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3 agosto 2010
3 agosto 2010
Art. 52-bis. (( 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza ))
2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza ))
Commentari • 9
- 1. L’accessibilità informatica dell’atto pubblico notarile dopo il D.Lgs. 110/2010Giorgio Rognetta · https://www.filodiritto.com/ · 15 dicembre 2010 · 16.466139
[…] Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza (art. 52 bis legge 89/1913). […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/11/2023, n. 738Provvedimento: […] L'eccezione non coglie nel segno se sol si considera che il contratto che ci occupa era stipulato per atto pubblico (cfr. doc. 24, allegato alla citazione) con sottoscrizione digitale ex art. 52-bis, Legge 16 febbraio 1913 n. 89, come si legge in calce all'atto. Ed infatti, a pag. 10 del citato contratto, si legge che “l'affidamento viene accettato dall'Appaltatore, con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel NTratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Lavori – Parte Generale”.Leggi di più...
- art. 1338 c.c.·
- capitolato speciale·
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- art. 1372 c.c.·
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