Articolo 52 bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 59Articolo 61
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3 agosto 2010
Art. 52-bis. (( 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza ))
Entrata in vigore il 3 agosto 2010
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