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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/03/2024, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Silvia Blasi Presidente dott.ssa Maria Cristina Carpinelli Giudice dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4264/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], e , nata a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 in Castellammare di Stabia, presso lo studio dell'Avv. Andrea Porzio, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 11.12.2023 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in
Castellammare di Stabia il 28.08.1994 e che nel corso dell'unione matrimoniale erano state adottate due figlie: e , gemelle, nate a Persona_1 Persona_2
LI (Ethiopia) il 01.08.2013, giusta adozione del 03.02.2015 e decreto di riconoscimento di adozione rilasciato dal Tribunale dei Minorenni di Napoli. All'udienza del 31.01.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa, mandando gli atti al P.M. per il necessario parere.
In particolare, le parti con note di udienza depositate in data 26.01.2024, ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi ivi riportati, modificando parzialmente quanto richiesto con ricorso introduttivo per quanto concerne il diritto di visita padre-figlie.
Il P.M., in data 11.12.2023, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi al superiore interesse della prole.
In particolare, le parti, con la sottoscrizione del ricorso dichiaravano di avere bonariamente definito e transatto ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale, nessuna esclusa, tra i medesimi pendente e, per l'effetto, di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna esclusa.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e di Parte_1 [...]
in data 20.09.2023 così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1 di nata a [...] il [...] ai seguenti patti e condizioni: Parte_2
1) continuerà a vivere, unitamente alle figlie minori adottate, Parte_2 nell'immobile detenuto in fitto a Ras Al Khaimah (Bermuda Villas); il Sig. Parte_1 già vive, separatamente dalla moglie e dalle figlie adottate, in Dubai, in un altro immobile detenuto anch'esso in fitto e dichiara di aver già prelevato i suoi affetti personali dalla ex casa coniugale;
2) Le figlie sono affidate, in modo condiviso, ad entrambi i genitori che si impegnano a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità. Le minori restano domiciliate e vivranno con la madre presso l'attuale residenza della stessa;
3) I coniugi concordano e pattuiscono altresì che tutti i mobili, le suppellettili, gli elettrodomestici e quant'altro arreda l'immobile in cui vive attualmente
[...]
e le figlie, sono e resteranno tutti di proprietà della medesima e delle minori;
Parte_2
4) Circa il contributo economico, i coniugi convengono e pattuiscono che il Parte_1 verserà alla moglie, a titolo di mantenimento per lei e per le figlie minori adottate,
l'importo di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) mensili (di cui euro 500,00 da imputare alla madre ed euro 2.000,00 da imputare alle due figlie adottate, in parti eguali), corrispondere, in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario su conto corrente e/o carta di credito intestato a , che la medesima fornirà Parte_2 al coniuge obbligato (anche in caso di eventuale cambio), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici a partire dal 01.04.2025. Org_1
Inoltre, si impegna e al contempo si obbliga al pagamento del canone di Parte_1 locazione per l'immobile nel quale convivono attualmente la moglie e le figlie (giusta contratto in corso) ed inoltre si impegna a pagare le rette scolastiche per intero delle figlie, unitamente ad una assicurazione sanitaria locale, da stipulare e rinnovare annualmente per ciascuna di esse (madre e figlie);
5) Inoltre, sin d'ora i coniugi concordano e pattuiscono che, laddove Parte_2 vorrà cambiare abitazione, il nuovo alloggio dovrà avere un costo di fitto non superiore a quello corrente ultimo di rilascio dell'immobile precedente. Si precisa altresì che nel caso in cui e le minori decidessero di trasferirsi in un Paese Parte_2 diverso dagli UAE, il mantenimento sarà di uguale importo;
6) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie adottate e - Per_1 Per_2 stante la loro età e gli impegni lavorativi del padre, in una agli impegni e socialità della madre - secondo quanto innanzi precisato e qui allegato nei due piani genitoriali:
a. settimane alterne (che chiameremo nel nuovo piano genitoriale, qui allegato, settimana A e settimana B), le figlie faranno visita al padre nei giorni di martedì
e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (settimana A) e nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (settimana B); sempre a settimane alterne
(che chiameremo nel nuovo piano genitoriale, qui allegato, settimana A e settimana B), le figlie resteranno in visita/pernottamento con il padre, nei giorni di sabato, dalle ore 18:00, fino al giorno successivo di domenica alle ore 18:00
(settimana A) e nei giorni di venerdì, dalle ore 18:00, fino al giorno successivo di sabato alle ore 18:00 (settimana B). Fatte salve diverse modalità ritenute opportune dal Tribunale qui adito, al quale le parti, congiuntamente, si rimettono;
b. Inoltre, durante le festività natalizie, di fine anno e durante il periodo estivo, i genitori si accorderanno secondo le proprie esigenze, assecondando, principalmente, per quanto possibile, la volontà delle minori;
7) I coniugi concordano e pattuiscono che le spese straordinarie per le figlie saranno a totale carico di , incluse eventuali spese di viaggio, ogniqualvolta ne verrà Parte_1 fatta richiesta ed in accordo con la madre;
8) I coniugi si rilasciano concordemente e reciprocamente, sin d'ora e preventivamente, consenso ad autorizzazione all'espatrio per motivi di viaggio, di vacanza, di lavoro ecc.
e rinnovo del reciproco passaporto, senza necessità di assenso dell'altrui coniuge;
9) Il padre si impegna, inoltre, qualora decidesse la vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Castellammare di Stabia (Na), alla Piazza Principe Umberto, n. 16, IV piano int.
08, ad acquistare la nuda proprietà di un immobile da (co)intestare alle figlie adottate e , con valore di compravendita non inferiore alla misura dell'80% CP_1 Per_2 del valore ottenuto dal ricavato della vendita di che trattasi;
10) I coniugi dichiarano nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessuna ragione o titolo, avendo già precedentemente diviso i loro beni, di comune accordo.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato
Civile) (atto n. 350, parte II, Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1994);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 05-3-2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Silvia Blasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Silvia Blasi Presidente dott.ssa Maria Cristina Carpinelli Giudice dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4264/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], e , nata a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 in Castellammare di Stabia, presso lo studio dell'Avv. Andrea Porzio, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 11.12.2023 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in
Castellammare di Stabia il 28.08.1994 e che nel corso dell'unione matrimoniale erano state adottate due figlie: e , gemelle, nate a Persona_1 Persona_2
LI (Ethiopia) il 01.08.2013, giusta adozione del 03.02.2015 e decreto di riconoscimento di adozione rilasciato dal Tribunale dei Minorenni di Napoli. All'udienza del 31.01.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa, mandando gli atti al P.M. per il necessario parere.
In particolare, le parti con note di udienza depositate in data 26.01.2024, ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi ivi riportati, modificando parzialmente quanto richiesto con ricorso introduttivo per quanto concerne il diritto di visita padre-figlie.
Il P.M., in data 11.12.2023, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi al superiore interesse della prole.
In particolare, le parti, con la sottoscrizione del ricorso dichiaravano di avere bonariamente definito e transatto ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale, nessuna esclusa, tra i medesimi pendente e, per l'effetto, di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna esclusa.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e di Parte_1 [...]
in data 20.09.2023 così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1 di nata a [...] il [...] ai seguenti patti e condizioni: Parte_2
1) continuerà a vivere, unitamente alle figlie minori adottate, Parte_2 nell'immobile detenuto in fitto a Ras Al Khaimah (Bermuda Villas); il Sig. Parte_1 già vive, separatamente dalla moglie e dalle figlie adottate, in Dubai, in un altro immobile detenuto anch'esso in fitto e dichiara di aver già prelevato i suoi affetti personali dalla ex casa coniugale;
2) Le figlie sono affidate, in modo condiviso, ad entrambi i genitori che si impegnano a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità. Le minori restano domiciliate e vivranno con la madre presso l'attuale residenza della stessa;
3) I coniugi concordano e pattuiscono altresì che tutti i mobili, le suppellettili, gli elettrodomestici e quant'altro arreda l'immobile in cui vive attualmente
[...]
e le figlie, sono e resteranno tutti di proprietà della medesima e delle minori;
Parte_2
4) Circa il contributo economico, i coniugi convengono e pattuiscono che il Parte_1 verserà alla moglie, a titolo di mantenimento per lei e per le figlie minori adottate,
l'importo di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) mensili (di cui euro 500,00 da imputare alla madre ed euro 2.000,00 da imputare alle due figlie adottate, in parti eguali), corrispondere, in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario su conto corrente e/o carta di credito intestato a , che la medesima fornirà Parte_2 al coniuge obbligato (anche in caso di eventuale cambio), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici a partire dal 01.04.2025. Org_1
Inoltre, si impegna e al contempo si obbliga al pagamento del canone di Parte_1 locazione per l'immobile nel quale convivono attualmente la moglie e le figlie (giusta contratto in corso) ed inoltre si impegna a pagare le rette scolastiche per intero delle figlie, unitamente ad una assicurazione sanitaria locale, da stipulare e rinnovare annualmente per ciascuna di esse (madre e figlie);
5) Inoltre, sin d'ora i coniugi concordano e pattuiscono che, laddove Parte_2 vorrà cambiare abitazione, il nuovo alloggio dovrà avere un costo di fitto non superiore a quello corrente ultimo di rilascio dell'immobile precedente. Si precisa altresì che nel caso in cui e le minori decidessero di trasferirsi in un Paese Parte_2 diverso dagli UAE, il mantenimento sarà di uguale importo;
6) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie adottate e - Per_1 Per_2 stante la loro età e gli impegni lavorativi del padre, in una agli impegni e socialità della madre - secondo quanto innanzi precisato e qui allegato nei due piani genitoriali:
a. settimane alterne (che chiameremo nel nuovo piano genitoriale, qui allegato, settimana A e settimana B), le figlie faranno visita al padre nei giorni di martedì
e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (settimana A) e nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (settimana B); sempre a settimane alterne
(che chiameremo nel nuovo piano genitoriale, qui allegato, settimana A e settimana B), le figlie resteranno in visita/pernottamento con il padre, nei giorni di sabato, dalle ore 18:00, fino al giorno successivo di domenica alle ore 18:00
(settimana A) e nei giorni di venerdì, dalle ore 18:00, fino al giorno successivo di sabato alle ore 18:00 (settimana B). Fatte salve diverse modalità ritenute opportune dal Tribunale qui adito, al quale le parti, congiuntamente, si rimettono;
b. Inoltre, durante le festività natalizie, di fine anno e durante il periodo estivo, i genitori si accorderanno secondo le proprie esigenze, assecondando, principalmente, per quanto possibile, la volontà delle minori;
7) I coniugi concordano e pattuiscono che le spese straordinarie per le figlie saranno a totale carico di , incluse eventuali spese di viaggio, ogniqualvolta ne verrà Parte_1 fatta richiesta ed in accordo con la madre;
8) I coniugi si rilasciano concordemente e reciprocamente, sin d'ora e preventivamente, consenso ad autorizzazione all'espatrio per motivi di viaggio, di vacanza, di lavoro ecc.
e rinnovo del reciproco passaporto, senza necessità di assenso dell'altrui coniuge;
9) Il padre si impegna, inoltre, qualora decidesse la vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Castellammare di Stabia (Na), alla Piazza Principe Umberto, n. 16, IV piano int.
08, ad acquistare la nuda proprietà di un immobile da (co)intestare alle figlie adottate e , con valore di compravendita non inferiore alla misura dell'80% CP_1 Per_2 del valore ottenuto dal ricavato della vendita di che trattasi;
10) I coniugi dichiarano nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessuna ragione o titolo, avendo già precedentemente diviso i loro beni, di comune accordo.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato
Civile) (atto n. 350, parte II, Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1994);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 05-3-2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Silvia Blasi