Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:
a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338 ;
b) le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei Comuni gia' sedi di sottoprefettura.
A decorrere dal 1 luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:
a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338 ;
b) le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei Comuni gia' sedi di sottoprefettura.