Articolo 13 della Legge 2 aprile 1968, n. 503
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 maggio 1968
Art. 13.
Al servizio di guardiania nonche' alla sorveglianza per la caccia e la pesca nel territorio del Parco, il corpo forestale dello Stato provvede con proprio personale.
Detto personale avra' in dotazione anche armi da caccia.
Per la vigilanza e per i servizi di amministrazione, il Parco si
puo' avvalere di personale dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria - distaccato in un numero non superiore a 10 unita' e che rimane nei ruoli e a carico dell'Ente stesso.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968