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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/09/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
1
n. 452/2017 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 452 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla via Reno n. 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni SCARAMUZZINO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
Controparte_1
(c.f. e P. Iva ) (subentrata alla
[...] P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia
[...]
Terme (CZ) alla via dei Bizantini, presso lo studio dell'avv. Antonello SDANGANELLI, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto SERVINO, giusta procura in atti;
- parte appellata -
e
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
n. 12;
- parte appellata contumace -
e
(c.f. ), residente in [...]; CP_4 C.F._3
- parte appellata contumace -
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 1364/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 9.9.2016 e depositata il successivo 15.9.2016 - Risarcimento danni da sinistro stradale. 2
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
24.6.2025, tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 il Giudice di Pace di Lamezia Terme la in p.l.r.p.t., nonché Controparte_5 CP_3
e al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità
[...] CP_4 esclusiva di nella causazione del sinistro avvenuto in data 11.12.2012, con CP_4 conseguente condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali da lui subite.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva: che, in data 11.12.2012 alle ore
8.00 circa, mentre percorreva la via P. Nenni in Lamezia Terme (CZ), alla guida del proprio scooter
Liberty 50 (privo di copertura assicurativa), veniva coinvolto in un sinistro dall'autovettura RD
ES Tg. AM997ZB, di proprietà di ma condotta da Controparte_3 CP_4
(assicurata con la , il quale sorpassava il ciclomotore e svoltava immediatamente Controparte_5
a sinistra, travolgendo lo scooter si cui viaggiava l'attore, che si trovava regolarmente nella propria corsia;
che, in conseguenza dell'accaduto, l'attore subiva lesioni personali, per cui veniva trasportato presso il pronto soccorso del nosocomio di Lamezia Terme e dimesso con la diagnosi di “cervicalgia post traumatica, contusione ginocchio e spalla sinistra”; che, successivamente, era costretto a sottoporsi a visite e controlli specialistici.
Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la quale: preliminarmente, chiedeva la riunione con il procedimento n.
1827/2013 R.g., avviato dallo stesso attore per i danni subito al proprio veicolo a causa del medesimo sinistro;
nel merito, impugnava e contestava tutte le avverse difese, infondate in fatto e diritto.
Rimanevano contumaci alla lite e Controparte_3 CP_4
Disposta la riunione dei giudizi recanti i nn. 1826/2013 e 1827/2013 R.G., la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'espletamento della prova testimoniale ammessa, nonché l'espletamento di CTU medica e tecnica (dinamico-quantitativa).
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con la sentenza n. 1364/2016, oggetto del presente gravame, rigettava la domanda attorea - disponendo la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati - e condannava Parte_1
al pagamento delle spese processuali di € 1.000,00, oltre accessori come per legge,
[...] ponendo a suo carico anche le spese delle due CTU.
1.1 Avverso la sentenza citata, proponeva appello, deducendo la mancata Parte_1 adesione da parte del giudice alle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio. 3
Si costituiva in giudizio
[...]
(subentrata alla Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, Controparte_2 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
e seppur ritualmente evocati in giudizio, decidevano di Controparte_3 CP_4 non costituirsi e ne veniva dichiarata la contumacia all'esito dell'udienza del 4.2.2019.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini agli artt. 190 in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
2.1 Sempre preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla stessa parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata 4
inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa
o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.2 Nel merito l'appello è infondato e deve, dunque, essere respinto per i motivi di seguito illustrati.
Unico motivo di gravame esposto da parte appellante consiste nell'erronea - in tesi - “mancata adesione da parte del giudice alle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio”.
Come noto, “nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/08/2014, n. 17757).
“Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno” – quindi – “efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.”.
In altre parole, il Giudice può discostarsi dalla soluzione indicata dal perito d'ufficio “solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione” (Cass. civ. Sez. I Sent., 03/03/2011, n. 5148; Cass. civ. Sez. I Ord., 18/07/2019, n.
19468; Cass. civ. Sez. II Sent., 21/12/2017, n. 30733). 5
Ebbene, nel caso all'odierno vaglio, il Giudice impugnato ha adeguatamente motivato il rigetto della domanda attorea ed il discostamento dalle risultanze delle consulenze tecniche;
difatti, ha espressamente affermato “la testimonianza resa dal Sig. è assolutamente in Testimone_1 contrasto con la dinamica narrata nell'atto introduttivo, con la dinamica ricostruita dal CTU e, soprattutto con le risultanze documentali, in particolare le fotografie raffiguranti i danni dell'autovettura RD escort della convenuta . Il teste narra di un incidente Controparte_3 avvenuto nel momento in cui la vettura dopo aver superato regolarmente lo scooter (quindi a sinistra) effettuava una repentina manovra di svolta a destra per immettersi in un cancello e così facendo tagliava la strada all'attore che urtava contro la fiancata della vettura che, in base alla dinamica appena narrata, non può che essere la fiancata destra. Senonché i danni riportati dalla vettura sono collocati sulla fiancata sinistra della RD ES, per come raffigurato nelle fotografie in atti, allegata al fascicolo di parte convenuta la e non contestate da parte attrice, tanto CP_6 che il CTU. che fra l'altro non ha preso visione diretta dalla vettura, ha dato una ricostruzione completamente diversa dell'incidente, coincidente in parte con quanto narrato nell'atto introduttivo.
Il CTU afferma infatti che l'urto è stato conseguenza di un'improvvisa manovra di inversione ad “U” della vettura che così facendo ha tagliato la strada allo scooter ed ha determinato l'urto sul lato sinistro della vettura. Detta dinamica, oltre che in aperto contrasto con le dichiarazioni testimoniali,
e anche parzialmente in contrasto con la ricostruzione dinamica del sinistro effettuata nell'atto introduttivo, dove si afferma che la vettura, prima dell'urto ha superato lo scooter e poi ha girato improvvisamente a destra. Tale dinamica è impossibile a meno che non si ipotizzi che la vettura ha effettuato una vietata manovra di sorpasso a destra ed è comunque in aperto contrasto con le dichiarazioni testimoniali”.
Effettivamente, unico teste escusso all'udienza del 23.1.2015, che ha affermato Testimone_1 di essere testimone oculare del sinistro in quanto si trovava a camminare sul marciapiede posto in via Pietro Nenni, ha narrato di aver visto “una RD escort che si trovava dietro il motorino Liberty
Piaggio di colore chiaro che dopo aver effettuato una manovra di sorpasso della moto svoltava immediatamente a destra per immettersi in un cancello senza azionare alcun segnale di direzione.
Quindi posso dire che la macchina tagliava la strada alla moto” e precisava “la macchina svoltava
a destra e non a sinistra anche perché la direzione di marcia della moto e della macchina era dal supermercato Atlantico verso il ponte-sottopassaggio … dopo la manovra di svolta a destra della macchina vi è stato l'urto tra i due mezzi ed il motorino è caduto per terra”.
Detta descrizione del sinistro, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, non corrisponde affatto alla narrazione dell'accaduto da parte dell'attore, il quale - sia negli atti introduttivi dei giudizi di primo grado (nn. 1826/2013 e 1827/2013 R.g.) che nei formulati capitoli di prova - riferisce che la RD ES ha svoltato a sinistra dopo aver sorpassato il ciclomotore.
Il c.t.u. nominato, ing. , in contrasto con quanto riferito dal teste, nel ricostruire Persona_1 la dinamica del sinistro, riferisce di inversione ad “U” effettuata dalla RD ES (e non di svolta a 6
destra); del resto, per come si può facilmente evincere dalla documentazione fotografica in atti e riferito dallo stesso c.t.u. (v. relazione tecnica pag. 8), i danni riportati dall'autovettura si presentano sulla portiera anteriore sinistra.
Alla luce delle evidenti discordanze delle risultanze istruttorie - anche in questa sede non superabili
- il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha correttamente rigettato la domanda avanzata in primo grado da in quanto lo stesso non ha assolto l'onere probatorio che gli incombeva. Controparte_7
Vi è da rammentare, difatti, che la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio;
le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente;
il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019,
n. 31886). avrebbe dovuto, ancor prima dell'ammissione della c.t.u., fornire prova certa Controparte_7 dell'eventus damni, ma così non è stato.
Segue il rigetto del gravame.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, l'esito della presente impugnazione con rigetto del gravame costituisce ragione per confermare la liquidazione delle spese di lite come già effettuata nel provvedimento impugnato.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – stante la qualità dell'attività difensiva prestata - nei valori minimi dello scaglione di riferimento (valore dichiarato nei limiti di € 5.000) in € 1.278,00 per compensi professionali (di cui
€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione ed
€ 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. 7
3.2 Nulla in merito alle spese di lite delle parti appellate e Controparte_3 CP_4 rimaste contumaci alla lite.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R.
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n.
10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevata dalla società appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1364/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 9.9.2016 e depositata il successivo 15.9.2016;
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della società appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.278,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
4) nulla in merito alle spese di lite di e rimasti Controparte_3 CP_4 contumaci;
5) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo di € 147,00 a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 19.9.2025
Il Presidente dott. Giovanni Garofalo
n. 452/2017 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 452 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla via Reno n. 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni SCARAMUZZINO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
Controparte_1
(c.f. e P. Iva ) (subentrata alla
[...] P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia
[...]
Terme (CZ) alla via dei Bizantini, presso lo studio dell'avv. Antonello SDANGANELLI, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto SERVINO, giusta procura in atti;
- parte appellata -
e
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
n. 12;
- parte appellata contumace -
e
(c.f. ), residente in [...]; CP_4 C.F._3
- parte appellata contumace -
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 1364/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 9.9.2016 e depositata il successivo 15.9.2016 - Risarcimento danni da sinistro stradale. 2
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
24.6.2025, tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 il Giudice di Pace di Lamezia Terme la in p.l.r.p.t., nonché Controparte_5 CP_3
e al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità
[...] CP_4 esclusiva di nella causazione del sinistro avvenuto in data 11.12.2012, con CP_4 conseguente condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali da lui subite.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva: che, in data 11.12.2012 alle ore
8.00 circa, mentre percorreva la via P. Nenni in Lamezia Terme (CZ), alla guida del proprio scooter
Liberty 50 (privo di copertura assicurativa), veniva coinvolto in un sinistro dall'autovettura RD
ES Tg. AM997ZB, di proprietà di ma condotta da Controparte_3 CP_4
(assicurata con la , il quale sorpassava il ciclomotore e svoltava immediatamente Controparte_5
a sinistra, travolgendo lo scooter si cui viaggiava l'attore, che si trovava regolarmente nella propria corsia;
che, in conseguenza dell'accaduto, l'attore subiva lesioni personali, per cui veniva trasportato presso il pronto soccorso del nosocomio di Lamezia Terme e dimesso con la diagnosi di “cervicalgia post traumatica, contusione ginocchio e spalla sinistra”; che, successivamente, era costretto a sottoporsi a visite e controlli specialistici.
Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la quale: preliminarmente, chiedeva la riunione con il procedimento n.
1827/2013 R.g., avviato dallo stesso attore per i danni subito al proprio veicolo a causa del medesimo sinistro;
nel merito, impugnava e contestava tutte le avverse difese, infondate in fatto e diritto.
Rimanevano contumaci alla lite e Controparte_3 CP_4
Disposta la riunione dei giudizi recanti i nn. 1826/2013 e 1827/2013 R.G., la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'espletamento della prova testimoniale ammessa, nonché l'espletamento di CTU medica e tecnica (dinamico-quantitativa).
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con la sentenza n. 1364/2016, oggetto del presente gravame, rigettava la domanda attorea - disponendo la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati - e condannava Parte_1
al pagamento delle spese processuali di € 1.000,00, oltre accessori come per legge,
[...] ponendo a suo carico anche le spese delle due CTU.
1.1 Avverso la sentenza citata, proponeva appello, deducendo la mancata Parte_1 adesione da parte del giudice alle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio. 3
Si costituiva in giudizio
[...]
(subentrata alla Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, Controparte_2 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
e seppur ritualmente evocati in giudizio, decidevano di Controparte_3 CP_4 non costituirsi e ne veniva dichiarata la contumacia all'esito dell'udienza del 4.2.2019.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini agli artt. 190 in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
2.1 Sempre preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla stessa parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata 4
inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa
o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.2 Nel merito l'appello è infondato e deve, dunque, essere respinto per i motivi di seguito illustrati.
Unico motivo di gravame esposto da parte appellante consiste nell'erronea - in tesi - “mancata adesione da parte del giudice alle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio”.
Come noto, “nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/08/2014, n. 17757).
“Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno” – quindi – “efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.”.
In altre parole, il Giudice può discostarsi dalla soluzione indicata dal perito d'ufficio “solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione” (Cass. civ. Sez. I Sent., 03/03/2011, n. 5148; Cass. civ. Sez. I Ord., 18/07/2019, n.
19468; Cass. civ. Sez. II Sent., 21/12/2017, n. 30733). 5
Ebbene, nel caso all'odierno vaglio, il Giudice impugnato ha adeguatamente motivato il rigetto della domanda attorea ed il discostamento dalle risultanze delle consulenze tecniche;
difatti, ha espressamente affermato “la testimonianza resa dal Sig. è assolutamente in Testimone_1 contrasto con la dinamica narrata nell'atto introduttivo, con la dinamica ricostruita dal CTU e, soprattutto con le risultanze documentali, in particolare le fotografie raffiguranti i danni dell'autovettura RD escort della convenuta . Il teste narra di un incidente Controparte_3 avvenuto nel momento in cui la vettura dopo aver superato regolarmente lo scooter (quindi a sinistra) effettuava una repentina manovra di svolta a destra per immettersi in un cancello e così facendo tagliava la strada all'attore che urtava contro la fiancata della vettura che, in base alla dinamica appena narrata, non può che essere la fiancata destra. Senonché i danni riportati dalla vettura sono collocati sulla fiancata sinistra della RD ES, per come raffigurato nelle fotografie in atti, allegata al fascicolo di parte convenuta la e non contestate da parte attrice, tanto CP_6 che il CTU. che fra l'altro non ha preso visione diretta dalla vettura, ha dato una ricostruzione completamente diversa dell'incidente, coincidente in parte con quanto narrato nell'atto introduttivo.
Il CTU afferma infatti che l'urto è stato conseguenza di un'improvvisa manovra di inversione ad “U” della vettura che così facendo ha tagliato la strada allo scooter ed ha determinato l'urto sul lato sinistro della vettura. Detta dinamica, oltre che in aperto contrasto con le dichiarazioni testimoniali,
e anche parzialmente in contrasto con la ricostruzione dinamica del sinistro effettuata nell'atto introduttivo, dove si afferma che la vettura, prima dell'urto ha superato lo scooter e poi ha girato improvvisamente a destra. Tale dinamica è impossibile a meno che non si ipotizzi che la vettura ha effettuato una vietata manovra di sorpasso a destra ed è comunque in aperto contrasto con le dichiarazioni testimoniali”.
Effettivamente, unico teste escusso all'udienza del 23.1.2015, che ha affermato Testimone_1 di essere testimone oculare del sinistro in quanto si trovava a camminare sul marciapiede posto in via Pietro Nenni, ha narrato di aver visto “una RD escort che si trovava dietro il motorino Liberty
Piaggio di colore chiaro che dopo aver effettuato una manovra di sorpasso della moto svoltava immediatamente a destra per immettersi in un cancello senza azionare alcun segnale di direzione.
Quindi posso dire che la macchina tagliava la strada alla moto” e precisava “la macchina svoltava
a destra e non a sinistra anche perché la direzione di marcia della moto e della macchina era dal supermercato Atlantico verso il ponte-sottopassaggio … dopo la manovra di svolta a destra della macchina vi è stato l'urto tra i due mezzi ed il motorino è caduto per terra”.
Detta descrizione del sinistro, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, non corrisponde affatto alla narrazione dell'accaduto da parte dell'attore, il quale - sia negli atti introduttivi dei giudizi di primo grado (nn. 1826/2013 e 1827/2013 R.g.) che nei formulati capitoli di prova - riferisce che la RD ES ha svoltato a sinistra dopo aver sorpassato il ciclomotore.
Il c.t.u. nominato, ing. , in contrasto con quanto riferito dal teste, nel ricostruire Persona_1 la dinamica del sinistro, riferisce di inversione ad “U” effettuata dalla RD ES (e non di svolta a 6
destra); del resto, per come si può facilmente evincere dalla documentazione fotografica in atti e riferito dallo stesso c.t.u. (v. relazione tecnica pag. 8), i danni riportati dall'autovettura si presentano sulla portiera anteriore sinistra.
Alla luce delle evidenti discordanze delle risultanze istruttorie - anche in questa sede non superabili
- il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha correttamente rigettato la domanda avanzata in primo grado da in quanto lo stesso non ha assolto l'onere probatorio che gli incombeva. Controparte_7
Vi è da rammentare, difatti, che la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio;
le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente;
il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019,
n. 31886). avrebbe dovuto, ancor prima dell'ammissione della c.t.u., fornire prova certa Controparte_7 dell'eventus damni, ma così non è stato.
Segue il rigetto del gravame.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, l'esito della presente impugnazione con rigetto del gravame costituisce ragione per confermare la liquidazione delle spese di lite come già effettuata nel provvedimento impugnato.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – stante la qualità dell'attività difensiva prestata - nei valori minimi dello scaglione di riferimento (valore dichiarato nei limiti di € 5.000) in € 1.278,00 per compensi professionali (di cui
€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione ed
€ 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. 7
3.2 Nulla in merito alle spese di lite delle parti appellate e Controparte_3 CP_4 rimaste contumaci alla lite.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R.
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n.
10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevata dalla società appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1364/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 9.9.2016 e depositata il successivo 15.9.2016;
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della società appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.278,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
4) nulla in merito alle spese di lite di e rimasti Controparte_3 CP_4 contumaci;
5) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo di € 147,00 a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 19.9.2025
Il Presidente dott. Giovanni Garofalo