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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10641 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa AN MA UC
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1659 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PATTUMELLI DAMASO e dell'Avv. DI BELLA DANIELE
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.01.2025 il ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 (con domanda del 29.05.2023); specificato altresì di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti medico-legali utili ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e di aver contestato tempestivamente le conclusioni rese dal CTU che avevano confermato il giudizio espresso dalla Commissione Inps;
ha convenuto in giudizio l chiedendo Controparte_2
l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale sopra indicata, fin dalla domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' che, resistendo al ricorso ne ha eccepito in via CP_1
preliminare l'improponibilità nonché l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
Ritenuta di contro la tempestività ed altresì l'ammissibilità dell'opposizione, è stato disposto il rinnovo della CTU medico-legale eseguita nella fase sommaria.
Il nominato CTU dott.ssa ha descritto le patologie da cui risulta Persona_1
affetto il ricorrente evidenziando come le stesse abbiano determinato nel periziato la perdita della propria autonomia, rendendolo bisognoso di assistenza permanente e continua per il compimento dei comuni atti della vita quotidiana, configurandosi quindi le condizioni cliniche utili al riconoscimento della prestazione richiesta.
Quanto alla decorrenza il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti e di un giudizio prognostico sull'evoluzione delle patologie, sia possibile far risalire detto riconoscimento da data successiva all'intervento di artroprotesi di ginocchio sinistro, ovvero dal dicembre 2024.
Le conclusioni di invalidità cui giunge il Consulente incaricato risultano sorrette da congrua e corretta motivazione ed altresì immuni da vizi logici, sicché possono condividersi.
Alla luce di quanto precede deve dichiararsi la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere da dicembre 2024.
Le spese di entrambe le fasi del giudizio si compensano integralmente fra le parti considerato che le condizioni invalidanti risultano essersi sostanziate solo successivamente rispetto alla visita medica eseguita durante la fase sommaria.
Le spese di consulenza tecnica, invece, devono essere poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU, quanto alla fase di opposizione, come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
1. accerta e dichiara che il ricorrente presenta i requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n.
18/1980 a decorrere da dicembre 2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese della doppia fase di giudizio;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate quanto alla fase di CP_1
opposizione, come da separato decreto.
Si comunichi
2 Roma, 23.10.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
3
Il Giudice
AN MA UC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa AN MA UC
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1659 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PATTUMELLI DAMASO e dell'Avv. DI BELLA DANIELE
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.01.2025 il ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 (con domanda del 29.05.2023); specificato altresì di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti medico-legali utili ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e di aver contestato tempestivamente le conclusioni rese dal CTU che avevano confermato il giudizio espresso dalla Commissione Inps;
ha convenuto in giudizio l chiedendo Controparte_2
l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale sopra indicata, fin dalla domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' che, resistendo al ricorso ne ha eccepito in via CP_1
preliminare l'improponibilità nonché l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
Ritenuta di contro la tempestività ed altresì l'ammissibilità dell'opposizione, è stato disposto il rinnovo della CTU medico-legale eseguita nella fase sommaria.
Il nominato CTU dott.ssa ha descritto le patologie da cui risulta Persona_1
affetto il ricorrente evidenziando come le stesse abbiano determinato nel periziato la perdita della propria autonomia, rendendolo bisognoso di assistenza permanente e continua per il compimento dei comuni atti della vita quotidiana, configurandosi quindi le condizioni cliniche utili al riconoscimento della prestazione richiesta.
Quanto alla decorrenza il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti e di un giudizio prognostico sull'evoluzione delle patologie, sia possibile far risalire detto riconoscimento da data successiva all'intervento di artroprotesi di ginocchio sinistro, ovvero dal dicembre 2024.
Le conclusioni di invalidità cui giunge il Consulente incaricato risultano sorrette da congrua e corretta motivazione ed altresì immuni da vizi logici, sicché possono condividersi.
Alla luce di quanto precede deve dichiararsi la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere da dicembre 2024.
Le spese di entrambe le fasi del giudizio si compensano integralmente fra le parti considerato che le condizioni invalidanti risultano essersi sostanziate solo successivamente rispetto alla visita medica eseguita durante la fase sommaria.
Le spese di consulenza tecnica, invece, devono essere poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU, quanto alla fase di opposizione, come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
1. accerta e dichiara che il ricorrente presenta i requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n.
18/1980 a decorrere da dicembre 2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese della doppia fase di giudizio;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate quanto alla fase di CP_1
opposizione, come da separato decreto.
Si comunichi
2 Roma, 23.10.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
3
Il Giudice
AN MA UC