre in via preliminare, chiedeva la declaratoria, per un verso, dell' estinzione del giudizio riassunto;
per altro verso, della nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi di lite, in conseguenza della accolta eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Patti - Sezione distaccata di Sant'Agata; con vittoria di spese e compensi di lite.
Con sentenza n.93/2021, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 02.02.2021, il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarava risolto per inadempimento l'accordo steso a margine della scrittura privata del 21.05.2001 in Venetico e per l'effetto, condannava alla Parte_1
restituzione in favore di dell'importo di € 12.756,49, oltre interessi legali CP_1
decorrenti dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio riassunto (16.11.2010) fino al soddisfo, oltre che alla rifusione delle spese e compensi di lite in favore di controparte.
Avverso tale sentenza quest'ultimo proponeva appello per i motivi di cui infra si dirà. Si costituiva il che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 CP_1
bis e ter ed ex art. 342 c.p.c., contestandone, nel merito, la fondatezza e chiedendone il rigetto.
Proponeva, altresì, appello incidentale per i motivi di cui infra.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione dell'8.06.2021 la sostituzione dell'udienza c.d.
partecipata con il rito della trattazione scritta, all'udienza del 2.07.2021 la Corte rinviava a quella del
3.12.2021 per assenza del relatore e, quindi, a quella del 4.02.2022 per trasferimento del relatore ad altro ufficio.
Seguivano altri due rinvii (udienze del 4.02.2022 e del 4.04.20222) giustificati dalla medesima ragione
All'udienza del 7.10.2022 la Corte, ritenuta l'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e dichiarata inammissibile l'istanza di inibitoria,
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2023.
Assegnata la causa con decreto del 12.04.2023 ad altro relatore, con provvedimento del Presidente di
Sezione del 16.04.2023 veniva disposto il congelamento del ruolo del predetto, poiché collocato in quiescenza.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore con contestuale fissazione dell'udienza secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n.
149221, comma 4, della legge 77/2020).
Alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve, in via preliminare, osservarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da
è stata già disattesa dalla Corte all' udienza del 07.10.2022. CP_1
2.- Ciò puntualizzato , prima di passare alla disamina dei motivi di gravame ed ai fini della loro migliore comprensione, appare opportuno riassumere brevemente il contenuto della decisione impugnata.
Il primo decidente, rilevato che la sentenza n. 167/2010 del Tribunale di Patti, sez. di Sant'Agata di
Militello, aveva definito il giudizio con la dichiarazione di incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Barcellona P.G. Sez. distaccata di ZO e la compensazione delle spese di lite tra le parti, nulla disponendo circa la riassunzione ed il relativo termine, ha qualificato la comparsa in riassunzione, con cui è stato avviato il presente giudizio, come una citazione ordinaria avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato dal e non un procedimento di opposizione a CP_1
decreto ingiuntivo in riassunzione, ormai implicitamente revocato.
Muovendo da tale premessa ha ritenuto che, benchè la “citazione” dovesse essere notificata alla parte personalmente e non al procuratore costituito nel precedente giudizio, ormai concluso, nondimeno la costituzione del convenuto e l'accettazione del contraddittorio, con la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., avesse sanato “l'irregolare notifica “.
Di tale valutazione si duole lo con primo motivo di gravame, con cui lamenta la carenza Pt_1
dei requisiti dell'atto introduttivo di primo grado, in quanto redatto in violazione degli artt. 163 c.p.c.
e 125 c.p.c.
Deduce , in proposito, che il giudice di prime cure aveva correttamente qualificato la comparsa in riassunzione come atto introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi con la sentenza n. 14594 del 21.08.2012, secondo cui “il provvedimento con cui il Giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la
carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una
decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto di accoglimento in rito
dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” , con la conseguenza che «ciò che trasmigra al giudice ad quem non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa
che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645 c.p.c.» avente ad
oggetto il credito posto a fondamento del giudizio monitorio “.
Aveva, però, omesso di accertare la sussistenza dei requisiti essenziali per ritenere valido ed efficace l'atto di citazione introduttivo del giudizio, dato che esso era stato redatto “in violazione dei requisiti
relativi alla c.d. vocatio in ius, finalizzati cioè a garantire il contraddittorio con il convenuto ed
indicati ai numeri 1, 2, 6 e 7 dell'art. 163 terzo comma c.p.c. nonché (de)i requisiti relativi alla c.d.
editio actionis, finalizzati cioè ad individuare la situazione sostanziale, oggetto della pronuncia
chiesta al giudice adito e menzionati ai numeri 3, 4 e 5 del predetto articolo”.
Secondo l'assunto dell'appellante, il con la comparsa in riassunzione si era limitato a CP_1
trascrivere atti e fatti del procedimento monitorio e della fase di opposizione, senza esplicitare i fatti costitutivi o lesivi riconducibili in astratto ad una o più norme, proponendo, pertanto, una domanda di condanna generica al pagamento di una somma, senza allegare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere, del quale era tenuto a dimostrare l'esistenza.
Assume , in conclusione, che se il primo giudice avesse vagliato l'atto introduttivo secondo la qualificazione di atto di citazione, avrebbe dovuto rilevare la violazione delle sopra indicate norme.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere in punto di diritto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì contiene, anche implicita, la declaratoria (esplicita o implicita) di invalidità del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente è da riferire non alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo (che appartiene alla competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione e non tollera, quindi, la translatio iudicii), ma a quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria , siccome domanda soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena. “Ciò che trasmigra al giudice competente non è più propriamente una causa di opposizione ad un
decreto che più non esiste, in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice, ma una
causa ordinaria - da trattarsi secondo le norme del procedimento ordinario a cognizione piena e che
è la stessa che, unitamente all'azione speciale monitoria, era stata introdotta dal creditore mediante
il ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, eliminato il decreto e sancita l'irritualità dell'azione speciale
monitoria per difetto del presupposto della competenza, il ricorso ingiuntivo resta pur sempre nella
sua efficacia propositiva dell'azione da decidersi a cognizione piena sulla domanda proposta dal
creditore” ( ex ultimis Cass. civ. n.41230/2021; Cass. civ. n. 20935/2016)
In applicazione di tali pacifici principi, deve ritenersi che, a seguito della rilevata incompetenza del giudice adìto in sede monitoria (e alla conseguente declinatoria del giudice dell'opposizione), il giudizio di merito - avente ad oggetto la controversia introdotta con la proposizione della domanda sottesa al ricorso monitorio e da trattarsi con la cognizione piena a seguito dell'opposizione - prosegua davanti al giudice indicato come competente.
Poiché, dunque, la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa, l'atto da notificare non va considerato – come, invece, fatto dal primo decidente - come
“atto introduttivo di giudizio ex novo”, ma quale atto di riassunzione del giudizio a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice inizialmente adito (Cass. cit).
Va, poi, osservato che, in tema di "translatio iudicii", la comparsa di riassunzione deve contenere, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. "il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio"
Ne discende che, ai fini della validità dell'atto riassuntivo, non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia "richiamato" - senza necessità, cioè', di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale è determinabile
"per relationem" il contenuto della comparsa di riassunzione, nonchè il provvedimento in forza del quale è fatta la riassunzione medesima (Cass. civ.n. 12524/2020; Cass. civ.n.18170/2004). Ebbene, nella specie, va, innanzitutto, rilevata la tempestività della riassunzione (peraltro neanche contestata dall'appellante) , poiché effettuata con comparsa notificata il 18.11.2010, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 50 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alla novella di cui alla L.69/2009 a fronte di un giudizio instaurato anteriormente al 4.07.2009
Dalla disamina della comparsa risulta, inoltre, la presenza di tutti i requisiti di sostanza e forma di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., ivi compreso il richiamo al ricorso monitorio, all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, alla sentenza del Tribunale di Patti , declinatoria della competenza territoriale
Ritiene, pertanto, la Corte che l'atto sia idoneo al raggiungimento dello scopo, attesi il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e degli altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittimava la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo.
In ogni caso, a prescindere dalla incontestata statuizione del Tribunale in punto di sanatoria dei vizi a seguito della costituzione del convenuto, va osservato che il motivo sconterebbe eguale sorte di infondatezza, anche a voler condividere la qualificazione dell'atto operata dal giudice di prime cure, quale atto di citazione ex novo.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui al n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. si appalesa solo quando tali elementi siano del tutto omessi o risultino assolutamente incerti e, comunque, inadeguati a tratteggiare l'azione.
Nel caso di specie, invece, risulta chiara e specifica sia la determinazione della cosa oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda,
con le relative conclusioni.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164,
quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni
della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle
indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della
citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio"
ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare
adeguate e puntuali difese (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013).
L'atto risulta, altresì, in linea con le indicazione di cui al n. 5 dell'art. 163 c.p.c, oltre che con quelle richieste ai fini dell'editio actionis di cui ai nn. 1,2,6 e 7 ( indicazione del giudice, delle parti ecc).
§
3-. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché adottata in violazione dell'art. 182 c.p.c., dell'art. 163 comma 3 n. 6 c.p.c., dell'art. 83 comma
3 c.p.c. e dell'art. 84 comma 2 c.p.c.
Deduce , in proposito, che il primo decidente, nel qualificare la comparsa in riassunzione in termini di atto di citazione, aveva omesso di accertare la carenza della procura ad litem, posto che il procuratore, in seno a quell'atto, aveva dichiarato di rappresentare e difendere CP_1
“in virtù di mandato a margine del decreto ingiuntivo n.158/2003 del Tribunale di Patti, Sezione di
S. Agata Militello”, e che, conseguentemente, avvalendosi della procura rilasciata esclusivamente per il giudizio monitorio, aveva agito quale falsus procurator.
Dalla disamina della suindicata procura - assume l'appellante – emerge, infatti, che il in CP_1
data 08.05.2003 aveva conferito la procura ad litem “speciale”, stesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, per essere rappresentato e difeso specificatamente ed esclusivamente “…nel presente
giudizio, in ogni fase e grado, e in quello di opposizione ed esecuzione, …omissis” , di guisa che nessuna procura era stata rilasciata per la valida istruzione del giudizio di primo grado. Pertanto, non avendo il primo decidente assegnato un termine perentorio per sanare il difetto di procura,la sentenza impugnata doveva considerarsi nulla, poiché emessa in carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio.
Osserva, da ultimo, l'appellante che, pur volendo considerare valida l'originaria procura, comunque,
la stessa non risultava materialmente congiunta alla comparsa in riassunzione, con le significative conseguenze di inefficacia ex lege.
Anche tale motivo è infondato.
Ed invero, secondo il granitico orientamento della Corte di Cassazione, la procura “ad litem” relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale, a seguito di declaratoria di incompetenza conseguente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto valida la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, operata sulla base della procura rilasciata a margine dell'originario ricorso monitorio) (Cass.civ.n. 12171/2017; Cass. civ. n.
8806/2008)
Contrariamente a quanto argomentato dall'appellante, il giudizio di primo grado oggetto dell'odierno gravame deve essere inteso come prosecuzione dell'originario giudizio instaurato innanzi al giudice territorialmente incompetente e , pertanto, la procura rilasciata in relazione al “presente giudizio in
ogni fase e grado” autorizzava il procuratore alla riassunzione, avente ad oggetto la medesima domanda avanzata con il ricorso monitorio, ossia la pretesa azionata dal creditore.
Va, in proposito, ribadito che “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa -
disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato
competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua
davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti
sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la
riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” ( Cass. civ. n. 41230/2021; Cass.civ.n 5542/2021), sebbene con oggetto non più
concernente la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza,
bensì la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore.
E' vero, però, che - come rilevato dall'odierno appellante - l'originario ricorso per ingiunzione di pagamento risultava trascritto in seno alla comparsa in riassunzione, notificata alla controparte senza la riproduzione della procura.
Nondimeno, tale circostanza non configura l'ipotesi di radicale inesistenza della procura , risultando depositato il fascicolo monitorio, contenente (v. pag. 3) la procura con cui il aveva CP_1
conferito il c.d. ius postulandi al proprio difensore anche per l'eventuale giudizio di opposizione, di cui, come già ampiamente illustrato, il procedimento dinnanzi al Tribunale di Barcellona P.G.
costituiva prosecuzione .
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, devono considerarsi assorbite le questioni introdotte dall'appellante – per l'ipotesi di ritenuta inoperatività del meccanismo conservativo della traslatio iudicii- circa la sanatoria del difetto di procura anche in grado di appello.
§
4.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 38 comma 3 c.p.c.,
per omesso accertamento da parte del giudice di prime cure del difetto di giurisdizione per materia.
Evidenzia, sul punto, che la controversia traeva origine dal rapporto societario intercorso tra le parti e che, conseguentemente, la disciplina applicabile al caso di specie era quella di cui al d.lgs. 27
giugno 2003, n. 168 , che , nell' istituire le sezioni specializzate in materia di proprietà̀ industriale ed intellettuale, aveva devoluto ad esse la competenza a conoscere le relative controversie.
Deduce che tale competenza è stata estesa dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del D.L. 24
gennaio 2012, n.1 anche alla materia societaria, con conseguente ridenominazione di quegli organi,
in “sezioni specializzate in materia di impresa”. Rileva, quindi, che - ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. del 27 giugno 2003, n. 168, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 - alle sezioni specializzate in materia di impresa spettano le controversie relative ai "rapporti societari", da ritenersi non in senso soggettivo, bensì oggettivo, e quindi le controversie attinenti alla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di società oppure all'assetto organizzativo ed alle parentesi di responsabilità eventualmente derivanti.
Trattandosi di eccezione rilevabile anche d'ufficio, ex art. 38 comma 3, c.p.c.- conclude l'appellante
- il primo decidente avrebbe dovuto adottare un'ordinanza declinatoria di competenza, contenente l'ordine di riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente.
Il motivo non può essere accolto.
Muovendo dalla premessa secondo cui la tempestiva riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente non comporta l'instaurazione, di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario, il presente giudizio deve ritenersi instaurato alla data di proposizione del ricorso monitorio ( 2003) .
Ciò comporta l' applicazione dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica operata dall'art. 45, secondo comma, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, che consente il rilievo dell'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile,
anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
Ne consegue che, in difetto di tale tempestivo rilievo, la competenza del giudice , innanzi al quale l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata, diviene insindacabile (Cass. civ. n. 4007/2009).
Il giudice, pertanto, non può rilevare l'incompetenza in ogni stato e grado ma è tenuto al rilievo entro la detta udienza salvo esaminare l'eventuale eccezione proposta dalla parte, sempre che la stessa abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza (Cass.civ n. 22055/2006)
E poiché, nella specie, la pretesa incompetenza per materia non è stata né eccepita né rilevata tempestivamente nel giudizio di primo grado, l'eccezione sollevata per la prima volta in grado di appello va ritenuta inammissibile. In ogni caso, anche qualora l'eccezione fosse stata tempestivamente sollevata, il motivo sarebbe infondato per più ordini di ragioni.
Sotto un primo profilo, va osservato che- come pure dedotto dall'appellante - che la competenza delle
Sezioni specializzate è stata estesa ai rapporti societari in forza della L. 27/2012, entrata in vigore successivamente all'introduzione del presente giudizio, che, dunque, rimane regolato, quanto alla competenza, dalla legge esistente al momento della domanda ex art. 5 c.p.c..
Sotto altro profilo, deve, invece, rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2
D.Lgs. 168/2003 , sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. d D.L. 1/2012, conv. con modificazioni nella
L.27/2012, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società Europee di cui al Regolamento CE
n. 2157/2001, le società cooperative Europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento (Cass. civ. n. 6125/2024).
Nella specie, invece, la controversia in oggetto concerne un rapporto relativo ad una società di persone, ed, in particolare, ad una società in accomandita semplice che, dunque, neanche rientra nelle tipologie societarie soggette alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa.
A ciò aggiungasi che l'espressione rapporti societari- che radica la competenza delle dette Sezioni
specializzate - va intesa in senso oggettivo, con la conseguente devoluzione alle stesse delle sole controversie attinenti all'organizzazione e al funzionamento della struttura societaria delle società
sopra menzionate.
Ebbene, nella specie, non si ravvisa un legame diretto tra la controversia ed i rapporti societari riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi". La controversia, infatti, secondo i termini di proposizione della domanda , attiene alla restituzione di somme versate per l'esecuzione di non meglio specificate spese nell'interesse della costituita società, di guisa che neanche è possibile verificarne l'effettiva attinenza ad un rapporto societario
§
5.- Con il quarto motivo di gravame, l'appellante eccepisce la violazione degli artt. 1-7-8 della legge
53 del 1994.
In particolare, ribadisce che il procuratore di controparte nella “Relata di notifica” della comparsa in riassunzione aveva indicato di aver notificato “…in virtù di procura in atti…”, sebbene, come già
evidenziato con la seconda doglianza, fosse sprovvisto di procura, con conseguente violazione dell'art. 1 L. 53/94 .
Sottolinea ancora l'odierno deducente che sempre nella relata di notifica il procuratore di controparte,
pur affermando di essere “debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Patti”,
non aveva specificato la data della delibera autorizzativa al compimento di detta attività e neppure il numero del registro cronologico violando dunque, gli art. 7 e 8 della L. n. 53/94.
Inoltre, aveva dichiarato di aver notificato la comparsa in riassunzione ai sensi dell'art. 3 della L. 21
gennaio 1994, n° 53, al sig. presso il suo procuratore costituito Avv. Gioacchino Parte_1
La Malfa con lui domiciliato ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Patti Sezione distaccata di S. Agata Militello, Via Cosenz n.101, spedendone copia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dall'Ufficio Postale di S. Agata Militello.
Sulla scorta di tali emergenze, l'appellante sostiene che la presunta notifica era stata eseguita nei confronti di un avvocato ed in un luogo che non aveva alcun riferimento con l'avvocato domiciliatario, di talchè aveva errato il Tribunale per avere omesso di dichiararne l'inesistenza.
Da ultimo, l'appellante evidenzia che nella medesima relata si rilevava la sottostante applicazione di un francobollo del valore di € 1,40 recante la dicitura posta prioritaria , senza la Parte_2
sottoscrizione dell'agente postale, con conseguente inesistenza della stessa. Mancava, inoltre, la specificazione “ho notificato per conto di” , così come l'indicazione del numero del registro cronologico e ciò anche nella cartolina verde di avviso di ricevimento versata in atti del giudizio di primo grado.
Aveva, pertanto, errato il giudice di prime cure nel reputare “irrituale” la notificazione dell'atto introduttivo e nell'attribuire efficacia sanante alla costituzione in giudizio di esso convenuto,
dovendo, piuttosto, dichiarare l' inesistenza della notifica.
Richiama, a sostegno di tale assunto, il consolidato orientamento giurisprudenziale ( sentenza n.
13090/17 del 27.04.2017 della Corte di Cassazione e la n. 14916 del 20.07.2016 delle SS.UU. della
Corte di Cassazione), secondo cui, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, la costituzione della controparte sana solo i vizi della notifica nulla e non di quella inesistente, perché, il principio di
«raggiungimento dello scopo» dell'atto si può applicare, solo, quando, la notifica, non sia priva dei suoi elementi minimi per ritenersi esistente.
Il motivo è infondato in relazione a tutti i dedotti profili di doglianza per le seguenti ragioni.
Quanto al difetto di procura, è sufficiente richiamare le argomentazioni poste a fondamento del rigetto del secondo motivo di appello principale, ossia la validità della procura rilasciata a margine dell'originario ricorso monitorio ed allegata al fascicolo monitorio.
Ugualmente privo di pregio è il profilo di doglianza che fa leva sull'inesistenza della notifica poiché
effettuata presso la cancelleria del Tribunale ritenuto territorialmente incompetente .
Alla luce delle argomentazioni già esposte a proposito dell'operatività nella specie della traslatio iudicii e tenuto conto della tempestiva riassunzione davanti al Tribunale di Barcellona P.G., deve ritenersi che la notifica non andasse effettuata personalmente all'odierno appellante bensì al domicilio eletto dal procuratore costituito avv. La Malfa.
Prescrive, infatti, l'art. 125, ult. co. disp. att. c.p.c., che 1a comparsa di riassunzione è notificata a norma dell'art. 170 del codice , ossia al procuratore costituito, e solo nel caso in cui le parti non fossero costituite, deve essere fatta personalmente. Quanto ai restanti profili di doglianza, a prescindere dal fatto che quella concernente il difetto di sottoscrizione dell'agente postale ( dedotto in seno all'atto di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal nella memoria di replica) è smentito dall'esame della relata (v. pag, 23 CP_1
comparsa riassunzione) , va escluso che i dedotti vizi abbiano comportato l'inesistenza della notificazione.
Invero, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo,
l'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa ( ex ultimis Cass. 14692/2023; Cass. 25511/2022;Cass. SSUU n. 14916/2016)
E' stato, altresì, precisato che “la notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti
prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non è inesistente, ma
nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, con la rituale e tempestiva costituzione
dell'intimato” (Cass. civ . n.22806/2024).
Ebbene, nella specie, ritiene la Corte che le irregolarità segnalate, ivi compresa la notifica eseguita presso la Cancelleria del Tribunale di Patti, non rientri in alcuna delle predette ipotesi.
L'esclusione dell'eccepita inesistenza non si fonda, però, sulla pretesa ritualità della notifica eseguita presso la Cancelleria del Tribunale di Patti, sostenuta dal CP_1 E' vero che, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero,
a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179
del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. (Cass. civ. n.14878/2023).
Nondimeno, nella specie, l'avv. La Malfa, procuratore costituito dello nel giudizio di Pt_1
opposizione a decreto ingiuntivo, non esercitava nel circondario del Tribunale di Patti bensì nel circondario del Tribunale di Barcellona P.G. , dichiarato competente.
Dunque, mal si attaglia alla fattispecie in esame il principio richiamato dall'appellato, posto che,
rispetto al giudizio che occorreva riassumere davanti al predetto ufficio, il procuratore dello Pt_1
non operava extra districtum.
In tal caso, esercitando il legale nella circoscrizione del Tribunale in cui doveva svolgersi il giudizio,
il luogo nel quale dovevano essere effettuate la notificazioni andava individuato nel domicilio effettivo dello stesso difensore, quale risultava dall'albo professionale, non essendo in tal caso applicabile l'art. 82 del r.d. n 37 del 1934, che riguarda solo i procuratori esercenti “extra districtum”.
Tuttavia, la notifica eseguita ai sensi di tale disposizione ad un legale esercente “intra disctrictum”,
non dà luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notificazione ( la quale – come già detto- deve ritenersi ristretta ai soli casi in cui la stessa sia stata omessa), bensì ad una sua nullità sanabile con la costituzione del destinatario, a nulla rilevando che quest'ultimo, nel costituirsi, abbia eccepito la predetta nullità (Cass.civ. n. 920/2017).
Analogamente deve ritenersi con riferimento a tutte le altre pretese anomalie, che devono ritenersi sanate per effetto della costituzione dello che- come affermato dal primo decidente – ha Pt_1 accettato il contraddittori, formulando richiesta di termini ex art. 183 c.p.c. comma 6 c.p.c. all'udienza del 09.04.2013 .
§
6.- Con il quinto motivo di gravame, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure emesso una pronuncia extra petita .
Rileva, in proposito, che nella specie non era in alcun modo configurabile l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale ex art. 1218 c.c., posto che esso deducente, nella qualità di accomandante della IE ZO sas era stato delegato dal Controparte_3 CP_1
nella qualità di accomandatario, di eseguire il pagamento relativo all'acquisto di attrezzature necessarie all'attività da intraprendersi, senza che, però, fosse stato indicato un termine essenziale entro il quale adempiere.
Aveva, dunque, errato il giudice di prime cure non solo nella configurazione dell'inadempimento contrattuale ma anche nel richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15328/2018 nella parte in cui poneva a carico di colui che agisce “…. per chiedere la risoluzione contrattuale, il
risarcimento del danno o l'inadempimento ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto ed il
relativo termine di scadenza” , dato che , nella specie, il non aveva indicato di alcun CP_1
termine.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto, si precisa che il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre, al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice,
nell'esercizio della sua potestas decidendi - anche riguardo alla interpretazione della domanda - resta libero non solo d'individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto, diverse da quelle all'uopo prospettate, bensì di rilevare altresì,
indipendentemente dalla iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge ( Cass. civ. n. 21220/2019).
Il giudice ha, dunque, il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità
rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti.(Cass. n. 5153/2019)
Ebbene, nella specie, la domanda di risoluzione è stata correttamente inquadrata dal primo decidente come fondata sul mancato rispetto dell'obbligo di cui alla scrittura privata del maggio 2021 di impiego delle somme ricevute dal al fine di effettuare determinati acquisti nell'interesse CP_1
della società.
In tale contesto, come esattamente affermato in sentenza , il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l' adempimento deve provare solo la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa , ossia il proprio adempimento.
Nella specie, lo IS non contesta il titolo contrattuale , ammettendo di aver ricevuto la somma di denaro indicate nella scrittura privata con lo scopo ivi previsto nè, tantomeno, allega di averlo utilizzato secondo la destinazione concordata, dolendosi, al contempo, della ritenuta sussistenza del proprio inadempimento in conseguenza della mancata indicazione di un termine essenziale .
Trattasi di rilievo inconsistente , posto che, sebbene nella scrittura non fosse previsto alcun termine essenziale , nondimeno, la risoluzione per inadempimento consistente nell'inosservanza di un termine non essenziale implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta, si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, così incorrendo in un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.)
(Cass.10682/2023).
Dovendo, per stessa ammissione dell'odierno appellante, le somme ricevute essere utilizzate per l'acquisto “delle attrezzature necessarie per l'attività da intraprendersi” , appare evidente che il mancato utilizzo secondo la destinazione concordemente stabilita delle somme ricevute sin da maggio 2001 , protrattosi per svariati anni così da eccedere il limite della normale tollerabilità, abbia integrato gli estremi del grave inadempimento , precludendo il raggiungimento dello scopo prefissato,
ossia l'avvio dell'attività sociale .
A ciò aggiungasi che il già con lettera notificata il 02.07.2001 aveva chiesto di specificare CP_1
per quali spese le somme consegnate erano state utilizzate, così evidenziando il preciso interesse alla realizzazione del progetto negoziale.
L'appello va, pertanto, rigettato, riservando al prosieguo la regolamentazione delle spese.
§
7.-Deve, a questo punto, esaminarsi l'appello incidentale, basato su un unico motivo con cui il lamenta l'erroneità della sentenza per avere il decidente definito “irregolare” la notifica CP_1
dell'atto introduttivo del giudizio e , per l'effetto, fissato la decorrenza degli interessi legali spettanti al 16 novembre 2010.
A sostegno di quanto esposto, rileva che il processo riassunto davanti al Giudice dichiarato competente non va inteso come un nuovo processo, bensì, come la continuazione di quello instaurato innanzi al giudice dichiaratosi incompetente e richiama, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, e il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. Aggiunge che la translatio trova applicazione anche nel caso in cui giudice dell'opposizione non abbia dichiarato formalmente nullo il decreto emesso da giudice incompetente e che, comportando,
comunque, la declaratoria di incompetenza, la caducazione del decreto ingiuntivo, la causa riassunta ai sensi dell'art. 50 c.p.c. innanzi al giudice competente concerne non l'opposizione al decreto ingiuntivo - che appartiene alla competenza funzionale del giudice che ha emesso la ingiunzione e non tollera, quindi la "translatio iudicii" - ma , piuttosto, la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in monitorio, soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'appellante incidentale contesta la sentenza impugnata in relazione alla decorrenza degli interessi.
Lamenta, in particolare, che il decidente non aveva tenuto conto della lettera del 2.7.2001 (all. A –
fascicolo monitorio), con cui aveva assegnato a controparte un termine ad adempiere , in conseguenza dell'inutile decorso del quale aveva chiesto la risoluzione e la restituzione delle somme con ricorso depositato il 30.3.2003.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che gli interessi dovessero decorrere - ex artt. 1218 e
1224 c.c. - fin dal 10.7.2001 o in subordine, a far data dal 30.03.20023, facendo retroagire la risoluzione al momento della proposizione della domanda.
Il motivo deve ritenersi fondato nei limiti che di seguito si espongono.
Il primo decidente, muovendo dall'errata premessa secondo cui il presente fosse un giudizio ex novo,
ha ritenuto che gli interessi legali andassero riconosciuti dalla proposizione della domanda ovvero dal 16 novembre 2010, data in cui è stato notificato l'atto di riassunzione del giudizio.
Invece, poiché- come già esposto- la tempestiva riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente comporta la prosecuzione davanti al nuovo giudice del processo, che mantiene una struttura unitaria e, perciò,
conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente ,
gli interessi legali dovevano essere computati dalla proposizione della originaria domanda di ingiunzione di pagamento e, dunque, nel caso di specie, dal 30 maggio 2003. Non è, invece, condivisibile l'assunto del secondo cui gli interessi legali andrebbero CP_1
riconosciuti sin dal 10 luglio 2001, ovvero dalla scadenza del termine per adempiere assegnato con lettera notificata il 2 luglio 2001 (cfr. pag. 23 fascicolo monitorio di . CP_1
Ciò in quanto tanto nel ricorso per ingiunzione di pagamento (cfr. pag. 3 ricorso per ingiunzione di pagamento), quanto nella comparsa in riassunzione del 16 novembre 2010 (cfr. pag. 16), il predetto aveva chiesto la restituzione della somma oltre interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso fino al soddisfo.
Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi -contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. soltanto su espressa domanda della parte
(Cass. civ. n.36659/2021) .
Ne discende che, avendo il ha domandato gli interessi legali dal deposito del ricorso per CP_1
ingiunzione di pagamento e reiterato la medesima domanda nella comparsa in riassunzione, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, gli stessi devono essere riconosciuti esclusivamente dalla data del 30 marzo 2003.
§
8.- Restano, a questo punto, da regolamentare le spese di lite.
Ritiene la Corte che la parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di decorrenza degli interessi non comporti la necessità di rivisitare la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, incensurabile risultando, anche in relazione alla modificata decorrenza, la condanna dello
Pt_1
E poiché la soccombenza del predetto è stata confermata anche in questa sede, anche le relative spese non possono che porsi a suo carico. Esse vanno liquidate come da dispositivo. tenuto conto del valore della controversia (criterio del disputatum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si è
proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. n. 15182/2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione di tale fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi.
Atteso il rigetto dell'appello deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 268/2021 R.G. sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. 93/2021, emessa dal Tribunale CP_1
di Barcellona P.G. in data 0202.2021 e pubblicata in pari data, in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna alla corresponsione in favore di degli Parte_1 CP_1
interessi legali sulla somma già oggetto di condanna con decorrenza dalla data del 30.03.2003 fino al soddisfo;
2) rigetta, per il resto, l'appello incidentale;
3) rigetta l'appello principale;
3) condanna al pagamento in favore di controparte delle spese di questo grado Parte_1
che liquida, in complessivi euro € 4.888,00 (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio;
euro 921,00
per quella introduttiva, euro 922,00 per quella di trattazione ed euro 1.911,00 per quella decisoria)
oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva (se dovute);
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante principale il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Giuseppe Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 168/2021 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
28.02.2025
vertente tra
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n.13, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Concezione Monica d'Amico, CodiceFiscale_1
(C.F. - PEC , per procura allegata CodiceFiscale_2 Email_1 agli atti del giudizio, presso il cui studio in ZO - Via Giorgio Rizzo n. 39 è elettivamente domiciliato;
Appellante e appellato incidentale
e
nato il [...] a [...] ed ivi residente, Contrada Crocevia n° 114 C. CP_1
F. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cinnera Martino (C.F. C.F._3 [...]
– PEC , giusta procura in atti;
C.F._4 Email_2 Appellato e appellante incidentale
oggetto: cessione crediti - appello avverso la sentenza n. 93/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona
P.G. il 02.02.2021 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante/appellato incidentale: Dichiarare ammissibile in rito e fondato nel merito il
presente atto di appello;
conseguentemente annullare, revocare e comunque rendere inefficace nei
confronti dell'appellante, per i motivi sopra esposti, la sentenza oggetto di impugnativa;
accogliere
le domande spiegate dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui si trascrivono: “dichiarata
la nullità del giudizio in riassunzione o, in via subordinata, senza recesso e anzi salvo gravame,
l'estinzione dell'originario giudizio per non essere stato riassunto (ove mai una riassunzione fosse
stata possibile, il che si esclude), nei modi e termini di legge;
in relazione al giudizio incoato in
questa sede, ritenersi e dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, come
preliminarmente eccepito con la dichiarazione della conseguente nullità dell'intero giudizio, con la
condanna del alle spese, competenze ed onorari, spese generali, IVA e CPA inclusi CP_1
come per legge in favore del concludente;
sempre in conseguenza della accolta Parte_1
eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di Sant'Agata, ne è
derivata la nullità e assoluta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, perché reso da Giudice
incompetente, se del caso, dichiararsi la nullità e/o inefficacia di detto decreto;
in subordine, solo
per mero scrupolo difensivo, si riporta a tutto quanto eccepito, richiesto e dedotto nell'originario
atto di citazione in opposizione, integralmente trascritto nelle premesse del presente atto, anche per
quanto riguarda il merito;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge.”; con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per
legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato/appellante incidentale: Ritenere inammissibile e, comunque, rigettare le domande e
le conclusioni articolate da controparte nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio;
2) Ritenere e dichiarare che l'esponente ha diritto al pagamento della somma di euro 12.756,49 oltre
interessi legali sino al soddisfo;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della
sentenza appellata,3) dire ritenere e dichiarare che l'esponente ha diritto alla corresponsione degli
interessi legali su tale somma a decorrere dal 10 luglio 2001 o, comunque, dal 30 maggio 2003; 4)
e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore dell'esponente, della Parte_1
somma di euro 12.756,49 oltre interessi legali a decorrere dal 10 luglio 2001 o, comunque, dal 30
maggio 2003 sino al soddisfo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 06.09.2003, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 158/03, emesso il 04.06.2003, con cui il Tribunale di Patti, Sez. distaccata di S. Agata
di Militello su istanza di gli aveva intimato il pagamento della somma di € CP_1
12.756,49, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo e spese della procedura monitoria.
L'opponente esponeva:
- che, con atto pubblico in notar del 28/11/2000, aveva costituito con l'opposto Persona_1
una società in accomandita semplice, con ragione sociale “PIEFFE MILAZZO S.A.S. di CP_1
NG ; CP_2
-che ,con dichiarazione resa a margine della scrittura privata del 21.05.2001 le parti avevano dato atto del versamento da parte del a titolo di contributo alle spese societarie, la somma di £. CP_1
24.700.00 di cui £. 10.000.00 versati direttamente ad esso la restante parte con assegni, di Pt_1
cui quello recante l'importo di £.
3.000.000 non andato a buon fine;
- che l'attività prevista non era stata mai intrapresa.
Ciò posto, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, in favore di quello di Barcellona P.G., già Sez. Distaccata di ZO;
nel merito, deduceva che nulla era dovuto a atteso che il progetto dell'attività prevista non era andato a buon fine per CP_1
esclusiva colpa dell'opposto, che, nonostante il suo ruolo di socio accomandatario, era rimasto inoperoso sin dall'atto di costituzione della società, lasciando esso socio da solo ed esposto a conseguenti danni.
Si costituiva il che chiedeva, invece, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto CP_1
ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
Con sentenza n. 167/2010 il Tribunale di Patti, sez. di Sant'Agata di Militello, a definizione del giudizio iscritto al n. 430/2003 R.G., dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Barcellona P.G. Sez. distaccata di ZO e compensava le spese di lite tra le parti.
riassumeva il giudizio dinnanzi la Sezione distaccata di ZO, notificando la CP_1
comparsa in riassunzione all'opponente presso la cancelleria del Tribunale di Patti - Sez. di Pt_1
Sant'Agata di Militello, nonostante nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo fosse stato eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Salvatore Princiotta, sito in Acquedolci, Via Dante n. 38.
A seguito della notifica in data 04.05.2012 dell'ordinanza del 24.02.2012, con cui il giudice procedente aveva ammesso l'interrogatorio formale dello quest'ultimo si costituiva in Pt_1
giudizio, eccependo la nullità della riassunzione, la nullità della vocatio in ius e dell'intero procedimento.
Sempre in via preliminare, chiedeva la declaratoria, per un verso, dell' estinzione del giudizio riassunto;
per altro verso, della nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi di lite, in conseguenza della accolta eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Patti - Sezione distaccata di Sant'Agata; con vittoria di spese e compensi di lite.
Con sentenza n.93/2021, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 02.02.2021, il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarava risolto per inadempimento l'accordo steso a margine della scrittura privata del 21.05.2001 in Venetico e per l'effetto, condannava alla Parte_1
restituzione in favore di dell'importo di € 12.756,49, oltre interessi legali CP_1
decorrenti dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio riassunto (16.11.2010) fino al soddisfo, oltre che alla rifusione delle spese e compensi di lite in favore di controparte.
Avverso tale sentenza quest'ultimo proponeva appello per i motivi di cui infra si dirà. Si costituiva il che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 CP_1
bis e ter ed ex art. 342 c.p.c., contestandone, nel merito, la fondatezza e chiedendone il rigetto.
Proponeva, altresì, appello incidentale per i motivi di cui infra.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione dell'8.06.2021 la sostituzione dell'udienza c.d.
partecipata con il rito della trattazione scritta, all'udienza del 2.07.2021 la Corte rinviava a quella del
3.12.2021 per assenza del relatore e, quindi, a quella del 4.02.2022 per trasferimento del relatore ad altro ufficio.
Seguivano altri due rinvii (udienze del 4.02.2022 e del 4.04.20222) giustificati dalla medesima ragione
All'udienza del 7.10.2022 la Corte, ritenuta l'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e dichiarata inammissibile l'istanza di inibitoria,
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2023.
Assegnata la causa con decreto del 12.04.2023 ad altro relatore, con provvedimento del Presidente di
Sezione del 16.04.2023 veniva disposto il congelamento del ruolo del predetto, poiché collocato in quiescenza.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore con contestuale fissazione dell'udienza secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n.
149221, comma 4, della legge 77/2020).
Alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve, in via preliminare, osservarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da
è stata già disattesa dalla Corte all' udienza del 07.10.2022. CP_1
2.- Ciò puntualizzato , prima di passare alla disamina dei motivi di gravame ed ai fini della loro migliore comprensione, appare opportuno riassumere brevemente il contenuto della decisione impugnata.
Il primo decidente, rilevato che la sentenza n. 167/2010 del Tribunale di Patti, sez. di Sant'Agata di
Militello, aveva definito il giudizio con la dichiarazione di incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Barcellona P.G. Sez. distaccata di ZO e la compensazione delle spese di lite tra le parti, nulla disponendo circa la riassunzione ed il relativo termine, ha qualificato la comparsa in riassunzione, con cui è stato avviato il presente giudizio, come una citazione ordinaria avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato dal e non un procedimento di opposizione a CP_1
decreto ingiuntivo in riassunzione, ormai implicitamente revocato.
Muovendo da tale premessa ha ritenuto che, benchè la “citazione” dovesse essere notificata alla parte personalmente e non al procuratore costituito nel precedente giudizio, ormai concluso, nondimeno la costituzione del convenuto e l'accettazione del contraddittorio, con la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., avesse sanato “l'irregolare notifica “.
Di tale valutazione si duole lo con primo motivo di gravame, con cui lamenta la carenza Pt_1
dei requisiti dell'atto introduttivo di primo grado, in quanto redatto in violazione degli artt. 163 c.p.c.
e 125 c.p.c.
Deduce , in proposito, che il giudice di prime cure aveva correttamente qualificato la comparsa in riassunzione come atto introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi con la sentenza n. 14594 del 21.08.2012, secondo cui “il provvedimento con cui il Giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la
carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una
decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto di accoglimento in rito
dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” , con la conseguenza che «ciò che trasmigra al giudice ad quem non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa
che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645 c.p.c.» avente ad
oggetto il credito posto a fondamento del giudizio monitorio “.
Aveva, però, omesso di accertare la sussistenza dei requisiti essenziali per ritenere valido ed efficace l'atto di citazione introduttivo del giudizio, dato che esso era stato redatto “in violazione dei requisiti
relativi alla c.d. vocatio in ius, finalizzati cioè a garantire il contraddittorio con il convenuto ed
indicati ai numeri 1, 2, 6 e 7 dell'art. 163 terzo comma c.p.c. nonché (de)i requisiti relativi alla c.d.
editio actionis, finalizzati cioè ad individuare la situazione sostanziale, oggetto della pronuncia
chiesta al giudice adito e menzionati ai numeri 3, 4 e 5 del predetto articolo”.
Secondo l'assunto dell'appellante, il con la comparsa in riassunzione si era limitato a CP_1
trascrivere atti e fatti del procedimento monitorio e della fase di opposizione, senza esplicitare i fatti costitutivi o lesivi riconducibili in astratto ad una o più norme, proponendo, pertanto, una domanda di condanna generica al pagamento di una somma, senza allegare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere, del quale era tenuto a dimostrare l'esistenza.
Assume , in conclusione, che se il primo giudice avesse vagliato l'atto introduttivo secondo la qualificazione di atto di citazione, avrebbe dovuto rilevare la violazione delle sopra indicate norme.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere in punto di diritto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì contiene, anche implicita, la declaratoria (esplicita o implicita) di invalidità del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente è da riferire non alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo (che appartiene alla competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione e non tollera, quindi, la translatio iudicii), ma a quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria , siccome domanda soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena. “Ciò che trasmigra al giudice competente non è più propriamente una causa di opposizione ad un
decreto che più non esiste, in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice, ma una
causa ordinaria - da trattarsi secondo le norme del procedimento ordinario a cognizione piena e che
è la stessa che, unitamente all'azione speciale monitoria, era stata introdotta dal creditore mediante
il ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, eliminato il decreto e sancita l'irritualità dell'azione speciale
monitoria per difetto del presupposto della competenza, il ricorso ingiuntivo resta pur sempre nella
sua efficacia propositiva dell'azione da decidersi a cognizione piena sulla domanda proposta dal
creditore” ( ex ultimis Cass. civ. n.41230/2021; Cass. civ. n. 20935/2016)
In applicazione di tali pacifici principi, deve ritenersi che, a seguito della rilevata incompetenza del giudice adìto in sede monitoria (e alla conseguente declinatoria del giudice dell'opposizione), il giudizio di merito - avente ad oggetto la controversia introdotta con la proposizione della domanda sottesa al ricorso monitorio e da trattarsi con la cognizione piena a seguito dell'opposizione - prosegua davanti al giudice indicato come competente.
Poiché, dunque, la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa, l'atto da notificare non va considerato – come, invece, fatto dal primo decidente - come
“atto introduttivo di giudizio ex novo”, ma quale atto di riassunzione del giudizio a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice inizialmente adito (Cass. cit).
Va, poi, osservato che, in tema di "translatio iudicii", la comparsa di riassunzione deve contenere, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. "il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio"
Ne discende che, ai fini della validità dell'atto riassuntivo, non è necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia "richiamato" - senza necessità, cioè', di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale è determinabile
"per relationem" il contenuto della comparsa di riassunzione, nonchè il provvedimento in forza del quale è fatta la riassunzione medesima (Cass. civ.n. 12524/2020; Cass. civ.n.18170/2004). Ebbene, nella specie, va, innanzitutto, rilevata la tempestività della riassunzione (peraltro neanche contestata dall'appellante) , poiché effettuata con comparsa notificata il 18.11.2010, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 50 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alla novella di cui alla L.69/2009 a fronte di un giudizio instaurato anteriormente al 4.07.2009
Dalla disamina della comparsa risulta, inoltre, la presenza di tutti i requisiti di sostanza e forma di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., ivi compreso il richiamo al ricorso monitorio, all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, alla sentenza del Tribunale di Patti , declinatoria della competenza territoriale
Ritiene, pertanto, la Corte che l'atto sia idoneo al raggiungimento dello scopo, attesi il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e degli altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittimava la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo.
In ogni caso, a prescindere dalla incontestata statuizione del Tribunale in punto di sanatoria dei vizi a seguito della costituzione del convenuto, va osservato che il motivo sconterebbe eguale sorte di infondatezza, anche a voler condividere la qualificazione dell'atto operata dal giudice di prime cure, quale atto di citazione ex novo.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui al n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. si appalesa solo quando tali elementi siano del tutto omessi o risultino assolutamente incerti e, comunque, inadeguati a tratteggiare l'azione.
Nel caso di specie, invece, risulta chiara e specifica sia la determinazione della cosa oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda,
con le relative conclusioni.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164,
quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni
della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle
indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della
citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio"
ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare
adeguate e puntuali difese (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013).
L'atto risulta, altresì, in linea con le indicazione di cui al n. 5 dell'art. 163 c.p.c, oltre che con quelle richieste ai fini dell'editio actionis di cui ai nn. 1,2,6 e 7 ( indicazione del giudice, delle parti ecc).
§
3-. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché adottata in violazione dell'art. 182 c.p.c., dell'art. 163 comma 3 n. 6 c.p.c., dell'art. 83 comma
3 c.p.c. e dell'art. 84 comma 2 c.p.c.
Deduce , in proposito, che il primo decidente, nel qualificare la comparsa in riassunzione in termini di atto di citazione, aveva omesso di accertare la carenza della procura ad litem, posto che il procuratore, in seno a quell'atto, aveva dichiarato di rappresentare e difendere CP_1
“in virtù di mandato a margine del decreto ingiuntivo n.158/2003 del Tribunale di Patti, Sezione di
S. Agata Militello”, e che, conseguentemente, avvalendosi della procura rilasciata esclusivamente per il giudizio monitorio, aveva agito quale falsus procurator.
Dalla disamina della suindicata procura - assume l'appellante – emerge, infatti, che il in CP_1
data 08.05.2003 aveva conferito la procura ad litem “speciale”, stesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, per essere rappresentato e difeso specificatamente ed esclusivamente “…nel presente
giudizio, in ogni fase e grado, e in quello di opposizione ed esecuzione, …omissis” , di guisa che nessuna procura era stata rilasciata per la valida istruzione del giudizio di primo grado. Pertanto, non avendo il primo decidente assegnato un termine perentorio per sanare il difetto di procura,la sentenza impugnata doveva considerarsi nulla, poiché emessa in carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio.
Osserva, da ultimo, l'appellante che, pur volendo considerare valida l'originaria procura, comunque,
la stessa non risultava materialmente congiunta alla comparsa in riassunzione, con le significative conseguenze di inefficacia ex lege.
Anche tale motivo è infondato.
Ed invero, secondo il granitico orientamento della Corte di Cassazione, la procura “ad litem” relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale, a seguito di declaratoria di incompetenza conseguente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto valida la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, operata sulla base della procura rilasciata a margine dell'originario ricorso monitorio) (Cass.civ.n. 12171/2017; Cass. civ. n.
8806/2008)
Contrariamente a quanto argomentato dall'appellante, il giudizio di primo grado oggetto dell'odierno gravame deve essere inteso come prosecuzione dell'originario giudizio instaurato innanzi al giudice territorialmente incompetente e , pertanto, la procura rilasciata in relazione al “presente giudizio in
ogni fase e grado” autorizzava il procuratore alla riassunzione, avente ad oggetto la medesima domanda avanzata con il ricorso monitorio, ossia la pretesa azionata dal creditore.
Va, in proposito, ribadito che “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa -
disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato
competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua
davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti
sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la
riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” ( Cass. civ. n. 41230/2021; Cass.civ.n 5542/2021), sebbene con oggetto non più
concernente la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza,
bensì la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore.
E' vero, però, che - come rilevato dall'odierno appellante - l'originario ricorso per ingiunzione di pagamento risultava trascritto in seno alla comparsa in riassunzione, notificata alla controparte senza la riproduzione della procura.
Nondimeno, tale circostanza non configura l'ipotesi di radicale inesistenza della procura , risultando depositato il fascicolo monitorio, contenente (v. pag. 3) la procura con cui il aveva CP_1
conferito il c.d. ius postulandi al proprio difensore anche per l'eventuale giudizio di opposizione, di cui, come già ampiamente illustrato, il procedimento dinnanzi al Tribunale di Barcellona P.G.
costituiva prosecuzione .
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, devono considerarsi assorbite le questioni introdotte dall'appellante – per l'ipotesi di ritenuta inoperatività del meccanismo conservativo della traslatio iudicii- circa la sanatoria del difetto di procura anche in grado di appello.
§
4.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 38 comma 3 c.p.c.,
per omesso accertamento da parte del giudice di prime cure del difetto di giurisdizione per materia.
Evidenzia, sul punto, che la controversia traeva origine dal rapporto societario intercorso tra le parti e che, conseguentemente, la disciplina applicabile al caso di specie era quella di cui al d.lgs. 27
giugno 2003, n. 168 , che , nell' istituire le sezioni specializzate in materia di proprietà̀ industriale ed intellettuale, aveva devoluto ad esse la competenza a conoscere le relative controversie.
Deduce che tale competenza è stata estesa dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del D.L. 24
gennaio 2012, n.1 anche alla materia societaria, con conseguente ridenominazione di quegli organi,
in “sezioni specializzate in materia di impresa”. Rileva, quindi, che - ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. del 27 giugno 2003, n. 168, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 - alle sezioni specializzate in materia di impresa spettano le controversie relative ai "rapporti societari", da ritenersi non in senso soggettivo, bensì oggettivo, e quindi le controversie attinenti alla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di società oppure all'assetto organizzativo ed alle parentesi di responsabilità eventualmente derivanti.
Trattandosi di eccezione rilevabile anche d'ufficio, ex art. 38 comma 3, c.p.c.- conclude l'appellante
- il primo decidente avrebbe dovuto adottare un'ordinanza declinatoria di competenza, contenente l'ordine di riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente.
Il motivo non può essere accolto.
Muovendo dalla premessa secondo cui la tempestiva riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente non comporta l'instaurazione, di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario, il presente giudizio deve ritenersi instaurato alla data di proposizione del ricorso monitorio ( 2003) .
Ciò comporta l' applicazione dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica operata dall'art. 45, secondo comma, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, che consente il rilievo dell'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile,
anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
Ne consegue che, in difetto di tale tempestivo rilievo, la competenza del giudice , innanzi al quale l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata, diviene insindacabile (Cass. civ. n. 4007/2009).
Il giudice, pertanto, non può rilevare l'incompetenza in ogni stato e grado ma è tenuto al rilievo entro la detta udienza salvo esaminare l'eventuale eccezione proposta dalla parte, sempre che la stessa abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza (Cass.civ n. 22055/2006)
E poiché, nella specie, la pretesa incompetenza per materia non è stata né eccepita né rilevata tempestivamente nel giudizio di primo grado, l'eccezione sollevata per la prima volta in grado di appello va ritenuta inammissibile. In ogni caso, anche qualora l'eccezione fosse stata tempestivamente sollevata, il motivo sarebbe infondato per più ordini di ragioni.
Sotto un primo profilo, va osservato che- come pure dedotto dall'appellante - che la competenza delle
Sezioni specializzate è stata estesa ai rapporti societari in forza della L. 27/2012, entrata in vigore successivamente all'introduzione del presente giudizio, che, dunque, rimane regolato, quanto alla competenza, dalla legge esistente al momento della domanda ex art. 5 c.p.c..
Sotto altro profilo, deve, invece, rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2
D.Lgs. 168/2003 , sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. d D.L. 1/2012, conv. con modificazioni nella
L.27/2012, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società Europee di cui al Regolamento CE
n. 2157/2001, le società cooperative Europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento (Cass. civ. n. 6125/2024).
Nella specie, invece, la controversia in oggetto concerne un rapporto relativo ad una società di persone, ed, in particolare, ad una società in accomandita semplice che, dunque, neanche rientra nelle tipologie societarie soggette alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa.
A ciò aggiungasi che l'espressione rapporti societari- che radica la competenza delle dette Sezioni
specializzate - va intesa in senso oggettivo, con la conseguente devoluzione alle stesse delle sole controversie attinenti all'organizzazione e al funzionamento della struttura societaria delle società
sopra menzionate.
Ebbene, nella specie, non si ravvisa un legame diretto tra la controversia ed i rapporti societari riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi". La controversia, infatti, secondo i termini di proposizione della domanda , attiene alla restituzione di somme versate per l'esecuzione di non meglio specificate spese nell'interesse della costituita società, di guisa che neanche è possibile verificarne l'effettiva attinenza ad un rapporto societario
§
5.- Con il quarto motivo di gravame, l'appellante eccepisce la violazione degli artt. 1-7-8 della legge
53 del 1994.
In particolare, ribadisce che il procuratore di controparte nella “Relata di notifica” della comparsa in riassunzione aveva indicato di aver notificato “…in virtù di procura in atti…”, sebbene, come già
evidenziato con la seconda doglianza, fosse sprovvisto di procura, con conseguente violazione dell'art. 1 L. 53/94 .
Sottolinea ancora l'odierno deducente che sempre nella relata di notifica il procuratore di controparte,
pur affermando di essere “debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Patti”,
non aveva specificato la data della delibera autorizzativa al compimento di detta attività e neppure il numero del registro cronologico violando dunque, gli art. 7 e 8 della L. n. 53/94.
Inoltre, aveva dichiarato di aver notificato la comparsa in riassunzione ai sensi dell'art. 3 della L. 21
gennaio 1994, n° 53, al sig. presso il suo procuratore costituito Avv. Gioacchino Parte_1
La Malfa con lui domiciliato ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Patti Sezione distaccata di S. Agata Militello, Via Cosenz n.101, spedendone copia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dall'Ufficio Postale di S. Agata Militello.
Sulla scorta di tali emergenze, l'appellante sostiene che la presunta notifica era stata eseguita nei confronti di un avvocato ed in un luogo che non aveva alcun riferimento con l'avvocato domiciliatario, di talchè aveva errato il Tribunale per avere omesso di dichiararne l'inesistenza.
Da ultimo, l'appellante evidenzia che nella medesima relata si rilevava la sottostante applicazione di un francobollo del valore di € 1,40 recante la dicitura posta prioritaria , senza la Parte_2
sottoscrizione dell'agente postale, con conseguente inesistenza della stessa. Mancava, inoltre, la specificazione “ho notificato per conto di” , così come l'indicazione del numero del registro cronologico e ciò anche nella cartolina verde di avviso di ricevimento versata in atti del giudizio di primo grado.
Aveva, pertanto, errato il giudice di prime cure nel reputare “irrituale” la notificazione dell'atto introduttivo e nell'attribuire efficacia sanante alla costituzione in giudizio di esso convenuto,
dovendo, piuttosto, dichiarare l' inesistenza della notifica.
Richiama, a sostegno di tale assunto, il consolidato orientamento giurisprudenziale ( sentenza n.
13090/17 del 27.04.2017 della Corte di Cassazione e la n. 14916 del 20.07.2016 delle SS.UU. della
Corte di Cassazione), secondo cui, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, la costituzione della controparte sana solo i vizi della notifica nulla e non di quella inesistente, perché, il principio di
«raggiungimento dello scopo» dell'atto si può applicare, solo, quando, la notifica, non sia priva dei suoi elementi minimi per ritenersi esistente.
Il motivo è infondato in relazione a tutti i dedotti profili di doglianza per le seguenti ragioni.
Quanto al difetto di procura, è sufficiente richiamare le argomentazioni poste a fondamento del rigetto del secondo motivo di appello principale, ossia la validità della procura rilasciata a margine dell'originario ricorso monitorio ed allegata al fascicolo monitorio.
Ugualmente privo di pregio è il profilo di doglianza che fa leva sull'inesistenza della notifica poiché
effettuata presso la cancelleria del Tribunale ritenuto territorialmente incompetente .
Alla luce delle argomentazioni già esposte a proposito dell'operatività nella specie della traslatio iudicii e tenuto conto della tempestiva riassunzione davanti al Tribunale di Barcellona P.G., deve ritenersi che la notifica non andasse effettuata personalmente all'odierno appellante bensì al domicilio eletto dal procuratore costituito avv. La Malfa.
Prescrive, infatti, l'art. 125, ult. co. disp. att. c.p.c., che 1a comparsa di riassunzione è notificata a norma dell'art. 170 del codice , ossia al procuratore costituito, e solo nel caso in cui le parti non fossero costituite, deve essere fatta personalmente. Quanto ai restanti profili di doglianza, a prescindere dal fatto che quella concernente il difetto di sottoscrizione dell'agente postale ( dedotto in seno all'atto di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal nella memoria di replica) è smentito dall'esame della relata (v. pag, 23 CP_1
comparsa riassunzione) , va escluso che i dedotti vizi abbiano comportato l'inesistenza della notificazione.
Invero, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo,
l'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa ( ex ultimis Cass. 14692/2023; Cass. 25511/2022;Cass. SSUU n. 14916/2016)
E' stato, altresì, precisato che “la notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti
prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non è inesistente, ma
nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, con la rituale e tempestiva costituzione
dell'intimato” (Cass. civ . n.22806/2024).
Ebbene, nella specie, ritiene la Corte che le irregolarità segnalate, ivi compresa la notifica eseguita presso la Cancelleria del Tribunale di Patti, non rientri in alcuna delle predette ipotesi.
L'esclusione dell'eccepita inesistenza non si fonda, però, sulla pretesa ritualità della notifica eseguita presso la Cancelleria del Tribunale di Patti, sostenuta dal CP_1 E' vero che, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero,
a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179
del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. (Cass. civ. n.14878/2023).
Nondimeno, nella specie, l'avv. La Malfa, procuratore costituito dello nel giudizio di Pt_1
opposizione a decreto ingiuntivo, non esercitava nel circondario del Tribunale di Patti bensì nel circondario del Tribunale di Barcellona P.G. , dichiarato competente.
Dunque, mal si attaglia alla fattispecie in esame il principio richiamato dall'appellato, posto che,
rispetto al giudizio che occorreva riassumere davanti al predetto ufficio, il procuratore dello Pt_1
non operava extra districtum.
In tal caso, esercitando il legale nella circoscrizione del Tribunale in cui doveva svolgersi il giudizio,
il luogo nel quale dovevano essere effettuate la notificazioni andava individuato nel domicilio effettivo dello stesso difensore, quale risultava dall'albo professionale, non essendo in tal caso applicabile l'art. 82 del r.d. n 37 del 1934, che riguarda solo i procuratori esercenti “extra districtum”.
Tuttavia, la notifica eseguita ai sensi di tale disposizione ad un legale esercente “intra disctrictum”,
non dà luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notificazione ( la quale – come già detto- deve ritenersi ristretta ai soli casi in cui la stessa sia stata omessa), bensì ad una sua nullità sanabile con la costituzione del destinatario, a nulla rilevando che quest'ultimo, nel costituirsi, abbia eccepito la predetta nullità (Cass.civ. n. 920/2017).
Analogamente deve ritenersi con riferimento a tutte le altre pretese anomalie, che devono ritenersi sanate per effetto della costituzione dello che- come affermato dal primo decidente – ha Pt_1 accettato il contraddittori, formulando richiesta di termini ex art. 183 c.p.c. comma 6 c.p.c. all'udienza del 09.04.2013 .
§
6.- Con il quinto motivo di gravame, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure emesso una pronuncia extra petita .
Rileva, in proposito, che nella specie non era in alcun modo configurabile l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale ex art. 1218 c.c., posto che esso deducente, nella qualità di accomandante della IE ZO sas era stato delegato dal Controparte_3 CP_1
nella qualità di accomandatario, di eseguire il pagamento relativo all'acquisto di attrezzature necessarie all'attività da intraprendersi, senza che, però, fosse stato indicato un termine essenziale entro il quale adempiere.
Aveva, dunque, errato il giudice di prime cure non solo nella configurazione dell'inadempimento contrattuale ma anche nel richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15328/2018 nella parte in cui poneva a carico di colui che agisce “…. per chiedere la risoluzione contrattuale, il
risarcimento del danno o l'inadempimento ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto ed il
relativo termine di scadenza” , dato che , nella specie, il non aveva indicato di alcun CP_1
termine.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto, si precisa che il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre, al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice,
nell'esercizio della sua potestas decidendi - anche riguardo alla interpretazione della domanda - resta libero non solo d'individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto, diverse da quelle all'uopo prospettate, bensì di rilevare altresì,
indipendentemente dalla iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge ( Cass. civ. n. 21220/2019).
Il giudice ha, dunque, il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità
rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti.(Cass. n. 5153/2019)
Ebbene, nella specie, la domanda di risoluzione è stata correttamente inquadrata dal primo decidente come fondata sul mancato rispetto dell'obbligo di cui alla scrittura privata del maggio 2021 di impiego delle somme ricevute dal al fine di effettuare determinati acquisti nell'interesse CP_1
della società.
In tale contesto, come esattamente affermato in sentenza , il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l' adempimento deve provare solo la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa , ossia il proprio adempimento.
Nella specie, lo IS non contesta il titolo contrattuale , ammettendo di aver ricevuto la somma di denaro indicate nella scrittura privata con lo scopo ivi previsto nè, tantomeno, allega di averlo utilizzato secondo la destinazione concordata, dolendosi, al contempo, della ritenuta sussistenza del proprio inadempimento in conseguenza della mancata indicazione di un termine essenziale .
Trattasi di rilievo inconsistente , posto che, sebbene nella scrittura non fosse previsto alcun termine essenziale , nondimeno, la risoluzione per inadempimento consistente nell'inosservanza di un termine non essenziale implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta, si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, così incorrendo in un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.)
(Cass.10682/2023).
Dovendo, per stessa ammissione dell'odierno appellante, le somme ricevute essere utilizzate per l'acquisto “delle attrezzature necessarie per l'attività da intraprendersi” , appare evidente che il mancato utilizzo secondo la destinazione concordemente stabilita delle somme ricevute sin da maggio 2001 , protrattosi per svariati anni così da eccedere il limite della normale tollerabilità, abbia integrato gli estremi del grave inadempimento , precludendo il raggiungimento dello scopo prefissato,
ossia l'avvio dell'attività sociale .
A ciò aggiungasi che il già con lettera notificata il 02.07.2001 aveva chiesto di specificare CP_1
per quali spese le somme consegnate erano state utilizzate, così evidenziando il preciso interesse alla realizzazione del progetto negoziale.
L'appello va, pertanto, rigettato, riservando al prosieguo la regolamentazione delle spese.
§
7.-Deve, a questo punto, esaminarsi l'appello incidentale, basato su un unico motivo con cui il lamenta l'erroneità della sentenza per avere il decidente definito “irregolare” la notifica CP_1
dell'atto introduttivo del giudizio e , per l'effetto, fissato la decorrenza degli interessi legali spettanti al 16 novembre 2010.
A sostegno di quanto esposto, rileva che il processo riassunto davanti al Giudice dichiarato competente non va inteso come un nuovo processo, bensì, come la continuazione di quello instaurato innanzi al giudice dichiaratosi incompetente e richiama, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, e il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. Aggiunge che la translatio trova applicazione anche nel caso in cui giudice dell'opposizione non abbia dichiarato formalmente nullo il decreto emesso da giudice incompetente e che, comportando,
comunque, la declaratoria di incompetenza, la caducazione del decreto ingiuntivo, la causa riassunta ai sensi dell'art. 50 c.p.c. innanzi al giudice competente concerne non l'opposizione al decreto ingiuntivo - che appartiene alla competenza funzionale del giudice che ha emesso la ingiunzione e non tollera, quindi la "translatio iudicii" - ma , piuttosto, la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in monitorio, soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'appellante incidentale contesta la sentenza impugnata in relazione alla decorrenza degli interessi.
Lamenta, in particolare, che il decidente non aveva tenuto conto della lettera del 2.7.2001 (all. A –
fascicolo monitorio), con cui aveva assegnato a controparte un termine ad adempiere , in conseguenza dell'inutile decorso del quale aveva chiesto la risoluzione e la restituzione delle somme con ricorso depositato il 30.3.2003.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che gli interessi dovessero decorrere - ex artt. 1218 e
1224 c.c. - fin dal 10.7.2001 o in subordine, a far data dal 30.03.20023, facendo retroagire la risoluzione al momento della proposizione della domanda.
Il motivo deve ritenersi fondato nei limiti che di seguito si espongono.
Il primo decidente, muovendo dall'errata premessa secondo cui il presente fosse un giudizio ex novo,
ha ritenuto che gli interessi legali andassero riconosciuti dalla proposizione della domanda ovvero dal 16 novembre 2010, data in cui è stato notificato l'atto di riassunzione del giudizio.
Invece, poiché- come già esposto- la tempestiva riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente comporta la prosecuzione davanti al nuovo giudice del processo, che mantiene una struttura unitaria e, perciò,
conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente ,
gli interessi legali dovevano essere computati dalla proposizione della originaria domanda di ingiunzione di pagamento e, dunque, nel caso di specie, dal 30 maggio 2003. Non è, invece, condivisibile l'assunto del secondo cui gli interessi legali andrebbero CP_1
riconosciuti sin dal 10 luglio 2001, ovvero dalla scadenza del termine per adempiere assegnato con lettera notificata il 2 luglio 2001 (cfr. pag. 23 fascicolo monitorio di . CP_1
Ciò in quanto tanto nel ricorso per ingiunzione di pagamento (cfr. pag. 3 ricorso per ingiunzione di pagamento), quanto nella comparsa in riassunzione del 16 novembre 2010 (cfr. pag. 16), il predetto aveva chiesto la restituzione della somma oltre interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso fino al soddisfo.
Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi -contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. soltanto su espressa domanda della parte
(Cass. civ. n.36659/2021) .
Ne discende che, avendo il ha domandato gli interessi legali dal deposito del ricorso per CP_1
ingiunzione di pagamento e reiterato la medesima domanda nella comparsa in riassunzione, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, gli stessi devono essere riconosciuti esclusivamente dalla data del 30 marzo 2003.
§
8.- Restano, a questo punto, da regolamentare le spese di lite.
Ritiene la Corte che la parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di decorrenza degli interessi non comporti la necessità di rivisitare la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, incensurabile risultando, anche in relazione alla modificata decorrenza, la condanna dello
Pt_1
E poiché la soccombenza del predetto è stata confermata anche in questa sede, anche le relative spese non possono che porsi a suo carico. Esse vanno liquidate come da dispositivo. tenuto conto del valore della controversia (criterio del disputatum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si è
proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. n. 15182/2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione di tale fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi.
Atteso il rigetto dell'appello deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 268/2021 R.G. sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. 93/2021, emessa dal Tribunale CP_1
di Barcellona P.G. in data 0202.2021 e pubblicata in pari data, in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna alla corresponsione in favore di degli Parte_1 CP_1
interessi legali sulla somma già oggetto di condanna con decorrenza dalla data del 30.03.2003 fino al soddisfo;
2) rigetta, per il resto, l'appello incidentale;
3) rigetta l'appello principale;
3) condanna al pagamento in favore di controparte delle spese di questo grado Parte_1
che liquida, in complessivi euro € 4.888,00 (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio;
euro 921,00
per quella introduttiva, euro 922,00 per quella di trattazione ed euro 1.911,00 per quella decisoria)
oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva (se dovute);
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante principale il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini