TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7216/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente Relatore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott.ssa Caterina Condò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7216/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAI MICHELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via F. Pacini, 23 50144 50144 Firenze Italia presso il difensore avv. LAI
MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VIGNOLI ELENA, elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 10 50129 FIRENZE presso il difensore avv. VIGNOLI ELENA
CONVENUTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
“in via istruttoria: ammettere la prova per testi sui capitoli e con i testimoni indicati nella memoria ex articolo 183 co. 6 n. 2 C.p.c. (pg. 7) e la consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni ivi dedotte (pg. 8); nel merito:
a) accertare che il documento impugnato per querela di falso (documento 10) contiene dichiarazioni non corrispondenti al vero e quindi false (pgg. da 4 a 6 atto di citazione);
pagina 1 di 12 b) dichiarare le espressioni letterali contenute nel documento impugnato per querela di falso ideologicamente false e quindi dichiarare nullo l'intero documento a firma dell'Arch. CP_2
[...]
c) accogliere la domanda di parte attrice per querela di falso e per l'effetto accertare e dichiarare la falsità ideologica del documento n. 10 allegato;
con la vittoria di spese e compensi professionali da liquidare come per legge e secondo giustizia, tenuto conto della elevata complessità del giudizio”.
, Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e reietta ogni contraria istanza, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'Arch. respingere la Controparte_2
querela di falso proposta dalla Signora in quanto inammissibile, nulla, improponibile e Parte_1
comunque del tutto infondata, con ogni conseguenza di legge.
In via istruttoria, i convenuti:
- si oppongono all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie: prove per testi e CTU per i motivi evidenziati negli scritti difensivi ed in particolare nella memoria n. 3 ex art. 183, comma VI c.p.c.;
- nella denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi capitolate da controparte, insistono per
l'ammissione a controprova sugli stessi capitoli come richiesto nella memoria n.3 ex art. 183, comma
VI c.p.c;
- ferma l'intervenuta decadenza della controparte in ordine al disconoscimento dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) allegati alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., insistono, in ogni caso, nell'istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate di invio delle due diffide (doc.ti 8 e 10 di controparte e doc.ti a) e b) allegati alla memoria 2 ex art.
183, comma VI c.p.c della propria difesa) e, conseguentemente, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria n.ro 2 ex art. 183, comma VI cpc: prova per testi e CTU (pagine 5
e 6 di detta memoria).
Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come per legge e con domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per querela di falso notificato sia all' che Parte_2 all'arch. in data 20.6.2022, la signora deduceva: Controparte_2 Parte_1
- di essere proprietaria di un compendio immobiliare con circostante appezzamento di terreno ubicato in Via delle Prata 14 a e che gli interventi edilizi di tale compendio immobiliare sarebbero CP_1
assistiti dai seguenti titoli concessori:
pagina 2 di 12 -n. 46/96 di cui alla busta 199/san del 31.12.1995;
-n. 298/2001 di cui alla busta 200/san del 31.12.1995 per l'immobile in muratura, come da certificazione di idoneità statica piu' strutture in legno e metallo richiamati nella sentenza del
Tribunale di Firenze definitiva n. 899/98, atti richiamati nella predetta concessione ed ivi preceduti dalla parola “VISTO”;
- DIA del 18.2.2005 assunta al prot n. 3377 del Comune di consistente in un parziale CP_1
“cambio di destinazione d'uso da magazzino artigianale a civile abitazione con esecuzione di opere esterne ed interne, diversa distribuzione degli spazi interni, diverso posizionamento delle aperture sui prospetti, creazione di una copertura a falde”;
- che la concessione n. 298/01, in forza di delega da parte dell'attrice al Sig. , veniva a CP_3 costui rilasciata come risulta dalla stessa concessione a firma dell'allora responsabile del settore Geom.
Controparte_4
- che la suddetta concessione era asseritamente corredata di n. 4 elaborati tecnici: A) stato originario –
B) stato sovrapposto – C) stato modificato - D) certificato di idoneità statica, nel quale era cristallizzato il veritiero stato dei luoghi della proprietà dell'attrice (i superiori elaborati venivano denominati documenti 4-5-6-7);
- che il certificato di idoneità statica e i relativi allegati erano stati depositati presso l'Ufficio del Genio
Civile in data 19.11.1999 prot. 2828 e successivamente depositati presso il Comune e che nel suddetto certificato si dava atto che l'immobile ivi riportato consisteva in mt 26 X 6,15=MQ159;
- che sarebbero state accertate strutture in legno e metallo pari a mq 104,36 e 27mq di tettoie in quanto espressamente richiamate nella sentenza definitiva n. 899/98 del Tribunale di Firenze come riportato nella stessa concessione oltre 25 mq della concessione n. 46/96;
- richiamava inoltre la perizia giurata del P.I. reiteratamente prodotta nei vari procedimenti Per_1
giurisdizionali instaurati da parte attrice nei confronti del CP_1
Alla luce di quanto premesso sulla vicenda urbanistica che la vedeva coinvolta, stigmatizzava l'operato dell'Arch. per aver redatto una nota tecnica a corredo di controdeduzioni di parte in CP_2
giudizio, affermando che tale nota tecnica conterrebbe falsità in punto di fatto facendo proprie affermazioni della precedente Responsabile del Settore, destinataria di ulteriore querela di falso nel procedimento R.G. 9004/2014.
Secondo l'attrice si sarebbe reso necessario impugnare per falso detta memoria ai sensi dell'art. 221 cpc in quanto l'arch. nella qualità pubblico ufficiale, avrebbe rappresentato uno stato dei CP_2 luoghi della proprietà dell'attrice difforme rispetto alle concessioni rilasciate dallo stesso Comune,
pagina 3 di 12 mentre invece gli elaborati tecnici allegati alla concessione 298/2001 non sarebbero quelli enucleati e contenuti nella nota impugnata bensì i documenti da 4 a 7 da lei prodotti.
Ulteriore falsità del contenuto della nota sarebbe l'affermazione, da parte dello stesso Arch.
di esistenza agli atti del Comune degli originali delle cartoline di avvenuta consegna del CP_2 provvedimento di diffida prot. 4232 del 3.3.2015, riferito all'istanza di DIA n prot. 3377 del 18.2.2005
(pratica edilizia 2005/0072) agli atti del Comune, dove la prova di tale falsa affermazione sarebbe il contenuto della sentenza 27945/09 della Suprema Corte e dell'ordinanza del Tribunale del Riesame
103/09 che, secondo l'attrice, avrebbero accertato che la suddetta DIA non sarebbe mai stata diffidata.
Infine, la nota impugnata asserirebbe falsamente che alcuni dei vari documenti oggetto di accesso agli atti nel periodo febbraio – marzo 2021 (fra i quali anche la concessione in sanatoria
298/2001), dei quali l'ufficio aveva predisposto copia, non erano stati ancora ritirati dall'attrice.
Si rivolgeva pertanto a questo Tribunale, instando nelle conclusioni in epigrafe trascritte.
*
Si costituivano in giudizio il di e l'Arch. contestando CP_1 CP_1 Controparte_2
frontalmente in fatto e diritto la ricostruzione della vicenda ex adverso esposta, affermando la verità dei fatti e di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi fondanti l'abusività delle opere edilizie realizzate dall'attrice che condussero il TAR Toscana, con ordinanza n. 579/2008 del 12.6.2008, a respingere in sede cautelare l'istanza di sospensione dell'ordinanza di demolizione [“ritenuto ... che il ricorso non evidenzia sufficienti elementi di fumus boni juris, tenuto conto che il provvedimento, con puntuale riferimento all'art. 133, L.R. n. 1/2005, si riferisce univocamente alle opere realizzate in difformità da quanto in precedenza condonato (risultante dai provvedimenti dimessi dal e dalle copie CP_1 conformi dei disegni ad essi allegati)”], rigetto confermato in sede di appello dal Consiglio di Stato;
dopodiché, in vista della discussione del merito del ricorso dinanzi al TAR, ad oltre 6 anni dalla notifica dell'ordinanza di demolizione, l'attrice proponeva dinanzi al Tribunale di Firenze una prima querela di falso avverso l'ordinanza di demolizione impugnata al TAR (con conseguente sospensione del processo), tuttora pendente (n. R.G. 9004/14).
I convenuti, oltre ad affermare la verità delle dichiarazioni rilasciate dall'Arch. nella CP_2
nota depositata nel giudizio R.G. 9004/14 come allegato ad una nota di replica autorizzata della difesa del in questa sede querelata di falso ed oggetto del presente giudizio, sostenevano in diritto CP_1 la carenza di interesse ad agire dell'attrice nei confronti dell'Arch. per difetto di Controparte_2 legittimazione passiva dello stesso, nonché l'improponibilità ed inammissibilità della querela di falso, instando nelle conclusioni trascritte.
*
pagina 4 di 12 La causa era istruita sulla base dei documenti prodotti e, con ordinanza 06/07/2023, ritenuta definibile allo stato degli atti, rinviata all'udienza del 26/09/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con note in data 24/09 e 26/11/2024, parte attrice precisava le proprie conclusioni, ma eccepiva che nonostante l'ordinanza 06/07 2023, con cui si ordinava di trasmettere gli atti al PM per consentire il suo intervento obbligatorio, la Cancelleria non risultava aver provveduto come sarebbe emerso dallo
“storico” del PCT. Rilevava inoltre che con la stessa ordinanza veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 15 giugno 2023 mentre l'udienza di rinvio per tale incombente era fissata per il giorno 26 settembre 2024¸ ciò comportando l'indeterminatezza dei termini fissati per la precisazione delle conclusioni, chiedendo infine di essere rimessa nel termine di sessanta giorni dal deposito della seconda istanza (26/11/2024, contenente le conclusioni) per produrre la comparsa conclusionale e le repliche nei termini di legge.
Con decreto in data 13/12/2024, rappresentato a parte attrice che in atti il visto del P.M. risultava espresso in data 07/07/2023, si rimetteva in termini parte attrice per il deposito della propria comparsa conclusionale entro 60 giorni a far data dalla comunicazione dell'ordinanza, disponendo che il termine per il deposito della memorie di replica fosse conseguentemente differito per tutte la parti.
Sulle conclusioni delle parti, la causa passava in decisione.
***
Preliminarmente, per quanto occorra, si osserva che, malgrado il già fornito chiarimento, parte attrice ha insistito in conclusionale nel rilevare che – nonostante dal telematico del fascicolo d'ufficio risulti emesso il visto del P.M. – condizione di procedibilità dell'azione – nel fascicolo della parte non
è dato rinvenire alcuna comunicazione del “passaggio” del fascicolo al P.M. per la emissione del
VISTO e per la sua partecipazione all'udienza di trattazione.
Al riguardo, poiché si tratta di eccezione reiterata in vari procedimenti per querela di falso, è utile chiarire che il c.d. “storico” del fascicolo telematico nel PCT registra i fatti ed eventi processuali ma non certo li costituisce. Nel caso, l'evento “apposizione visto PM” in data 10/07/2023 è assolutamente certo: non solo il visto è stato espresso dal Pubblico Ministero dott.ssa Tremonti nel verbale/ordinanza di rimessione a udienza di precisazione delle conclusioni (che determinò l'incertezza sulle date) come segue:
Verbale di prima udienza n. cronol. 771/2023 del 15/06/2023 RG n. 7216/2022 Visto
Il Sostituto Procuratore della Repubblica
IU TI
07/07/2023
pagina 5 di 12 ma venne registrato in PCT dalla cancelleria e, quindi, automaticamente sullo “storico”, in data
10/07/2023, come del resto dà atto l'attrice e risulta dall'Allegato B alla ricordata istanza 26/11/2024
(Elenco attività Cancelleria con evidenziata la data di Apposizione Visto), nei seguenti termini:
...
Al di là del fatto che, seppure è vero che dall'allegato A (fascicolo di parte) alla medesima nota attorea non emerge l'apposizione del visto, è altrettanto vero che dalla visualizzazione prodotta non si evince da quale applicazione sia stata tratta e, quindi, se la mancanza sia imputabile alla stessa parte ovvero al realizzatore della stessa, resta certamente che la disponibilità dello storico del fascicolo PCT,
a differenza della visualizzazione domestica dotato di valore legale, non poteva dare adito a dubbi sul punto.
La ribadita eccezione, non ignorabile, merita il rigetto, anch'esso non ignorabile per come conseguito.
*
Nel merito, si evidenzia che, nella definizione della presente controversia, il Tribunale seguirà il principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite. pagina 6 di 12 Osserva il tribunale che ai sensi dell'art. 221, comma 1, c.p.c., «La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato».
La menzionata «verità» non assume lo stesso valore per tutti i documenti, poiché la valenza probatoria degli stessi è dalla legge differenziata a seconda della loro natura.
In particolare, l'art. 2700 c.c. precisa che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La scrittura privata, invece, ai sensi dell'art. 2702 c.c., «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta».
La querela di falso costituisce, dunque, il rimedio che l'ordinamento fornisce alla parte a cui risulta riconducibile una scrittura riconosciuta (o considerata ex lege riconosciuta) per escludere il collegamento con colui che appare essere il suo autore.
Non assume invece rilievo il contenuto della scrittura, perché ad esso l'art. 2702 c.c. non attribuisce il valore di piena prova, sicché non è rilevante la circostanza che si tratti di una dichiarazione di volontà o solo di una dichiarazione di scienza. In altre parole, il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità.
La querela di falso è, dunque, esperibile nel caso di falsità materiale della scrittura privata, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (Cass. Sez. 1, Ord. n.
8766/2018; Sez. 3, Ord. n. 12707/2019; Sez. 5, Ord. n. 24841/2020; Sez. 1, Ord. n. 35649/2022).
Nel caso di specie il documento querelato, redatto dall'Arch. costituisce una semplice CP_2
nota tecnica prodotta in giudizio dalla difesa del in allegato ad una replica autorizzata che CP_1
veniva prodotta (cfr. doc. 22) al fine di controdedurre avverso la querela di falso proposta in via incidentale in data 25/05/2021 da parte attrice nel giudizio RG 9004/14.
Ritiene il tribunale che le dichiarazioni del pubblico funzionario allegate a una memoria difensiva, e non quindi rilasciate nell'ambito del potere certificativo speso nel procedimento amministrativo che compete al funzionario, hanno natura di atto interno o di parte, e non di atto pubblico, e non hanno valore di prova legale. La loro efficacia probatoria dipende dalla prudente e pagina 7 di 12 motivata valutazione del giudice, che può considerarle eventualmente come una dichiarazione di scienza del funzionario idonea ad integrare la prova, ma non costituirla autonomamente in forza di un valore legale quanto al suo contenuto che non è in alcun modo attribuibile a dette dichiarazioni.
L'ente coinvolto in un giudizio contenzioso può evidentemente allegare memorie difensive e documenti per esercitare il proprio diritto di difesa, ma la dichiarazione del funzionario non è di per sé un atto a valenza probatoria automatica, autonoma e legale. Si tratta in realtà di una dichiarazione di scienza, ovvero una rappresentazione di fatti in qualsiasi modo appresi riferiti, e non di un atto pubblico, la cui funzione è quella di rappresentare la posizione dell'ente pubblico e fornire elementi difensivi a supporto delle sue ragioni, esprimendosi in sostanza nient'altro che “la voce della parte” sul punto controverso, sia pure eventualmente in sede tecnica.
In tal senso “non tutti gli atti formati dai pubblici ufficiali sono atti di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2699 c.c., poichè rientrano nella previsione della norma in discorso soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge” (cfr. Cass. n. 19032/2020).
Secondo la giurisprudenza della suprema Corte, infatti, “la querela di falso non è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede sino a querela di falso, né, comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la (sola) attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso, estranei ai limiti segnati dal richiamato art. 2700 c.c., così come l'intrinseca verità, ad esempio, delle dichiarazioni delle parti (Cass. 10219-96; cit.; Cass.
5013-96 cit.; Cass. 23 aprile 1993, n. 4773), ovvero di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto, avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo (Cass. 28 dicembre 1993, n. 12895; Cass. 21 febbraio 1980, n. 1242), ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti constatati (Cass. 11 febbraio 1985, n. 1103), o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate (Cass. 15 settembre 1997, n. 9175; Cass. 18 giugno 1971, n. 1872), o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle (Cass. 11 dicembre 1992, n. 13122)” (Cass. 6.7.1999, n. 6959).
La dichiarazione qui esaminata non ha né potrebbe mai avere valore di prova legale ex art. 2700
c.c., ma costituisce un elemento di prova che il giudice può valutare insieme ad altri elementi nel giudizio.
pagina 8 di 12 Per conseguenza le dichiarazioni del pubblico funzionario allegate a una memoria difensiva non sono impugnabili con la querela di falso, strumento giuridico per contestare la falsità di un atto pubblico sia materiale che ideologica, perché non costituiscono un atto pubblico e la querela di falso è, invece e propriamente, uno strumento a tutela dell'atto pubblico che non trova un impiego ammissibile per contestare documenti prodotti nel corso di un giudizio di merito, come le memorie difensive. Per converso, al fine di contestare le dichiarazioni di scienza contenute in una memoria difensiva, sarà necessario utilizzare gli strumenti processuali ordinari, producendo prove contrarie, anche eventualmente volte a contestarne l'attendibilità.
In definitiva, pertanto, le contestazioni sollevate dall'attrice riguardano dichiarazioni, anche di natura tecnica e/o riscontri che non possono in alcun modo dirsi assistiti da fede privilegiata quale atto pubblico fidefacente ai sensi degli artt.2699 e 2700 c.c..
La querela proposta, volta com'è a sentire dichiarare false le dichiarazioni difensive rese in giudizio dall'Arch. per la mancata corrispondenza all'asserita verità, configura all'evidenza CP_2
una querela di falso proposta non per scindere il collegamento della provenienza tra dichiarazione e sottoscrizione del documento, mai in realtà neppure adombrata per tutto il corso del giudizio, bensì per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, imputando al documento ed al suo autore una falsità ideologica, non ammissibile per i documenti non dotati della fede privilegiata propria dell'atto pubblico ed aventi quindi il valore civilistico sostanziale di una scrittura privata.
La querela proposta è pertanto inammissibile. Deve seguirne correlativa statuizione, con la condanna dell'attrice alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
L'attrice deve inoltre essere condannata alla pena pecuniaria di € 20,00 da versare alla
[...] ai sensi dell'art. 226 c.p.c.. CP_5
*
Con risalente e tralaticia consuetudine si afferma che le parti ben possano agire o resistere in giudizio anche per le pretese o difese più infondate e singolari, ponendo ad esse rimedio lo stesso processo, a ciò volto in base all'art. 24 Cost. e la decisione del giudice in base al principio iura novit curia. Il principio della ragionevole durata di un giusto processo, introdotto nell'art. 111 Cost., di cui l'art. 96, 3° comma c.p.c. costituisce espressione ed una fra le molteplici attuazioni, è idoneo a sovvertire la riferita consuetudine, dovendo all'evidenza contemperarsi il costituzionale diritto d'azione con l'altrettanto costituzionale diritto alla ragionevole durata del processo, inesorabilmente rinviante ad un principio di realtà, costituita specificamente nell'enorme massa formata dai milioni di giudizi pendenti, che impediscono la ragionevole durata di ciascuno di essi in una situazione, fra l'altro, in cui pagina 9 di 12 ogni organismo internazionale che se ne sia occupato ha dovuto registrare che la Magistratura italiana è comparativamente ai vertici fra le più produttive al mondo.
Non può esservi esitazione nel rilevare che promuovere azioni (o resistervi con difese) manifestamente infondate, va a costituire una massa di giudizi del tutto evitabili, addirittura indebiti se riguardati nell'ottica del giusto processo e della sua ragionevole durata, che costituiscono a loro volta un potente fattore di rallentamento delle altre controversie non altrettanto banalmente caratterizzate.
Occorre poi introdurre un ulteriore valorizzazione.
Fermo restando che, all'esito del vaglio processuale, la responsabilità per l'introduzione di una controversia avventuristica o dilatoria non può che intestarsi alla parte sostanziale del rapporto processuale, parte che instò il difensore per la lite, sottoscrisse gli atti introduttivi del giudizio ed i mandati ad litem, è pacifico che l'azione, lungi dal prefigurare un risultato certo per il suo solo promovimento, debba comunque esperire tutti i mezzi utili al suo conseguimento. Occorre pertanto che tali mezzi siano spesi e non restino invece, come accade nei casi sopra stigmatizzati, inespressi e risparmiati. Spesi, dunque, nell'incontro fra interesse sostanziale perseguito e difesa tecnica, anche necessariamente nello scrutinio e selezione delle richieste dei privati cittadini, onde eventualmente respingerle e dissuadere dall'azione, e nell'approntamento di un valido apparato giuridico ricostruttivo delle stesse, anche in termini di verifica giurisprudenziale della ragionevole probabilità che la domanda svolta (o la resistenza in giudizio) ha di essere accolta, con annesso basilare onere di fornire elementi per confermare o mutare gli orientamenti in essere, sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 348 bis e
360 bis c.p.c. in tema di inammissibilità dell'appello e del ricorso per Cassazione, disposizioni a loro volta chiare espressioni e attuazioni dell'art. 111 Cost..
È dunque ragionevole e del tutto costituzionalmente legittimo che lo Stato, nel doveroso contemperamento delle due disposizioni costituzionali sopra rammentate, ben possa, e di fatto abbia, approntato strumenti di reazione processuale all'irragionevole ricorso alla giurisdizione, all'abuso della giurisdizione, con la pluralità di scopo di sanzionare in via endoprocedimentale il singolo abuso e di prevenirlo per il futuro.
In tal senso, la ratio della disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. deve dunque essere individuata nello scoraggiare l'abuso del processo o comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità sostanziale, ciò che pur presupponendo una pronuncia che accerti il requisito della malafede o della colpa grave, esclude la necessità di un danno arrecato alla controparte, ancorché la condanna sia prevista a favore della parte e non dello Stato. Tanto giustifica il fatto che si prescinda da una richiesta di parte, possa essere effettuata d'ufficio senza soggiacere a limite nella determinazione dell'importo della condanna e senza necessità di preventiva pagina 10 di 12 instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito. L'art. 96, 3° comma c.p.c. introduce cioè una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile, emancipandola dall'alveo della responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'art. 96, per confluire in quello delle c.d. condanne punitive, con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte ad un ricorso alla giurisdizione sano e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo o carico dei magistrati e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione, mosse da ragioni serie e, spesso, impellenti o urgenti necessità, nonché agli interessi pubblici primari dello Stato Comunità che la giurisdizione rappresenta.
La querela di falso proposta dall'attrice è risultata infine manifestamente infondata e caratterizzata da una palese inconsistenza siccome alligata et (non) probata. La sua pretestuosità risulta del pari manifesta, consistendo nell'indubbio e indebito vantaggio derivante dalla pendenza della verifica dall'accampato falso ideologico di un'inesistente atto pubblico (qui giustiziata).
Ricorrono all'evidenza tutti gli estremi della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda), o quanto meno della colpa grave, consistente nel comportamento processuale (reiterazione di eccezione pretestuosa e infondata sull'omissione del visto del PM), ovvero nel non conoscere ciò che non si poteva non sapere nell'intentare una querela di falso per falsità ideologica contro un atto palesemente non pubblico (non intelligere quod omnes inelligunt), per la sanzione officiosa di cui alla misura prevista dall'art. 96 comma 3° c.p.c., mediante la condanna aggiuntiva in favore della parte vittoriosa di una somma di denaro equitativamente determinata in misura pari alle spese liquidate, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 96 comma 4.
In atti è documentata l'istanza al COA di Firenze di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ma non ne è documentato l'esito.
Per l'ipotesi in cui l'attrice sia stata ammessa al beneficio, poiché “In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, la revoca di suddetto beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione di merito che abbia accertato la condotta abusiva della parte, atteso che l'autorità della sentenza di primo grado, qual è desumibile dall'art. 337 c.p.c., giustifica l'adozione di un provvedimento che si fondi sull'accertamento dei fatti come operato nella stessa, e considerato che, ove si negasse la possibilità di adottare immediatamente un provvedimento di revoca a fronte di domande avanzate con mala fede o colpa grave conclamate, sarebbe consentito alla parte di reiterare la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, con possibilità pressoché nulle di recupero delle spese anticipate a tale titolo” (Sez. 1, Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del pagina 11 di 12 06/12/2017; Cass., ord. n.29144/17), l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere documentato dalla produzione della relativa delibera del COA Firenze, riservando a successivo provvedimento ogni ulteriore e conseguente disciplina.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
Inammissibile la querela di falso proposta e per l'effetto
RIGETTA
La domanda.
DA
al pagamento in favore della della somma di € 20,00 ai Parte_1 Controparte_5 sensi dell'art. 226 c.p.c..
DA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 7.617,00 per compensi, Parte_1
oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
DA
Parte soccombente al pagamento in favore della controparte vittoriosa della Parte_1
somma di 7.617,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c..
DA
al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 5.000,00 ai Parte_1 sensi dell'art. 96 comma 4° c.p.c..
Con separato decreto ai sensi del D.P.R. 115/2002, in esito alla produzione della delibera del COA
Firenze di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si provvederà alla relativa disciplina.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/10/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Presidente dott. Roberto Monteverde
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente Relatore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott.ssa Caterina Condò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7216/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAI MICHELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via F. Pacini, 23 50144 50144 Firenze Italia presso il difensore avv. LAI
MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VIGNOLI ELENA, elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 10 50129 FIRENZE presso il difensore avv. VIGNOLI ELENA
CONVENUTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
“in via istruttoria: ammettere la prova per testi sui capitoli e con i testimoni indicati nella memoria ex articolo 183 co. 6 n. 2 C.p.c. (pg. 7) e la consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni ivi dedotte (pg. 8); nel merito:
a) accertare che il documento impugnato per querela di falso (documento 10) contiene dichiarazioni non corrispondenti al vero e quindi false (pgg. da 4 a 6 atto di citazione);
pagina 1 di 12 b) dichiarare le espressioni letterali contenute nel documento impugnato per querela di falso ideologicamente false e quindi dichiarare nullo l'intero documento a firma dell'Arch. CP_2
[...]
c) accogliere la domanda di parte attrice per querela di falso e per l'effetto accertare e dichiarare la falsità ideologica del documento n. 10 allegato;
con la vittoria di spese e compensi professionali da liquidare come per legge e secondo giustizia, tenuto conto della elevata complessità del giudizio”.
, Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e reietta ogni contraria istanza, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'Arch. respingere la Controparte_2
querela di falso proposta dalla Signora in quanto inammissibile, nulla, improponibile e Parte_1
comunque del tutto infondata, con ogni conseguenza di legge.
In via istruttoria, i convenuti:
- si oppongono all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie: prove per testi e CTU per i motivi evidenziati negli scritti difensivi ed in particolare nella memoria n. 3 ex art. 183, comma VI c.p.c.;
- nella denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi capitolate da controparte, insistono per
l'ammissione a controprova sugli stessi capitoli come richiesto nella memoria n.3 ex art. 183, comma
VI c.p.c;
- ferma l'intervenuta decadenza della controparte in ordine al disconoscimento dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) allegati alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., insistono, in ogni caso, nell'istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate di invio delle due diffide (doc.ti 8 e 10 di controparte e doc.ti a) e b) allegati alla memoria 2 ex art.
183, comma VI c.p.c della propria difesa) e, conseguentemente, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria n.ro 2 ex art. 183, comma VI cpc: prova per testi e CTU (pagine 5
e 6 di detta memoria).
Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come per legge e con domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per querela di falso notificato sia all' che Parte_2 all'arch. in data 20.6.2022, la signora deduceva: Controparte_2 Parte_1
- di essere proprietaria di un compendio immobiliare con circostante appezzamento di terreno ubicato in Via delle Prata 14 a e che gli interventi edilizi di tale compendio immobiliare sarebbero CP_1
assistiti dai seguenti titoli concessori:
pagina 2 di 12 -n. 46/96 di cui alla busta 199/san del 31.12.1995;
-n. 298/2001 di cui alla busta 200/san del 31.12.1995 per l'immobile in muratura, come da certificazione di idoneità statica piu' strutture in legno e metallo richiamati nella sentenza del
Tribunale di Firenze definitiva n. 899/98, atti richiamati nella predetta concessione ed ivi preceduti dalla parola “VISTO”;
- DIA del 18.2.2005 assunta al prot n. 3377 del Comune di consistente in un parziale CP_1
“cambio di destinazione d'uso da magazzino artigianale a civile abitazione con esecuzione di opere esterne ed interne, diversa distribuzione degli spazi interni, diverso posizionamento delle aperture sui prospetti, creazione di una copertura a falde”;
- che la concessione n. 298/01, in forza di delega da parte dell'attrice al Sig. , veniva a CP_3 costui rilasciata come risulta dalla stessa concessione a firma dell'allora responsabile del settore Geom.
Controparte_4
- che la suddetta concessione era asseritamente corredata di n. 4 elaborati tecnici: A) stato originario –
B) stato sovrapposto – C) stato modificato - D) certificato di idoneità statica, nel quale era cristallizzato il veritiero stato dei luoghi della proprietà dell'attrice (i superiori elaborati venivano denominati documenti 4-5-6-7);
- che il certificato di idoneità statica e i relativi allegati erano stati depositati presso l'Ufficio del Genio
Civile in data 19.11.1999 prot. 2828 e successivamente depositati presso il Comune e che nel suddetto certificato si dava atto che l'immobile ivi riportato consisteva in mt 26 X 6,15=MQ159;
- che sarebbero state accertate strutture in legno e metallo pari a mq 104,36 e 27mq di tettoie in quanto espressamente richiamate nella sentenza definitiva n. 899/98 del Tribunale di Firenze come riportato nella stessa concessione oltre 25 mq della concessione n. 46/96;
- richiamava inoltre la perizia giurata del P.I. reiteratamente prodotta nei vari procedimenti Per_1
giurisdizionali instaurati da parte attrice nei confronti del CP_1
Alla luce di quanto premesso sulla vicenda urbanistica che la vedeva coinvolta, stigmatizzava l'operato dell'Arch. per aver redatto una nota tecnica a corredo di controdeduzioni di parte in CP_2
giudizio, affermando che tale nota tecnica conterrebbe falsità in punto di fatto facendo proprie affermazioni della precedente Responsabile del Settore, destinataria di ulteriore querela di falso nel procedimento R.G. 9004/2014.
Secondo l'attrice si sarebbe reso necessario impugnare per falso detta memoria ai sensi dell'art. 221 cpc in quanto l'arch. nella qualità pubblico ufficiale, avrebbe rappresentato uno stato dei CP_2 luoghi della proprietà dell'attrice difforme rispetto alle concessioni rilasciate dallo stesso Comune,
pagina 3 di 12 mentre invece gli elaborati tecnici allegati alla concessione 298/2001 non sarebbero quelli enucleati e contenuti nella nota impugnata bensì i documenti da 4 a 7 da lei prodotti.
Ulteriore falsità del contenuto della nota sarebbe l'affermazione, da parte dello stesso Arch.
di esistenza agli atti del Comune degli originali delle cartoline di avvenuta consegna del CP_2 provvedimento di diffida prot. 4232 del 3.3.2015, riferito all'istanza di DIA n prot. 3377 del 18.2.2005
(pratica edilizia 2005/0072) agli atti del Comune, dove la prova di tale falsa affermazione sarebbe il contenuto della sentenza 27945/09 della Suprema Corte e dell'ordinanza del Tribunale del Riesame
103/09 che, secondo l'attrice, avrebbero accertato che la suddetta DIA non sarebbe mai stata diffidata.
Infine, la nota impugnata asserirebbe falsamente che alcuni dei vari documenti oggetto di accesso agli atti nel periodo febbraio – marzo 2021 (fra i quali anche la concessione in sanatoria
298/2001), dei quali l'ufficio aveva predisposto copia, non erano stati ancora ritirati dall'attrice.
Si rivolgeva pertanto a questo Tribunale, instando nelle conclusioni in epigrafe trascritte.
*
Si costituivano in giudizio il di e l'Arch. contestando CP_1 CP_1 Controparte_2
frontalmente in fatto e diritto la ricostruzione della vicenda ex adverso esposta, affermando la verità dei fatti e di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi fondanti l'abusività delle opere edilizie realizzate dall'attrice che condussero il TAR Toscana, con ordinanza n. 579/2008 del 12.6.2008, a respingere in sede cautelare l'istanza di sospensione dell'ordinanza di demolizione [“ritenuto ... che il ricorso non evidenzia sufficienti elementi di fumus boni juris, tenuto conto che il provvedimento, con puntuale riferimento all'art. 133, L.R. n. 1/2005, si riferisce univocamente alle opere realizzate in difformità da quanto in precedenza condonato (risultante dai provvedimenti dimessi dal e dalle copie CP_1 conformi dei disegni ad essi allegati)”], rigetto confermato in sede di appello dal Consiglio di Stato;
dopodiché, in vista della discussione del merito del ricorso dinanzi al TAR, ad oltre 6 anni dalla notifica dell'ordinanza di demolizione, l'attrice proponeva dinanzi al Tribunale di Firenze una prima querela di falso avverso l'ordinanza di demolizione impugnata al TAR (con conseguente sospensione del processo), tuttora pendente (n. R.G. 9004/14).
I convenuti, oltre ad affermare la verità delle dichiarazioni rilasciate dall'Arch. nella CP_2
nota depositata nel giudizio R.G. 9004/14 come allegato ad una nota di replica autorizzata della difesa del in questa sede querelata di falso ed oggetto del presente giudizio, sostenevano in diritto CP_1 la carenza di interesse ad agire dell'attrice nei confronti dell'Arch. per difetto di Controparte_2 legittimazione passiva dello stesso, nonché l'improponibilità ed inammissibilità della querela di falso, instando nelle conclusioni trascritte.
*
pagina 4 di 12 La causa era istruita sulla base dei documenti prodotti e, con ordinanza 06/07/2023, ritenuta definibile allo stato degli atti, rinviata all'udienza del 26/09/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con note in data 24/09 e 26/11/2024, parte attrice precisava le proprie conclusioni, ma eccepiva che nonostante l'ordinanza 06/07 2023, con cui si ordinava di trasmettere gli atti al PM per consentire il suo intervento obbligatorio, la Cancelleria non risultava aver provveduto come sarebbe emerso dallo
“storico” del PCT. Rilevava inoltre che con la stessa ordinanza veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 15 giugno 2023 mentre l'udienza di rinvio per tale incombente era fissata per il giorno 26 settembre 2024¸ ciò comportando l'indeterminatezza dei termini fissati per la precisazione delle conclusioni, chiedendo infine di essere rimessa nel termine di sessanta giorni dal deposito della seconda istanza (26/11/2024, contenente le conclusioni) per produrre la comparsa conclusionale e le repliche nei termini di legge.
Con decreto in data 13/12/2024, rappresentato a parte attrice che in atti il visto del P.M. risultava espresso in data 07/07/2023, si rimetteva in termini parte attrice per il deposito della propria comparsa conclusionale entro 60 giorni a far data dalla comunicazione dell'ordinanza, disponendo che il termine per il deposito della memorie di replica fosse conseguentemente differito per tutte la parti.
Sulle conclusioni delle parti, la causa passava in decisione.
***
Preliminarmente, per quanto occorra, si osserva che, malgrado il già fornito chiarimento, parte attrice ha insistito in conclusionale nel rilevare che – nonostante dal telematico del fascicolo d'ufficio risulti emesso il visto del P.M. – condizione di procedibilità dell'azione – nel fascicolo della parte non
è dato rinvenire alcuna comunicazione del “passaggio” del fascicolo al P.M. per la emissione del
VISTO e per la sua partecipazione all'udienza di trattazione.
Al riguardo, poiché si tratta di eccezione reiterata in vari procedimenti per querela di falso, è utile chiarire che il c.d. “storico” del fascicolo telematico nel PCT registra i fatti ed eventi processuali ma non certo li costituisce. Nel caso, l'evento “apposizione visto PM” in data 10/07/2023 è assolutamente certo: non solo il visto è stato espresso dal Pubblico Ministero dott.ssa Tremonti nel verbale/ordinanza di rimessione a udienza di precisazione delle conclusioni (che determinò l'incertezza sulle date) come segue:
Verbale di prima udienza n. cronol. 771/2023 del 15/06/2023 RG n. 7216/2022 Visto
Il Sostituto Procuratore della Repubblica
IU TI
07/07/2023
pagina 5 di 12 ma venne registrato in PCT dalla cancelleria e, quindi, automaticamente sullo “storico”, in data
10/07/2023, come del resto dà atto l'attrice e risulta dall'Allegato B alla ricordata istanza 26/11/2024
(Elenco attività Cancelleria con evidenziata la data di Apposizione Visto), nei seguenti termini:
...
Al di là del fatto che, seppure è vero che dall'allegato A (fascicolo di parte) alla medesima nota attorea non emerge l'apposizione del visto, è altrettanto vero che dalla visualizzazione prodotta non si evince da quale applicazione sia stata tratta e, quindi, se la mancanza sia imputabile alla stessa parte ovvero al realizzatore della stessa, resta certamente che la disponibilità dello storico del fascicolo PCT,
a differenza della visualizzazione domestica dotato di valore legale, non poteva dare adito a dubbi sul punto.
La ribadita eccezione, non ignorabile, merita il rigetto, anch'esso non ignorabile per come conseguito.
*
Nel merito, si evidenzia che, nella definizione della presente controversia, il Tribunale seguirà il principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite. pagina 6 di 12 Osserva il tribunale che ai sensi dell'art. 221, comma 1, c.p.c., «La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato».
La menzionata «verità» non assume lo stesso valore per tutti i documenti, poiché la valenza probatoria degli stessi è dalla legge differenziata a seconda della loro natura.
In particolare, l'art. 2700 c.c. precisa che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La scrittura privata, invece, ai sensi dell'art. 2702 c.c., «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta».
La querela di falso costituisce, dunque, il rimedio che l'ordinamento fornisce alla parte a cui risulta riconducibile una scrittura riconosciuta (o considerata ex lege riconosciuta) per escludere il collegamento con colui che appare essere il suo autore.
Non assume invece rilievo il contenuto della scrittura, perché ad esso l'art. 2702 c.c. non attribuisce il valore di piena prova, sicché non è rilevante la circostanza che si tratti di una dichiarazione di volontà o solo di una dichiarazione di scienza. In altre parole, il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità.
La querela di falso è, dunque, esperibile nel caso di falsità materiale della scrittura privata, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (Cass. Sez. 1, Ord. n.
8766/2018; Sez. 3, Ord. n. 12707/2019; Sez. 5, Ord. n. 24841/2020; Sez. 1, Ord. n. 35649/2022).
Nel caso di specie il documento querelato, redatto dall'Arch. costituisce una semplice CP_2
nota tecnica prodotta in giudizio dalla difesa del in allegato ad una replica autorizzata che CP_1
veniva prodotta (cfr. doc. 22) al fine di controdedurre avverso la querela di falso proposta in via incidentale in data 25/05/2021 da parte attrice nel giudizio RG 9004/14.
Ritiene il tribunale che le dichiarazioni del pubblico funzionario allegate a una memoria difensiva, e non quindi rilasciate nell'ambito del potere certificativo speso nel procedimento amministrativo che compete al funzionario, hanno natura di atto interno o di parte, e non di atto pubblico, e non hanno valore di prova legale. La loro efficacia probatoria dipende dalla prudente e pagina 7 di 12 motivata valutazione del giudice, che può considerarle eventualmente come una dichiarazione di scienza del funzionario idonea ad integrare la prova, ma non costituirla autonomamente in forza di un valore legale quanto al suo contenuto che non è in alcun modo attribuibile a dette dichiarazioni.
L'ente coinvolto in un giudizio contenzioso può evidentemente allegare memorie difensive e documenti per esercitare il proprio diritto di difesa, ma la dichiarazione del funzionario non è di per sé un atto a valenza probatoria automatica, autonoma e legale. Si tratta in realtà di una dichiarazione di scienza, ovvero una rappresentazione di fatti in qualsiasi modo appresi riferiti, e non di un atto pubblico, la cui funzione è quella di rappresentare la posizione dell'ente pubblico e fornire elementi difensivi a supporto delle sue ragioni, esprimendosi in sostanza nient'altro che “la voce della parte” sul punto controverso, sia pure eventualmente in sede tecnica.
In tal senso “non tutti gli atti formati dai pubblici ufficiali sono atti di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2699 c.c., poichè rientrano nella previsione della norma in discorso soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge” (cfr. Cass. n. 19032/2020).
Secondo la giurisprudenza della suprema Corte, infatti, “la querela di falso non è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede sino a querela di falso, né, comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la (sola) attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso, estranei ai limiti segnati dal richiamato art. 2700 c.c., così come l'intrinseca verità, ad esempio, delle dichiarazioni delle parti (Cass. 10219-96; cit.; Cass.
5013-96 cit.; Cass. 23 aprile 1993, n. 4773), ovvero di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto, avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo (Cass. 28 dicembre 1993, n. 12895; Cass. 21 febbraio 1980, n. 1242), ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti constatati (Cass. 11 febbraio 1985, n. 1103), o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate (Cass. 15 settembre 1997, n. 9175; Cass. 18 giugno 1971, n. 1872), o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle (Cass. 11 dicembre 1992, n. 13122)” (Cass. 6.7.1999, n. 6959).
La dichiarazione qui esaminata non ha né potrebbe mai avere valore di prova legale ex art. 2700
c.c., ma costituisce un elemento di prova che il giudice può valutare insieme ad altri elementi nel giudizio.
pagina 8 di 12 Per conseguenza le dichiarazioni del pubblico funzionario allegate a una memoria difensiva non sono impugnabili con la querela di falso, strumento giuridico per contestare la falsità di un atto pubblico sia materiale che ideologica, perché non costituiscono un atto pubblico e la querela di falso è, invece e propriamente, uno strumento a tutela dell'atto pubblico che non trova un impiego ammissibile per contestare documenti prodotti nel corso di un giudizio di merito, come le memorie difensive. Per converso, al fine di contestare le dichiarazioni di scienza contenute in una memoria difensiva, sarà necessario utilizzare gli strumenti processuali ordinari, producendo prove contrarie, anche eventualmente volte a contestarne l'attendibilità.
In definitiva, pertanto, le contestazioni sollevate dall'attrice riguardano dichiarazioni, anche di natura tecnica e/o riscontri che non possono in alcun modo dirsi assistiti da fede privilegiata quale atto pubblico fidefacente ai sensi degli artt.2699 e 2700 c.c..
La querela proposta, volta com'è a sentire dichiarare false le dichiarazioni difensive rese in giudizio dall'Arch. per la mancata corrispondenza all'asserita verità, configura all'evidenza CP_2
una querela di falso proposta non per scindere il collegamento della provenienza tra dichiarazione e sottoscrizione del documento, mai in realtà neppure adombrata per tutto il corso del giudizio, bensì per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, imputando al documento ed al suo autore una falsità ideologica, non ammissibile per i documenti non dotati della fede privilegiata propria dell'atto pubblico ed aventi quindi il valore civilistico sostanziale di una scrittura privata.
La querela proposta è pertanto inammissibile. Deve seguirne correlativa statuizione, con la condanna dell'attrice alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
L'attrice deve inoltre essere condannata alla pena pecuniaria di € 20,00 da versare alla
[...] ai sensi dell'art. 226 c.p.c.. CP_5
*
Con risalente e tralaticia consuetudine si afferma che le parti ben possano agire o resistere in giudizio anche per le pretese o difese più infondate e singolari, ponendo ad esse rimedio lo stesso processo, a ciò volto in base all'art. 24 Cost. e la decisione del giudice in base al principio iura novit curia. Il principio della ragionevole durata di un giusto processo, introdotto nell'art. 111 Cost., di cui l'art. 96, 3° comma c.p.c. costituisce espressione ed una fra le molteplici attuazioni, è idoneo a sovvertire la riferita consuetudine, dovendo all'evidenza contemperarsi il costituzionale diritto d'azione con l'altrettanto costituzionale diritto alla ragionevole durata del processo, inesorabilmente rinviante ad un principio di realtà, costituita specificamente nell'enorme massa formata dai milioni di giudizi pendenti, che impediscono la ragionevole durata di ciascuno di essi in una situazione, fra l'altro, in cui pagina 9 di 12 ogni organismo internazionale che se ne sia occupato ha dovuto registrare che la Magistratura italiana è comparativamente ai vertici fra le più produttive al mondo.
Non può esservi esitazione nel rilevare che promuovere azioni (o resistervi con difese) manifestamente infondate, va a costituire una massa di giudizi del tutto evitabili, addirittura indebiti se riguardati nell'ottica del giusto processo e della sua ragionevole durata, che costituiscono a loro volta un potente fattore di rallentamento delle altre controversie non altrettanto banalmente caratterizzate.
Occorre poi introdurre un ulteriore valorizzazione.
Fermo restando che, all'esito del vaglio processuale, la responsabilità per l'introduzione di una controversia avventuristica o dilatoria non può che intestarsi alla parte sostanziale del rapporto processuale, parte che instò il difensore per la lite, sottoscrisse gli atti introduttivi del giudizio ed i mandati ad litem, è pacifico che l'azione, lungi dal prefigurare un risultato certo per il suo solo promovimento, debba comunque esperire tutti i mezzi utili al suo conseguimento. Occorre pertanto che tali mezzi siano spesi e non restino invece, come accade nei casi sopra stigmatizzati, inespressi e risparmiati. Spesi, dunque, nell'incontro fra interesse sostanziale perseguito e difesa tecnica, anche necessariamente nello scrutinio e selezione delle richieste dei privati cittadini, onde eventualmente respingerle e dissuadere dall'azione, e nell'approntamento di un valido apparato giuridico ricostruttivo delle stesse, anche in termini di verifica giurisprudenziale della ragionevole probabilità che la domanda svolta (o la resistenza in giudizio) ha di essere accolta, con annesso basilare onere di fornire elementi per confermare o mutare gli orientamenti in essere, sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 348 bis e
360 bis c.p.c. in tema di inammissibilità dell'appello e del ricorso per Cassazione, disposizioni a loro volta chiare espressioni e attuazioni dell'art. 111 Cost..
È dunque ragionevole e del tutto costituzionalmente legittimo che lo Stato, nel doveroso contemperamento delle due disposizioni costituzionali sopra rammentate, ben possa, e di fatto abbia, approntato strumenti di reazione processuale all'irragionevole ricorso alla giurisdizione, all'abuso della giurisdizione, con la pluralità di scopo di sanzionare in via endoprocedimentale il singolo abuso e di prevenirlo per il futuro.
In tal senso, la ratio della disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. deve dunque essere individuata nello scoraggiare l'abuso del processo o comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità sostanziale, ciò che pur presupponendo una pronuncia che accerti il requisito della malafede o della colpa grave, esclude la necessità di un danno arrecato alla controparte, ancorché la condanna sia prevista a favore della parte e non dello Stato. Tanto giustifica il fatto che si prescinda da una richiesta di parte, possa essere effettuata d'ufficio senza soggiacere a limite nella determinazione dell'importo della condanna e senza necessità di preventiva pagina 10 di 12 instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito. L'art. 96, 3° comma c.p.c. introduce cioè una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile, emancipandola dall'alveo della responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'art. 96, per confluire in quello delle c.d. condanne punitive, con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte ad un ricorso alla giurisdizione sano e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo o carico dei magistrati e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione, mosse da ragioni serie e, spesso, impellenti o urgenti necessità, nonché agli interessi pubblici primari dello Stato Comunità che la giurisdizione rappresenta.
La querela di falso proposta dall'attrice è risultata infine manifestamente infondata e caratterizzata da una palese inconsistenza siccome alligata et (non) probata. La sua pretestuosità risulta del pari manifesta, consistendo nell'indubbio e indebito vantaggio derivante dalla pendenza della verifica dall'accampato falso ideologico di un'inesistente atto pubblico (qui giustiziata).
Ricorrono all'evidenza tutti gli estremi della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda), o quanto meno della colpa grave, consistente nel comportamento processuale (reiterazione di eccezione pretestuosa e infondata sull'omissione del visto del PM), ovvero nel non conoscere ciò che non si poteva non sapere nell'intentare una querela di falso per falsità ideologica contro un atto palesemente non pubblico (non intelligere quod omnes inelligunt), per la sanzione officiosa di cui alla misura prevista dall'art. 96 comma 3° c.p.c., mediante la condanna aggiuntiva in favore della parte vittoriosa di una somma di denaro equitativamente determinata in misura pari alle spese liquidate, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 96 comma 4.
In atti è documentata l'istanza al COA di Firenze di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ma non ne è documentato l'esito.
Per l'ipotesi in cui l'attrice sia stata ammessa al beneficio, poiché “In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, la revoca di suddetto beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione di merito che abbia accertato la condotta abusiva della parte, atteso che l'autorità della sentenza di primo grado, qual è desumibile dall'art. 337 c.p.c., giustifica l'adozione di un provvedimento che si fondi sull'accertamento dei fatti come operato nella stessa, e considerato che, ove si negasse la possibilità di adottare immediatamente un provvedimento di revoca a fronte di domande avanzate con mala fede o colpa grave conclamate, sarebbe consentito alla parte di reiterare la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, con possibilità pressoché nulle di recupero delle spese anticipate a tale titolo” (Sez. 1, Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del pagina 11 di 12 06/12/2017; Cass., ord. n.29144/17), l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere documentato dalla produzione della relativa delibera del COA Firenze, riservando a successivo provvedimento ogni ulteriore e conseguente disciplina.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
Inammissibile la querela di falso proposta e per l'effetto
RIGETTA
La domanda.
DA
al pagamento in favore della della somma di € 20,00 ai Parte_1 Controparte_5 sensi dell'art. 226 c.p.c..
DA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 7.617,00 per compensi, Parte_1
oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
DA
Parte soccombente al pagamento in favore della controparte vittoriosa della Parte_1
somma di 7.617,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c..
DA
al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 5.000,00 ai Parte_1 sensi dell'art. 96 comma 4° c.p.c..
Con separato decreto ai sensi del D.P.R. 115/2002, in esito alla produzione della delibera del COA
Firenze di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si provvederà alla relativa disciplina.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/10/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Presidente dott. Roberto Monteverde
pagina 12 di 12