Articolo 9 della Legge 13 aprile 1988, n. 117
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 aprile 1988
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Versione
19 marzo 2015
Art. 9. Azione disciplinare 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata gia' proposta ((...)) . Resta ferma la facolta' del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.
2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.
3. La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.
Entrata in vigore il 19 marzo 2015
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