CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Caterina di Martino - Consigliere - relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZ A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4378/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 2281/2019, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 3.9.2019 e pendente
TRA
(c.f.: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
, alla via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del Direttore Generale Dr. Pt_1 CP_1
, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti apposta in calce all'atto d'appello e delibera di
[...]
conferimento incarico n. 172 del 30.9.2019 – dall'avv. Vincenzo Grimaldi (c.f.
); C.F._1
APPELLANTE
E
c.f.: ) con sede legale in Capua (CE) alla via Appia, km Controparte_2 P.IVA_2
199, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta – dall'avv. Gianfausto
Palange (c.f.: ) C.F._2
APPELLATA
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
1 1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 20.10.2016, la in qualità di struttura accreditata Controparte_3
provvisoriamente presso il S.S.N. a svolgere prestazioni di Radioterapia in favore degli assistiti dell' - con cui aveva sottoscritto specifico accordo integrativo ai sensi dell'art. 8 quinquies CP_4
ex d.lgs. 502/92 il 23.10.2014 volto a regolare il rapporto dal 22.10.2014 al 31.12.2014, all'uopo approvato dalla Delibera del Direttore Generale dell' n. 1563 del 15.11.2014 - chiedeva CP_4
Cont ingiungersi alla detta l pagamento della somma di € 57.222,93, “oltre interessi ex dlgs 231/2002
a far data dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo”, nonché delle spese della procedura monitoria, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nel novembre
2014 per cui aveva emesso fattura n. V1/3338 del 6.12.2014.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 2501/2016, emesso il 6.12.2016 e notificato dalla Parte_2
il 23.12.2016, il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma richiesta,
[...] CP_4
“oltre interessi come richiesti, nonché le spese del presente procedimento”.
1.3. Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di citazione CP_4 notificato l'1.2.2017, chiedendone la revoca per i seguenti motivi: Cont
- l'inesistenza del credito. In particolare, l' educeva che per l'anno 2014 con riferimento ai tetti di spesa previsti per la branca di radioterapia questi si erano esauriti il 18.11.2014 per gli assistiti residenti in [...]e il 31.12.2014 per gli assistiti residenti extra Regione, sicché, ravvisata la necessità di assicurare l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da particolari patologie necessitanti di prestazioni di radioterapia, stipulava con la un contratto integrativo ex art. 8 quinquies CP_2 del d.lgs. n. 502/92, come all'uopo autorizzata dal DCA n. 129/2014. Pertanto, stante il detto superamento, avrebbe potuto chiedere il pagamento delle prestazioni eseguite successivamente alla Cont data del 18.11.2014 - che nelle conclusioni quantifica in € 18.471,90 - alla luce del fatto che per l'
i contratti integrativi si sarebbero riferiti soltanto alle prestazioni rese dopo quella data;
- il credito non era sufficientemente provato dal momento che l'estratto autentico delle scritture contabili non costituiva piena prova nei confronti della p.a. nel giudizio di opposizione.
Dunque, così concludeva “Dichiarare nullo, annullare, revocare ovvero dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
2) In via meramente subordinata ridurre l'importo del decreto ingiuntivo, per le considerazioni svolte in precedenza alla somma di euro 18.471,90, vale a dire al rimborso delle prestazioni rese successivamente alla data del 18 novembre 2014; 3) emettere ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso”.
1.4. Si costituiva la con una comparsa depositata l'8.5.2017, che resisteva CP_3 all'avversa opposizione deducendo la correttezza del saldo dovuto e l'infondatezza dell'opposizione.
2 In particolare, per quel che qui rileva, affermava che con l'accordo integrativo, stipulato ai sensi del d.lgs. n. 502/92, le parti avevano convenuto un aumento dei limiti di spesa per le ulteriori prestazioni di Radioterapia per l'anno 2014 in complessivi € 190.208,00 per il periodo che andava dal 22.10.2014 al 31.12.2014, per cui, essendo il credito dovuto, l'opposizione era palesemente pretestuosa ed infondata.
Pertanto, concludeva chiedendo: “a) in limine concedere la clausola ex art. 648 cpc I° comma, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né tantomeno è di pronta soluzione;
b) in subordine concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme non contestate;
c) nel merito confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando
l'opponente alla refusione delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato ex art. 93 cpc.”.
1.5. Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava Cont il decreto ingiuntivo n. 2501/2016, condannando l' al pagamento delle spese del giudizio di opposizione con distrazione in favore del procuratore antistatario. In particolare:
- in via preliminare, affermava che la giurisdizione spettava al G.O. in quanto nel caso di specie nessun profilo inerente ai poteri discrezionali della p.a. era in questione;
- nel merito, rilevava che a fronte della contestazione dell'opponente circa la non debenza delle somme per l'esaurimento del tetto di spesa parte opposta depositava delibera con la quale veniva prevista la proroga della convenzione sino al 31.12.2014 e l'accordo integrativo tra l' e la CP_4
con cui era stato incrementato il limite di spesa per le ulteriori prestazioni Controparte_3 di radioterapia per l'anno 2014 a complessivi € 190.208,00, sicché non essendo in contestazione né il rapporto tra le parti, né la somma di credito azionata in via monitoria, né la delibera con cui era stata prevista la proroga della convenzione sino al 31.12.2014, aventi tutti ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale, l'opposizione non poteva essere accolta. Cont 2.1. Avverso tale sentenza, notificata all' dall'odierna appellata il 3.9.2019 ha proposto appello l' , con atto notificato il 2.10.2019, formulando all'uopo un unico motivo di CP_4 appello rubricato “
1. Error in judicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 del codice civile. Violazione e falsa applicazione della determina del direttore generale dell' CP_4
n. 1563 del 2014 e del successivo contratto integrativo stipulato tra le parti”.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per aver erroneamente ritenuto che il contratto integrativo, stipulato il 24.10.2024, fosse idoneo a garantire il pagamento in favore della anche delle prestazioni erogate prima dello sforamento del budget previsto per la branca CP_3
di radioterapia, il 18.11.2014, vista la ratio dell'accordo integrativo a cui non poteva essere riconosciuta efficacia retroattiva. A tal proposito ha richiamato la disciplina contrattuale come
3 approvata dal DCA n. 129/2014 che a sua volta aveva previsto la possibilità di stipulare contratti integrativi volti a consentire l'erogazione delle prestazioni di particolare urgenza e necessità anche extra budget. Sicché, richiamando l'art. 5, comma 3 del contratto, ha sostenuto che tutte le prestazioni rese successivamente alla data di esaurimento del budget non potevano essere oggetto né di compenso né di alcuna forma di risarcimento e/o indennizzo. Né i contratti integrativi, stipulati per garantire l'erogazione delle prestazioni per il periodo successivo all'esaurimento del budget fino alla fine dell'anno, avevano “alcuna volontà e capacità di assicurare un compenso anche a quelle prestazioni rese in superamento del budget nel periodo precedente alla data di esaurimento del budget a consuntivo”. Per l'appellante la fattura oggetto del credito rivendicato dalla sarebbe CP_3
inerente anche a quelle prestazioni eseguite prima del superamento del tetto di spesa per cui l'odierna appellata avrebbe cercato di ampliare la copertura assicurata dai contratti integrativi, relativa solo all'erogazione di prestazioni sanitarie per il periodo extrabudget. Quindi, potevano riconoscersi alla soltanto le somme riferite alle prestazioni rese successivamente al 18.11.2014 pari ad € CP_2
18.471,90.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In accoglimento dell'appello proposto, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Sorgente,
n. 2281 del 3 settembre 2019, depositata il 3 settembre 2019 e notificata in pari data, nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta dalla e per l'effetto accogliere l'opposizione CP_4
proposta revocando il D.I. opposto in primo grado, in quanto la pretesa fatta valere da CP_2
è del tutto infondata per le ragioni sopra esposte;
2) Conseguentemente e, per l'effetto,
[...]
revocare il D.I. opposto in primo grado riconoscendo a la ridotta somma pari ad euro CP_2
18.471,90; 3) Condannando quindi a restituire all' la differenza tra la CP_2 CP_4 somma corrisposta in forza dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto in primo grado e la sopra indicata somma spettante a , oltre alla condanna degli CP_2 interessi legali a far data del relativo pagamento in favore di quest'ultima; 4) In ogni caso, con il favore di diritti, onorari e spese del doppio grado di giudizio”.
2.3. Si è costituita l'appellata con una comparsa depositata il 24.1.2020 con Controparte_2 cui ha resistito all'appello richiamando la correttezza della pronuncia di prime cure deducendo che la ricostruzione dell'appellante era palesemente infondata. Ha sostenuto all'uopo che dalla lettura dell'accordo integrativo del 23.10.2014 emerge che “-alla data del 23.10.2014 la Regione Campania non aveva provveduto alla fissazione dei tetti di spesa per l'anno 2014; --che il budget/tetto di spesa, in assenza di un dato storico, veniva fissato in €.190.208,00 sulla base dei dati forniti nel 2013; -che
l'accordo integrativo all'art. 6 estende l'efficacia dell'accordo al periodo 22.10.2014 -31.12.2014”.
Pertanto, per l'appellata “la ha fornito, quindi, la prova dei fatti costitutivi della sua CP_2
4 pretesa, le prestazioni erogate e la remunerazione dovuta”. Sulla scorta di quanto esposto, ha così concluso: “1) ritenere fondati i motivi suesposti e per l'effetto rigettare l'appello alla sentenza del
Tribunale di Santa Maria C.V. n. 2281 del 3 settembre 2019, siccome improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto;
2) condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio con attribuzione al difensore costituito”.
2.4. All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c.
MOTIVI DELL A DECISIO NE
1. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
L'appellante censura il Tribunale per aver mal interpretato la ratio sottostante ai provvedimenti adottati dall' e ai contratti integrativi che di questi sono stati applicazione, CP_4
sostenendo di contro che il contratto integrativo del volume di prestazioni di radioterapia per il 2014 si limitava a garantire la prosecuzione delle prestazioni dopo l'esaurimento del budget assegnato alla branca per l'anno de quo. Sicché le prestazioni remunerabili per la Casa di Cura sarebbero state soltanto quelle successive allo sforamento del tetto di spesa, realizzatosi il 18.11.2014. Pertanto, le prestazioni rese dalla nel periodo precedente allo sforamento del tetto di spesa, non CP_2
essendo in armonia con la ratio dell'accordo integrativo e del provvedimento autorizzativo dello stesso, non potevano essere remunerate.
Ciò detto, l'interpretazione fornita dall'appellante non trova pregio alcuno alla luce di quanto si ricava dal dato letterale sia dei provvedimenti richiamati sia dell'accordo integrativo.
Orbene, con la delibera n. 1563 del 15.11.2014 il Direttore Generale dell' ha CP_4
sostanzialmente ratificato la stipula dei contratti integrativi con i centri diagnostici in provvisorio accreditamento – nella fattispecie Centro Vega e – relativi alle prestazioni Controparte_3 da erogare nell'ambito della branca di Radioterapia per l'anno 2014. Si legge dalla delibera che tale stipula si era resa necessaria in quanto, alla luce dell'esaurimento del budget previsto per la detta branca per l'anno 2014 e considerata l'assenza di strutture pubbliche di idonea tecnologia per l'erogazione di prestazioni di radioterapia, restavano inevase le numerose e improrogabili richieste di erogazione delle prestazioni specialistiche da parte degli assistiti dell' , dato che nella CP_4
provincia di si era avuta una particolare incidenza di neoplasie per cui i pazienti affetti da tali Pt_1
tipologie erano costretti ad una migrazione extra Regione anche per prestazioni di un certo rilievo.
Pertanto, l' autorizzata all'uopo dal Commissario ad acta con DCA n. 129 del CP_4
31.10.2014, siglava i detti accordi aventi una durata ben precisa e indicanti un tetto di spesa ad hoc
5 valevole specificamente per la struttura sottoscrivente. Orbene, per quanto concerne l'accordo integrativo stipulato con la , all'uopo sottoscritto il 23.10.2014, si rileva che all'art. 6 era CP_2 stato previsto che l'efficacia del contratto andava dal 22.10.2014 al 31.12.2014, mentre all'art. 5 il limite di spesa assegnato alla struttura sanitaria era stato fissato in complessivi € 190.208,23.
Dunque, l'interpretazione fornita dall'appellante non trova riscontro nel dato letterale dell'accordo, infatti, quest'ultimo non subordina la sua efficacia al verificarsi della circostanza impeditiva dello sforamento bensì indica delle coordinate temporali ben precise in cui estrinsecare i suoi effetti.
Né la soluzione ermeneutica offerta dall'appellante può desumersi dalla Delibera richiamata che si limita ad approvare i detti contratti integrativi sottoscritti.
Ancora, non può ritenersi rilevante nemmeno il richiamo all'art. 5, comma 3, dei precedenti contratti in quanto non è stata data prova che la fosse ad essi vincolata, non essendovi in CP_2 atti nessuna sottoscrizione. L'unico accordo di cui è stata data prova della sottoscrizione ad opera delle parti in causa è appunto quello integrativo, dal contenuto evidentemente diverso che non prevede il meccanismo contemplato dall'art. 5, comma 3, stabilendo invece un tetto di spesa di struttura che, riguardo ai meccanismi di riequilibrio dei limiti di spesa, ha un funzionamento differente da quello di branca.
Ciò esposto, considerato che il credito rivendicato dalla è relativo alle prestazioni CP_2 rese nel novembre del 2014, in piena vigenza dell'accordo suddetto e che l'importo richiesto è inferiore al limite di spesa assegnato contrattualmente, non vi sono motivi per ritenere non dovuto l'importo richiesto.
Sulla scorta di quanto esposto l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, CP_4
va confermata la sentenza impugnata.
2. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nelle tabelle allegate al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, per le fasi di studio (per la quale può riconoscersi l'importo di € 1.500,00), introduttiva (per la quale vanno liquidati € 1.000,00), istruttoria/trattazione (per la quale si liquidano
€ 2.200,00) e decisoria (per la quale si liquidano € 3.000,00), oltre le spese generali di rappresentanza e difesa e ulteriori accessori se dovuti.
3. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2281/2019, pronunziata il 3.9.2019:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_2 presente grado di giudizio che liquida in € 7.700,00 per compenso professionale, € 1.155,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione al difensore, avv. Gianfausto Palange, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
7